Cassa per la formazione
della proprietà contadina - Vendita di fondo agricolo con patto di riservato
dominio - Domanda di ammissione al passivo del credito con prelazione
ipotecaria - Pendenza del giudizio di risoluzione del contratto e di riscatto
del fondo - Ammissione con riserva art. 55 l.f.- Le sentenze richiamate nel testo sono su questo sito: Tribunale di Mantova del 4 febbraio 2000 Corte Appello Brescia del 21
novembre 2001. Tribunale di Mantova – Sez. II -
Dott. Attilio Dell'Aringa, Presidente, Dott. Laura De Simone, Giudice, Dott.
Mauro Bernardi, Giudice Relatore - Sentenza del 17 ottobre 2002. Svolgimento
del processo Con
ricorso notificato in data 21-4-1995 la banca Credito Romagnolo s.p.a.
proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con
il quale gli organi del fallimento Rossi Paolo e C. s.n.c. avevano ammesso il
suo credito al passivo in via chirografaria anziché in via privilegiata come richiesto,
decisione questa adottata in quanto l’immobile cui la richiesta prelazione si
riferiva non era stato acquisito alla massa. L’istante
specificava che l’importo di £ 10.417407 (relativo alle spese sostenute per
la dichiarazione di fallimento e per l’espropriazione immobiliare) andava
collocato in privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. e che il rimanente credito
(fondato su decreti ingiuntivi divenuti definitivi in base ai quali era stata
iscritta ipoteca) doveva essere ammesso in via privilegiata ipotecaria non
potendo esservi dubbio che il cespite sarebbe stato acquisito all’attivo
fallimentare. Il
Curatore, rimasto contumace, non prendeva una precisa posizione limitandosi a
riferire che una banca aveva messo a disposizione della massa la somma necessaria
per l’esercizio del riscatto dell’immobile in questione e la causa, istruita
solamente con produzioni documentali, veniva discussa all’udienza collegiale
del 15-10-2002 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. Motivi L’opposizione
è fondata nei limiti che seguono. Dalla
documentazione dimessa risulta che la Cassa per la Formazione della Proprietà
Contadina dopo avere venduto a Rossi Paolo, con atto per notaio Vincenzo
Maria Santoro n. 17312 rep. del 12-10-1977, il fondo sito nel Comune di
Finale Emilia denominato S. Francesco II esteso ha. 14.54.21, con patto di
riservato dominio in quanto il pagamento avrebbe dovuto avvenire in trenta
anni, aveva agito in giudizio affinché venisse dichiarato risolto per
inadempimento il contratto in questione e, conseguentemente, disposto il
rilascio del cespite in proprio favore. Nell’ambito
di tale giudizio, radicato avanti al Tribunale di Mantova, la curatela del
fallimento Rossi si era costituita chiedendo che venisse dichiarato che il
fondo era divenuto di proprietà del Rossi e, quindi, acquisito all’attivo
fallimentare e, in via subordinata, che il Curatore aveva il diritto di
riscattare il cespite pagando anticipatamente il prezzo che, una volta
determinato, essa si impegnava a versare. Il Tribunale
di Mantova, con sentenza non definitiva n. 301/00 emessa in data
4-2/17-4/2000, rigettava la domanda della Cassa, escludeva che il Rossi fosse
divenuto proprietario del fondo riconoscendo tuttavia che il fallimento aveva
diritto di riscattare il cespite e disponeva la prosecuzione del giudizio per
la determinazione dell’importo da versare. Siffatta
decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia
con sentenza n. 83/02 emessa in data 21-11-2001/9-2-2002 gravata dalla Cassa
con ricorso per cassazione. In
relazione alle spese sostenute per la dichiarazione di fallimento (£
3.066.596 pari ad euro 1.583,76), va osservato che esse vanno ammesse al
passivo dei fallimenti della società e dei soci in via privilegiata ex art.
2755 c.c., dovendosi equiparare il fallimento ad un pignoramento generale sui
beni del debitore ed essendo stata la banca opponente il primo dei creditori
a proporre istanza ex art. 6 l.f. (cfr. Cass. 24-5-2000 n.6787), mentre va
escluso il privilegio di cui all’art. 2770 c.c. atteso che l’immobile in
questione era già stato colpito da espropriazione, prima del fallimento, da
parte del medesimo istituto di credito (sulla insussistenza del privilegio
per i pignoramenti successivi vedasi Cass. 4-2-1980 n. 763). Con riguardo alle altre voci ritiene il Collegio che il
credito dell’opponente possa essere ammesso parzialmente al passivo dei
fallimenti Rossi e Carlini (moglie in comunione legale dei beni), in via
privilegiata, con riserva ex art. 55 l.f. all’esito della definizione del
giudizio pendente avanti alla Corte di Cassazione e subordinatamente
all’esercizio del riscatto da parte della curatela, trattandosi di credito
condizionale sorto prima della dichiarazione di fallimento (sulla vendita con
riserva della proprietà come contratto sospensivamente condizionato cfr.
Cass. 3-4-1980 n. 2167). D’altro canto, quantomeno in relazione al credito
per le spese, va ricordato il principio secondo cui l’ammissione di un
credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio
speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non
potendosi escludere la loro acquisizione successiva all’attivo fallimentare
sicché deve demandarsi alla fase del riparto la verifica della sussistenza o
non dei beni stessi, da cui dipende l’effettiva realizzazione del privilegio
speciale (in tali termini vedasi Cass. S.U. 20-12-2001 n. 16060). Più in
particolare, quanto alle spese sopportate per l’espropriazione immobiliare
(quantificate in £ 7.350.811 pari ad euro 3.796,38), va detto che le stesse
vanno collocate in privilegio ex art. 2770 c.c., in via condizionale ex art.
55 III co. l.f., pur avendo l’espropriante iscritto ipoteca sull’immobile
(vedasi sul punto Trib. Udine 27-5-1996 in Dir.
Fall.,1997,1250; Trib. Orvieto 7-5-1992 in Fall.,1993,98; Trib. Milano 27-11-1978 in
Fall.,1979,515) Con
riguardo invece all’importo preteso in via ipotecaria va osservato che,
stante il disposto di cui all’art. 2855 c.c., la collocazione privilegiata
degli interessi va limitata ai due anni anteriori al pignoramento (avvenuto
il 15-4-1992) ed alle annualità successive sino alla dichiarazione di
fallimento in conformità della domanda così come formulata e, pertanto, il
credito va così ammesso (peraltro in via condizionale ex art. 55 III co.
l.f.): quanto alla voce sub a) per € 12.935,49 (capitale) e per € 31.325,39
(interessi successivi al 15-4-1990) in via privilegiata ipotecaria e per €
23.005,18 (quota interessi anteriore al 15-4-1990) in via chirografaria;
quanto a quella sub b) per € 3.098,74 (capitale) e per € 1.016,35 (interessi)
in via privilegiata e per € 914,34 (interessi) in via chirografaria; quanto a
quella sub c) per € 8.181,82 (capitale) e per € 19.813,6 (interessi) in via
privilegiata e per € 14.550,99 (interessi) in via chirografaria ed infine,
quanto alla voce sub d), per € 9.693,79 (capitale) e per € 12.800,37
(interessi) in via privilegiata e per € 9.400,51 (interessi) in via
chirografaria. L’accoglimento
solo parziale della domanda e, per la quasi totalità dell’importo, in via
condizionale, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così
provvede: dichiara
la contumacia del fallimento Rossi Paolo & C. s.n.c. e dei soci Rossi
Paolo e Carlini Fernanda; ammette
il Credito Romagnolo s.p.a. al passivo del fallimento della società e dei
singoli soci per € 1.583,76 in via privilegiata ex artt. 2755 c.c.; ammette
la banca opponente al passivo dei fallimenti Rossi Paolo e Carlini Fernanda,
in via condizionale ex art. 55 III co. l.f. subordinatamente all’esito del
giudizio di cassazione pendente avverso la sentenza n. 83/02 della Corte
d’Appello di Brescia ed al positivo esercizio del riscatto, da parte della
curatela, dell’immobile sito nel Comune di Finale Emilia denominato S.
Francesco II esteso ha. 14.54.21 riportato nel N.C.T. del medesimo Comune
alla partita 4649 fg. 50, particelle 2-3-13-14-15, per € 3.796,38 in via
privilegiata ex 2770 c.c., per € 98.875,55 in via privilegiata ipotecaria e
per € 47.871,02 in via chirografaria; ordina le
conseguenti modificazioni dello stato passivo; compensa
integralmente fra le parti le spese di lite. Così
deciso in Mantova, lì 17/10/2002. |