Cassa per la
formazione della proprietà contadina – Vendita del fondo con patto di
riservato dominio – Fallimento del compratore quale socio illimitatamente
responsabile di società commerciale – Inadempimento del compratore – Istanza
di rivendicazione del fondo – Incompetenza ex art. 24 l.f. – Automatismo del
fallimento del socio indipendente dalla qualità di imprenditore dello stesso
– Art. 10 legge 30 aprile 1976 n. 386 – Inapplicabilità – Diritto ad
effettuare l’anticipato pagamento del prezzo – Sussistenza. Tribunale di Mantova – Giudice Unico Dott. Andrea Gibelli -
Sentenza del 4 febbraio 2000. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato
in data 3.7.95 la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, in
persona del suo Commissario Straordinario Dr. Camillo de Fabianis, evocava in
giudizio il Fallimento della S.n.c. Paolo Rossi e C., in persona del Curatore
Rag. R. Asnicar, esponendo: 1) di aver venduto – in attuazione dei
propri fini pubblici istituzionali – con atto per Notaio Vincenzo Maria
Santoro di Mantova (rectius: Modena) del 12.10.77 Rep. n. 17312 registrato a Modena
il 27.10.77 al n. 6373 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Modena il 25.10.77 ai nn. 15313/11709 il fondo sito in agro del Comune di
Finale Emilia denominato “S. Francesco II” esteso Ha. 14.54.21 a Rossi Paolo. 2) che la vendita del fondo al Rossi era
stata fatta con patto di riservato dominio in quanto il prezzo della
compravendita pari a £.82.784.000 avrebbe dovuto essere pagato dalla parte
acquirente in 30 anni con versamento di 30 rate annuali di £.3.207.725
ciascuna a partire dal 15.11.78; 3) che dall’art. 6 del contratto era stato
stabilito che in caso di ripetuta inadempienza (cioè di mancato pagamento per
qualsiasi ragione o causa di due rate di preammortamento od ammortamento) il
contratto avrebbe dovuto intendersi risolto di pieno diritto e le quote
annuali eventualmente versate sarebbero state acquisite dalla cassa a titolo
di indennizzo; 4) che all’art. 8 del contratto era stato
stabilito che il Rossi non avrebbe potuto “prima che siano trascorsi dieci
anni dall’acquisto, alienare o cessare, volontariamente, dal coltivare
direttamente il fondo compravenduto, sotto pena di risoluzione, di pieno
diritto del presente contratto in una alla decadenza dei benefici fiscali,
come previsto dal D.L.vo 24.2.48 n. 114, dalla L. 6.8.54 n. 604 e L. 26.5.65
n.590; 5) che all’art. 9 del contratto era stato
previsto l’obbligo – sotto pena di risoluzione del contratto stesso – di
migliorare il fondo seguendo i suggerimenti tecnici della Cassa e
dell’Ispettorato Agrario Provinciale competente; 6) che con sentenza n. 842 del 7.10.94 il
Tribunale di Mantova aveva dichiarato il fallimento della S.n.c. di Paolo
Rossi e C. oltre che del socio illimitatamente responsabile Rossi Paolo; 7) di avere – non appena venuta a conoscenza
della sentenza dichiarativa di fallimento – presentato istanza al Giudice
Delegato mirante a ottenere che il fondo “S. Francesco II” venisse stralciato
dalla massa attiva fallimentare e venisse autorizzato il Curatore a firmare
l’atto di retrocessione e consegna del fondo alla Cassa per la Formazione
della Proprietà Contadina; 8) che con provvedimento in data 08.03.95 il
G.D. aveva così statuito: “l’istanza di rivendicazione così come
proposta ex art. 103 L.F. è inammissibile in quanto relativa a bene immobile per
il quale non vige la deroga alle ordinarie regole di competenza ex art. 24
L.F. – Va tuttavia precisato che il Fallimento Rossi Paolo si limita ad
esercitare nell’interesse della massa dei creditori gli stessi diritti del
Rossi nel rapporto che legava lo stesso alla Cassa”. 9) che detto provvedimento era “errato ed
ingiusto”; 10) che il Curatore avrebbe dovuto escludere
dal patrimonio del fallito il fondo “S. Francesco II” in quanto il Rossi pur
avendo pagato alcune rate del prezzo non aveva mai saldato il residuo prezzo
per cui il terreno in questione non era mai entrato nella sfera di sua
proprietà ai sensi dell’art. 1523 CC ma era rimasto di proprietà della Cassa
per la Formazione della Proprietà Contadina; 11) che inoltre il Rossi con l’esercizio dell’attività
commerciale effettuata con la S.n.c. di Paolo Rossi e C. tanto da essere
dichiarato fallito si era reso inadempiente a quanto espressamente previsto
dagli artt. 8 e 9 del contratto in quanto aveva cessato dal coltivare
direttamente e dal migliorare il fondo de quo con la seguente risoluzione di
pieno diritto del contratto stesso come espressamente previsto nelle clausole
risolutive espresse contenute nei richiamati articoli 8 e 9; 12) che a dette inadempienze si aggiungeva poi
il fatto che il Rossi, con l’esercitare l’attività di commerciante e/o
imprenditore tanto da dare origine alla sentenza dichiarativa del fallimento,
aveva perduto la qualifica di coltivatore diretto, requisito soggettivo
necessario per divenire acquirente del fondo della Cassa e ciò sia per quanto
previsto nel contratto per notaio Santoro del 12.10.77 che dalle più sopra
richiamate leggi sulla formazione della proprietà contadina; 13) che da ciò conseguiva che non solo il
fondo non era mai entrato nel patrimonio del fallito ma addirittura per le
realizzate inadempienze oggettive di cui algi artt. 8 e 9 e per la perdita da
parte del Rossi della qualifica soggettiva di manuale coltivatore diretto il
contratto si era risolto; 14) che al Rossi non poteva subentrare il
fallimento dello stesso nell’adempimento degli obblighi di cui al contratto
atteso che l’art. 11 dello stesso contratto prevedeva il vincolo di
indivisibilità del fondo per la durata di trenta anni con previsione di
nullità di qualsiasi atto compiuto in violazione di detto vincolo di
indivisibilità. Ciò premesso la Cassa per la Formazione
della Proprietà Contadina chiedeva l’accoglimento delle sopra riportate
conclusioni. Si costituiva in giudizio il Fallimento
contestando quanto avversariamente dedotto e rilevando che Rossi Paolo non si
era affatto reso adempiente alle obbligazioni assunte con l’atto di acquisto
del fondo S. Francesco. Il Fallimento svolgeva pure domanda riconvenzionale
con la quale chiedeva che si accertasse il proprio diritto a riscattare
anticipatamente il fondo per essere decorso alla data della sentenza
dichiarativa oltre un decennio. Il Fallimento così precisava le proprie
conclusioni nel merito e in via riconvenzionale: “Respinta ogni domanda
formulata dall’attrice in quanto infondata e comunque non provata: 1) accertarsi e dichiararsi che il
Fallimento n. 58/94 – Tribunale di Mantova della Rossi Paolo e C. S.n.c.
nonché dei soci Rossi Paolo e Carlini Fernanda in persona del Curatore ha
diritto ai sensi dell’art. 5 del contratto registrato a Modena il 27.10.77 n.
6373 ad effettuare l’anticipato pagamento del prezzo; 2) determinarsi
l’importo dovuto alla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina con
sede in Roma a titolo di anticipato pagamento del prezzo ed ogni altro
accessorio dovuto; 3) dato atto che il Fallimento Rossi Paolo e C. S.n.c.
offre di pagare in prefiggendo termine gli importi come sopra determinati
dichiararsi trasferita dalla Cassa per la Formazione della Proprietà
Contadina con sede in Roma al Fallimento Rossi Paolo e C. S.n.c. la proprietà
del cespite descritto con ordine di cancellazione del riservato dominio.
Spese rifuse in caso di opposizione. Con memoria ex art. 183 ultimo comma CPC
in data 4.12.96 la difesa del fallimento convenuto modificava le proprie
domande di merito come sopra riportato. Con ordinanza in data 24.01.98 il
G.I. rigettava la richiesta di ammissione di prova per testi formulata dalla
difesa del procedimento e invitava le parti a precisare le conclusioni. Ciò
avveniva l’udienza del 28.04.98 all’esito della quale il G.I. tratteneva la
causa per precisazione. Ordinanza in data 15.09.98 (dep. il
18.09.98) il G.I. rimetteva la causa al fine di richiedere ex art. 213 c.p.c.
al Servizio tecnico amministrativo provinciale di Modena informazioni sugli
atti relativi all’accertamento della esistenza delle condizioni di cui alla
lettera a) del comma primo dell’art. 1 del D.L.vo 21.2.48 n. 114 in capo a
Rossi Paolo e alla conseguente attestazione in relazione all’atto di
compravendita con patto di riservato dominio in data 12/10/77. Acquisita la
documentazione e nuovamente precisate le conclusioni come sopra la causa
veniva da ultimo trattenuta per la decisione all’udienza del …/09/99. MOTIVI DELLA DECISIONE Le procedure concorsuali che coinvolgono una
società di persone ed i soci illimitatamente responsabili, ancorché
strutturalmente coordinate all’unicità del Giudice delegato e del Curatore,
restano separate essendovi una necessaria distinzione delle masse e degli
stati passivi. Parte attrice avrebbe quindi dovuto evocare in giudizio non il
Fallimento della S.n.c. Paolo Rossi e C., ma il Fallimento Paolo Rossi.
La costituzione in giudizio del “Fallimento della Rossi Paolo e C. S.n.c.
nonché dei soci Rossi Paolo e Carlini Fernanda” in persona del Curatore Rag.
R. Asnicar, peraltro, consente di ritenere superata ogni questione al
riguardo. Ancora va osservato che non si rinviene nel fascicolo d’ufficio,
tra i documenti inviati dal Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione
di Modena a seguito della ordinanza in data 15.09.98 (dep. il **.09.98),
copia del certificato di idoneità rilasciato a seguito della presentazione
della domanda n. 13056 di Rossi Paolo all’Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura di Modena. Dal tenore degli scritti difensivi di ambedue le
parti è peraltro pacifico che copia di tale certificato sia stata trasmessa
e, poiché l’affermazione contenuta nella seconda comparsa conclusionale di
parte attrice (pag. 4) secondo cui quello trasmesso è “lo stesso di quello
prodotto dalla Cassa il 10.11.98” non è stata in alcun modo smentita, potrà
farsi riferimento alla fotocopia di tale certificato di idoneità contenuta
nel fascicolo di parte attrice. Ciò premesso il Tribunale rileva quanto
segue. La Cassa per la Formazione della Proprietà
Contadina ha chiesto anzitutto declaratoria di risoluzione per inadempimento
del contratto di vendita con riservato dominio per Notaio Santoro di Modena
del 12.10.77 Rep. n. 17312 registrato a Modena il 27.10.77 al n. 6373 e
trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Modena il 25.10.77 s n.
15313/11709 intercorso tra essa Cassa e Rossi Paolo. L’inadempimento del
Rossi è stato dedotto con particolare riferimento a quanto previsto dall’art.
8 del citato contratto che testualmente recita: “La parte acquirente non
potrà, prima che siano trascorsi dieci anni dall’acquisto, alienare o
cessare, volontariamente dal coltivare direttamente il fondo compravenduto
sotto pena di risoluzione, di pieno diritto del presente contratto, in una
alla decadenza dei benefici fiscali, come previsto dal D.L. 24 febbraio 1948
n. 114, dalla legge 6 agosto 1954 n. 604 e legge 26 maggio 1965 n. 590. Ai
sensi dell’art. 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817 il fondo oggetto del
presente atto è soggetto a vincolo di indivisibilità per la durata di anni
trenta dalla data odierna”. Secondo parte attrice – come testualmente si
legge nella memoria in data 25.09.96 – l’attività effettivamente svolta dal
Rossi, oltre che dalla di lui moglie, non sarebbe stata “quella di coltivatore
diretto dedito alla effettiva coltivazione diretta del fondo avuto dalla
Cassa bensì quella di impresario musicale e quindi un’attività commerciale
tanto che, proprio per avere svolto detta attività commerciale è stato
dichiarato fallito dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 842 del 7.10.94”.
Sul piano probatorio la difesa di parte attrice valorizza in particolare le
indagini svolte dal Comando Carabinieri per la tutela delle norme comunitarie
e agroalimentari e la stessa sentenza dichiarativa del fallimento. Va a
questo punto osservato che era onere di parte attrice provare che il Rossi si
fosse dedicato ad attività extra – agricola con carattere continuativo e
professionale specie in considerazione della tesi del convenuto secondo cui
il Rossi ha svolto anche attività commerciale ma in forma saltuaria e oltre
alla attività abituale di coltivazione. Non ritiene il giudicante che tale prova sia
stata adeguatamente fornita. Per quanto riguarda l’appunto relativo alle
indagini dei Carabinieri il giudicante ritiene, re melius perpensa, di dover
rivedere la valutazione che dello stesso appunto era stata fatta nella
ordinanza 15.9.98. Invero nessun rilievo decisivo può
attribuirsi al citato documento atteso, che lo stesso si esprime al
condizionale e non in termini di certezza (testualmente: “sul conto di Rossi
Paolo nato a Finale Emilia (BO) il 24.04.45 ivi residente in Via Elia n.9
coniugato, coltivatore diretto, risulterebbe ……….”). Quanto poi alla sentenza
dichiarativa del fallimento va ricordato che, ai sensi dell’art. 147 L.F., la
sentenza che dichiara il fallimento della società con soci e responsabilità
illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente e solidalmente
responsabile è effetto automatico della dichiarazione di fallimento della
società e tale effetto prescinde dalla qualità di imprenditore. Il socio
illimitatamente responsabile fallisce eccezionalmente in quanto tale e non
già perché imprenditore commerciale. Dato che Rossi Paolo è stato dichiarato
fallito quale socio della società in nome collettivo Rossi Paolo e C. non può
certo sostenersi nel caso di specie che la dichiarazione di fallimento sia
idonea e sufficiente a dimostrare la fondatezza dell’assunto di parte
attrice. Vero è che parte convenuta ha ammesso che il Rossi ha svolto
attività commerciale e tuttavia, come si è detto, ha anche sempre sostenuto
che tale attività era saltuaria e si aggiungeva a quella abituale di
coltivazione. Si deve poi considerare che, nel caso di
specie, non è mai intervenuto da parte dell’Ispettorato Agrario di Modena un
provvedimento che attestasse la perdita da parte del Rossi della qualifica
soggettiva richiesta dal D.L.vo 24.2.48 n. 114 e accertata all’epoca del rogito.
La domanda pertanto, siccome non adeguatamente provata, non può trovare
accoglimento. Si deve quindi passare a questo punto all’esame delle domande
svolte in via riconvenzionale dal convenuto. In principalità il fallimento ha
chiesto “accertarsi e dichiararsi che il riservato dominio sul cespite in
calce descritto si è estinto con il pagamento della quindicesima annualità
del prezzo di assegnazione avvenuta in data 30.11.92 e conseguentemente
dichiararsi che il cespite oggetto di causa è a far tempo da tale data,
divenuto proprietà del Sig. Rossi Paolo ed è pertanto ricompresso dell’attivo
fallimentare”. Al riguardo parte convenuta ha fatto riferimento all’art. 10
della legge n. 386/76. Sul punto deve condividersi la tesi di parte attrice
secondo cui il richiamo della citata legge è inconferente e non applicabile
al caso in esame. Anzitutto va osservato che la legge 30.4.76
n. 386 (“norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli
enti di sviluppo”) si riferisce per l’appunto agli enti di sviluppo agricolo
quali enti regionali di diritto pubblico e non alla Cassa per la Formazione
della Proprietà Contadina. Ancora va osservato che l’art. 10 I° comma
della citata legge richiama l’art. 17 della legge 12/5/50 n. 230 (“Il
riservato dominio a favore dell’Ente di sviluppo sui terreni assegnati ai
sensi dell’art. 17 della legge 12 maggio 1950 n. 230 permane fino al
pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le
successive annualità dovute dall’assegnatario, in base al piano di
ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono
esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte dirette”). La
legge 12.5.50 n. 230 a sua volta si riferisce all’Opera per la valorizzazione
della Sila e in particolare ai “provvedimenti per la colonizzazione
dell’Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini. E’ invece da ritenere fondata, in relazione
al fallimento di Paolo Rossi, la domanda subordinata con la quale parte
convenuta ha chiesto: “accertarsi e dichiararsi che il Fallimento n. 58/94 –
Tribunale di Mantova – della Rossi Paolo e C. S.n.c. nonché dei soci Rossi
Paolo e Carlini Fernanda in persona del Curatore, ha diritto, a sensi
dell’art. 5 del contratto registrato a Modena il 27.10.77 n. 6373 ad
effettuare l’anticipato pagamento del prezzo”. L’art. 5 del contratto in
questione prevede che “la parte acquirente non potrà prima che siano
trascorsi dieci anni dalla data odierna effettuare l’anticipato pagamento del
prezzo o di parte di esso”. La data dell’atto è il 12.10.77 e il fallimento è
stato dichiarato con sentenza 7.10.94. Alla data della dichiarazione di
fallimento il decennio era quindi ampiamente maturato e il Curatore ha la
volontà di subentrare in luogo del fallito nel contratto a norma dell’art. 73
L.F., mediante richiesta di riscatto anticipato in atti, previa
autorizzazione del giudice delegato. Parte attrice al fine di contrastare
tale domanda del fallimento ha richiamato l’art. 11 della legge 14.8.71 n.
817 ed il relativo vincolo di indivisibilità (“I fondi acquistati con le
agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o
l’ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l’entrata in vigore della
presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità”) a
pena di nullità (“E’ nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo
di indivisibilità”). Se non che, come opportunamente evidenziato
dalla difesa di parte convenuta, il vincolo di indivisibilità non osta al
trasferimento al fallimento che ben potrà esitare il cespite richiamando
detto vincolo. Il fallimento di Paolo Rossi ha quindi
diritto di effettuare l’anticipato pagamento del prezzo. Per la
determinazione dell’esatto importo dovuto alla Cassa per la Formazione della
Proprietà Contadina a tale titolo e per le successive statuizioni in ordine
alle richieste di cui sub 3 delle conclusioni precisate nel merito e in via
riconvenzionale da parte convenuta in memoria ex art. 183, ultimo comma
c.p.c. in data 4.12.96 il giudizio deve proseguire e a ciò si provvede con
separata ordinanza. P.Q.M. Il Tribunale, non definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così
provvede: a) rigetta le domande attoree; b) rigetta la domanda riconvenzionale di
parte convenuta volta a far dichiarare ricompreso nell’attivo fallimentare il
cespite per cui è causa ex art. 101.386/76; c) accerta e dichiara che il Fallimento n.
58/94 – Tribunale di Mantova – della Rossi Paolo e C. S.n.c. nonché dei soci
Rossi Paolo e Carlini Fernanda in persona del Curatore ha diritto, a sensi
dell’art. 5 del contratto registrato a Modena il 27.10.77 n. 6373 di
effettuare l’anticipato pagamento del prezzo; d) dispone con separata ordinanza per la
prosecuzione del giudizio; e) spese al definitivo. |