Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice Unico Dr. Alessandra Venturini – Sentenza del giorno 8 luglio 2005.

 

Si segnale il contrasto giurisprudenziale con la sentenza del Tribunale di Mantova 3 giugno 2004

 

Fallimento – Inefficacia ex art. 64 l.f. - Pagamento del debito del terzo – Rapporto tra fallito e creditore – Gratuità – Esclusione.

 

L'adempimento del debito altrui costituisce atto a titolo gratuito solamente nel rapporto fra il creditore accipiente ed il debitore mentre in quello fra il fallito ed il creditore esso costituisce sempre un atto estintivo di un'obbligazione derivante da causa onerosa.

(artt. 1180 c.c.; 64 l.f.).

 

 

Amministrazione controllata - Pagamento del debito del terzo – Inefficacia.

 

E' inefficace in quanto esulante dall'ordinaria amministrazione l'adempimento del debito del terzo (comunque non autorizzato dal G.D.) eseguito da società ammessa alla procedura di amministrazione controllata.

(artt. 167 e 188 l.f.).

 

 

Amministrazione controllata – Pronuncia di inefficacia – Natura dichiarativa – Interessi - Decorrenza.

 

Trattandosi di inefficacia ex lege, la pronuncia emessa ex artt. artt. 167 e 188 l.f. ha natura dichiarativa con la conseguenza che, sull'importo dovuto in restituzione, gli interessi sono dovuti in misura legale dalla data del ricevimento del pagamento sino al saldo.

 

 

 

N. 540/2003 R.G.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3/02/2003 il Fallimento Belleli S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio Alfa S.r.l., chiedendo declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 64 L.F., del pagamento eseguito da Belleli s.p.a. a mezzo bonifico bancario con valuta 18.10.1995, a favore della convenuta, dell’importo di £ 35.429.404, con conseguente condanna di Fil Pempto s.r.l. alla restituzione della suddetta somma, oltre agli interessi legali dalla data del decreto di ammissione di Belleli S.p.a. alla procedura di amministrazione controllata; declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 188 L.F. in relazione all’art. 167 L.F., del pagamento eseguito da Belleli S.p.a., a mezzo di bonifico bancario con valuta 27.03.1996, a favore della convenuta, dell’importo di £ 5.661.544 e, conseguentemente, la condanna di Alfa s.r.l. a restituire tale somma, con interessi legali dalla data del pagamento al saldo; in via subordinata il fallimento attore chiedeva la revoca, ai sensi dell’art. 67, 2° c. L.F., dei due pagamenti sopra indicati, con condanna della convenuta alla restituzione dell’importo complessivo di € 21.221,70, con interessi legali dalla data della domanda al saldo.

 

La curatela fallimentare allegava che pochi giorni prima della presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura di amministrazione controllata (cui Belleli S.p.a. era stata poi ammessa con decreto del Tribunale di Mantova in data 16/11/1995) la fallita aveva eseguito numerosi pagamenti di debiti facenti capo a soggetti terzi, senza riceverne alcun tornaconto, fra i quali il pagamento reso a favore di Alfa s.r.l, a mezzo bonifico bancario disposto in data 16.10.95, con valuta 18.10.95, relativo ad obbligazione facente capo a De Cardenas s.r.l. e precisamente al saldo delle fatture Alfa emesse nei confronti di quest’ultima, n. 4832 e n. 4835 del 30.9.95, dell’importo, rispettivamente, di £ 20.989.068 e £ 14.440.336; successivamente, nel corso della stessa procedura di amministrazione controllata, Belleli S.p.a. aveva eseguito, senza alcuna autorizzazione dell’Autorità competente, altro pagamento, dell’importo di £ 5.661.544, a mezzo di bonifico bancario disposto ed eseguito in data 27.03.1996 in favore della convenuta, rimessa anche quest’ultima effettuata per saldare un debito non facente capo a Belleli S.p.a, bensì a De Cardenas s.r.l., riportato dalla fattura n. 01197 del 20.03.1995, emessa per lo stesso importo.

 

Alla procedura di amministrazione controllata erano seguite, senza soluzione di continuità, ammissione di Belleli S.p.a., nel 1997, a concordato preventivo e dichiarazione di fallimento della stessa, pronunciata con sentenza del Tribunale di Mantova n. 70 del 19.11.1998.

 

Ritenuti sussistenti nel caso i presupposti di applicazione della normativa richiamata, parte attrice sosteneva pertanto l’inefficacia dei suddetti versamenti nei confronti del fallimento e comunque la loro revocabilità, poiché attuati in violazione delle regole volte a tutelare la par condicio creditorum.

 

In particolare, in ordine alla domanda formulata in via subordinata, il Fallimento attore allegava come la conoscenza dello stato di insolvenza, da parte della convenuta, poteva legittimamente presumersi sulla base di macroscopici elementi indiziari, costituiti dalla notorietà che era stata conferita alla situazione critica di Belleli (leader mondiale nell’impiantistica e nell’installazione di piattaforme off-shore, attiva sul mercato interno e su quello internazionale, con decine di stabilimenti sia in Italia che all’estero) e dal risalto che ad essa era stato dato da numerosi articoli apparsi nei mesi da maggio ad ottobre 1995, sui principali organi di informazione, locali e nazionali; dalla esistenza di molteplici iscrizioni ipotecarie e privilegi speciali per importi di miliardi, dai preclari problemi occupazionali di Belleli s.p.a. che per mesi non fu in grado di pagare le retribuzioni di migliaia di dipendenti, i quali indissero forme di protesta che a volte sfociarono in gesti clamorosi; dall’esistenza di azioni legali intraprese dai creditori insoddisfatti e dai pignoramenti eseguiti nell’estate del ’95 presso l’unità produttiva; lo stato di decozione in cui versava ormai Belleli s.p.a., aggiungeva parte attrice, non poteva quindi essere ignoto alla convenuta, operante nello stesso settore merceologico o comunque in settori contigui, nella medesima zona commerciale.

 

Con comparsa depositata il 22.04.2003 si costituiva Alfa s.r.l., contestando, in fatto ed in diritto, le pretese di controparte.

 

La convenuta allegava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con Belleli S.p.a., ma esclusivamente con De Cardenas s.r.l.; con riferimento al pagamento delle fatture oggetto di causa affermava che, a seguito di sollecito, quest’ultima aveva comunicato di aver provveduto ad ordinare il bonifico; né Belleli S.p.a., né De Cardenas s.r.l., avevano mai informato Alfa s.r.l. del fatto che il pagamento delle fatture sarebbe avvenuto da parte della Belleli; nessuna comunicazione, infine, aveva mai ricevuto la convenuta circa lo stato di amministrazione controllata della Belleli s.p.a.

 

Ciò premesso in fatto parte convenuta contestava che il termine a ritroso, ex art. 64 l.f., relativo alla determinazione del “periodo sospetto”, potesse calcolarsi, come sostenuto dall’attore, dalla data di ammissione all’amministrazione controllata, anziché dalla data di dichiarazione di fallimento; poiché erano ampiamente trascorsi due anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento i pagamenti effettuati dalla Belleli non potevano essere revocati; in subordine eccepiva la prescrizione dell’azione, decorrendo il relativo termine quinquennale dalla data del provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

 

Contestava altresì l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 64 L.F., non potendo considerarsi il pagamento effettuato da Belleli s.p.a. atto a titolo gratuito, trattandosi di adempimento, da parte del terzo, di un’obbligazione derivante da causa onerosa (pagamento di forniture regolarmente eseguite nei confronti di De Cardenas), caratterizzando, semmai, la gratuità, solo il rapporto tra solvens ed acquirente liberato; aggiungeva che la De Cardenas risultava ammessa al passivo del fallimento Belleli ed aver eseguito numerosi pagamenti per conto di questa, circostanze sintomatiche della esistenza di rapporti contrattuali tra le due imprese, che potevano giustificare la compensazione dei rispettivi crediti, si chè, anche sotto tale profilo, l’atto non poteva che essere qualificato come oneroso. La convenuta avanzava istanza affinché il Tribunale, qualora ne ravvisasse l’opportunità, disponesse l’integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. De Cardenas, ora in concordato preventivo.

 

In ordine alla domanda subordinata di revocatoria ex art. 67, 2° c. L.F., svolta da controparte, Alfa s.r.l. negava di aver avuto conoscenza, al momento dei pagamenti dedotti in lite, dello stato di insolvenza della società poi fallita e contestava il valore, a prova contraria, delle circostanze addotte dal fallimento attore, così come l’inefficacia del pagamento eseguito da Belleli nel corso della procedura di amministrazione controllata, trattandosi di pagamento di fornitura utile alla prosecuzione dell’esercizio della società, per il quale non era necessaria alcuna autorizzazione.

 

In ulteriore subordine parte convenuta chiedeva che gli interessi sulle somme eventualmente dovute al fallimento attore venissero calcolati con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.

 

Esperiti gli adempimenti preliminari, concessi termini ex art. 183 V° c. e art. 184 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, il Giudice, con ordinanza del 5.2.2004 ammetteva le prove rilevanti richieste da parte convenuta, assunte nel corso delle successive udienze.

 

Conclusa l’istruttoria, all’udienza del 22.02.2005, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 1° c. c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

 

Motivi

 

Devono essere rigettate le eccezioni sollevate in via preliminare dalla convenuta in ordine alla determinazione del c.d. “periodo sospetto”, in cui gli atti astrattamente inefficaci o revocabili sono stati compiuti dal soggetto poi dichiarato fallito, ed alla prescrizione delle relative azioni, svolte in relazione a tutte le domande proposte dal fallimento attore.

 

Secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (v. per tutte Cass. Civ. n.10792/99 e n. 6019/2003), che ha trovato conferma da parte della stessa Corte Costituzionale (v. Corte Cost. sent. n. 110/95, ord. n. 224/95 e n. 12/97) nel caso di consecuzione di procedure concorsuali (amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento), il termine a ritroso per l’esercizio della revocatoria fallimentare decorre infatti dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura, distinguendosi le diverse procedure non in ragione della sussistenza o meno di uno stato di insolvenza dell’impresa (presupposto di ognuna), ma in relazione al diverso giudizio prognostico sulla reversibilità o meno della verificata crisi economica in cui l’impresa versa.

 

Il “periodo sospetto”, nella fattispecie in esame, si colloca pertanto entro i due anni antecedenti all’ammissione di Belleli S.p.a. alla procedura di amministrazione controllata (decreto in data 16.11.1995, i cui effetti retroagiscono alla data della domanda, depositata il 2.11.1995).

 

Il termine di prescrizione di cinque anni per l’utile esercizio dell’azione decorre invece, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, non dall’apertura della procedura minore (data che rileva ai fini sopra indicati), ma dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, “in applicazione del principio generale che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere … né, nel caso in cui l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata preceda la dichiarazione di fallimento, la decorrenza del termine può farsi risalire all’inizio di detta procedura, poiché l’azione revocatoria costituisce manifestazione di un diritto potestativo proprio del solo curatore fallimentare, e non anche del commissario giudiziale dell’amministrazione controllata” (v. Cass. Civ. n. 5071/97, conforme a Cass. Civ. n. 7994/96).

 

Nel caso le domande di parte attrice devono quindi ritenersi tempestivamente formulate entro il termine di prescrizione dell’azione, essendo stata pronunciata dichiarazione di fallimento di Belleli S.p.a. con sentenza di questo Tribunale in data 19.11.98, depositata il 23.11.98, ed essendo stato l’atto introduttivo del presente giudizio notificato in data 3.02.2003. 

 

Ciò premesso, nel merito le diverse domande proposte dalla curatela fallimentare risultano solo in parte fondate.

 

In ordine alla domanda di inefficacia, ex art. 64 L.F., del pagamento eseguito da Belleli s.p.a. in favore della convenuta in data 16.10.1995, va rilevato che, secondo quanto allegato da entrambe le parti e dalle stesse documentato, tale pagamento non aveva ad oggetto un debito proprio della società poi fallita, bensì un’obbligazione facente capo a De Cardenas s.r.l. (società cui partecipava Belleli S.p.a., che ne aveva acquistato quote sociali in data 29.12.94, v. visura camerale, doc. 19 parte convenuta), per due forniture di merce, regolarmente assolte da Alfa s.r.l., come comprovato da copia dell’ordine, fatture e bolle di consegna sottoscritte dall’acquirente (v. doc. da 2 a 11 parte convenuta).

 

Sono stati altresì dimessi dal fallimento attore ordine, da parte di Belleli s.p.a., a Dresdner Bank di effettuare bonifico bancario a favore di Alfa per la somma di £ 35.429.404 e conferma dell’avvenuta esecuzione del bonifico, con valuta 18.10.95, da parte dell’istituto di credito (v. doc. 8 e 9 parte attrice).

 

Costituisce fatto pacifico pertanto che l’atto solutorio posto in essere da Belleli s.p.a. rientri nella fattispecie dell’adempimento del terzo, ex art. 1180 c.c.

 

Com’è noto si discute da tempo in dottrina sul carattere di gratuità od onerosità del pagamento del debito altrui eseguito dal fallito, discussione che ha dato origine ad orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sull’applicabilità o meno, nella fattispecie, dell’art. 64 l.f., sul presupposto che la qualificazione gratuita od onerosa dell’atto debba essere valutata ex latere solventis o ex latere accipientis.

 

Le diverse tesi sono state richiamate dalle parti, ovviamente il fallimento attore fondando la domanda proposta sull’orientamento secondo il quale l’adempimento del terzo configura per il fallito un atto a titolo gratuito, in quanto privo di una controprestazione diretta da parte del creditore accipiente, e sostenendo la convenuta, come ribadito anche dalle più recenti pronunce della Suprema Corte in materia, che l’adempimento del debito altrui possa configurare atto gratuito solo nel rapporto tra lo stesso ed il debitore, mentre nel rapporto tra il fallito e il creditore l’adempimento è sempre atto estintivo di un’obbligazione derivante da causa onerosa (v. Cass. Civ. nn. 15515/2001, 9560/91, 5548/83).

 

Questo giudice ritiene che l’interpretazione sostenuta da parte attrice e dalla prevalente giurisprudenza di merito non possa essere accolta. 

 

Le principali ragioni su cui si fonda l’affermazione della gratuità del pagamento del debito altrui da parte del fallito, con valutazione da compiersi esclusivamente ex latere solventis, e la conseguente assoggettabilità dell’atto all’inefficacia ex lege prevista dall’art. 64 l.f., in sintesi possono così essere riassunte: la struttura del negozio solutorio richiamata dalla Suprema Corte, per cui di gratuità si può parlare solo nel rapporto solvens-debitore, secondo l’inquadramento civilistico dell’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., non può operare nel sistema fallimentare, in cui l’art. 64 l.f. offre una protezione eccezionale ai creditori del fallito, consentendo di valutare la gratuità ex parte debitoris, a prescindere dalla onerosità della prestazione del terzo, nonché dal negozio in cui la stessa è inserita, dovendo essere valutato solo l’effetto patrimoniale dell’atto nei confronti del fallito; nel sistema della revocatoria fallimentare il legislatore attribuisce rilevanza esclusiva alla depauperazione del patrimonio del fallito, che si traduce nella menomazione della par condicio creditorum,  ed infatti negli art. 65 e 67 l.f. a nulla rileva la liberalità o doverosità del pagamento, essendo la graduazione della tutela dei creditori soddisfatti correlata unicamente alla anormalità dell’atto estintivo, che giustifica un diverso regime della prova della scientia decotionis, né rileva la doverosità del pagamento del debito scaduto, non assoggettato a revocatoria ordinaria ed invece revocabile ai sensi dell’art. 67, 2° c. l.f.; ciò dimostra che il legislatore fallimentare prende in considerazione, come causa giustificativa dell’inefficacia del pagamento, la sola posizione del solvens, mirando l’istituto alla tutela del patrimonio di questi, nella prospettiva dei creditori concorrenti nel successivo fallimento; ove nell’ipotesi di atti estintivi di debiti altrui il pregiudizio, giustificativo della sanzione, fosse riguardato ex parte creditoris si avrebbe l’incongrua equiparazione, quanto a trattamento, del pagamento di un credito, pur sussistente ed effettivo verso il fallito, e il pagamento di un credito a favore di soggetti che nessuna legittima aspettativa di soddisfazione possono vantare nei confronti dell’imprenditore insolvente, o, ancora, la prevalenza della tutela di questi rispetto alla tutela di chi ha ricevuto il pagamento di un credito dovuto, ma adempiuto dal debitore prima della sua scadenza; l’adempimento del debito del terzo viene in considerazione quale atto di disposizione del fallito, senza che il medesimo abbia ricevuto in cambio un qualche significativo vantaggio; come tale l’atto è quindi assoggettabile alla sanzione di inefficacia di diritto di cui all’art. 64 l.f., posto in apertura della Sezione III della L.F., intitolata “Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori”, il che sta a significare che anche tale norma, come quelle seguenti, intende porre rimedio al pregiudizio che i creditori hanno subito per effetto dell’atto dispositivo (v. per tutte Trib. Vicenza 17/7/97, in cui tali motivi, già contenuti in precedenti pronunce, sono stati ampiamente illustrati e sostanzialmente ripresi dalla successiva giurisprudenza di merito, che ha aderito a questa impostazione).

 

Ritiene chi scrive che le argomentazioni addotte non possano fondare, nel sistema fallimentare, una diversa qualificazione dell’adempimento del terzo, nei rapporti solvens-creditore, rispetto a quanto avviene nel sistema ordinario civilistico.

 

Va innanzi tutto ricordato che ai sensi dell’art. 1180 c.c. “l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”; ad eccezione di tale ipotesi, e del caso in cui venga manifestata opposizione da parte del debitore, il creditore non può quindi rifiutare l’adempimento del terzo, che estingue l’obbligazione nei rapporti creditore-debitore originario.

 

L’intervento del terzo può essere spontaneo o dovuto, in base ad un obbligo assunto verso il debitore (purché, in questo secondo caso, tale obbligo non abbia rilevanza all’esterno e non abbia efficacia diretta per il creditore, ipotesi invece della delegazione di pagamento od accollo); lo stesso, secondo il prevalente orientamento, costituisce atto negoziale, essendo caratterizzato dalla volontà del solvens di adempiere ad un’obbligazione altrui; nell’ipotesi in cui manchi una causa onerosa, che giustifichi la liberazione del debitore da parte del terzo, si sarà quindi in presenza di un atto a titolo gratuito, nell’ipotesi in cui l’adempimento del terzo sia stato eseguito in virtù dell’esistenza di un precedente rapporto di provvista esistente fra solvens e debitore originario l’atto, sempre nei confronti di quest’ultimo, assumerà la qualificazione di oneroso; nei confronti dell’accipiens invece il negozio solutorio, attesa la sua funzione estintiva di un’obbligazione pecuniaria,  non potrà che avere causa onerosa.

 

Ciò premesso la fattispecie deve essere esaminata in relazione alla specificità del sistema fallimentare.

 

Al di là delle distinzioni sottese alla teoria indennitaria e antindennitaria delle revocatorie fallimentari, è indubbio che il legislatore abbia perseguito lo scopo di tutelare i creditori del fallito sotto un duplice profilo, e cioè elidendo il pregiudizio che gli atti di disposizione del patrimonio compiuti anteriormente alla dichiarazione di fallimento possano aver arrecato alla massa dei creditori (mediante l’inefficacia o la revoca di atti depauperativi del patrimonio) e ripristinando la par condicio creditorum che tali atti abbiano alterato.

 

Non diversamente da quanto accade nel sistema del codice civile il legislatore, nella disciplina “degli atti pregiudizievoli ai creditori” ha tuttavia diversamente graduato la reazione dell’ordinamento agli atti dispositivi o traslativi posti in essere dal fallito, a seconda che l’atto sia a titolo gratuito o a titolo oneroso (e, fra questi ultimi, operando distinzioni sotto il profilo della tipologia dell’atto, della sua collocazione temporale, della presenza o meno di anomalie e sotto il profilo dello stato soggettivo dell’accipiens), nell’ambito di un giudizio di comparazione fra l’interesse del terzo e l’interesse della massa dei creditori, che conduce a soluzioni, in relazione alla caducità degli atti, articolate e distinte; pur nell’ambito di una categoria generale degli atti “pregiudizievoli” sussiste pertanto una distinzione netta, quanto a presupposti ed effetti, fra le diverse azioni di inefficacia e revocatorie, che non si fondano sull’unico principio del pregiudizio arrecato dall’atto alla garanzia patrimoniale dei creditori.  A contrario può anzi rilevarsi che proprio in materia di revocatoria ex art. 67 l.f. il legislatore ha risolto il conflitto fra l’interesse dei creditori ed il terzo, che con il fallito abbia validamente concluso un atto a titolo oneroso, sulla base della buona o mala fede di quest’ultimo, in una prospettiva in cui il riferimento è unicamente la sfera dell’accipiens: negata o non dimostrata la conoscenza, in capo a questi, della scientia decotionis, l’atto a titolo oneroso, pur pregiudizievole, mantiene infatti la sua efficacia. 

 

Gli atti a titolo gratuito, in tale contesto, compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, vengono sanzionati, ex art. 64 l.f., con una inefficacia ex lege, che consegue automaticamente al fallimento (e che viene eventualmente accertata con sentenza dichiarativa); si tratta di inefficacia relativa, che opera solo rispetto ai creditori, rimanendo l’atto pertanto pienamente valido ed efficace tra le parti; la norma prescinde non solo dalla conoscenza, da parte del beneficiario, di uno stato di insolvenza del disponente, ma dalla stessa sussistenza di tale stato, e, si sostiene, dalla stessa qualifica di imprenditore commerciale dell’autore dell’atto, al momento del suo compimento.

 

E’ evidente che tale norma è il risultato di un bilanciamento di interessi, operato dal legislatore, tra chi certat de damno vitando e chi certat de lucro captando, con totale soccombenza degli interessi di questi ultimi, i quali non hanno ragione di essere tutelati proprio in virtù del fatto di aver beneficiato di un’attribuzione patrimoniale senza aver subito alcun corrispondente sacrificio (con ovvia e conseguente impossibilità di insinuazione al passivo, facoltà invece riconosciuta al creditore del fallito, che per effetto della revoca abbia restituito quanto ricevuto). 

 

Se la qualificazione della gratuità (che secondo la teoria generale del negozio giuridico si riscontra ogni volta in cui all’attribuzione in favore di un soggetto non faccia riscontro un’attribuzione a carico dello stesso), ai fini dell’applicazione dell’art. 64 l.f. (in cui tale termine, come correttamente sostenuto dalla tesi qui avversata, va comunque inteso nella sua accezione più ampia, non limitata al concetto di liberalità), non pone particolari problemi in relazione agli atti bilaterali, difficoltà sorgono in relazione a rapporti soggettivamente ed oggettivamente complessi ed agli atti in sé neutri sotto il profilo onerosità-gratuità.

 

Le fattispecie sono numerose e distinte (e pertanto non paragonabili) e ciascuna non può essere esaminata astraendo da un rapporto più complesso una singola relazione bilaterale (nel caso dell’adempimento del terzo il solo rapporto solvens-accipiens) e, in questa, compiere una qualificazione astraendo ulteriormente dalla causa giustificativa dell’atto.

 

A parere di chi scrive, a fronte di un atto di disposizione del fallito, che esplica i propri effetti nella sfera giuridica di più soggetti, la questione che per prima si pone all’interprete è costituita dall’individuazione del soggetto passivo dell’azione in concreto esperibile, alla luce dei presupposti e degli effetti della normativa specifica, sopra evidenziati; in presenza di un negozio solutorio di per sé neutro (dalla cui struttura non è cioè possibile desumere la natura gratuita od onerosa della causa), quale è l’adempimento del terzo, non è sufficiente, allo scopo, esaminare la sola posizione del fallito, presentandosi il pagamento (che è atto di esecuzione del negozio solutorio), se valutato astrattamente (e cioè avendo riguardo unicamente all’assenza di vantaggio o controprestazione diretta in favore del solvens), secondo la stessa prospettazione qui non condivisa, come atto gratuito sia nei confronti dell’accipiens che nei confronti del debitore originario.

 

L’indagine deve quindi necessariamente essere estesa ai diversi rapporti esistenti tra i vari soggetti del rapporto trilaterale (nei quali, tutti, il pagamento produce effetti) e posto che l’adempimento deriva sempre da una causa onerosa nel rapporto accipiens-debitore originario, solo quest’ultimo, a fronte dell’apparente assenza di una causa giustificativa onerosa nei suoi rapporti con il solvens, potrà  essere identificato come il soggetto passivo dell’azione di inefficacia, ossia, tenuto conto della ratio della norma, come il soggetto che ha beneficiato di un atto dispositivo da parte del fallito senza alcun corrispondente sacrificio patrimoniale; in tal senso la valutazione sulla gratuità o meno dell’atto dovrà quindi essere compiuta, oltre che ex latere solventis, anche ex latere accipientis.

 

Non si tratta, come sostenuto, di preferire un soggetto che nessuna aspettativa poteva avere sul patrimonio del fallito (l’accipiens) ai creditori soddisfatti di quest’ultimo (inconferente sotto tale profilo appare il richiamo all’art. 65 l.f., norma che sancisce l’inefficacia ex lege del pagamento di debiti “che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”, avendo evidentemente la norma la diversa ratio di ripristinare la par condicio creditorum, a fronte dell’evidente anormalità del pagamento di un creditore che, attesa la naturale scadenza del debito, avrebbe avuto diritto di soddisfarsi solo nella procedura concorsuale, in moneta fallimentare), ma, come sopra sottolineato, di correttamente individuare l’azione esperibile a tutela dei creditori ed il soggetto passivo di tale azione.

 

Ben potrà, infatti, la curatela agire (sanzionando l’art. 64 l.f. genericamente “gli atti a titolo gratuito” e quindi riferendosi non solo agli  atti giuridici in senso stretto, ma ai contratti, a singoli atti negoziali, a negozi collegati o complessi) nei confronti del debitore originario, qualora il pagamento sia stato eseguito dal fallito per spirito di liberalità (e si versi per esempio in ipotesi di donazione indiretta) o comunque in assenza di un rapporto di provvista, essendo onere di quest’ultimo eventualmente dedurre e dimostrare l’esistenza di una causa onerosa; o ancora, qualora la curatela possa già disporre di elementi che depongano per questa seconda ipotesi, agire nei confronti del beneficiario sia utilizzando gli strumenti previsti in materia di revocatoria fallimentare (sia sotto il profilo dell’anormalità del mezzo di pagamento, che della conoscenza dello stato di insolvenza, ecc.), che le altre azioni ordinarie a tutela dei creditori (quale la revocatoria ordinaria).

 

            Ciò premesso deve del pari disattendersi la tesi intermedia secondo la quale, considerato l’atto compiuto nei confronti dell’accipiens atto gratuito ex latere solventis, e quindi esperibile l’azione ex art. 64 l.f. nei confronti del primo (convenuto in giudizio, ai fini della qualificazione dell’atto, con riguardo esclusivamente al rapporto solvens-accipiens), il creditore possa comunque in corso di causa fornire prova dell’esistenza di un rapporto a titolo oneroso fra solvens e debitore originario, idoneo ad escludere la gratuità dell’attribuzione (e quindi assegnando efficacia, questa volta ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda, sempre in relazione alla qualificazione dell’atto, al solo rapporto solvens – debitore), non fondandosi su presupposti diversi della tesi sopra disattesa, e apparendo anzi contraddittoria nella sua struttura e in contrasto con il principio di disponibilità e vicinanza della prova, richiedendo all’accipiens una dimostrazione che questi, in ipotesi del tutto estraneo ai rapporti fra solvens e debitore originario, può legittimamente non essere in grado di fornire.

 

Per quanto esposto deve quindi affermarsi che nell’ipotesi di adempimento del terzo, non può trovare applicazione, nei confronti dell’accipiens, la disposizione dell’art. 64 l.f., potendo tale atto considerarsi gratuito, sia valutato ex latere solventis che ex latere accipientis, esclusivamente nei rapporti fra solvens e debitore originario.

 

Diversamente opinando si giungerebbe a risultati con effetti non solo di incongruenza, ma di totale estraneità anche al sistema fallimentare.

 

Come sopra ricordato il creditore, che abbia effettuato una prestazione in favore di un determinato soggetto, non può rifiutare l’adempimento dell’obbligazione di questi da parte di un soggetto terzo (a meno che abbia interesse all’esecuzione personale dell’obbligazione da parte del debitore, fattispecie che è stato ritenuto possa ravvisarsi nel caso in cui il creditore sia a conoscenza della stato di insolvenza del terzo, alla luce del rischio di subire una possibile azione revocatoria).

 

Nel caso di adempimento di un’obbligazione altrui da parte dell’imprenditore poi fallito, il creditore, che non ne conosca lo stato di insolvenza, è quindi tenuto, ex lege, ad accettare il pagamento; una volta intervenuto il fallimento tale pagamento viene dichiarato inefficace  come atto a titolo gratuito, con conseguente obbligo del creditore di restituire quanto ricevuto.

 

Poiché l’atto rimane perfettamente valido fra le parti, essendo l’inefficacia relativa e quindi operando nei confronti dei soli creditori del fallito, non può esservi alcuna reviviscenza dell’obbligazione originaria (prevista dall’art. 1276 c.c. invece in ipotesi di delegazione, espromissione ed accollo), per cui il debitore potrà continuare ad opporre l’estinzione della stessa al creditore, sulla base del pagamento eseguito dal fallito (non può quindi condividersi l’affermazione secondo la quale se si sanziona con l’inefficacia ex lege l’attribuzione gratuita per sé considerata si ovvia al pregiudizio procurato alle ragioni creditorie e, al tempo stesso, si elide l’effetto indiretto, “vale a dire la liberalità nei confronti di colui rispetto al quale si è prodotta”: così Trib Genova 2/10/84).

 

In tale ipotesi il creditore non potrà invocare, nei confronti del debitore originario, neppure il disposto dell’art. 2041 c.c., stante l’assenza dei presupposti di applicazione della norma e in particolare del requisito della mancanza di una giusta causa dell’arricchimento, trovando l’attribuzione patrimoniale in favore del debitore originario la propria causa giustificatrice nel suo rapporto con il fallito (come statuito dalla Suprema Corte infatti “poiché la mancanza di una giusta causa nell’attribuzione patrimoniale, ai fini dell’indennizzo per ingiusto arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c., non si identifica con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dalla parte depauperata, ma va accertata con riferimento alla posizione giuridica dell’arricchito, sussiste detta causa giustificatrice anche se essa derivi da un contratto intercorrente non tra il depauperato e l’arricchito, ma tra questi ed un terzo, almeno finché tale rapporto non sia annullato, rescisso o risolto” v. per tutte Cass. Civ. 7627/2002); né il creditore, come già ricordato, potrà insinuarsi al passivo fallimentare, non vantando alcun credito proprio nei confronti del fallito.

 

Verrebbero quindi posti integralmente a carico del creditore, che non ha ricevuto in realtà alcuna attribuzione gratuita, né ha avuto alcun rapporto contrattuale con il fallito, gli effetti dell’insolvenza di quest’ultimo.

 

Ciò sia quando il pagamento abbia avuto nei confronti del debitore originario causa gratuita (si pensi all’ipotesi classica del padre che, con fini di liberalità, corrisponda il prezzo di un immobile acquistato dal figlio: in tal caso il venditore, secondo la tesi della gratuità ex latere solventis, sarebbe tenuto a restituire il corrispettivo, mentre il figlio continuerebbe a mantenere la titolarità e disponibilità del bene “donato”), sia nella diversa ipotesi in cui invece esista un rapporto di provvista fra solvens e debitore e il pagamento sia stato posto in essere per compensare rispettive ragioni di credito.

 

In quest’ultimo caso l’azione di inefficacia nei confronti dell’accipiens, che sempre consente al fallito di far salvo l’effetto estintivo della compensazione del proprio debito nel rapporto di provvista, e quindi di conseguire comunque un vantaggio ulteriore (con la restituzione di quanto versato a compensazione di quel debito), può ulteriormente consentire al fallimento di ottenere la restituzione di pagamenti che, se eseguiti invece nei confronti del diretto creditore del fallito (debitore dell’accipiens) nel secondo anno antecedente la dichiarazione di fallimento, non avrebbero potuto in ipotesi neppure essere revocati, stante la diversa durata del “periodo sospetto” prevista dal legislatore nei due diversi tipi di azione.

 

Un secondo esempio può forse ancor meglio chiarire l’incongruenza della tesi contrastata.

 

Si pensi all’ipotesi in cui, in un gruppo di società collegate, esistano una società A con un patrimonio sociale pari a 100 ed un’esposizione debitoria pari ad 80, due società, B e C, entrambe con una capacità patrimoniale di 30 e debiti per 50 (insufficiente quindi a soddisfare tutti i propri creditori); la società A potrebbe decidere di impiegare il proprio patrimonio, per le ragioni più disparate (ad esempio perché l’attività produttiva viene svolta da B e C), per pagare tutti i debiti di queste ultime, che potrebbero così continuare ad operare sul mercato, evitando l’apertura di procedure concorsuali e comunque mantenendo la completa disponibilità del proprio rispettivo patrimonio (ipotesi peraltro che, nei rapporti infragruppo ben potrebbe essere considerata atto a titolo oneroso – come già sostenuto dalla giurisprudenza – qualora un qualche vantaggio od interesse economico possa derivare anche alla società che ha effettuato l’operazione); la società A, utilizzata tutta la propria capacità patrimoniale pari a 100, prima sufficiente ad adempiere ai propri debiti, verrebbe invece a trovarsi nell’impossibilità di soddisfare i propri creditori, in uno stato quindi di totale insolvenza, tale da determinarne il fallimento.

 

A questo punto, in accoglimento della tesi qui contestata, il vittorioso esperimento dell’azione ex art. 64 l.f. da parte del fallimento di A, non nei confronti della società B e C, ma nei confronti dei creditori di queste, che erano stati pagati dalla fallita, consentirebbe rapidamente a quest’ultima di recuperare integralmente il proprio patrimonio di 100, di soddisfare quindi tutti i propri creditori per 80 e di tornare in bonis.

 

Non solo con un patrimonio di 100 si otterebbe lo scopo di estinguere obbligazioni per un valore di 180 (i debiti per 50 di B e C ed i debiti per 80 di A), con il vantaggio per A di vedersi restituito un attivo di 20, ma ciò sarebbe avvenuto, in realtà, utilizzando il patrimonio dei soli creditori di B e C, sui quali verrebbe integralmente riversata, senza alcuna possibilità di recupero, l’insolvenza di A, B, e C.

 

E’ evidente che un simile effetto risulterebbe non solo contrario ai principi in materia di responsabilità patrimoniale del debitore, secondo il diritto comune, ma altresì estraneo alle finalità ed alla ratio del procedimento fallimentare (volte alla reintegrazione del patrimonio del fallito, alla realizzazione della par condicio creditorum ed alla ripartizione della perdita, derivante dall’insolvenza, tra il maggior numero possibile di soggetti che hanno avuto rapporti con l’impresa dissestata, secondo criteri oggettivi).

 

Pur essendo l’esempio sopra riportato un’ipotesi di scuola, formulata in termini estremi, le conclusioni non mutano nei casi, ben più reali e sicuramente frequenti, in cui, come nella fattispecie in esame, il patrimonio di una società venga comunque utilizzato in parte per soddisfare debiti di società collegate o partecipate, casi rispetto ai quali l’applicazione “automatica” dell’art. 64 l.f., così come interpretato dalla tesi sopra richiamata, comporterebbe comunque il “trasferimento” di una parte dell’insolvenza dell’intero gruppo societario solo su alcuni dei creditori particolari delle diverse società, i quali non avrebbero possibilità di ottenere soddisfazione delle proprie ragioni di credito, né nell’ambito di procedure concorsuali, né nei confronti delle società originarie debitrici.

 

Operazione, questa sì, che potrebbe ben prestarsi, se consapevolmente posta in essere e diretta, a danneggiare irreparabilmente determinati creditori, in favore di altri.

 

Per tutte le ragioni esposte non può quindi affermarsi che nel sistema fallimentare l’art. 64 l.f. offra una protezione eccezionale ai creditori del fallito, tale da consentire “di valutare la gratuità ex parte debitoris, a prescindere dalla onerosità della prestazione del terzo, nonché dal negozio in cui la stessa è inserita” (v. Trib.Vicenza 17/7/97 già cit.).

 

A conclusione di questo lungo excursus (peraltro necessario, stante il forte contrasto giurisprudenziale in materia) deve quindi rigettarsi la domanda di inefficacia ex art. 64 l.f., svolta in via principale dal fallimento Belleli S.p.a. nei confronti della convenuta, escludendosi che l’adempimento del debito del terzo costituisca per quest’ultima “atto a titolo gratuito”.

 

Deve qui confermarsi il rigetto, già pronunciato in corso di causa, della preliminare istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di De Cardenas in concordato preventivo, avanzata da Alfa s.r.l., non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsortio necessario, o di comunanza di causa, non avendo né l’attore né la convenuta formulato, espressamente od implicitamente, alcuna domanda nei confronti della suddetta società.

 

Deve ora esaminarsi la domanda, svolta in via subordinata da parte attrice, di revoca del medesimo pagamento, ex art. 67, 2° c. l.f., azione sicuramente esperibile anche nella fattispecie oggetto di causa.

 

Come sopra ricordato diversi sono infatti i presupposti delle due azioni; il legislatore ha assogettato a revoca i “pagamenti di debiti liquidi ed esigibili” eseguiti dal fallito, indipendentemente dalla causa gratuita od onerosa dell’atto giuridico, senza alcuna distinzione in ordine al soggetto beneficiario del pagamento (che può essere quindi sia il creditore del fallito, sia, come nel caso, un soggetto terzo), a fronte della conoscenza, che deve essere dimostrata dalla curatela, in capo all’accipiens, dello stato di insolvenza del debitore, condizione necessaria e sufficiente, oltre al dato temporale del compimento dell’atto, per ritenere che chi ha ricevuto il pagamento fosse consapevole del pregiudizio arrecato alla massa dei creditori e, come tale, non tutelabile a fronte dell’interesse di questi ultimi di veder reintegrata la garanzia patrimoniale del debitore.

 

Tale conoscenza avrebbe consentito altresì al creditore, nel caso dell’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., come già ricordato, di opporre legittimo rifiuto al pagamento.

 

Il mancato esercizio di tale facoltà, nella consapevolezza dell’insolvenza del debitore, giustifica pertanto l’esperibilità dell’azione anche nei confronti di soggetti terzi rispetto ai creditori, pur comportando per questi le rilevanti conseguenze già sopra esposte.

 

Accertato che il pagamento per cui è causa si colloca entro l’anno antecedente il 16.11.1995 (data del decreto di ammissione di Belleli S.p.a. alla amministrazione controllata) e disattesa l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta, deve quindi accertarsi se sussista, nella fattispecie, l’ulteriore presupposto soggettivo dell’azione, costituito dalla prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo a quest’ultima.

 

Il fallimento attore ha prodotto numerosi articoli di quotidiani a diffusione nazionale e locale, e di carattere economico, che tra i mesi di luglio ed ottobre 1995 pubblicarono ripetutatamente notizie relative alla crisi del Gruppo Belleli, ed in particolare sull’elevato livello di indebitamento dello stesso, sui difficili rapporti con le banche, sulle gravi inadempienze nei confronti di fornitori e dipendenti (mancato pagamento degli stipendi dal maggio 1995) e sui tentativi di recupero della crisi, succedutisi nel tempo; ha prodotto certificazioni attestanti le procedure esecutive promosse a partire dal settembre ’95 nei confronti della fallita, relazione notarile attestante che all’epoca vi erano numerose iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili della Belleli, e copia delle richieste di rientro da parte di istituti di credito, documenti tutti attestanti la grave crisi di liquidità del gruppo Belleli.

 

Se alcune di tali circostanze possono sicuramente assumere rilevanza presuntiva della conoscenza, in capo ai creditori di Belleli s.p.a., dello stato di insolvenza della propria debitrice nel periodo “sospetto”, non consentono di ritenere che tale conoscenza sia stata però concreta ed effettiva in capo alla convenuta, che, come da questa dimostrato (v. deposizioni testimoni parte convenuta), non ha mai avuto alcun rapporto commerciale con Belleli S.p.a., ma unicamente con De Cardenas s.r.l. (il teste a prova contraria indotto da parte attrice, Gemelli Aldo, ha riferito dell’esistenza di fatture emesse nel 1993 nei confronti di Belleli Industrie Meccaniche s.r.l., società diversa da Belleli s.p.a., fatture comunque assai risalenti nel tempo, che non fondano la tesi di rapporti commerciali in essere fra la fallita e la convenuta, e l’inserimento nella c.d. “vendor list” di Belleli s.p.a. del nominativo di Alfa s.r.l., anche questo elemento, che in assenza di prova sull’esistenza di effettivi rapporti, nulla dimostra in merito); deve quindi ritenersi che nessun interesse avesse la convenuta nel seguire, sugli organi di stampa, le vicende relative a Belleli s.p.a., o ad informarsi sull’esistenza di iscrizioni pregiudizievoli a carico del patrimonio della fallita, né, quindi, che fosse in concreto a conoscenza dello stato di insolvenza di quest’ultima.

 

Anche tale domanda deve essere pertanto rigettata.

 

Merita invece accoglimento l’ulteriore domanda di declaratoria di inefficacia del pagamento svolto da Belleli S.p.a. in amministrazione controllata in favore di Alfa srl,  in data 27.03.96, per l’importo di £ 5.661.544, pagamento del debito del terzo (a saldo di fattura emessa nei confronti di De Cardenas s.r.l.), e pertanto atto che, come tale, esula dall’ordinaria amministrazione, non avendo alcuna finalità di utile gestione e risanamento dell’impresa, ed anzi, come sostenuto da parte attrice, atto che deve considerarsi incompatibile con le finalità della procedura concorsuale (e come tale non rientrante neppure fra gli atti che il giudice delegato potrebbe autorizzare).

 

Il pagamento, comunque non autorizzato dal giudice delegato, deve quindi dichiararsi inefficace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 188 e 167 l.f., indipendentemente dalla conoscenza o meno, in capo all’accipiens, dell’esistenza della procedura di amministrazione controllata (presupposto non richiesto dalla normativa e trattandosi peraltro di evento, relativo all’impresa, conoscibile, in quanto sottoposto a regime di pubblicità legale).

 

In conseguenza dell’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione controllata si verifica infatti la “cristallizzazione della massa passiva, sicché i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum, inefficaci rispetto ai creditori anteriori all’apertura della procedura, sono del pari inefficaci anche nei confronti dei creditori ammessi al passivo nel consecutivo fallimento (v. per ipotesi analoghe di applicazione del combinato disposto degli articoli sopra richiamati, Cass. civ. n. 5883/82, Trib. Milano 18.04.94).

 

Alla declaratoria di inefficacia consegue la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo corrispondente.

 

Poiché trattasi di inefficacia ex lege (avendo la presente pronuncia sul punto natura meramente dichiarativa) su detto importo sono inoltre dovuti interessi legali dalla data del ricevuto  pagamento al saldo.

 

Considerato il contrasto giurisprudenziale in materia e la parziale soccombenza delle parti si ritiene sussistano nel caso giusti motivi per la compensazione delle spese di lite dalle stesse rispettivamente sostenute.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

 

Rigetta la domanda di declaratoria di inefficacia, ex art. 64 l.f., del pagamento eseguito da Belleli s.p.a., a mezzo bonifico bancario, con valuta 18.10.1995, in favore della convenuta;

 

dichiara, ai sensi del combinato disposto degli art. 188 e 167 l.f., l’inefficacia del pagamento effettuato da Belleli S.p.a. in amministrazione controllata in favore di Alfa s.r.l., in data 27.03.96, per l’importo di £ 5.661.544; conseguentemente condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Fallimento Belleli S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, della somma di € 2.923,94, oltre ad interessi legali dal 27.03.96 al saldo;

 

rigetta la domanda svolta in via subordinata da parte attrice;

 

dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.