Pagamento
da parte del fallito di un debito del terzo - Atto a titolo gratuito ex art.
64 l.f. – Prova della gratuità dell’atto ex latere solventis - Necessità. Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice
unico Dr. Laura De Simone - Sentenza del giorno 3 novembre 2004. La massima: La gratuità di un atto ex art.
64 l.f. deve essere valutata dal punto di vista del soggetto che lo pone in
essere, e ciò in quanto il pregiudizio che l’atto arreca alla massa dei
creditori deve essere visto in funzione del soggetto che lo compie (gratuità
ex latere solventis). E’ quindi necessario esaminare
l’operazione economica posta in essere dal fallito e se questi abbia con il
pagamento eseguito depauperato o meno il proprio patrimonio. Non ricorre pertanto la
fattispecie in esame qualora il fallito abbia ricevuto a sua volta -
dall’accipiens o dal debitore beneficiario - una controprestazione o una
qualsiasi utilità indiretta. In quest’ultimo caso, infatti, il pagamento non
potrebbe considerarsi gratuito e dovrebbe conseguentemente escludersi
l’applicabilità del disposto di cui all’art. 64 L.F., salvo poi valutarsi,
ove la domanda alternativa o subordinata fosse proposta, la sussistenza dei
presupposti per la revocabilità dell’atto ai sensi dell’art. 67 L.F. Il testo integrale: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 25.11.2002 il Fallimento
Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva
in giudizio la Ifitalia S.p.A. affinché fosse dichiarata l'inefficacia, ai
sensi dell’art.64 L.F., dei pagamenti
eseguiti dalla società fallita in favore della società convenuta a mezzo di
bonifico bancario degli importi di £.58.191.000 in data 7.6.1995 e di
£.34.272.000 in data 4.8.1995, nonché l’inefficacia ex art.188, 167, e 168
L.F. del pagamento di £.67.225.480
eseguito dalla fallita alla convenuta durante l’amministrazione controllata e
precisamente in data 24.1.1996. Esponeva il Fallimento attore con riguardo ai primi due pagamenti
indicati che essi erano stati effettuati nei due anni anteriori alla data di
ammissione della fallita alla procedura di amministrazione controllata e
costituivano atti a titolo gratuito per la Belleli S.p.A., in quanto pagamenti
di debito altrui, da porsi in relazione a forniture eseguite dalla S.D.S. S.r.l. in favore della De
Cardenas S.r.l., avendo poi la S.D.S. S.r.l. ceduto i propri crediti alla
Ifitalia S.p.A.. Quanto al terzo pagamento, sempre relativo ad un debito di De
Cardenas S.r.l. nei confronti di S.D.S. S.r.l., esso era stato eseguito dopo
l’ammissione della Belleli S.p.A. alla procedura concorsuale di
amministrazione controllata e quindi era inefficace, essendo sprovvisto
dell’autorizzazione del Tribunale e non potendo ritenersi funzionale
all’esercizio dell’impresa il pagamento di un debito di altra società, per
giunta relativo a fatture precedenti l’amministrazione controllata. Si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo la prescrizione dell’azione proposta,
dovendo farsi decorrere il termine di cui all’art.64 L.F. dal fallimento e
non dalla prima procedura, nonché rilevando la nullità della domanda per
mancanza dei requisiti di cui agli art.163 n.3,4,5, c.p.c. Nel merito, osservava la convenuta che i
pagamenti dedotti non era provato fossero stati effettuati da Belleli S.p.A.
e, in ogni caso, non potevano essere qualificati - rispetto al creditore -
atti a titolo gratuito, bensì oneroso. Il procedimento veniva istruito solo documentalmente, essendo
rigettate le istanze di prove orali
formulate dalle parti. Sulle conclusioni come sopra
riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza
dell’1.6.2004, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art.190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale, con riguardo all’eccezione di nullità
dell’atto di citazione proposta da parte convenuta per mancanza dei requisiti di cui ai n.3,4,5 dell’art.163 c.p.c.,
questo giudice si riporta integralmente alle considerazioni svolte, nel corso
del giudizio, nell’ordinanza del 28.4.2004, e quindi rileva l’infondatezza
della doglianza sollevata considerato che l’atto introduttivo del giudizio
specifica in maniera sufficiente l’oggetto della domanda nonché le ragioni
della stessa ed ha consentito un’adeguata difesa del soggetto evocato in
giudizio con riguardo ad ogni aspetto della pretesa azionata. Nel merito, la documentazione prodotta dal Fallimento attore
consente, in primo luogo, di ritenere provato l'avvenuto pagamento, da parte
di Belleli S.p.A. a Ifitalia S.p.A., di tutte le somme indicate in atto di
citazione, relative a debiti contratti da De Cardenas S.r.l. nei confronti di
S.D.S. S.r.l.. Parte convenuta riconosce di aver ricevuto da Belleli S.p.A.
unicamente il pagamento in data
4.8.1995, ma dalle copie in atti delle disposizioni di bonifico e dei
bonifici effettuati, corrispondenti alla lira alle fatture - prodotte -
emesse da S.D.S. S.r.l. nei confronti di De Cardenas S.r.l. non può che
dedursi che tutti e tre i pagamenti per cui è processo sono stati effettivamente
effettuati da Belleli S.p.A. alla convenuta (v. doc.2 e 3 di parte attrice). Deve, altresì, affermarsi, con
riguardo ai pagamenti
prospettati dalla curatela come revocabili ex art.64 L.F., che essi
possono considerarsi eseguiti nel termine previsto dalla norma indicata,
atteso che, nel caso di consecuzione di procedure concorsuali, per
giurisprudenza consolidata e condivisibile, il termine a ritroso per la
revoca, in senso lato, dei pagamenti
compiuti dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione
alla prima procedura - nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui
la Belleli S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995 - (Cass.2.9.1996
n.7994, Cass.6.6.1997 n.5071- nello stesso senso Corte Costituzionale nella
sentenza n.110/1995 e nelle ordinanze n.224/1995 e n.12/1997). Ciò posto, occorre ora esaminare se con riguardo ai due pagamenti di
£.58.191.000 e di £.34.272.000, eseguiti rispettivamente in data 7.6.1995 e
in data 4.8.1995, sussistono, nel caso di specie, i presupposti di cui
all’art.64 L.F.. Ritiene questo giudice, come già diffusamente trattato nella
sentenza n.1167/2004 del 3.9.2004,
che la tesi esposta dalla Corte di Cassazione nell'orientamento più
recente (Cass. 7.12.2001 n.15.515, Cass. 12.9.1991 n.9560, Cass. 11.7.1989
n.3265, Cass. 13.9.1983 n.5548), invocata da parte convenuta, non possa
essere condivisa. Osserva la Corte che per beneficiare dell’inefficacia ex lege di cui
all’art.64 L.F. non è sufficiente esaminare le conseguenze economiche
dell’atto dispositivo nel patrimonio del solvens, richiedendo la norma che
l'atto risulti gratuito per entrambi i soggetti coinvolti nell'atto solutorio,
dovendo sottrarsi alla sanzione
dell’inefficacia l’ipotesi in cui l’accipiens riceva il pagamento da parte di
un imprenditore –poi fallito - del debito di un terzo, relativo al prezzo di
un bene acquistato da quest'ultimo. La prevalente giurisprudenza di merito (Trib.Brescia 6.8.2004,
App.Milano 9.6.1979, Trib.Roma 26.1.1995, Trib.Napoli 18.10.2000,
Trib.Vicenza 17.7.1997, Trib.Verona
29.5.1990, nonché nello stesso senso Cass.12.5.1992 n.5616), a cui ci si
accosta, non concorda con detto orientamento. L'impianto generale della legge fallimentare induce a valutare che
nel delineare gli atti a titolo gratuito sia stata utilizzata una categoria
più ampia di quella prevista in via generale in ambito civilistico, per cui
il legislatore ha inteso ricomprendere nell'espressione "atti a titolo
gratuito" tutti gli atti che depauperano il patrimonio del fallito senza
controprestazione, dovendo assumere rilevanza prevalente la menomazione delle
possibilità satisfattive dei creditori concorrenti rispetto agli interessi
del terzo contraente che ha beneficiato del pagamento. E questo per diversi ordini
di ragioni. Innanzi tutto deve considerarsi la posizione dell'art.64, collocato nella sezione III del capo III
del titolo II del R.D. n.267/1942, intitolata "Degli effetti del
fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori", che già deve
indurre a considerare la finalità di tutte le norme della sezione quali
strumenti per reintegrare il patrimonio del fallito. Ora, se la normativa
indicata disciplina le impugnazioni degli atti che hanno prodotto pregiudizio
ai creditori del fallito, l'ottica di valutazione non può che essere quella
del debitore fallito, poiché è proprio dalla diminuzione del patrimonio di
costui nel periodo immediatamente precedente la procedura concorsuale che i
suoi creditori possono ricevere quel danno che le azioni revocatorie vogliono
evitare. Deve poi porsi a confronto la disciplina prevista dagli art.64,65 e
67 L.F.. Negli artt.65 e 67 L.F. la graduazione della tutela dei creditori
soddisfatti è correlata unicamente
alla diversa posizione assunta nei pagamenti dal solvens, e cioè
all'anormalità dell'atto estintivo nella logica degli atti d'impresa, che
giustifica un diverso regime della prova della scientia decotionis: si riconosce maggior tutela a chi ha
ricevuto quanto dovuto in pagamento di un debito liquido ed esigibile, con
onere della prova della scentia decotionis a carico del curatore; minor
tutela a chi ha ricevuto quanto dovuto con mezzi anormali, con onere della
prova dell'inscientia decotionis a carico del creditore; ancora minor tutela
a chi ha ricevuto il pagamento di un credito non scaduto, inefficace di
diritto. Non rileva, quindi, nelle norme indicate la liberalità o doverosità
del pagamento, quanto piuttosto il pregiudizio arrecato alla massa dei
creditori e consistente nella lesione della par condicio. Se per gli atti estintivi di debiti altrui il pregiudizio fosse,
viceversa, esaminato ex parte creditoris, con conseguente revocabilità ex
art.67 II co L.F., si finirebbe per equiparare, nel trattamento, il pagamento
di un credito sussistente ed effettivo verso il fallito con il pagamento di
un credito a favore di soggetti che nessuna legittima aspettativa di
soddisfazione possono vantare nei confronti dell'imprenditore insolvente e
addirittura si finirebbe per privilegiare chi ha ricevuto il pagamento da
parte dell'imprenditore poi fallito di un debito di un terzo, rispetto al
creditore del fallito che ha ricevuto il pagamento di un debito proprio del
fallito ma non ancora scaduto (ipotesi dell'art.65 L.F.). Certamente, inoltre, la tesi prospettata appare quella che assicura
maggior tutela ai creditori del fallimento, posto che attraverso il pagamento
di debiti altrui ben potrebbe attuarsi un illegittimo occultamento del
patrimonio del fallito attraverso operazioni in sé lecite e sottratte alla
dichiarazione di inefficacia di cui all'art.64 L.F., salvo - invero - il
rimedio della revocatoria ex art.67 L.F. ma con onere probatorio a carico
della procedura. Non può tacersi, infine, che
anche l’impostazione data alla soluzione della questione da parte
della Corte di Cassazione non è
univoca come sembra tanto che, se per l’ipotesi qui esaminata di
pagamento del debito del terzo da parte dell’imprenditore poi fallito, nella
giurisprudenza più recente, si
richiede che la gratuità dell’atto, ai fini della sanzione di inefficacia ex
art.64 L.F., sia valutata dal punto di vista di colui che ha ricevuto la
prestazione, nell’ipotesi – similare - del rilascio di garanzie non contestuali
per debiti altrui da parte dell’imprenditore poi fallito, si afferma la tesi diametralmente opposta. A questo
proposito si legge "…. rispetto a tale norma (art.64 L.F.), come e'
stato posto in evidenza, la gratuita' degli atti deve essere considerata
soltanto dal punto di chi ha posto in essere l'atto di disposizione, sia pur
tenendo conto che, in un rapporto trilaterale, ovvero in una situazione caratterizzata
da una serie di rapporti tra loro collegati, il corrispettivo (la cui
presenza vale ad escludere la gratuita') può provenire, oltre che dal
destinatario della prestazione, anche da un soggetto diverso che sia comunque
interessato al compimento dell'operazione (Cass. 12 maggio 1992, n. 5616; 21
novembre 1983, n. 6929); ….. deve, pertanto, escludersi che, nel sistema
della legge fallimentare, le prestazioni di garanzia per debiti altrui
possano essere qualificate a titolo oneroso o gratuito sulla base del
criterio fissato dall'art. 2901, secondo comma, c.c., il quale, oltretutto,
non ammette alcuna possibilità di prova contraria. E deve ritenersi che la
gratuita' (ovvero l'onerosita') di tali atti vada valutata caso per caso, con
esclusivo riguardo alla posizione del garante ed agli effetti che tali atti,
ovvero (eventualmente) altri ad essi funzionalmente collegati, abbiano
determinato nel suo patrimonio" (Cass.28.5.1998 n.5264 e nello stesso
senso Cass.05.02.2003 n.1655). Ancora più di recente Cass.11.6.2004 n.11093 afferma “…in materia fallimentare, al fine di
decidere della natura gratuita od onerosa della prestazione della garanzia
per un debito scaduto occorre aver riguardo agli effetti che si sono prodotti
nel patrimonio del garante (poi dichiarato fallito).Devesi considerare ….se
il garante ha ricevuto un vantaggio o un compenso dal creditore o dal
debitore (con la precisazione che, nel caso di vantaggio o di compenso
provenienti dal debitore, il negozio è oneroso soltanto se tale vantaggio o
compenso assurga a causa e non resti a livello di motivo del negozio di garanzia)”. Ritenuto quindi, alla stregua delle considerazioni svolte, che la
prospettiva da cui deve essere valutata la gratuità dell’atto è quella ex
latere solventis, dovendo la pregiudizialità di un atto essere vista in
funzione del soggetto che lo compie, deve ora verificarsi se, esaminando nel
complesso l’operazione economica posta in essere dal fallito, questi abbia
con il pagamento eseguito depauperato il proprio patrimonio oppure no, avendo
egli ricevuto a sua volta o dall’accipiens o dal debitore beneficiario una
controprestazione o una qualsiasi utilità indiretta. In quest’ultimo caso,
infatti, il pagamento non potrebbe considerarsi gratuito e conseguentemente
dovrebbe escludersi l’applicabilità del disposto di cui all’art.64 L.F.,
salvo poi valutarsi, ove la domanda alternativa o subordinata fosse proposta,
la sussistenza dei presupposti di cui all’art.67 L.F.. Nell’ipotesi in discussione,
il pagamento effettuato da Belleli S.p.A. alla Ifitalia S.p.A. si concreta
nel pagamento del prezzo di una
fornitura di beni eseguita dalla S.D.S. S.r.l. in favore della De Cardenas
S.r.l., società controllata dalla Belleli S.p.A.. Emerge dalla documentazione in atti, e la circostanza non è
contestata dalle parti, che tra
Belleli S.p.A. e la controllata De Cardenas S.p.A. esistevano rapporti
contrattuali, essendosi la De Cardenas S.r.l. obbligata a realizzare per
Belleli S.p.A. un impianto completo desalinante e demineralizzante da fornire
al cliente Qafco (nello specifico il
contratto in atti – doc. 6 di parte attrice-
è concluso tra Belleli S.p.A. e la Sowit S.p.A.- società che lo stesso
Fallimento dichiara essere una “divisione” di De Cardenas S.r.l.) pattuendo
per tale opera un compenso di £.7.475.409.000. Per sopraggiunte difficoltà
finanziarie di De Cardenas S.r.l., nel corso del rapporto, Belleli S.p.A. si
è determinata a pagare direttamente i fornitori di De Cardenas S.r.l.,
accollandosi in tal modo i debiti della controllata relativi alla commessa da
eseguire, atteso il proprio interesse al completamento dei lavori, che senza
questi pagamenti non avrebbero potuto
essere terminati. Effettuato il pagamento dei fornitori di De Cardenas S.r.l., Belleli S.p.A. ha quindi compensato quanto versato con quanto dovuto alla controllata, come nella logica del
rapporto e comunque documentato dalle note di cui ai doc.4 e 7 prodotti alla
curatela. Questo detto, non può certamente configurarsi come gratuito il
pagamento effettuato, nel caso di cui si discute, di Belleli S.p.A. a S.D.S.
S.r.l., anzi per questa a Ifitalia S.p.A., trovando esso giustificazione nei
rapporti contrattuali in essere tra le parti. Se poi De Cardenas S.r.l. abbia
o non abbia adempiuto, tempestivamente o meno, alle proprie obbligazioni assunte
nei confronti di Belleli S.p.A., ciò potrebbe far considerare la controllata
inadempiente, ma non già portare a configurare come gratuito un rapporto che,
nella previsione delle parti e nella sua causa, nasce come oneroso. Tanto considerato, non può trovare applicazione, nel caso di specie,
l’art.64 L.F. non potendo configurarsi, neppure nella prospettiva del
solvens, gli atti dispositivi posti in essere come gratuiti. La natura onerosa dei pagamenti indicati avrebbe tutt’al più
consentito la proposizione dell’azione revocatoria di cui all’art.67 L.F., ma
la relativa domanda non risulta proposta in questa sede e quindi non è al
vaglio del giudicante. Quanto all’ulteriore pagamento eseguito in data 24.1.1996 per
£.67.225.480 (pari a € 34.719,06)
deve senz’altro rilevarsi che esso risulta effettuato dopo
l’ammissione di Belleli S.p.A. all’amministrazione controllata. E’ altresì documentale che
detto pagamento ha estinto un’obbligazione non facente capo alla società poi
fallita, bensì alla De Cardenas
S.r.l. ed è stato relativo a debiti contratti prima dell’ammissione alla
procedura concorsuale. In virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art.188 L.F. e
dalle norme in esso richiamate, deve ritenersi che, con l’ammissione
all’amministrazione controllata, da un lato l’imprenditore conserva
l’esercizio dell’impresa, ma dall’altro subisce una cristallizzazione della
massa passiva a tutela della par condicio creditorum. E’ peraltro possibile
che il giudice delegato autorizzi atti di disposizione quali il pagamento di
debiti pregressi o addirittura il
pagamento di debiti di terzi, nonché atti di straordinaria amministrazione,
ma se ed in quanto atti finalizzati al risanamento dell’impresa. In ogni caso
non è questa l’ipotesi di cui si discute e nessuna indagine sul punto può
essere compiuta, non essendo in alcun modo emerso che i pagamenti de quo
siano provvisti dell’indicata autorizzazione. Questo rilevato, non può che essere dichiarata l’inefficacia ex
artt.167, 188 L.F., del pagamento di £.67.225.480 (pari a €34.719,06)
eseguiti dalla società poi fallita alla Ifitalia S.p.A. il 24.1.1996 e quindi
successivamente all’ammissione della Belleli S.p.A. alla procedura di amministrazione
controllata e condannata la Ifitalia S.p.A..
alla restituzione dell’importo sopra indicato, pari a
€34.719,06, al Fallimento Belleli S.p.A. oltre interessi dalla data in
cui il pagamento è stato effettuato sino al saldo. Nulla compete al Fallimento a titolo di rivalutazione monetaria
essendo stato dedotto un debito di valuta e non avendo provato l’attore il
maggior danno subito ai sensi
dell’art.1224 II co.c.c.. In considerazione della parziale soccombenza di Ifitalia S.p.A., la
stessa deve altresì essere condannata alla rifusione del 50% delle spese di
lite sostenute dal Fallimento Belleli S.p.A. e liquidate come in dispositivo,
in assenza di nota spese. P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così giudica: rigetta la domanda proposta dal Fallimento Belleli S.p.A. ex art.64 L.F. di inefficacia dei pagamenti
di £.58.191.000 eseguito da Belleli S.p.A. in data 7.6.1995 e di £.34.272.000
eseguito da Belleli S.p.A. in data 4.8.1995; in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento Belleli S.p.A.
ex artt.167, 188 L.F., dichiara l’inefficacia del pagamento di £.67.225.480
(pari a € 34.719,06) eseguito dalla società fallita alla Ifitalia S.p.A. il
24.1.1996 e condanna la Ifitalia S.p.A..
alla restituzione dell’importo indicato, pari a € 34.719,06, al
Fallimento Belleli S.p.A. oltre interessi dalla data in cui il pagamento è
stato effettuato sino al saldo; condanna la Ifitalia S.p.A. alla rifusione al Fallimento Belleli
S.p.A. del 50% delle spese di lite sostenute, liquidate per l’intero in €
5.884,48 cui € 500,00 per spese, € 1.786,20 per diritti, € 3.000,00 per
onorari, € 598,28 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Cosi' deciso, in Mantova il 3 novembre 2004 |