Pagamento da parte del fallito di un debito del terzo - Atto a titolo gratuito ex art. 64 l.f. – Prova della gratuità dell’atto ex latere solventis - Necessità.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico Dr. Laura De Simone - Sentenza del giorno 3 novembre 2004.

 

La massima:

La gratuità di un atto ex art. 64 l.f. deve essere valutata dal punto di vista del soggetto che lo pone in essere, e ciò in quanto il pregiudizio che l’atto arreca alla massa dei creditori deve essere visto in funzione del soggetto che lo compie (gratuità ex latere solventis).

E’ quindi necessario esaminare l’operazione economica posta in essere dal fallito e se questi abbia con il pagamento eseguito depauperato o meno il proprio patrimonio.

Non ricorre pertanto la fattispecie in esame qualora il fallito abbia ricevuto a sua volta - dall’accipiens o dal debitore beneficiario - una controprestazione o una qualsiasi utilità indiretta. In quest’ultimo caso, infatti, il pagamento non potrebbe considerarsi gratuito e dovrebbe conseguentemente escludersi l’applicabilità del disposto di cui all’art. 64 L.F., salvo poi valutarsi, ove la domanda alternativa o subordinata fosse proposta, la sussistenza dei presupposti per la revocabilità dell’atto ai sensi dell’art. 67 L.F.

 

Il testo integrale:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 25.11.2002 il Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Ifitalia S.p.A. affinché fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell’art.64 L.F., dei  pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore della società convenuta a mezzo di bonifico bancario degli importi di £.58.191.000 in data 7.6.1995 e di £.34.272.000 in data 4.8.1995, nonché l’inefficacia ex art.188, 167, e 168 L.F. del pagamento  di £.67.225.480 eseguito dalla fallita alla convenuta durante l’amministrazione controllata e precisamente in data 24.1.1996.

Esponeva il Fallimento attore con riguardo ai primi due pagamenti indicati che essi erano stati effettuati nei due anni anteriori alla data di ammissione della fallita alla procedura di amministrazione controllata e costituivano atti a titolo gratuito per la Belleli S.p.A., in quanto pagamenti di debito altrui, da porsi in relazione a forniture eseguite  dalla S.D.S. S.r.l. in favore della De Cardenas S.r.l., avendo poi la S.D.S. S.r.l. ceduto i propri crediti alla Ifitalia S.p.A..

Quanto al terzo pagamento, sempre relativo ad un debito di De Cardenas S.r.l. nei confronti di S.D.S. S.r.l., esso era stato eseguito dopo l’ammissione della Belleli S.p.A. alla procedura concorsuale di amministrazione controllata e quindi era inefficace, essendo sprovvisto dell’autorizzazione del Tribunale e non potendo ritenersi funzionale all’esercizio dell’impresa il pagamento di un debito di altra società, per giunta relativo a fatture precedenti l’amministrazione controllata.

Si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo  la prescrizione dell’azione proposta, dovendo farsi decorrere il termine di cui all’art.64 L.F. dal fallimento e non dalla prima procedura, nonché rilevando la nullità della domanda per mancanza dei requisiti di cui agli art.163 n.3,4,5, c.p.c.  Nel merito, osservava la convenuta che i pagamenti dedotti non era provato fossero stati effettuati da Belleli S.p.A. e, in ogni caso, non potevano essere qualificati - rispetto al creditore - atti a titolo gratuito, bensì oneroso.

Il procedimento veniva istruito solo documentalmente, essendo rigettate le istanze di prove orali  formulate dalle parti.

 Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza dell’1.6.2004, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, con riguardo all’eccezione di nullità dell’atto di citazione proposta da parte convenuta  per mancanza dei requisiti di cui ai n.3,4,5 dell’art.163 c.p.c., questo giudice si riporta integralmente alle considerazioni svolte, nel corso del giudizio, nell’ordinanza del 28.4.2004, e quindi rileva l’infondatezza della doglianza sollevata considerato che l’atto introduttivo del giudizio specifica in maniera sufficiente l’oggetto della domanda nonché le ragioni della stessa ed ha consentito un’adeguata difesa del soggetto evocato in giudizio con riguardo ad ogni aspetto della pretesa azionata.

Nel merito, la documentazione prodotta dal Fallimento attore consente, in primo luogo, di ritenere provato l'avvenuto pagamento, da parte di Belleli S.p.A. a Ifitalia S.p.A., di tutte le somme indicate in atto di citazione, relative a debiti contratti da De Cardenas S.r.l. nei confronti di S.D.S. S.r.l..

Parte convenuta riconosce di aver ricevuto da Belleli S.p.A. unicamente  il pagamento in data 4.8.1995, ma dalle copie in atti delle disposizioni di bonifico e dei bonifici effettuati, corrispondenti alla lira alle fatture - prodotte - emesse da S.D.S. S.r.l. nei confronti di De Cardenas S.r.l. non può che dedursi che tutti e tre i pagamenti per cui è processo sono stati effettivamente effettuati da Belleli S.p.A. alla convenuta (v. doc.2 e 3 di parte attrice).

Deve, altresì, affermarsi, con  riguardo ai pagamenti  prospettati dalla curatela come revocabili ex art.64 L.F., che essi possono considerarsi eseguiti nel termine previsto dalla norma indicata, atteso che, nel caso di consecuzione di procedure concorsuali, per giurisprudenza consolidata e condivisibile, il termine a ritroso per la revoca, in senso lato,  dei pagamenti compiuti dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura - nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui la Belleli S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995 - (Cass.2.9.1996 n.7994, Cass.6.6.1997 n.5071- nello stesso senso Corte Costituzionale nella sentenza n.110/1995 e nelle ordinanze n.224/1995 e n.12/1997).

Ciò posto, occorre ora esaminare se con riguardo ai due pagamenti di £.58.191.000 e di £.34.272.000, eseguiti rispettivamente in data 7.6.1995 e in data 4.8.1995, sussistono, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art.64 L.F..

Ritiene questo giudice, come già diffusamente trattato nella sentenza n.1167/2004 del 3.9.2004,  che la tesi esposta dalla Corte di Cassazione nell'orientamento più recente (Cass. 7.12.2001 n.15.515, Cass. 12.9.1991 n.9560, Cass. 11.7.1989 n.3265, Cass. 13.9.1983 n.5548), invocata da parte convenuta, non possa essere condivisa.

Osserva la Corte che per beneficiare dell’inefficacia ex lege di cui all’art.64 L.F. non è sufficiente esaminare le conseguenze economiche dell’atto dispositivo nel patrimonio del solvens, richiedendo la norma che l'atto risulti gratuito per entrambi i soggetti coinvolti nell'atto solutorio, dovendo sottrarsi  alla sanzione dell’inefficacia l’ipotesi in cui l’accipiens riceva il pagamento da parte di un imprenditore –poi fallito - del debito di un terzo, relativo al prezzo di un bene acquistato da quest'ultimo.

La prevalente giurisprudenza di merito (Trib.Brescia 6.8.2004, App.Milano 9.6.1979, Trib.Roma 26.1.1995, Trib.Napoli 18.10.2000, Trib.Vicenza  17.7.1997, Trib.Verona 29.5.1990, nonché nello stesso senso Cass.12.5.1992 n.5616), a cui ci si accosta, non concorda con detto orientamento.

L'impianto generale della legge fallimentare induce a valutare che nel delineare gli atti a titolo gratuito sia stata utilizzata una categoria più ampia di quella prevista in via generale in ambito civilistico, per cui il legislatore ha inteso ricomprendere nell'espressione "atti a titolo gratuito" tutti gli atti che depauperano il patrimonio del fallito senza controprestazione, dovendo assumere rilevanza prevalente la menomazione delle possibilità satisfattive dei creditori concorrenti rispetto agli interessi del terzo contraente che ha beneficiato del pagamento.

E questo per diversi  ordini di ragioni.

Innanzi tutto deve considerarsi la posizione dell'art.64,  collocato nella sezione III del capo III del titolo II del R.D. n.267/1942, intitolata "Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori", che già deve indurre a considerare la finalità di tutte le norme della sezione quali strumenti per reintegrare il patrimonio del fallito. Ora, se la normativa indicata disciplina le impugnazioni degli atti che hanno prodotto pregiudizio ai creditori del fallito, l'ottica di valutazione non può che essere quella del debitore fallito, poiché è proprio dalla diminuzione del patrimonio di costui nel periodo immediatamente precedente la procedura concorsuale che i suoi creditori possono ricevere quel danno che le azioni revocatorie vogliono evitare.

Deve poi porsi a confronto la disciplina prevista dagli art.64,65 e 67 L.F..

Negli artt.65 e 67 L.F. la graduazione della tutela dei creditori soddisfatti è correlata unicamente  alla diversa posizione assunta nei pagamenti dal solvens, e cioè all'anormalità dell'atto estintivo nella logica degli atti d'impresa, che giustifica un diverso regime della prova della scientia decotionis:  si riconosce maggior tutela a chi ha ricevuto quanto dovuto in pagamento di un debito liquido ed esigibile, con onere della prova della scentia decotionis a carico del curatore; minor tutela a chi ha ricevuto quanto dovuto con mezzi anormali, con onere della prova dell'inscientia decotionis a carico del creditore; ancora minor tutela a chi ha ricevuto il pagamento di un credito non scaduto, inefficace di diritto. Non rileva, quindi, nelle norme indicate la liberalità o doverosità del pagamento, quanto piuttosto il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori e consistente nella lesione della par condicio.

Se per gli atti estintivi di debiti altrui il pregiudizio fosse, viceversa, esaminato ex parte creditoris, con conseguente revocabilità ex art.67 II co L.F., si finirebbe per equiparare, nel trattamento, il pagamento di un credito sussistente ed effettivo verso il fallito con il pagamento di un credito a favore di soggetti che nessuna legittima aspettativa di soddisfazione possono vantare nei confronti dell'imprenditore insolvente e addirittura si finirebbe per privilegiare chi ha ricevuto il pagamento da parte dell'imprenditore poi fallito di un debito di un terzo, rispetto al creditore del fallito che ha ricevuto il pagamento di un debito proprio del fallito ma non ancora scaduto (ipotesi dell'art.65 L.F.).

Certamente, inoltre, la tesi prospettata appare quella che assicura maggior tutela ai creditori del fallimento, posto che attraverso il pagamento di debiti altrui ben potrebbe attuarsi un illegittimo occultamento del patrimonio del fallito attraverso operazioni in sé lecite e sottratte alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art.64 L.F., salvo - invero - il rimedio della revocatoria ex art.67 L.F. ma con onere probatorio a carico della procedura.

Non può tacersi, infine, che  anche l’impostazione data alla soluzione della questione da parte della Corte di Cassazione non è  univoca come sembra tanto che, se per l’ipotesi qui esaminata di pagamento del debito del terzo da parte dell’imprenditore poi fallito, nella giurisprudenza più recente,  si richiede che la gratuità dell’atto, ai fini della sanzione di inefficacia ex art.64 L.F., sia valutata dal punto di vista di colui che ha ricevuto la prestazione, nell’ipotesi – similare - del rilascio di garanzie non contestuali per debiti altrui da parte dell’imprenditore poi fallito, si afferma  la tesi diametralmente opposta. A questo proposito si legge "…. rispetto a tale norma (art.64 L.F.), come e' stato posto in evidenza, la gratuita' degli atti deve essere considerata soltanto dal punto di chi ha posto in essere l'atto di disposizione, sia pur tenendo conto che, in un rapporto trilaterale, ovvero in una situazione caratterizzata da una serie di rapporti tra loro collegati, il corrispettivo (la cui presenza vale ad escludere la gratuita') può provenire, oltre che dal destinatario della prestazione, anche da un soggetto diverso che sia comunque interessato al compimento dell'operazione (Cass. 12 maggio 1992, n. 5616; 21 novembre 1983, n. 6929); ….. deve, pertanto, escludersi che, nel sistema della legge fallimentare, le prestazioni di garanzia per debiti altrui possano essere qualificate a titolo oneroso o gratuito sulla base del criterio fissato dall'art. 2901, secondo comma, c.c., il quale, oltretutto, non ammette alcuna possibilità di prova contraria. E deve ritenersi che la gratuita' (ovvero l'onerosita') di tali atti vada valutata caso per caso, con esclusivo riguardo alla posizione del garante ed agli effetti che tali atti, ovvero (eventualmente) altri ad essi funzionalmente collegati, abbiano determinato nel suo patrimonio" (Cass.28.5.1998 n.5264 e nello stesso senso Cass.05.02.2003 n.1655). Ancora più di recente  Cass.11.6.2004 n.11093 afferma  “…in materia fallimentare, al fine di decidere della natura gratuita od onerosa della prestazione della garanzia per un debito scaduto occorre aver riguardo agli effetti che si sono prodotti nel patrimonio del garante (poi dichiarato fallito).Devesi considerare ….se il garante ha ricevuto un vantaggio o un compenso dal creditore o dal debitore (con la precisazione che, nel caso di vantaggio o di compenso provenienti dal debitore, il negozio è oneroso soltanto se tale vantaggio o compenso assurga a causa e non resti a livello di motivo del negozio di garanzia)”.

Ritenuto quindi, alla stregua delle considerazioni svolte, che la prospettiva da cui deve essere valutata la gratuità dell’atto è quella ex latere solventis, dovendo la pregiudizialità di un atto essere vista in funzione del soggetto che lo compie, deve ora verificarsi se, esaminando nel complesso l’operazione economica posta in essere dal fallito, questi abbia con il pagamento eseguito depauperato il proprio patrimonio oppure no, avendo egli ricevuto a sua volta o dall’accipiens o dal debitore beneficiario una controprestazione o una qualsiasi utilità indiretta. In quest’ultimo caso, infatti, il pagamento non potrebbe considerarsi gratuito e conseguentemente dovrebbe escludersi l’applicabilità del disposto di cui all’art.64 L.F., salvo poi valutarsi, ove la domanda alternativa o subordinata fosse proposta, la sussistenza dei presupposti di cui all’art.67 L.F..

 Nell’ipotesi in discussione, il pagamento effettuato da Belleli S.p.A. alla Ifitalia S.p.A. si concreta nel pagamento del prezzo  di una fornitura di beni eseguita dalla S.D.S. S.r.l. in favore della De Cardenas S.r.l., società controllata dalla Belleli S.p.A..

Emerge dalla documentazione in atti, e la circostanza non è contestata dalle parti,  che tra Belleli S.p.A. e la controllata De Cardenas S.p.A. esistevano rapporti contrattuali, essendosi la De Cardenas S.r.l. obbligata a realizzare per Belleli S.p.A. un impianto completo desalinante e demineralizzante da fornire al cliente Qafco  (nello specifico il contratto in atti – doc. 6 di parte attrice-  è concluso tra Belleli S.p.A. e la Sowit S.p.A.- società che lo stesso Fallimento dichiara essere una “divisione” di De Cardenas S.r.l.) pattuendo per tale opera un compenso di £.7.475.409.000. Per sopraggiunte difficoltà finanziarie di De Cardenas S.r.l., nel corso del rapporto, Belleli S.p.A. si è determinata a pagare direttamente i fornitori di De Cardenas S.r.l., accollandosi in tal modo i debiti della controllata relativi alla commessa da eseguire, atteso il proprio interesse al completamento dei lavori, che senza questi pagamenti non avrebbero potuto  essere terminati.

Effettuato il pagamento dei fornitori di De Cardenas S.r.l.,  Belleli S.p.A. ha quindi compensato  quanto versato  con quanto dovuto alla controllata, come nella logica del rapporto e comunque documentato dalle note di cui ai doc.4 e 7 prodotti alla curatela.

Questo detto, non può certamente configurarsi come gratuito il pagamento effettuato, nel caso di cui si discute, di Belleli S.p.A. a S.D.S. S.r.l., anzi per questa a Ifitalia S.p.A., trovando esso giustificazione nei rapporti contrattuali in essere tra le parti. Se poi De Cardenas S.r.l. abbia o non abbia adempiuto, tempestivamente o meno, alle proprie obbligazioni assunte nei confronti di Belleli S.p.A., ciò potrebbe far considerare la controllata inadempiente, ma non già portare a configurare come gratuito un rapporto che, nella previsione delle parti e nella sua causa, nasce come oneroso.

Tanto considerato, non può trovare applicazione, nel caso di specie, l’art.64 L.F. non potendo configurarsi, neppure nella prospettiva del solvens, gli atti dispositivi posti in essere come gratuiti.

La natura onerosa dei pagamenti indicati avrebbe tutt’al più consentito la proposizione dell’azione revocatoria di cui all’art.67 L.F., ma la relativa domanda non risulta proposta in questa sede e quindi non è al vaglio del giudicante.

Quanto all’ulteriore pagamento eseguito in data 24.1.1996 per £.67.225.480 (pari a € 34.719,06)  deve senz’altro rilevarsi che esso risulta effettuato dopo l’ammissione di Belleli S.p.A. all’amministrazione controllata.

E’ altresì documentale  che detto pagamento ha estinto un’obbligazione non facente capo alla società poi fallita, bensì  alla De Cardenas S.r.l. ed è stato relativo a debiti contratti prima dell’ammissione alla procedura concorsuale.

In virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art.188 L.F. e dalle norme in esso richiamate, deve ritenersi che, con l’ammissione all’amministrazione controllata, da un lato l’imprenditore conserva l’esercizio dell’impresa, ma dall’altro subisce una cristallizzazione della massa passiva a tutela della par condicio creditorum. E’ peraltro possibile che il giudice delegato autorizzi atti di disposizione quali il pagamento di debiti pregressi o  addirittura il pagamento di debiti di terzi, nonché atti di straordinaria amministrazione, ma se ed in quanto atti finalizzati al risanamento dell’impresa. In ogni caso non è questa l’ipotesi di cui si discute e nessuna indagine sul punto può essere compiuta, non essendo in alcun modo emerso che i pagamenti de quo siano provvisti dell’indicata autorizzazione.

Questo rilevato, non può che essere dichiarata l’inefficacia ex artt.167, 188 L.F., del pagamento di £.67.225.480 (pari a €34.719,06) eseguiti dalla società poi fallita alla Ifitalia S.p.A. il 24.1.1996 e quindi successivamente all’ammissione della Belleli S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata e condannata la Ifitalia S.p.A..  alla restituzione dell’importo sopra indicato,  pari a  €34.719,06, al Fallimento Belleli S.p.A. oltre interessi dalla data in cui il pagamento è stato effettuato sino al saldo.

Nulla compete al Fallimento a titolo di rivalutazione monetaria essendo stato dedotto un debito di valuta e non avendo provato l’attore il maggior danno subito  ai sensi dell’art.1224 II co.c.c..

In considerazione della parziale soccombenza di Ifitalia S.p.A., la stessa deve altresì essere condannata alla rifusione del 50% delle spese di lite sostenute dal Fallimento Belleli S.p.A. e liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

rigetta la domanda proposta dal Fallimento Belleli S.p.A.  ex art.64 L.F. di inefficacia dei pagamenti di £.58.191.000 eseguito da Belleli S.p.A. in data 7.6.1995 e di £.34.272.000 eseguito da Belleli S.p.A. in data 4.8.1995;

in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento Belleli S.p.A. ex artt.167, 188 L.F., dichiara l’inefficacia del pagamento di £.67.225.480 (pari a € 34.719,06) eseguito dalla società fallita alla Ifitalia S.p.A. il 24.1.1996 e condanna la Ifitalia S.p.A..  alla restituzione dell’importo indicato,  pari a  € 34.719,06, al Fallimento Belleli S.p.A. oltre interessi dalla data in cui il pagamento è stato effettuato sino al saldo;

condanna la Ifitalia S.p.A. alla rifusione al Fallimento Belleli S.p.A. del 50% delle spese di lite sostenute, liquidate per l’intero in € 5.884,48 cui € 500,00 per spese, € 1.786,20 per diritti, € 3.000,00 per onorari, € 598,28 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Cosi' deciso, in Mantova il 3 novembre 2004