Breve raccolta giurisprudenziale in materia di sicurezza
sul lavoro (soggetti titolari di posizioni di garanzia ed altro)
A cura di Stefano Valenti – Giudice del Tribunale di Mantova
Datore di lavoro
Cass.,
Sez. IV, sentenza n. 18683 del 22/04/2004 (Ud. 27/02/2004 n.00327 ) Rv.
228361
Presidente:
Coco GS. Estensore: Visconti S. Imputato: Giudice. P.M. De Sandro AM.
(Conf.)
(Rigetta,
App. Catania, 6 giugno 2003).
L'obbligo
di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica
dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti
l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della
sicurezza, incombe su ciascun socio.
Riferimenti
normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3
Massime
precedenti Conformi: N. 4324 del 1980 Rv. 144860, N. 8195 del 1997 Rv. 208560
Cass,
Sez. IV, sentenza n. 988 del 14/01/2003 (Ud. 11/07/2002 n.00953 ) Rv. 226999
Presidente:
Fattori P. Estensore: Brusco CG. Imputato: Macola e altro. P.M. Ciani G.
(Conf.)
(Rigetta,
App. Venezia, 15 gennaio 2001).
Nel caso di imprese gestite da società di
capitali, gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro gravano
su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La delega di
gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e
comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della
posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma
non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i
doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento
sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.
Riferimenti normativi:
Cod. Pen. art. 42, Cod. Pen. art.
43, Cod. Pen. art. 589, Cod. Pen. art. 590, Cod. Civ. art. 2392, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626, DPR 19/03/1956 num. 303
Massime
precedenti Vedi: N. 427 del 1968 Rv. 108714, N. 8620 del 1972 Rv. 122792, N.
8195 del 1997 Rv. 208560, N. 12413 del 1999 Rv. 215009, N. 7402 del 2000 Rv.
216475, N. 8585 del 2000 Rv. 217184, N. 9343 del 2000 Rv. 216727, N. 5037 del
2001 Rv. 219424
Cass., Sez. IV, SENT. 03567
05/10/1999 - 20/03/2000
PRES. Viola G EST. Battisti M
RIC. Hariolf A (Rigetta, App.Brescia, 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi CP
0043 CC 2087
Il datore di
lavoro imprenditore ha l'obbligo, ex art. 2087 cod. civ., di aggiornarsi sulle
tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e non
puo' addurre a propria scusa, in caso di inosservanza del detto obbligo, la
mancata informazione al riguardo da parte di organi ispettivi o di controllo.
(Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).
CONF. ASN
199410164 RIV. 200158
Cass, Sez. IV,
SENT. 13377 28/09/1999 - 24/11/1999
PRES. Fattori P EST. Galbiati R
P.M. Iannelli M RIC. Bassi (Rigetta, App. Firenze, 6 novembre 1998). -
Disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ. - Integrazione della specifica
normativa antinfortunistica - Sussistenza.
Riferimenti normativi CC
2087
In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per
configurare la responsabilita' del datore di lavoro, che sia integrata la violazione
di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi,
essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa
dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore
dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della piu' efficace tutela dell'integrita' fisica
del lavoratore.
CONF. ASN 199703439 RIV.
208524
Coordinamento di più imprese e subappalto
Cass.,
Sez. IV, Sentenza n. 24010 del 26/05/2004
(Ud. 03/04/2003 n.00535 ) Rv. 228565
Presidente:
Coco GS. Estensore: Spagnuolo A. Imputato: Cunial. P.M. Favalli M. (Conf.)
(Rigetta,
App. Venezia, 14 giugno 2002).
566071
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Coordinatore per l'esecuzione
dei lavori - Compiti - Ambito di responsabilità - Fattispecie.
In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori - figura introdotta dall'art. 5 D.Lgs. n. 494
del 1996 in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili - deve assicurare, nel
caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice
e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il
compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei
lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso
di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è
responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione
di garanzia. (Nella fattispecie l'imputato, coordinatore dei lavori, non
aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo
del solaio aveva determinato la morte di un operaio).
Riferimenti
normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, Cod. Pen. art. 589
Cass., Sez. IV, Sentenza n. 14875 del 26/03/2004 (Ud. 11/02/2004 n.00187 ) Rv. 227794
Presidente:
Olivieri R. Estensore: Palmieri
E. Imputato: Ciresa. P.M. Consolo S.
(Conf.)
(Rigetta,
App. Milano, 15 gennaio 2002).
566071
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Lavoratore autonomo -
Inserimento stabile nell'organizzazione - Obbligo dell'imprenditore.
In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo di
garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di fornire le
attrezzature idonee e regolamentari grava sull'imprenditore che comunque
usufruisca dell'opera di lavoratori anche autonomi e li inserisca
nell'organizzazione aziendale.
Riferimenti
normativi: DPR 27/04/1955 num. 547
Massime
precedenti Conformi: N. 10999 del 1990 Rv. 185051
Cass.,
Sez. III, Sentenza n. 2946 del 28/01/2004
(Ud. 11/11/2003 n.01827 ) Rv. 227394
Presidente:
Raimondi R. Estensore: Onorato
P. Imputato: Pallotta ed altro. P.M.
Izzo G. (Diff.)
(Dichiara
inammissibile, Trib. Ancona, 12 giugno 2002).
566071
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Obbligo di collaborazione
prevenzionale tra committente ed appaltatore - Ambito di sussistenza -
Individuazione.
In tema di responsabilità del datore di lavoro
per gli infortuni sul lavoro, l'obbligo di collaborazione prevenzionale
tra il committente e l'appaltatore o lavoratore autonomo che hanno
assunto il compito di eseguire l'opera, imposto dall'art. 7 del D.Lgs. 19
settembre 1994 n. 626, prescinde dalla forma giuridica del contratto concluso
dal committente, ed in particolare sussiste sia nel caso di appalto ordinario
di opere o servizi, sia nel caso, peraltro vietato, di appalto di manodopera,
atteso che in entrambi i casi ricorre l'esigenza di tutela prevenzionale dei
lavoratori.
Riferimenti
normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7
Massime
precedenti Vedi: N. 31459 del 2002 Rv. 222341
Cass., Sez. IV, SENT. 35823
11/07/2001 - 03/10/2001
PRES. Losapio MD EST. Galbiati R
RIC. Barnes S (Rigetta, App. Venezia,
6 luglio 2000). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE
INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Cantiere - Attivita' svolte da varie
imprese individuali - Attuazione delle misure di sicurezza - Responsabilita'
della committenza - Sussistenza.
Riferimenti normativi CP
0529 LS 1955 04 27 0547 LS 1994 09 19 0626
In materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, nel caso in cui manchi la figura di un appaltatore unico incaricato
della realizzazione di tutte le opere edili le quali, invece, siano affidate
a molte piccole imprese individuali, di fatto prive dei requisiti
minimi per l'attuazione delle misure di sicurezza del cantiere, sussiste la responsabilita'
della committenza, o di chi la rappresenta, circa l'obbligo di provvedere
ad apprestare dette misure antinfortunistiche e di verificare le modalita' di
esecuzione dei lavori.
VEDI
ASN 199600106 RIV. 203522
Cass., Sez. 4, Sentenza n.
2800
del 02/03/1999 (Ud. 15/12/1998
n.02897 ) Rv. 213226
Presidente: Fattori P. Estensore:
Losapio MD. Imputato: Breccia A
ed altro. P.M. Ciani G. (Conf.)
(Rigetta,
App. Palermo, 19 novembre 1997). 566070 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI -
NELLE COSTRUZIONI - Appalto - Lavori da eseguire nel cantiere del committente
- Opere provvisionali - Difetto di manutenzione - Committente - Esonero da
responsabilità - Esclusione.
In tema di prevenzione degli infortuni nelle
costruzioni, il committente è esonerato da responsabilità per le
violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con
mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e operative, anche di
fatto, da parte del committente. Tuttavia, quando il soggetto commissionario
venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati,
nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito
dall'appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per
tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali,
strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori
di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella
deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia
perché secondo l'art. 7 d.p.r. n. 164 del 1956 le opere provvisionali devono
essere mantenute "in efficienza" per tutto il tempo in cui il
cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 cod. civ. il datore di
lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di
coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.
Riferimenti normativi:
DPR 07/01/1956 num. 164
art. 3, DPR 07/01/1956
num. 164 art. 7, Cod. Civ. art. 2087
Cass., Sez. IV, SENT.
03516 14/12/2000 -
30/01/2001
PRES. Pioletti G EST.
Losapio MD P.M. Iadecola G RIC. PG in proc. Gammariello F (Rigetta, App.Bari,
26 novembre 1999). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE
INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Lavori dati in appalto -
Responsabilita' del committente - Presupposto - Ingerenza - Nozione.
Riferimenti normativi CP 0589
Il committente risponde penalmente degli eventi
dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione
dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a
determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste
a tutela degli addetti, esplicando cosi' un effetto sinergico nella
produzione dell'evento di danno; non puo'invece essere considerata ingerenza,
e non e' pertanto idonea ad estendere all'appaltante obblighi e
responsabilita' propri del datore di lavoro, la condotta del committente che
consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad
adottare i presidi di tutela, a comportarsi con prudenza e cautela.
VEDI ASN 199600856 RIV.
204961 VEDI ASN 199900106 RIV. 203522 VEDI ASN 199902800 RIV. 213226
Cass. Sez. IV, SENT. 31459 03/07/2002 - 20/09/2002
PRES. Coco GS EST. Battisti M
P.M. Viglietta G RIC. Zanini ed altro (Annulla in parte senza rinvio, App.
Brescia, 5 dicembre 2000). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO -
PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Affidamento di lavori in appalto
all'interno di un'azienda - Responsabilita' del committente -
Sussistenza - Condizioni.
Riferimenti normativi LS
1955 04 27 0547 0250 LS 1994 09 19 0626 0007
In tema di responsabilita' del datore di lavoro
per gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento in appalto di lavori
all'interno dell'azienda, la cui esecuzione e' di tale natura da porre in
pericolo la incolumita' non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di
quelli del committente, l'art. 7 del d. lgs 19 settembre 1994 n. 626 impone a
quest'ultimo, non solo di fornire dettagliate informazioni sui rischi
specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore (a
nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma
anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza
a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano.
Tuttavia, la cooperazione non puo' intendersi come obbligo del committente di
intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui
ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a
tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile
ingerenza del committente nell'attivita' propria dell'appaltatore. Ne
consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente e' limitato
all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per
effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui
dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il
resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei
propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa
responsabilita'.
VEDI ASN 197602488 RIV.
132495 VEDI ASN 199902800 RIV. 213226 VEDI ASN 200103516 RIV. 218691
Cass. Sez. IV, SENT. 14361 06/02/2002
- 16/04/2002
PRES. Pioletti G EST.
Brusco CG P.M. Iadecola G RIC. Abbadini e altri (Dichiara inammissibile, App.
Brescia, 23 novembre 2000). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO -
PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Appalto di mano d'opera -
Infortunio sul lavoro - Responsabilita' congiunta dell'appaltante e
dell'appaltatore - Configurabilita' - Fondamento.
Riferimenti normativi LS
1960 10 23 1396 0001 CP 0589 LS 1955 04 27 0547
In tema di infortuni sul lavoro, la fornitura di mere
prestazioni di mano d'opera ha come unica conseguenza che l'appaltante
risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti
dei dipendenti dell'appaltatore, ma non fa venir meno gli obblighi e le
responsabilita' dell'appaltatore quando sia dimostrato che quest'ultimo,
lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere
di ingerenza nella gestione delle attivita' svolte dai dipendenti, di talche'
la responsabilita' dell'appaltante si aggiunge a quella dell'appaltatore che
rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente
dipendenti.
VEDI ASN 200103516 RIV.
218691 VEDI S.U. ASN 199900005 RIV. 212577
Cass. Sez. IV, SENT. 02748
23/01/1998 - 03/03/1998
PRES. Scorzelli F EST. Sciuto C
P.M. Palombarini G RIC. Gerbaro e altro (Rigetta, App. Catania, 17 marzo
1993). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI -
DESTINATARI DELLE NORME - Subappalto -
Responsabilita' dell'appaltatore - Responsabilita' del subappaltatore -
Condizioni.
Riferimenti normativi LS
1955 04 27 0547 0004
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni i sub-appalto parziale di lavori implicanti la loro
esecuzione nello stesso cantiere di lavoro, senza che venga meno l'ingerenza
dell'appaltante di essi, da un canto non comporta estromissione dai poteri, e
quindi dai doveri, attinenti all'organizzazione generale del cantiere, dall'altro
implica che il sub-appaltatore sia tenuto a sua volta a vigilare acche' le
misure di prevenzione siano rigorosamente adottate nell'ambito dell'attivita'
di cui e' responsabile. In tale contesto, quindi, qualora si verifichi un
infortunio, ne rispondono sia l'appaltatore sia il sub-appaltatore.
CONF. ASN 198709328 RIV.
176586 CONF. ASN 198915370 RIV. 182470 CONF. ASN 199504248 RIV. 201869 CONF.
ASN 198709328 RIV. 176586 CONF. ASN 199403338 RIV. 197930
Dirigente
CAss., Sez. IV, Sentenza
n. 43343 del 12/11/2003 (Ud.
18/12/2002 n.01501 ) Rv. 226339
Presidente: Olivieri
R. Estensore: Battisti M. Imputato: Marigioli e altri. P.M. Galati
G. (Conf.)
(Annulla
in parte senza rinvio, App. Roma, 27 febbraio 2001).
566069
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Formale
attribuzione di responsabilità - Mancanza - Comportamento di fatto - Ordini
del soggetto che impartisce le disposizioni - Obbligo di applicazione della
normativa antinfortunistica - Sussistenza.
In tema di infortuni sul lavoro, risponde della
violazione delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le
osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma
anche chi, pur non avendo nell'impresa una veste istituzionale formalmente
riconosciuta, si comporti di fatto come se l'avesse e impartisca ordini
nell'esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto
della normativa a presidio della sua sicurezza.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4
Massime
precedenti Conformi: N. 2277 del 1998 Rv. 210263, N. 11406 del 1999 Rv. 215065
Cass., sez. IV, SENT. 03948
19/02/1998 - 30/03/1998
PRES. Viola G EST. Fattori P
P.M. Uccella F RIC. Soressi L (Rigetta, App. Milano, 30 gennaio 1997). SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE
NORME - Soggetto in posizione di preminenza - Obbligo di prevenzione -
Sussistenza.
Riferimenti normativi DPCD
LS 1955 04 27 0547 0004
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro
chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto
ad altri lavoratori, cosi' da poter loro impartire ordini, istruzioni o
direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente
tenuto, ai sensi dell'art. 4 d.p.r. n. 547 del 1955, ad attuare le prescritte
misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla
rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso
obbligo per un diverso e autonomo titolo.
Cass. Sez. IV, Sentenza n.
49462 del 31/12/2003 (Ud.
26/03/2003 n.00469 ) Rv. 227070
Presidente:
Olivieri R. Estensore: De Grazia
BRV. Imputato: Viscovo. P.M. Frasso
A. (Conf.)
(Rigetta,
App. Napoli, 29 marzo 2001).
566069
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Infortuni -
Direttore dei lavori nominato dal committente - Responsabilità - Condizioni.
Il direttore dei lavori nominato dal
committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene
affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la
possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per
una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per
fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione
del lavoro.
Riferimenti
normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4
Massime
precedenti Conformi: N. 3948 del 1998 Rv. 210640
Cass. Sez. IV, SENT. 12993
25/06/1999 - 12/11/1999
PRES. Battisti M EST. Bianchi L P.M. Palombarini G RIC. Galeotti D (Annulla
con rinvio, App. Bolzano, 25 giugno 1999). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Direttore dei
lavori - Automatica responsabilita' sulla base della qualifica -
Esclusione - Prova della attribuzione di compiti in materia antinfortunististica
- Necessita'.
Riferimenti normativi CP
0589 00 0002 LS 1955 04 27 0547
Il riconoscimento di responsabilita' in materia
di prevenzione di infortuni sul lavoro presuppone la prova sicura
dell'attribuzione di tali funzioni o dell'ingerenza nell'organizzazione del
cantiere. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione del giudice
di merito che aveva ritenuto responsabile il direttore dei lavori sulla base
della mera qualifica; la Corte ha rilevato che tale qualifica puo' comportare
anche solo compiti di sorveglianza tecnica attinente ala esecuzione del progetto,
mentre l'attribuzione della responsabilita' per l'infortunio occorso richiede
la prova di una diversa estensione dei compiti del direttore dei lavori,
comprensiva degli obblighi di prevenzione degli infortuni).
Preposto
Cass, Sez. IV, SENT. 40939 16/10/2002 -
05/12/2002
PRES. Pioletti G EST. Brusco CG
P.M. Abbate A RIC. Gracagnolo (Annulla con rinvio, App. Catania, 7 dicembre
2001). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI -
DESTINATARI DELLE NORME - Qualifica di preposto - Qualifica superiore -
Sufficienza - Esclusione.
Riferimenti normativi LS
1955 04 27 0547 0004
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
al fine di istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualita'
di preposto non e' sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica
superiore a quella degli altri dipendenti, ma e' necessario che
gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli
altri dipendenti operanti in un determinato settore. Ne consegue che, nel
caso in cui al dipendente e' attribuito esclusivamente il compito di trasmettere
gli ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di
lavoro, non puo' egli divenire titolare della posizione di garante della
salute e della sicurezza degli altri dipendenti.
VEDI ASN 199016409 RIV.
186001 VEDI ASN 199911406 RIV. 215065
Cass., Sez. IV, SENT. 03602
27/02/1998 - 23/03/1998
PRES. Scorzelli F EST. Sciuto C
P.M. Galati G RIC. Ruggiero (Rigetta, App. Napoli, 18 marzo 1997). SCHEMA DI
CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE
NORME - Preposti - Obblighi - Indicazione - Trasferimento degli obblighi
incombenti sul datore di lavoro - Condizioni.
Riferimenti normativi LS
1955 04 27 0547 0004
In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza
sul cantiere di un preposto -salvo che non vi sia la prova rigorosa di
una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri
ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza- non comporta
il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilita'
incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure
in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste)
soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino
i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in
modo da non creare pericolo per se' e per gli altri.
CONF. ASN 198806831
RIV. 178559 CONF. ASN 198807999 RIV. 178841 CONF. ASN 199109592 RIV. 188209
Cass., sez. IV, SENT. 00523
26/11/1996 - 28/01/1997
PRES. Consoli G EST. Colarusso V
P.M. Paciotti E RIC. Perilli ed altro (Rigetta, App. Bari, 9 febbraio 1996).
SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE -
Imprenditore - Obbligo di controllo sul preposto - Omissione -
Responsabilita' dell'imprenditore.
Riferimenti normativi LS
1955 04 27 0547
In materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, (d.P.R. 22 aprile 1955 n. 547), non adempie agli obblighi derivanti
dalle norme di sicurezza l'imprenditore che, dopo l'avvenuta scelta della
persona preposta al cantiere o incaricata dell'uso dei suddetti strumenti di
lavoro (nella specie: il manovratore della gru), non controlla o - se privo
di cognizioni tecniche - non fa controllare la rispondenza dei mezzi usati ai
dettami delle norme antinfortunistiche. In tal caso la presenza e la
eventuale colpa del preposto non eliminano la responsabilita' dell'imprenditore
potendosi ritenere che l'infortunio non sarebbe occorso se il datore di
lavoro avesse controllato e fatto controllare le macchine e predisposto i
mezzi idonei a dotarle dei requisiti di sicurezza mancanti, conferendo al
preposto - come suo " alter ego" - non solo la generica delega a
sorvegliare lo svolgimento del lavoro in cantiere ma anche dotandolo dei
poteri di autonoma iniziativa - anche eventualmente di spesa o di modifica delle
condizioni di lavoro, delle fasi e dei tempi del processo lavorativo - per
l'adeguamento e l'uso, in condizioni di sicurezza, dei mezzi forniti.
Cass. Sez. III, SENT. 01142
10/12/1998 - 27/01/1999
PRES. Giammanco P EST. Squassoni
C P.M. Martusciello V RIC. P.M. in proc. Celino F (Annulla con rinvio, Pret.
Isernia, 5 maggio 1998). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566071 LAVORO -
PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Preposto ex D.Lgs. 626 del 1994 -
Obblighi - Individuazione.
Riferimenti normativi LS
1994 09 19 0626
In materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di
vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di
verificare la conformita' dei macchinari alle prescrizioni di legge e di
impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa -inidoneita'
originaria o sopravvenuta-, siano pericolosi per la incolumita' del
lavoratore che li manovra.
Delega
Cass., sez. IV, SENT. 09343
22/06/2000 - 25/08/2000
PRES. Frangini B EST. Marzano F P.M.
Iannelli M RIC. Archetti (Rigetta, App. Brescia, 14 diecembre 1999). SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO -
Responsabilita' del datore di lavoro - Delega - Possibilita' - Condizioni.
Riferimenti normativi LS
1955 04 27 0547 0004
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi
di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro
possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione
di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di
delega deve essere espresso, inequivoco e certo, e deve investire persona
tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei
relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico
incarico, (fermo comunque restando l'obbligo per il datore di lavoro
di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la
delega, secondo quanto la legge prescrive). Va escluso, di conseguenza, che
la delega possa essere inespressa o implicita, e che si possa presumerla solo
dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ad altri
dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa stessa.
CONF. ASN 199001545 RIV.
183216
Cass., saz. IV,
SENT. 12413 08/10/1999 - 30/10/1999
PRES. Lisciotto F EST. Marzano F
P.M. Iadecola G RIC. Massarenti A e altro (Annulla con rinvio, App.Bologna, 2
luglio 1998). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI
- DESTINATARI DELLE NORME - Datore di lavoro - Preposto - Delega - Esenzione di responsabilita' del
datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
Riferimenti normativi LS
1955 04 27 0547 CC 2087
Non puo' essere ritenuto penalmente responsabile
l'amministratore di una societa' che, avendo approntato tutte le misure
antinfortunistiche richieste, abbia delegato un preposto alla organizzazione
e all'espletamento di specifica attivita', ove quest'ultimo sia persona
tecnicamente capace, abbia accettato l'incarico e sia dotato di idonei poteri
determinativi e direzionali al riguardo e sempre che il predetto amministratore,
nel piu' generale contesto della posizione di garanzia che fa capo comunque
al datore di lavoro, non si esima dall'obbligo di sorveglianza,
il cui rispetto va valutato tenendo conto delle connotazioni del caso concreto
(tra cui, dimensioni dell'organizzazione, peculiarita' del comportamento
tenuto, episodicita' del fatto). (Fattispecie di annullamento per difetto di
motivazione della sentenza del giudice di merito di condanna dell'amministratore
in relazione alla morte del lavoratore che stava caricando grossi tubi su un
autoarticolato).
VEDI ASN 199109592 RIV.
188209 VEDI ASN 199700523 RIV. 206644 VEDI ASN 198500323 RIV. 167352 VEDI ASN
199112760 RIV. 188728 VEDI ASN 199803602 RIV. 210641
CAss., sez. IV, SENT. 05780
28/02/1997 - 17/06/1997
PRES. Scorzelli F EST. Battisti
M P.M. Uccella F RIC. Angelucci (Annulla senza rinvio, App. Torino,
30.4.1996). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI -
DESTINATARI DELLE NORME - Delega - Ammissibilita' - Condizioni - Fattispecie:
delega al dirigente dell'Unita' di sicurezza dello stabilimento.
Riferimenti normativi LS
1955 04 27 0547 0004
In tema di misure antinfortunistiche il datore di
lavoro puo' delegare i compiti che gli spettano ad altri, purche' sia
tecnicamente capace: ricorre tale condizione nel caso in cui il delegato sia persona
specializzata e sia stata posta con atto certo ed inequivoco al
vertice della Unita' di sicurezza, igiene ambientale ed antinquinamento dello
stabilimento con l'attribuzione di ampi, dettagliati e specifici poteri e
con l'obbligo, posto agli altri dirigenti, di mantenere i necessari collegamenti
con l'Unita' per le implicazioni relative al personale in materia di
sicurezza.
Cass., sez. IV, SENT. 20176
27/03/2001 - 18/05/2001
PRES. Sciuto C EST. Losapio MD P.M. Leo A RIC. Fornaciari
e altro (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 16 dicembre 1999). SCHEMA DI
CLASSIFICAZIONE 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Societa'
di rilevanti dimensioni - Obblighi di sicurezza non concernenti l'organizzazione
del lavoro - Responsabilita' del datore di lavoro - Esclusione - Condizioni -
Fattispecie.
Riferimenti normativi LS 1955
04 27 0547 0004 LS 1955 04 27 0547 0008 LS 1955 04 27 0547 0011 CP 0589 00
0001
In materia di infortuni sul lavoro, le
responsabilita'del datore di lavoro relative a societa' di rilevanti
dimensioni, possono concernere solo i profili organizzativi nell'ambito
dei quali sono da comprendere anche la predisposizione di adeguato organigramma
dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera
l'imprenditore da responsabilita' di livello intermedio e finale.(In
applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la responsabilita' del
Presidente del consiglio di amministrazione di una societa' di rilevanti
dimensioni, in ordine ad infortunio mortale occorso ad un operaio,
addebitatogli senza che vi fossero censure in ordine all'organizzazione del lavoro
ed essendo l'infortunio stesso avvenuto all'interno di uno stabilimento
diretto da funzionario idoneo e capace).
VEDI ASN 198508550 RIV.
170560 VEDI ASN 199014436 RIV. 185679
Cass. Sez. IV, SENT. 07402
26/04/2000 - 24/06/2000
PRES. Viola G EST. Bianchi L
P.M. Toscani U RIC. Mantero C (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 15
dicembre 1998). Impresa di grande
dimensioni - Individuazione del responsabile dell'infortunio - Mancanza di
requisiti formali nella delega per la sicurezza - Conferimento di poteri effettivi
in base alle risultanze processuali - Prevalenza.
In tema di lesioni colpose da infortunio sul
lavoro, ai fini dell'identificazione della persona responsabile, nell'ambito
di un'impresa di grandi dimensioni, in cui la ripartizione delle
funzioni e' imposta dall'organizzazione aziendale, occorre accertare
l'effettiva situazione di responsabilita' all'interno delle posizioni di
vertice per individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono
concretamente affidati con la predisposizione e l'attribuzione dei
correlativi e necessari poteri per adempierli. (Fattispecie in cui la S.C. ha
ritenuto che, sull'assenza di alcuni requisiti formali della delega al responsabile
per la sicurezza, quali la sottoscrizione del delegante, la data certa ed
il riferimento alla delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione,
doveva prevalere la realta' effettiva, risultando dalle decisioni di merito
che al delegato - il quale era capo di uno dei quattro stabilimenti della
societa' ed il tale posizione operava con sufficiente indipendenza per la
gestione produttiva e la capacita' di spesa - erano stati conferiti articolati
poteri attinenti alla sicurezza).
VEDI ASN 198106353 RIV. 149570 VEDI ASN 198601390 RIV. 171889
Nesso
causale in generale
Cass., sez. IV, SENT. 27975
15/05/2003 - 01/07/2003
PRES. D'Urso G EST. Romis V P.M. Iannelli M RIC. Eva
(Annulla con rinvio, App. Torino, 28 settembre 2001). SCHEMA DI
CLASSIFICAZIONE 609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilita'
per omissione - Accertamento del nesso di causalita' - Criteri di indagine -
Fattispecie.
Riferimenti normativi CP
0040 CP 0041
In tema di reati omissivi, l'accertamento del
nesso di causalita' richiede che, ipotizzandosi l'effettuazione dell'azione
doverosa ed omessa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi,
si possa concludere, con elevato grado di credibilita' razionale, che
l'evento non avrebbe avuto luogo. Ne consegue che - nell'ipotesi di
esposizione alle polveri di amianto protrattasi per lungo tempo prima che
l'imputato assumesse la posizione di garanzia - occorre accertare se il
compimento dell'azione doverosa da parte dell'imputato avrebbe bloccato il
processo causale sfociato nell'evento. (In applicazione di tale principio
la S.C. ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto
la sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento (morte della moglie di un
lavoratore - addetto ad operazioni comportanti esposizioni ad amianto - che
aveva provveduto alla pulizia degli indumenti del marito) ed omissione
dell'imputato ( responsabile di una ditta esercente la lavorazione
dell'amianto, che aveva omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie
previste dalla legge), senza indicare le ragioni per le quali - avuto
riguardo al fatto che la vittima aveva subito per un lungo periodo (circa 20
anni) esposizioni all'amianto prima che l'imputato assumesse la posizione di
garanzia - si e' attribuita all'esposizione successiva all'assunzione della
posizione di garanzia (durata cinque anni) una significativa incidenza sulla
malattia della vittima, tale da far ritenere la sussistenza del nesso causale
tra omissione e decesso).
VEDI ASN 200003567 RIV.
216207 VEDI ASN 200003567 RIV. 216208 VEDI ASN 200003567 RIV. 216209 VEDI ASN
200009515 RIV. 217865 CONF. S.U. ASN 2002-30328 RIV. 222138 CONF. S.U. ASN
200230328 RIV. 222139
Cass. Sez. IV, SENT. 04793
06/12/1990 - 29/04/1991
PRES. Lo Coco G EST. Battisti
M P.M. Iannelli RIC. Bonetti ed altri (Rigetta, App. Trento, 14 dicembre
1989). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 609005 Reato - Causalita' (rapporto di) -
Obbligo giuridico di impedire l'evento - Pluralita' di garanti - Successione
nella stessa posizione di garanzia - Responsabilita' dei diversi garanti -
Sussistenza.
Riferimenti normativi CP 0040 CP 0043
Se piu' sono i titolari della posizione di
garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno e', per intero,
destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se e' possibile che
determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, e', pero', doveroso
per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa
condotta, accertarsi che il primo sia effettivament e adeguatamente intervenuto.
Se uno dei garanti e' intervenuto e l'altro o gli altri, resi edotti
dell'intervento e del tipo di intervento, hanno le capacita' tecniche per
rendersi conto dei limiti, delle insufficienze di quell'intervento, gli
stessi non hanno il diritto di confidare nell'efficacia di quel precedente
intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacita' tecniche,
sicche' versano in colpa se confidano nello stesso.
Nesso causale
sua interruzione per condotta
del lavoratore
Ass. Sez. IV, SENT. 37001
07/07/2003 - 26/09/2003
PRES. D'Urso G EST. Visconti S
P.M. D'Ambrosio L RIC. Masotti (Rigetta, App. Firenze, 20 febbraio 2003).
SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI
DELLE NORME - Datore di lavoro - Comportamento del dipendente imprevedibile,
tale da non essere preventivamente immaginabile - Responsabilita' del datore
di lavoro - Esclusione - Condotta del dipendente irrazionale ma pensabile in
anticipo - Responsabilita' - Sussistenza.
Riferimenti normativi CP
0590 LS 1955 04 27 0547
Il datore di lavoro e' destinatario delle norme
antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte
irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrita'
psico-fisica. Egli, pertanto, e' esonerato da responsabilita' solo quando
il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile,
tale da non essere preventivamente immaginabile, e non gia' quando
l'irrazionalita' della condotta del dipendente sia controllabile,
pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si
dovrebbe fare per non incorrere in infortuni.
CONF. ASN 199308962 RIV. 195193
Cass, Sez. IV,
SENT. 12115 03/06/1999 - 22/10/1999
PRES. Frangini B EST. Battisti M
P.M. Turone G RIC. Grande A (Annulla con rinvio ai soli effetti civili,
App.Firenze, 1 giugno 199
Riferimenti normativi CP
0040 CP 0041 CP 0590
Il comportamento del lavoratore avventato ed
esorbitante rispetto alle normali attribuzioni interrompe il nesso di
causalita', ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla
precedente condotta del datore di lavoro che non abbia adempiuto a tutti gli
obblighi che gli sono propri; invece, il comportamento pur sempre
avventato del lavoratore posto in essere mentre e' dedito al lavoro
affidatogli e pertanto non esorbitante, puo' essere invocato come
imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli
obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi
che mirano appunto ad evitare l'abnorme, l'imprevedibile e pertanto che il
lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi
da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. (Fattispecie
in cui in presenza di un comportamento avventato ma non esorbitante la Corte
ha annullato con rinvio la sentenza impugnata perche' venisse compiutamente
accertato l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi su di
lui gravanti, specificati in: 1) doveri di prevenzione tecnica ed organizzativa,
2) doveri di prevenzione informativa e formativa, 3) doveri di vigilanza e controllo).
VEDI ASN 198602172 RIV. 172160
Cass., Sez. IV, SENT. 00952
27/11/1996 - 05/02/1997
PRES. Satta Flores B EST. Battisti M P.M. Ranieri B RIC.
Maestrini (Rigetta, App. Firenze, 12 febbraio 1996). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE
566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Datore di
lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Requisiti - Assoluta
imprevedibilita' - Responsabilita' del datore di lavoro - Esclusione.
Riferimenti normativi CP
0589 LS 1955 04 27 0547 0004 LS 1955 04 27 0547 0006
Il datore di lavoro, destinatario delle norme
antinfortunistiche, e' esonerato da responsabilita' solo quando il
comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il
comportamento imprudente del lavoratore da o sia stato posto in essere da quest'ultimo
del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli -
e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilita' per il datore di lavoro -
o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa
radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi,
prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (nella
specie la Suprema Corte ha ritenuto non abnorme, ma al piu' imprudente, l'uso
di un carrello inidoneo da parte del lavoratore nell'esercizio delle mansioni
affidategli, non essendo imprevedibile che un lavoratore, incaricato di
sistemare dei rotoli di tessuto di particolare altezza, e quindi
particolarmente ingombrante se posati orizzontalmente, possa decidere di
metterli in posizione verticale).
CONF. ASN 199109568 RIV.
188202 CONF. ASN 199105835 RIV. 187281 CONF. ASN 199308962 RIV. 195193
Cass. Sez. IV, SENT. 08676
14/06/1996 - 24/09/1996
PRES. Scorzelli F EST. Battisti
M P.M. Freda M RIC. Ieritano (Rigetta, App. Bologna, 21 novembre, 1995 ).
SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
- Comportamento anomalo del lavoratore - Causa sufficiente da sola a
cagionare l'evento - Requisiti - Indicazione - Fattispecie: pulizia di una
macchina a motore acceso; responsabilita' del datore di lavoro.
Riferimenti normativi CP 0041 CP 0040 CP 0582
Un comportamento anomalo del lavoratore
per acquisire, nel caso in cui vi sia anche una violazione del datore di
lavoro, il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare
l'evento, deve essere imprevedibile perche' assolutamente estraneo al
processo produzione o alle mansioni attribuite al lavoratore, estraneita' che
fa si', appunto, che possa dirsi che l'evento e' riconducibile al solo
suddetto lavoratore, pur constatando che qualcosa puo' rimproverarsi anche al
datore di lavoro. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto
che correttamente i giudici di merito avessero riconosciuto la sussistenza
del reato di lesioni colpose a carico del datore di lavoro che aveva omesso
di eliminare una fessura attraverso la quale il lavoratore, eseguendo
operazioni di pulizia di una macchina era finito con la mano destra negli
ingranaggi; in particolare e' stato rilevato che l'operazione di pulizia faceva
parte delle attribuzioni dei lavoratori e che la stessa, pur eseguita incautamente
a motore acceso, avrebbe potuto e dovuto essere prevista dal datore di
lavoro: le norme infortunistiche invero sono dettate anche per impedire le
conseguenze di inadempienze e negligenze dei lavoratori).
VEDI ASN 197905031 RIV.
145047 VEDI ASN 198207616 RIV. 154868 VEDI ASN 198210607 RIV. 156036 VEDI ASN
198305464 RIV. 159423 VEDI ASN 198903510 RIV. 183633 VEDI ASN 199000478 RIV.
186247 VEDI ASN 199204352 RIV. 193038
Cass. Sez. IV, Sent.12115
03/06/1999 - 22/10/1999
PRES. Frangini B EST. Battisti M
P.M. Turone G RIC. Grande A (Annulla con rinvio ai soli effetti civili,
App.Firenze, 1 giugno 199 - Infortunio sul lavoro - Responsabilita' del
datore di lavoro - Possibilita' di invocare il principio dell'affidamento sul
comportamento del lavoratore - Limiti - Fattispecie.
Riferimenti normativi CP 0040 CP 0043 CP 0590
Il datore di lavoro non puo' invocare a propria scusa
il principio di affidamento assumendo che l'attivita' del lavoratore era
imprevedibile, essendo cio' doppiamente erroneo, da un lato in quanto l'operativita'
del detto principio riguarda i fatti prevedibili e dall'altro atteso che esso
comunque non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di
garanzia, come certamente e' quella del datore di lavoro. (Fattispecie in cui
un lavoratore per sbloccare una macchina a 5/6 metri da terra anziche'
servirsi della apposita scala aveva fatto un uso improprio di un carrello
elevatore).
VEDI S.U. ASN 199603493
RIV. 204955 VEDI S.U. ASN 199811444 RIV. 212140
Pubbliche Amministrazioni
Cass., Sez. III, SENT. 19634
04/03/2003 - 28/04/2003
PRES. Papadia U EST. Lombardi AM
P.M. Albano A RIC. Fortunato (Annulla senza rinvio, Trib. Melfi, 13 giugno
2002). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI -
DESTINATARI DELLE NORME - Datore di lavoro pubblico - Ripartizione delle
competenze interne all'ente pubblico - Qualifica di datore di lavoro ai fini
della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Dirigenti -
Sussistenza - Condizioni.
Riferimenti normativi LS
1993 02 03 0029 0001 00 0002 LS 1994 09 19 0626 0002 LS 2001 03 30 0165 0001
00 0002
Nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero
rientrano gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro - ai fini della
normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - deve intendersi, a
norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 626 del 1994, il dirigente al quale spettano
poteri di gestione, compresa la titolarita' di autonomi poteri decisionali
anche in materia di spesa.
VEDI ASN 200002080 RIV.
215525 VEDI ASN 200120904 RIV. 219010
Cass. Sez. III, Sent. 20904
02/03/2001 - 23/05/2001
PRES. Accattatis V EST. Onorato
P P.M. Izzo G RIC. Mazza Ricci G (Annulla con rinvio, Trib. Lucera, 17 marzo
2000). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI -
DESTINATARI DELLE NORME - Datore di lavoro competente a provvedere per gli uffici
giudiziari - Ripartizione delle competenze tra organi statali (capi degli
uffici giudiziari) e comunali (titolari del potere di spesa) - Sussistenza -
Fondamento - Fattispecie.
Riferimenti normativi LS
1941 04 24 0392 0001 LS 1994 09 19 0626 0002 00 0001 B LS 1996 03 19 0242
0002 00 DM GEG 1996 11 18
In materia di responsabilita' per l'igiene e la
sicurezza dei luoghi di lavoro relativi agli uffici giudiziari, il dovere di
sicurezza si ripartisce tra il titolare del potere di controllo, attribuito, dall'art.
2 del d. lgs 19 marzo 1996, n. 242 e, sulla base di questo, dal decreto del
Ministro della Giustizia 18 novembre 1996 di attuazione, ai capi degli uffici
giudiziari (che in tal modo hanno assunto la qualita' di datori di lavoro ai
sensi dell'art. 2, primo comma, lett. b) del d. lgs 19 settembre 1994, n.
626), e il titolare del potere di spesa, spettante all'organo del comune
(sindaco o assessore delegato al patrimonio immobiliare o direttore
dell'ufficio tecnico dotato di poteri decisori) che eserciti in concreto la
potesta' di decisione e di spesa, atteso che, in forza dell'art. 1 della
legge 24 aprile 1941, n. 392, l'ente territoriale ha l'obbligo di provvedere
a quanto necessita per <<i locali ad uso degli uffici
giudiziari>> (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza
di condanna del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, perche' il giudice
aveva omesso l'indagine e l'accertamento in ordine all'esistenza di una
richiesta di intervento del Comune da parte del capo dell'ufficio giudiziario
interessato e, ove vi fosse stato un positivo riscontro, anche in ordine
all'individuazione dell'organo comunale titolare del potere di decisione e di
spesa).
VEDI ASN 200000257 RIV.
217718
Cass., sent. III, Sent.
23012 17/05/2001 - 07/06/2001
PRES. Papadia U EST. Grillo C
P.M. Meloni VD RIC. Altamore G (Rigetta, Trib. Gela, 8 giugno 2000). SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE
NORME - Istituzione scolastica - Individuazione dei destinatari della normativa
di sicurezza - Soggetti aventi poteri di gestione - Uso del laboratorio di
informatica prima della verifica dell'impianto elettrico di messa a terra -
Responsabilita' del preside - Sussistenza.
Riferimenti normativi LS
1955 04 27 0547 0314
In tema di prevenzione infortuni nelle
istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza e'
il dirigente che abbia poteri di gestione. Ne consegue che, qualora venga
consentito l'uso del laboratorio di informatica prima della verifica dell'impianto
elettrico di messa a terra, il preside e' responsabile della violazione della
contravvenzione di cui all'art. 314 D.P.R. n.547 del 1995.(inosservanza delle
prescrizioni inerenti macchine ed apparecchi elettrici).
Cass., Sez. III, SENT. 02297
13/01/1999 - 23/02/1999
PRES. Avitabile D EST. GRILLO C
P.M. Siniscalchi A RIC. Moffa R (Annulla senza rinvio, Pret. Benevento, 13
gennaio 1998). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE
INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Criteri di individuazione - Necessita'
di avere riguardo non alla qualifica ma alle funzioni in concreto esercitate
- Sindaco - Responsabilita' - Solo
se a conoscenza della situazione - Ragione.
Riferimenti
normativi LS 1956 03 19 0303 LS 1955 04 27 0547 LS 1994 09 19 0626
In tema di norme per la prevenzione dagli
infortuni non si puo' ascrivere al sindaco, anche se di un comune di modeste
dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme
antinfortunistiche, quando esse non si riferiscono a carenze strutturali, addebitabili
ai vertici dell'ente, e quando esista un apposito ufficio tecnico, con relativo
dirigente ad esso preposto, deputato ex lege alla vigilanza e controllo del
patrimonio immobiliare del comune. Sussistera' responsabilita' per il sindaco
solo se risulti che questi fosse a conoscenza della situazione antigiuridica,
e cio' nondimeno abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per
porvi rimedio.
VEDI ASN 199605407 RIV. 205785
VEDI S.U. ASN 199209874 RIV. 191185
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