Breve raccolta giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro (soggetti titolari di posizioni di garanzia ed altro)
A cura di Stefano Valenti – Giudice del Tribunale di Mantova

 

Datore di lavoro

 

Cass., Sez. IV, sentenza n. 18683 del 22/04/2004 (Ud. 27/02/2004 n.00327 ) Rv. 228361

Presidente: Coco GS. Estensore: Visconti S. Imputato: Giudice. P.M. De Sandro AM. (Conf.)

(Rigetta, App. Catania, 6 giugno 2003).

L'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4324 del 1980 Rv. 144860, N. 8195 del 1997 Rv. 208560

 

Cass, Sez. IV, sentenza n. 988 del 14/01/2003 (Ud. 11/07/2002 n.00953 ) Rv. 226999

Presidente: Fattori P.  Estensore: Brusco CG.  Imputato: Macola e altro. P.M. Ciani G. (Conf.)

(Rigetta, App. Venezia, 15 gennaio 2001).

Nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.

 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42,  Cod. Pen. art. 43,  Cod. Pen. art. 589,  Cod. Pen. art. 590,  Cod. Civ. art. 2392,  Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626,  DPR 19/03/1956 num. 303

Massime precedenti Vedi: N. 427 del 1968 Rv. 108714, N. 8620 del 1972 Rv. 122792, N. 8195 del 1997 Rv. 208560, N. 12413 del 1999 Rv. 215009, N. 7402 del 2000 Rv. 216475, N. 8585 del 2000 Rv. 217184, N. 9343 del 2000 Rv. 216727, N. 5037 del 2001 Rv. 219424

 

Cass., Sez. IV, SENT. 03567 05/10/1999 - 20/03/2000

PRES. Viola G EST. Battisti M RIC. Hariolf A (Rigetta, App.Brescia, 30 giugno 1998).

Riferimenti normativi CP 0043 CC 2087

Il datore di lavoro imprenditore ha l'obbligo, ex art. 2087 cod. civ., di aggiornarsi sulle tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e non puo' addurre a propria scusa, in caso di inosservanza del detto obbligo, la mancata informazione al riguardo da parte di organi ispettivi o di controllo. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).

CONF. ASN 199410164 RIV. 200158

 

Cass, Sez. IV, SENT. 13377 28/09/1999 - 24/11/1999

PRES. Fattori P EST. Galbiati R P.M. Iannelli M RIC. Bassi (Rigetta, App. Firenze, 6 novembre 1998). - Disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ. - Integrazione della specifica normativa antinfortunistica - Sussistenza.

Riferimenti normativi CC 2087

In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilita' del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della piu' efficace tutela dell'integrita' fisica del lavoratore.

CONF. ASN 199703439 RIV. 208524

 

 

Coordinamento di  più imprese e subappalto 

 

Cass., Sez. IV, Sentenza n. 24010 del 26/05/2004 (Ud. 03/04/2003 n.00535 ) Rv. 228565

Presidente: Coco GS.  Estensore: Spagnuolo A.  Imputato: Cunial. P.M. Favalli M. (Conf.)

(Rigetta, App. Venezia, 14 giugno 2002).

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Compiti - Ambito di responsabilità - Fattispecie.

In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori - figura introdotta dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996 in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili - deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia. (Nella fattispecie l'imputato, coordinatore dei lavori, non aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5,  Cod. Pen. art. 589

 

Cass., Sez. IV, Sentenza n. 14875 del 26/03/2004 (Ud. 11/02/2004 n.00187 ) Rv. 227794

Presidente: Olivieri R.  Estensore: Palmieri E.  Imputato: Ciresa. P.M. Consolo S. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 15 gennaio 2002).

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Lavoratore autonomo - Inserimento stabile nell'organizzazione - Obbligo dell'imprenditore.

In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di fornire le attrezzature idonee e regolamentari grava sull'imprenditore che comunque usufruisca dell'opera di lavoratori anche autonomi e li inserisca nell'organizzazione aziendale.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547

Massime precedenti Conformi: N. 10999 del 1990 Rv. 185051

 

 

Cass., Sez. III, Sentenza n. 2946 del 28/01/2004 (Ud. 11/11/2003 n.01827 ) Rv. 227394

Presidente: Raimondi R.  Estensore: Onorato P.  Imputato: Pallotta ed altro. P.M. Izzo G. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, Trib. Ancona, 12 giugno 2002).

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Obbligo di collaborazione prevenzionale tra committente ed appaltatore - Ambito di sussistenza - Individuazione.

In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l'obbligo di collaborazione prevenzionale tra il committente e l'appaltatore o lavoratore autonomo che hanno assunto il compito di eseguire l'opera, imposto dall'art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, prescinde dalla forma giuridica del contratto concluso dal committente, ed in particolare sussiste sia nel caso di appalto ordinario di opere o servizi, sia nel caso, peraltro vietato, di appalto di manodopera, atteso che in entrambi i casi ricorre l'esigenza di tutela prevenzionale dei lavoratori.

 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 31459 del 2002 Rv. 222341

 

Cass., Sez. IV, SENT. 35823 11/07/2001 - 03/10/2001

PRES. Losapio MD EST. Galbiati R RIC. Barnes S (Rigetta, App. Venezia, 6 luglio 2000). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Cantiere - Attivita' svolte da varie imprese individuali - Attuazione delle misure di sicurezza - Responsabilita' della committenza - Sussistenza.

Riferimenti normativi CP 0529 LS 1955 04 27 0547 LS 1994 09 19 0626

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso in cui manchi la figura di un appaltatore unico incaricato della realizzazione di tutte le opere edili le quali, invece, siano affidate a molte piccole imprese individuali, di fatto prive dei requisiti minimi per l'attuazione delle misure di sicurezza del cantiere, sussiste la responsabilita' della committenza, o di chi la rappresenta, circa l'obbligo di provvedere ad apprestare dette misure antinfortunistiche e di verificare le modalita' di esecuzione dei lavori.

VEDI ASN 199600106 RIV. 203522

 

Cass., Sez. 4, Sentenza n. 2800 del 02/03/1999 (Ud. 15/12/1998 n.02897 ) Rv. 213226

Presidente: Fattori P. Estensore: Losapio MD. Imputato: Breccia A ed altro. P.M. Ciani G. (Conf.)

(Rigetta, App. Palermo, 19 novembre 1997). 566070 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - Appalto - Lavori da eseguire nel cantiere del committente - Opere provvisionali - Difetto di manutenzione - Committente - Esonero da responsabilità - Esclusione.

In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e operative, anche di fatto, da parte del committente. Tuttavia, quando il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 d.p.r. n. 164 del 1956 le opere provvisionali devono essere mantenute "in efficienza" per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 7, Cod. Civ. art. 2087

 

 

Cass., Sez. IV, SENT. 03516 14/12/2000 - 30/01/2001

PRES. Pioletti G EST. Losapio MD P.M. Iadecola G RIC. PG in proc. Gammariello F (Rigetta, App.Bari, 26 novembre 1999). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Lavori dati in appalto - Responsabilita' del committente - Presupposto - Ingerenza - Nozione.

Riferimenti normativi CP 0589

Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando cosi' un effetto sinergico nella produzione dell'evento di danno; non puo'invece essere considerata ingerenza, e non e' pertanto idonea ad estendere all'appaltante obblighi e responsabilita' propri del datore di lavoro, la condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela, a comportarsi con prudenza e cautela.

VEDI ASN 199600856 RIV. 204961 VEDI ASN 199900106 RIV. 203522 VEDI ASN 199902800 RIV. 213226

 

Cass. Sez. IV, SENT. 31459 03/07/2002 - 20/09/2002

PRES. Coco GS EST. Battisti M P.M. Viglietta G RIC. Zanini ed altro (Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 5 dicembre 2000). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Affidamento di lavori in appalto all'interno di un'azienda - Responsabilita' del committente - Sussistenza - Condizioni.

Riferimenti normativi LS 1955 04 27 0547 0250 LS 1994 09 19 0626 0007

In tema di responsabilita' del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione e' di tale natura da porre in pericolo la incolumita' non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di quelli del committente, l'art. 7 del d. lgs 19 settembre 1994 n. 626 impone a quest'ultimo, non solo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore (a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano. Tuttavia, la cooperazione non puo' intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attivita' propria dell'appaltatore. Ne consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente e' limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilita'.

VEDI ASN 197602488 RIV. 132495 VEDI ASN 199902800 RIV. 213226 VEDI ASN 200103516 RIV. 218691

 

 

Cass. Sez. IV, SENT. 14361 06/02/2002 - 16/04/2002

PRES. Pioletti G EST. Brusco CG P.M. Iadecola G RIC. Abbadini e altri (Dichiara inammissibile, App. Brescia, 23 novembre 2000). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Appalto di mano d'opera - Infortunio sul lavoro - Responsabilita' congiunta dell'appaltante e dell'appaltatore - Configurabilita' - Fondamento.

Riferimenti normativi LS 1960 10 23 1396 0001 CP 0589 LS 1955 04 27 0547

In tema di infortuni sul lavoro, la fornitura di mere prestazioni di mano d'opera ha come unica conseguenza che l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ma non fa venir meno gli obblighi e le responsabilita' dell'appaltatore quando sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attivita' svolte dai dipendenti, di talche' la responsabilita' dell'appaltante si aggiunge a quella dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti.

VEDI ASN 200103516 RIV. 218691 VEDI S.U. ASN 199900005 RIV. 212577

 

Cass. Sez. IV, SENT. 02748 23/01/1998 - 03/03/1998

PRES. Scorzelli F EST. Sciuto C P.M. Palombarini G RIC. Gerbaro e altro (Rigetta, App. Catania, 17 marzo 1993). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Subappalto - Responsabilita' dell'appaltatore - Responsabilita' del subappaltatore - Condizioni.

Riferimenti normativi LS 1955 04 27 0547 0004

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni i sub-appalto parziale di lavori implicanti la loro esecuzione nello stesso cantiere di lavoro, senza che venga meno l'ingerenza dell'appaltante di essi, da un canto non comporta estromissione dai poteri, e quindi dai doveri, attinenti all'organizzazione generale del cantiere, dall'altro implica che il sub-appaltatore sia tenuto a sua volta a vigilare acche' le misure di prevenzione siano rigorosamente adottate nell'ambito dell'attivita' di cui e' responsabile. In tale contesto, quindi, qualora si verifichi un infortunio, ne rispondono sia l'appaltatore sia il sub-appaltatore.

CONF. ASN 198709328 RIV. 176586 CONF. ASN 198915370 RIV. 182470 CONF. ASN 199504248 RIV. 201869 CONF. ASN 198709328 RIV. 176586 CONF. ASN 199403338 RIV. 197930

 

Dirigente

 

CAss., Sez. IV, Sentenza n. 43343 del 12/11/2003 (Ud. 18/12/2002 n.01501 ) Rv. 226339

Presidente: Olivieri R.  Estensore: Battisti M.  Imputato: Marigioli e altri. P.M. Galati G. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 27 febbraio 2001).

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Formale attribuzione di responsabilità - Mancanza - Comportamento di fatto - Ordini del soggetto che impartisce le disposizioni - Obbligo di applicazione della normativa antinfortunistica - Sussistenza.

In tema di infortuni sul lavoro, risponde della violazione delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma anche chi, pur non avendo nell'impresa una veste istituzionale formalmente riconosciuta, si comporti di fatto come se l'avesse e impartisca ordini nell'esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza.

 Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 2277 del 1998 Rv. 210263, N. 11406 del 1999 Rv. 215065

 

Cass., sez. IV, SENT. 03948 19/02/1998 - 30/03/1998

PRES. Viola G EST. Fattori P P.M. Uccella F RIC. Soressi L (Rigetta, App. Milano, 30 gennaio 1997). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Soggetto in posizione di preminenza - Obbligo di prevenzione - Sussistenza.

Riferimenti normativi DPCD LS 1955 04 27 0547 0004

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, cosi' da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 d.p.r. n. 547 del 1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo.

 

Cass. Sez. IV, Sentenza n. 49462 del 31/12/2003 (Ud. 26/03/2003 n.00469 ) Rv. 227070

Presidente: Olivieri R.  Estensore: De Grazia BRV.  Imputato: Viscovo. P.M. Frasso A. (Conf.)

(Rigetta, App. Napoli, 29 marzo 2001).

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Infortuni - Direttore dei lavori nominato dal committente - Responsabilità - Condizioni.

Il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 3948 del 1998 Rv. 210640

 

Cass. Sez. IV, SENT. 12993 25/06/1999 - 12/11/1999

PRES. Battisti M EST. Bianchi L P.M. Palombarini G RIC. Galeotti D (Annulla con rinvio, App. Bolzano, 25 giugno 1999). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Direttore dei lavori - Automatica responsabilita' sulla base della qualifica - Esclusione - Prova della attribuzione di compiti in materia antinfortunististica - Necessita'.

Riferimenti normativi CP 0589 00 0002 LS 1955 04 27 0547

Il riconoscimento di responsabilita' in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro presuppone la prova sicura dell'attribuzione di tali funzioni o dell'ingerenza nell'organizzazione del cantiere. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione del giudice di merito che aveva ritenuto responsabile il direttore dei lavori sulla base della mera qualifica; la Corte ha rilevato che tale qualifica puo' comportare anche solo compiti di sorveglianza tecnica attinente ala esecuzione del progetto, mentre l'attribuzione della responsabilita' per l'infortunio occorso richiede la prova di una diversa estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva degli obblighi di prevenzione degli infortuni).

 

 

Preposto 

 

Cass, Sez. IV, SENT. 40939 16/10/2002 - 05/12/2002

PRES. Pioletti G EST. Brusco CG P.M. Abbate A RIC. Gracagnolo (Annulla con rinvio, App. Catania, 7 dicembre 2001). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Qualifica di preposto - Qualifica superiore - Sufficienza - Esclusione.

Riferimenti normativi LS 1955 04 27 0547 0004

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualita' di preposto non e' sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti, ma e' necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore. Ne consegue che, nel caso in cui al dipendente e' attribuito esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non puo' egli divenire titolare della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti.

VEDI ASN 199016409 RIV. 186001 VEDI ASN 199911406 RIV. 215065

 

Cass., Sez. IV, SENT. 03602 27/02/1998 - 23/03/1998

PRES. Scorzelli F EST. Sciuto C P.M. Galati G RIC. Ruggiero (Rigetta, App. Napoli, 18 marzo 1997). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Preposti - Obblighi - Indicazione - Trasferimento degli obblighi incombenti sul datore di lavoro - Condizioni.

Riferimenti normativi LS 1955 04 27 0547 0004

In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un preposto -salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza- non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilita' incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per se' e per gli altri.

CONF. ASN 198806831 RIV. 178559 CONF. ASN 198807999 RIV. 178841 CONF. ASN 199109592 RIV. 188209

 

Cass., sez. IV, SENT. 00523 26/11/1996 - 28/01/1997

PRES. Consoli G EST. Colarusso V P.M. Paciotti E RIC. Perilli ed altro (Rigetta, App. Bari, 9 febbraio 1996). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Imprenditore - Obbligo di controllo sul preposto - Omissione - Responsabilita' dell'imprenditore.

Riferimenti normativi LS 1955 04 27 0547

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, (d.P.R. 22 aprile 1955 n. 547), non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza l'imprenditore che, dopo l'avvenuta scelta della persona preposta al cantiere o incaricata dell'uso dei suddetti strumenti di lavoro (nella specie: il manovratore della gru), non controlla o - se privo di cognizioni tecniche - non fa controllare la rispondenza dei mezzi usati ai dettami delle norme antinfortunistiche. In tal caso la presenza e la eventuale colpa del preposto non eliminano la responsabilita' dell'imprenditore potendosi ritenere che l'infortunio non sarebbe occorso se il datore di lavoro avesse controllato e fatto controllare le macchine e predisposto i mezzi idonei a dotarle dei requisiti di sicurezza mancanti, conferendo al preposto - come suo " alter ego" - non solo la generica delega a sorvegliare lo svolgimento del lavoro in cantiere ma anche dotandolo dei poteri di autonoma iniziativa - anche eventualmente di spesa o di modifica delle condizioni di lavoro, delle fasi e dei tempi del processo lavorativo - per l'adeguamento e l'uso, in condizioni di sicurezza, dei mezzi forniti.


 

Cass. Sez. III, SENT. 01142 10/12/1998 - 27/01/1999

PRES. Giammanco P EST. Squassoni C P.M. Martusciello V RIC. P.M. in proc. Celino F (Annulla con rinvio, Pret. Isernia, 5 maggio 1998). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Preposto ex D.Lgs. 626 del 1994 - Obblighi - Individuazione.

Riferimenti normativi LS 1994 09 19 0626

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformita' dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa -inidoneita' originaria o sopravvenuta-, siano pericolosi per la incolumita' del lavoratore che li manovra.

 

 

Delega

 

Cass., sez. IV, SENT. 09343 22/06/2000 - 25/08/2000

PRES. Frangini B EST. Marzano F P.M. Iannelli M RIC. Archetti (Rigetta, App. Brescia, 14 diecembre 1999). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Responsabilita' del datore di lavoro - Delega - Possibilita' - Condizioni.

Riferimenti normativi LS 1955 04 27 0547 0004

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, (fermo comunque restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive). Va escluso, di conseguenza, che la delega possa essere inespressa o implicita, e che si possa presumerla solo dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa stessa.

CONF. ASN 199001545 RIV. 183216

 

Cass., saz. IV, SENT. 12413 08/10/1999 - 30/10/1999

PRES. Lisciotto F EST. Marzano F P.M. Iadecola G RIC. Massarenti A e altro (Annulla con rinvio, App.Bologna, 2 luglio 1998). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Datore di lavoro - Preposto - Delega - Esenzione di responsabilita' del datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie.

Riferimenti normativi LS 1955 04 27 0547 CC 2087

Non puo' essere ritenuto penalmente responsabile l'amministratore di una societa' che, avendo approntato tutte le misure antinfortunistiche richieste, abbia delegato un preposto alla organizzazione e all'espletamento di specifica attivita', ove quest'ultimo sia persona tecnicamente capace, abbia accettato l'incarico e sia dotato di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo e sempre che il predetto amministratore, nel piu' generale contesto della posizione di garanzia che fa capo comunque al datore di lavoro, non si esima dall'obbligo di sorveglianza, il cui rispetto va valutato tenendo conto delle connotazioni del caso concreto (tra cui, dimensioni dell'organizzazione, peculiarita' del comportamento tenuto, episodicita' del fatto). (Fattispecie di annullamento per difetto di motivazione della sentenza del giudice di merito di condanna dell'amministratore in relazione alla morte del lavoratore che stava caricando grossi tubi su un autoarticolato).

VEDI ASN 199109592 RIV. 188209 VEDI ASN 199700523 RIV. 206644 VEDI ASN 198500323 RIV. 167352 VEDI ASN 199112760 RIV. 188728 VEDI ASN 199803602 RIV. 210641

 

CAss., sez. IV, SENT. 05780 28/02/1997 - 17/06/1997

PRES. Scorzelli F EST. Battisti M P.M. Uccella F RIC. Angelucci (Annulla senza rinvio, App. Torino, 30.4.1996). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Delega - Ammissibilita' - Condizioni - Fattispecie: delega al dirigente dell'Unita' di sicurezza dello stabilimento.

Riferimenti normativi LS 1955 04 27 0547 0004

In tema di misure antinfortunistiche il datore di lavoro puo' delegare i compiti che gli spettano ad altri, purche' sia tecnicamente capace: ricorre tale condizione nel caso in cui il delegato sia persona specializzata e sia stata posta con atto certo ed inequivoco al vertice della Unita' di sicurezza, igiene ambientale ed antinquinamento dello stabilimento con l'attribuzione di ampi, dettagliati e specifici poteri e con l'obbligo, posto agli altri dirigenti, di mantenere i necessari collegamenti con l'Unita' per le implicazioni relative al personale in materia di sicurezza.

 

Cass., sez. IV, SENT. 20176 27/03/2001 - 18/05/2001

PRES. Sciuto C EST. Losapio MD P.M. Leo A RIC. Fornaciari e altro (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 16 dicembre 1999). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Societa' di rilevanti dimensioni - Obblighi di sicurezza non concernenti l'organizzazione del lavoro - Responsabilita' del datore di lavoro - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Riferimenti normativi LS 1955 04 27 0547 0004 LS 1955 04 27 0547 0008 LS 1955 04 27 0547 0011 CP 0589 00 0001

In materia di infortuni sul lavoro, le responsabilita'del datore di lavoro relative a societa' di rilevanti dimensioni, possono concernere solo i profili organizzativi nell'ambito dei quali sono da comprendere anche la predisposizione di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilita' di livello intermedio e finale.(In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la responsabilita' del Presidente del consiglio di amministrazione di una societa' di rilevanti dimensioni, in ordine ad infortunio mortale occorso ad un operaio, addebitatogli senza che vi fossero censure in ordine all'organizzazione del lavoro ed essendo l'infortunio stesso avvenuto all'interno di uno stabilimento diretto da funzionario idoneo e capace).

VEDI ASN 198508550 RIV. 170560 VEDI ASN 199014436 RIV. 185679

 

Cass. Sez. IV, SENT. 07402 26/04/2000 - 24/06/2000

PRES. Viola G EST. Bianchi L P.M. Toscani U RIC. Mantero C (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 15 dicembre 1998).  Impresa di grande dimensioni - Individuazione del responsabile dell'infortunio - Mancanza di requisiti formali nella delega per la sicurezza - Conferimento di poteri effettivi in base alle risultanze processuali - Prevalenza.

In tema di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, ai fini dell'identificazione della persona responsabile, nell'ambito di un'impresa di grandi dimensioni, in cui la ripartizione delle funzioni e' imposta dall'organizzazione aziendale, occorre accertare l'effettiva situazione di responsabilita' all'interno delle posizioni di vertice per individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati con la predisposizione e l'attribuzione dei correlativi e necessari poteri per adempierli. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che, sull'assenza di alcuni requisiti formali della delega al responsabile per la sicurezza, quali la sottoscrizione del delegante, la data certa ed il riferimento alla delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione, doveva prevalere la realta' effettiva, risultando dalle decisioni di merito che al delegato - il quale era capo di uno dei quattro stabilimenti della societa' ed il tale posizione operava con sufficiente indipendenza per la gestione produttiva e la capacita' di spesa - erano stati conferiti articolati poteri attinenti alla sicurezza).

 VEDI ASN 198106353 RIV. 149570 VEDI ASN 198601390 RIV. 171889

 

 

 Nesso causale  in generale

 

Cass., sez. IV, SENT. 27975 15/05/2003 - 01/07/2003

PRES. D'Urso G EST. Romis V P.M. Iannelli M RIC. Eva (Annulla con rinvio, App. Torino, 28 settembre 2001). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilita' per omissione - Accertamento del nesso di causalita' - Criteri di indagine - Fattispecie.

Riferimenti normativi CP 0040 CP 0041

In tema di reati omissivi, l'accertamento del nesso di causalita' richiede che, ipotizzandosi l'effettuazione dell'azione doverosa ed omessa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, si possa concludere, con elevato grado di credibilita' razionale, che l'evento non avrebbe avuto luogo. Ne consegue che - nell'ipotesi di esposizione alle polveri di amianto protrattasi per lungo tempo prima che l'imputato assumesse la posizione di garanzia - occorre accertare se il compimento dell'azione doverosa da parte dell'imputato avrebbe bloccato il processo causale sfociato nell'evento. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto la sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento (morte della moglie di un lavoratore - addetto ad operazioni comportanti esposizioni ad amianto - che aveva provveduto alla pulizia degli indumenti del marito) ed omissione dell'imputato ( responsabile di una ditta esercente la lavorazione dell'amianto, che aveva omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie previste dalla legge), senza indicare le ragioni per le quali - avuto riguardo al fatto che la vittima aveva subito per un lungo periodo (circa 20 anni) esposizioni all'amianto prima che l'imputato assumesse la posizione di garanzia - si e' attribuita all'esposizione successiva all'assunzione della posizione di garanzia (durata cinque anni) una significativa incidenza sulla malattia della vittima, tale da far ritenere la sussistenza del nesso causale tra omissione e decesso).

VEDI ASN 200003567 RIV. 216207 VEDI ASN 200003567 RIV. 216208 VEDI ASN 200003567 RIV. 216209 VEDI ASN 200009515 RIV. 217865 CONF. S.U. ASN 2002-30328 RIV. 222138 CONF. S.U. ASN 200230328 RIV. 222139

 

 

Cass. Sez. IV, SENT. 04793 06/12/1990 - 29/04/1991

PRES. Lo Coco G EST. Battisti M P.M. Iannelli RIC. Bonetti ed altri (Rigetta, App. Trento, 14 dicembre 1989). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 609005 Reato - Causalita' (rapporto di) - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Pluralita' di garanti - Successione nella stessa posizione di garanzia - Responsabilita' dei diversi garanti - Sussistenza.

Riferimenti normativi CP 0040 CP 0043

Se piu' sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno e', per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se e' possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, e', pero', doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivament e adeguatamente intervenuto. Se uno dei garanti e' intervenuto e l'altro o gli altri, resi edotti dell'intervento e del tipo di intervento, hanno le capacita' tecniche per rendersi conto dei limiti, delle insufficienze di quell'intervento, gli stessi non hanno il diritto di confidare nell'efficacia di quel precedente intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacita' tecniche, sicche' versano in colpa se confidano nello stesso.

 

 

Nesso causale

sua interruzione per condotta del lavoratore

 

Ass. Sez. IV, SENT. 37001 07/07/2003 - 26/09/2003

PRES. D'Urso G EST. Visconti S P.M. D'Ambrosio L RIC. Masotti (Rigetta, App. Firenze, 20 febbraio 2003). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Datore di lavoro - Comportamento del dipendente imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile - Responsabilita' del datore di lavoro - Esclusione - Condotta del dipendente irrazionale ma pensabile in anticipo - Responsabilita' - Sussistenza.

Riferimenti normativi CP 0590 LS 1955 04 27 0547

Il datore di lavoro e' destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrita' psico-fisica. Egli, pertanto, e' esonerato da responsabilita' solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, e non gia' quando l'irrazionalita' della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni.

CONF. ASN 199308962 RIV. 195193

 

Cass, Sez. IV, SENT. 12115 03/06/1999 - 22/10/1999

PRES. Frangini B EST. Battisti M P.M. Turone G RIC. Grande A (Annulla con rinvio ai soli effetti civili, App.Firenze, 1 giugno 199

Riferimenti normativi CP 0040 CP 0041 CP 0590

Il comportamento del lavoratore avventato ed esorbitante rispetto alle normali attribuzioni interrompe il nesso di causalita', ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro che non abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono propri; invece, il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre e' dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, puo' essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l'abnorme, l'imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. (Fattispecie in cui in presenza di un comportamento avventato ma non esorbitante la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata perche' venisse compiutamente accertato l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi su di lui gravanti, specificati in: 1) doveri di prevenzione tecnica ed organizzativa, 2) doveri di prevenzione informativa e formativa, 3) doveri di vigilanza e controllo).

VEDI ASN 198602172 RIV. 172160

 

Cass., Sez. IV, SENT. 00952 27/11/1996 - 05/02/1997

PRES. Satta Flores B EST. Battisti M P.M. Ranieri B RIC. Maestrini (Rigetta, App. Firenze, 12 febbraio 1996). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Datore di lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Requisiti - Assoluta imprevedibilita' - Responsabilita' del datore di lavoro - Esclusione.

Riferimenti normativi CP 0589 LS 1955 04 27 0547 0004 LS 1955 04 27 0547 0006

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, e' esonerato da responsabilita' solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore da o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilita' per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non abnorme, ma al piu' imprudente, l'uso di un carrello inidoneo da parte del lavoratore nell'esercizio delle mansioni affidategli, non essendo imprevedibile che un lavoratore, incaricato di sistemare dei rotoli di tessuto di particolare altezza, e quindi particolarmente ingombrante se posati orizzontalmente, possa decidere di metterli in posizione verticale).

CONF. ASN 199109568 RIV. 188202 CONF. ASN 199105835 RIV. 187281 CONF. ASN 199308962 RIV. 195193

 

Cass. Sez. IV, SENT. 08676 14/06/1996 - 24/09/1996

PRES. Scorzelli F EST. Battisti M P.M. Freda M RIC. Ieritano (Rigetta, App. Bologna, 21 novembre, 1995 ). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Comportamento anomalo del lavoratore - Causa sufficiente da sola a cagionare l'evento - Requisiti - Indicazione - Fattispecie: pulizia di una macchina a motore acceso; responsabilita' del datore di lavoro.

Riferimenti normativi CP 0041 CP 0040 CP 0582

Un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire, nel caso in cui vi sia anche una violazione del datore di lavoro, il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, deve essere imprevedibile perche' assolutamente estraneo al processo produzione o alle mansioni attribuite al lavoratore, estraneita' che fa si', appunto, che possa dirsi che l'evento e' riconducibile al solo suddetto lavoratore, pur constatando che qualcosa puo' rimproverarsi anche al datore di lavoro. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero riconosciuto la sussistenza del reato di lesioni colpose a carico del datore di lavoro che aveva omesso di eliminare una fessura attraverso la quale il lavoratore, eseguendo operazioni di pulizia di una macchina era finito con la mano destra negli ingranaggi; in particolare e' stato rilevato che l'operazione di pulizia faceva parte delle attribuzioni dei lavoratori e che la stessa, pur eseguita incautamente a motore acceso, avrebbe potuto e dovuto essere prevista dal datore di lavoro: le norme infortunistiche invero sono dettate anche per impedire le conseguenze di inadempienze e negligenze dei lavoratori).

VEDI ASN 197905031 RIV. 145047 VEDI ASN 198207616 RIV. 154868 VEDI ASN 198210607 RIV. 156036 VEDI ASN 198305464 RIV. 159423 VEDI ASN 198903510 RIV. 183633 VEDI ASN 199000478 RIV. 186247 VEDI ASN 199204352 RIV. 193038

 

Cass. Sez. IV, Sent.12115 03/06/1999 - 22/10/1999

PRES. Frangini B EST. Battisti M P.M. Turone G RIC. Grande A (Annulla con rinvio ai soli effetti civili, App.Firenze, 1 giugno 199 - Infortunio sul lavoro - Responsabilita' del datore di lavoro - Possibilita' di invocare il principio dell'affidamento sul comportamento del lavoratore - Limiti - Fattispecie.

Riferimenti normativi CP 0040 CP 0043 CP 0590

Il datore di lavoro non puo' invocare a propria scusa il principio di affidamento assumendo che l'attivita' del lavoratore era imprevedibile, essendo cio' doppiamente erroneo, da un lato in quanto l'operativita' del detto principio riguarda i fatti prevedibili e dall'altro atteso che esso comunque non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, come certamente e' quella del datore di lavoro. (Fattispecie in cui un lavoratore per sbloccare una macchina a 5/6 metri da terra anziche' servirsi della apposita scala aveva fatto un uso improprio di un carrello elevatore).

VEDI S.U. ASN 199603493 RIV. 204955 VEDI S.U. ASN 199811444 RIV. 212140

 

 


Pubbliche Amministrazioni

 

Cass., Sez. III, SENT. 19634 04/03/2003 - 28/04/2003

PRES. Papadia U EST. Lombardi AM P.M. Albano A RIC. Fortunato (Annulla senza rinvio, Trib. Melfi, 13 giugno 2002). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Datore di lavoro pubblico - Ripartizione delle competenze interne all'ente pubblico - Qualifica di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Dirigenti - Sussistenza - Condizioni.

Riferimenti normativi LS 1993 02 03 0029 0001 00 0002 LS 1994 09 19 0626 0002 LS 2001 03 30 0165 0001 00 0002

Nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro - ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - deve intendersi, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 626 del 1994, il dirigente al quale spettano poteri di gestione, compresa la titolarita' di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa.

VEDI ASN 200002080 RIV. 215525 VEDI ASN 200120904 RIV. 219010

 

Cass. Sez. III, Sent. 20904 02/03/2001 - 23/05/2001

PRES. Accattatis V EST. Onorato P P.M. Izzo G RIC. Mazza Ricci G (Annulla con rinvio, Trib. Lucera, 17 marzo 2000). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Datore di lavoro competente a provvedere per gli uffici giudiziari - Ripartizione delle competenze tra organi statali (capi degli uffici giudiziari) e comunali (titolari del potere di spesa) - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Riferimenti normativi LS 1941 04 24 0392 0001 LS 1994 09 19 0626 0002 00 0001 B LS 1996 03 19 0242 0002 00 DM GEG 1996 11 18

In materia di responsabilita' per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro relativi agli uffici giudiziari, il dovere di sicurezza si ripartisce tra il titolare del potere di controllo, attribuito, dall'art. 2 del d. lgs 19 marzo 1996, n. 242 e, sulla base di questo, dal decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 1996 di attuazione, ai capi degli uffici giudiziari (che in tal modo hanno assunto la qualita' di datori di lavoro ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. b) del d. lgs 19 settembre 1994, n. 626), e il titolare del potere di spesa, spettante all'organo del comune (sindaco o assessore delegato al patrimonio immobiliare o direttore dell'ufficio tecnico dotato di poteri decisori) che eserciti in concreto la potesta' di decisione e di spesa, atteso che, in forza dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'ente territoriale ha l'obbligo di provvedere a quanto necessita per <<i locali ad uso degli uffici giudiziari>> (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, perche' il giudice aveva omesso l'indagine e l'accertamento in ordine all'esistenza di una richiesta di intervento del Comune da parte del capo dell'ufficio giudiziario interessato e, ove vi fosse stato un positivo riscontro, anche in ordine all'individuazione dell'organo comunale titolare del potere di decisione e di spesa).

VEDI ASN 200000257 RIV. 217718

 

Cass., sent. III, Sent. 23012 17/05/2001 - 07/06/2001

PRES. Papadia U EST. Grillo C P.M. Meloni VD RIC. Altamore G (Rigetta, Trib. Gela, 8 giugno 2000). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Istituzione scolastica - Individuazione dei destinatari della normativa di sicurezza - Soggetti aventi poteri di gestione - Uso del laboratorio di informatica prima della verifica dell'impianto elettrico di messa a terra - Responsabilita' del preside - Sussistenza.

Riferimenti normativi LS 1955 04 27 0547 0314

In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza e' il dirigente che abbia poteri di gestione. Ne consegue che, qualora venga consentito l'uso del laboratorio di informatica prima della verifica dell'impianto elettrico di messa a terra, il preside e' responsabile della violazione della contravvenzione di cui all'art. 314 D.P.R. n.547 del 1995.(inosservanza delle prescrizioni inerenti macchine ed apparecchi elettrici).

 

Cass., Sez. III, SENT. 02297 13/01/1999 - 23/02/1999

PRES. Avitabile D EST. GRILLO C P.M. Siniscalchi A RIC. Moffa R (Annulla senza rinvio, Pret. Benevento, 13 gennaio 1998). SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Criteri di individuazione - Necessita' di avere riguardo non alla qualifica ma alle funzioni in concreto esercitate - Sindaco - Responsabilita' - Solo se a conoscenza della situazione - Ragione.

Riferimenti normativi LS 1956 03 19 0303 LS 1955 04 27 0547 LS 1994 09 19 0626

In tema di norme per la prevenzione dagli infortuni non si puo' ascrivere al sindaco, anche se di un comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche, quando esse non si riferiscono a carenze strutturali, addebitabili ai vertici dell'ente, e quando esista un apposito ufficio tecnico, con relativo dirigente ad esso preposto, deputato ex lege alla vigilanza e controllo del patrimonio immobiliare del comune. Sussistera' responsabilita' per il sindaco solo se risulti che questi fosse a conoscenza della situazione antigiuridica, e cio' nondimeno abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.

VEDI ASN 199605407 RIV. 205785 VEDI S.U. ASN 199209874 RIV. 191185