Usucapione di beni di proprietà A.L.E.R.,
già I.A.C.P. - Eccezione di indisponibilità ex artt. 830 e 828, II co. c.p.c.
- Appartenenza ad ente pubblico non territoriale - Effettiva destinazione a
pubblico servizio - Necessità. Tribunale di Mantova, Sez.
Castiglione delle Stiviere – Giudice unico Dott. Carla D'Ambrosio - Ordinanza
del giorno 2 febbraio 2004. La massima: L'indisponibilità e quindi
l'inusucapibilità dei beni di cui agli artt. 830 e 828, II co. c.c.
appartenenti agli enti pubblici non territoriali non dipende esclusivamente
dalla loro appartenenza a detti enti pubblici, bensì dalla loro effettiva
destinazione ad un pubblico servizio. Il testo integrale: omissis... Visti gli
artt. 830 c.c. e 828 II comma c.c. che stabiliscono che i beni appartenenti agli
enti pubblici non territoriali non possono essere sottratti alla loro
destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano; ritenuto
che pertanto l’indisponibilità dei suddetti beni non deriva direttamente
dalla loro appartenenza ad un ente pubblico non territoriale, ma dalla loro
effettiva destinazione ad un pubblico servizio; rilevato
che, alla luce dei documenti prodotti, non risulta provata la destinazione
del bene di cui è causa ad un pubblico servizio e che quindi, l’eccezione di
inusucapibilità del terreno de quo non appare fondata; considerato
che pertanto si rende necessario procedere alla rimessione in istruttoria del
presente giudizio, per l’accertamento dei fatti dedotti dagli attori; ritenute
ammissibili e rilevanti le prove dedotte ai capitoli da 1 a 15, della memoria
istruttoria attorea depositata il 15/03/2002 P. Q. M. Revoca
l’ordinanza del 04.09.2002 R I M E T T E
la causa in istruttoria, ammette le prove dedotte ai capitoli da 1 a 15 della memoria istruttoria attorea depositata il 15/03/2002, fissa per l’assunzione delle testimonianze e per l’interpello di parte convenuta l’udienza del 14 giugno 2004, ore 10.00, autorizzando la citazione di tre testi indicati dall’attore, riservandosi all’esito l’ammissione della richiesta Ctu. Manda
alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti
costituite. Castiglione delle Siviere, lì
2.02.2004. |