Credito per prestazioni professionali - Ingiunzione di consegna dei documenti
relativi alle prestazioni svolte - Diritto di ritenzione dei documenti ex
art. 2235 c.c. - Procedura di conciliazione ex art. 49 d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1068. Tribunale di Reggio Emilia, Sez.
I – Sentenza del giorno 12-13 novembre 2002. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il … il rag. (A) proponeva opposizione al decreto del … con il quale il Presidente del Tribunale gli aveva ingiunto di consegnare, senza dilazione alcuna, alla (B) s.p.a. in liquidazione e ai soci della predetta società tutta la documentazione indicata nella parcella emessa nei loro confronti per la somma di L.174.305.438 nonché altra documentazione di cui (A) era entrato in possesso nell’espletamento della attività professionale svolta per numerosi anni nell'interesse della (B) s.p.a.. (A), nel proporre tempestiva opposizione, deduceva di
aver legittimamente trattenuto i documenti per il tempo necessario alla
tutela dei propri diritti e che i ricorrenti avrebbero potuto esperire solo
la procedura prevista dall'art. 49 della legge professionale per ottenere la
consegna di quanto richiesto. Motivi
della decisione
Occorre richiamare le seguenti risultanze tratte dalla documentazione
agli atti e dalle comuni allegazioni. Il rag. (A) ha svolto per numerosi anni prestazioni
professionali in favore della (B) s.p.a. che si sono compendiate, in
prevalenza, nella rappresentanza e difesa di tale società in procedimenti di
fronte alle Commissioni Tributarie. Con lettera del … (A) ha trasmesso la nota pro forma
(opinata dal Collegio di appartenenza) nella quale ha dettagliatamente
indicato gli atti compiuti nell'interesse della società (numerosi ricorsi
avverso avviso di liquidazione di .imposta e irrogazione sanzioni; domande di
rimborso INVIM; istanze di condono tributario) ed esposto il relativo
onorario per un ammontare complessivo di L.174.305.438. Con nota de1 … la (B) e gli altri litisconsorti hanno
chiesto di prendere visione dei documenti indicati nella nota pro forma. A tale nota è seguito lo scambio di una fitta
corrispondenza fra i legali che si concluso con la emissione in data … della
ingiunzione di consegna della documentazione. Ciò posto il giudicante osserva quanto segue. L'art.2235 c.c. prevede che il prestatore d'opera
intellettuale non possa trattenere le cose ed i documenti ricevuti se non per
il tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le
leggi professionali. Nella motivazione dell'unico precedente di legittimità
in materia è stato affermato che l'art.2235 c.c. “ponendo una regola ed
una eccezione quanto al diritto di ritenzione dei documenti, non può
riguardare che il periodo successivo alI 'esaurimento della prestazione
dovuta e, più precisamente, il periodo in cui deve procedersi alla
liquidazione degli onorari al professionista” con la precisazione che
tale norma "ha per scopo precipuo di limitare quella autotutela del
diritto al pagamento degli onorari che potrebbe derivare dalla ritenzione dei
documenti" (cfr. Cass. 16 febbraio 1965 n. 241). Alla luce di tale principio e tenuto conto del fatto che
(A) ha trattenuto la documentazione anche dopo la redazione e l'opinamento
della parcella da parte del Collegio di appartenenza, i ricorrenti avevano
diritto di rientrare in possesso dei documenti per essere abbondantemente
decorso il periodo di tempo in cui il professionista poteva legittimamente
esercitare la loro di ritenzione. Di tali documenti alcuni sono stati pacificamente
consegnati dalla società (B) a (A) sicché appare pienamente integrato il
disposto dell'art.2235 che esclude il diritto di ritenzione per i documenti
"ricevuti" dal prestatore d'opera. Quanto agli atti redatti da (A) (vale a dire i ricorsi
alle commissioni tributarie, le domande di rimborso dell'imposte versate in
eccedenza e le istanze di condono) deve osservarsi che l'art.49 del d.p.r. 27
ottobre 1953, n.1068, espressamente richiamato dall'art.2235 quale legge
professionale (dei ragionieri e periti commerciali), pone il divieto di
ritenzione non solo per i documenti e le scritture ricevute dai clienti ma
anche per gli altri atti senza distinguere, a tale proposito, se consegnati
dal cliente o formati dal professionista. E ciò trova la sua evidente ragione nel fatto che il
cliente, vuoi per rivolgersi utilmente all’operato di altro professionista
vuoi per verificare l'operato del professionista già nominato vuoi per altre
ragioni, ha diritto di ricevere tutta la documentazione sulla quale e nella
quale si è compendiata l'attività professionale. E nel caso di specie gli
opposti avevano interesse ad acquisire copia degli atti redatti da (A) per
verificare la congruità dell'onorario richiesto. Né può fondatamente sostenersi che per conseguire tale
finalità gli opposti avrebbero dovuto avvalersi esclusivamente della
procedura di cui all’art.49 già menzionato non potendo attribuirsi a tale
procedura la natura di condizione di procedibilità della azione giudiziaria;
sicché l'ordine di consegna della documentazione può essere emesso in sede
giudiziaria in luogo dell' ordine di deposito impartito dal Collegio di
appartenenza. Alla luce di quanto precede l'azione personale di
restituzione dei documenti, proposta dai ricorrenti mediante l'avvio della
procedura ingiuntiva, appare fondata. P.Q.M. il Tribunale di Reggio Emilia, Ia Sez., definitivamente
pronunciando, ogni diversa istanza disattesa così provvede: rigetta l'opposizione proposta
da (A) [omissis]. |