Prodotto finanziario denominato 4you – Natura dell’operazione –
Falsa prospettazione di piano d’accumulo – Insussistenza – Adeguatezza delle
informazioni - Sussistenza – Violazione del reg. Consob n. 11522/1998, artt. 26, 28 e 29 – Insussistenza – Nullità del contratto per mancanza
di trasparenza – Insussistenza – Pubblicità ingannevole e provvedimento
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Conseguenze -
Mancanza di prova - Irrilevanza. Tribunale di Parma,
Sez. I – Dott. Grazia Rota, Presidente; Dott. Renato Mari, Giudice Relatore;
Dott. Nicola Sinfisi, Giudice - Sentenza del giorno 22 settembre 2004. SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO Con atto di citazione
notificato, a mezzo servizio postale, in data 08/03/2004, Bianchi Mirella
evocava in giudizio la Banca Agricola Mantovana s.p.a. per sentire dichiarare
la nullità e/o l'inefficacia ovvero l'annullamento del contratto denominato
"4 You" concluso dalle parti in data 23/05/2001 e, in ogni caso,
condannare la convenuta alla restituzione in suo favore di tutte le somme
versate, nonché al rimborso di tutte le spese da lei sostenute. I profili di nullità erano
fatti discendere dalla violazione di norme imperative, costituite dall'art.21
del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché
da diversi articoli del Regolamento Consob n.11522 del 1998. Evidenziava, inoltre,
indeterminatezza dell'oggetto del contratto e violazione degli artt.1469 bis
e segg.c.c., per complessiva vessatorietà del medesimo. L'annullabilità, invece,
sarebbe discesa dalla dolosa predisposizione di clausole e formule idonee a
trarre in errore il cliente, errore essenziale e riconoscibile. In estremo subordine, chiedeva
la condanna della Banca al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi,
provocati dal suo comportamento scorretto nel proporre e predisporre il piano
d'investimento. Stante la natura dei rapporti
oggetto della controversia, la causa veniva proposta con le forme. previste
dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n° 5 disciplinante il nuovo processo societario,
bancario e finanziario. In data 03/05/2004, .Ia
convenuta Banca Agricola Mantovana s.p.a. notificava all'attrice comparsa. di
costituzione e risposta, manifestando espressamente la volontà di chiedere la
fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
n° 5/2003, ritenendo la causa matura per essere trattata immediatamente. In particolare, confutava
partitamene i singoli profili di nullità ed annullabilità dedotti in citazione,
concludendo per il rigetto delle domande. La convenuta notificava, quindi,
alla Bianchi l'istanza di fissazione di udienza, depositata presso questo
Tribunale nei termini di legge. A seguito della notificazione
suddetta l'attrice depositava in cancelleria la nota ex art. 10 d.lgs. n.
5/03. Con decreto datato 8/07/2004,
notificato alla convenuta in data 23.8.2004,
il Giudice Relatore designato,
fissava l'udienza di discussione dinanzi al Collegio per il giorno
22/09/2004, senza disporre attività istruttorie, invitando le parti a
depositare, entro il 16.9.2004, memorie conclusionali contenenti anche
l'eventuale indicazione delle questioni bisognose di trattazione. All'odierna udienza, dopo la
discussione, il Tribunale, avvalendosi del disposto dell'art.16, comma
quinto, D.Igs.5 cit., ha trattenuto la causa per la sentenza. MOTIVI DELLA
DECISIONE L'attrice si duole di aver
concluso un contratto con la Banca convenuta, denominato "Piano
finanziario 4 You", il quale conterrebbe una serie di gravi anomalie di
natura giuridico - economico - finanziaria, la violazione della disciplina di
cui al D.lgs. n° 58/98 e delle connesse disposizioni Consob (in particolare
del regolamento n°11522 del 01/07/1998). L'operazione consiste
nell'erogazione di un finanziamento a lungo termine dall'Istituto di credito
al cliente, per l'acquisto immediato di strumenti finanziari. Orbene, il Testo Unico della
Finanza (di seguito "T.U.F.''), approvato con il D.lgs 24/02/1998 n° 58,
all'art. 1 (Definizioni), comma 6°, lettera C), contempla espressamente tra i
"servizi accessori', categoria in cui si colloca il piano finanziario in
esame, "la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire
loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale
interviene il soggetto che concede il finanziamento". E' incontroverso che, sotto il
profilo della logica economico-finanziaria ad esso sotteso, il piano
denominato "4You" si caratterizza, rispetto ad altre analoghe operazioni
di finanziamento, per essere ispirato non ad una logica di breve termine,
quanto di lungo termine ed è finalizzato alla incentivazione del risparmio
diretto alla costituzione di un capitale futuro, di cui il risparmiatore
potrà disporre al termine del contratto (salva la possibilità di chiudere in
qualsiasi momento l'operazione, rispettando certe modalità e condizioni). In particolare, la banca eroga
un finanziamento al cliente, sottoscrittore del piano, finalizzato
all'acquisto di determinati strumenti finanziari, rimborsabile in un arco di
tempo di circa 15 anni; la somma messa a disposizione del cliente viene
utilizzata per l'acquisto di strumenti finanziari predeterminati in
contratto. Questi ultimi sono di due
tipi, al fine di ridurre al minimo i rischi dell'operazione (componente
obbligazionaria e componente fondi) con salvaguardia del capitale investito
(e anche, come si vedrà, degli interessi pagati alla banca nel periodo di
ammortamento). Nel contratto per cui è causa,
uno degli strumenti finanziai acquistati è a tasso fisso, ed è costituito da
una obbligazione "Zero coupon" (v. punto B. del piano finanziario -
all.2 fasc. conv.) emessa da un Istituto bancario appartenente al Gruppo
Monte Dei Paschi, con data di rimborso pari a quella del contratto. All'acquisto del suddetto
titolo, viene destinata una somma pari a circa il 60% dell'importo finanziato
dalla banca al cliente: La residua parte (circa il
40%) è destinata all'acquisto di uno, o più, fondi comuni di investimento
istituiti dalle società Gi.GEST SGR s.p.a. e DUCATO GESTIONI SGR s.p.a.,
scelti tra una gamma di fondi con varie caratteristiche (monetari, azionari,
bilanciati ecc.) e con diversi profili di rischio. Tutti i suddetti titoli,
acquistati grazie al finanziamento erogato, sono inseriti in un deposito
titoli intestato al cliente, il quale ne diventa proprietario a tutti gli
effetti di legge, anche se, a garanzia del rimborso del finanziamento, i
titoli sono costituiti in pegno a favore della banca. La denominazione adottata per
il prodotto ("4 You) trae origine dalle quattro (four) componenti:
finanziamento, componente obbligazionaria (titolo obbligazionario Zero
Coupon), componente azionaria (fondi), . polizza assicurativa. . Quest'ultima rappresenta la
copertura assicurativa del prodotto, gratuita per il cliente, in forza della
quale il piano finanziario è portato a completamento in caso di decesso o di
invalidità permanente (con grado pari o superiore al 60%) del contraente. Ciò posto, risulta dalla
documentazione che la Bianchi stipulò un contratto 4 YOU. In data 23/05/2001, la cliente
ottenne da B.A.M. un finanziamento di £.16.789.258 = pari a € 8.670,93=. Tale somma venne investita nell'acquisto
dei seguenti strumenti finanziari: Obbligazioni BANCA 121 01/16 ZC di
nominali € 11.000,00 (valore di rimborso) al prezzo di £.10.168.767= pari a €
5.251,73=. Quote Fondo DUCATO AZ.
ITALIA per un valore di € 1.139,73=;
Quote Fondo DUCATO AZ. INTERNAZIONALE per un valore di € 1.139,73; Quote Fondo DUCATO AZ. EUROPA
per un valore di Euro 1.139,73. Il finanziamento doveva essere
rimborsato, dall'odierna attrice, in 176 rate mensili costanti posticipate,
comprensive di capitale e interessi dell'importo unitario di £.150.000= (€
77,47=), per un totale di € 13.634,46= nell'arco di 15 anni. La differenza aritmetica tra
quest'ultimo importo e quello iniziale erogato (€ 8.670,93=) è pari ad €
4.963,53= e rappresenta l'ammontare complessivo di interessi rimborsati dal
cliente alla banca nell'arco dell'operazione (15 anni). Il rapporto percentuale tra
somma finanziata e la quota (esatta) della stessa destinata all'acquisto
dell'obbligazione Z.C., è pari al 60,57% (rapporto tra € 8.670,93= ed €
5.251,73= ove il primo è l'importo totale del finanziamento e il secondo è la
quota dello stesso finanziamento destinata all'acquisto dell'obbligazione),
come previsto. La quota di interessi pagata
dall'attrice sulla somma anticipata per l'acquisto del Certificato Z.C. (€
5.251,73=) è, quindi, facilmente ricavabile, essendo uguale al 60,57%
dell'ammontare complessivo degli interessi corrisposti per l'intero
finanziamento (che si è visto essere di € 4.963,53=). Il 60,57% di € 4.963,53=
corrisponde ad € 3.006,27; tale importo rappresenta l'ammontare di interessi
pagato in quindici anni dal cliente sulla quota di finanziamento destinata
all'acquisto del certificato Z.C. Ora, sommando il prezzo
iniziale di-acquisto del certificalo Z.C. pari a € 5.251,73= agli interessi
pagati su tale somma, pari a € 3.006,27= si ottengono € 8.258,00, inferiori
al valore nominale del titolo a rimborso pari ad €11.000, 00. Ne discende, secondo quanto
evidenziato dalla difesa convenuta, che l'operazione di acquisto del
certificato, lungi dal non coprire il costo degli interessi, consente di
acquistare immediatamente il titolo, con un valore nominale ampiamente
superiore alla somma del capitale finanziato con i relativi interessi. Non solo. Il valore nominale del
certificato Z.C. (€ 11.000,00= a scadenza) sommato al valore iniziale delle
quote del fondo acquistate dal cliente grazie al finanziamento (€ 3.419,2=),
è pari ad € 14.419,2=, superiore ab origine alla somma del capitale e degli
interessi rimborsati dalla cliente alla Banca in quindici anni (€ 13.634,46). In tal senso, l'operazione può
intendersi come forma di risparmio a capitale garantito (il rimborso del
capitale è garantito dalla obbligazione il cui valore nominale è superiore al
valore del capitale finanziato), ed è concepita in modo tale da consentire il
recupero integrale del capitale e degli interessi, oltre ad uno spread
rappresentato essenzialmente dal rendimento dei fondi acquistati dal cliente
nell'arco di quindici anni (v. prospetto doc.22 fasc. conv.). I calcoli suindicati non
risultano, in verità, contestati dalla difesa attorea. La componente fondi è
certamente quella che influenza il margine dell'operazione, ma il lungo
termine consente, come noto, di ammortizzare i periodi di negatività dei
mercati. L'operazione si basa proprio
sul fatto che i fondi comuni d'investimento, nel lungo termine, si sono
comunque rivalutati. Il rendimento dei fondi,
peraltro, non è nella disponibilità della Banca, la quale non può garantire
(ed espressamente non garantisce, come dichiarato nelle norme generali - Sez.
1° Art. 4, dove il cliente dichiara di essere stato informato ed aver
compreso, con riferimento alle quote fondi, che non v'è garanzia del
rendimento futuro delle stesse) quale sarà l'andamento del mercato nei
prossimi quindici anni, ma certo è che tali prodotti, nel lungo termine, non
hanno perso valore ma si sono apprezzati, con i rendimenti più vari. Funzionale all'esecuzione del
rapporto regolato dal "piano finanziario 4 You", fu oltre alla. sottoscrizione
di questo ultimo (v.doc.2), anche quella del libretto di deposito nominativo
n. 5307459 (v.doc.3), dei contratti di deposito titolo a custodia e
amministrazione n.1119468 (v.docc.4), e di quello per la negoziazione, la
ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari (v.doc.5). Risulta, inoltre, sottoscritto
il questionario per l'investitore in strumenti finanziari (ex art.28, I°
comma del Regolamento Consob n° 11522/98 - v.docc.6-) nel quale aveva
dichiarato: -media esperienza in materia
di strumenti finanziari; -obiettivi di investimento di
livello 4 - (vedasi punto 3 del questionario); -media propensione al
rischio/performance (punto 4); -rifiuto di fornire
informazioni sulla propria situazione finanziaria. Ricevette, infine, il
Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
(v.docc.7). Tra gli allegati al
"piano finanziario 4 You" consegnati alla cliente rientrano,
inoltre, l'estratto delle Condizioni concernenti la copertura assicurativa,
il Prospetto informativo relativo ai fondi comuni di investimento e il
Regolamento del Prestito obbligazionario Zero Coupon. Passando ad esaminare le
doglianze dell'attrice, il Collegio non può esimersi dal rilevare come la sua
difesa - cui incombeva il relativo onere - in alcuna maniera abbia chiesto di
provare la serie di accuse in fatto (promesse di rendimenti particolarmente
elevati, raggiri, omissioni) mosse al personale della Banca con cui si
concretizzò il rapporto. Le stesse sono rimaste mere
asserzioni, sfornite di qualsiasi supporto probatorio; in conseguenza, la
decisione di questo Tribunale non potrà che basarsi sulla documentazione
allegata. Ciò posto, questo Collegio
ritiene certamente intelleggibile nelle sue componenti essenziali il
contratto che, del resto, l'attrice neppure sostiene di non aver letto,
ovvero (ancor più grave) che gliene sia stata impedita la lettura, prima
delle sottoscrizioni, tutte, in verità, da lui debitamente apposte. Orbene, scorrendone il
contenuto, la Bianchi non poteva non comprendere che l'operazione finanziaria
conclusa, prevedendo l'obbligo di corrispondere interessi alla banca, non
aveva natura di piano di accumulo, cosa che fa venir meno l’accusa
fondamentale spiegata. In verità, in alcuna sua parte
il "piano finanziario 4 You" è denominato o indicato quale piano di
accumulo, tanto meno l'impostazione delle clausole è tale da farlo apparire
quale piano di accumulo. La prima pagina del contratto
prevede espressamente e a chiare lettere al punto A (scritto in grassetto ed
evidenziato) "La concessione di un finanziamento ..." indicando
importo e tasso e numero di rate per il rimborso. Allo stesso modo nel
contratto, sempre in prima pagina, al punto B, in grassetto ed evidenziato si
legge testualmente "L'acquisto, utilizzando per il corrispondente
importo il finanziamento di cui al precedente punto A di …”. Sempre di finanziamento si
parla esplicitamente al punto C, laddove viene illustrata la componente Fondi
del piano. Alla Sezione 1 Norme Generali,
art 4, il cliente aveva dichiarato "di aver ricevuto adeguate informazioni
sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei
servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento ai relativi
oneri e rischi patrimoniali, in maniera tale da poter acquisire la conoscenza
necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento /
disinvestimento. La Bianchi, inoltre, aveva
ottenuto il versamento sul proprio libretto di deposito della somma
corrispondente all'importo finanziato, circostanza inspiegabile se non vi
fosse stato, a monte, il finanziamento. La difesa attrice si duole che
il contratto “4you”, lungi dall'essere un mero piano di accumulo consiste in
realtà in un finanziamento che la Banca concede al cliente, per l'acquisto di
titoli e per la sottoscrizione di quote di fondi lasciati, poi,
in deposito ed a garanzia del finanziamento presso la Banca stessa. Nella realtà è avvenuto
proprio questo. Con la sottoscrizione del
contratto la Bianchi aveva acquistato, subito, la proprietà dei titoli
indicati nello stesso, inseriti in un deposito a custodia ed amministrazione
a lei intestato. Il vincolo di garanzia non
vale certo ad escludere il diritto di proprietà. Il cliente può (e poteva)
decidere in ogni momento di svincolarsi dal contratto e di monetizzare i
titoli approfittando di un momento di mercato favorevole. Come è intuitivo, il recesso
unilaterale da un contratto a tempo determinato comporta il pagamento di un
corrispettivo onde compensare la controparte contrattuale, la quale concede
tale facoltà a suo rischio. Eventuali accadimenti futuri, tali da
compromettere la capacità reddituale, sono coperti da polizza assicurativa. Le somme già versate dal
cliente al momento del recesso non sono affatto perdute, in quanto ovviamente
computate ai fini della determinazione della somma residua (per capitale ed
interessi) dovuta per l’interruzione volontaria dell'operazione. Tali somme
non sono dovute dal cliente per caso, ma a titolo di rimborso di un
finanziamento regolarmente erogato. Prive di pregio sono le
censure relative alla dedotta violazione di una serie di articoli del Regolamento
Consob n.11522/1998. Sostiene la difesa attorea
facilmente dimostrabile un posto per il cliente, sensibilmente più elevato dei
benefici, "se si tiene presente che, per andare in pareggio,
l’Investitore deve sperare che al termine dei quindici anni la quota di
capitale presa a mutuo ed investita gli abbia reso circa il 60%"(pag. 6
- atto di citazione). La circostanza comporterebbe
la violazione dell'art.26 cit. Regolamento. In verità, in alcuna parte del
contratto né nei documenti informativi si quantificano le potenzialità di
plusvalenza del prodotto. Si è già illustrato, al
contrario, con la corretta lettura del piano, in tutte le sue molteplici
componenti, che il prodotto è certo caratterizzato da componenti di
equilibrio derivanti dall'attenuazione di molti dei fattori di volatilità
propri di strumenti finanziari semplici (fondi di investimento, azioni,
obbligazioni). Il fatto che il piano preveda
una duplice componente (obbligazionaria e fondi), un lungo termine, una
polizza assicurativa, lo rende certo più idoneo a tutelare l'investitore da
periodi di ribassi del mercato. Come visto, il piano non ha
quale obiettivo primario la costruzione di plusvalenze esorbitanti (non
conciliabili con elevati standards di sicurezza) quanto, piuttosto, la
creazione di un capitale futuro inesistente ab origine, maggiorato
dall'incremento sperato del valore delle quote dei fondi. Concorda il
Tribunale con l'osservazione della difesa convenuta, laddove evidenzia che
l'elemento di novità del piano - e la sua originalità - sta nel fatto di
consentire al cliente di speculare sull'andamento dei mercati accedendo
immediatamente alla proprietà di strumenti finanziari di cui, in assenza del
finanziamento, non potrebbe disporre. Un normale piano di accumulo sconta
inevitabilmente rialzi del mercato (e i ribassi) in modo mediato, il piano
finanziario in questione punta sul lungo termine concentrandosi
sull'incremento dei fondi acquistati ab origine nell'arco di ben
quindici anni, quindi con altissima possibilità di plusvalenze rispetto ai
soldi investiti. Lamenta, ancora, l'attrice la
violazione del divieto di svolgere operazioni in conflitto di interessi (v.artt.26
Regol. e 21 lett.c) T.u.f.), non avendo espressamente approvato la specifica
clausola inserita nel contratto. Il modulo contrattuale, a ben guardare,
oltre a dichiarare l'esistenza del conflitto di interessi nella sezione B
(acquisto obbligazione) e nella sezione C (acquisto fondi), acquisendo il
consenso del cliente, ribadisce l'esistenza della situazione di conflitto
collocando le relative autorizzazioni nella sezione finale dedicata alla
specificazione delle clausole vessatorie. In altri termini, non solo il
cliente trova l'informazione circa l'esistenza di un conflitto di interessi
nel corpo del contratto, ove l'evidenza grafica è data dal trattino a
margine, ma la rinviene una seconda volta, accettando ulteriormente il
conflitto con una seconda firma, nella sezione dedicata alle clausole
vessatorie. La dedotta violazione
dell'art.28 Regol. (ed art.21 lett.b) cit.) muove da una pretesa carenza di
informazioni, ma contrasta, cove visto, con l'evidenza documentale, stanti le
dichiarazioni fornite dalla cliente nel contratto ed il contenuto dei
documenti e prospetti informativi consegnati dalla banca. L'art.29 Regol., che obbliga
gli intermediari a non effettuare, per conto degli investitori operazioni non
adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, sarebbe stato
violato essendo state raccote le informazioni circa la capacità finanziaria,
la propensione al rischio, gli obiettivi d'investimento non liberamente dal
cliente, bensì subdolamente inserite come prestampato nel
contratto, in tal maniera non potendo far fede. La censura, attesa la già
evidenziata carenza di riscontro ad una condotta men che regolare della
Banca, è infondata dal momento che il profilo complessivo dell'attrice,
risultante dal doc.6 debitamente sottoscritto appare certamente compatibile
con l'impegno finanziario assunto con la stipula del contratto. La nullità ed inefficacia del
contratto viene fatta derivare dalla mancanza di trasparenza (oggetto
indeterminato, essendo oscuro il tipo di prodotti acquistati) e dalla sua
vessatorietà complessiva. In particolare, la scarsa
precisione su aspetti rilevantissimi, che attengono al suo oggetto ed
all'adeguatezza del corrispettivo pagato, rispetto a beni e servizi
acquistati, sarebbe in manifesto contrasto con il complesso normativo a
tutela del consumatore (la non trasparenza della clausola è essa stessa fonte
di squilibrio tra le parti, v.Trib.Roma 21 gennaio 2000). Sotto entrambi i profili, è
sufficiente leggere le sole parti scritte in maiuscolo, punti da A a C, per
comprendere la struttura del contratto. Una persona di comune
preparazione comprende che il finanziamento di cui al punto A serve per
comprare i titoli di cui al punto B e al punto C. Se poi legge meglio, scopre
che i titoli di cui al punto B sono obbligazioni emesse da una banca
primaria, con indicato il valore a rimborso e il prezzo di acquisto, mentre i
titoli di cui al punto C sono fondi comuni di investimento mobiliare. L'oggetto del contratto è,
quindi, un finanziamento destinato all'acquisto di titoli. Il cliente, inoltre, sin
dall'inizio è a conoscenza del valore di rimborso dell'obbligazione a scadenza
(lo trova scritto nel contratto) e di quello di acquisto dei fondi comuni di
investimento. Può scegliere la tipologia dei
fondi (normalmente e giustamente sono privilegiati gli azionari). Sull'obbligazione non ci sono
commissioni. Sulla vendita dei prodotti non
c'è lucro (l'emittente rimborsa il titolo alla scadenza con interessi). Tutti i fondi comuni, invece,
prevedono commissioni di gestione e la cosa, lungi dall'essere squilibrata, è
del tutto normale (i gestori lavorano per conto del cliente e devono essere pagati). L'estinzione anticipata del
mutuo, costituisce un caso di recesso unilaterale dal contratto con
corrispettivo. Il vantaggio è che il cliente
può chiudere in ogni momento quando l'andamento dei mercati gli è favorevole
(quindi il corrispettivo del recesso e compensato dalla possibilità di
recedere nel momento migliore, pagando anche le spese di recesso). In conclusionale, a riscontro
della oscurità del contratto viene richiamata la formula di matematica
finanziaria in forza della quale vengono determinate le conseguenze
economiche del recesso (art.8 contratto). Osserva, sul punto, il Tribunale,
da un lato, che le conseguenze economiche non potevano essere esplicate
diversamente, dall'altro che il sottoscrittore non era certo costretto ad
aderire al piano finanziario, nonostante l'oscurità della clausola. Il contratto 4you risulta,
pertanto, equilibrato ed è studiato per dare reciproca soddisfazione alle
parti, all'esito naturale del piano. La domanda finalizzata
all'annullabilità muove da un dedotto comportamento doloso della convenuta
nella predisposizione del negozio, tale da ingenerare un inevitabile errore
(essenziale e riconoscibile) in capo al cliente contraente. In proposito richiama un
provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (allegato
alle note ex art.10), reso il 6 marzo 2003 (n.11792). La considerazione che è stato
emanato nei confronti di operatore economico diverso dalla Banca Agricola
Mantovana S.p.A., a parere del Collegio, non è ostativa ad una valutazione
delle argomentazioni addotte dall'Autorità, a, sostegno della delibera chi il
messaggio pubblicitario (depliant illustrativo composto di.. quattro facciate,
intitolato "4 You - L'innovazione nella. previdenza") doveva
ritenersi pubblicità ingannevole, potendo subire il consumatore un indebito
condizionamento nel proprio processo di scelta, rivolgendosi all'operatore
pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la
consapevolezza di dover, al contempo, sottoscrivere anche un contratto di
finanziamento. L'Autorità, infatti, valuta la
semplice espressione "piano finanziario", presente, come visto,
anche nel contratto sottoscritto dall'attore, di portata generale e non
idonea, di per sé, ad evidenziare la componente di finanziamento del
prodotto. Ciò posto, però, ad escludere
la dedotta annullabilità valgono le argomentazioni su svolte circa la non
equivocità del punto A del contatto oggetto della presente causa (ben più completo
e significativo ai fini del decidere di un semplice depliant illustrativo). L'attrice parla di informativa
ingannevole e falsa ma, non solo non prova quale informativa avrebbe
ricevuto, nemmeno indica quali parti del contratto o dei documenti
informativi sottoscritti conterrebbero informazioni diverse dalla realtà. Anche in merito
all'essenzialità dell'errore la difesa attrice non fa che ripetere le
precedenti argomentazioni senza fornire un minimo supporto concreto. Se la cliente è incorsa in
errore, questo non era riconoscibile dal momento che mai risulta che abbia
manifestato di non comprendere il contratto, che pure ha regolarmente adempiuto
per oltre due anni. Alla luce delle considerazioni
sopra svolte, la domanda proposta devequindi essere rigettata. Le spese seguono la
soccombenza, nella misura in dispositivo. P. Q. M. definitivamente pronunciando
ogni diversa od ulteriore istanza eccezione o deduzione disattesa, così
provvede: a)rigetta la domanda; b)condanna l'attrice al
pagamento delle spese di causa che liquida, in favore della Banca convenuta,
nella complessiva somma onnicomprensiva di € 1.200,00. Così deciso in Parma, il 22
settembre 2004 |