Infortunio sul lavoro – omicidio colposo – colpa specifica – mancanza dispositivo sicurezza e protezione - nesso causale con la morte del lavoratore – condotta colposa del lavoratore – irrilevanza

 

In tema di  infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente del  lavoratore  non  può  spiegare  alcun  effetto  esimente per uno dei soggetti  indicati  dall'art. 4 del  D.P.R. n. 547 del 1955 che si sia reso  comunque  responsabile  di specifica violazione di prescrizioni in  materia  antinfortunistica,  in  quanto  la normativa relativa è  diretta  a  prevenire  gli  effetti  pure  della condotta colposa dei lavoratori  per  la  cui  tutela  è adottata, e ciò in applicazione del principio della equivalenza delle concause sancito dall’articolo 41 Cod. Pen. (fattispecie in cui non era stata predisposta una barriera fisica a protezione della barra rotante di un macchinario, come prescritto dal DPR 547/55, e gli abiti del lavoratore erano rimasti impigliati negli ingranaggi trascinando l’operaio addetto alla manutenzione della macchina).

(art. 589 c.p., artt. 55, 374 e 375 DPR 547/55)

 

 

Infortunio sul lavoro – omicidio colposo – colpa specifica – omessa informazione e formazione del lavoratore sull’uso delle attrezzature – nesso causale con la morte del lavoratore – condotta negligente, imprudente o imperita del lavoratore – rilevanza 

 

In materia di sicurezza sul luogo di lavoro ed infortuni sul lavoro, quando sia contestata una colpa per mancata formazione (o informazione), si deve   verificare se l’evento sia  in rapporto causale con  le conseguenze di tali lacune e pertanto con condotte del lavoratore connotate da imperizia o inesperienza o incapacità di valutazione delle condizioni di pericolo; rimanendo per contro irrilevanti quelle connotate da  pura e semplice negligenza o imprudenza.

(arti. 589 c.p., artt. 37 e 38 D.lvo 626/94)

 

 

Tribunale di Mantova – Giudice Dott. Stefano Valenti  - Sentenza 21 gennaio 2004 n° 35

 

********************

 

 

testo integrale del provvedimento

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Mantova

sezione penale

In nome del Popolo italiano

il   TRIBUNALE di MANTOVA,

in composizione  monocratica,

in persona del  giudice  dott. Stefano Valenti,  

nella pubblica udienza  del  21 gennaio 2004,

con l’intervento   del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. Enzo Rosina,

        delle parti civili costituite ********************, rappresentati e difesi dall’avv. Agostino Magnani,

         del difensore dell’ imputato, avv. Domenico Ruggerini,

ha pronunziato e  pubblicato mediante lettura del dispositivo  la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale  nei confronti di:

*********************,  

nato   a *********il **********,

residente in *****************.

LIBERO,   CONTUMACE

assistito dall’avv. Domenico Ruggerini del Foro di Mantova,  difensore di fiducia.

 
IMPUTATO

 

del delitto p. e p. dall’art. 589, comma 1° e 2°, c.p., perché, in qualità di titolare e amministratore unico della Ditta Alfa Srl cagionava per colpa la morte di Tizio (asfissia da compressione toraco-addominale); consistendo la colpa genericamente in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché specificatamente nella violazione degli artt. 37, 38 D.L.vo n. 626/94, art. 375 comma 2° del D.P.R. n. 547/55 e artt. 374, comma 2°, e 55 del D.P.R. n. 547/55, in quanto, non fornendo al proprio dipendente Tizio una idonea informazione, formazione e addestramento all’uso in sicurezza degli impianti presenti nel luogo di lavoro, non divulgando in modo adeguato e capillare procedure per operare in sicurezza sugli impianti e non impedendo che i propri lavoratori effettuassero interventi di manutenzione con macchinari in moto, nonché non dotando la barra dei dosatori – in quanto provvista di bave – dei necessari requisiti di idoneità ai fini della sicurezza dei propri dipendenti, quindi a causa di tali condotte colpose il lavoratore Tizio, nell’intento di effettuare l’operazione di applicazione dell’adesivo sulle cinghie ed essendosi posizionato su di una coclea portava il proprio fianco destro in prossimità della barra rotante di trasmissione del moto ai dosatori, che, a causa della presenza di bave e del movimento rotatorio, agganciava il maglione indossato dal predetto, trascinandolo nella rotazione; a quel punto nel tentativo di divincolarsi a sganciare l’indumento Tizio compiva movimenti concitati sbattendo il capo sulla parte bassa del silos, procurandosi un ematoma al capo e rimanendo privo di sensi, così da non riuscire più ad opporsi al trascinamento e alla successiva compressione meccanica, causa di morte.

Fatto avvenuto in San Benedetto Pò in data 6 novembre 1997.

   

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero ha così concluso:

Concesse le attenuanti generiche, da considerarsi equivalenti alla contestata aggravante di cui al 2° co. dell’art. 589 c.p. condanna alla pena di mesi otto di reclusione. Nulla osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il difensore della parte civile ha così concluso:

A)                dichiararsi l’esclusiva responsabilità dell’imputato nell’evento luttuoso di cui è processo e nel quale ha perso la vita il lavoratore Tizio, per inosservanza delle norme contro gli infortuni sul lavoro e conseguentemente condannarsi lo stesso alla pena che verrà ritenuta di giustizia;

B)                 ai sensi degli artt. 185 C.P. e 74 c.p.p. condannarsi l’imputato al risarcimento del danno subito dalle parti offese nella misura sotto specificata:

PER IL PADRE di Tizio

a titolo di danno morale la somma di                  67.000,00

a titolo di lucro cessante (sul presup-

posto che il figlio inviasse al genitore

un importo pari al 15% del suo

stipendio/salario presuntivamente

di € 1.032,91 mensili e per ancora

10 anni dalla data dell’incidente)                      18.500,00 

TOTALE                                                         85.500,00

PER LA MADRE di Tizio

a titolo di danno morale                                   67.000,00

a titolo di lucro cessante (sul pre-

supposto che il figlio inviasse al

genitore un importo pari al 15% del

suo stipendio/salario presuntiva-

mente di  € 1.032,91 e per ancora

anni 15 dalla data dell’incidente)                     27.250,00 

TOTALE                                                       94.250,00

PER IL FRATELLO di Tizio

A titolo di danno morale                                 41.000,00

C)                condannarsi l’imputatto al pagamento delle spese di costituzione di parte civile come quantificate in separata nota che viene dimessa;

D)                dichiararsi l’emananda sentenza, per quanto riguarda le statuizioni di carattere civile e le spese, provvisoriamente esecutiva.

Il difensore dell’imputato ha così concluso:

Assoluzione per non aver commesso il fatto.

In subordine: concessione delle attenuanti generiche da considerarsi prevalenti sulle aggravanti contestate, minimo della pena  con la sostituzione della pena pecuniaria corrispondente.


Svolgimento del processo

Con decreto  emesso  all’esito dell’udienza preliminare del 18 settembre 2002  il GUP  in sede ha disposto il rinvio a giudizio di *************   per  rispondere in pubblico dibattimento, nella sua qualità di legale rappresentante e responsabile della  Alfa.  con sede in San Benedetto Po,  della  imputazione di omicidio colposo elevata a suo carico  a seguito di infortunio mortale sul lavoro occorso al dipendente Tizio in data 6.11.1997 ad ore 20 circa, mentre era addetto alla conduzione del macchinario di lavorazione dei fiocchi di cereali.

Nella fase degli atti preliminari alla apertura del dibattimento (udienza 11.12.2002),  il Giudice ha controllato  la regolare costituzione delle parti, dichiarando la contumacia dell’imputato e dando atto della rituale  costituzione in giudizio, come parti civili,  ********************************, rispettivamente  fratello padre e madre della vittima, quindi, non essendo state sollevate  questioni preliminari, ha dato lettura dell’imputazione e, sulle richieste delle parti, ammesso  le prove  rilevanti e non superflue.

Nel dibattimento, articolatosi nelle udienze del 28.05.2003 e odierna (le altre  due sono state di mero rinvio per astensione degli avvocati o impedimento del difensore dell’imputato)  sono state assunte le testimonianze:

  dei tecnici della prevenzioni  del servizio SPSAL dell’ASL   di Mantova  dott. Massimo Arvati e Giovanni Spedo, i quali hanno riferito sugli accertamenti svolti  sul macchinario e sulle tracce del  sinistro, sugli inadempimenti  (o sugli adempimenti inadeguati) delle prescrizioni della legge n. 626/1994 in tema di informazione e formazione dei lavoratori nonché di valutazione e  prevenzione dei rischi, sui rilievi formali mossi a tale proposito nonché a proposito della sicurezza del macchinario al quale era addetto il lavoratore Tizio,  sulle conseguenti prescrizioni impartite e sulla ottemperanza alle stesse;

nonché dei colleghi di lavoro della vittima

************, il quale ha riferito sulla posizione e sulla condizione del cadavere (da lui per primo rinvenuto, alle ore 20,30 circa riverso sull’albero rotante dei dosatori, sopra la coclea dei fiocchi, a circa tre metri di altezza dal suolo, con  il maglione ed il giubbino attorcigliati intorno all’albero suddetto)  -pg. 54, 56, 59 del verbale stenotipico ud. 28.5.2003- , nonché sulle mansioni svolte dal collega Tizio –pg. 61-;

**********, il quale ha riferito del pari sulle mansioni del collega –pg. 71, 76, 77-,  e sulla formazione ricevuta –pg. 74-,

***********, il quale ha riferito sulla istruzione pratica impartita a Tizio  che svolgeva le mansioni di conduttore dell’impianto –pg. 81-, nonché sulle attività teorico-pratiche di informazione e formazione ricevute in azienda,

************, che ha descritto genericamente le mansioni inerenti la operatività del macchinario di produzione fiocchi nel quale avvenne il sinistro mortale,

************, che ha riferito sulle mansioni di addetto al macchinario che egli svolgeva al pari del collega deceduto,

************  addetto del 118,  che ha dato indicazioni sulla posizione del cadavere, e sugli interventi per rimuoverlo dal posto.

Nella udienza del 28.05.2003 è  stato sentito anche il perito medico legale dott. Luigi Gaetti  il quale ha ribadito che i propri accertamenti portano alla conclusione certa  che la morte sia avvenuta per asfissia conseguente alla compressione del torace contro l’albero rotante (a seguito dell’arrotamento dei vestiti nell’albero stesso) motivando alcune parziali incongruenze obiettive (mancanza di segni tipici del quadro tanatologico proprio della morte per asfissia) con il fatto che il povero Tizio urtò con la nuca contro un ostacolo, perdendo verosimilmente i sensi, nello stesso contesto in cui iniziò ad essere catturato ai vestiti dalla presa avvinghiante dell’albero rotante, e pertanto non ebbe né la  normale reazione difensiva né gli spasimi volontari  precedenti l’asfissia.

Nella odierna udienza è stato sentito il consulente tecnico della difesa ing. Tommaso Ferrante, il quale ha illustrato la propria relazione precisando, peraltro in senso conforme a quanto già attestato dal tecnico SPSAL Giovanni Spedo, la incongruità della posizione del lavoratore Tizio su una parte del macchinario  alla quale si sarebbe dovuto accedere solo per manutenzione (ingrassaggio delle bronzine della coclea ovvero lubrificazione con olio dei giunti dell’albero) a motore spento  e macchina ferma, nonché precisando che la cinghia di cuoio di trasmissione del moto  dal motore elettrico alla puleggia solidale all’albero dei dosatori, sulla quale era normale la applicazione di un fluido aggrappante (colla Artiglio) per migliorare la trasmissione, si trovava in testa di macchinario e pertanto in un punto diverso e non vicino a quello del sinistro (che era nei pressi del terzo di cinque  dosatori distribuiti su una lunghezza complessiva di  circa sette metri di macchinario) né da quello facilmente accessibile,  di guisa da escludere che il lavoratore si fosse venuto a trovare  in loco per effettuare la manovra di applicazione dell’aggrappante.

In dibattimento sono stati acquisiti i seguenti documenti: libretto di lavoro dell’infortunato,  documento di valutazione dei rischi su luogo di lavoro,  comunicazione della assunzione diretta da parte del signor ************ o delle mansioni di responsabile della prevenzione e protezione dei rischi relativi all’ambiente di lavoro,  riprese fotografiche dei luoghi  (effettuate ad opera del gabinetto di Polizia scientifica della Questura di Mantova la stessa notte del 6.11.1997 e dei tecnici dello SPSAL la mattina del  7.11.1997), schizzo planimetrico del macchinario, libretto infortuni, relazione di consulenza tecnica di parte dell’ing. Ferrante;

di tali documenti, unitamente a quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento formato a norma dell’articolo 431 C.P.P., tra cui si segnalano la  relazione di consulenza peritale del medico legale dott. Gaetti,  i verbali di sopralluogo degli u.p.g. dello SPSAL  n. 416 in data 7.11.1997, n. 1535 in data 10.11.1997,   n. 1536 in data 13.11.1997,   n. 1735 in data 14.11.1997    e n. 10 in data 22.05.1998 (relativo quest’ultimo alla verifica della ottemperanza  delle prescrizioni tecniche date con verbale n. 6210 del 19.12.1997),  è stata  dichiarata  la  utilizzabilità  ai fini della decisione a norma dell’articolo 511 C.P.P..

 All’esito della istruttoria dibattimentale, le parti hanno discusso oralmente la causa,  rassegnando le  conclusioni che sono trascritte in epigrafe, ed il  Tribunale ha  deliberato e pubblicato, mediante lettura  del dispositivo nella stessa pubblica udienza di discussione, la  presente sentenza con la quale accoglie  le domande del rappresentante del Pubblico Ministero  e delle parti civili per i seguenti

motivi in   fatto e diritto

A)  In   fatto.

Alla luce degli esiti della istruttoria dibattimentale,  orale e documentale, può ritenersi  ed accertarsi che:

      A.1) Il lavoratore Tizio venne assunto il 2.7.1997, e pertanto solo quattro mesi prima del sinistro; proveniente da precedenti periodi di lavoro come bracciante agricolo, e quindi privo di specifiche esperienze pregresse (v. libretto di lavoro e test. Spedo pag. 13 e 16 verb 21.01.04); nonostante tale inesperienza, dopo soli  tre mesi di  mero affiancamento al più esperto collega **** (v. sua deposizione a pag. 80), e senza alcuna ulteriore formazione e/o informazione  professionale (sul punto, v. dep. ********* a pag. 74, che parla di una sola superficiale e breve riunione tecnica avvenuta quattro o cinque mesi prima del novembre 1997 e pertanto quasi sicuramente prima della assunzione di Tizio;  in senso conforme dep. ********* pag. 83; nonché dep. ********** pag. 16-17)  egli venne messo a condurre l’impianto da solo (ib. pag. 81), e tale mansione non prevedeva  solo accendere e spegnere le macchine, ruotare le materie prime nei vari silos, ma anche  (v. dep. Barosi pag. 95-96) gli interventi ordinari per controllarne ed assicurarne il buon funzionamento e segnatamente  la applicazione dell’adesivo del grasso e dell’olio,  come confermato anche dal teste ********** (pag. 61: lui controllava le macchine … lui cercava sempre quello che non andava, lo trovavi sempre sull’impianto, sulle macchine, su tutto…), seppure fossero estranei al suo mansionario gli interventi  propri del meccanico (che doveva essere chiamato se il macchinario si inceppava o  comunque presentava situazioni eccezionali) se erano necessari.

A.2)  Concretamente, al momento del sinistro, Tizio era da solo  alla conduzione dell’impianto, mentre un solo altro collega  ***********  era in  stabilimento con lui, ma addetto all’insaccamento dei cereali in luogo distante e dal quale, anche a causa dell’elevata rumorosità dell’impianto, gli fu impossibile  avvedersi di quanto accadeva al collega (pag. 71), tanto che il corpo  privo di vita venne rinvenuto solo dal ******* che doveva subentrare nel cambio di turno alle 20,30 circa.

A.3)  Dai rilievi fotografici e dagli accertamenti obiettivi risulta altresì che nella sera del  6.11.1997 Tizio, interpretando come suo solito in modo particolarmente zelante  il proprio ruolo di  lavoratore intraprendente e volonteroso,  che cercava sempre quello che non andava, e che si spostava sempre sull’impianto, sulle macchine, su tutto… (in modo evidente al *********  e pertanto sicuramente non ignoto al datore di lavoro),   salì con una scala a pioli  sulla coclea (che aveva una struttura portante capace di sostenerne il peso) e venne verosimilmente a sedersi sulla stessa, avvicinando così il fianco destro all’albero rotante che avvinghiò il suo maglione, come indicato dal teste *********** in udienza e prospettato nelle foto nn.27 e 28;  a questo punto, come ipotizzabile sulla base dei rilievi del dott. Gaetti, verosimilmente il povero Tizio fece un movimento violento verso l’alto per divincolarsi dalla presa, ma ciò facendo urtò la nuca contro la parete del silos metallico e perse i sensi, abbandonandosi sul macchinario che con la sua lenta ma inesorabile rotazione avvinghiò completamente i suoi abiti determinando la compressione del torace e  l’asfissia.

A.4)   Occorre precisare che la scala  utilizzata, benchè non propriamente in dotazione all’impianto, era tuttavia  strumento normalmente usato  per accedere alla coclea, quando ciò era necessario  (e pertanto, per quanto accertato in modo univoco, quando si doveva effettuare l’ingrassaggio delle bronzine mediante rimbocco degli ingrassatori, ovvero l’oliatura dei giunti dell’albero, ovvero il disincaglio di elementi estranei dai dosatori)  nonché per applicare l’aggrappante -vedi dep. ************ a pag. 98-; non può pertanto affermarsi che l’uso di tale attrezzatura di fortuna per accedere ad una parte del macchinario posta a circa tre metri da terra fosse del tutto incongruo o imprevedebile, anzi, esso era normale e previsto.

  A.5)  Può pertanto concludersi che il lavoratore, di cui era ben visibile e conoscibile la intraprendenza che lo portava a frequenti interventi sul macchinario per assicurarne la migliore operatività, usò un mezzo previsto per accedere ad una parte del macchinario in cui le sue mansioni potevano portarlo ad operare, seppure in condizioni di sicurezza  (previo spegnimento del motore)  non rispettate.

A.6)  Premesso quanto sopra, non assume una rilevanza decisiva accertare se egli fosse salito sulla coclea per  applicare il collante sul giunto (che sarebbe stata una manovra pacificamente incongrua), ovvero per pulire e lubrificare lo stesso con l’oliatore  visto a terra dal teste ************ –pag. 54- (eventualmente dopo essersi accorto che qualcuno  per errore  aveva applicato la colla dove andava messo l’olio),  ovvero per rimboccare  l’ingrassatore (ed invero  quello posto proprio sotto gli indumenti  -vedi  foto nn. 25 e 30-  era colmo, come se fosse stato appena rimboccato): quel che è certo è che egli si recò in quel luogo nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni  su una parte del macchinario accessibile per specifiche operazioni e  con mezzi previsti all’uopo e normalmente utilizzati.

A.7)  Alla luce di tali  premesse  assume invece particolare rilevanza il fatto  che l’albero dosatore –come descritto unanimemente e visibile nelle fotografie-  era organo rotante capace di trascinare o avvinghiare parti del corpo e/o del vestiario del lavoratore, pertanto intrinsecamente idoneo a  costituire   un pericolo per l’incolumità del lavoratore che  poteva allo stesso avvicinarsi,  seppure violando per imprudenza o eccesso di sicurezza la prescrizione di operare in quella zona a macchina ferma (ma, come è noto ed indiscusso, le disposizioni antinfortunistiche sono poste anche nella previsione di tale eventualità); ma tale pericolo, espressamente previsto dall’articolo 55  del DPR 27.04.1955 n. 547,  non fu  presidiato da opportune protezioni  (idonee anche  a scongiurare   la  sua accentuazione  derivante dalla eventuale imprudenza del lavoratore),  atteso che esso era al momento del sinistro scoperto e  direttamente raggiungibile senza ostacoli di sorta.

E la comoda  (ed apparentemente economica) realizzabilità delle protezioni  (della cui necessità  parla il teste Spedo a pag. 18  e 24, anche con richiamo delle norme tecniche  UNI EN 294, 292/1, 292/2 le quali –ultime-prescrivono che la valutazione della pericolosità  potenziale menzionata genericamente dall’articolo 55   va fatta tenendo conto dei fattori tecnici ed umani, quindi sia della pericolosità oggettiva che  del fattore umano, cioè la preparazione dei lavoratori.) è dimostrata dal fatto che esse  furono  tempestivamente approntate  in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel dicembre 1997 dai funzionari SPSAL, giusta quanto risulta dal verbale  di sopralluogo  n. 10 del 22.5.1998 e si vede nelle fotografie nn. 7 e 8 allegate alla relazione dell’ing. Ferrante, riprese nel 2001.

A.8)   Del pari  accertata è la circostanza  -pienamente rilevante  in causa-  che  nello stabilimento in questione e da parte della dirigenza della società Alfa Srl la  innovativa materia della prevenzione dettata dalla legge n. 626/1994  fosse stata affrontata in modo inadeguato,  e ciò

sia perché  il legale rappresentante  optò per la  nomina  di sé stesso quale responsabile della prevenzione e protezione dei rischi relativi all’ambiente di lavoro (nonostante egli fosse sprovvisto di una specifica qualificazione, secondo quanto dichiarato dal teste *********  a pag. 21),

sia perché il documento di valutazione dei rischi dell’ambiente di lavoro elaborato dal consulente professionale nel dicembre 1996  -v. doc. all. 26 e 27, e dep. ************* pag. 14 e ss.-  aveva già tempestivamente evidenziato varie inadeguatezze  ed omissioni,  ai punti 33.01  e 34.04  relativi alla formazione per prevenzione dei rischi  in occasioni particolari pertinenti al caso nonché alla prevenzione e protezione in generale, 

inadeguatezze ed omissioni che, alla luce del testimoniale, non vennero seriamente affrontate,  se è vero che in tutto l’arco del 1997 venne effettuata la sola  breve riunione di cui parla il teste ************ (conformemente a quanto riferito dal teste ************** a pag. 17, che sottolinea come anche in occasione di  un recente infortunio del 28 agosto 1997 fosse  stato evidenziato il mancato recepimento, da parte dei lavoratori, della importanza del  precetto   di intervenire sui macchinari a macchine ferme), e il teste ********** può escludere di aveva partecipato a corsi  di formazione ed informazione inerenti la sicurezza sul lavoro (pag. 95).

A.9)  Infine, atteso che il punto è stato oggetto di contestazione ed ha fondato la richiesta assolutoria per non aver commesso il fatto,  occorre puntualizzare che la causa della morte del lavoratore Tizio viene accertata in modo conforme alle conclusioni peritali, che  sono apparse del tutto convincenti perché ragionevolmente fondate su rilievi certi e dati scientifici non contestati; inoltre deve puntualizzarsi che il perito ha precisato con argomentate considerazioni i motivi della mancanza di alcune delle tracce tipiche della morte per asfissia,   riconducibili al fatto che nel caso di specie essa sia intervenuta a carico di un soggetto privo di sensi (e pertanto di reattività normali) a causa di un colpo alla nuca  che gli aveva fatto perdere i sensi.  La prospettazione difensiva che la causa della morte sia riconducibile ad arresto cardiaco da deficit elettrico (c.d. morte improvvisa) fondato sulla sola deduzione che  tale eventualità  in circa il 10% dei casi (di morte improvvisa) non lascerebbe tracce accertabili  -vedi dep. Gaetti  pag. 10-, deve essere disattesa in quanto  fondata su un presupposto non provato (il mero calcolo delle probabilità,  fondato sulle frequenze delle morti improvvise, stimata dal  dott. Gaetti –pag. 16-  in una ogni 4 o 5 mila,  e sulla percentuale sopra indicata, porta alla percentuale statistica irrilevante  dello  0,002%),  nonché  smentita dai positivi contrari accertamenti del perito medico legale, fondati invece su rilievi obiettivi e su valutazioni pertinenti al caso in esame, nonché in contrasto con il rilievo che, se fosse caduto per la dedotta crisi cardiaca improvvisa, il lavoratore non avrebbe battuto la nuca ma parti frontali o laterali del capo, (vedi Gaetti pag. 12).

      B)  In Diritto

B1)   Gli argomenti da ultimo svolti  sulla causa della morte del povero Tizio consentono preliminarmente di accertare la sussistenza del  rapporto eziologico della  sua  morte  con  lo svolgimento della  sua  attività  lavorativa nell’ambiente di lavoro approntato sotto la responsabilità di impresa  dell’imputato  (ex. art. 2087 Cod. Civ.),  e conseguentemente  con la condotta  dell’imputato.

B.2)    In relazione all’accertamento  della  natura colposa della condotta, occorre puntualizzare che, secondo la contestazione dell’accusa, che individua e delimita  in modo insuperabile i confini dell’accertamento giudiziale, la condotta dell’imputato è da qualificare come specificamente colposa

B.2.1) per violazione di norme di prevenzione (art. 55 del DPR n. 547/1955) inerenti la sicurezza passiva dei macchinari  (avere omesso di dotare la barra dei dosatori  dei necessari requisiti di idoneità ai fini della sicurezza), nonchè

B.2.2) per la violazione di norme di prevenzione attiva (artt. 37 e 38 D.Lgs. n. 626/1994) inerenti la informazione, la formazione  e l’addestramento del lavoratore sui temi dell’uso in sicurezza degli impianti e macchinari.

B.3)  Gli esiti dell’istruttoria dibattimentale, come sopra illustrati ai  punti A.7), A.8) ed A.1) consentono di ritenere che entrambi questi profili di colpa siano sussistenti in capo all’imputato.

B.4)  Tanto accertato e considerato, e prima di passare in modo analitico alla verifica  della  specifica rilevanza causale di tali  condotte  omissive  nella causazione dell’evento, il Giudice ritiene opportuno fare alcune considerazioni generali:

a) in tema di  infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente del  lavoratore  non  può  spiegare  alcun  effetto  esimente per uno dei soggetti  indicati  dall'art. 4 del  D.P.R. n. 547 del 1955 che si sia reso  comunque  responsabile  di specifica violazione di prescrizioni in  materia  antinfortunistica,  in  quanto  la normativa relativa è  diretta  a  prevenire  gli  effetti  pure  della condotta colposa dei lavoratori  per  la  cui  tutela  è adottata  (Cass. Penale, sez. 4, n. 3580/2000), e ciò in applicazione del principio della equivalenza delle concause sancito dall’articolo 41 Cod. Pen.

b)  Il nesso causale  tra  condotta (omissiva o commissiva) dell’imputato ed evento  deve  sussistere, al pari di ogni altro elemento costitutivo della fattispecie oggettiva, in termini di giuridica certezza.  Formulare tale giudizio giuridico è  sicuramente  più agevole nel caso di   reati commissivi piuttosto che in quello di reati omissivi, atteso che in  questo seconda ipotesi si deve ricostruire un processo causale  teorico, quale proponibile  postulando che la condotta doverosa  fosse stata tenuta. La constatazione della impossibilità di ricostruire in senso oggettivo  i passaggi di un processo naturalistico  (eziologico) che in concreto non si è verificato  rende necessario, nel caso dell’accertamento del nesso causale nel reato omissivo,  integrare le  regole scientifiche con  regole d’esperienza e criteri di valutazione giuridica.

In tal senso: Cass. Pen.  sez. 4 ;  sent. 11/01/1999-07/06/1999 n.  1999/07151                            

Nei  reati colposi il giudizio sul rapporto di causalita' deve essere formulato  in  base  a  regole  giuridiche, non naturalistiche (c. d. leggi  di  copertura)  volte  a  dimostrare  che,  al  momento  della condotta,  si  poteva  oggettivamente ritenere l'evento che poi ne e' scaturito  quale  conseguenza necessaria o probabile. In particolare, nei    reati    omissivi   connessi  ad  una  posizione  di  garanzia dell' agente,  occorre accertare se una determinata  condotta,  omessa,  fosse  capace, nel caso concreto, di impedire    l'evento   non  voluto;  se  l'azione  comandata  dovesse risultare,  sulla  base  del  ricordato giudizio di prognosi postuma, incapace  di modificare il corso degli eventi, resta escluso il nesso di  causalita'.

c)  Tale accertamento rigoroso  si caratterizza di particolare problematicità nell’ipotesi di violazione delle normative antinfortunistiche più recenti (segnatamente  quelle introdotte dal D. Lgs. n. 626/94), le quali, a  differenza delle normative degli anni ’50 che avevano posto una serie di prescrizioni riferite a presidi materiali di sicurezza direttamente incidenti sui  macchinari e sui  luoghi  e sulle  situazioni oggettive di lavoro,  pongono  prescrizioni di tipo collaterale ovvero strumentale e posizioni di garanzia  specialistiche che incidono in modo indiretto  sul contenuto pericoloso della prestazione di lavoro, per renderlo più evidente, per  imporne la  considerazione e per adeguare le condotte  prevenzionali, mediante vari interventi, tra i quali la formazione e l’informazione del lavoratore  sullo specifico punto della sicurezza.

La natura della nuova  tipologia delle prescrizioni antinfortunistiche, impone uno sforzo particolare del giudice nella valutazione del nesso causale, quantomeno sotto il profilo meramente fattuale.

Invero, se era evidente che  il mancato adeguamento –ad esempio- di una pressa alla disciplina antinfortunistica relativa al comando a distanza e/o al doppio pulsante di attivazione del movimento costituisse  sicuro  precedente causale delle lesioni patite dal lavoratore  che aveva potuto mettere la mano sotto la pressa (atteso che quelle prescrizioni prevenzionali avevano il preciso e univoco scopo di  rendere impossibile  anche la condotta colposa del lavoratore), se era evidente che la messa in uso di un ponteggio edilizio privo di parapetti costituisse sicuro  precedente causale delle lesioni patite dal lavoratore  accidentalmente caduto nel vuoto (anche se ciò sia avvenuto per disattenzione del lavoratore, posto che il parapetto avrebbe comunque  impedito la  caduta), non altrettanto evidente è che l’esistenza o meno di un piano di sicurezza, la nomina o meno di un coordinatore della sicurezza, la informazione e/o  la formazione del lavoratore in ordine ai rischi  specifici della lavorazione cui è destinato possano costituire precedente necessario dell’evento lesivo, conseguente anche ad una sua condotta genericamente  colposa.

Sia chiaro che non si vuole sottovalutare la evidente portata migliorativa della nuova normativa sotto il profilo della prevenzione amministrativa: qui si riflette solo (e doverosamente) sulla responsabilità penale  del soggetto posto dalla legge o dal contratto in posizione di garanzia, e ciò può farsi solo con applicazione dei principi generali del diritto penale e della elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata in merito alla sussistenza del nesso causale, che deve essere accertata in termini di ragionevole certezza, con elevato grado di probabilità statistico-naturalistica  (sul punto, cfr.  Sentenza n. 30328   emessa il  11 settembre 2002  dalle  Sezioni Unite Penali della Cassazione).

Tanto  premesso,  si deve considerare,  ancora in linea generale, che le prescrizioni  prevenzionali nuove comportano anticipazioni  delle soglie di doverosità dei responsabili della sicurezza  del luogo di lavoro ad un momento di  intervento sulle persone piuttosto che sulle cose (impianti e macchinari pericolosi) e pertanto determinano un distacco naturalistico del momento della doverosità da quello dell’evento, tale da rendere più problematico l’accertamento del nesso causale tra i  suddetti due estremi.

In concreto, se è vero e giusto che il lavoratore addetto ad un  macchinario  pericoloso   debba essere formato al suo uso e debba essere informato dei pericoli  ad esso connessi, non altrettanto certo è che il profilo di pericolosità così presidiato sia in automatico rapporto causale con  un evento lesivo cagionatosi nell’ambito della conduzione del  macchinario.

Invero, l’evento potrebbe essere cagionato dall’imperito uso di un comando, ed in tal caso  potremmo affermare che una adeguata  formazione avrebbe dotato il lavoratore della necessaria perizia, in concreto non riscontrata;

ma potrebbe anche derivare da mera negligenza  (ad esempio,   essersi addormentato o  avere distolto lo sguardo o   avere  omesso ogni controllo della situazione,  ecc.).  e pare evidente che in questi ultimi casi  la informazione e formazione del lavoratore  difficilmente avrebbe modificato il processo causale, atteso che la condotta colposa del lavoratore stesso non è in rapporto con la mancata conoscenza dei  principi di funzionamento e condotta, ma solo con la volontà di non rispettarli;

stesse riflessioni possono  farsi con riguardo ad ipotesi classiche nel campo edilizio:

se il manovale  che sale  sul ponteggio cade nel vuoto perché è stata  effettuata una  lavorazione a sbalzo,  può affermarsi che  l’esistenza di un piano di sicurezza  e di un coordinatore per la sicurezza  avrebbe potuto scongiurare  l’evento (giacché si sarebbe determinare l’impedimento  materiale di lavorazioni di tal fatta);

per contro, se  la caduta  sia  avvenuta nell’ambito di una lavorazione normale e  consentita (e su un ponteggio del tutto conforme alle discipline prevenzionali) solo perché il lavoratore abbia preferito risparmiare tempo scendendo al piano di sotto dall’esterno del ponteggio, ovvero abbia comunque eseguito una manovra autonomamente imprudente  non si vede come potrebbe  affermarsi una responsabilità per la omessa preposizione di un responsabile della sicurezza. 

Più specificamente, quando sia contestata una colpa per mancata formazione (o informazione), si deve   verificare se l’evento sia  in rapporto causale con  le conseguenze di tali lacune e pertanto con condotte del lavoratore connotate da imperizia o inesperienza o incapacità di valutazione delle condizioni di pericolo; rimanendo per contro irrilevanti quelle connotate da  pura e semplice negligenza o imprudenza.

B.5)  Venendo al caso concreto, 

a) premesso che per l’incidenza causale della omissione relativa all’articolo 55 del DPR n. 547/1955 valgono le considerazioni generali di cui sopra, atteso che quelle prescrizioni prevenzionali avevano il preciso e univoco scopo di  rendere impossibile  l’evento (mediante la predisposizione di una barriera fisica a protezione della barra rotante in cui gli abiti del lavoratore si impigliarono),  anche a fronte di un avvicinamento del lavoratore a macchina in moto,  di guisa che il nesso causale di tale omissione possa dirsi certo,

b) si perviene ad un giudizio di analoga certezza  anche con riferimento alla violazione delle normative inerenti  i doveri di informazione e formazione, atteso che il lavoratore pose in essere una  manovra (avvicinamento alla barra rotante a macchina in movimento) non connotata da negligenza (invero si può dire accertato,  al   contrario, un  suo eccesso di zelo)  ma più propriamente da imperizia  (e depone in tal senso la incongrua presenza di collante in zona che non ne prevedeva la applicazione) dovuta ad inesperienza (e cioè ad insufficiente formazione) anche in relazione alla caratteristiche di specifica pericolosità di alcune parti del macchinario ed alla necessità di intervenire a macchine ferme (v. dep. *********** a pag. 17): tutti tali profili di inadeguatezza della condotta del lavoratore sarebbero stati sicuramente ovviati dall’espletamento di  più approfonditi adeguati e professionali  interventi di informazione sui temi della sicurezza, e di formazione  sul funzionamento in sicurezza del macchinario.

 C) Conseguenze sanzionatorie.

L’imputato ha precedenti specifici  per contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni e  per il delitto previsto dall’articolo 437 C.P.: per tale motivo le attenuanti generiche, che pure gli si possono concedere in considerazione del comportamento ottemperante alle prescrizioni impartite dopo  l’infortunio,   vengono giudicate solo equivalenti alla contestata aggravante.

Considerati i fatti  suddetti, nonché la personalità dell’imputato, si  stima congruo irrogargli  la pena di mesi   sei  di reclusione, che può essere sostituita con la multa, conformemente alle richieste della difesa.

D)  Sulle questioni civili.

Dall’accertamento della responsabilità penale dell’imputato deriva anche quello in ordine alla sua responsabilità per il risarcimento del danno morale patito dal  fratello e dai genitori  della vittima in  conseguenza del patimento per la sua perdita.

Considerando che le parti civili non erano conviventi con il deceduto e non è provato che mantenessero con esso legami particolarmente  stretti né che percepissero parte dei suoi proventi di lavoro a titolo di contributo alimentare,   si può liquidare  in loro favore il  solo danno morale nella misura di cui al dispositivo –conformemente ai criteri normalmente adottati da questo Tribunale in casi analoghi di infortunistica stradale-  con liquidazione equitativa che congloba  sia la rivalutazione sia il danno da ritardata percezione della valuta  fino alla attualità. Gli interessi legali matureranno dalla presente liquidazione  fino al saldo, attesa la esigibilità immediata del credito ormai liquido.

P.Q.M.

visti gli artt.  533 – 535. C.P.P.

Dichiara  ****************  colpevole del reato  ascrittogli e, concesse le attenuanti  generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di   mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 53 e ss. della legge n. 689/81, sostituisce la suddetta pena detentiva con quella di €  6840 di multa.

Visti gli artt. 538 e ss. C.P.P. Condanna altresì l’imputato a risarcire  alle  parti civili ********************** il danno morale derivante dal reato,  che liquida equitativamente e definitivamente in €  50.000 (cinquantamila) ciascuno a favore di ***************** genitori della vittima e in € 30.000 (trentamila) a favore di ************ fratello della vittima, nonché  a  rifondere le  loro spese di costituzione e difesa che  liquida in € 2.500,00  per onorari e €  30,99  per  esborsi, oltre a rimborso forfettario, Iva e C.p.a. come per legge.

Indica il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Mantova, 21  gennaio 2004

                                   I L    G I U D I C E

                             dott. Stefano Valenti