Infedeltà patrimoniale ex art.
2634 c.c. – legittimazione del socio
a proporre querela – carenza di legittimazione - opposizione ex art. 410
c.p.p da parte del socio - inammissibilità Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Mantova, Giudice Dr Marcello Bortolato –
ordinanza in data 24 ottobre 2003 Nel reato
di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. la persona offesa non può che
essere la società, portatrice di un interesse in conflitto con quello
dell’amministratore infedele e non già il semplice socio, che pertanto non è
legittimato a proporre querela né tanto meno ad opporsi alla richiesta di archiviazione. ********************** Il testo integrale TRIBUNALE
DI MANTOVA Ordinanza
di archiviazione in seguito ad opposizione Proc.:
- n. 2555/02 R.G.N.R - n. 2846/02 R.G. G.I.P. Il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, dott. Marcello
Bortolato; sull'opposizione all'archiviazione presentata da Tizio nel
procedimento penale a carico di: Caio, sottoposto
ad indagini per i reati di cui all'art. 640 c.p. e 2634 c.c.; letta
l'opposizione; sentite le parti
all'udienza in camera di consiglio del 22.10.03, osserva
quanto segue MOTIVI In
rito L'opposizione all'archiviazione appare
inammissibile. Si osservi
invero che "persona offesa" nel reato di infedeltà patrimoniale ex
art. 2634 c.c. non può che essere la società portatrice di un interesse in
conflitto con quello dell'amministratore
infedele e non già il semplice socio, tanto più, come nel caso in esame, di un socio che più non era tale all'atto della
presentazione della querela. Quanto
al reato di truffa aggravata si osservi che il soggetto che avrebbe
deliberato, a ciò indotto per
errore dal comportamento supposto come fraudolento dell'amministratore, l'atto di disposizione patrimoniale ai danni
della società è la società medesima a non già il singolo socio. Trattasi di una società di
capitali ( s.r.l. ) che avrebbe subito un ingiustificato depauperamento per la vendita, sottocosto, di un
immobile e pertanto soggetto legittimato a proporre opposizione all'archiviazione doveva considerarsi unicamente
ed esclusivamente la società che,
trovandosi in conflitto d'interesse con il proprio amministratore, avrebbe dovuto proporla nelle forme e con le modalità
previste in questi casi dalla legge. L'opposizione
proposta dal singolo ex-socio Tizio non è dunque
ammissibile. Nel merito Ciò detto,
l'archiviazione proposta dal PM va accolta. Quanto al reato ex
art. 2634 c.c. infatti la querela è stata irritualmente proposta da un soggetto
non legittimato in quanto "persona offesa" anche in questo caso
deve ritenersi la società e non i singoli soci che si reputino danneggiati
dal comportamento del loro amministratore ( nei
cui confronti essi hanno una serie di azioni di natura civilistica per ottenere la revoca dell'amministratore e
l'eventuale risarcimento del danno in quanto soci ). Per quanto attiene al reato di truffa ( che comunque sarebbe procedibile d'ufficio )
si deve notare come nelle dichiarazioni rese dal Tizio nel verbale di SIT del
17.12.02 avanti la PG egli affermi di essere stato perfettamente a
conoscenza della circostanza che il prezzo di vendita dell'immobile ( lire 125.000.000 ) indicato nella
promessa era corrispondente "a quanto pagato dalla società ma che poi, dopo il
rogito, avremmo fatto i conti per bene per calcolare la differenza che
mi spettava" e cioè che esso non
corrispondeva, per difetto, al prezzo di mercato ( e di cui alla stima fatta fare tempo addietro
da Caio pur non conosciuta )
Tale prezzo era, anche per fatti notori, di gran lunga superiore tant'è che
Caio si impegnava a regolare successivamente
le partite, inoltre i soci erano a conoscenza della circostanza che il mutuo richiesto era pari al 50 % del valore
stimato delle due unità (lire 170.000.000 di mutuo ) e che dunque il
valore commerciale del bene era superiore a quello
di cui alla delibera di vendita della società Pertanto si deve concludere
che non sussistono gli elementi della truffa poichè il socio che si suppone indotto in errore in realtà era a conoscenza
del valore effettivo dell'immobile compravenduto. Il mero inadempimento dell'obbligo di
successiva "regolamentazione" dei conti tra i soci - in funzione
del valore reale del bene - può
configurare solo un illecito civilistico. Visti gli artt. 409 e
410 c.p.p. P.Q.M. dichiara inammissibile
l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento ordinando la restituzione
del fascicolo al PM. Manda alla Cancelleria
per le comunicazioni. Mantova, li 24 ottobre 2003. F.to Dott. Marcello Bortolato |