Infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. –  legittimazione del socio a proporre querela – carenza di legittimazione - opposizione ex art. 410 c.p.p da parte del socio - inammissibilità

 

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Mantova, Giudice Dr Marcello Bortolato – ordinanza in data 24 ottobre 2003

 

Nel reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. la persona offesa non può che essere la società, portatrice di un interesse in conflitto con quello dell’amministratore infedele e non già il semplice socio, che pertanto non è legittimato a proporre querela né tanto meno ad opporsi alla richiesta di archiviazione.

 

 

 

 

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Il testo integrale

 

TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini
preliminari e per l'udienza preliminare
(Sezione GIP/GUP )

Ordinanza di archiviazione in seguito ad opposizione
(
artt. 409- 410 e 127 cpp )

Proc.: - n. 2555/02 R.G.N.R

- n. 2846/02 R.G. G.I.P.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, dott. Marcello Bortolato; sull'opposizione all'archiviazione presentata da

Tizio

nel procedimento penale a carico di:

Caio, sottoposto ad indagini per i reati di cui all'art. 640 c.p. e 2634 c.c.;

letta l'opposizione;

sentite le parti all'udienza in camera di consiglio del 22.10.03,

osserva quanto segue

MOTIVI

 

In rito

L'opposizione all'archiviazione appare inammissibile.

Si osservi invero che "persona offesa" nel reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. non può che essere la società portatrice di un interesse in conflitto con quello dell'amministratore infedele e non già il semplice socio, tanto più, come nel caso in esame, di un socio che più non era tale all'atto della presentazione della querela. Quanto al reato di truffa aggravata si osservi che il soggetto che avrebbe deliberato, a ciò indotto per errore dal comportamento supposto come fraudolento dell'amministratore, l'atto di disposizione patrimoniale ai danni della società è la società medesima a non già il singolo socio. Trattasi di una società di capitali ( s.r.l. ) che avrebbe subito un ingiustificato depauperamento per la vendita, sottocosto, di un immobile e pertanto soggetto legittimato a proporre opposizione all'archiviazione doveva considerarsi unicamente ed esclusivamente la società che, trovandosi in conflitto d'interesse con il proprio amministratore, avrebbe dovuto proporla nelle forme e con le modalità previste in questi casi dalla legge. L'opposizione proposta dal singolo ex-socio Tizio non è dunque ammissibile.

Nel merito

Ciò detto, l'archiviazione proposta dal PM va accolta.

Quanto al reato ex art. 2634 c.c. infatti la querela è stata irritualmente proposta da un soggetto non legittimato in quanto "persona offesa" anche in questo caso deve ritenersi la società e non i singoli soci che si reputino danneggiati dal comportamento del loro amministratore ( nei cui confronti essi hanno una serie di azioni di natura civilistica per ottenere la revoca dell'amministratore e l'eventuale risarcimento del danno in quanto soci ). Per quanto attiene al reato di truffa ( che comunque sarebbe procedibile d'ufficio ) si deve notare come nelle dichiarazioni rese dal Tizio nel verbale di SIT del 17.12.02 avanti la PG egli affermi di essere stato perfettamente a conoscenza della circostanza che il prezzo di vendita dell'immobile ( lire 125.000.000 ) indicato nella promessa era corrispondente "a quanto pagato dalla società ma che poi, dopo il rogito, avremmo fatto i conti per bene per calcolare la differenza che mi spettava" e cioè che esso non corrispondeva, per difetto, al prezzo di mercato ( e di cui alla stima fatta fare tempo addietro da Caio pur non conosciuta ) Tale prezzo era, anche per fatti notori, di gran lunga superiore tant'è che Caio si impegnava a regolare successivamente le partite, inoltre i soci erano a conoscenza della circostanza che il mutuo richiesto era pari al 50 % del valore stimato delle due unità (lire 170.000.000 di mutuo ) e che dunque il valore commerciale del bene era superiore a quello di cui alla delibera di vendita della società

Pertanto si deve concludere che non sussistono gli elementi della truffa poichè il socio che si suppone indotto in errore in realtà era a conoscenza del valore effettivo dell'immobile compravenduto.

Il mero inadempimento dell'obbligo di successiva "regolamentazione" dei conti tra i soci - in funzione del valore reale del bene - può configurare solo un illecito civilistico.

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.

 

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento ordinando la restituzione del fascicolo al PM.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Mantova, li 24 ottobre 2003.

F.to Dott. Marcello Bortolato