Decreto di perquisizione e sequestro preventivo - riesame
- sindacato del giudice - limiti - valutazione della sussistenza del
"fumus commissi delictí" - necessità di verifica - sussistenza. In sede di riesame del
decreto di perquisizione e sequestro preventivo, il Tribunale deve limitarsi alla verifica
dell'astratta configurabilità nella
fattispecie, alla luce degli elementi di indagine raccolti, dei reati ipotizzati ed all'esito di detta
verifica deve accertare la qualità di corpo del reato o di cose pertinenti al reato dei beni sottoposti a sequestro,
verificando le finalità probatorie perseguite; tuttavia, detta verifica non può fondarsi sulla semplice presa d'atto
di una ipotesi accusatoria
rappresentata in astratto, ma deve spingersi sino al controllo in ordine alla concreta sussistenza del fumus del reato prospettato dall'accusa. Tribunale
di Mantova, ordinanza 7 marzo 2005 ******************* Testo integrale N. 6/05 R.G. Imp. Mis.
Reali TRIBUNALE DI
MANTOVA Il Tribunale riunito in
camera di consiglio nelle persone dei signori: Dott. Luigi Fasanelli Presidente Dott. Stefano Valenti Giudice Dott. Cristina Amalia
Ardenghi Giudice relatore a scioglimento della
riserva espressa all' udienza in camera di consiglio del 7.3.2005, ha pronunciato ai sensi dell' art.
324 c.p.p. la seguente ORDINANZA sulla richiesta di
riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM dott. Marco Martani in
data 31.1.2005 a carico di ********* indagata per i reati di cui agli artt. 646 e 635 c.p., commessi in data
1.6.2004 in Castellucchio,
richiesta tempestivamente depositata dal difensore di fiducia dell' indagata
avv. Mattia Amadei del foro di Mantova in data 25.2.2005; considerato che gli
atti sono stati trasmessi dal P.M. in data 28.2.2005; sentito il difensore dell'indagata in camera di
consiglio ed esaminati gli atti depositati; OSSERVA La richiesta di riesame
è fondata e merita accoglimento. Dall'esame degli atti
d'indagine emerge che l'attività di
perquisizione e sequestro è stata disposta
a seguito di una querela sporta nei
confronti dell'odierna indagata in
data 2.6.2004 da *********, i quali hanno denunciato che la ******** già convivente da cinque
anni del defunto ******** si sarebbe appropriata di
alcuni beni mobili ed arredi che si
trovavano nella casa coniugale di proprietà del********* e pertanto facenti
parte dell'asse ereditario spettante alla
figlia *********,
unica erede legittima del de cuius. E' emerso altresì che
********** nel mese di aprile 2004 aveva chiesto il sequestro giudiziario in sede civile sia dell'immobile
di Castellucchio ove era avvenuta la convivenza, che di tutti i relativi beni
mobili ed arredi ivi contenuti, procedura
conclusasi con un provvedimento con il quale era stata dichiarata cessata
la materia del contendere a seguito di rinuncia all'azione civile da parte della ricorrente. Ciò posto rileva il
Collegio che non sussiste neppure in astratto il “fumus delicti" dei
reati per cui si è operato il sequestro, indicati genericamente dal PM nel
decreto di perquisizione con riferimento agli artt. 646 e 635 c.p. Infatti, se pure
risponde ad un principio ormai consolidato che in sede di-riesame il Tribunale, lungi dal poter valutare la
fondatezza e gravità degli indizi emersi a carico dell' indagato, deve limitarsi ad una verifica dell' astratta
configurabilità nella fattispecie,
alla luce degli elementi d'
indagine già raccolti, dei reati
ipotizzati ed all'esito di detta verifica accertare la qualità di corpo del reato o di cose pertinenti al
reato, dei beni sottoposti a
vincolo di indisponibilità, verificando
le finalità probatorie perseguite, tuttavia è pur vero che detta verifica non
può fondarsi sulla semplice presa d'atto
di un'ipotesi accusatoria rappresentata
in astratto ("In sede di disposizione del sequestro
preventivo, nonché di riesame; il giudice deve stabilire l’astratta
configurabilità del reato ipotizzato. Tale delibazione non limita,
tuttavia, i suoi poteri, nel senso che egli debba prendere atto esclusivamente della tesi accusatoria, senza
svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di
esercitare una verifica in concreto della fondatezza. Compito
imprescindibile del giudice è, pertanto,
non solo quello di valutare l’astratta riconducibilità del fatto a una fattispecie penale, ma anchequello di verificare, nel singolo caso
concreto - sulla base dei fatti risultanti, dagli atti, anche alla luce delle
argomentazioni difensive - se
sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall'accusa"
- Cassazione penale, sez. III, 27gennato 2000, n. 414, Cavagnoli). Ora nel caso di specie
gli elementi d'accusa portati alla valutazione del Collegio e costituiti unicamente dalle dichiarazioni rese in
sede di querela dalla ******** non
solo tali da integrare, neppure in
astratto le fattispecie delittuose di appropriazione,
indebita e di danneggiamento, considerato che è emersa quale circostanze
pacifica che l'indagata conviveva nella casa di Castellucchio con **********
prima della morte di costui da almeno
cinque anni, sicchè l'asportazione
di arredi e beni mobili da detta abitazione non può configurare
una condotta appropriativa
penalmente rilevante ai sensi dell'art. 646 c.p. Quanto al danneggiamento
non vi è alcun elemento dagli atti dell'indagine, al di là di un mero sospetto, che possa far ritenere la **********
responsabile dei danni alle infrastrutture
murali riscontrati in sede di sopralluogo dai
carabinieri di Castellucchio, ed in
ogni caso rispetto
a detta fattispecie delittuosa i beni sottoposti
a vincolo non possono in alcun modo ritenersi "corpo del reato necessario per l'accertamento dei fatti",
non avendo alcuna utilità sotto il profilo probatorio per l'accertamento dei
fatti. Il decreto di
perquisizione e sequestro deve quindi essere annullato, con conseguente restituzione all'indagata dei beni sottoposti
a vincolo. P.Q.M. In accoglimento della
richiesta di riesame proposta dal difensore di **********, annulla il decreto del PM di perquisizione e sequestro
citato in epigrafe
ed ordina la restituzione alla predetta indagata
di quanto in sequestro. Si comunichi. Mantova, 7 marzo 2005. II Giudice estensore Dott. Cristina Amalia
Ardenghi |