Decreto di perquisizione e sequestro preventivo - riesame - sindacato del giudice - limiti - valutazione della sussistenza del "fumus commissi delictí" - necessità di verifica - sussistenza.

 

In sede di riesame del decreto di perquisizione e sequestro preventivo, il Tribunale deve limitarsi alla verifica dell'astratta configurabilità nella fattispecie, alla luce degli elementi di indagine raccolti, dei reati ipotizzati ed all'esito di detta verifica deve accertare la qualità di corpo del reato o di cose pertinenti al reato dei beni sottoposti a sequestro, verificando le finalità probatorie perseguite; tuttavia, detta verifica non può fondarsi sulla semplice presa d'atto di una ipotesi accusatoria rappresentata in astratto, ma deve spingersi sino al controllo in ordine alla concreta sussistenza del fumus del reato prospettato dall'accusa.

 

Tribunale di Mantova, ordinanza 7 marzo 2005

 

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Testo integrale

 

 

N. 6/05 R.G. Imp. Mis. Reali

 

TRIBUNALE DI MANTOVA

 

 

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

 

Dott. Luigi Fasanelli         Presidente

Dott. Stefano Valenti      Giudice

Dott. Cristina Amalia Ardenghi     Giudice relatore

 

a scioglimento della riserva espressa all' udienza in camera di consiglio del 7.3.2005, ha pronunciato ai sensi dell' art. 324 c.p.p. la seguente

 

ORDINANZA

 

sulla richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM dott. Marco Martani in data 31.1.2005 a carico di ********* indagata per i reati di cui agli artt. 646 e 635 c.p., commessi in data 1.6.2004 in Castellucchio, richiesta tempestivamente depositata dal difensore di fiducia dell' indagata avv. Mattia Amadei del foro di Mantova in data 25.2.2005; considerato che gli atti sono stati trasmessi dal P.M. in data 28.2.2005; sentito il difensore dell'indagata in camera di consiglio ed esaminati gli atti depositati;

 

OSSERVA

 

La richiesta di riesame è fondata e merita accoglimento.

Dall'esame degli atti d'indagine emerge che l'attività di perquisizione e sequestro è stata disposta a seguito di una querela sporta nei confronti dell'odierna indagata in data 2.6.2004 da *********, i quali hanno denunciato che la ******** già convivente da cinque anni del defunto ******** si sarebbe appropriata di alcuni beni mobili ed arredi che si trovavano nella casa coniugale di proprietà del********* e pertanto facenti parte dell'asse ereditario spettante alla figlia     *********, unica erede legittima del de cuius.

E' emerso altresì che ********** nel mese di aprile 2004 aveva chiesto il sequestro giudiziario in sede civile sia dell'immobile di Castellucchio ove era avvenuta la convivenza, che di tutti i relativi beni mobili ed arredi ivi contenuti, procedura conclusasi con un provvedimento con il quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia all'azione civile da parte della ricorrente.

Ciò posto rileva il Collegio che non sussiste neppure in astratto il  fumus delicti" dei reati per cui si è operato il sequestro, indicati genericamente dal PM nel decreto di perquisizione con riferimento agli artt. 646 e 635 c.p.

Infatti, se pure risponde ad un principio ormai consolidato che in sede di-riesame il Tribunale, lungi dal poter valutare la fondatezza e gravità degli indizi emersi a carico dell' indagato, deve limitarsi ad una verifica dell' astratta configurabilità nella fattispecie, alla luce degli elementi d' indagine già raccolti, dei reati ipotizzati ed all'esito di detta verifica accertare la qualità di corpo del reato o di cose pertinenti al reato, dei beni sottoposti a vincolo di indisponibilità, verificando le finalità probatorie perseguite, tuttavia è pur vero che detta verifica non può fondarsi sulla semplice presa d'atto di un'ipotesi accusatoria rappresentata in astratto ("In sede di disposizione del sequestro preventivo, nonché di riesame; il giudice deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale delibazione non limita, tuttavia, i suoi poteri, nel senso che egli debba prendere atto esclusivamente della tesi accusatoria, senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della fondatezza. Compito imprescindibile del giudice è, pertanto, non solo quello di valutare l’astratta riconducibilità del fatto a una fattispecie penale, ma anchequello di verificare, nel singolo caso concreto - sulla base dei fatti risultanti, dagli atti, anche alla luce delle argomentazioni difensive - se sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall'accusa" - Cassazione penale, sez. III, 27gennato 2000, n. 414, Cavagnoli).

Ora nel caso di specie gli elementi d'accusa portati alla valutazione del Collegio e costituiti unicamente dalle dichiarazioni rese in sede di querela dalla ******** non solo tali da integrare, neppure in astratto le fattispecie delittuose di appropriazione, indebita e di danneggiamento, considerato che è emersa quale circostanze pacifica che l'indagata conviveva nella casa di Castellucchio con ********** prima della morte di costui da almeno cinque anni, sicchè l'asportazione di arredi e beni mobili da detta abitazione non può configurare una condotta appropriativa penalmente rilevante ai sensi dell'art. 646 c.p.

Quanto al danneggiamento non vi è alcun elemento dagli atti dell'indagine, al di là di un mero sospetto, che possa far ritenere la ********** responsabile dei danni alle infrastrutture murali riscontrati in sede di sopralluogo dai carabinieri di Castellucchio, ed in ogni caso rispetto a detta fattispecie delittuosa i beni sottoposti a vincolo non possono in alcun modo ritenersi "corpo del reato necessario per l'accertamento dei fatti", non avendo alcuna utilità sotto il profilo probatorio per l'accertamento dei fatti.

Il decreto di perquisizione e sequestro deve quindi essere annullato, con conseguente restituzione all'indagata dei beni sottoposti a vincolo.

P.Q.M.

In accoglimento della richiesta di riesame proposta dal difensore di **********, annulla il decreto del PM di perquisizione e sequestro citato in epigrafe ed ordina la restituzione alla predetta indagata di quanto in sequestro. Si comunichi.

Mantova, 7 marzo 2005.

II Giudice estensore

Dott. Cristina Amalia Ardenghi