Insinuazione
tardiva - Eccezione revocatoria sollevata dal curatore - Necessità per il curatore
di costituirsi in caso di istruzione del giudizio-Sussistenza. Tribunale di
Mantova, Sez. II – Dott. Attilio Dell’Aringa, Presidente, Dott. Alessandra
Venturini, Giudice, Dott. Mauro Bernardi, Giudice relatore - Sentenza del
giorno 23 settembre 2004. La massima: L’eccezione
di revocabilità o comunque di inefficacia dell’atto su cui si fonda il
credito insinuato costituisce una eccezione in senso stretto che deve essere
proposta nei termini e nelle forme previste dal codice di rito per la deduzione
da parte del convenuto delle eccezioni non rilevabili d’ufficio e ciò in
quanto, esauritasi la fase amministrativa (avente natura officiosa) di cui
all’art. 101 III co. p.p. l. fall., ha inizio un giudizio di cognizione di
natura contenziosa disciplinato dalle regole del diritto processuale comune. il testo integrale: Svolgimento del processo Con
ricorso notificato in data 28-4-2003 gli istanti, premettendo di avere
versato £ 284.000.000, a titolo di caparra confirmatoria, alla società
Tecneco in bonis al momento della stipula del preliminare di vendita
intervenuto il 31-10-1997 e trascritto il 4-11-1997 ai numeri 9959 R.G. e
6872 R.P., chiedevano di essere ammessi al passivo per l’importo sopra
indicato in via privilegiata ex art. 2775 bis c.c.. Il
Curatore, rimasto contumace, si opponeva al riconoscimento del privilegio
invocato sostenendo che gli effetti della trascrizione del preliminare sarebbero
cessati ex art. 2645 III co. bis c.c. e che, essendo il credito preesistente
al contratto preliminare, tale atto assumerebbe natura di atto a titolo
gratuito ovvero sarebbe comunque revocabile ex art. 67 l.f.. Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.Motivi La
domanda è fondata e merita accoglimento. Alla
fattispecie in esame trova applicazione l’art. 72 u.c. l.f. come modificato
dal d.l. 669/96 convertito con legge 28-2-1997 n. 30 che riconosce natura
privilegiata al credito del promissario acquirente nel caso in cui, scioltosi
il contratto relativo all’immobile per scelta del Curatore, lo stesso sia
stato trascritto e purché gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente
alla data della dichiarazione di fallimento. Non
essendo dubbio che il Curatore si sia sciolto dal contratto atteso che le
unità immobiliari oggetto del preliminare sono state poste in vendita nel
corso della procedura concorsuale, va rilevato che, alla data del fallimento
della Tecneco (intervenuto il 4-3-1999), non era decorso né il termine triennale
di efficacia della trascrizione ex art. 2645 bis c.c. né quello diverso
previsto per la stipula del definitivo (per il rogito notarile infatti era
stata indicata la data del 31-12-1999) sicché sussistono tutti i presupposti
di legge per riconoscere agli istanti il privilegio di cui all’art. 2775 bis
c.c.. Né
possono essere esaminate le eccezioni sollevate dal Curatore (non costituitosi)
di inefficacia del preliminare ai sensi degli artt. 64 e 67 l.f.. In
proposito deve infatti ritenersi che l’eccezione di revocabilità o comunque
di inefficacia dell’atto su cui si fonda il credito insinuato costituisce una
eccezione in senso stretto che deve essere proposta nei termini e nelle forme
previste dal codice di rito per la deduzione da parte del convenuto delle
eccezioni non rilevabili d’ufficio e ciò in quanto, esauritasi la fase
amministrativa (avente natura officiosa) di cui all’art. 101 III co. p.p. l.
fall., ha inizio un giudizio di cognizione di natura contenziosa disciplinato
dalle regole del diritto processuale comune (cfr. art. 101 III co. seconda
parte l.f.; Cass. 9-12-1998 n. 12384; Cass. 21-4-1993 n. 4724): di qui la
necessità che il Curatore, ove intenda fare valere delle eccezioni in senso
stretto, si costituisca e le proponga nel rispetto dei termini ordinariamente
stabiliti. I
ricorrenti vanno di conseguenza ammessi al passivo del fallimento per
l’importo di euro 146.673,75 in conformità di quanto richiesto. Sussistono
giusti motivi per compensare nella misura della metà le spese di lite che
sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il
Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: dichiara
la contumacia del fallimento Tecneco s.r.l.; ammette
i ricorrenti al passivo del fallimento per l'importo di euro 146.673,75 in
via privilegiata ex art. 2775 bis c.c. ed ordina la conseguente modificazione
dello stato passivo; condanna
il fallimento resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite
compensandole per la metà e, per l’effetto, liquidandole in complessivi euro
2.364,50 di cui € 1.114,50 per diritti ed € 1.250,00 per onorari, oltre al
rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.
come per legge. |