Revocatoria fallimentare – Consecuzione di procedure – Inefficacia di pagamenti eseguiti in corso di amministrazione controllata. Rimborsi dell’imposta di fabbricazione sui carburanti (accisa) – Revocabilità.

Artt. 167 e 168 L.F.;

Art. 67 II comma L.F.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice Unico Dott. Laura De Simone - Sentenza del  giorno 30 agosto 2004.

 

La massima:

Sono inefficaci, ai sensi degli artt. 167 e 168 L.F., i pagamenti di debiti pregressi sorti in corso di amministrazione controllata, posto che l’ammissione a tale procedura comporta, con effetti decorrenti dalla domanda, una cristallizzazione della massa passiva ed il pagamento dei debiti sorti anteriormente alla procedura è sempre inefficace se non autorizzato dal giudice delegato.

Poiché oggetto della revocatoria è il pagamento di debiti liquidi ed esigibili, a prescindere dalla natura dell’obbligazione che a mezzo di essi viene estinta, ed essendo l’accisa, così come l’IVA, un’imposta indiretta, il relativo pagamento può legittimamente essere revocato, non rientrando tra le ipotesi eccezionali previste dall’ultimo comma dell’art. 67 L.F. o disciplinate da leggi speciali. Né può trovare applicazione estensiva l’art. 51 del DPR 602/1973 che riguarda esclusivamente le imposte riscuotibili a mezzo ruolo.

 

 

il testo integrale:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27.09.2002 il Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Italiana Carburanti S.p.A. affinché fosse dichiarata l’inefficacia ex art.167-188 L.F. dei pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore della convenuta per l’ammontare complessivo di € 15.600,07 datati 16.11.1995 e 3.12.1995 e fossero revocati, ai sensi dell’art.67 comma II L.F., i pagamenti della somma complessiva di € 69.193,51 eseguiti dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifici bancari fra il 2.8.1995 e il 31.10.1995.

Esponeva il Fallimento attore che in parte i pagamenti indicati erano stati eseguiti dopo l’apertura della procedura concorsuale di amministrazione controllata e quindi erano inefficaci, mentre in parte erano stati eseguiti nell’anno anteriore alla data di ammissione della fallita alla procedura di amministrazione controllata e quindi erano revocabili ex art.67 II co L.F.. Non potevano esservi dubbi in ordine alla conoscenza, da parte della società convenuta, dello stato di insolvenza della Belleli S.p.A. in liquidazione, come poteva evincersi dalla generalizzata consapevolezza della grave crisi della Belleli S.p.A., soprattutto nella realtà di Taranto in cui la fallita aveva uno stabilimento e la convenuta aveva sede, riscontrabile nei dati di bilancio della società e riportata con allarmante frequenza dalla stampa locale e nazionale. I quotidiani, in particolare, avevano reso pubblico  il mancato pagamento degli stipendi dal marzo del 1995 ed i conseguenti  reiterati scioperi e manifestazioni del personale per gli evidenti timori sul piano occupazionale. Non poteva, inoltre, non considerarsi che la società convenuta era meglio di altri in grado di captare i segnali di decozione del proprio contraente, poichè soggetto imprenditoriale avente un rapporto commerciale continuativo in essere con la società fallita.

       Si costituiva ritualmente in giudizio la Italiana Carburanti S.p.A. eccependo la carenza di legittimazione attiva del Fallimento Belleli S.p.A. e l’invalidità della procura ad litem,  rilevando la prescrizione del diritto preteso, potendo le revocatorie essere esperite anche durante l’amministrazione controllata ai sensi del d.l.30.1.1979 n.26, convertito con la L.3.4.1979 n.95 (Legge Prodi), e contestando la propria conoscenza dello stato di insolvenza, non provata e non desumibile dalle  notizie di stampa, peraltro, non sempre di univoco contenuto. Quanto alla richiesta di inefficacia dei pagamenti eseguiti durante l’amministrazione controllata, la stessa doveva essere rigettata non potendo considerarsi il pagamento atto di straordinaria amministrazione e quindi bisognevole dell’autorizzazione del giudice delegato. Doveva, infine, considerarsi che gli importi percepiti dalla convenuta erano in parte imputabili a rimborso dell’imposta di fabbricazione (accisa) e relativa IVA, già erogati dalla Italiana Carburanti S.p.A. allo Stato, ma che avrebbero dovuto gravare sull’acquirente, consumatore finale.

Il procedimento veniva adeguatamente istruito mediante  le produzioni documentali effettuate dalle parti.

 Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 6.4.2004, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione e di invalidità della procura ad litem di parte attrice.

La domanda giudiziale risulta promossa dal Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore dott.Dante Lanfredi, e non è contestato che la procura a margine dell’atto di citazione sia stata sottoscritta dal medesimo curatore. E’ quindi chiaramente espresso nell’atto introduttivo del giudizio che il soggetto che agisce in giudizio, per tutelare le ragioni della massa dei creditori, è il curatore fallimentare, debitamente autorizzato per iscritto dal giudice delegato (doc.36 di parte attrice), secondo la previsione normativa (art.31 L.F.) che attribuisce al curatore, e solo a questi, la legittimazione processuale a rappresentare all’esterno l’ufficio fallimentare.

Relativamente ai due pagamenti eseguiti dalla fallita per complessivi € 15.600,07, con valuta beneficiario 16.11.1995 e 3.12.1995, che la curatela assume essere inefficaci nei confronti dei creditori in quanto effettuati dopo l’ammissione della fallita alla procedura concorsuale di amministrazione controllata, ritiene il giudicante che solo in parte possa essere condivisa la prospettazione attorea.

Va osservato, infatti, che nessuna rilevanza rivesta, in questa sede, la valuta attribuita al beneficiario del pagamento, dovendo unicamente valutarsi la sussistenza di un potere dispositivo nel soggetto che effettua il pagamento nel momento in cui lo effettua. Orbene, dalla documentazione prodotta da parte attrice si evidenzia che le disposizioni di pagamento  relative alle due operazioni di cui si discute sono state poste in  essere una prima ed una dopo la domanda di ammissione all’amministrazione controllata. Per quella eseguita precedentemente - e precisamente il 27/30 .10.1995 per £.16.134.211 (pari a € 8.332,62) (doc.31/B/C di parte attrice) - , trattandosi di pagamento effettuato dalla fallita in bonis, non possono trovare applicazione gli artt.167 e 188 L.F., ed eventualmente potranno essere valutati i presupposti per la revocatoria ex art.67 L.F., comunque richiesta in via subordinata dalla curatela.

Viceversa, quanto al pagamento disposto dalla Belleli S.p.A alla convenuta il 14.11.1995 per £.14.071.750 (pari a € 7.267,45) (doc.33/B di parte attrice) deve esserne dichiarata l’inefficacia, considerato che dall’ammissione alla procedura di amministrazione controllata deriva, con effetti decorrenti dalla domanda, una cristallizzazione della massa passiva ed il pagamento dei debiti sorti anteriormente alla procedura è sempre inefficace se non autorizzato dal giudice delegato, in quanto funzionale al risanamento dell’impresa (nella specie Belleli S.p.A. è stata ammessa all’amministrazione concordata il 16.11.1995 con effetti dalla domanda depositata il 2.11.1995).

Parte convenuta deve quindi essere condannata a restituire l’importo indicato di € 7.267,45, oltre i soli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo ex art.2033 c.c., dovendo presumersi la buona fede dell’accipiens, considerato che all’epoca del pagamento poteva ancora non essere conosciuta l’ammissione di Belleli S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata.

Passando all’esame dei presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria formulata, si osserva che la documentazione prodotta dal Fallimento attore consente di ritenere provato il presupposto oggettivo dell’azione promossa, emergendo dalle produzioni effettuate l'avvenuto pagamento di una pluralità di debiti liquidi ed esigibili per contanti, assegni e  bonifici bancari emessi dalla società fallita in favore della Italiana Carburanti S.p.A. nel periodo 2/8/1995- 1/11/1995  per l’importo complessivo di € 77.526,13.

Parte convenuta non nega di aver ricevuto i pagamenti indicati, da porsi in relazione alle forniture dalla stessa effettuate, ed alle fatture connesse, ma si limita a contestare la revocabilità degli interi importi, dovendo imputarsi una parte dei pagamenti a rimborso dell’imposta di fabbricazione (accisa) e della relativa IVA.  L’eccezione è infondata. Oggetto della revocatoria è il pagamento di debiti liquidi ed esigibili e questo  a prescindere dalla natura dell’obbligazione che a mezzo di essi viene estinta.

Essendo l’accisa, come l’IVA, un’imposta indiretta, il relativo credito può legittimamente essere revocato, non rientrando tali crediti tra le ipotesi eccezionali previste dall’ultimo comma dell’art.67 L.F. o disciplinate da leggi speciali. In particolare non può trovare applicazione estensiva l’art.51 del DPR 602/1973 che riguarda esclusivamente le imposte riscuotibili a mezzo ruolo (in questo senso Cass.30.3.1994 n.3131).

Deve, altresì, affermarsi che i pagamenti indicati sono stati eseguiti nel termine annuale di cui all’art.67 L.F., atteso che, nel caso di consecuzione di procedure concorsuali, per giurisprudenza consolidata e condivisibile, il termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura -nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui la Belleli S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995 - (Cass.2.9.1996 n.7994, Cass.6.6.1997 n.5071- nello stesso senso Corte Costituzionale nella sentenza n.110/1995 e nelle ordinanze n.224/1995 e n.12/1997).

Va senz’altro disattesa la tesi per cui, nel caso in esame, dovrebbe trovare applicazione la normativa speciale – in tema di revocatorie – prevista per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, considerato che la relativa procedura avrebbe trovato applicazione solo in seguito a specifico decreto ministeriale di ammissione (art.1 D.L.30.1.1979 n.26) che nella presente fattispecie non è stato adottato, essendo del tutto irrilevante che ne esistessero o meno i presupposti.    

Quanto al requisito soggettivo dell’azione proposta, va preliminarmente osservato che non riveste alcuna rilevanza, ai fini che qui interessano, la prognosi favorevole circa il risanamento dell’imprenditore espressa dal Tribunale in sede di ammissione della Belleli S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata in data 16.11.1995, quand’anche conosciuta o condivisa dalla società convenuta. Sia la Corte di Cassazione (Cass.29.9.1999 n.10792, Cass.21.2.1997 n.1612) che  la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost.n.110 del 1995, confermata nelle ordinanze n.224/1995 e n.12/1997) hanno più volte sottolineato  che l’amministrazione controllata ed il fallimento si distinguono tra loro principalmente nel giudizio prognostico in ordine alla possibile reversibilità della crisi in cui versa l’impresa. Questo in quanto “insolvenza” e “temporanea difficoltà” sono nozioni che divergono solo per l’aspetto quantitativo, dovendo qualitativamente anche la “temporanea difficoltà” valutarsi “insolvenza”, in quanto coincidente con l’incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alla proprie obbligazioni.

E’ peraltro evidente che non si discute oggi della fondatezza della previsione di risanamento, essendo sopravvenuto fallimento e dovendo pertanto ritenersi acclarata sia l’insolvenza che la non reversibilità della crisi a quell’epoca evidenziatasi. Qui ci si occupa  del diverso profilo della consapevolezza in cui il creditore beneficiario dell’atto revocando versava circa lo stato patologico in cui si trovava l’impresa, a prescindere  che fosse sanabile o non l’insolvenza.

 Occorre, pertanto, unicamente  riscontrare se il creditore, sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili a sua disposizione, non poteva non rendersi conto dello stato di dissesto economico in cui versava il debitore.

Non è contestato - ed è in ogni caso provato dalle produzioni effettuate - che la società Italiana Carburanti S.p.A., con sede in Taranto, avesse in corso un rapporto continuativo di fornitura di carburante con la società fallita, e specificatamente con la sede di questa in Taranto. A nulla rileva che i pagamenti per cui è causa siano stati eseguiti puntualmente, alle scadenze convenute, atteso che questo può essersi verificato in considerazione dell’essenzialità della fornitura di carburante per l’attività aziendale, a prescindere dalla conoscenza che la fornitrice aveva del dissesto dell’impresa e della realtà aziendale che  poteva essere percepita presso la Belleli S.p.A. di Taranto – per le ragioni che verranno esposte - ad ogni consegna di combustibile.

       In particolare la curatela ha posto in luce elementi dai quali è possibile desumere che la situazione di insolvenza della società fallita era, non solo conosciuta da chi aveva rapporti diretti con la Belleli S.p.A., come i fornitori abituali, ma addirittura di pubblico dominio, all’epoca del pagamenti revocandi.

Assumono a tal fine rilievo la pluralità di ipoteche iscritte sui beni della fallita e, soprattutto, le allarmanti notizie di stampa che in quel periodo erano pubblicate sui quotidiani locali e nazionali (per la rilevanza presuntiva delle circostanze indicate Cass. 23.1.1997 n.699, Cass. 14.4.1983 n.2607, Trib. Roma 31.1.1987, Trib. Cagliari 26.2.1998).

       Dagli articoli dei quotidiani prodotti si ricava che nell’estate del 1995 la Belleli S.p.A. non erogava, se non con grandi ritardi, gli stipendi ed i salari dei dipendenti tanto di Mantova quanto di Taranto, e gli Istituti di credito avevano iniziato a valutare ogni possibile rimedio al grave indebitamento del Gruppo, tanto che era stato affidato incarico all’advisor Vitale e Borghesi di redigere un piano di ristrutturazione industriale e finanziario dell’intero Gruppo. Queste notizie erano riportate su giornali nazionali quali Milano Finanza, Il Giorno, Il Sole 24 Ore, L’Unità ed il Corriere della Sera.

       Il problema degli stipendi ed il rischio di licenziamenti era stato particolarmente avvertito a Taranto ove le manifestazioni dei lavoratori (erano 2000 gli occupati solo a Taranto) e le proteste sindacali erano frequentissime, mentre l’ostruzionismo dei fornitori aveva provocato a difficoltà nell’esecuzione delle lavorazioni per mancanza di attrezzature, di materiali, e per carenze anche nei servizi generali (mascherine antipolvere, guanti protettivi, saponi, ecc.) (v. articoli Corriere del Giorno del 6.7.1995, Quotidiano di Taranto del 6.7.1995, Gazzetta del Mezzogiorno del 6.7.1995, La Gazzetta del Mezzogiorno del 25.8.1995). Si pensi che le proteste dei lavoratori di Taranto erano tanto accese da aver portato a blocchi stradali, quali l’occupazione della Strada Statale 106 per Reggio Calabria   e della Strada Statale 7 per Massafra (v. articoli Quotidiano di Taranto del 20.7.1995, La Gazzetta del Mezzogiorno del 20.7.1995), a scioperi e persino all’incatenamento di un dipendente Belleli e della sua famiglia ai cancelli dell’azienda (v. Corriere del Giorno 3.8.1995, La Gazzetta del Mezzogiorno, Quotidiano di Taranto 3.8.1995).

       Se questo era la situazione della sede di  Taranto della Belleli S.p.A. non rileva se, nello specifico, i singoli articoli dei quotidiani locali e nazionali siano stati letti dai vertici della società convenuta, dovendo ritenersi che, attese le dimensioni della città e l’importanza della società fallita, quantomeno ogni fornitore abituale avesse avuto occasione, dentro e fuori lo stabilimento, di avvertire la situazione di grave crisi in cui l’impresa si trovava.

Poichè la pluralità delle circostanze esposte costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, deve ritenersi fondata l'azione revocatoria proposta ex art.67 II co. L.F..

Conseguentemente devono essere revocati i pagamenti eseguiti dalla Belleli S.p.A. alla società Italiana Carburanti S.p.A.    in data 2.8.1995 di £.2.456.657, in data 3.8.1995 di £.21.686.560,     in data 9.8.1995 di £.10.205.440, in data 22.8.1995 di £.7.639.800, in data 28.8.1995 di £.3.819.900, in data 5.9.1995 di £.8.913.100,  in data 6.9.1995 di £.3.819.900,  in data 11.9.1995 di £.5.093.200, in data 12.9.1995 di £.6.414.100, in data 18.9.1995 di £.7.179.651, in data 25.9.1995 di £.20.525.120, in data 27.9.1995 di £.5.814.150, in data 2.10.1995 di £.6.414.100, in data 9.10.1995 di £.7.696.920, in data 17.10.1995 di £.8.614.220, in data 28.10.1995 di £.7.675.500, in data 27/30 .10.1995 per £.16.134.211,  per complessive £ 150.102.529 (pari a € 77.521,49) e  condannata parte convenuta alla restituzione dell’importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria,  atteso che il  negozio  oggetto di  azione revocatoria fallimentare e' dotato di causa  lecita   e  la   sua  inefficacia   sorge  solo   per  effetto dell'accoglimento   dell'azione,  che   ha   natura  costitutiva, per cui quando quest'ultima ha ad oggetto una somma liquida di denaro,  il  relativo  debito  restitutorio ha  natura  di  debito di valuta, da maggiorarsi dei soli interessi al saggio legale a far data dalla  domanda giudiziale,  salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cassazione civile sez. I, 24 gennaio 1998, n. 690), non fornita in questa sede, non potendo riconoscersi alcun valore probatorio al prospetto riassuntivo dei rendimenti della procedura verosimilmente dalla stessa redatto e neppure sottoscritto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

     Dichiara l’inefficacia del pagamento eseguito da Belleli S.p.A alla Italiana Carburanti S.p.A. il 14.11.1995 per £.14.071.750 (pari a € 7.267,45);

     Revoca i pagamenti eseguiti dalla Belleli S.p.A. alla società Italiana Carburanti S.p.A. in data 2.8.1995 di £. 2.456.657, in data 3.8.1995 di £. 21.686.560, in data 9.8.1995 di £. 10.205.440, in data 22.8.1995 di £. 7.639.800, in data 28.8.1995 di £. 3.819.900, in data 5.9.1995 di £. 8.913.100, in data 6.9.1995 di £. 3.819.900, in data 11.9.1995 di £. 5.093.200, in data 12.9.1995 di £. 6.414.100, in data 18.9.1995 di £. 7.179.651, in data 25.9.1995 di £. 20.525.120, in data 27.9.1995 di £. 5.814.150, in data 2.10.1995 di £. 6.414.100, in data 9.10.1995 di £. 7.696.920, in data 17.10.1995 di £. 8.614.220, in data 28.10.1995 di £. 7.675.500, in data 27/30.10.1995 per £. 16.134.211, per complessive £. 150.102.529 (pari a € 77.521,49);

     Condanna la Italiana Carburanti S.p.A.  a restituire al Fallimento Belleli S.p.A., in persona del Curatore, dell’importo di € 84.788,94, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

     Condanna la Italiana Carburanti  S.p.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in € 9.491,72 di cui € 502,61 per spese, € 1.990,32 per diritti, € 6.000,00 per onorari, € 998,79 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.