Revocatoria fallimentare – Consecuzione di procedure – Inefficacia
di pagamenti eseguiti in corso di amministrazione controllata. Rimborsi
dell’imposta di fabbricazione sui carburanti (accisa) – Revocabilità. Artt. 167 e 168 L.F.; Art. 67 II comma L.F. Tribunale di
Mantova, Sez. II – Giudice Unico Dott. Laura De Simone - Sentenza del
giorno 30 agosto 2004. La
massima: Sono
inefficaci, ai sensi degli artt. 167 e 168 L.F., i pagamenti di debiti
pregressi sorti in corso di amministrazione controllata, posto che
l’ammissione a tale procedura comporta, con effetti decorrenti dalla domanda,
una cristallizzazione della massa passiva ed il pagamento dei debiti sorti
anteriormente alla procedura è sempre inefficace se non autorizzato dal giudice
delegato. Poiché
oggetto della revocatoria è il pagamento di debiti liquidi ed esigibili, a
prescindere dalla natura dell’obbligazione che a mezzo di essi viene estinta,
ed essendo l’accisa, così come l’IVA, un’imposta indiretta, il relativo
pagamento può legittimamente essere revocato, non rientrando tra le ipotesi
eccezionali previste dall’ultimo comma dell’art. 67 L.F. o disciplinate da
leggi speciali. Né può trovare applicazione estensiva l’art. 51 del DPR
602/1973 che riguarda esclusivamente le imposte riscuotibili a mezzo ruolo. il testo integrale: SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con atto
di citazione notificato in data 27.09.2002 il Fallimento Belleli S.p.A. in
liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la
Italiana Carburanti S.p.A. affinché fosse dichiarata l’inefficacia ex
art.167-188 L.F. dei pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore della
convenuta per l’ammontare complessivo di € 15.600,07 datati 16.11.1995 e
3.12.1995 e fossero revocati, ai sensi dell’art.67 comma II L.F., i pagamenti
della somma complessiva di € 69.193,51 eseguiti dalla società fallita in
favore della convenuta a mezzo di bonifici bancari fra il 2.8.1995 e il
31.10.1995. Esponeva
il Fallimento attore che in parte i pagamenti indicati erano stati eseguiti
dopo l’apertura della procedura concorsuale di amministrazione controllata e
quindi erano inefficaci, mentre in parte erano stati eseguiti nell’anno
anteriore alla data di ammissione della fallita alla procedura di
amministrazione controllata e quindi erano revocabili ex art.67 II co L.F..
Non potevano esservi dubbi in ordine alla conoscenza, da parte della società
convenuta, dello stato di insolvenza della Belleli S.p.A. in liquidazione,
come poteva evincersi dalla generalizzata consapevolezza della grave crisi
della Belleli S.p.A., soprattutto nella realtà di Taranto in cui la fallita
aveva uno stabilimento e la convenuta aveva sede, riscontrabile nei dati di bilancio
della società e riportata con allarmante frequenza dalla stampa locale e
nazionale. I quotidiani, in particolare, avevano reso pubblico il mancato pagamento degli stipendi dal
marzo del 1995 ed i conseguenti
reiterati scioperi e manifestazioni del personale per gli evidenti timori
sul piano occupazionale. Non poteva, inoltre, non considerarsi che la società
convenuta era meglio di altri in grado di captare i segnali di decozione del
proprio contraente, poichè soggetto imprenditoriale avente un rapporto
commerciale continuativo in essere con la società fallita. Si costituiva ritualmente in giudizio
la Italiana Carburanti S.p.A. eccependo la carenza di legittimazione attiva
del Fallimento Belleli S.p.A. e l’invalidità della procura ad litem, rilevando la prescrizione del diritto
preteso, potendo le revocatorie essere esperite anche durante
l’amministrazione controllata ai sensi del d.l.30.1.1979 n.26, convertito con
la L.3.4.1979 n.95 (Legge Prodi), e contestando la propria conoscenza dello
stato di insolvenza, non provata e non desumibile dalle notizie di stampa, peraltro, non sempre di
univoco contenuto. Quanto alla richiesta di inefficacia dei pagamenti eseguiti
durante l’amministrazione controllata, la stessa doveva essere rigettata non
potendo considerarsi il pagamento atto di straordinaria amministrazione e
quindi bisognevole dell’autorizzazione del giudice delegato. Doveva, infine,
considerarsi che gli importi percepiti dalla convenuta erano in parte
imputabili a rimborso dell’imposta di fabbricazione (accisa) e relativa IVA,
già erogati dalla Italiana Carburanti S.p.A. allo Stato, ma che avrebbero
dovuto gravare sull’acquirente, consumatore finale. Il
procedimento veniva adeguatamente istruito mediante le produzioni documentali effettuate dalle parti. Sulle conclusioni come sopra riportate, la
causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 6.4.2004, ove era
concesso alle parti il termine di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito di
comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI
DELLA DECISIONE Preliminarmente
deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione e di
invalidità della procura ad litem di parte attrice. La
domanda giudiziale risulta promossa dal Fallimento Belleli S.p.A. in
liquidazione, in persona del curatore dott.Dante Lanfredi, e non è contestato
che la procura a margine dell’atto di citazione sia stata sottoscritta dal
medesimo curatore. E’ quindi chiaramente espresso nell’atto introduttivo del
giudizio che il soggetto che agisce in giudizio, per tutelare le ragioni
della massa dei creditori, è il curatore fallimentare, debitamente
autorizzato per iscritto dal giudice delegato (doc.36 di parte attrice),
secondo la previsione normativa (art.31 L.F.) che attribuisce al curatore, e
solo a questi, la legittimazione processuale a rappresentare all’esterno
l’ufficio fallimentare. Relativamente
ai due pagamenti eseguiti dalla fallita per complessivi € 15.600,07, con
valuta beneficiario 16.11.1995 e 3.12.1995, che la curatela assume essere
inefficaci nei confronti dei creditori in quanto effettuati dopo l’ammissione
della fallita alla procedura concorsuale di amministrazione controllata,
ritiene il giudicante che solo in parte possa essere condivisa la
prospettazione attorea. Va
osservato, infatti, che nessuna rilevanza rivesta, in questa sede, la valuta
attribuita al beneficiario del pagamento, dovendo unicamente valutarsi la
sussistenza di un potere dispositivo nel soggetto che effettua il pagamento
nel momento in cui lo effettua. Orbene, dalla documentazione prodotta da
parte attrice si evidenzia che le disposizioni di pagamento relative alle due operazioni di cui si
discute sono state poste in essere
una prima ed una dopo la domanda di ammissione all’amministrazione
controllata. Per quella eseguita precedentemente - e precisamente il 27/30
.10.1995 per £.16.134.211 (pari a € 8.332,62) (doc.31/B/C di parte attrice) -
, trattandosi di pagamento effettuato dalla fallita in bonis, non possono
trovare applicazione gli artt.167 e 188 L.F., ed eventualmente potranno essere
valutati i presupposti per la revocatoria ex art.67 L.F., comunque richiesta
in via subordinata dalla curatela. Viceversa,
quanto al pagamento disposto dalla Belleli S.p.A alla convenuta il 14.11.1995
per £.14.071.750 (pari a € 7.267,45) (doc.33/B di parte attrice) deve esserne
dichiarata l’inefficacia, considerato che dall’ammissione alla procedura di
amministrazione controllata deriva, con effetti decorrenti dalla domanda, una
cristallizzazione della massa passiva ed il pagamento dei debiti sorti
anteriormente alla procedura è sempre inefficace se non autorizzato dal
giudice delegato, in quanto funzionale al risanamento dell’impresa (nella
specie Belleli S.p.A. è stata ammessa all’amministrazione concordata il
16.11.1995 con effetti dalla domanda depositata il 2.11.1995). Parte
convenuta deve quindi essere condannata a restituire l’importo indicato di €
7.267,45, oltre i soli interessi legali dalla data della domanda sino al
saldo ex art.2033 c.c., dovendo presumersi la buona fede dell’accipiens,
considerato che all’epoca del pagamento poteva ancora non essere conosciuta
l’ammissione di Belleli S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata. Passando
all’esame dei presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria
formulata, si osserva che la documentazione prodotta dal Fallimento attore
consente di ritenere provato il presupposto oggettivo dell’azione promossa,
emergendo dalle produzioni effettuate l'avvenuto pagamento di una pluralità
di debiti liquidi ed esigibili per contanti, assegni e bonifici bancari emessi dalla società
fallita in favore della Italiana Carburanti S.p.A. nel periodo 2/8/1995-
1/11/1995 per l’importo complessivo
di € 77.526,13. Parte
convenuta non nega di aver ricevuto i pagamenti indicati, da porsi in
relazione alle forniture dalla stessa effettuate, ed alle fatture connesse,
ma si limita a contestare la revocabilità degli interi importi, dovendo
imputarsi una parte dei pagamenti a rimborso dell’imposta di fabbricazione
(accisa) e della relativa IVA.
L’eccezione è infondata. Oggetto della revocatoria è il pagamento di
debiti liquidi ed esigibili e questo
a prescindere dalla natura dell’obbligazione che a mezzo di essi viene
estinta. Essendo
l’accisa, come l’IVA, un’imposta indiretta, il relativo credito può
legittimamente essere revocato, non rientrando tali crediti tra le ipotesi
eccezionali previste dall’ultimo comma dell’art.67 L.F. o disciplinate da
leggi speciali. In particolare non può trovare applicazione estensiva
l’art.51 del DPR 602/1973 che riguarda esclusivamente le imposte riscuotibili
a mezzo ruolo (in questo senso Cass.30.3.1994 n.3131). Deve,
altresì, affermarsi che i pagamenti indicati sono stati eseguiti nel termine
annuale di cui all’art.67 L.F., atteso che, nel caso di consecuzione di
procedure concorsuali, per giurisprudenza consolidata e condivisibile, il
termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti dall’imprenditore
decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura -nel
caso di specie l’amministrazione controllata a cui la Belleli S.p.A. è stata
ammessa con decreto del 16.11.1995 - (Cass.2.9.1996 n.7994, Cass.6.6.1997
n.5071- nello stesso senso Corte Costituzionale nella sentenza n.110/1995 e
nelle ordinanze n.224/1995 e n.12/1997). Va
senz’altro disattesa la tesi per cui, nel caso in esame, dovrebbe trovare
applicazione la normativa speciale – in tema di revocatorie – prevista per
l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, considerato
che la relativa procedura avrebbe trovato applicazione solo in seguito a
specifico decreto ministeriale di ammissione (art.1 D.L.30.1.1979 n.26) che
nella presente fattispecie non è stato adottato, essendo del tutto irrilevante
che ne esistessero o meno i presupposti.
Quanto
al requisito soggettivo dell’azione proposta, va preliminarmente osservato
che non riveste alcuna rilevanza, ai fini che qui interessano, la prognosi favorevole
circa il risanamento dell’imprenditore espressa dal Tribunale in sede di
ammissione della Belleli S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata
in data 16.11.1995, quand’anche conosciuta o condivisa dalla società
convenuta. Sia la Corte di Cassazione (Cass.29.9.1999 n.10792, Cass.21.2.1997
n.1612) che la stessa Corte
Costituzionale (Corte Cost.n.110 del 1995, confermata nelle ordinanze
n.224/1995 e n.12/1997) hanno più volte sottolineato che l’amministrazione controllata ed il
fallimento si distinguono tra loro principalmente nel giudizio prognostico in
ordine alla possibile reversibilità della crisi in cui versa l’impresa.
Questo in quanto “insolvenza” e “temporanea difficoltà” sono nozioni che
divergono solo per l’aspetto quantitativo, dovendo qualitativamente anche la
“temporanea difficoltà” valutarsi “insolvenza”, in quanto coincidente con
l’incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alla proprie
obbligazioni. E’
peraltro evidente che non si discute oggi della fondatezza della previsione
di risanamento, essendo sopravvenuto fallimento e dovendo pertanto ritenersi
acclarata sia l’insolvenza che la non reversibilità della crisi a quell’epoca
evidenziatasi. Qui ci si occupa del
diverso profilo della consapevolezza in cui il creditore beneficiario
dell’atto revocando versava circa lo stato patologico in cui si trovava
l’impresa, a prescindere che fosse
sanabile o non l’insolvenza. Occorre, pertanto, unicamente riscontrare se il creditore, sulla base
degli elementi conosciuti o conoscibili a sua disposizione, non poteva non
rendersi conto dello stato di dissesto economico in cui versava il debitore. Non è
contestato - ed è in ogni caso provato dalle produzioni effettuate - che la
società Italiana Carburanti S.p.A., con sede in Taranto, avesse in corso un
rapporto continuativo di fornitura di carburante con la società fallita, e
specificatamente con la sede di questa in Taranto. A nulla rileva che i
pagamenti per cui è causa siano stati eseguiti puntualmente, alle scadenze
convenute, atteso che questo può essersi verificato in considerazione
dell’essenzialità della fornitura di carburante per l’attività aziendale, a
prescindere dalla conoscenza che la fornitrice aveva del dissesto
dell’impresa e della realtà aziendale che
poteva essere percepita presso la Belleli S.p.A. di Taranto – per le
ragioni che verranno esposte - ad ogni consegna di combustibile. In particolare la curatela ha posto in
luce elementi dai quali è possibile desumere che la situazione di insolvenza
della società fallita era, non solo conosciuta da chi aveva rapporti diretti
con la Belleli S.p.A., come i fornitori abituali, ma addirittura di pubblico
dominio, all’epoca del pagamenti revocandi. Assumono
a tal fine rilievo la pluralità di ipoteche iscritte sui beni della fallita
e, soprattutto, le allarmanti notizie di stampa che in quel periodo erano
pubblicate sui quotidiani locali e nazionali (per la rilevanza presuntiva
delle circostanze indicate Cass. 23.1.1997 n.699, Cass. 14.4.1983 n.2607,
Trib. Roma 31.1.1987, Trib. Cagliari 26.2.1998). Dagli articoli dei quotidiani prodotti
si ricava che nell’estate del 1995 la Belleli S.p.A. non erogava, se non con
grandi ritardi, gli stipendi ed i salari dei dipendenti tanto di Mantova
quanto di Taranto, e gli Istituti di credito avevano iniziato a valutare ogni
possibile rimedio al grave indebitamento del Gruppo, tanto che era stato
affidato incarico all’advisor Vitale e Borghesi di redigere un piano di
ristrutturazione industriale e finanziario dell’intero Gruppo. Queste notizie
erano riportate su giornali nazionali quali Milano Finanza, Il Giorno, Il
Sole 24 Ore, L’Unità ed il Corriere della Sera. Il
problema degli stipendi ed il rischio di licenziamenti era stato
particolarmente avvertito a Taranto ove le manifestazioni dei lavoratori
(erano 2000 gli occupati solo a Taranto) e le proteste sindacali erano
frequentissime, mentre l’ostruzionismo dei fornitori aveva provocato a
difficoltà nell’esecuzione delle lavorazioni per mancanza di attrezzature, di
materiali, e per carenze anche nei servizi generali (mascherine antipolvere,
guanti protettivi, saponi, ecc.) (v. articoli Corriere del Giorno del
6.7.1995, Quotidiano di Taranto del 6.7.1995, Gazzetta del Mezzogiorno del
6.7.1995, La Gazzetta del Mezzogiorno del 25.8.1995). Si pensi che le proteste
dei lavoratori di Taranto erano tanto accese da aver portato a blocchi stradali,
quali l’occupazione della Strada Statale 106 per Reggio Calabria e della Strada Statale 7 per Massafra (v.
articoli Quotidiano di Taranto del 20.7.1995, La Gazzetta del Mezzogiorno del
20.7.1995), a scioperi e persino all’incatenamento di un dipendente Belleli e
della sua famiglia ai cancelli dell’azienda (v. Corriere del Giorno 3.8.1995,
La Gazzetta del Mezzogiorno, Quotidiano di Taranto 3.8.1995). Se questo era la situazione della sede
di Taranto della Belleli S.p.A. non
rileva se, nello specifico, i singoli articoli dei quotidiani locali e
nazionali siano stati letti dai vertici della società convenuta, dovendo
ritenersi che, attese le dimensioni della città e l’importanza della società
fallita, quantomeno ogni fornitore abituale avesse avuto occasione, dentro e
fuori lo stabilimento, di avvertire la situazione di grave crisi in cui
l’impresa si trovava. Poichè
la pluralità delle circostanze esposte costituiscono indizi gravi, precisi e
concordanti della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, deve
ritenersi fondata l'azione revocatoria proposta ex art.67 II co. L.F.. Conseguentemente
devono essere revocati i pagamenti eseguiti dalla Belleli S.p.A. alla società
Italiana Carburanti S.p.A. in data
2.8.1995 di £.2.456.657, in data 3.8.1995 di £.21.686.560, in data 9.8.1995 di £.10.205.440, in
data 22.8.1995 di £.7.639.800, in data 28.8.1995 di £.3.819.900, in data
5.9.1995 di £.8.913.100, in data
6.9.1995 di £.3.819.900, in data
11.9.1995 di £.5.093.200, in data 12.9.1995 di £.6.414.100, in data 18.9.1995
di £.7.179.651, in data 25.9.1995 di £.20.525.120, in data 27.9.1995 di
£.5.814.150, in data 2.10.1995 di £.6.414.100, in data 9.10.1995 di
£.7.696.920, in data 17.10.1995 di £.8.614.220, in data 28.10.1995 di
£.7.675.500, in data 27/30 .10.1995 per £.16.134.211, per complessive £ 150.102.529 (pari a €
77.521,49) e condannata parte
convenuta alla restituzione dell’importo indicato, oltre interessi legali
dalla domanda al saldo. Nulla
compete a titolo di rivalutazione monetaria,
atteso che il negozio oggetto di azione revocatoria fallimentare e' dotato di causa lecita
e la sua inefficacia sorge
solo per effetto dell'accoglimento dell'azione, che ha natura
costitutiva, per cui quando quest'ultima ha ad oggetto una somma
liquida di denaro, il relativo
debito restitutorio ha natura
di debito di valuta, da
maggiorarsi dei soli interessi al saggio legale a far data dalla domanda giudiziale, salva la prova del maggior danno ai sensi
dell'art. 1224 c.c. (Cassazione civile sez. I, 24 gennaio 1998, n. 690), non
fornita in questa sede, non potendo riconoscersi alcun valore probatorio al
prospetto riassuntivo dei rendimenti della procedura verosimilmente dalla
stessa redatto e neppure sottoscritto. Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il
Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica: • Dichiara l’inefficacia del pagamento
eseguito da Belleli S.p.A alla Italiana Carburanti S.p.A. il 14.11.1995 per
£.14.071.750 (pari a € 7.267,45); • Revoca i pagamenti eseguiti dalla Belleli
S.p.A. alla società Italiana Carburanti S.p.A. in data 2.8.1995 di £.
2.456.657, in data 3.8.1995 di £. 21.686.560, in data 9.8.1995 di £.
10.205.440, in data 22.8.1995 di £. 7.639.800, in data 28.8.1995 di £.
3.819.900, in data 5.9.1995 di £. 8.913.100, in data 6.9.1995 di £.
3.819.900, in data 11.9.1995 di £. 5.093.200, in data 12.9.1995 di £.
6.414.100, in data 18.9.1995 di £. 7.179.651, in data 25.9.1995 di £.
20.525.120, in data 27.9.1995 di £. 5.814.150, in data 2.10.1995 di £.
6.414.100, in data 9.10.1995 di £. 7.696.920, in data 17.10.1995 di £.
8.614.220, in data 28.10.1995 di £. 7.675.500, in data 27/30.10.1995 per £.
16.134.211, per complessive £. 150.102.529 (pari a € 77.521,49); • Condanna la Italiana Carburanti
S.p.A. a restituire al Fallimento
Belleli S.p.A., in persona del Curatore, dell’importo di € 84.788,94, oltre
interessi legali dalla domanda al saldo; • Condanna la Italiana Carburanti S.p.A. alla rifusione delle spese di lite
sostenute da parte attrice e liquidate in € 9.491,72 di cui € 502,61 per
spese, € 1.990,32 per diritti, € 6.000,00 per onorari, € 998,79 per spese
generali, oltre IVA e CPA come per legge.
|