Fallimento – Pagamento eseguito in corso di amministrazione controllata per debiti pregressi – Pagamento del debito del terzo - Autorizzazione del Giudice Delegato – Necessità.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico Dr. Laura De Simone - Sentenza del giorno 9 agosto 2004.

 

La massima:

In virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188 L.F. e dalle norme in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione del debitore all’amministrazione controllata si verifica la cristallizzazione della massa passiva a tutela della par condicio creditorum. Conseguenza ne è che i pagamenti dei debiti preesistenti, se anche venuti a scadere durante la procedura, sono inefficaci nei confronti degli altri creditori e tali restano anche nelle procedure concorsuali consecutive.

La sanzione dell’inefficacia dell’atto di disposizione, ricavabile dall’impianto normativo sopra indicato, non discende tanto dalla natura dell’atto posto in essere, quanto dalla carenza del potere di disposizione del soggetto che lo ha eseguito.

Tale principio deve pertanto essere applicato anche al caso in cui l’atto di disposizione si configuri come pagamento del debito di un terzo, e ciò in quanto detto pagamento è idoneo a determinare un depauperamento del patrimonio della società fallita in violazione delle regole della par condicio.

 

Il testo integrale:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22.11.2002 il Fallimento Belleli S.p.A., in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Syntax Processing S.p.A., ora Sema Group S.p.A., affinché fosse dichiarata l’inefficacia del pagamento della somma di € 123.949,66 eseguito dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario in data 29.12.1995.

Esponeva il Fallimento attore che il pagamento indicato era stato posto in essere dalla Belleli S.p.A. nel periodo in cui la società era in amministrazione controllata ed era stato effettuato per estinguere un debito della Belleli Holding Industriale S.p.A. nei confronti della società convenuta, sorto in relazione alle prestazioni di servizi informatici resi dalla Syntax Processing S.p.A. nell’ambito del rapporto contrattuale in essere con la Holding. Il pagamento in questione doveva considerarsi inefficace in quanto atto a titolo gratuito e relativo ad un debito sorto prima dell’amministrazione controllata, ed eseguito durante l’amministrazione controllata, senza autorizzazione del giudice delegato.

       Si costituiva in giudizio la Sema S.p.A. (già Syntax Processing S.p.A.) insistendo per il rigetto della domanda proposta, formulata in assenza dei presupposti di legge. Osservava la convenuta che gli importi corrisposti dalla fallita, quand’anche formalmente riferibili al rapporto in essere con la società capogruppo, nella sostanza erano relativi a prestazioni rese in favore della Belleli S.p.A.  e di altre società del Gruppo, ed il fatto che il pagamento fosse avvenuto quando la società era sottoposta all’amministrazione controllata non poteva inficiare la disposizione, che rientrava nella normale operatività dell’impresa consentita durante la procedura. Quanto alla natura dell’atto, anche ritenuto che fosse stato posto in essere per estinguere il debito di un terzo, esso non poteva certamente qualificarsi gratuito, dovendo la gratuità essere affermata esclusivamente in relazione al debitore, mentre, all’evidenza, nei rapporti tra la società fallita e il creditore che aveva ricevuto il pagamento, l’adempimento del terzo aveva svolto funzione estintiva di un’obbligazione  a carattere oneroso.

Il procedimento veniva solo documentalmente istruito.

Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 6.4.2004, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188 L.F. e dalle norme in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione del debitore all’amministrazione controllata si verifichi la cristallizzazione della massa passiva a tutela della par condicio creditorum. Conseguenza ne è che i pagamenti dei debiti preesistenti, se anche venuti a scadere durante la procedura, sono inefficaci nei confronti degli altri creditori e tali restano anche nelle procedure concorsuali consecutive (Cass.2.12.2003 n.18.380, Cass.1.6.2001 n.8118, Cass.9.11.1982 n.5883, Trib. Milano 18.4.1994).

E’ peraltro possibile che il giudice delegato autorizzi il pagamento di debiti pregressi, se ed in quanto finalizzati al risanamento dell’impresa (Cass.5.11.1990 n.10620, Trib.Roma 4.2.1998, Trib.Milano 6.10.1995), ma ciò è estraneo al caso in esame in cui il pagamento di cui si discute è pacificamente sprovvisto dell’indicata autorizzazione.

Nel corso del procedimento le parti hanno discusso circa il fatto che il pagamento effettuato fosse relativo ad obbligazioni assunte dalla Belleli S.p.A. piuttosto che dalla Belleli Holding Industriale S.p.A..

Osserva il giudicante che la questione non riveste particolare rilievo, essendo comunque pacifico che i pagamenti sono stati effettuati dalla Belleli S.p.A. in amministrazione controllata per estinguere un debito  pregresso - non importa se proprio o di terzi-, determinando un depauperamento del patrimonio della società fallita in violazione delle regole della par condicio. La sanzione dell’inefficacia dell’atto di disposizione, ricavabile dall’impianto normativo sopra indicato, non discende tanto dalla natura dell’atto posto in essere, quanto dalla carenza del potere di disposizione del soggetto che lo ha eseguito.

In ogni caso, è la stessa convenuta che nella comparsa di costituzione e risposta chiarisce che la Syntax Processing S.p.A. ha adempiuto alle obbligazioni assunte in virtù di un contratto di prestazioni di servizi EDP concluso con la Belleli Holding Industriale S.p.A.. A nulla rileva che le prestazioni, per previsione negoziale, dovessero essere rese nei confronti delle varie società controllate dalla Holding, piuttosto che nei confronti della stessa Holding, ben essendo ciò possibile a mente dell’art. 1411 c.c., senza che questo comporti riflessi sull’obbligazione di pagamento che, necessariamente, resta a carico dello stipulante, parte contrattuale.

Accertato dunque che il pagamento del corrispettivo dovuto alla Syntax Processing S.p.A. per le prestazioni fornite avrebbe dovuto essere effettuato dalla Belleli Holding Industriale S.p.A., il pagamento per cui è causa, posto in essere dalla Belleli S.p.A., deve qualificarsi adempimento del terzo, ai sensi del disposto dell’art. 1180 c.c..

Quand’anche, si ribadisce, la circostanza non modifichi i termini della questione, essendo irrilevante che l’attribuzione patrimoniale compiuta dalla fallita durante l’amministrazione controllata fosse relativa ad un debito proprio o di un terzo, e che questo sia avvenuto  per interesse proprio della Belleli S.p.A. o per mandato della Belleli Holding Industriale S.p.A., in ragione degli ulteriori e diversi rapporti in essere tra le varie società del gruppo Belleli, è certo che detto pagamento non poteva essere eseguito al di fuori del concorso.

Per le considerazioni sino ad ora svolte, deve quindi essere dichiarata l’inefficacia del pagamento della somma di €123.949,66 eseguito dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario in data 29.12.1995 e conseguentemente condannata la Sema Group S.p.A., società incorporante la Syntax Processing S.p.A., alla restituzione dell’importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ai sensi dell’art.2033 c.c..

Le spese legali sostenute dal Fallimento attore, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

dichiara l’inefficacia del pagamento della somma di €123.949,66 eseguito dalla Belleli S.p.A. in favore della Syntax Processing S.p.A. a mezzo di bonifico bancario in data 29.12.1995 e conseguentemente condanna parte convenuta alla restituzione dell’importo di € 123.949,66, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Fallimento attore e liquidate in € 12.336,16 di cui € 444,57 per spese, € 2.570,30 per diritti, € 8.000,00 per onorari, € 1.321,29 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.