Fallimento – Pagamento eseguito in corso di amministrazione
controllata per debiti pregressi – Pagamento del debito del terzo -
Autorizzazione del Giudice Delegato – Necessità. Tribunale di Mantova, Sez. II Civile –
Giudice unico Dr. Laura De Simone - Sentenza del giorno 9 agosto 2004. La massima: In
virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188 L.F. e dalle norme
in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione del debitore
all’amministrazione controllata si verifica la cristallizzazione della massa
passiva a tutela della par condicio creditorum. Conseguenza ne è che i pagamenti
dei debiti preesistenti, se anche venuti a scadere durante la procedura, sono
inefficaci nei confronti degli altri creditori e tali restano anche nelle
procedure concorsuali consecutive. La sanzione dell’inefficacia
dell’atto di disposizione, ricavabile dall’impianto normativo sopra indicato,
non discende tanto dalla natura dell’atto posto in essere, quanto dalla carenza
del potere di disposizione del soggetto che lo ha eseguito. Tale principio deve pertanto essere
applicato anche al caso in cui l’atto di disposizione si configuri come pagamento
del debito di un terzo, e ciò in quanto detto pagamento è idoneo a determinare
un depauperamento del patrimonio della società fallita in violazione delle regole
della par condicio. Il testo integrale: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
atto di citazione notificato in data 22.11.2002 il Fallimento Belleli S.p.A.,
in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Syntax
Processing S.p.A., ora Sema Group S.p.A., affinché fosse dichiarata
l’inefficacia del pagamento della somma di € 123.949,66 eseguito dalla società
fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario in data
29.12.1995. Esponeva
il Fallimento attore che il pagamento indicato era stato posto in essere
dalla Belleli S.p.A. nel periodo in cui la società era in amministrazione
controllata ed era stato effettuato per estinguere un debito della Belleli
Holding Industriale S.p.A. nei confronti della società convenuta, sorto in
relazione alle prestazioni di servizi informatici resi dalla Syntax
Processing S.p.A. nell’ambito del rapporto contrattuale in essere con la
Holding. Il pagamento in questione doveva considerarsi inefficace in quanto
atto a titolo gratuito e relativo ad un debito sorto prima
dell’amministrazione controllata, ed eseguito durante l’amministrazione
controllata, senza autorizzazione del giudice delegato. Si
costituiva in giudizio la Sema S.p.A. (già Syntax Processing S.p.A.) insistendo
per il rigetto della domanda proposta, formulata in assenza dei presupposti
di legge. Osservava la convenuta che gli importi corrisposti dalla fallita,
quand’anche formalmente riferibili al rapporto in essere con la società capogruppo,
nella sostanza erano relativi a prestazioni rese in favore della Belleli
S.p.A. e di altre società del Gruppo,
ed il fatto che il pagamento fosse avvenuto quando la società era sottoposta
all’amministrazione controllata non poteva inficiare la disposizione, che
rientrava nella normale operatività dell’impresa consentita durante la
procedura. Quanto alla natura dell’atto, anche ritenuto che fosse stato posto
in essere per estinguere il debito di un terzo, esso non poteva certamente
qualificarsi gratuito, dovendo la gratuità essere affermata esclusivamente in
relazione al debitore, mentre, all’evidenza, nei rapporti tra la società
fallita e il creditore che aveva ricevuto il pagamento, l’adempimento del
terzo aveva svolto funzione estintiva di un’obbligazione a carattere oneroso. Il
procedimento veniva solo documentalmente istruito. Sulle
conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione
all’udienza del 6.4.2004, ove era concesso alle parti il termine di cui
all’art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In
virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188 L.F. e dalle norme
in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione del debitore
all’amministrazione controllata si verifichi la cristallizzazione della massa
passiva a tutela della par condicio creditorum. Conseguenza ne è che i pagamenti
dei debiti preesistenti, se anche venuti a scadere durante la procedura, sono
inefficaci nei confronti degli altri creditori e tali restano anche nelle
procedure concorsuali consecutive (Cass.2.12.2003 n.18.380, Cass.1.6.2001
n.8118, Cass.9.11.1982 n.5883, Trib. Milano 18.4.1994). E’
peraltro possibile che il giudice delegato autorizzi il pagamento di debiti
pregressi, se ed in quanto finalizzati al risanamento dell’impresa
(Cass.5.11.1990 n.10620, Trib.Roma 4.2.1998, Trib.Milano 6.10.1995), ma ciò è
estraneo al caso in esame in cui il pagamento di cui si discute è pacificamente
sprovvisto dell’indicata autorizzazione. Nel
corso del procedimento le parti hanno discusso circa il fatto che il pagamento
effettuato fosse relativo ad obbligazioni assunte dalla Belleli S.p.A.
piuttosto che dalla Belleli Holding Industriale S.p.A.. Osserva
il giudicante che la questione non riveste particolare rilievo, essendo
comunque pacifico che i pagamenti sono stati effettuati dalla Belleli S.p.A.
in amministrazione controllata per estinguere un debito pregresso - non importa se proprio o di
terzi-, determinando un depauperamento del patrimonio della società fallita
in violazione delle regole della par condicio. La sanzione dell’inefficacia
dell’atto di disposizione, ricavabile dall’impianto normativo sopra indicato,
non discende tanto dalla natura dell’atto posto in essere, quanto dalla carenza
del potere di disposizione del soggetto che lo ha eseguito. In
ogni caso, è la stessa convenuta che nella comparsa di costituzione e
risposta chiarisce che la Syntax Processing S.p.A. ha adempiuto alle
obbligazioni assunte in virtù di un contratto di prestazioni di servizi EDP
concluso con la Belleli Holding Industriale S.p.A.. A nulla rileva che le
prestazioni, per previsione negoziale, dovessero essere rese nei confronti
delle varie società controllate dalla Holding, piuttosto che nei confronti
della stessa Holding, ben essendo ciò possibile a mente dell’art. 1411 c.c.,
senza che questo comporti riflessi sull’obbligazione di pagamento che, necessariamente,
resta a carico dello stipulante, parte contrattuale. Accertato
dunque che il pagamento del corrispettivo dovuto alla Syntax Processing
S.p.A. per le prestazioni fornite avrebbe dovuto essere effettuato dalla
Belleli Holding Industriale S.p.A., il pagamento per cui è causa, posto in
essere dalla Belleli S.p.A., deve qualificarsi adempimento del terzo, ai
sensi del disposto dell’art. 1180 c.c.. Quand’anche, si ribadisce, la circostanza non modifichi i termini
della questione, essendo irrilevante che l’attribuzione patrimoniale compiuta
dalla fallita durante l’amministrazione controllata fosse relativa ad un
debito proprio o di un terzo, e che questo sia avvenuto per interesse proprio della Belleli S.p.A.
o per mandato della Belleli Holding Industriale S.p.A., in ragione degli
ulteriori e diversi rapporti in essere tra le varie società del gruppo
Belleli, è certo che detto pagamento non poteva essere eseguito al di fuori
del concorso. Per le
considerazioni sino ad ora svolte, deve quindi essere dichiarata
l’inefficacia del pagamento della somma di €123.949,66 eseguito dalla società
fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario in data
29.12.1995 e conseguentemente condannata la Sema Group S.p.A., società
incorporante la Syntax Processing S.p.A., alla restituzione dell’importo
indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ai sensi
dell’art.2033 c.c.. Le
spese legali sostenute dal Fallimento attore, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza. P.Q.M. Il
Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica: dichiara
l’inefficacia del pagamento della somma di €123.949,66 eseguito dalla Belleli
S.p.A. in favore della Syntax Processing S.p.A. a mezzo di bonifico bancario
in data 29.12.1995 e conseguentemente condanna parte convenuta alla
restituzione dell’importo di € 123.949,66, oltre interessi legali dalla
domanda al saldo; condanna parte convenuta alla rifusione delle
spese di lite sostenute dal Fallimento attore e liquidate in € 12.336,16 di
cui € 444,57 per spese, € 2.570,30 per diritti, € 8.000,00 per onorari, €
1.321,29 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. |