Pagamento da parte del fallito di un
debito del terzo - Atto a titolo gratuito ex art. 64 l.f. - Sussistenza. Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice
unico Dr. Laura De Simone - Sentenza del giorno 3 settembre 2004. La massima: Il pagamento di un
debito del terzo da parte del fallito, qualora non sussista la prova che il
fallito abbia ricevuto, attraverso il pagamento, altre utilità dirette o indirette
da parte dell'effettivo debitore, costituisce atto a titolo gratuito ex art.
64 l.f., dovendosi valutare la gratuità dell'atto ex latere solventis. Il testo integrale: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 16.10.2002 il
Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore
fallimentare, conveniva in giudizio la Cemp International S.p.A. affinché
fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell’art.64 L.F., del pagamento
della somma di €15.757,31 eseguito dalla società fallita in favore della
società convenuta a mezzo di bonifico bancario in data 23.10.1995. Esponeva il Fallimento attore che il pagamento indicato era
stato effettuato nell’anno anteriore alla data di ammissione della fallita
alla procedura di amministrazione controllata e costituiva un atto a titolo
gratuito per la Belleli S.p.A., in quanto pagamento di debito altrui, da
porsi in relazione ad una fornitura eseguita dall'allora Cemp International
S.r.l. (ora S.p.A.) in favore della De Cardenas S.r.l.. Si costituiva in giudizio la società convenuta insistendo per il
rigetto della domanda proposta, formulata in assenza dei presupposti di
legge. Il pagamento dedotto in giudizio era stato effettuato a fronte di un
debito certo, liquido ed esigibile della De Cardenas S.r.l. nei confronti
della Cemp International S.r.l.. e quindi non poteva essere qualificato -
rispetto alla creditrice - atto a titolo gratuito, bensì oneroso, potendo la
gratuità dell'attribuzione essere riscontrata unicamente nei rapporti tra la
fallita e la De Cardenas S.r.l., tenuta all'adempimento. Il procedimento veniva istruito solo documentalmente, essendo
rigettate le istanze di prove orali formulate dalle parti. Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva
trattenuta per la decisione all’udienza del 4.5.2004, ove era concesso alle
parti il termine di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito di comparse
conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel presente giudizio si discute di un pagamento effettuato dalla
società fallita per estinguere un debito contratto da un terzo. Non essendo contestata l'effettività della disposizione
patrimoniale, la decisione della controversia dipende unicamente dalla
qualificazione del pagamento e dal significato attribuibile al concetto di
"gratuità" dell'atto ai sensi dell'art.64 L.F.. E' indubbio che l'atto in questione produce effetti nei
confronti di tre soggetti: il solvens, l'accipiens ed il debitore liberato.
Il primo esegue un pagamento di un debito non dallo stesso contratto,
diminuendo – a prima vista - il proprio patrimonio per l'entità
corrispondente, il secondo riceve il pagamento da un soggetto estraneo al
rapporto obbligatorio, il terzo beneficia del pagamento e viene liberato
dell’obbligazione assunta. Si tratta quindi di valutare se, nel sistema revocatorio
fallimentare, l'art.64 L.F. intenda colpire di inefficacia gli atti a titolo
gratuito che sono tali anche solo guardando alla posizione di chi effettua il
pagamento e questo in un'ottica di protezione del patrimonio del solvens
nella prospettiva di tutela dei creditori concorrenti nel successivo
fallimento, ovvero se la norma richieda che l'atto risulti gratuito per
entrambi i soggetti coinvolti nell'atto solutorio, sottraendo alla sanzione
dell’inefficacia l’ipotesi in cui l’accipiens riceva il pagamento da parte di
un imprenditore –poi fallito - del debito di un terzo, relativo al prezzo di
un bene acquistato da quest'ultimo. Osserva la Suprema Corte, nell'orientamento più recente che è la
seconda prospettiva a meritare accoglimento (Cass. 7.12.2001 n.15.515, Cass.
12.9.1991 n.9560, Cass. 11.7.1989 n.3265, Cass. 13.9.1983 n.5548).
Nell'ipotesi di adempimento dell'obbligo di un terzo, essendo la fattispecie
riconducibile nel quadro dell'adempimento del terzo ex art.1180 c.c., tra il
solvens ed il creditore si instaura un atto di adempimento, estintivo di
un'obbligazione, e quindi di carattere oneroso. La gratuità potrebbe
caratterizzare -eventualmente - unicamente il rapporto tra chi ha effettuato
il pagamento e chi ha beneficiato della prestazione ed è stato liberato dalla
sua obbligazione verso il venditore, e questo sempre che, per i rapporti
intercorrenti tra solvens e debitore, l'atto non trovi giustificazione, anche
tra questi soggetti, in altra causa onerosa. Non è quindi sufficiente, sostiene la Cassazione, esaminare le
conseguenze economiche dell’atto dispositivo nel patrimonio del solvens per
beneficiare dell’inefficacia ex lege di cui all’art.64 L.F., dovendo
necessariamente indagarsi la natura del rapporto trilatero ed il contenuto
dello stesso. Ritiene il giudicante - in linea con la prevalente
giurisprudenza di merito (Trib.Brescia 6.8.2004, App.Milano 9.6.1979,
Trib.Roma 26.1.1995, Trib.Napoli 18.10.2000, Trib.Vicenza 17.7.1997,
Trib.Verona 29.5.1990, nonché nello stesso senso Cass.12.5.1992 n.5616)- che
la tesi esposta non possa essere condivisa. L'impianto generale della legge fallimentare induce a valutare
che nel delineare gli atti a titolo gratuito sia stata utilizzata una
categoria più ampia di quella prevista in via generale in ambito civilistico,
per cui il legislatore ha inteso ricomprendere nell'espressione "atti a
titolo gratuito" tutti gli atti che depauperano il patrimonio del
fallito senza controprestazione, dovendo assumere rilevanza prevalente la
menomazione delle possibilità satisfattive dei creditori concorrenti rispetto
agli interessi del terzo contraente che ha beneficiato del pagamento. E questo per diversi ordini di ragioni. Innanzi tutto deve considerarsi la posizione dell'art.64,
collocato nella sezione III del capo III del titolo II del R.D. n.267/1942,
intitolata "Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per
i creditori", che già deve indurre a considerare la finalità di tutte le
norme della sezione quali strumenti per reintegrare il patrimonio del
fallito. Ora, se la normativa indicata disciplina le impugnazioni degli atti
che hanno prodotto pregiudizio ai creditori del fallito, l'ottica di valutazione
non può che essere quella del debitore fallito, poiché è proprio dalla
diminuzione del patrimonio di costui nel periodo immediatamente precedente la
procedura concorsuale che i suoi creditori possono ricevere quel danno che le
azioni revocatorie vogliono evitare. Deve poi porsi a confronto la disciplina prevista dagli
art.64,65 e 67 L.F.. Negli artt.65 e 67 L.F. la graduazione della tutela dei
creditori soddisfatti è correlata unicamente alla diversa posizione assunta
nei pagamenti dal solvens, e cioè all'anormalità dell'atto estintivo nella
logica degli atti d'impresa, che giustifica un diverso regime della prova della
scientia decotionis: si riconosce maggior tutela a chi ha ricevuto quanto
dovuto in pagamento di un debito liquido ed esigibile, con onere della prova
della scentia decotionis a carico del curatore; minor tutela a chi ha
ricevuto quanto dovuto con mezzi anormali, con onere della prova
dell'inscientia decotionis a carico del creditore; ancora minor tutela a chi
ha ricevuto il pagamento di un credito non scaduto, inefficace di diritto.
Non rileva, quindi, nelle norme indicate la liberalità o doverosità del
pagamento, quanto piuttosto il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori
e consistente nella lesione della par condicio. Se per gli atti estintivi di debiti altrui il pregiudizio fosse,
viceversa, esaminato ex parte creditoris, con conseguente revocabilità ex
art.67 II co L.F., si finirebbe per equiparare, nel trattamento, il pagamento
di un credito sussistente ed effettivo verso il fallito con il pagamento di
un credito a favore di soggetti che nessuna legittima aspettativa di
soddisfazione possono vantare nei confronti dell'imprenditore insolvente e
addirittura si finirebbe per privilegiare chi ha ricevuto il pagamento da
parte dell'imprenditore poi fallito di un debito di un terzo, rispetto al
creditore del fallito che ha ricevuto il pagamento di un debito proprio del
fallito ma non ancora scaduto (ipotesi dell'art.65 L.F.). Certamente, inoltre, che la tesi prospettata appare quella che assicura
maggior tutela ai creditori del fallimento, posto che attraverso il pagamento
di debiti altrui ben potrebbe attuarsi un illegittimo occultamento del
patrimonio del fallito attraverso operazioni in sé lecite e sottratte alla
dichiarazione di inefficacia di cui all'art.64 L.F., salvo - invero - il
rimedio della revocatoria ex art.67 L.F. ma con onere probatorio a carico
della procedura. Non può tacersi, infine, che anche l’impostazione data alla
soluzione della questione da parte della Corte di Cassazione non è univoca
come sembra tanto che, se per l’ipotesi qui esaminata di pagamento del debito
del terzo da parte dell’imprenditore poi fallito, nella giurisprudenza più
recente, si richiede che la gratuità dell’atto, ai fini della sanzione di
inefficacia ex art.64 L.F., sia valutata dal punto di vista di colui che ha
ricevuto la prestazione, nell’ipotesi – similare - del rilascio di garanzie
non contestuali per debiti altrui da parte dell’imprenditore poi fallito, si
afferma la tesi diametralmente opposta. A questo proposito si legge "….
rispetto a tale norma (art.64 L.F.), come e' stato posto in evidenza, la
gratuita' degli atti deve essere considerata soltanto dal punto di chi ha
posto in essere l'atto di disposizione, sia pur tenendo conto che, in un rapporto
trilaterale, ovvero in una situazione caratterizzata da una serie di rapporti
tra loro collegati, il corrispettivo (la cui presenza vale ad escludere la
gratuita') può provenire, oltre che dal destinatario della prestazione, anche
da un soggetto diverso che sia comunque interessato al compimento
dell'operazione (Cass. 12 maggio 1992, n. 5616; 21 novembre 1983, n. 6929);
….. deve, pertanto, escludersi che, nel sistema della legge fallimentare, le
prestazioni di garanzia per debiti altrui possano essere qualificate a titolo
oneroso o gratuito sulla base del criterio fissato dall'art. 2901, secondo
comma, c.c., il quale, oltretutto, non ammette alcuna possibilità di prova
contraria. E deve ritenersi che la gratuita' (ovvero l'onerosita') di tali
atti va valutata caso per caso, con esclusivo
riguardo alla posizione del garante e agli effetti che tali atti, ovvero
(eventualmente) altri ad essi funzionalmente collegati, abbiano determinato
nel suo patrimonio" (Cass.28.5.1998 n.5264 e nello
stesso senso Cass.05.02.2003 n.1655). Ancora più di recente Cass.11.6.2004
n.11093 afferma “…in materia fallimentare, al fine di
decidere della natura gratuita od onerosa della prestazione della garanzia
per un debito scaduto occorre aver riguardo agli effetti che si sono prodotti
nel patrimonio del garante (poi dichiarato fallito).Devesi
considerare ….se il garante ha ricevuto un vantaggio o un compenso dal
creditore o dal debitore (con la precisazione che, nel caso di vantaggio o di
compenso provenienti dal debitore, il negozio è oneroso soltanto se tale vantaggio
o compenso assurga a causa e non resti a livello di motivo del negozio di
garanzia). Ritenuto quindi, alla stregua delle considerazioni svolte, che
la prospettiva da cui deve essere valutata la gratuità dell’atto è quella ex
latere solventis, dovendo la pregiudizialità di un atto essere vista in
funzione del soggetto che lo compie, deve ora verificarsi se, esaminando nel
complesso l’operazione economica posta in essere dal fallito, questi abbia
con il pagamento eseguito depauperato il proprio patrimonio oppure no, avendo
egli ricevuto a sua volta o dall’accipiens o dal debitore beneficiario una
controprestazione o una qualsiasi utilità indiretta. In quest’ultimo caso,
infatti, il pagamento non potrebbe considerarsi gratuito e conseguentemente
dovrebbe escludersi l’applicabilità del disposto di cui all’art.64 L.F.. Nell’ipotesi in discussione, il pagamento effettuato da Belleli
S.p.A. alla Cemp International S.r.l. si concreta nel pagamento del prezzo di
una fornitura di beni eseguita dalla Cemp International S.r.l. in favore
della De Cardenas S.r.l., società controllata dalla Belleli S.p.A.. Parte convenuta non ha contestato che la prestazione dalla
stessa eseguita fosse in favore della De Cardenas S.r.l. e neppure ha dedotto
– e tantomeno provato - che fosse Belleli S.p.A. l'effettivo destinatario
finale della prestazione o che la fallita abbia ricevuto, attraverso il
pagamento, altre utilità dirette o indirette da parte dell’effettivo
debitore. E’ evidente che l’onere della prova circa l’onerosità dell’atto
incombeva sull’accipiens, essendo questo il soggetto che aveva interesse a
dimostrare tale natura dell’atto, avendo ricevuto un’attribuzione
patrimoniale dall’imprenditore poi fallito senza aver, a sua volta, fornito
al solvens una controprestazione. In assenza, quindi, del benché minimo riscontro concreto con
riguardo all’onerosità per la Belleli S.p.A. del pagamento eseguito in favore
della convenuta, l’atto di cui si discute non può che qualificarsi gratuito. Il pagamento è avvenuto il 23.10.1995 e quindi senz'altro nel
biennio anteriore alla procedura di amministrazione controllata che ha
preceduto il Fallimento. In accoglimento della domanda proposta deve, pertanto, essere
dichiarata l'inefficacia ex art.64 L.F. del pagamento effettuato da Belleli
S.p.A. a Cemp International S.r.l. di £.30.510.410, con valuta 25.10.1995, e
condannata la Cemp International S.r.l. alla restituzione dell'importo
indicato, pari a € 15.757,31, al Fallimento Belleli S.p.A., oltre interessi
dalla domanda al saldo, in quanto in tale misura richiesti, quand'anche la
natura dichiarativa della declaratoria ne avrebbe consentito la
corresponsione dal giorno della dichiarazione di fallimento. Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria essendo stato
dedotto un debito di valuta e non avendo provato l’attore il maggior danno
subito ai sensi dell’art.1224 II co.c.c.. L'acceso e contrastato dibattito dottrinale e giurisprudenziale
in merito alle questioni affrontate rende equa la compensazione tra le parti
delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così giudica: dichiara inefficace ex art.64 L.F. il pagamento effettuato da
Belleli S.p.A. a Cemp International S.r.l. di £.30.510.410 in data
23.10.1995, e condanna la Cemp International S.r.l. alla restituzione al
Fallimento Belleli S.p.A. dell'importo indicato, pari a € 15.757,31, oltre
interessi dalla domanda al saldo; compensa tra le parti le spese processuali. Cosi' deciso, in Mantova il 3.9.2004 |