Pagamento da parte del fallito di un debito del terzo - Atto a titolo gratuito ex art. 64 l.f. - Sussistenza.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico Dr. Laura De Simone - Sentenza del giorno 3 settembre 2004.

 

La massima:

Il pagamento di un debito del terzo da parte del fallito, qualora non sussista la prova che il fallito abbia ricevuto, attraverso il pagamento, altre utilità dirette o indirette da parte dell'effettivo debitore, costituisce atto a titolo gratuito ex art. 64 l.f., dovendosi valutare la gratuità dell'atto ex latere solventis.

 

Il testo integrale:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.10.2002 il Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Cemp International S.p.A. affinché fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell’art.64 L.F., del pagamento della somma di €15.757,31 eseguito dalla società fallita in favore della società convenuta a mezzo di bonifico bancario in data 23.10.1995.

Esponeva il Fallimento attore che il pagamento indicato era stato effettuato nell’anno anteriore alla data di ammissione della fallita alla procedura di amministrazione controllata e costituiva un atto a titolo gratuito per la Belleli S.p.A., in quanto pagamento di debito altrui, da porsi in relazione ad una fornitura eseguita dall'allora Cemp International S.r.l. (ora S.p.A.) in favore della De Cardenas S.r.l..

Si costituiva in giudizio la società convenuta insistendo per il rigetto della domanda proposta, formulata in assenza dei presupposti di legge. Il pagamento dedotto in giudizio era stato effettuato a fronte di un debito certo, liquido ed esigibile della De Cardenas S.r.l. nei confronti della Cemp International S.r.l.. e quindi non poteva essere qualificato - rispetto alla creditrice - atto a titolo gratuito, bensì oneroso, potendo la gratuità dell'attribuzione essere riscontrata unicamente nei rapporti tra la fallita e la De Cardenas S.r.l., tenuta all'adempimento.

Il procedimento veniva istruito solo documentalmente, essendo rigettate le istanze di prove orali formulate dalle parti.

Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 4.5.2004, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel presente giudizio si discute di un pagamento effettuato dalla società fallita per estinguere un debito contratto da un terzo.

Non essendo contestata l'effettività della disposizione patrimoniale, la decisione della controversia dipende unicamente dalla qualificazione del pagamento e dal significato attribuibile al concetto di "gratuità" dell'atto ai sensi dell'art.64 L.F..

E' indubbio che l'atto in questione produce effetti nei confronti di tre soggetti: il solvens, l'accipiens ed il debitore liberato. Il primo esegue un pagamento di un debito non dallo stesso contratto, diminuendo – a prima vista - il proprio patrimonio per l'entità corrispondente, il secondo riceve il pagamento da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, il terzo beneficia del pagamento e viene liberato dell’obbligazione assunta.

Si tratta quindi di valutare se, nel sistema revocatorio fallimentare, l'art.64 L.F. intenda colpire di inefficacia gli atti a titolo gratuito che sono tali anche solo guardando alla posizione di chi effettua il pagamento e questo in un'ottica di protezione del patrimonio del solvens nella prospettiva di tutela dei creditori concorrenti nel successivo fallimento, ovvero se la norma richieda che l'atto risulti gratuito per entrambi i soggetti coinvolti nell'atto solutorio, sottraendo alla sanzione dell’inefficacia l’ipotesi in cui l’accipiens riceva il pagamento da parte di un imprenditore –poi fallito - del debito di un terzo, relativo al prezzo di un bene acquistato da quest'ultimo.

Osserva la Suprema Corte, nell'orientamento più recente che è la seconda prospettiva a meritare accoglimento (Cass. 7.12.2001 n.15.515, Cass. 12.9.1991 n.9560, Cass. 11.7.1989 n.3265, Cass. 13.9.1983 n.5548). Nell'ipotesi di adempimento dell'obbligo di un terzo, essendo la fattispecie riconducibile nel quadro dell'adempimento del terzo ex art.1180 c.c., tra il solvens ed il creditore si instaura un atto di adempimento, estintivo di un'obbligazione, e quindi di carattere oneroso. La gratuità potrebbe caratterizzare -eventualmente - unicamente il rapporto tra chi ha effettuato il pagamento e chi ha beneficiato della prestazione ed è stato liberato dalla sua obbligazione verso il venditore, e questo sempre che, per i rapporti intercorrenti tra solvens e debitore, l'atto non trovi giustificazione, anche tra questi soggetti, in altra causa onerosa.

Non è quindi sufficiente, sostiene la Cassazione, esaminare le conseguenze economiche dell’atto dispositivo nel patrimonio del solvens per beneficiare dell’inefficacia ex lege di cui all’art.64 L.F., dovendo necessariamente indagarsi la natura del rapporto trilatero ed il contenuto dello stesso.

Ritiene il giudicante - in linea con la prevalente giurisprudenza di merito (Trib.Brescia 6.8.2004, App.Milano 9.6.1979, Trib.Roma 26.1.1995, Trib.Napoli 18.10.2000, Trib.Vicenza 17.7.1997, Trib.Verona 29.5.1990, nonché nello stesso senso Cass.12.5.1992 n.5616)- che la tesi esposta non possa essere condivisa.

L'impianto generale della legge fallimentare induce a valutare che nel delineare gli atti a titolo gratuito sia stata utilizzata una categoria più ampia di quella prevista in via generale in ambito civilistico, per cui il legislatore ha inteso ricomprendere nell'espressione "atti a titolo gratuito" tutti gli atti che depauperano il patrimonio del fallito senza controprestazione, dovendo assumere rilevanza prevalente la menomazione delle possibilità satisfattive dei creditori concorrenti rispetto agli interessi del terzo contraente che ha beneficiato del pagamento.

E questo per diversi ordini di ragioni.

Innanzi tutto deve considerarsi la posizione dell'art.64, collocato nella sezione III del capo III del titolo II del R.D. n.267/1942, intitolata "Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori", che già deve indurre a considerare la finalità di tutte le norme della sezione quali strumenti per reintegrare il patrimonio del fallito. Ora, se la normativa indicata disciplina le impugnazioni degli atti che hanno prodotto pregiudizio ai creditori del fallito, l'ottica di valutazione non può che essere quella del debitore fallito, poiché è proprio dalla diminuzione del patrimonio di costui nel periodo immediatamente precedente la procedura concorsuale che i suoi creditori possono ricevere quel danno che le azioni revocatorie vogliono evitare.

Deve poi porsi a confronto la disciplina prevista dagli art.64,65 e 67 L.F..

Negli artt.65 e 67 L.F. la graduazione della tutela dei creditori soddisfatti è correlata unicamente alla diversa posizione assunta nei pagamenti dal solvens, e cioè all'anormalità dell'atto estintivo nella logica degli atti d'impresa, che giustifica un diverso regime della prova della scientia decotionis: si riconosce maggior tutela a chi ha ricevuto quanto dovuto in pagamento di un debito liquido ed esigibile, con onere della prova della scentia decotionis a carico del curatore; minor tutela a chi ha ricevuto quanto dovuto con mezzi anormali, con onere della prova dell'inscientia decotionis a carico del creditore; ancora minor tutela a chi ha ricevuto il pagamento di un credito non scaduto, inefficace di diritto. Non rileva, quindi, nelle norme indicate la liberalità o doverosità del pagamento, quanto piuttosto il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori e consistente nella lesione della par condicio.

Se per gli atti estintivi di debiti altrui il pregiudizio fosse, viceversa, esaminato ex parte creditoris, con conseguente revocabilità ex art.67 II co L.F., si finirebbe per equiparare, nel trattamento, il pagamento di un credito sussistente ed effettivo verso il fallito con il pagamento di un credito a favore di soggetti che nessuna legittima aspettativa di soddisfazione possono vantare nei confronti dell'imprenditore insolvente e addirittura si finirebbe per privilegiare chi ha ricevuto il pagamento da parte dell'imprenditore poi fallito di un debito di un terzo, rispetto al creditore del fallito che ha ricevuto il pagamento di un debito proprio del fallito ma non ancora scaduto (ipotesi dell'art.65 L.F.).

Certamente, inoltre, che la tesi prospettata appare quella che assicura maggior tutela ai creditori del fallimento, posto che attraverso il pagamento di debiti altrui ben potrebbe attuarsi un illegittimo occultamento del patrimonio del fallito attraverso operazioni in sé lecite e sottratte alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art.64 L.F., salvo - invero - il rimedio della revocatoria ex art.67 L.F. ma con onere probatorio a carico della procedura.

Non può tacersi, infine, che anche l’impostazione data alla soluzione della questione da parte della Corte di Cassazione non è univoca come sembra tanto che, se per l’ipotesi qui esaminata di pagamento del debito del terzo da parte dell’imprenditore poi fallito, nella giurisprudenza più recente, si richiede che la gratuità dell’atto, ai fini della sanzione di inefficacia ex art.64 L.F., sia valutata dal punto di vista di colui che ha ricevuto la prestazione, nell’ipotesi – similare - del rilascio di garanzie non contestuali per debiti altrui da parte dell’imprenditore poi fallito, si afferma la tesi diametralmente opposta. A questo proposito si legge "…. rispetto a tale norma (art.64 L.F.), come e' stato posto in evidenza, la gratuita' degli atti deve essere considerata soltanto dal punto di chi ha posto in essere l'atto di disposizione, sia pur tenendo conto che, in un rapporto trilaterale, ovvero in una situazione caratterizzata da una serie di rapporti tra loro collegati, il corrispettivo (la cui presenza vale ad escludere la gratuita') può provenire, oltre che dal destinatario della prestazione, anche da un soggetto diverso che sia comunque interessato al compimento dell'operazione (Cass. 12 maggio 1992, n. 5616; 21 novembre 1983, n. 6929); ….. deve, pertanto, escludersi che, nel sistema della legge fallimentare, le prestazioni di garanzia per debiti altrui possano essere qualificate a titolo oneroso o gratuito sulla base del criterio fissato dall'art. 2901, secondo comma, c.c., il quale, oltretutto, non ammette alcuna possibilità di prova contraria. E deve ritenersi che la gratuita' (ovvero l'onerosita') di tali atti va valutata caso per caso, con esclusivo riguardo alla posizione del garante e agli effetti che tali atti, ovvero (eventualmente) altri ad essi funzionalmente collegati, abbiano determinato nel suo patrimonio" (Cass.28.5.1998 n.5264 e nello stesso senso Cass.05.02.2003 n.1655). Ancora più di recente Cass.11.6.2004 n.11093 afferma “…in materia fallimentare, al fine di decidere della natura gratuita od onerosa della prestazione della garanzia per un debito scaduto occorre aver riguardo agli effetti che si sono prodotti nel patrimonio del garante (poi dichiarato fallito).Devesi considerare ….se il garante ha ricevuto un vantaggio o un compenso dal creditore o dal debitore (con la precisazione che, nel caso di vantaggio o di compenso provenienti dal debitore, il negozio è oneroso soltanto se tale vantaggio o compenso assurga a causa e non resti a livello di motivo del negozio di garanzia).

Ritenuto quindi, alla stregua delle considerazioni svolte, che la prospettiva da cui deve essere valutata la gratuità dell’atto è quella ex latere solventis, dovendo la pregiudizialità di un atto essere vista in funzione del soggetto che lo compie, deve ora verificarsi se, esaminando nel complesso l’operazione economica posta in essere dal fallito, questi abbia con il pagamento eseguito depauperato il proprio patrimonio oppure no, avendo egli ricevuto a sua volta o dall’accipiens o dal debitore beneficiario una controprestazione o una qualsiasi utilità indiretta. In quest’ultimo caso, infatti, il pagamento non potrebbe considerarsi gratuito e conseguentemente dovrebbe escludersi l’applicabilità del disposto di cui all’art.64 L.F..

Nell’ipotesi in discussione, il pagamento effettuato da Belleli S.p.A. alla Cemp International S.r.l. si concreta nel pagamento del prezzo di una fornitura di beni eseguita dalla Cemp International S.r.l. in favore della De Cardenas S.r.l., società controllata dalla Belleli S.p.A..

Parte convenuta non ha contestato che la prestazione dalla stessa eseguita fosse in favore della De Cardenas S.r.l. e neppure ha dedotto – e tantomeno provato - che fosse Belleli S.p.A. l'effettivo destinatario finale della prestazione o che la fallita abbia ricevuto, attraverso il pagamento, altre utilità dirette o indirette da parte dell’effettivo debitore.

E’ evidente che l’onere della prova circa l’onerosità dell’atto incombeva sull’accipiens, essendo questo il soggetto che aveva interesse a dimostrare tale natura dell’atto, avendo ricevuto un’attribuzione patrimoniale dall’imprenditore poi fallito senza aver, a sua volta, fornito al solvens una controprestazione.

In assenza, quindi, del benché minimo riscontro concreto con riguardo all’onerosità per la Belleli S.p.A. del pagamento eseguito in favore della convenuta, l’atto di cui si discute non può che qualificarsi gratuito.

Il pagamento è avvenuto il 23.10.1995 e quindi senz'altro nel biennio anteriore alla procedura di amministrazione controllata che ha preceduto il Fallimento.

In accoglimento della domanda proposta deve, pertanto, essere dichiarata l'inefficacia ex art.64 L.F. del pagamento effettuato da Belleli S.p.A. a Cemp International S.r.l. di £.30.510.410, con valuta 25.10.1995, e condannata la Cemp International S.r.l. alla restituzione dell'importo indicato, pari a € 15.757,31, al Fallimento Belleli S.p.A., oltre interessi dalla domanda al saldo, in quanto in tale misura richiesti, quand'anche la natura dichiarativa della declaratoria ne avrebbe consentito la corresponsione dal giorno della dichiarazione di fallimento.

Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria essendo stato dedotto un debito di valuta e non avendo provato l’attore il maggior danno subito ai sensi dell’art.1224 II co.c.c..

L'acceso e contrastato dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito alle questioni affrontate rende equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

dichiara inefficace ex art.64 L.F. il pagamento effettuato da Belleli S.p.A. a Cemp International S.r.l. di £.30.510.410 in data 23.10.1995, e condanna la Cemp International S.r.l. alla restituzione al Fallimento Belleli S.p.A. dell'importo indicato, pari a € 15.757,31, oltre interessi dalla domanda al saldo;

compensa tra le parti le spese processuali.

Cosi' deciso, in Mantova il 3.9.2004