Revocatoria di pagamento ex art. 64 o 67, 2° co. l.f. – Eccezione di mancanza di legittimazione passiva della banca convenuta – Fondatezza – Interposizione fittizia di terzo nel rapporto di finanziamento.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice Unico Dott. Laura De Simone - Sentenza del  giorno 2 novembre 2004.

 

La massima:

Ricorre un’ipotesi di interposizione fittizia e quindi di simulazione qualora un’impresa ottenga l’erogazione di un finanziamento per il tramite di un terzo soggetto che abbia stipulato il relativo accordo con la banca erogatrice del finanziamento e costituisca il tramite dei reciproci versamento che ne seguono.

Il fallimento della reale destinataria del finanziamento non potrà pertanto agire nei confronti della banca con azione revocatoria ex artt. 64 o 67, 2° co. l.f. avente ad oggetto l’atto con il quale il terzo ha rimborsato alla banca parte del finanziamento.

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 16.10.2002 il Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Banque Worms - Societé Anonime au Capital di Parigi (Francia) affinché fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell’art. 64 L.F., del  pagamento della somma di £. 557.056.421 (pari a NLG 554.009,37 al cambio di 1.005,50) eseguito dalla società fallita in favore della società convenuta in data 4.10.1995.

Esponeva il Fallimento attore che il pagamento indicato era stato effettuato nell’anno anteriore alla data di ammissione della fallita alla procedura di amministrazione controllata e costituiva un atto a titolo gratuito per la Belleli S.p.A., in quanto pagamento di debito altrui, concretandosi nella restituzione di un finanziamento concesso in data 26.5.1995 dalla Banque Worms, sede di Milano, alla Belleli Holding Industriale S.p.A., del quale  la Belleli S.p.A. non aveva beneficiato, né direttamente né indirettamente.

In ogni caso, rilevava  la Curatela, l’atto dispositivo era da ritenersi revocabile ex art. 67 L.F., conoscendo la convenuta, all’epoca del pagamento, lo stato di insolvenza in cui versava la Belleli S.p.A. .

Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito insistendo per il rigetto della domanda proposta, formulata in assenza dei presupposti di legge. Il pagamento dedotto in giudizio era stato effettuato non dalla Belleli S.p.A. ma dalla committente olandese della Belleli S.p.A., la N.A.M. B.V./Fluor Daniel B.V., e la convenuta si era limitata a canalizzare il pagamento ricevuto sul conto della Holding su indicazione della stessa Belleli S.p.A.. L’unica legittimata passiva con riferimento alla domanda di inefficacia doveva quindi ritenersi la Belleli Holding industriale S.p.A.. Peraltro il pagamento in discussione non poteva essere qualificato - rispetto alla convenuta - atto a titolo gratuito, bensì oneroso, potendo la gratuità dell'attribuzione essere eventualmente riscontrata unicamente nei rapporti tra la Belleli S.p.A. e la Belleli Holding Industriale S.p.A.. Anche la domanda svolta in via subordinata non poteva trovare accoglimento non essendo la convenuta l’accipiens del pagamento in oggetto, del quale aveva beneficiato solo la Belleli Holding Industriale S.p.A., e comunque non conoscendo, all’epoca, lo stato di insolvenza della società poi fallita.

Il procedimento veniva istruito solo documentalmente, essendo rigettate le istanze di prove orali  formulate dalle parti.

 Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 1.6.2004, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base della documentazione prodotta dalle parti i passaggi essenziali della vicenda oggetto del presente procedimento possono essere così ricostruiti:

Þ           In data 24.3.1994 Belleli S.p.A. chiede a Banque Worms un prefinanziamento sul contratto n. FP 3328/22/08 in essere con la società olandese NAM BV- FLUOR DANIEL BV (doc. 16 di parte attrice);

Þ           In data 26.5.1995 Banque Worms si dichiara disposta a dar corso all’operazione con Belleli Holding Industriale S.p.A. e a finanziare la somma di NLG 7.200.000 (doc. 3 di parte attrice), pattuendo che il rimborso dell’importo erogato sarebbe avvenuto mediante utilizzo di disponibilità in valuta derivanti dall’incasso di proventi del contratto  del 20.1.1995 concluso da Belleli S.p.A. con la NAM BV- FLUOR DANIEL BV (doc. 8 di parte attrice);

Þ           in data 8.6.1995 Belleli Holding Industriale S.p.A. accetta l’offerta ed il contratto è perfezionato (doc. 4 di parte attrice);

Þ            già il 27.4.1995 la Belleli S.p.A. aveva informato la Banque Worms che tutti gli incassi rinvenienti dal contratto in essere con la NAM BV FLUOR DANIEL BV erano da considerarsi di competenza della Belleli Holding Industriale S.p.A. (doc. 3 di parte convenuta);

Þ           il finanziamento di complessive £. 7.941.600.000 è erogato con valuta 2.5.1995 sul conto corrente ordinario di Belleli Holding Industriale S.p.A. (doc. 7 di parte attrice- estratto conto di BHI al 31.5.1995);

Þ           con pari valuta Belleli Holding Industriale S.p.A. effettua una disposizione in favore di Belleli S.p.A. per £. 2.560.000.000 (doc. 7 di parte attrice- estratto conto di BHI al 31.5.1995);

Þ           il 19.5.1995 Belleli S.p.A. invita la FLUOR DANIEL B.V. ad effettuare i pagamenti dovuti sul proprio conto corrente  acceso presso la Banque Worms di Milano (doc. 4 di parte convenuta), indicando tuttavia come numero di conto il n. 4601, che in realtà è conto corrente ordinario intestato a Belleli Holding Industriale S.p.A.;

Þ           il 5.10.1995 la committente straniera corrisponde a Belleli S.p.A. le proprie competenze per NLG 554.009,37 mediante accredito sul c/c in valuta (n. 40-0078300028) in essere presso Banque Worms (doc. 5 di parte convenuta);

Þ           il 4.10.1995 Banque Worms addebita per NLG 554.009,37 il conto corrente in valuta di Belleli S.p.A. (n. 40-0078300028) e accredita per pari importo il conto corrente in valuta di Belleli Holding Industriale S.p.A. (n. 40-0078300029), trasferendoli poi sul conto corrente ordinario (n. 4601) sempre della Holding al controvalore di £. 557.056.421 (doc. 6 e 7 di parte attrice).

Nella prospettiva di parte attrice il versamento effettuato da Belleli S.p.A. sul conto di Belleli Holding Industriale S.p.A. sarebbe in primis inefficace ex art. 64 L.F. in quanto pagamento del debito di un terzo,  atto dispositivo posto in essere dalla fallita per estinguere l’obbligazione di Belleli Holding Industriale S.p.A. nei confronti della Banca convenuta, ed in subordine revocabile ex art. 67 L.F. in quanto comunque atto a titolo oneroso compiuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento con consapevolezza in capo alla Banca dello stato di insolvenza del solvens.

Osserva il giudicante che entrambe le tesi non possono essere condivise, apparendo errata l’individuazione dell’accipiens nella Banque Worms convenuta in questa sede.

In sintesi, ripercorrendo i momenti della vicenda sopra evidenziati, si nota che Belleli S.p.A. ha convogliato i corrispettivi alla stessa dovuti dalla società olandese sul conto corrente di Belleli Holding Industriale S.p.A. acceso presso la Banque Worms,  avendo a suo tempo la controllante ottenuto da questa Banca un finanziamento, poi in parte riversato su Belleli S.p.A., ed utilizzato da questa verosimilmente per l’esecuzione della commessa olandese.

Non vi è riscontro in atti di alcun atto dispositivo eseguito direttamente da Belleli S.p.A. a Banque Worms, essendo il pagamento per cui è causa, all’evidenza, posto in essere dalla società fallita in favore di Belleli Holding Industriale S.p.A.. Se poi con tale importo la Holding ha, almeno in parte, estinto il proprio debito con la Banca convenuta, questo è solo un effetto, indiretto e terminale, dell’operazione eseguita, e la circostanza non rileva ai fini che qui interessano.

Diverso sarebbe stato se il Fallimento avesse prospettato l’interposizione non già reale, bensì fittizia, di Belleli Holding Industriale S.p.A. nell’erogazione del finanziamento, avendone beneficiato Belleli S.p.A. ed avendo, questa solo, provveduto alla restituzione dell’importo. Solamente in tale ipotesi avrebbe potuto riconoscersi che il pagamento per cui è causa, effettuato da Belleli S.p.A., è confluito nelle casse di Banque Worms depauperando quelle della società fallita. Financo  formalmente permane la presenza di un soggetto terzo, Belleli Holding Industriale S.p.A. che riceve il finanziamento, lo trasferisce a Belleli S.p.A. e riscuote da questa l’importo da restituire all’Istituto di Credito, non può affermarsi che Belleli S.p.A. ha effettuato un atto dispositivo in favore della Banca convenuta, essendo formalmente esecutrice del pagamento direttamente la Holding.

Certamente non può non rilevarsi che la rimessa in discussione è stata effettuata in esecuzione dell’iniziale accordo di finanziamento, essendo stato espressamente convenuto tra la Banca e la Holding che la restituzione dell’importo erogato sarebbe avvenuto tramite l’incasso percepito da Belleli S.p.A. dalla commessa olandese, per cui dovrebbe ritenersi che la volontà di tutte le parti coinvolte fosse proprio quella di rimborsare il finanziamento, tanto che Belleli S.p.A. si adeguò all’accordo ed effettuò le rimesse su Banque Worms, quand’anche non potesse sussistere alcun suo obbligo giuridico al riguardo nei confronti dell’Istituto, essendo la fallita rimasta estranea al negozio di finanziamento. Ed ancora potrebbe osservarsi che essendo il creditore un Istituto di Credito il pagamento del debito contratto dalla Holding non poteva che avvenire attraverso una rimessa sul conto corrente  del soggetto finanziato, risultando del tutto irreale un pagamento diretto della Belleli S.p.A. alla Banca per estinguere una passività della Holding.

Valutati anche questi aspetti, ritiene il giudicante che le modalità concrete di svolgimento del rapporto non consentano di aderire all’impostazione della curatela. Non è stato né dedotto, né provato che la Holding, beneficiaria del versamento, non potesse disporre a proprio piacimento della somma confluita, in quanto vincolata alla restituzione del finanziamento, trattandosi di una rimessa effettuata da Belleli S.p.A. su un conto corrente ordinario di Belleli Holding Industriale S.p.A. che, dagli estratti conto in atti, risulta movimentato – seppure modestamente – anche da altre operazioni in entrata ed in uscita. Peraltro, dopo il versamento di Belleli S.p.A. per cui è causa, il conto corrente de quo presentava un saldo attivo e non passivo e dunque, quantomeno dell’attivo la società intestataria del conto avrebbe potuto senz’altro disporre. E’ stata quindi Belleli Holding Industriale S.p.A. a rimborsare alla Banca il finanziamento ricevuto, probabilmente anche con il pagamento effettuato da Belleli S.p.A., ma ben avrebbe potuto farlo utilizzando qualsiasi altra rimessa confluita sul suo conto da parte di qualsiasi altro suo debitore.

Riprova della fondatezza dell’impostazione data è che già il Fallimento di Belleli Holding Industriale S.p.A., con lettera raccomandata del 29.6.1998,   ha rivendicato la revocabilità dell’importo oggi in contestazione a Banque Worms, necessariamente ritenendo che il versamento di £. 557.056.421  alla Banca convenuta sia stato effettuato da Belleli Holding Industriale S.p.A. e non già da Belleli S.p.A. (doc. 25 di parte convenuta). Peraltro l’11.5.1999, e quindi prima ancora dell’introduzione del presente giudizio, il Fallimento Belleli Holding Industriale S.p.A. e la Banque Worms sono addivenuti ad una transazione in cui si fa espresso riferimento alla richiesta di restituzione di una pluralità rimesse effettuate dalla Holding, tra cui quella per cui è causa.

Le considerazioni che precedono rendono superfluo l’esame di ogni ulteriore questione proposta e impongono il rigetto delle domande formulate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott.Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

rigetta le domande proposte;

condanna il Fallimento Belleli S.p.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute da Banque Worms - Societé Anonime au Capital e liquidate in €16.018,36, di cui €562,85 per spese, €3.738,23 per diritti, €10.000,00 per onorari, €1.717,28 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.