Revocatoria
di pagamento ex art. 64 o 67, 2° co. l.f. – Eccezione di mancanza di legittimazione
passiva della banca convenuta – Fondatezza – Interposizione fittizia di terzo
nel rapporto di finanziamento. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Giudice Unico Dott. Laura De Simone - Sentenza del giorno 2 novembre
2004. La massima: Ricorre un’ipotesi di
interposizione fittizia e quindi di simulazione qualora un’impresa ottenga
l’erogazione di un finanziamento per il tramite di un terzo soggetto che
abbia stipulato il relativo accordo con la banca erogatrice del finanziamento
e costituisca il tramite dei reciproci versamento che ne seguono. Il fallimento della reale destinataria del finanziamento
non potrà pertanto agire nei confronti della banca con azione revocatoria ex
artt. 64 o 67, 2° co. l.f. avente ad oggetto l’atto con il quale il terzo ha
rimborsato alla banca parte del finanziamento. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 16.10.2002 il Fallimento
Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare,
conveniva in giudizio la Banque Worms - Societé Anonime au Capital di Parigi
(Francia) affinché fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell’art. 64
L.F., del pagamento della somma di £.
557.056.421 (pari a NLG 554.009,37 al cambio di 1.005,50) eseguito dalla
società fallita in favore della società convenuta in data 4.10.1995. Esponeva il Fallimento attore che il pagamento indicato era stato
effettuato nell’anno anteriore alla data di ammissione della fallita alla
procedura di amministrazione controllata e costituiva un atto a titolo
gratuito per la Belleli S.p.A., in quanto pagamento di debito altrui, concretandosi
nella restituzione di un finanziamento concesso in data 26.5.1995 dalla Banque
Worms, sede di Milano, alla Belleli Holding Industriale S.p.A., del
quale la Belleli S.p.A. non aveva
beneficiato, né direttamente né indirettamente. In ogni caso, rilevava la
Curatela, l’atto dispositivo era da ritenersi revocabile ex art. 67 L.F.,
conoscendo la convenuta, all’epoca del pagamento, lo stato di insolvenza in
cui versava la Belleli S.p.A. . Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo
preliminarmente che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione
passiva e nel merito insistendo per il rigetto della domanda proposta,
formulata in assenza dei presupposti di legge. Il pagamento dedotto in
giudizio era stato effettuato non dalla Belleli S.p.A. ma dalla committente
olandese della Belleli S.p.A., la N.A.M. B.V./Fluor Daniel B.V., e la
convenuta si era limitata a canalizzare il pagamento ricevuto sul conto della
Holding su indicazione della stessa Belleli S.p.A.. L’unica legittimata passiva
con riferimento alla domanda di inefficacia doveva quindi ritenersi la
Belleli Holding industriale S.p.A.. Peraltro il pagamento in discussione non
poteva essere qualificato - rispetto alla convenuta - atto a titolo gratuito,
bensì oneroso, potendo la gratuità dell'attribuzione essere eventualmente
riscontrata unicamente nei rapporti tra la Belleli S.p.A. e la Belleli
Holding Industriale S.p.A.. Anche la domanda svolta in via subordinata non
poteva trovare accoglimento non essendo la convenuta l’accipiens del pagamento in oggetto, del quale aveva beneficiato
solo la Belleli Holding Industriale S.p.A., e comunque non conoscendo,
all’epoca, lo stato di insolvenza della società poi fallita. Il procedimento veniva istruito solo documentalmente, essendo
rigettate le istanze di prove orali
formulate dalle parti. Sulle conclusioni come sopra
riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del
1.6.2004, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art. 190 c.p.c.
per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione prodotta dalle parti i passaggi
essenziali della vicenda oggetto del presente procedimento possono essere
così ricostruiti: Þ
In data 24.3.1994 Belleli S.p.A. chiede a Banque
Worms un prefinanziamento sul contratto n. FP 3328/22/08 in essere con la
società olandese NAM BV- FLUOR DANIEL BV (doc. 16 di parte attrice); Þ
In data 26.5.1995 Banque Worms si dichiara
disposta a dar corso all’operazione con Belleli Holding Industriale S.p.A. e
a finanziare la somma di NLG 7.200.000 (doc. 3 di parte attrice), pattuendo
che il rimborso dell’importo erogato sarebbe avvenuto mediante utilizzo di disponibilità
in valuta derivanti dall’incasso di proventi del contratto del 20.1.1995 concluso da Belleli S.p.A.
con la NAM BV- FLUOR DANIEL BV (doc. 8 di parte attrice); Þ
in data 8.6.1995 Belleli Holding Industriale
S.p.A. accetta l’offerta ed il contratto è perfezionato (doc. 4 di parte
attrice); Þ
già il
27.4.1995 la Belleli S.p.A. aveva informato la Banque Worms che tutti gli
incassi rinvenienti dal contratto in essere con la NAM BV FLUOR DANIEL BV
erano da considerarsi di competenza della Belleli Holding Industriale S.p.A.
(doc. 3 di parte convenuta); Þ
il finanziamento di complessive £. 7.941.600.000
è erogato con valuta 2.5.1995 sul conto corrente ordinario di Belleli Holding
Industriale S.p.A. (doc. 7 di parte attrice- estratto conto di BHI al
31.5.1995); Þ
con pari valuta Belleli Holding Industriale
S.p.A. effettua una disposizione in favore di Belleli S.p.A. per £.
2.560.000.000 (doc. 7 di parte attrice- estratto conto di BHI al 31.5.1995); Þ
il 19.5.1995 Belleli S.p.A. invita la FLUOR
DANIEL B.V. ad effettuare i pagamenti dovuti sul proprio conto corrente acceso presso la Banque Worms di Milano
(doc. 4 di parte convenuta), indicando tuttavia come numero di conto il n.
4601, che in realtà è conto corrente ordinario intestato a Belleli Holding
Industriale S.p.A.; Þ
il 5.10.1995 la committente straniera corrisponde
a Belleli S.p.A. le proprie competenze per NLG 554.009,37 mediante accredito
sul c/c in valuta (n. 40-0078300028) in essere presso Banque Worms (doc. 5 di
parte convenuta); Þ
il 4.10.1995 Banque Worms addebita per NLG
554.009,37 il conto corrente in valuta di Belleli S.p.A. (n. 40-0078300028) e
accredita per pari importo il conto corrente in valuta di Belleli Holding
Industriale S.p.A. (n. 40-0078300029), trasferendoli poi sul conto corrente ordinario
(n. 4601) sempre della Holding al controvalore di £. 557.056.421 (doc. 6 e 7
di parte attrice). Nella prospettiva di parte attrice il versamento effettuato da
Belleli S.p.A. sul conto di Belleli Holding Industriale S.p.A. sarebbe in primis inefficace ex art. 64 L.F.
in quanto pagamento del debito di un terzo,
atto dispositivo posto in essere dalla fallita per estinguere
l’obbligazione di Belleli Holding Industriale S.p.A. nei confronti della
Banca convenuta, ed in subordine revocabile ex art. 67 L.F. in quanto
comunque atto a titolo oneroso compiuto nell’anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento con consapevolezza in capo alla Banca dello stato
di insolvenza del solvens. Osserva il giudicante che entrambe le tesi non possono essere
condivise, apparendo errata l’individuazione dell’accipiens nella Banque Worms convenuta in questa sede. In sintesi, ripercorrendo i momenti della vicenda sopra evidenziati,
si nota che Belleli S.p.A. ha convogliato i corrispettivi alla stessa dovuti
dalla società olandese sul conto corrente di Belleli Holding Industriale
S.p.A. acceso presso la Banque Worms,
avendo a suo tempo la controllante ottenuto da questa Banca un
finanziamento, poi in parte riversato su Belleli S.p.A., ed utilizzato da
questa verosimilmente per l’esecuzione della commessa olandese. Non vi è riscontro in atti di alcun atto dispositivo eseguito
direttamente da Belleli S.p.A. a Banque Worms, essendo il pagamento per cui è
causa, all’evidenza, posto in essere dalla società fallita in favore di
Belleli Holding Industriale S.p.A.. Se poi con tale importo la Holding ha,
almeno in parte, estinto il proprio debito con la Banca convenuta, questo è
solo un effetto, indiretto e terminale, dell’operazione eseguita, e la
circostanza non rileva ai fini che qui interessano. Diverso sarebbe stato se il Fallimento avesse prospettato
l’interposizione non già reale, bensì fittizia, di Belleli Holding
Industriale S.p.A. nell’erogazione del finanziamento, avendone beneficiato
Belleli S.p.A. ed avendo, questa solo, provveduto alla restituzione
dell’importo. Solamente in tale ipotesi avrebbe potuto riconoscersi che il
pagamento per cui è causa, effettuato da Belleli S.p.A., è confluito nelle
casse di Banque Worms depauperando quelle della società fallita. Financo formalmente permane la presenza di un
soggetto terzo, Belleli Holding Industriale S.p.A. che riceve il
finanziamento, lo trasferisce a Belleli S.p.A. e riscuote da questa l’importo
da restituire all’Istituto di Credito, non può affermarsi che Belleli S.p.A.
ha effettuato un atto dispositivo in favore della Banca convenuta, essendo
formalmente esecutrice del pagamento direttamente la Holding. Certamente non può non rilevarsi che la rimessa in discussione è
stata effettuata in esecuzione dell’iniziale accordo di finanziamento,
essendo stato espressamente convenuto tra la Banca e la Holding che la
restituzione dell’importo erogato sarebbe avvenuto tramite l’incasso
percepito da Belleli S.p.A. dalla commessa olandese, per cui dovrebbe
ritenersi che la volontà di tutte le parti coinvolte fosse proprio quella di
rimborsare il finanziamento, tanto che Belleli S.p.A. si adeguò all’accordo
ed effettuò le rimesse su Banque Worms, quand’anche non potesse sussistere
alcun suo obbligo giuridico al riguardo nei confronti dell’Istituto, essendo
la fallita rimasta estranea al negozio di finanziamento. Ed ancora potrebbe
osservarsi che essendo il creditore un Istituto di Credito il pagamento del
debito contratto dalla Holding non poteva che avvenire attraverso una rimessa
sul conto corrente del soggetto
finanziato, risultando del tutto irreale un pagamento diretto della Belleli
S.p.A. alla Banca per estinguere una passività della Holding. Valutati anche questi aspetti, ritiene il giudicante che le modalità
concrete di svolgimento del rapporto non consentano di aderire all’impostazione
della curatela. Non è stato né dedotto, né provato che la Holding,
beneficiaria del versamento, non potesse disporre a proprio piacimento della
somma confluita, in quanto vincolata alla restituzione del finanziamento, trattandosi
di una rimessa effettuata da Belleli S.p.A. su un conto corrente ordinario di
Belleli Holding Industriale S.p.A. che, dagli estratti conto in atti, risulta
movimentato – seppure modestamente – anche da altre operazioni in entrata ed
in uscita. Peraltro, dopo il versamento di Belleli S.p.A. per cui è causa, il
conto corrente de quo presentava un
saldo attivo e non passivo e dunque, quantomeno dell’attivo la società
intestataria del conto avrebbe potuto senz’altro disporre. E’ stata quindi
Belleli Holding Industriale S.p.A. a rimborsare alla Banca il finanziamento
ricevuto, probabilmente anche con il pagamento effettuato da Belleli S.p.A.,
ma ben avrebbe potuto farlo utilizzando qualsiasi altra rimessa confluita sul
suo conto da parte di qualsiasi altro suo debitore. Riprova della fondatezza dell’impostazione data è che già il
Fallimento di Belleli Holding Industriale S.p.A., con lettera raccomandata
del 29.6.1998, ha rivendicato la
revocabilità dell’importo oggi in contestazione a Banque Worms,
necessariamente ritenendo che il versamento di £. 557.056.421 alla Banca convenuta sia stato effettuato
da Belleli Holding Industriale S.p.A. e non già da Belleli S.p.A. (doc. 25 di
parte convenuta). Peraltro l’11.5.1999, e quindi prima ancora
dell’introduzione del presente giudizio, il Fallimento Belleli Holding Industriale
S.p.A. e la Banque Worms sono addivenuti ad una transazione in cui si fa
espresso riferimento alla richiesta di restituzione di una pluralità rimesse
effettuate dalla Holding, tra cui quella per cui è causa. Le considerazioni che precedono rendono superfluo l’esame di ogni
ulteriore questione proposta e impongono il rigetto delle domande formulate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice dott.Laura De Simone,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così giudica: rigetta le domande proposte; condanna il Fallimento Belleli S.p.A. alla rifusione delle spese di
lite sostenute da Banque Worms - Societé Anonime au Capital e liquidate in
€16.018,36, di cui €562,85 per spese, €3.738,23 per diritti, €10.000,00 per
onorari, €1.717,28 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. |