Pagamento di somma costituente corrispettivo per la disponibilità del voto nel concordato fallimentare e dell’accordo di postergazione di crediti - Mercato di voto – Sussistenza – Nullità.

Artt. 233 l.f.; 1419 c.c.

 

Il pagamento di una somma (al di fuori della procedura concorsuale, in cui ai creditori chirografari sarebbe stato comunque assicurato il pagamento del 25% dei rispettivi crediti) da parte degli assuntori del concordato fallimentare in favore di un creditore costituendo il “corrispettivo” per la disponibilità del voto e dell’accordo di postergazione di crediti verso il fallimento che tale creditore dichiarava di poter “controllare”, integra la fattispecie di cui all’art. 233 l.f. e la nullità di siffatta pattuizione assumendo, nell’ambito complessivo della convenzione, valore determinante comporta la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c..

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21/10/1992 G. D. P. esponeva: che, dopo la dichiarazione di fallimento della I. C. S.p.a, con sede in xxx, pronunciata dal tribunale di detta città con sentenza in data 10.10.1986, esso attore in quanto socio di maggioranza della fallita e soggetto in grado di controllare 2 miliardi e mezzo di crediti chirografari, aveva convenuto con atto 19.10.89 con i signori C. A., P. G. e Z. L. di costituire una società a responsabilità limitata, avente come oggetto esclusivo la gestione del concordato che la I. C. avrebbe di lì a poco proposto; che le intese ed i programmi tenorizzati nella predetta convenzione prevedevano:

a) che l’esponente, nella erigenda società da denominarsi I. V. S.r.l., avrebbe dovuto avere una partecipazione del 40%, mentre il restante 60% sarebbe stato attribuito agli altri 3 soci;

b) che i signori C.  P. e Z. avrebbero dovuto essi soli dotare la società dei mezzi necessari per la prestazione delle garanzie fideiussorie previste dagli organi del fallimento, mentre l’esponente sarebbe stato esonerato dall’apporto di qualsiasi anticipazione;

c) che a tacitazione del proprio credito verso la fallita l’esponente avrebbe dovuto ricevere dall’I. V. entro il 31.12.90 la somma di £ 736.210.505;

d) che l’I. V. avrebbe dovuto pagare le spese di procedura ed i crediti privilegiati al 100% per complessive £ 1.250.000.000 ed i crediti chirografari per circa £ 1.330.000.000;

e) che l’I. V. avrebbe proceduto a vendere una parte del compendio immobiliare dell’ex fallita tornata in bonis per il prezzo complessivo di £ 4.600.000.000, mentre la parte residua costituita dagli immobili di Peschiera e di Brenzone, nonché il compendio mobiliare, sarebbero dovuti rimanere nella disponibilità dell’esponente il quale avrebbe dovuto versare all’I. V. £ 120.000.000 ed ai signori C.  P. e Z.  £ 100.000.000 non appena avesse incassato dalla stessa società i primi utili;

f) che l’I. V. avrebbe dovuto fornire all’esponente i mezzi finanziari occorrenti per ripianare le posizioni bancarie in sofferenza connesse con i mutui ipotecari relativi agli immobili di Peschiera e Brenzone, mentre l’esponente avrebbe dovuto restituire alla società quanto ricevuto a tale titolo alla riscossione dei primi utili;

g) che ad operazione conclusa i soci si sarebbero divisi gli utili in ragione delle rispettive quote di partecipazione sociale;

h) che qualsiasi controversia sarebbe stata definita attraverso un arbitrato libero per bianco-segno;

che l’I. V. era stata effettivamente costituita dopo di che l’I. C. aveva presentato il 21.12.1989 proposta di concordato; che i signori P., C. e Z. uti singuli, ovvero come soci della I. V., nei mesi successivi avevano iniziato a disattendere gli impegni assunti, omettendo di dotare l’esponente dei mezzi finanziari per la sistemazione delle posizioni debitorie riguardanti gli immobili di Peschiera e Brenzone e comunicare al Curatore della I. C., nella imminenza dell’udienza di discussione della causa di omologa del concordato, la indisponibilità a prestare le promesse garanzie; che a seguito di tale comportamento il bene di Peschiera era stato venduto all’incanto ad istanza della creditrice ipotecaria B.N.L., la quale poi si era insinuata al passivo per £ 224 milioni in relazione alla posizione riguardante gli immobili di Brenzone, e la proposta di concordato era stata rigettata; che esso esponente, onde ottenere il risarcimento dei danni patiti, aveva provocato la costituzione del collegio arbitrale previsto nella convenzione 19.10.89; che il giudizio arbitrale non aveva avuto luogo in quanto i tre convenuti si erano rifiutati di consegnare agli arbitri i bianco-segni previsti dalla clausola compromissoria; che la condotta dei signori P. C. e Z. concretava un evidente grave inadempimento alla convenzione 19.10.89 legittimante una domanda di risoluzione e di risarcimento danni; che l’esponente per il mancato conseguimento dei beni e degli utili previsti nella nota convenzione aveva patito un danno di £ 820 milioni; ciò premesso, l’attore evocava in giudizio i predetti signori P. C. e Z. onde sentir dichiarare la risoluzione della convenzione 19.10.89 per inadempimento dei convenuti con condanna dei medesimi al risarcimento del danno nella misura di £ 820 milioni.

All’udienza del 19/1/1993 i convenuti si costituivano in giudizio eccependo che il contratto 19.10.1989 si era risolto per fatto e colpa dell’attore, reo di non aver rappresentato la sussistenza delle passività sopraggiunte dopo la presentazione della proposta di concordato e di non aver provveduto ad eliminare dette passività.

Concludevano pertanto per il rigetto della domanda attorea, avanzando altresì domanda riconvenzionale di condanna dell’attore al pagamento di tutte le somme da questi dovute, con rivalutazione ed interessi “per ogni ragione di giustizia”.

Nell’ulteriore corso della causa venivano ammesse e parzialmente assunte le prove orali richieste dall’attore che integrava altresì le proprie produzioni documentali.

Precisate dalle parti, all’udienza del 7/2/2000 le rispettive conclusioni, il G.O.A., cui nel frattempo la causa era stata assegnata, con ordinanza in data 20.11.2000 rimetteva la causa in istruttoria, sollecitando la parte più diligente a produrre in causa l’atto costitutivo, lo statuto e le delibere dell’I. V., convocando le parti avanti a sé per sentirle liberamente e riservandosi all’esito di disporre la chiamata in causa della predetta società e di disporre una CTU.

L’attore eseguiva le produzioni indicate nella predetta ordinanza, dopo di che veniva disposta ed assunta una CTU a cui, su sollecitazione delle parti, seguiva un’integrazione da parte dello stesso consulente.

Dichiarata all’udienza del 13/11/02 l’interruzione della causa per intervenuto decesso di Z. L., la stessa veniva riassunta dall’attore nei confronti degli eredi di questi, con ricorso notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente.

All’udienza all’uopo fissata del 2/7/2003 veniva dichiarata la contumacia degli eredi di Z. L..

Con atto del 29/7/2003 si costituiva in giudizio, quale erede di Z. L., Z. L., della quale deve essere qui revocata la dichiarazione di contumacia.

A seguito di rinvii richiesti dalle parti per produzioni ed esame, all’udienza del 17/3/2004 le stesse precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate e la causa, discussa avanti al nuovo giudice designato all’udienza del 29/9/2004, veniva quindi trattenuta in decisione.

Motivi

In via preliminare i convenuti hanno eccepito, senza argomentare sul punto, la carenza di legittimazione attiva nonché la carenza di interesse ad agire di G. D. P.; tale eccezione non può essere accolta; sussiste infatti sia la legittimazione attiva, che deve riconoscersi, come nel caso, ogni qualvolta colui che agisce si affermi titolare del diritto fatto valere, sia l’interesse ad agire, che si concreta, com’è noto, nell’esigenza della parte di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice (qui pronuncia di risoluzione per inadempimento dell’accordo intercorso fra le parti e condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti), dovendosi prescindere, in entrambe le ipotesi, da ogni indagine di merito e dal suo prevedibile esito.

Sempre in via preliminare deve essere esaminata la domanda di accertamento e declaratoria di nullità della convenzione dedotta in lite, per la prima volta proposta dai convenuti all’udienza di precisazione delle conclusioni del 17/3/2004.

Pur trattandosi di domanda nuova la stessa deve ritenersi ammissibile.

Come statuito dalla Suprema Corte (in relazione al regime processuale anteriore alla legge di riforma n. 353/90, applicabile al procedimento in esame, instaurato nell’anno 1992) “il divieto di proporre domande nuove nel giudizio di primo grado è previsto nell’esclusivo interesse della parte, la quale soltanto può far valere la relativa violazione, e questa non dà luogo a nessuna nullità (e la domanda nuova deve intendersi definitivamente ed utilmente introdotta nel processo, con la conseguenza che il giudice deve esaminarla nel merito e pronunciare su di essa) se la parte interessata rinuncia ad eccepire la preclusione, non solo quando espressamente dichiari di accettare il contraddittorio sulla domanda nuova, ma anche quando non sollevi la relativa eccezione e si difenda nel merito. Ne consegue che qualora la domanda sia stata proposta nella udienza di precisazione delle conclusioni, la parte nei cui confronti la domanda sia stata proposta, deve eccepire la preclusione nella stessa udienza” (V. Cass. Civ. 1655/94) “A tal fine – infatti – non può considerarsi tempestiva l’eccezione formulata nella successiva comparsa conclusionale, che ha la sola funzione di illustrare le conclusioni di fatto e di diritto già fissate davanti all’istruttore” (V. Cass. Civ. 7554/86 e, nel senso di entrambe le massime citate, da ultimo Cass. Civ. SS.UU. n. 8596/98)).

Nel caso, nulla avendo eccepito parte attrice all’udienza di precisazione delle conclusioni, la dichiarazione di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove avanzate da controparte, contenuta nella comparsa conclusionale, va ritenuta tardiva e pertanto inidonea a paralizzare l’esame, nel merito, di tali domande.

La domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità della convenzione sottoscritta dalle parti in data 19.10.1989, per contrarietà della stessa a norme imperative e per illiceità della causa è fondata e deve essere accolta.

Nelle premesse di tale convenzione il D. P. ed i tre originari convenuti dichiarano che “intendono proporre ai creditori dell’I. C. (dichiarata fallita dal Tribunale di xxx con sentenza del 10/10/1986) un concordato nei termini e con le modalità – di massima – descritte nella proposta che, allegata al presente atto, deve considerarsi parte integrante di questa convenzione”

L’accordo prevedeva la costituzione, fra le stesse parti, della società denominata “La I. V. s.r.l.”, avente come unico oggetto sociale la gestione del concordato fallimentare e l’impegno de “i signori C., P. e Z., per il buon fine del concordato, ad anticipare i mezzi perché la I. V. s.r.l. presti le garanzie fidejussorie, che verranno richieste dagli organi della procedura fallimentare” mentre “ il sig. D. P., e per esso la Società fiduciaria che lo rappresenterà nella I. V., è esonerato dall’apporto di qualsivoglia anticipazione necessaria per la realizzazione del concordato. Tutte le anticipazioni dei signori C., P. e Z. saranno poi poste a debito della I. V.”

In più parti dell’atto il D. P. assicura di controllare, nell’interesse proprio nonché degli altri azionisti e degli obbligazionisti della fallita I. C. spa, £ 2.500.000.000 circa di crediti chirografari.

Al punto 6), richiamata tale premessa, lo stesso “dichiara sin da ora di consentire a che, nella domanda di concordato, sia indicata l’esistenza di un accordo di postergazione relativamente all’ammontare totale di tali crediti, quali descritti nell’allegato 1. L’estinzione di questa pendenza debitoria avverrà nei seguenti termini: - L. 100.000.000 nel momento in cui i creditori avranno espresso voto favorevole al concordato; L. 336.210.505 entro il 30.6.1990; L. 150.000.000 entro il 30.9.1990; L. 150.000.000 entro il 31.12.1990; L. 150.000.000 entro il 31.12.1990. A garanzia del pagamento degli ultimi tre ratei, la I. V. s.r.l. rilascerà, subito dopo la sua costituzione, pagherò cambiari senza le date di scadenza e senza il nome del prenditore, pagherò che saranno riempiti col nome di D. P. G. o con quello di persona che lo stesso designerà al momento in cui gliene verrà effettuata consegna ed in conformità di quanto appresso …”

Non è stata prodotta in giudizio la bozza del concordato fallimentare allegata alla convenzione, ma dalla copia della proposta di concordato effettivamente presentata successivamente al Tribunale fallimentare in data 21.12.1989, l’amministratore unico della società fallita propone il “pagamento dei creditori chirografari, ammessi al passivo, alla data di presentazione della domanda, nella misura del 25%”.

Come rilevato dai convenuti il contenuto dell’accordo, intercorso fra il D. P. da un lato e C., P. e Z. dall’altro, integra la fattispecie sanzionata dall’art. 233 L.F., che sotto la rubrica “Mercato di voto” prevede che “il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila”.

Nel caso risulta evidente che il previsto pagamento della somma di £ 736.210.505 (al di fuori della procedura concorsuale, in cui ai creditori chirografari sarebbe stato comunque assicurato il pagamento del 25% dei rispettivi credito) da parte degli assuntori del concordato costituiva il “corrispettivo” per la disponibilità del voto e dell’accordo di postergazione di crediti verso il fallimento per £ 2.500.000.000, crediti che il D. P. dichiarava di poter “controllare”.

La prima “rata” sarebbe stata infatti versata al D. P. “nel momento in cui i creditori avranno espresso voto favorevole al concordato”.

L’accordo con cui il D. P., quale creditore del fallimento, ha stipulato vantaggi a proprio favore per dare il suo voto (o i voti che lo stesso più volte garantisce di controllare) nel concordato, assume nell’ambito complessivo della convenzione valore determinante, costituendo, come già rilevato, corrispettivo degli obblighi facenti capo al D. P. e “garanzia”, per il C., il P. e lo Z. dell’esito positivo del voto dei creditori alla proposta di concordato.

La nullità della pattuizione comporta pertanto la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419 c.c.

L’accertata nullità della convenzione assorbe qualsiasi questione relativa agli inadempimenti lamentati da entrambe le parti e comporta pertanto il rigetto delle domande di risoluzione dell’accordo per inadempimento, dalle stesse rispettivamente formulate, e delle conseguenti domande di risarcimento dei danni. 

Considerato che la domanda di nullità è stata per la prima volta proposta in sede di precisazione delle conclusioni, e quindi valutato il comportamento processuale delle parti, si ritiene sussistano nel caso giusti motivi per compensare fra le stesse le spese di lite rispettivamente sostenute, mentre devono porsi in via definitiva a carico di parte attrice, soccombente, le spese della CTU espletata.

Ai sensi dell’art. 331, c. 4 c.p.c., integrando la stipulazione del contratto dedotto in lite fatto nel quale può configurarsi reato perseguibile d’ufficio, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

Dichiara ed accerta la nullità della convenzione stipulata fra le parti in data 19.10.1989;

rigetta tutte le ulteriori domande rispettivamente formulate dalle parti;

dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute;

pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.