Amministrazione
controllata – Retroattività degli effetti del decreto di ammissione alla data
di presentazione della domanda ex artt. 188, 167 e 168 l.f. – Iscrizione
ipotecaria – Inefficacia. Questione di illegittimità costituzionale –
Manifesta infondatezza. Eccezione subordinata di revocabilità ex art. 67, 2°
comma c.p.c. – Termine di cui all’art. 180, 2° comma c.p.c. –
Tempestività. Consecuzione di
procedure senza soluzione di continuità – Computo dei termini di cui all’art.
67, 2° comma c.p.c.- Tribunale di Mantova –
Presidente Dott. Attilio Dell’Aringa – Giudice Estensore Dott. Mauro Bernardi
- Sentenza del 4 aprile 2002. Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 11-12-1999 la società Vega
Italia s.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il
provvedimento con il quale gli organi del fallimento Belleli s.p.a. in
liquidazione avevano ammesso il suo credito al passivo in via chirografaria
anziché in via privilegiata ipotecaria come invece richiesto (decisione
questa assunta in quanto l’ipoteca era stata iscritta successivamente
all’ammissione della Belleli alla procedura di amministrazione controllata),
sostenendo al riguardo che l’iscrizione era avvenuta il 15-11-1995 mentre il
decreto di cui all’art. 188 l.f. era stato emesso il 16-11-1995 sicché il
provvedimento adottato doveva considerarsi illegittimo atteso che il rinvio
all’art. 168 l.f., contenuto nell’art. 188 l.f., è riferito agli effetti
disciplinati dalla norma e non anche a quella parte della disposizione che ne
stabilisce la decorrenza essendo quest’ultima fissata autonomamente dall’art.
188 l.f. con riferimento al decreto di ammissione alla procedura. L’opponente
lamentava inoltre come, di conseguenza, dovesse considerarsi illegittima la
decurtazione dell’importo di £ 82.070.000 pari alle spese d’iscrizione mentre
nessuna censura svolgeva in ordine al mancato riconoscimento della somma di £
20.490.134 pari agli interessi maturati durante la pendenza della procedura
di concordato preventivo. La curatela si costituiva chiedendo il rigetto
dell’opposizione essendo da condividere la decisione adottata posto che
l’inefficacia delle iscrizioni ipotecarie doveva, in virtù di una
interpretazione sistematica delle disposizioni in questione, farsi risalire
al momento del deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di
amministrazione controllata avvenuto il 2-11-1995 e, subordinatamente in via
riconvenzionale, chiedeva la revoca
dell’ipoteca ai sensi dell’art. 67 I co. n. 4 l.f. mentre non si opponeva
all’ammissione dell’importo di £ 5.005.000 in via chirografaria atteso che
l’importo escluso relativo alle spese di iscrizione era stato, per mero
errore materiale, indicato in £ 87.075.000 anziché in £ 82.070.000. Rigettate le istanze istruttorie formulate
dall’opponente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle
conclusioni delle parti in epigrafe trascritte. Motivi della decisione L’opposizione
è infondata e deve essere rigettata. Premesso che non vi è stata soluzione di continuità fra
le procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo e
fallimento atteso che in prossimità della scadenza del termine previsto
dall’art. 187 I co. l.f. la Belleli aveva proposto l’istanza di cui all’art.
161 l.f. e che il fallimento è stato poi dichiarato a seguito di risoluzione
pronunciata ex art. 173 l.f., il Collegio ritiene di aderire al consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli effetti prodotti dall'ammissione alla
procedura di amministrazione controllata, in forza del combinato disposto
degli art. 188, 167 e 168 l. fall., retrocedono a far tempo dalla
presentazione della relativa domanda con la conseguente inefficacia
dell'ipoteca giudiziale iscritta dopo tale data (in tal senso vedasi Cass. 23-5-1981
n. 3374; Cass. 12-3-1990 n. 2004; Cass. 28-11-1991 n. 12804; Cass. 18-9-1993
n. 9591). Pur prendendosi atto della diversa dizione letterale della norma di
cui all’art. 188 l.f. rispetto a quella contenuta nell’art. 168 l.f., si
ritiene che debba prevalere una interpretazione sistematica della stessa
fondata sulla identità di ratio che accomuna le due procedure di concordato
preventivo e di amministrazione controllata e che consiste nell’esigenza di
evitare atti di diminuzione patrimoniale o di alterazione della par condicio
nel tempo intercorrente fra domanda e decreto, esigenza tanto più avvertita nell’ambito di
quest’ultima ove è a rischio lo stato di reversibilità della crisi. Tale
conclusione consente pertanto di affermare che, per la produzione degli
effetti, è necessario il decreto di ammissione ma ciò non esclude che essi si
colleghino temporalmente alla presentazione della domanda. Quanto alla eccezione di illegittimità costituzionale
sollevata dalla difesa dell’opponente in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
sotto il profilo che vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento
fra il creditore che avesse iscritto ipoteca durante la pendenza dell’istanza
di fallimento (non colpita da inefficacia ex lege) e colui che l’avesse
invece iscritta dopo la presentazione del ricorso ex art. 187 l.f., va detto
che la stessa appare manifestamente infondata essendo diverse le finalità
perseguite dalle due procedure e cioè liquidatoria la prima e conservativa
del patrimonio produttivo la seconda sicché, in relazione a situazioni
differenti, trovano giustificazione discipline normative differenziate.
Parimenti manifestamente infondata si appalesa l’eccezione di
incostituzionalità della medesima norma sollevata, con riguardo ai medesimi
parametri sopra richiamati, sotto il profilo della mancanza di conoscenza, da
parte del creditore che intenda iscrivere ipoteca, del deposito della domanda
di amministrazione controllata con conseguente impossibilità di evitare
l’esborso delle spese a ciò necessarie, in quanto l’esigenza di assicurare il
rispetto della par condicio fra tutti i creditori, la finalità di evitare il
rincorrersi di iniziative volte a costituire titoli preferenziali, il
pericolo che altrimenti si determini il precipitare irreversibile della crisi
con la perdita definitiva dell’impresa nella sua dimensione attiva con i
valori di avviamento e di know how nonché dell’occupazione ad essa legata,
rendono razionale e conforme ai precetti costituzionali la scelta normativa
censurata. Da ciò deriva ulteriormente che non possono trovare
collocazione, neppure in via chirografaria, le spese di iscrizione ipotecaria
atteso che le stesse costituiscono un accessorio dell’ipoteca e non del
credito (per una fattispecie analoga v. Cass. 17-6-1994 n. 5875). Per completezza d’esame va aggiunto che in ogni caso
andrebbe accolta l’eccezione di revoca dell’ipoteca sollevata dalla curatela
sotto il profilo di cui all’art. 67 I co. n. 4 l.f.: premesso che la relativa
eccezione (e non domanda riconvenzionale) è stata sollevata con la comparsa
di costituzione depositata il 23-5-2000 prima dell’udienza di comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione fissata per la data del
13-6-2000 e quindi nei termini di cui all’art. 180 co. II c.p.c., va
osservato che, nel caso di consecuzione di procedure come verificatosi nella
fattispecie in esame, i termini di cui all’art. 67 l.f. vanno computati con
riguardo alla data di deposito del decreto di ammissione alla prima procedura
(cfr. Cass. 1-10-1997 n. 9581; Cass. 9-5-1996 n. 4347) pubblicato il
16-11-1995 e quindi il giorno seguente l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale
per cui è causa. Passando all’esame del merito di tale eccezione, va poi
osservato che non solo l’opponente non ha fornito la prova che a lui
incombeva circa l’ignoranza dello stato d’insolvenza della Belleli ma anzi
dal tenore del ricorso per ingiunzione si desume la sua piena consapevolezza
delle precarie condizioni economiche della debitrice tanto da essere riuscito
ad ottenere, proprio per tale motivo, la clausola di provvisoria esecuzione. Va invece ammesso al passivo in via chirografaria come
riconosciuto dalla curatela l’importo di £ 5.005.000 pari ad euro 2.584,87
stante un evidente errore materiale incorso nel calcolare la detrazione
dell’importo relativo alle spese di iscrizione ipotecaria. In considerazione della pressoché totale soccombenza, le
spese di lite vengono poste interamente a carico dell’opponente e liquidate
come da dispositivo facendosi riferimento alla voce tariffaria concernente il
valore indeterminabile della causa. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così
provvede: in parziale accoglimento dell’opposizione ammette la
società Vega Italia s.r.l. al passivo del fallimento Belleli s.p.a. in
liquidazione per l’ulteriore importo, rispetto a quello già ammesso, di euro
2.584,87 in via chirografaria; condanna l’opponente a rifondere al predetto Fallimento
in persona del Curatore le spese di lite liquidate in complessivi euro
8.171,45 di cui € 221,45 per spese, € 1.950,00 per diritti ed € 6.000,00 per
onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., IVA e CPA
come per legge. Così deciso in Mantova, li 4-4-2002. |