Revocatoria fallimentare - Nullità della citazione ex art. 163 n. 3
c.p.c. – Indicazione specifica delle rimesse revocabili con richiamo a
prospetto allegato – Idoneità alla adeguata difesa del convenuto –
Insussistenza della nullità. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Provvedimento del 22 febbraio 2002 - Giudice Istruttore Dott. Laura De
Simone. …omissis… Il giudice istruttore a scioglimento della riserva di cui al verbale
d’udienza del 12 febbraio 2002, rilevato che parte convenuta nel costituirsi in giudizio
ha preliminarmente eccepito la nullità dell’atto di citazione per mancata
determinazione della cosa oggetto della domanda (art.163 n.3) c.p.c.), e
nella specie per mancata indicazione delle singole rimesse ritenute
revocabili da parte del Fallimento, osservato
che, contrariamente all’assunto dell’Istituto di Credito convenuto, l’atto di
citazione specifica in maniera adeguata le rimesse aventi connotati solutori
revocabili ex art.67 L.F. , attraverso il richiamo ad un prospetto contabile
allegato (doc.6 ter), da considerarsi parte integrante dell’atto introduttivo
e da valutarsi unitamente agli estratti conto relativi ai singoli conti
correnti del periodo interessato (doc.3,4,5), considerato che per giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte deve ritenersi possibile l’individuazione “per relationem”
dell’oggetto della domanda, atteso
l’idoneità di tale modus operandi a consentire un’adeguata difesa del
soggetto evocato in giudizio (Cass.27.11.1999 n.850), rilevato che la giurisprudenza di merito richiamata da
parte convenuta, conosciuta e condivisa da questo giudicante, attiene ad
ipotesi, tutt’affatto diverse, in cui l’atto di citazione proposto dalla
curatela fallimentare non contiene alcuna indicazione, neppure sintetica o
“per relationem” delle rimesse da dichiararsi inefficaci, per cui
effettivamente né il giudice, né la controparte sono posti nella condizione
di conoscere con determinatezza gli estremi della controversia, visto l’art.164
c.p.c., rigetta
l’eccezione di nullità dell’atto di citazione e fissa udienza ex art.184 c.p.c. al 21 maggio 2002 ore 9,
concedendo termine alle parti, ai sensi dell’art.183 ul.co. c.p.c., di giorni
trenta per il deposito di memorie
contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni
e delle conclusioni già proposte, e un successivo termine di giorni trenta
per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte e
per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle
eccezioni medesime. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti
della presente ordinanza. |