Fideiussione - Eccezione di decadenza
ex art. 1957 c.c. - Durata della fideiussione correlata non alla scadenza
dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento. Non soggezione
dell'azione del creditore nei confronti del fideiussore al termine di
decadenza di cui all'art. 1957 c.c.- Fideiussione: contratto autonomo
di garanzia - uso delle parole "a prima richiesta" o "a
semplice richiesta"- Necessità - Insussistenza - Esclusione della
facoltà di opporre eccezioni relative alla obbligazione principale -
Rilevanza - Art. 81 L.F. e appalto di opera pubblica. Tribunale di Mantova, Sez. I
civile – Giudice Unico Dott. Andrea Gibelli - Sentenza del giorno 19 marzo
2003. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con
ricorso per ingiunzione in data 28/07/2000 la Provincia di Mantova in persona
del Presidente pro-tempore esponeva: 1) che in
data 29/03/99 la Provincia di Mantova aveva stipulato con la ditta Rossi
Paolo il contratto n. 3055 rep. Avente ad oggetto l’appalto dei lavori di
manutenzione straordinaria dei locali al secondo piano del Palazzo
Plenipotenziario di Piazza Sordello in Mantova per l’importo di £ 110.001.000
oltre Iva ed inoltre il contratto n. 3036 rep. Avente ad oggetto appalto dei
lavori di sostituzione delle coperture lastre di fibrocemento presso l’ITIS
E. Fermi di Mantova per l’importo di £ 237.510.225 oltre Iva; 2) che i
contratti erano assistiti da cauzione ai sensi dell’art. 30 della legge
109/94 come modificato dalla l.n. 415/98 prestata rispettivamente mediante
polizza fideiussoria n. DE0071508 rep. 273000660 in data 10/2/99 dell’importo
di £ 11.000.000 e n. DE0071504 rep. 273000658 in data 8/2/99 dell’importo di
£ 23.751.000 entrambe rilasciate dalla Società Italiana Cauzioni S.p.a.
agenzia di Parma; 3) che la
ditta appaltatrice non si era presentata alla consegna dei lavori fissata per
il giorno 9/7/99 per entrambi i contratti; 4) che
pertanto la Provincia di Mantova con determinazioni n. 99/1492 del 8/11/99
comunicata alla ditta con lettera raccomandata ricevuta in data 18/12/99
aveva disposto la risoluzione per inadempimento dei contratti e
l’incameramento della cauzione; 5) che il
pagamento della cauzione non era stato effettuato; 6) che
sussistevano le condizione per la concessione del decreto ingiuntivo essendo
il credito fondato su prova scritta costituita dai contratti di appalto. Con
decreto in data 29/7/2000 il Presidente di questo Tribunale ingiungeva alla
SIC, Società Italiana Cauzioni s.p.a. , con sede in Roma, in persona legale
rappresentante pro-tempore di pagare alla Provincia di Mantova in persona del
suo Presidente pro-tempore la somma di £ 34.715.000 oltre gli interessi
maturati e maturandi dalla data di risoluzione dei singoli contratti al saldo
oltre spese, diritti ed onorari complessivi liquidati in £ 1.100.000 di cui £
129.600 per esborsi ed oltre le successive occorrende. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione la SIC deducendo : 1) la decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.; 2) l’infondatezza nel merito della pretesa avversaria; 3) l’inammissibilità di un’eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La SIC insisteva quindi per l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Si
costituiva ritualmente la Provincia di Mantova contestando quanto ex adverso
dedotto ed insistendo per l’accoglimento delle seguenti conclusioni : “Previa
concessione della provvisoria esecuzione respingersi l’opposizione siccome
infondata in fatto e in diritto e per l’effetto confermarsi il decreto
ingiuntivo n. 929/2000. In
subordine accertata e dichiarata la risoluzione dei contratti di appalto n.
rep. 3036 e 3035 stipulati in data 29/03/1999 dalla Provincia di Mantova con
la ditta Rossi Paolo s.n.c. per l’inadempimento della ditta appaltatrice e
accertato l’ammontare dei danni in non meno di £ 83.129.900 condannarsi la
Sic a pagare alla Provincia di Mantova l’intero ammontare dei depositi
cauzionali garantiti mediante polizze fideiussorie n. DE0071504 e DE0071508
per la complessiva somma di £ 34.751.000 oltre interessi maturati e maturandi
dalla data di risoluzione dei singoli contratti al saldo. Con
vittoria di spese ed onorari di causa”. Con
ordinanza in data 6/9/2001 il G.I. rigettava la richiesta di concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rilevato che
l’opposizione era di pronta soluzione vertendo la questione unicamente in
punto di diritto. Precisate
le conclusioni come sopra riportate all’udienza del 3/12/2003 la causa veniva
trattenuta per la decisione previe assegnazione dei termini di cui all’at.
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opponente
ha chiesto in via preliminare che si dichiari l’inammissibilità del decreto
opposto “per la rilevata carenza, in violazione dell’art. 633 c.p.c. del requisito
della liquidità del credito azionato”. Secondo
l’opponente sarebbe stato ingiunto il pagamento di un credito non liquido
perché non predeterminato nel suo ammontare. Tale tesi
non può essere condivisa. L’importo
ingiunto corrisponde alla somma delle due cauzioni previste dai contratto di
appalto di cui si discute corrispondenti, a norma di quanto disposto
dall’art. 30 comma secondo della legge n. 109/94, al 10% dell’importo dei
lavori (£ 11.000.000 + £ 23.751.000). Come è
noto il credito va considerato liquido ai fini della procedura monitora anche
nel caso in cui esso sia liquidabile facilmente a seguito di calcolo
aritmetico sulla base di dati sicuri ; il che è quello che si è verificato
nel caso di specie avuto riguardo alla percentuale di cui si è testè detto e
dell’importo dei lavori appaltati desumibile dai documenti allegati al
ricorso per ingiunzione ed in particolare dai contratti di appalto. Ciò
premesso si osserva quanto segue: Col primo
motivo l’opponente ha eccepito la maturazione della decadenza ex art. 1957
c.c. L’eccezione
è infondata. Secondo
l’ormai costante indirizzo della Suprema Corte, opportunamente richiamato
dalla difesa dell’ingiunta opposta, nell’ipotesi in cui la durata di una
fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma
al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del
fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957
c.c. (da ultimo Cass. Civ. , Sez. 3, 27/11/2002 n. 16758). Nel caso
di specie l’art. 1 delle “condizioni generali di assicurazione” rubricato
“Delimitazione della garanzia “espressamente prevede che : “Alle condizioni
generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a
concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione
della Ditta Obbligata si costituisce fideiussore…”. Non vi è
dubbio pertanto che si verta nel caso di cui si è testè detto- A nulla rileva
il fallimento della società Rossi atteso che la sopravvenuta dichiarazione di
fallimento non incide sull’obbligazione del fideiussore (Cass. Civ. Sez. l,
2/5/80 n. 2899 e anche la stessa Cass. Civ. Sez. 3 27/11/2002 n. 16758). Anche il
secondo motivo di opposizione è infondato. All’art.
5 delle “condizioni generali di assicurazione” di cui alle polizze
fideiussorie in questione rubricato “pagamento del risarcimento” si legge
che: “Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà
effettuato dalla società entro il termine massimo di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta scritta dell’Ente Garantito restando inteso che
ai sensi dell’art. 1944 c.c. la Società non godrà del beneficio della
preventiva escussione della Ditta Obbligata. Il pagamento avverrà dopo un
semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da
parte di quest’ultima che nulla potrà eccepire alla Società in merito al
pagamento stesso…” Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione , non è decisivo l’impiego o meno delle espressioni “ a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia. Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall’art. 1945 c.c. (Cass. Civ. Sez. l 19/6/2001 n. 8324). Come è
stato osservato, nella disciplina legale della fideiussione, il fideiussore
ha l’onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al
pagamento (art. 1952 comma 2 c.c.) e tale preavviso ha lo scopo di
mettere il debitore principale in condizione di fare tempestiva opposizione
al pagamento ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore ( ragioni
poi opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l’onere del
preavviso). Nel caso di specie il debitore principale, pur avvisato della
richiesta di pagamento formulata dal creditore garantito , non può opporre
alcuna contestazione in ordine a tale pagamento poiché il garante non ha
bisogno del suo consenso per effettuarlo e per poi pretendere da lui “a
semplice richiesta” il rimborso delle somme pagate. L’esclusione
della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante
opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale,
eccezioni che il debitore principale non potrà opporre neanche al garante
successivamente al pagamento da questo effettuato, costituisce una chiara
deroga all’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria e sancisce l’autonomia
dell’obbligazione di garanzia assunta dalla società assicuratrice rispetto
all’obbligazione principale. Del resto
le polizze in questione sono state stipulate dopo l’aggiunta all’art. 30
della legge n. 109/94 – ad opera della legge 18/11/98 n. 415 -
del comma 2 bis secondo il quale “ la fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante…” Deve
pertanto condividersi la tesi dell’ingiungente opposta secondo cui nel caso
di specie si è in presenza di contratti autonomi di garanzia. Da ciò consegue
anzitutto che il garante non può opporre al creditore principale eccezioni
che attengono alle vicende del contratto da cui deriva l’obbligazione
principale. Ulteriormente
poi e in ogni caso si osserva quanto segue. Secondo
l’opponente la convenuta opposta potrebbe rivalersi sulla cauzione solo nei
limiti del credito di cui fornisca la prova. Tale tesi non può essere
condivisa . Invero la cauzione di cui al secondo comma dell’art. 30 della
legge n. 109/94 (al pari di quella di cui al primo comma) ha la medesima
funzione della clausola penale atteso che è diretta a predeterminare la
conseguenza dell’inadempimento o dell’inatteso adempimento, e cioè
l’incameramento della cauzione, in funzione di liquidazione forfetaria
del danno prescindendo dall’esatta portata quantitativa del nocumento patito
dall’Amministrazione (in relazione alla cauzione di cui al primo comma
dell’art. 30 l. n. 109/94 si veda T.A.R. Lazio Sez. 3, 29/3/2000 n. 2443). Né può condividersi
la tesi secondo cui il fallimento della società Rossi assumerebbe importanza
centrale per la soluzione della controversia alla luce di quanto disposto
dall’art. 81 della legge fallimentare. Invero il legislatore, all’art. 81
L.F., parla di scioglimento e non di risoluzione del contratto intendendo
cosi manifestamente attribuire all’evento ce lo determina il solo effetto
(non di risolvere il contratto con effetto retroattivo ma) di farne cessare
l’ulteriore esecuzione, e perciò fermi restando gli effetti già conseguiti.
Nel caso di specie al momento della dichiarazione di fallimento (9 settembre
1999) già si era verificato l’inadempimento (9/7/1999) e già era stata
avviata la risoluzione in via di autotutela dalla P.A. attraverso l’invio
delle raccomandate in data 16/8/99 prot. N. 36831 e 36882 (doc. 13 e 14 del
fascicolo dell’ingiungente opposta) ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n
.241/90 – entrambe ricevute in data 2/9/99 – a nulla rilevando il fatto che
il procedimento si sia concluso in epoca successiva. L’opposizione
va quindi rigettata e per l’effetto si deve confermare il decreto ingiuntivo
opposto. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 3.171,25 di cui Euro 227,25 per
esborsi, Euro 1.176,37 per diritti, Euro 1.500,00 per onorari, Euro 267,63
per rimborso spese generali oltre quanto dovuto per legge. P.Q.M. Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e
deduzione disattesa così provvede: 1)
Rigetta l’opposizione
e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2)
Condanna
l’opponente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro
3.171,25 di cui Euro 227,25 per esborsi, Euro 1.176,37 per diritti, Euro 1.500,00
per onorari, Euro 26763 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per
legge. |