Opposizione
allo stato passivo – Appalto – Pagamento per stati avanzamento – Prestazioni precedenti
alla Amm. Controllata – Prededuzione e privilegio art. 2761 c.c. –
Insussistenza – Obbligazione indivisibile – Insussistenza – Subentro nel
rapporto della procedura di A.C. – Autorizzazione del G.D. – Necessità –
Privilegio del mandatario art. 2761 c.c. – Insussistenza. Tribunale di Mantova –
Presidente Dott. Attilio Dell’Aringa – Giudice Estensore Dott. Mauro Bernardi
- Sentenza del 18 aprile 2002. Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 14-12-1999 la società
Officine Tosoni Lino s.p.a. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f.
avverso il provvedimento con cui gli organi del fallimento Belleli s.p.a. in
liquidazione avevano ammesso il suo credito al passivo del fallimento in via
chirografaria anziché in prededuzione ed in via privilegiata come invece
richiesto. L’opponente sosteneva che l’Enel nel 1992 aveva affidato
in appalto, con ordine n. AAQN10711, la realizzazione dell’edificio della
centrale Enel di Brindisi Sud, all’associazione temporanea di imprese
costituita dalla ricorrente, dalla Nuova Cimimontubi, dalla Tommaso Sardelli
nonché dalla Belleli s.p.a. (già S.M.S.I.), capogruppo mandataria, presso la
quale dovevano confluire i pagamenti previsti a carico dell’Enel in relazione
ad ogni s.a.l. autorizzato: la Belleli avrebbe poi dovuto accreditare
pro-quota le somme erogate dalla committente alle altre imprese mandanti
dell’a.t.i. senonchè essa si tratteneva indebitamente i compensi per le
prestazioni già eseguite dall’opponente. L’istante asseriva che non le erano state pagate fatture
per un complessivo importo di £ 2.372.542.617 cui dovevano aggiungersi £
91.764.465 per interessi maturati sino al momento dell’ammissione della
Belleli alla procedura di amministrazione controllata e che, per effetto di
intese perfezionatesi con scambio di lettere del 28-6-1996 e del 9-7-1996,
essa da un lato aveva ceduto ad Impianti s.r.l. parte del proprio credito in
linea capitale dall’altro aveva ottenuto
di essere direttamente pagata dall’Enel in relazione alle proprie
prestazioni non ancora liquidate dalla committente: in conseguenza di ciò
assumeva che il proprio credito nei confronti della fallita ammontava a £
893.127.484 oltre agli interessi pari a £ 91.764.465 e poiché il debito in
questione sarebbe stato assunto e pianificato dalla procedura di
amministrazione controllata doveva essere riconosciuta la prededuzione ex
art. 111 n. 1 l.f.. Infine la ricorrente chiedeva il riconoscimento del
privilegio in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1713 I co. c.c.
e 2761 II co. c.p.c.. La curatela, costituitasi, si opponeva all’accoglimento
del ricorso evidenziando che il credito vantato era interamente maturato nel
periodo antecedente l’ammissione della Belleli all’amministrazione
controllata e che, alla vicenda relativa alla cessione del credito, gli
organi della procedura erano rimasti completamente estranei sicché doveva
considerarsi corretta la sua collocazione in via chirografaria: infine
l’accordo documentato con lo scambio di lettere sopra menzionate doveva
ritenersi privo di efficacia in quanto era espressamente prevista la
risoluzione di diritto della proposta nel caso di mancato adempimento anche
di uno soltanto dei previsti pagamenti.
Infine il fallimento opposto sosteneva l’infondatezza
della richiesta di riconoscimento del privilegio atteso che esso era previsto
a favore del mandatario e non del mandante e che, trattandosi di privilegio
speciale, esso non poteva esercitarsi sul denaro in quanto bene fungibile. La causa, senza l’espletamento di attività istruttoria,
veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle
parti in epigrafe trascritte. Motivi della decisione L’opposizione
è infondata e deve essere rigettata. In merito alla domanda di riconoscimento della
prededuzione va in primo luogo osservato che il rapporto intervenuto fra la
Belleli e la società Officine Tosoni va qualificato come appalto in
considerazione del fatto che a tale figura ha fatto riferimento l’opponente
nella domanda ex art. 93 l.f. e nell’atto introduttivo del presente giudizio
mentre le diverse deduzioni contenute per la prima volta nella comparsa
conclusionale (circa la qualificazione del rapporto come vendita a consegne
ripartite) non trova in atti alcun riscontro ma semmai smentita (nelle
fatture si parla di fornitura in opera di carpenterie metalliche): inoltre
siffatto diverso inquadramento contrattuale è stato prospettato al fine di
richiamare al caso di specie la disciplina degli artt. 72 e 74 l.f. (nella
supposizione di un subingresso della procedura nelle obbligazioni
contrattuali) ma in tal modo operando una inammissibile mutatio della domanda
pretendendosi di fondare il proprio assunto da una articolata definizione
transattiva del rapporto attuata con l’assenso degli organi concorsuali, al
mero subentro nella posizione contrattuale. Ciò premesso e rilevato che il contratto prevedeva il
pagamento del corrispettivo per ogni s.a.l., va osservato che risulta
pacifica fra le parti e trova riscontro in atti la circostanza che le prestazioni
oggetto del giudizio fossero state tutte interamente compiute nel periodo
antecedente l’ammissione della Belleli alla procedura di amministrazione
controllata e per le quali l’Enel aveva già liquidato il corrispettivo alla
mandataria che non ha poi adempiuto all’obbligazione di riversare
all’opponente le somme di sua competenza: al riguardo va osservato che merita
condivisione l’orientamento secondo il quale ove nell’appalto sia stato
pattuito il pagamento per stati di avanzamento, come nel caso in esame, non
può essere riconosciuta la
prededuzione, dovendosi in tal caso escludere che le singole prestazioni
costituiscano momenti esecutivi di una obbligazione rigidamente indivisibile
tali da attrarre nell’orbita dell’amministrazione controllata l’intero ed
unico credito (cfr. Cass. 17-6-1995 n. 6852). Quanto poi all’accordo perfezionatosi con lo scambio di
lettere del 28/6-9/7- 1996 va rilevato che ad esso sono rimasti del tutto
estranei gli organi della procedura laddove invece un siffatto accordo
transattivo che, secondo la prospettazione dell’opponente avrebbe determinato
l’assunzione nell’ambito della procedura di un onere maturato
precedentemente, avrebbe necessariamente richiesto l’autorizzazione del G.D.
ex artt. 188 e 167 l.f. (per una fattispecie analoga vedi Cass. 5-11-1990 n.
10620). Alla luce di siffatte conclusioni va ribadita la
superfluità di dare ingresso alle istanze istruttorie orali formulate
dall’opponente già affermata nel corso dell’istruttoria. Infine del tutto infondata deve considerarsi la pretesa
di riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2761 c.c.: tale privilegio
spetta infatti al mandatario e non al mandante al quale la richiamata
disposizione non può essere estesa atteso che la normativa sui privilegi ha
carattere eccezionale e non è pertanto suscettibile di interpretazione
analogica. Da ultimo, come puntualmente evidenziato dalla difesa del
fallimento, il privilegio riconosciuto al mandatario dagli artt. 1713 e 2761
c.c. ha carattere speciale e non può pertanto esercitarsi su un bene di
natura fungibile quale è il denaro. Le spese
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così
provvede: respinge l’opposizione ex art. 98 l.f. promossa da
Officine Tosoni Lino s.p.a.; condanna l’opponente a rimborsare al fallimento opposto
le spese di lite liquidate in complessivi euro 11.085,05 di cui € 278,46 per
spese, € 2.306,59 per diritti ed € 8.500,00 per onorari oltre al rimborso
forfetario delle spese ex art. 15 T.P., Iva e CPA come per legge. Così deciso in Mantova, li 18-4-2002. |