Revocatoria fallimentare - Cessione
di credito - Opponibilità alla procedura concorsuale - Notificazione a mezzo
raccomandata - Data certa - Opponibilità. Natura solutoria della cessione del
credito - Mezzo anormale di pagamento - Revocabilità ex art. 67, 2° co. l.f.
- Anticipazioni derivanti da cessioni di credito annotate su due conti
distinti - Distinzione meramente contabile. Conoscenza stato di insolvenza -
Aumento del fatturato e crisi di liquidità. Scientia decoctionis desumibile
dall'esistenza di pagamenti revocabili ex art. 67 1° co. l.f.. Pagamenti
eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento ex art. 44 l.f. - Affidamento -
Onere della prova. Cumulo degli affidamenti - Mancanza di apposita
pattuizione - Debitore ceduto - Litisconsorzio necessario - Insussistenza -
Versamenti su conto corrente del fallito eseguiti dal terzo - Revocabilità. Tribunale di Mantova – Seconda
sezione civile - Sentenza del Giudice Dott. Attilio Dell'Aringa in data 18
settembre 2000. Oggetto: revocatoria
fallimentare
Conclusioni per il Fallimento Traffic System:- Nel merito: come da atto di citazione dando atto che la banca convenuta non ha incassato le somme di cui alle posizioni Arcalgas Progetti s.r.l, Coop. S. Stefano, Gambara Asfalti, Lorini Geom. Pietro, mentre quella relativa alla Bauflex è già stata restituita al Fallimento. La somma complessiva che la banca convenuta dovrà restituire al Fallimento attore deve pertanto essere ridotta a Lit. 134.806.554, oltre interessi, svalutazioni ed accessori. “Conclusioni formulate in citazione : Nel merito: Revocarsi ai sensi dell’art. 76 LF i pagamenti indicati in premessa effettuati in favore della Banca Popolare di Bergamo, ovvero dichiararne l’inefficacia ex art. 44 LF nei confronti della procedura fallimentare della Traffic System Srl, in quanto i pagamenti stessi siano stati effettuati rispettivamente prima o dopo la dichiarazione del fallimento, così come risulterà in corso di causa. Se del caso revocarsi le cessioni di credito a cui tali pagamenti sono conseguenti ai sensi dell’art; 67 LF (1° comma nr. 2 e/o 2° comma) ovvero dichiarare la loro inopponibilità al fallimento. Per l’effetto ed in ogni caso condannare la Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino Scarl., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al fallimento della Traffic system Srl. In persona del curatore la somma di £ 137.203.690, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia., oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”. In via Istruttoria….Omissis (v.; Cass. 29.1.85 n. 521). Conclusioni
per la Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino Scarl :- Nel merito
respingersi, siccome infondate, le domande attrici col favore di spese,
diritti ed onorari di causa. In via istruttoria….Omissis (v Cass. 29.1.85 n.
521). SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con citazione 23.6.97 il Fallimento della s.r.l Traffic System, premesso: che la Banca Popolare di Bergamo aveva incassato somme dovute alla Traffic System s.r.l, dichiarata fallita con sentenza 7.12.95 del Tribunale di Mantova, riscuotendo il 3.12.95 dalla Arcalgas Progetti s,r,l l’importo della fattura n. 875/95 di £ 646.646, il 10.1.96 dalla Bauflex Italiana s.r.l quello di £ 833.000 della fattura n. 857/95, l’1.12.95 dall’Amministrazione Provinciale di Brescia quello della fattura n. 127/95 di £ 31.208.658, il 3.12.95 dalla S. Stefano s.c.a.r.l quello della fattura n. 884/95 di £ 166.600, il 16.12.95 dal Comune di Feltre quello della fattura n. 131/95 di £ 5.988.080, il 5.1.96 dalla Gambara Asfalti s.r.l quello della fattura n. 873/95 di £ 285.600, il 5.1.96 dal Govoni Lamberto quello della fattura n. 874/95 di £ 4.275.165,il 5.1.96 da Govoni Lamberto quello della fattura 876/95 di £ 629.641, il 5.1.96 da Lorini geom. Pietro quello della fattura n. 1114/94 di £ 29.750, il 5.1.96 da Lorini geom. Pietro quello della fattura n. 877/95 di £ 435.540, l’11.1.96 dal Comune di Sabbio Chiese quello della fattura n. 130/95 di £ 8.078.910, il 16.1.96 dalla Sea Aeroporto di Linate quello della fattura n. 863/95 di £ 4.628.400, il 16.1.96 dalla Sea Aeroporto di Linate quello della fattura 864/95 di £ 73.416.400, il 12.12.95 dal Comune di Toscolano Maderno quello della fattura n. 891/95 di £ 3.981.550, il 3.12.95 dall Yellow Center s.r.l quello della fattura n. 878/95 di £ 2.599.750. - che
trattavasi di atti solutori ricadenti sotto la disciplina dell’art. 67 l.
fall. o dell’art. 44 l. fall. e le eventuali cessioni dei crediti estinti
soggiacevano al disposto del com. 1° n. 2) dell’art. 67 l. fall. od erano
comunque inopponibili alla procedura concorsuale, - che lo
stato di insolvenza della fallenda era stato reso noto alla banca dalla
trascrizione in data 4.11.95 di un pignoramento immobiliare a carico della
sua correntista nonché dai bilanci di quest’ultima, formalmente in attivo ma
evidenzianti una situazione economica irrimediabilmente compromessa; evocava
dinanzi al Tribunale intestato la Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino
per sentirla condannare a corrispondere al proprio curatore, in misura
rivalutata e maggiorata di interessi, la somma di £ 137.203.690 o quella
altrimenti spettante, previamente revocando o dichiarando inopponibili le
cessioni dei crediti pagati. La
convenuta si costituiva e resisteva alle domande replicando: - che le
operazioni con la Traffic System erano tutte confluite sul c/c ordinario n.
2004 e sul c/c n. 20010, assistito da apertura di credito, erano stati
registrati i soli movimenti inerenti alle fatture anticipate e non comprendenti
le n.n. 875/95, 857/95, 873/95, 874-876/95, 1112/94-877/95, 878/95, a carico
rispettivamente della Arcalgas Progetti, della Bauflex Italiana, della coop.
S. Stefano, della Gambara Asfalti, di Govoni Lombardo, di Lorini Pietro,
della Yellow Center; - che le
restanti sei fatture per complessive £ 127.301.998 erano state cedute il
2.10.95 notificando il 10.10.95 le cessioni; - che
l’insolvenza della fallita era sopravvenuta o si era comunque manifestata
dopo il 10.10.95, allorché non era stato levato il primo protesto e non era
già stato trascritto il pignoramento immobiliare; - che i
pagamenti del terzo erano revocabili unicamente se eseguiti con denaro o su
incarico del debitore o con animo di rivalsa nei confronti di lui; - che le
cessioni erano state perfezionate come mezzo per ottenere e garantire
finanziamenti contestualmente erogati, anziché per estinguere debiti
preesistenti, e non era quindi invocabile l’art. 67 com.1° n. 2 l. fall.; - che i
bilanci della Traffic System erano “formalmente” attivi e non lasciavano
comunque trasparire alcuno stato di insolvenza; Espletati
gli incombenti istruttori la causa è stata assegnata a sentenza sulle
conclusioni epigrafate. MOTIVI
DELLA DECISIONE La recente giurisprudenza in tema di artt. 2914 n.2, 1265 c.c-45 l. fall. esclude che ai fini dell’opponibilità alla procedura concorsuale dell’atto traslativo del credito sia indispensabile la notifica di esso tramite l’Ufficiale Giudiziario, richiesta solo per gli atti processuali, (v. Cass. 27.9.1999 n. 10668) ed argomentando anche dall’art. 2 r.d.l. 21.9.1933 n. 1345 (sulla cambiale tratta garantita dal trasferimento del credito derivante da forniture) reputa sufficiente la notificazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento sul presupposto dell’idoneità di questa a rendere di data certa tale comunicazione (v. Cass. 12.5.1998 n. 4774); pertanto l’avvenuta notifica della cessione ai terzi debitori e la sua anteriorità rispetto al fallimento sono state nella specie validamente documentate dalle raccomandate in data 15.11.95, prodotte dalla convenuta e recapitate nei giorni 18-20-22/11/1995 –come attestato nelle allegate ricevute di ritorno- recando esse sotto la dicitura “oggetto” la menzione degli estremi e dell’ammontare della fattura, nonché della precedente cessione di credito, richiamata anche nel successivo testo della missiva. La
ravvisata opponibilità alla curatela del subingresso della banca nelle
ragioni creditorie della fallita, notificato antecedentemente alla pronunzia
del fallimento, non sottrae tuttavia le riscossioni effettuate dalla
convenuta in periodo sospetto alla revocatoria ex art. 67 com. 2° l. fall.
occorrendo al riguardo considerare: (I) che la Banca Popolare di Bergamo ha
con le raccomandate del 15.11.1995 invitato i destinatari di queste ad
onorare i loro debiti mediante versamenti sul conto corrente ordinario della
Traffic System laddove ha indicato il c/c 828/2004 tra le coordinate bancarie
utilizzabili per il pagamento, (II) che gli importi dei crediti ceduti sono
poi effettivamente affluiti sul c/c succitato, come risulta dai relativi
estratti conto, dimessi dalla convenuta, (III) che le rimesse del terzo sul
c/c bancario del fallito rimangono attratte nella dinamica del conto, così da
dar luogo ad una posta attiva del correntista nei confronti della banca e da
essere equiparabili alle rimesse del debitore –sotto profilo dell’art. 67
com. 2° l. fall.- anziché riconducibili fra i pagamenti del terzo ( v.
Cass. 16.11.1998 n. 11520), ossia tra i versamenti revocabili solo se
eseguiti con denaro del fallito o con denaro del terzo il quale abbia
vittoriosamente esperito l’azione di rivalsa prima dell’apertura della
procedura concorsuale (v. Cass. 22.1.1999 n. 570 –Cass. 22.3.1991 n 3110). Per
rimesse del terzo sul c/c del fallito devono però intendersi quelle operate
in costanza del rapporto di conto corrente, che cessa per espresso disposto
dell’ art. 78 l. fall. alla data del fallimento –fuorché nell’ipotesi (qui non
ricorrente) di mandato in rem propriam, conferito alla banca autorizzandola
ad incamerare le somme incassate per conto del cliente- onde è necessario
distinguere i versamenti da parte della Provincia di Brescia e delle Yellow
Center, anteriori al fallimento, dichiarato il 7.12.95, da quelli eseguiti
dal Comune di Feltre, da Govoni Alberto, dal Comune di Sabbio Chiese dalla
Sea Aeroporto Linate, dal Comune di Toscolano Maderno, non transitati
per il conto corrente (attesa la precedente sua estinzione a norma dell’art.
78 cit.) e qualificabili quindi, a differenza dei primi, come pagamenti del
terzo, cui non si applicano gli artt. 67 e 44 l. fall., con la conseguenza
che rispetto ad essi la curatela non può giovarsi di quest’ultimo articolo e
può recuperare le somme pretese in restituzione solo attraverso la revoca
delle sottostanti cessioni del credito. Ora la
giurisprudenza della S.C e in larghissima prevalenza anche quella delle
magistrature di merito giustamente includono la cessione del credito con funzione
solutoria tra i pagamenti con mezzi anormali, rientranti nella previsione
dell’art. 67 com. 1° n. 2 l. fall., quando sia finalizzata a ridurre una
pregressa esposizione debitoria e non ad adempiere un’obbligazione sorta
contestualmente ad essa (v. Cass. 5.7.1997 n. 6047 –Cass. 25.2.1993 n. 2330),
configurando siffatta cessione una datio in solutum a termini degli artt.
1197, 1198 c.c nonché un mezzo di estinzione del debito diverso da quelli
comunemente accettati nella prassi commerciale come sostitutivi della
corresponsione di danaro ed identificabili, principalmente, nei pagamenti
mediante titoli di credito, che sono per natura facilmente trasmissibili e
consentono l’esercizio delle azioni esecutive con vantaggi che ne derivano
per il creditore. Né può
dubitarsi che le cessioni impugnate dall’attore fossero preordinate
all’estinzione dei debiti preesistenti, anziché alla creazione di nuova
disponibilità a favore della Traffic System, sia perché nei conti n. 2004 e
n. 2010 sono state significativamente annotate in pari data le medesime
“anticipazioni” rispettivamente in “avere” e in “dare” (come nel caso ad
esempio di quelle registrate il 10.10.95), sia la stessa Banca Popolare di
Bergamo assume nella comparsa responsiva che le operazioni sul conto “anticipi
fatture” (quello n 2010) affluivano tutte –automaticamente sul c/c n. 2004
per cui la distinzione trai due conti era soltanto contabile. L’assenza
al tempo della cessione di protesti ed esecuzioni a carico della Traffic
System non è inoltre atta a vincere la presunzione dell’art. 67. com,
1° l. fall. –che riversa sul terzo l’onere di provare l’inscientia
decoctionis- poiché i protesti levati e le procedure esecutive pendenti non
sono gli unici sintomi rilevatori dello stato di insolvenza e la loro mancanza
non esime dunque dal fornire la positiva dimostrazione del compimento
dell’atto revocabile in epoca in cui un concorso di circostanze legittimava
in una persona di media prudenza ed avvedutezza il convincimento che
l’imprenditore si trovasse in una situazione di normale esercizio
dell’impresa (v. Cass. 20.6.1997 n. 5540). In
proposito la relazione 11.2.96 del curatore,se letta non superficialmente,
non supporta affatto le difese della Banca Popolare di Bergamo, nella parte
che è così tenorizzata “Apparentemente la Fallita si presentava come
un’impresa in forte espansione, con tensioni finanziarie abbastanza comuni e
connaturate al particolare settore di attività (la clientela è costituita da
Enti Pubblici i cui termini di pagamento sono notoriamente lunghi )”, posto
che l’insufficiente provvista di liquidità non è incompatibile con la
crescita del fatturato (la quale può accompagnarsi ad un persistente
squilibrio tra crediti maturati e crediti incassati), che la scarsità dei
mezzi finanziari disponibili rende insolvente anche l’impresa titolare di un
patrimonio attivo, che l’insolvenza espone al fallimento anche se
ricollegabile a difficoltà oggettivamente connesse al particolare tipo di
clientela, difficoltà che nella specie erano oltretutto prevedibili dalla
Traffic System, tenuta a prevenirle mettendo la propria impresa nelle
condizioni di poter fruire di sovvenzioni bancarie adeguate al fabbisogno,
aumentato dalle protratte dilazioni dei pagamenti alla fallita. La
conoscenza dello stato di insolvenza deve ritenersi accertata in capo alla
convenuta anche per le rimesse sul c/c da parte della Provincia di Brescia e
della Yellow Center (suscettive di revoca sulla base dell’art. 67 com. 2° l.
fall.).in quanto detta conoscenza: a) se risaliva al tempo delle cessioni non
poteva non essere sussistita anche in un momento successivo (quello appunto
delle rimesse sul conto bancario), b) è perciò desumibile dall’anormalità dei
mezzi di pagamento caratterizzante le cessioni e valorizzabile –sia pure come
presunzione semplice (v. Cass. 2.9.1998 n. 8703)- anche nell’ambito dell’art.
67 com. 2° l. fall.), c) è deducibile altresì da indizi quali l’avvio
di esecuzioni forzate nei confronti del debitore e il cattivo andamento del
suo conto corrente (v. Cass. 21.1.2000 n. 656), sicchè è provata nella
fattispecie anche dalla trascrizione del pignoramento immobiliare in data
4.11.95, cioè un mese circa prima delle rimesse revocabili dell’1.12.95
e del 3.12.95, e dai reiterati sconfinamenti dal fido, oltre che dall’effettuazione
delle cennate rimesse nell’imminenza del fallimento , seguito il 7.12.95, e
dalla crisi di liquidità divenuta cronica o quasi cronica per la Traffic
System,, determinata dai ritardi nella monetizzazione dei crediti verso gli
enti pubblici e rilevabile nell’analizzare i bilanci da un operatore
economico e finanziario altamente professionale coma la banca. Ed una
volta dimostrato dalla curatela che l’atto revocando si situa nel periodo
sospetto e che dello stato di insolvenza la banca era edotta è quest’ultima a
dover provare la concessione di un’apertura di credito in misura superiore al
passivo del conto corrente, al fine di far constare la natura non solutoria
del versamento (v Cass. 26.2.1999 n. 1672), e d’altro canto anche attingendo
i dati dal libro fidi prodotto dalla convenuta si ha la conferma che i
pagamenti in suo favore, comprensivi delle cessioni e delle rimesse, sono
stati tutti di importo inferiore al passivo eccedente il limite dell’apertura
di credito di £ 100.000.000, che non può essere sommato a quello degli altri
fidi ( vale a dire a quello AEE di £ 100.000.000 e a quello anticipi fatture
Italia di £ 200.000.000), ostandovi la diversità ontologica tra i vari
affidamenti (v. Cass. 10.4.1999 n. 3526 –Cass. 5.2.1997 n. 1083) e non essendo
emersa –anche per la sia pur formale separazione tra il conto n. 2004 e il
conto n 2010- la volontà delle parti di cumularli, pattuendo un’unica
apertura di credito, il cui limite di £ 100.000.000 era superabile sino ad un
limite superiore per le operazioni di determinati tipi, come gli anticipi su
fatture. I
debitori ceduti non sono litisconsorti necessari nel presente giudizio
–avendoli la notifica delle cessioni liberati dalla loro obbligazione anche
nei rapporti con la massa creditoria (v Cass. 29.8.1997 n. 8173)- per cui le
somme pagate dal Comune di Feltre , da Govoni Lamberto, dalla Sea Aeroporto
Linate, dal Comune di Toscolano Maderno debbono essere versate al Fallimento
dalla convenuta. In
sintesi vanno revocate le cessioni dei crediti verso i terzi debitori dianzi
elencati e le rimesse sul c/c della Provincia di Brescia e della Yellow
Center condannando la Banca Popolare di Bergamo a corrispondere all’attore la
complessiva somma di £ 134.806.555. La
giurisprudenza prevalente attribuisce efficacia costitutiva alla sentenza di
accoglimento della revocatoria fallimentare, inferendone che il debito
restitutorio dell’accipiens è pecuniario e regolato, se inadempiuto,
dall’art. 1224 c.c, onde gli interessi moratori su di esso decorrono al
saggio legale dalla domanda giudiziale (v. Cass. 2.9.1988 n. 8703 –Cass.
8.4.1998 n. 3651), salva la prova del maggior danno, che non è stata
acquisita essendo stata documentata la misura del tasso percepito dalla
curatela sui depositi bancari dei fondi fallimentari. Le spese
di rito seguono la soccombenza. P.Q.M definitivamente
giudicando revoca le
cessioni alla Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino s.c.a.r.l dei
crediti della Traffic System s.r.l verso il Comune di Feltre, Govoni
Lamberto, il Comune di Sabbio Chiese, la SEA Aeroporto di Linate, il Comune
di Toscolano Maderno revoca
altresì le rimesse sul conto corrente della Traffic System delle somme a
questa dovute dalla Provincia di Brescia e dalla Yellow Center s.r.l condanna la Banca Popolare di
Bergamo-Credito Varesino s.c.a.r.l., con sede in Bergamo, in persona del
legale rappresentante, a restituire al Fallimento della Traffic System, in
persona del Curatore, la somma di £ 134.806.554 con gli interessi legali
dalla domanda giudiziale al saldo nonché a rifondere al detto Fallimento, in
persona del Curatore, le spese del giudizio liquidate in £ 11.308.000 (oltre
IVA e CPA) di cui 458.000 per esborsi, 2.600.000 per diritti, 7.500.000 per
onorari, 750.000 per rimborsi forfetari. |