Revocatoria fallimentare art. 67
II comma L.F. di rimesse in conto corrente bancario - Apertura di
credito - Forma scritta - Necessità ex artt. 117 D.L. 1.9.1993, n. 385 e 3 L.
17.2.1992, n. 154 - Prova testimoniale - Inammissibilità - Data certa degli
affidamenti e opponibilità al fallimento - Necessità - Quesito al C.T.U.- Tribunale di Mantova – 11
novembre 2002 - Ordinanza del Giudice Dott.ssa Laura De Simone. Il giudice istruttore a
scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del 29 ottobre 2002, in ordine alle istanze istruttorie formulate, ammette in quanto rilevanti ai fini della decisione le prove orali
indicate da parte attrice con la sola esclusione del capitolo 6) in quanto
contenente una valutazione non consentita ai testi, del capitolo 7) in quanto
relativo a circostanze con contestate, e dei capitoli 11) lett.a)
e b) e 13) poiché relativi a circostanze irrilevanti ai fini del decidere,
trattandosi di operazioni a cui è rimasto del tutto estraneo l’Istituto di
Credito convenuto e delle quali non è neppure dedotto che il medesimo ne
fosse a conoscenza, non ammette le prove orali indicate da parte convenuta,
essendo le circostanze dedotte per la prova testimoniale unicamente
finalizzate a provare che le delibere di fido della Direzione Centrale del
Credito Commerciale del 30.11.1994, 30.4.1995 e 1.8.1995 hanno comportato il
semplice rinnovo di un affidamento precedentemente concesso, mentre deve
ritenersi che non solo dall’entrata in vigore dell’art.117
D.L.1.9.1993 n.385 ma già
nell’art.3 della L.17.2.1992
n.154 fosse previsto l’obbligo di forma scritta per
la stipula dei contratti di banca, per cui quand’anche ai sensi dell’art.161 D.L.385/1993 la norma
sopraindicata potesse non trovare applicazione per i contratti già in essere,
la dedotta rinnovazione e rinegoziazione del
rapporto, avrebbe dovuto comportare una nuova stipulazione in forma scritta,
secondo le disposizioni legislative nel frattempo entrate in vigore, e dunque
i capitoli risultano inammissibili ex art.2725 c.c.
e comunque perché non consentono di pervenire
all’accertamento dell’esistenza di un negozio di rinnovazione di un affidamento
precedente avente data certa opponibile al fallimento, non risultando dedotti
quei fatti- contemplati nell’art.2704 c.c.-, idonei a fornire la dimostrazione della data di
formazione del documento (Cass.4.6.1986 n.3742); per altro aspetto deve rilevarsi che le
circostanze indicate appaiono inammissibili anche in quanto formulate in
maniera estremamente generica – in contrasto con il dovere di specificità di
cui all’art.244 c.p.c.-
e quindi non consentono di riscontrare gli elementi essenziali
del contratto di apertura di credito dedotto, né l’epoca della sua
formazione; ed ancora si osserva che la possibilità di ricorrere alla prova
testimoniale di un contratto deve ritenersi ammissibile solo
allorquando il rapporto giuridico dedotto è compatibile con tale mezzo
istruttorio, a mente dell’art.2721 c.c., mentre nel caso in esame tale compatibilità non si
riscontra, tenuto conto della natura del negozio (contratto di apertura di
credito), della qualità delle parti (istituto di credito e importante società
commerciale) e dell’elevato valore dell’oggetto (£.2.500.000.000)
(in questo senso Trib.Milano 30.5.1985); ammette parte convenuta alla prova contraria richiesta; ritenuto altresì opportuno avvalersi di un consulente
tecnico affinché risponda al seguente quesito: ““Esaminati
gli atti e la documentazione di causa, assunta ogni ulteriore utile
informazione e reperito ogni ulteriore utile
documento presso le parti e/o terzi (in quest’ultimo
caso previo consenso di tutte le parti, a mente dell’art.198
c.p.c.), indicandone la fonte o l’origine,
individui il consulente, fornendone relazione scritta, quali tra le rimesse
indicate da parte attrice, eseguite sul conto corrente n.13726
aperto dalla Belleli S.p.A. presso il Credito
Commerciale S.p.A.-Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza S.p.A. – nel periodo 16.11.1994-15.11.1995, presentino natura solutoria, senza tener conto degli affidamenti che la
banca allega di aver concesso. Si
attenga il CTU ai criteri di seguito indicati: 1. Relativamente
alle operazioni di accredito, consideri la data contabile, ossia
quella di registrazione, per i versamenti in contanti, anche a titolo di
anticipazione, per gli accrediti di assegni circolari emessi dalla stessa
banca, per gli accrediti di assegni bancari tratti sulla stessa succursale
ove è acceso il c/c, nonché per gli accrediti di giroconti
da altri conti dello stesso correntista, di bonifici e di interessi attivi, e
per tutti i titoli in relazione ai quali risulti che la Banca abbia
effettuato l’incasso immediato per conto del correntista (come per gli
assegni o altri titoli girati alla Banca con girata piena), invece consideri
la data di valuta per i versamenti degli altri assegni o degli altri titoli
non ad incasso immediato (cioè girati per l’incasso), per gli accrediti di
effetti e per gli accrediti di anticipi di varia natura (fatture, anticipi
all’esposizione, ecc.); 2. Relativamente
alle operazioni di addebito, consideri la data contabile, ossia quella
di registrazione, per i prelevamenti in contanti o a mezzo assegni, per i
richiami di assegni e/o di effetti, per le disposizioni di pagamento, per i giroconti da altri conti del medesimo correntista, per i
bonifici e per gli addebiti di spese bancarie , di interessi e di competenze; 3. Con riferimento alle
operazioni effettuate nella stessa giornata, consideri effettuate
per prime le operazioni di accredito rispetto a quelle di addebito; 4. Qualora nello stesso
periodo considerato siano state effettuate sia
operazioni a disponibilità differita che operazioni a disponibilità
immediata, compia un’interpolazione tra i dati per valuta e quelli contabili
(es.valuta media), a
seconda del tipo di operazione posta in essere. Indichi
il CTU l’ammontare delle rimesse riferite ad accrediti di effetti
non andati a buon fine nonché l’entità delle partite c.d. bilanciate, ossia
di quelle operazioni per le quali sia accertata una precisa consequenzialità
e contestualità logica e finalistica
tra rimessa e prelievo.
Dica, inoltre, quali tra le rimesse indicate sono state eseguite dopo
l’eventuale revoca del fido o dopo la chiusura del conto o, comunque (anche se il fido non è stato revocato o il conto
non è stato chiuso), non seguite da ulteriore movimentazione in uscita. Provveda
altresì il CTU alla riclassificazione dei bilanci
società fallita e dei bilanci consolidati del Gruppo, relativamente
agli esercizi al 31.12.1992/1993/1994/1995, determinando i principali
indici di bilancio – con particolare riferimento agli indici di liquidità, di
indebitamento, di garanzia dei debiti a medio e lungo termine e quant’altro reputato utile al fine richiesto –
evidenziando le risultanze emerse sotto il profilo della composizione della
liquidità, della struttura finanziaria e della redditività. Riferisca il CTU in ordine alla rispondenza o meno degli indici in tal modo accertati rispetto agli standard di normalità, precisando, infine, se un operatore economico di media capacità del settore creditizio fosse o meno in grado di individuare le circostanze sopraddette, e di accertare, conseguentemente, con particolare riferimento al periodo 16.11.1994/15.11/1995, la reale e veritiera capacità patrimoniale e finanziaria dell’impresa fallita e la sua evoluzione. Accerti, infine, il CTU la redditività media annuale dei depositi attivi del fallimento dal luglio 2001.”; visti
gli artt.61,191 c.p.c., nomina il dott. xxxxx di Mantova e fissa per il conferimento dell’incarico
nonché per l’espletamento delle prove orali ammesse l’udienza del 11 aprile
2003 ore 9, limitando i testi a quattro per parte e autorizzando le parti
alla nomina di C.T.P. sino all’udienza indicata. Manda
alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al C.T.U.
nominato della presente ordinanza. |