Revocatoria fallimentare art. 67 II comma L.F. di rimesse in conto corrente bancario -  Apertura di credito - Forma scritta - Necessità ex artt. 117 D.L. 1.9.1993, n. 385 e 3 L. 17.2.1992, n. 154 - Prova testimoniale - Inammissibilità - Data certa degli affidamenti e opponibilità al fallimento - Necessità - Quesito al C.T.U.-

 

Tribunale di Mantova – 11 novembre 2002 - Ordinanza del Giudice Dott.ssa Laura De Simone.

 

Il giudice istruttore

 

a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del 29 ottobre 2002,

in ordine alle istanze istruttorie formulate,

ammette in quanto rilevanti ai fini della decisione le prove orali indicate da parte attrice con la sola esclusione del capitolo 6) in quanto contenente una valutazione non consentita ai testi, del capitolo 7) in quanto relativo a circostanze con contestate, e dei capitoli 11) lett.a) e b) e 13) poiché relativi a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, trattandosi di operazioni a cui è rimasto del tutto estraneo l’Istituto di Credito convenuto e delle quali non è neppure dedotto che il medesimo ne fosse a conoscenza,

non ammette le prove orali indicate da parte convenuta, essendo le circostanze dedotte per la prova testimoniale unicamente finalizzate a provare che le delibere di fido della Direzione Centrale del Credito Commerciale del 30.11.1994, 30.4.1995 e 1.8.1995 hanno comportato il semplice rinnovo di un affidamento precedentemente concesso, mentre deve ritenersi che non solo dall’entrata in vigore dell’art.117 D.L.1.9.1993 n.385 ma già nell’art.3 della L.17.2.1992 n.154 fosse previsto l’obbligo di forma scritta per la stipula dei contratti di banca, per cui quand’anche ai sensi dell’art.161 D.L.385/1993 la norma sopraindicata potesse non trovare applicazione per i contratti già in essere, la dedotta rinnovazione e rinegoziazione del rapporto, avrebbe dovuto comportare una nuova stipulazione in forma scritta, secondo le disposizioni legislative nel frattempo entrate in vigore, e dunque i capitoli risultano inammissibili ex art.2725 c.c. e comunque perché non consentono di pervenire all’accertamento dell’esistenza di un negozio di rinnovazione di un affidamento precedente avente data certa opponibile al fallimento, non risultando dedotti quei fatti- contemplati nell’art.2704 c.c.-, idonei a fornire la dimostrazione della data di formazione del documento (Cass.4.6.1986 n.3742); per altro aspetto deve rilevarsi che le circostanze indicate appaiono inammissibili anche in quanto formulate in maniera estremamente generica – in contrasto con il dovere di specificità di cui all’art.244 c.p.c.-  e quindi non consentono di riscontrare  gli elementi essenziali del contratto di apertura di credito dedotto, né l’epoca della sua formazione; ed ancora si osserva che la possibilità di ricorrere alla prova testimoniale di un contratto  deve ritenersi ammissibile  solo allorquando il rapporto giuridico dedotto è compatibile con tale mezzo istruttorio, a mente dell’art.2721 c.c., mentre nel caso in esame tale compatibilità non si riscontra, tenuto conto della natura del negozio (contratto di apertura di credito), della qualità delle parti (istituto di credito e importante società commerciale) e dell’elevato valore dell’oggetto (£.2.500.000.000) (in questo senso Trib.Milano 30.5.1985);

ammette parte convenuta alla prova contraria richiesta;

 ritenuto altresì opportuno avvalersi di un consulente tecnico affinché risponda al seguente quesito:

““Esaminati gli atti e la documentazione di causa,  assunta ogni ulteriore utile informazione e reperito ogni ulteriore utile documento presso le parti e/o terzi (in quest’ultimo caso previo consenso di tutte le parti, a mente dell’art.198 c.p.c.), indicandone la fonte o l’origine, individui il consulente, fornendone relazione scritta, quali tra le rimesse indicate da parte attrice, eseguite sul conto corrente n.13726 aperto dalla Belleli S.p.A. presso il Credito Commerciale S.p.A.-Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. – nel periodo 16.11.1994-15.11.1995, presentino natura solutoria, senza tener conto degli affidamenti che la banca allega di aver concesso.

 

 Si attenga il CTU ai criteri di seguito indicati:

1.      Relativamente alle operazioni di accredito, consideri la data contabile, ossia quella di registrazione, per i versamenti in contanti, anche a titolo di anticipazione, per gli accrediti di assegni circolari emessi dalla stessa banca, per gli accrediti di assegni bancari tratti sulla stessa succursale ove è acceso il c/c, nonché per gli accrediti di giroconti da altri conti dello stesso correntista, di bonifici e di interessi attivi, e per tutti i titoli in relazione ai quali risulti che la Banca abbia effettuato l’incasso immediato per conto del correntista (come per gli assegni o altri titoli girati alla Banca con girata piena), invece consideri la data di valuta per i versamenti degli altri assegni o degli altri titoli non ad incasso immediato (cioè girati per l’incasso), per gli accrediti di effetti e per gli accrediti di anticipi di varia natura (fatture, anticipi all’esposizione, ecc.);

2.      Relativamente alle operazioni di addebito, consideri la data contabile, ossia quella di registrazione, per i prelevamenti in contanti o a mezzo assegni, per i richiami di assegni e/o di effetti, per le disposizioni di pagamento, per i giroconti da altri conti del medesimo correntista, per i bonifici e per gli addebiti di spese bancarie , di interessi e di competenze;

3.      Con riferimento alle operazioni effettuate nella stessa giornata, consideri effettuate per prime le operazioni di accredito rispetto a quelle di addebito;

4.      Qualora nello stesso periodo considerato siano state effettuate sia operazioni a disponibilità differita che operazioni a disponibilità immediata, compia un’interpolazione tra i dati per valuta e quelli contabili (es.valuta media), a seconda del tipo di operazione posta in essere.

Indichi il CTU l’ammontare delle rimesse riferite ad accrediti di effetti non andati a buon fine nonché l’entità delle partite c.d. bilanciate, ossia di quelle operazioni per le quali sia accertata una precisa consequenzialità e contestualità logica e finalistica tra rimessa e prelievo.

            Dica, inoltre, quali tra le rimesse indicate sono state eseguite dopo l’eventuale revoca del fido o dopo la chiusura del conto o, comunque (anche se il fido non è stato revocato o il conto non è stato chiuso), non seguite da ulteriore movimentazione in uscita.

 

Provveda altresì il CTU alla riclassificazione dei bilanci società fallita e dei bilanci consolidati del Gruppo, relativamente agli esercizi al 31.12.1992/1993/1994/1995, determinando i principali indici di bilancio – con particolare riferimento agli indici di liquidità, di indebitamento, di garanzia dei debiti a medio e lungo termine e quant’altro reputato utile al fine richiesto – evidenziando le risultanze emerse sotto il profilo della composizione della liquidità, della struttura finanziaria e della redditività.

Riferisca il CTU in ordine alla rispondenza o meno degli indici in tal modo accertati rispetto agli standard di normalità, precisando, infine, se un operatore economico di media capacità del settore creditizio fosse o meno in grado di individuare le circostanze sopraddette, e di accertare, conseguentemente, con particolare riferimento al periodo 16.11.1994/15.11/1995, la reale e veritiera capacità patrimoniale e finanziaria dell’impresa fallita e la sua evoluzione.

Accerti, infine, il CTU la redditività media annuale dei depositi attivi del fallimento dal luglio 2001.”;

 

visti gli artt.61,191 c.p.c.,

nomina

il dott. xxxxx di Mantova e fissa per il conferimento dell’incarico nonché per l’espletamento delle prove orali ammesse l’udienza del 11 aprile 2003 ore 9, limitando i testi a quattro per parte e autorizzando le parti alla nomina di C.T.P. sino all’udienza indicata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al C.T.U. nominato della presente ordinanza.