Compensazione ex artt. 56 l.f. e
1241 c.c. tra soggetti ammessi a procedure concorsuali diverse - Verifica dei
crediti in sede concordataria - Insussistenza - Verifica fallimentare -
Operatività ex tunc della compensazione. Tribunale di Mantova – Sezione
seconda - Sentenza 11 luglio 2002 - Dott. A. Dell'Aringa, Presidente, Dott.
M. Bernardi, Giudice Relatore, Dott. Laura De Simone, Giudice. Con ricorso notificato in data 14-12-1999 la società
Simi Sistemi s.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso
il provvedimento con cui gli organi del fallimento Belleli s.p.a. avevano
rigettato la sua domanda di ammissione al passivo. L’opponente, ammessa al concordato preventivo con
cessione dei beni, omologato dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 1405/99
pubblicata il 12-10-1999, specificava di avere chiesto l’insinuazione al
passivo della Belleli per £ 323.210.985, in via chirografaria, per crediti
anteriori all’ammissione di quest’ultima all’amministrazione controllata e
per £ 1.388.585.592, in prededuzione, in relazione a corrispettivi per lo
svolgimento di servizi maturati nel periodo in cui la società poi fallita era
stata ammessa alle procedure di amministrazione controllata e di concordato
preventivo e che il rigetto dell’istanza era stato motivato in considerazione
dell’eccepita compensazione dei predetti importi con quelli vantati dalla
Belleli verso la stessa Simi, risultando un’ulteriore differenza a favore
della prima per £ 1.460.784.817. L’istante sosteneva l’ingiustizia del provvedimento
adottato atteso che, al caso di specie, non potevano trovare applicazione né
il disposto di cui all’art. 56 l.f. né le regole di cui agli artt. 1241 e
segg. c.c.. In via subordinata la difesa della Simi faceva rilevare di essere
stata ammessa alla procedura di concordato preventivo nell’ambito della quale
soltanto il fallimento opposto avrebbe potuto compensare il proprio credito
(il che non era avvenuto): evidenziava inoltre che la sentenza di
omologazione del concordato preventivo produce, rispetto a tutti i crediti
anteriori al decreto di ammissione al procedimento, un parziale effetto
estintivo del credito per l’importo eccedente la percentuale concordataria
sicchè l’eccepita compensazione (peraltro intervenuta, a seguito del decreto
ex art. 97 l.f. depositato il 10-11-1999, dopo la pubblicazione della
sentenza di omologazione del concordato preventivo), quand’anche ritenuta
ammissibile, avrebbe potuto operare nei soli limiti della percentuale stessa
con la conseguenza che, per la differenza, il credito della Simi avrebbe
dovuto trovare ingresso nel passivo fallimentare. La curatela si costituiva chiedendo il rigetto del
ricorso e, premettendo che il proprio credito nei confronti della Simi - di
cui la Belleli detiene il capitale nella misura dell’80% - era originato da
prestazioni effettuate dalla fallita nel corso della procedura di
amministrazione controllata, sosteneva l’operatività della compensazione ex
art. 56 l.f. ovvero ex artt. 1241 e segg. c.c., evidenziando che l’effetto
estintivo si compie allorchè si originano le contrapposte obbligazioni,
indipendentemente dal tempo in cui la parte che può avvalersene ne eccepisca
l’operatività e che, nel caso di specie, le poste reciproche sarebbero sorte
anteriormente all’istanza di ammissione della Simi al concordato preventivo
(depositata il 18-12-1998). Infine la curatela evidenziava come nessun
effetto preclusivo in ordine all’operatività della compensazione potesse
derivare dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo cui non può
riconnettersi, per consolidato orientamento giurisprudenziale, alcun effetto
di accertamento sostanziale. La
causa, istruita unicamente con produzioni documentali, veniva rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe
riportate. L’opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta
nei limiti che seguono. Premesso che la Belleli è stata ammessa
all’amministrazione controllata con decreto in data 2-11-1995 (a seguito di
ricorso depositato il 16-11-1995) cui sono seguiti, senza soluzione di
continuità, prima il concordato preventivo (omologato con sentenza 27-1-1998,
a seguito di istanza presentata il 26-9-1997 cui aveva fatto seguito il
decreto ex art. 163 l.f.) e poi, a seguito di sentenza pronunciata il
19-11-1998, la dichiarazione di fallimento, occorre in primo luogo
evidenziare, non essendovi peraltro contestazioni sul punto, che il credito
azionato dalla Simi in parte è antecedente all’ammissione della Belleli
all’a.c. (per £ 323.210.985) mentre quello di £ 1.388.585.592 è sorto durante
il periodo in cui quest’ultima era stata ammessa alle procedure concorsuali
minori: per converso il credito opposto in compensazione dalla fallita
risulta essere maturato durante il periodo in cui la stessa si trovava in
amministrazione controllata e la Simi era in bonis, essendo stata ammessa al
concordato solo successivamente. Va poi rilevato che nel procedimento di concordato
preventivo non avviene una verifica dei crediti per il cui accertamento e
determinazione il creditore può sempre avvalersi degli ordinari giudizi di cognizione
(cfr. Cass. 14-2-2002 n. 2104; Cass. 17-6-1995 n. 6859; Cass. 24-6-1993 n.
7002), sicché nulla osta a che i crediti delle parti vengano accertati
nell’ambito della verifica fallimentare (è infatti consolidato l’orientamento
secondo cui l’opposizione ex art. 98 l.f. costituisce un ordinario giudizio
di cognizione: cfr. Cass. 5-7-1997 n. 6058; Cass. 9-11-1993 n. 11071) ove
potranno costituire oggetto di considerazione i fatti estintivi del credito,
non essendo desumibili dal sistema limiti in tal senso. Al riguardo va peraltro osservato che, alla fattispecie
in esame, trova applicazione non tanto la norma di cui all’art. 56 l.f. che
regola la diversa ipotesi in cui il creditore eccepisce la compensazione di
un proprio credito non scaduto nei confronti del soggetto fallito, bensì la
disciplina ordinaria contenuta negli artt. 1241 e segg. c.c.. Ne deriva ulteriormente che non potrà operare la
compensazione con riguardo all’importo di £ 323.210.985 e ciò stante il
disposto di cui all’art. 1243 c.c. che richiede l’esigibilità dei crediti
laddove, per costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 28-8-1995 n.
9030; Cass. 15-6-1988 n. 4079; Cass. 28-6-1985 n. 3879; Cass. 24-7-1980 n.
4798; Cass. 31-1-1979 n. 704), l’ammissione alla procedura concorsuale minore
segna una netta demarcazione con la costituzione di due masse separate di
rapporti sicché i crediti sorti anteriormente all’ammissione all’a.c. si
cristallizzano con l’inizio di tale procedura rimanendone sospesa
l’esigibilità e, tenendo conto della unitarietà delle tre procedure in quanto
ricollegantesi alla medesima manifestazione di insolvenza, la
cristallizzazione delle posizioni patrimoniali del debitore va riferita alla
apertura della prima procedura (cfr. Cass. 1-12-1992 n. 12827), sicché l’importo
sopra indicato pari ad euro 166.924,54 va ammesso al passivo in via
chirografaria. Sussistendo invece i requisiti previsti dalla normativa
codicistica deve dirsi che opera la compensazione fra l’ulteriore importo
azionato dalla Simi ed il credito vantato dalla Belleli posto che questo è
sorto prima dell’ammissione della Simi al concordato preventivo: sul punto va
altresì precisato che non può trovare accoglimento la tesi difensiva svolta
in via subordinata dall’opponente secondo cui la compensazione dovrebbe
trovare applicazione solo nei limiti della percentuale concordataria, atteso
che la compensazione legale estingue ope legis i reciproci debiti in
conseguenza del fatto oggettivo della loro coesistenza sicché la vicenda
estintiva non si verifica al momento della dichiarazione della parte di
volersi avvalere della compensazione (trattandosi di manifestazione di
volontà necessaria, non essendo la compensazione rilevabile d’ufficio, e
volta a far valere un effetto già verificatosi) né al momento della pronuncia
del giudice che non fa che accertare l’avvenuta vicenda estintiva con
efficacia ex tunc (cfr. art. 1242 c.c.; Cass. 4-5-1981 n. 2705; Cass.
5-6-1976 n. 2037). Da ciò deriva che l’importo di £ 1.388.585.592 non
può essere ammesso al passivo fallimentare stante l’avvenuta
compensazione con il controcredito vantato dal fallimento essendosi la
vicenda estintiva verificatasi prima dell’ammisssione della Simi alla
procedura di concordato preventivo: il credito residuo della Belleli nei
confronti del concordato Simi sarà così pari a £ 712.700.709 corrispondenti
ad euro 368.079,20 per effetto della falcidia concordataria. Appare equo in considerazione della parziale
soccombenza, della obiettiva complessità della vicenda e della natura dei
soggetti in lite, compensare nella misura di un quinto le spese del giudizio
che, liquidate come a dispositivo, per il resto dovranno far carico
all’opponente. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: in parziale accoglimento dell’opposizione ammette la
società Simi Sistemi s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo al
passivo del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione per l’importo di euro
166.924,54 in via chirografaria ed ordina la conseguente modificazione dello
stato passivo; condanna
l’opponente a rifondere al fallimento opposto le spese di lite, compensandole
nella misura di un quinto e, per l’effetto, liquidandole in complessivi
euro 7.552,56 di cui € 303,70 per spese, € 2.038,86 per diritti ed €
5.210,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15
T.P., ed oltre ad I.V.A. e contributo previdenziale come per legge. |