Fallimento
– Credito per contributi e sanzioni previdenziali - Prescrizione ex art. 3
legge n. 335/1995 - Atti interruttivi ex art. 2944 c.c. - Presentazione
denuncie DM 10 - Insufficienza - Versamento acconti - Idoneità. Tribunale di Mantova – Sezione
II - Sentenza del 9 dicembre 2002 - Dott. Attilio Dell'Aringa, Presidente,
Dott. Laura De Simone, Giudice, Dott. Mauro Bernardi, Giudice Relatore. Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 13-4-2002
l’I.N.P.S. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il
provvedimento con il quale gli organi del fallimento Fornari avevano
rigettato la sua domanda di insinuazione, decisione adottata per
inadeguatezza della documentazione allegata e, comunque, per intervenuta
prescrizione. L’istituto precisava di avere richiesto l’ammissione per
euro 1.206,48 in via privilegiata ex art. 2753 c.c. a titolo di contributi
dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti relativi al periodo
1-10-1994/30-11-1994, per euro 2.088, 48 in privilegio ex art. 2754 c.c. per
contributi obbligatori diversi da quelli dovuti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti e somme aggiuntive relative al credito contributivo complessivo,
nella misura del 50% del loro ammontare con riguardo al periodo
1-8-1994/30-11-1994 ed infine per euro 2.869,09 in via chirografaria per
somme aggiuntive nella misura del 50% del loro ammontare concernenti il
medesimo periodo nonché per le spese legali di cui al decreto ingiuntivo del
Pretore di Mantova n. 313/94: in proposito l’I.N.P.S. ribadiva che la
documentazione prodotta forniva adeguata prova del credito e sosteneva che,
nel caso in esame, non operava il termine prescrizionale quinquennale di cui
all’art. 3 co. 9 l. 335/95 bensì quello decennale previsto dal comma decimo,
trattandosi di debito contributivo riconosciuto dalla debitrice sin dal 1994
per effetto della presentazione dei modelli DM10, con conseguente
interruzione del termine di prescrizione per atto del debitore risalente ad
epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 335/95. Quanto poi alle
spese legali la prescrizione era quella decennale avendo fondamento in un
titolo giudiziale. Il curatore rimaneva contumace e, a fronte delle
ulteriori deduzioni e produzioni, non si opponeva all’accoglimento
dell’opposizione. Senza
lo svolgimento di attività istruttoria la causa veniva trattenuta in
decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate. Motivi L’opposizione è fondata e merita accoglimento. In ordine ai contributi previdenziali ed alle
conseguenti sanzioni occorre in primo luogo rilevare che l’art. 3 della legge
335/95 ha previsto un termine di prescrizione di dieci anni per quelli di
competenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti ridotto però a cinque
anni, a partire dal 1-1-1996, in relazione alle contribuzioni maturate prima
di tale data, fatta tuttavia eccezione per i casi di atti interruttivi già
compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente
atteso che, in tale eventualità, il termine prescrizionale è quello decennale
(cfr. Cass. 11-1-2001 n. 301; Cass. 5-3-2001 n. 3213; Cass. 3-9-2002 n.
12822), mentre per i contributi diversi da quelli sopra menzionati la citata
normativa prevede come termine prescrizionale quello quinquennale. Orbene nel caso di specie va rilevato, da un lato, che
l’istituto non ha documentato di avere iniziato procedure di accertamento
ovvero di avere efficacemente compiuto altri atti di interruzione della
prescrizione (i due atti di precetto prodotti si riferiscono solo ad alcuni
periodi contributivi e sono stati notificati nel settembre 2001) e,
dall’altro, che la presentazione
all’I.N.P.S., da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive
compilate sui c.d. modelli DM 10 non può essere configurata come
riconoscimento del debito contributivo, idoneo a interrompere la prescrizione,
ex art. 2944 c.c., trattandosi di un atto che - avendo come scadenza il 20 di
ogni mese (secondo il disposto dell’art. 1 del D.m. 24-2-1994, emanato ai
sensi dell’art. 1 del D.L. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638
del 1983) - interviene in un momento che precede l’inizio della prescrizione
del credito dell’istituto previdenziale (che può essere fatto valere solo
dopo la data di scadenza)(in tal senso vedasi Cass. 18-10-2002 n. 14826). Nondimeno va osservato che il riconoscimento del diritto
non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi inequivoca
manifestazione di volontà, ancorché non esplicita, del debitore (in tal senso
vedasi Cass. 27-6-1996 n. 5939; Cass. 21-1-1994 n. 576). Nella fattispecie in
esame dagli atti risulta che, in epoca antecedente alla dichiarazione di
fallimento, il debitore aveva corrisposto degli acconti e né lo stesso né
successivamente il Curatore hanno sollevato contestazioni circa la congruità
della pretesa: siffatto comportamento, per il suo carattere non equivoco, può
quindi reputarsi idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 2944 c.c.
(in tal senso vedasi Cass. 6-9-1982 n. 4829). Infine va rilevato che nessuna prescrizione poteva
ritenersi maturata quanto alle spese legali in quanto tale pretesa trovava
fondamento su titolo divenuto definitivo. L’incertezza
della lite ed il comportamento processuale del Curatore giustificano
l’integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione
reietta, così provvede: dichiara la contumacia del fallimento Fornari Monica; in accoglimento dell’opposizione
ammette l’I.N.P.S. al passivo del fallimento sopra indicato per l’importo di
euro 1.206,48 in privilegio ex art. 2753 c.c., per euro 2.088,00 in
privilegio ex art. 2754 c.c.e per euro 2.869,09 in via chirografaria ed
ordina la conseguente modificazione dello stato passivo. |