Opposizione allo stato passivo -
Revocatoria fallimentare - Mutuo fondiario - Parametri di cui all'art. 38, II
co. T.U.L.B. - Importo mutuato pari alla preesistente esposizione
chirografaria - Simulazione parziale attuata mediante collegamento funzionale
di più negozi - Mezzo anormale di pagamento revocabile ex art. 67, II co. n.
2 l.f. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Dott. Attilio dell'Aringa, Presidente; Dott. Mauro Bernardi, Giudice
relatore; Dott. Laura De Simone, Giudice - Sentenza del giorno 9 ottobre
2003. Svolgimento
del processo Con
ricorso notificato in data 26-3-1999 la Banca Agricola Mantovana proponeva
tempestiva opposizione avverso il provvedimento con il quale gli organi del
fallimento Alfa s.a.s. di Tizio A. e C. e del socio Tizio A. avevano
rigettato la sua domanda di ammissione al passivo nella parte concernente il
credito fondato sul contratto di mutuo ipotecario fondiario di cui al rogito
in data 19-12-1997, decisione assunta in quanto l’operazione in questione era
stata ritenuta revocabile ex art. 67 co. I n. 2,3,4 l.f. o comunque
integrare, ex art. 1414 c.c., un negozio simulato o comunque indiretto con
fine illecito. L’opponente
precisava a) di avere chiesto l’insinuazione al passivo per la somma di £
553.481.736 oltre agli interessi in relazione al mutuo sopra menzionato; b)
che la somma mutuata di £ 550.000.000 era stata accreditata alla società
(dichiarata fallita il 29-10-1999) sul conto corrente n. 42923/2; c) che
l’ipoteca era stata iscritta il 13-1-1998 su immobili (stimati £
1.200.000.000) già gravati da due iscrizioni ipotecarie volontarie di cui una
a favore del Mediocredito Lombardo e l’altra a favore della stessa B.A.M.; d)
che nel contratto la mutuataria aveva dato atto che, con l’operazione in
questione, sarebbe stata estinta l’esposizione ipotecaria già in essere nei
confronti della B.A.M.. Alla luce
di tale ricostruzione in fatto l’istituto di credito assumeva che
l’operazione, avvenuta nel pieno rispetto della normativa regolante il mutuo
fondiario, era stata voluta dalle parti e quindi non poteva considerarsi
simulata anche perché l’importo della somma erogata era superiore di ben
250.000.000 rispetto al debito di cui alla pregressa apertura di credito in
conto corrente. Parimenti infondato doveva poi considerarsi, a parere della
banca, il riferimento all’art. 67 l.f. poiché l’atto solutorio era avvenuto
con denaro su precisa disposizione della mutuataria che avrebbe beneficiato
di un apporto di liquidità pari a £ 250.000.000: concludeva quindi chiedendo
l’ammissione al passivo del proprio credito in via privilegiata ovvero, in
subordine, in via chirografaria. La
curatela fallimentare, costituitasi alla prima udienza, insisteva per il
rigetto dell’opposizione assumendo che l’operazione in questione era stata
posta in essere allo scopo di trasformare in privilegiato un pregresso
credito (derivante da scoperto di conto corrente che da tempo presentava una
anomala rigidità di utilizzo) di natura chirografaria perché non garantito
dalla precedente iscrizione ipotecaria e che ciò era stato fatto utilizzando
la figura del mutuo fondiario al fine di beneficiare del c.d. consolidamento
breve dell’ipoteca: ribadiva quindi la fondatezza dell’esclusione del credito
alla stregua delle ragioni già evidenziate in sede di formazione dello stato
passivo. In
aggiunta a ciò la difesa dei fallimenti ravvisava la nullità del mutuo ex
art. 1344 c.c. essendo stato perfezionato in frode alla legge (artt. 67 l.f.
e 39 t.u.l.b.) e in contrasto con una norma imperativa (art. 216 l.f.) atteso
che sarebbe stata strumentalmente utilizzata una nuova operazione creditizia
per eludere il rigoroso trattamento riservato dalla legge alla costituzione
di garanzie reali costituite per debiti preesistenti: asseriva infine che la
concessione del mutuo fondiario non era avvenuta in conformità della
disciplina regolante tale figura avuto riguardo, in particolare, all’entità
della somma mutuata in rapporto alle precedenti iscrizioni ipotecarie ed al
valore degli immobili concessi in garanzia. Con
memoria ex art. 183 u.c. c.p.c. l’istituto di credito eccepiva, quanto alla
domanda di nullità per violazione di norma imperativa, che la stessa dovesse
considerarsi inammissibile sia perché si tratterebbe di domanda
riconvenzionale svolta in violazione della preclusione imposta dall’art. 167
c.p.c. sia in quanto del tutto nuova rispetto alle ragioni di esclusione
assunte in sede di formazione dello stato passivo. Esperita
l'istruttoria orale e ordinata alla banca l’esibizione di alcuni documenti,
la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in
epigrafe riportate. Motivi L’opposizione
è infondata e deve essere rigettata. Preliminarmente
occorre verificare se l’operazione di concessione di mutuo fondiario sia
avvenuta nel rispetto della normativa regolante tale figura. Al
riguardo va osservato che il contratto prevedeva una durata di dodici anni e
che il credito in questione può essere concesso solo per
operazioni di medio e lungo termine (rispettivamente da diciotto mesi e un
giorno a cinque anni e oltre cinque anni) e che, a seguito della
deliberazione adottata dalla Banca d’Italia il 26-6-1995 in attuazione del
disposto di cui all’art. 38 co.II T.U.L.B., trattandosi di ipoteca non di
primo grado, l’importo massimo finanziabile era pari all’80% del valore
dell’immobile, dovendosi a tal fine sommare all’importo dell’ultimo
finanziamento non le somme per le quali le precedenti ipoteche sono iscritte
bensì il totale del capitale residuo garantito sulla base delle preesistenti
iscrizioni. Poiché gli immobili erano stati stimati £ 1.200.000.000 e la
somma capitale garantita con le precedenti iscrizioni ammontava a £
650.000.000 da cui deve però detrarsi l’importo di £ 300.000.000 in
quanto riguardante il credito (garantito da precedente ipoteca a favore della
stessa B.A.M.) estinto contestualmente alla concessione del mutuo,
l’erogazione del finanziamento da parte dell’opponente risulta rispettare la
prescrizione regolamentare. Né vale la considerazione secondo cui il valore
preso come riferimento andrebbe verificato in quanto, premesso che la legge
non prevede particolari formalità per la sua determinazione, la curatela non
ha offerto elementi neppure indiziari per ritenere inadeguata la stima del
cespite sicché non può disporsi una consulenza tecnica, come richiesto
dall’opposto, in quanto la medesima avrebbe natura meramente esplorativa. Risulta
invece fondato il rilievo della curatela secondo cui l’operazione in
questione sarebbe stata posta in essere non al fine di concedere nuova
finanza ma allo scopo di garantire con ipoteca lo scoperto chirografario del
conto corrente n. 42932 atteso che la precedente iscrizione si limitava a
coprire le passività formatesi sul conto n. 13830. Già dal
conto scalare al 31-12-1997 emerge che, alla data del 18-12-1997, il saldo
per valuta relativo al conto n. 42932 era pari a £ 263.418.484 e che il
giorno successivo (in cui è stato effettuato l’accreditamento di £
505.000.000 con contestuale storno di £ 308.000.000 andato ad estinguere,
come ammesso dalla stessa B.A.M., il conto corrente ipotecario n. 13830) il
saldo risultava essere pari a £ 76.466.604 con una differenza di £ 186.951.880. Appare
peraltro più corretto fare riferimento al saldo contabile e alla stregua di
tale criterio risulta che, prima dell’erogazione del mutuo, tale valore
(negativo) corrispondeva a £ 241.937.605, somma che praticamente coincide con
la differenza fra l’importo mutuato e quello destinato all’estinzione
del conto garantito (550.000.000-308.000.000=242.000.000) come si evince dal
seguente prospetto: data
valuta
saldo 17-12-97
16-12-97 spese gestione ass.
-20.000 -180.607.458 17-12-97
01-12-97 vers. contanti
35.000.000
-145.607.458 18-12-97
10-12-97
giroconto
5.215.252 -140.392.206 18-12-97 10-12-97 ass. n. 46933627
-47.285.784 -187.677.990 18-12-97 11-12-97 ass. n. 46930707
-6.708.268 -194.386.258 18-12-97 15-12-97 ass. n. 46933622
-32.819.800 -227.206.058 18-12-97 10-12-97 eff. elettr.
insol. -1.447.927 -228.653.985 18-12-97 18-12-97 vers. ass. e cont.
36.250.000 -192.403.985 18-12-97 22-12-97
versam.
210.000 -192.193.985 18-12-97 10-12-97 commiss. pres.
sbf -16.500 -192.210.485 19-12-97 18-12-97 spese gest.
ass.
-20.000 -192.230.485 19-12-97 19-12-97 disp. estero
-2.543.674 -194.774.159 19-12-97 19-12-97
idem
-2.584.603 -197.358.762 19-12-97 19-12-97
idem
-3.032.533 -200.391.295 19-12-97 19-12-97
idem
-2.534.542 -202.925.837 19-12-97 19-12-97
idem
-28.269 -202.954.106 19-12-97 19-12-97
idem
-34.893 -202.988.999 19-12-97 19-12-97
idem
-3.271.156 -206.260.155 19-12-97 19-12-97
idem
-1.428.400 -207.688.555 19-12-97 19-12-97
idem
-12.884 -207.701.439 19-12-97 19-12-97
idem
-1.788.009 -209.489.448 19-12-97 19-12-97
idem
-10.934 -209.500.382 19-12-97 19-12-97
idem
-38.784 -209.539.166 19-12-97 19-12-97
idem
-4.315.072 -213.854.238 19-12-97 19-12-97
idem
-3.069.126 -216.923.364 19-12-97 19-12-97
idem
-63.062 -216.986.426 19-12-97 19-12-97
idem
-3.358.761 -220.345.187 19-12-97 1912-97
idem
-90.962 -220.436.149 19-12-97 19-12-97
idem
-3.622.568 -224.058.717 19-12-97 19-12-97
idem
-4.742.021 -228.800.738 19-12-97 19-12-97 idem
-11.207
-228.811.945 19-12-97 19-12-97
idem
-52.944 -228.864.889 19-12-97 19-12-97 idem
-41.694 -228.906.583 19-12-97 19-12-97
idem
-49.677 -228.956.260 19-12-97 19-12-97
idem
-3.283.455 -232.239.715 19-12-97 19-12-97
idem
-45.800 -232.285.515 19-12-97 19-12-97
idem
-3.051.851 -235.337.366 19-12-97 19-12-97 idem
-42.564
-235.379.930 19-12-97 19-12-97
idem
-3.567.741 -238.947.671 19-12-97 19-12-97 idem
-49.772 -238.997.443 19-12-97 19-12-97
idem
-2.809.686 -241.807.129 19-12-97 19-12-97
idem
-95.012 -241.902.141 19-12-97 19-12-97
idem
-35.464 -241.937.605 19-12-97 19-12-97 erogaz. mutuo
550.000.000
308.062.395
19-12-97
19-12-97 spese
mutuo
-2.375.000 305.687.395 19-12-97
19-12-97
giroconto
-308.000.000 -2.312.605 19-12-97 19-12-97
bonifico
-2.966.000 -5.278.605 In
proposito va osservato che l’estinzione di un precedente debito effettuato
dall’imprenditore con somme messe a disposizione, in esecuzione di un
contratto di mutuo fondiario, dal medesimo istituto di credito nei cui
confronti esisteva il debito già scaduto ed esigibile (quale era quello
formatosi sul c/c 4293/2), deve qualificarsi come pagamento anormale ex art.
67 n. 2 l.f. in quanto tale effetto costituisce la risultante di un
meccanismo satisfattorio non usuale alla stregua delle normali operazioni
commerciali laddove la volontà delle parti è parzialmente simulata avendo
esse inteso, in virtù del collegamento funzionale fra più negozi, unicamente
tutelare l’obbligazione anteriore (non garantita) senza creare nuova
disponibilità, perseguendo pertanto uno scopo unitario del tutto estraneo
rispetto alle finalità avute tipicamente di mira dai singoli negozi
strumentalmente utilizzati (cfr. Cass. 19-11-1997 n. 11495; Cass. 13-7-1994
n. 6569). Occorre
poi aggiungere che la banca non ha nemmeno chiesto di provare l’inscientia
decoctionis della società Formaggi San Giorgio sicché, operando la
presunzione legale, la fattispecie di cui all’art. 67 n. 2 l.f. appare
compiutamente integrata: va peraltro evidenziato che l’ampliamento della
garanzia ipotecaria ed il particolare strumento utilizzato che determina il
c.d. consolidamento breve dell’ipoteca, nonché la dichiarazione del Bacchi
-direttore della filiale B.A.M. di Frassino- secondo cui l’operatività del
conto era gestita dalla direzione centrale (il che accadeva quando il
cliente si trovava in difficoltà nell’ordinaria gestione del rapporto),
costituiscono evidenti indizi della consapevolezza in capo all’istituto della
grave tensione finanziaria in cui si trovava la debitrice, avendo la B.A.M.
in sostanza preteso la garanzia reale (sull’unico immobile di proprietà della
società) per tutto il credito concesso, iscrivendo ipoteca per quasi il
massimo dell’importo finanziabile. Infine
dai tabulati della centrale rischi relativi ai mesi di ottobre e novembre
1997 emerge come la società poi fallita avesse utilizzato il fido accordato
in conto corrente in misura ben superiore rispetto a quello accordato,
risultando in tal modo ulteriormente provata la problematica situazione
finanziaria in cui essa si trovava (vedasi la voce r. a revoca che per,
ottobre, dà i valori -per milione- accordato 50 / utilizzato 171 e, per
novembre, accordato 350 / utilizzato 432). L’opposizione
deve quindi essere respinta: la revoca del mutuo ne determina
l’inefficacia e non potendo il credito fatto valere con l’opposizione essere
fondato su di una causa petendi diversa rispetto a quella azionata con la
domanda ex art. 93 l.f. (fondata unicamente sul contratto di mutuo), ne
consegue che l’ammissione al passivo non può essere consentita neppure in via
chirografaria come preteso, in via subordinata dall’istituto di credito (cfr.
Cass. 25-1-1993 n. 845; Cass. 5-9-1992 n. 10241). Le spese seguono la soccombenza
e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il
Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: respinge
l’opposizione ex art. 98 l.f. promossa dalla B.A.M. s.p.a.; condanna l’opponente a rifondere
all'opposto le spese di lite liquidandole in complessivi euro 13.209,66 di
cui € 409,24 per spese, € 2.800,42 per diritti ed € 10.000.00 per
onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre
ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. |