Amministrazione controllata-
Attività professionale di natura straordinaria e continuativa - Autorizazzione
ex art. 167 l.f. -Necessità. Studio
legale associato - L'incarico a carattere personale e fiduciario svolto dai
singoli professionisti non è riconducibile agli altri professionisti
associati - Richiesta di pagamento avanzata dallo studio associato -
Inammissibilità. Tribunale di Mantova - Sezione
seconda civile - Dott. Attilio Dell'Aringa, Presidente; Dott. Mauro Bernardi,
Giudice relatore; Dott. Laura De Simone, Giudice - Sentenza 6 giugno 2002. In punto: opposizione allo stato passivo (art. 98 l.f.) Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 14-12-1999 lo
Studio Legale Verdi e Associati in persona del suo legale rappresentante
prof. G. D. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento
con il quale gli organi del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione avevano
ammesso il credito al passivo in relazione ad un importo considerevolmente
ridotto rispetto a quanto richiesto. L’istante affermava che la Belleli s.p.a. (ammessa alla procedura di amministrazione controllata con decreto del 16-11-1995, a quella di concordato preventivo con provvedimento del 11-10-1997 e poi dichiarata fallita con sentenza del 19-11-1998) nel corso delle procedure concorsuali minori, durante gli anni 1996 e 1997, si era avvalsa delle prestazioni professionali dello Studio Legale Verdi sia di natura giudiziale che stragiudiziale maturando compensi quantificati complessivamente in £ 3.075.014.407 richiesti in prededuzione con rango privilegiato e che, ingiustamente, il credito era stato ammesso per sole £ 22.850.281 in prededuzione (con rango privilegiato i compensi professionali e con rango chirografario spese, IVA e CPA relative) e con esclusione degli ulteriori importi pretesi in quanto inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali ex artt. 167 e 188 l.f.. In particolare l’esponente assumeva, in relazione agli importi esclusi, che le prestazioni elencate sub b) - consulenza e assistenza nel procedimento arbitrale ICC n. 9050/AC - sarebbero state svolte dagli avv.ti R. P. e T. F.; quelle sub d) - consulenza e assistenza in due arbitrati internazionali intrapresi dall’Arab Construction and Engineering Company-Acec (Quatar) - dagli avv. ti A. C., A. C. M. e P. D.; quelle sub e) - consulenza e assistenza nel procedimento arbitrale IEMSA in relazione alla commessa Enel di Montalto di Castro - dagli avv.ti A. C. e A. C. M.; quelle sub f) - consulenza e assistenza nel procedimento di appello concernente l’annullamento della sentenza di omologazione del concordato preventivo Belleli s.p.a. - dal prof. G. D.; quelle sub g) - consulenza e assistenza in varie questioni di diritto societario e fallimentare - dai prof. avv.ti F. B. e G. D.; quelle sub h) - consulenza e assistenza in relazione alla ristrutturazione societaria della Belleli nel corso del 1997 - dai prof. avv.ti F. B. e G. D. ed infine quelle sub i) - consulenza e assistenza in relazione al ricorso per l’ammissione della Belleli alla procedura di concordato preventivo - dai prof. avv.ti F. B. e G. D.. L’opponente evidenziava che si trattava di prestazioni
per lo più rientranti nell’ambito dell’amministrazione ordinaria non
richiedenti, in quanto tali, autorizzazione al loro compimento da parte del
Giudice Delegato e, con riguardo all’assistenza e consulenza generale
effettuate durante il periodo di amministrazione controllata finalizzate alla
ristrutturazione della Belleli, faceva rilevare che il G.D. aveva autorizzato
il compimento di atti di straordinaria amministrazione di cui al ricorso
presentato il 27-4-1997 compresi quelli conseguenti e propedeutici tra i
quali dovevano necessariamente annoverarsi anche quelli di natura legale
atteso che, per la loro complessità, non potevano essere realizzati se non
sulla base di adeguata assistenza tecnico-giuridica. Da ultimo l’istante
asseriva che le molteplici attività svolte, tutte finalizzate al risanamento
dell’impresa, avevano comunque arrecato vantaggio alla massa dei creditori e
pertanto chiedeva in via subordinata il riconoscimento di un indennizzo ex
art. 2041 c.c. da pagarsi in prededuzione. La curatela, costituitasi, chiedeva il rigetto
dell’opposizione sostenendo la natura straordinaria delle prestazioni
professionali sopra elencate per le quali non era mai intervenuta alcuna
autorizzazione e rilevando inoltre che la documentazione dimessa non
consentiva di verificare le attività effettivamente svolte né tantomeno il
controllo circa la congruità dei compensi pretesi: negava infine che
ricorressero i presupposti di legge per l’applicazione della figura
dell’arricchimento senza causa. Effettuate ulteriori produzioni documentali, la causa
veniva quindi rimessa al Collegio per la decisone sulle conclusioni delle
parti in epigrafe trascritte. Motivi
L’opposizione
è infondata e deve essere rigettata. Premesso che il Curatore non ha
l’onere di sollevare, nell’ambito dell’adunanza dei creditori, tutte le
possibili eccezioni (cfr. Cass 1-8-1996 n. 6963) e che il Collegio ritiene di
condividere l’assunto difensivo secondo cui larga parte delle attività professionali
sopra elencate e segnatamente quelle indicate sub b,d,e,g,h hanno natura
straordinaria avuto riguardo alla rilevante entità del compenso in relazione
alle condizioni economiche già precarie dell’impresa (che, come si desume
dagli atti del fascicolo fallimentare, durante il periodo
dell’amministrazione controllata ha dovuto ricorrere alle anticipazioni del
sistema bancario per provvedere al pagamento di salari e stipendi dei propri
dipendenti) ed al carattere continuativo degli incarichi (cfr. Cass. 3-7-1979
n. 3731; Cass. 16-5-1983 n. 3369 ma vedasi anche Cass. 23-6-1988 n. 4278 e
Cass. 2-7-1988 n. 4407 che fanno riferimento all’entità dei valori economici
in gioco) sicché, non essendo per esse pacificamente mai intervenuta alcuna
formale ed espressa autorizzazione, va ritenuta l’inefficacia ex artt. 167 e
188 l.f., occorre esaminare prioritariamente la questione circa l’effettivo
conferimento degli incarichi ed il loro svolgimento contestati sia in
comparsa di costituzione che negli scritti conclusionali.
Al
riguardo va osservato che l’istante ha proposto il ricorso ex art. 98 l.f. in
qualità di legale rappresentante dello Studio Legale Verdi e Associati che,
per un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (secondo il quale il
fenomeno viene alternativamente configurato come un’associazione atipica -
cfr. Cass. 12-3-1987 n. 2555 e Cass.
16-4-1991 n. 4032 – ovvero come un contratto associativo con rilevanza
esterna come suggerito da Cass. S.U. 5-11-1993 n. 10942), costituisce un
centro d’imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti e,
perciò, dotato di rilevanza esterna (in tal senso vedasi Cass. 23-5-1997 n.
4628).
Orbene dall’esame della
documentazione dimessa risulta l’espletamento degli incarichi da parte dei
singoli professionisti (peraltro con riguardo alla voce sub i) vi è traccia
solo di una lettera di trasmissione del ricorso per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo del tutto insufficiente a dimostrare
l’attività di consulenza nella predisposizione dell’istanza ex art. 160 l.f.)
e non invece allo studio associato ed in proposito va rammentato che,
nell’ipotesi di associazione fra professionisti, il mandato rilasciato dal
cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e
fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e
collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo (in tal senso
vedasi Cass. 11-9-2000 n. 11922; Cass. 21-3-1989 n.1405; v. anche Cass.
12-3-1987 n. 2555). In proposito va anche rammentato che l’opinione qui
condivisa trova ora conforto nella disciplina normativa contenuta nel decreto
legislativo 2-2-2001 n. 96 che, all’art. 34, dispone che gli incarichi sono
assunti direttamente dagli associati e che l’associazione non può invece
assumere incarichi in proprio.
Le conclusioni raggiunte
comportano anche il rigetto della domanda svolta in via subordinata ex art.
2041 c.c. non essendo lo Studio Legale legittimato a far valere i crediti di
cui ha preteso l’insinuazione.
Le spese seguono la soccombenza
e sono liquidate come da dispositivo.
il Tribunale di Mantova in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così
provvede: respinge l’opposizione ex art. 98 l.f. presentata dallo
Studio Legale Verdi e Associati; condanna l’opponente a rifondere al fallimento opposto
le spese di lite liquidate in complessivi euro 12.746,56 di cui € 174,62 per
spese, € 2.571,94 per diritti ed € 10.000,00 per onorari oltre al rimborso forfetario
delle spese ex art. 15 T.P., IVA e CPA come per legge. |