Contratto ricevuto da notaio – Apertura di
credito in conto corrente – Titolo esecutivo - Esclusione. Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico
Vittorio Carlo Aliprandi - Sentenza del giorno 22 settembre 2004. La massima: L’atto ricevuto da notaio o da
altro pubblico ufficiale, per avere la qualità di titolo esecutivo
relativamente ad una obbligazione pecuniaria, deve essere autosufficiente per
dare contezza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di talchè
il rinvio ad altra documentazione non omogenea, ad es. estratti di libri
contabili, fa sì che l’atto non possa assurgere a titolo esecutivo: non
possiede quindi tale carattere l’atto pubblico che sancisca la messa a disposizione
da parte di un istituto bancario di una determinata somma a favore dell’accreditato,
difettando la certezza del diritto. Il
testo integrale: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato in data 8.011.2001, la Immobiliare Due Pini s.r.l. con
sede in Guastalla proponeva opposizione avverso l’esecuzione immobiliare
iscritta al n. 121/200 R.G. es. intrapresa dalla Banca Popolare di Verona -
Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l. in cui erano poi
intervenuti la Bipop Carire s.p.a. e la Banca Antoniana Popolare Veneta. Esponeva
la ricorrente: - che,
con atto pubblico a ministero notaio Dante Chizzini, la deducente aveva
stipulato con la Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero
soc. coop. a resp. lim. un’apertura di credito in conto corrente con garanzia
ipotecaria; - che
il contratto prevedeva un finanziamento in forma di apertura di credito utilizzabile
su un conto corrente acceso presso la filiale di Guastalla sino alla
concorrenza di £. 600.000.000 e a garanzia l’esponente aveva concesso ipoteca
volontaria su tre unità immobiliari; - che,
sulla scorta del predetto contratto ed ottenuta la formula esecutiva, la
banca aveva dapprima notificato l’atto di precetto con cui intimava il
pagamento dell’importo di £. 784.578.353 e poi l’atto di pignoramento
immobiliare da cui scaturiva la procedura esecutiva iscritta al n. 121/00
nella quale intervenivano la Bipop Carire s.p.a., anch’essa sulla base di un
contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca e la
Banca Antoniana Popolare Veneta in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Padova. Fatte
tali premesse, la ricorrente allegava che il titolo azionato dal creditore
procedente era nullo per difetto dei requisiti previsti dal n. 3 dell’art.
474 c.p.c. poiché il contratto di finanziamento, a differenza del mutuo, non
documentava l’esistenza di un’obbligazione certa, liquida ed esigibile e che,
in ogni caso, il credito non era dovuto, attesa l’applicazione degli interessi
con anatocismo trimestrale. Con
riguardo all’intervenuta Bipop Carire s.p.a., l’esecutata svolgeva analoghe
considerazioni e lamentava che il credito non era certo nel suo ammontare tanto
che lo stesso istituto, nel suo atto di intervento, si era riservato di
quantificare esattamente il dovuto. Con
riguardo all’intervento svolto da Banca Antoniana Veneta, la ricorrente eccepiva
che il titolo era dato da un decreto ingiuntivo opposto innanzi al tribunale
di Padova concesso sulla scorta di un negozio di fideiussione privo di
validità perché sottoscritto da soggetto in conflitto di interessi ed estraneo
all’oggetto sociale della deducente. Si
costituiva con comparsa la sola Bipop Carire s.p.a., la quale resisteva ed eccepiva: - che
l’unica condizione dell’intervento era dato dalla certezza del credito; - che
l’opponente nulla aveva contestato allorquando le erano stati inviati gli estratti
conto; - che,
infine, con riguardo all’anatocismo applicato ogni trimestre, esistevano
degli usi relativi aventi carattere normativo e quindi capaci di derogare al
divieto imposto dall’art. 1283 c.c. Con altro ricorso depositato in data
16.01.2002, la Immobiliare Due Pini s.r.l. proponeva analoga opposizione
nell’ambito della stessa procedura esecutiva, in cui, proposte le stesse
ragioni con riferimento alla posizione della banca procedente, contestava il
credito dell’intervenuta IntesaBci sotto il profilo della certezza e della
liquidità. Nessuno si costituiva per la s.p.a. IntesaBci Gestioni Crediti. Con provvedimento del 19.03.2002, la
controversia iscritta al n. 134/02 era riunita all’opposizione
precedentemente instaurata. Nessuno di costituiva nella presente
lite per la Banca Popolare di Verona e Banca Antoniana Veneta soc. coop. per
azioni a responsabilità limitata. Fallito il tentativo di conciliazione e
disposta la riunione, i procuratori delle parti sollecitavano diversi
differimenti per poter definire bonariamente la controversia; all’udienza del
4.03.2003 si costituiva Euroservice s.r.l. la quale dichiarava di aver
estinto il debito dell’esecutata nei confronti della procedente Banca
Popolare di Verona e di volersi conseguentemente surrogare nei suoi diritti. Assegnati i termini per la precisazione
delle domande e per integrazioni istruttorie, la lite era rimessa in
decisione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, e quindi rimessa in decisione,
previa assegnazione di termini sino al 17.07.2004 e al 21.09.2004 per lo
scambio degli scritti conclusivi. Solo la Bipop Carire depositava comparsa
conclusionale, mentre Euroservice s.r.l. non consegnava neppure i fascicoli
di parte. MOTIVI DELLA DECISIONE L’opposizione
è in parte fondata e va, per quanto di ragione, accolta. Preliminarmente
va dichiarata la contumacia di Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano
e S. Prospero soc. coop. a r.l., di Banca Popolare Antoniana Veneta società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata e di IntesaBci Gestione
Crediti s.p.a. in difetto di una loro regolare costituzione mediante deposito
di comparsa non essendo all’uopo sufficiente il rilascio di procura nel
processo esecutivo.
Nel merito, emerge dagli atti di causa che:
- con
contratto di apertura di credito in conto corrente datato 31.07.1997 di rep.
n. 108204 e racc. n. 14934 notaio Chizzini (doc. 1 di parte ricorrente), la
Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero, concedeva alla
Immobiliare Due Pini s.r.l. un finanziamento sotto forma di apertura di
credito sino alla concorrenza di £. 600.000.000, utilizzabile sul conto
corrente n. 10322 presso la filiale di Guastalla, e contestualmente la
ricorrente concedeva garanzia ipotecaria sino alla concorrenza di £.
1.200.000.000 per la restituzione del capitale ed interessi da calcolare con
capitalizzazione trimestrale; - che
la banca, creditrice dell’importo di £. 781.909.788 alla data
30.06.2000, inoltrava atto di precetto
sulla scorta del predetto atto notarile e procedeva al pignoramento dei beni
concessi in garanzia (doc. 2 di parte ricorrente); - che,
nella procedura esecutiva rubricata al n. 121/2000 R.G. Es., interveniva la
Bipop Carire s.p.a. per un credito di £. 1.249.200.271 sulla scorta di altro
atto pubblico di apertura di credito in conto corrente a ministero notaio
Chizzini rep. n. 97393 e racc. 13697 di tenore analogo al precedente e con la
differenza che il finanziamento era concesso sino alla concorrenza di £.
1.000.000.000 (doc. 4); - che
nella stessa procedura interveniva la Banca Antoniana Popolare Veneta soc.
coop. a resp. limitata in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
emesso dal Presidente del Tribunale di Padova con cui si ingiungeva
all’odierna opponente, nella qualità di fideiussore di Daro s.r.l., l’immediato
pagamento in favore dell’interveniente dell’importo di £. 1.000.000.000; - che,
infine, interveniva altresì la IntesaBci Gestione Crediti s.p.a., nella veste
di successore della CA.RI.PLO. s.p.a., in forza di contratto di mutuo a
ministero notaio Chizzini n. 105118 rep. e n. 14643 racc. (doc. 1 del
fascicolo di parte ricorrente riunito) con cui la Cariplo aveva mutuato,
previa prestazione di garanzia ipotecaria sino alla concorrenza di £.
1.250.000.000, l’importo di £.
500.000.000 da restituire in rate semestrali, oltre interessi al tasso
dell’8,60% ed adeguamenti indicati in contratto. Data sommaria contezza dei fatti di
causa, parte opponente eccepiva che la procedente Banca Popolare di Verona, a
cui subentrava la Euroservice s.r.l., e la Bipop Carire s.p.a. non erano
munite di valido titolo esecutivo, che parimenti era nullo l’impegno
fideiussorio prestato dalla comparente a garanzia dei crediti della Daro
s.r.l. e che il credito della IntesaBci Gestione Crediti s.p.a. non era certo
nel suo ammontare. A parere del decidente, solo il primo
motivo merita accoglimento. E’
noto che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. - minacciata od incoata - ha per oggetto
le controversie circa il diritto a promuovere l’esecuzione forzata per
l’inesistenza, l’invalidità o l’inefficacia del titolo esecutivo o, in
genere, per la sopravvenienza di fatti impeditivi, estintivi del diritto
all’esecuzione. Con tale mezzo, l’opponente può dedurre motivi inerenti
all’inesistenza del titolo in senso formale, originaria o sopravvenuta,
ovvero contestare il diritto del procedente ad agire esecutivamente per fatti
sopravvenuti alla formazione del titolo, ad es. per adempimento della
prestazione, novazione dell’obbligazione, prescrizione, transazione ecc.,
mentre non è consentito alcun esame o un controllo intrinseco sul titolo
esecutivo giudiziale diretto ad invalidarne l’efficacia in forza di eccezioni
deducibili nel procedimento in cui il titolo medesimo si è formato. Orbene,
con specifico riguardo alla posizione della Banca Antoniana Popolare Veneta
soc. coop. a r.l., il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo immediatamente
esecutivo, il quale, sino al momento in cui non venga disposta la sospensione
della sua esecutività ex art. 649 c.p.c. o revocato in tutto o in parte, è
titolo esecutivo capace di sorreggere l’espropriazione. Parte opponente, infatti, non deduce l’inesistenza del
titolo o di fatti posteriori alla sua formazione impeditivi od estintivi del
diritto della banca a procedere all’espropriazione, ma si limita a muovere doglianze
di merito (invalidità del negozio di fideiussione, conflitto di interesse del
legale rappresentante delle due società, atto non rientrante nell’oggetto
sociale ecc.) che possono essere valutate esclusivamente nel processo di cognizione.
Disattesa l’opposizione con riguardo
all’intervenuta Banca Antoniana Popolare Veneta, la procedente Banca Popolare
di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l., così come le
intervenute Bipop Carire s.p.a. e IntesaBci Gstione Crediti s.p.a., pone a
fondamento del suo diritto di agire in executivis un titolo di formazione
stragiudiziale, ossia un contratto ricevuto da notaio ex art. 474 n. 3 c.p.c.
Sull’argomento,
va precisato che l’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale per avere
la qualità di titolo esecutivo, relativamente e limitatamente ad un’obbligazione pecuniaria, deve contenere
l’indicazione degli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione medesima
che sono indispensabili in relazione alla funzione esecutiva assegnata
all’atto, tra cui in primis quelli afferenti l’esistenza di un’obbligazione
certa e determinata (cfr. Cass. 18.01.1983 n. 477). In altri termini, il
titolo deve essere autosufficiente per dare contezza della certezza,
liquidità ed esigibilità del credito, di talché il rinvio ad altra documentazione
non omogenea, ad es. estratti di libri contabili, fa sì che l’atto non possa
assurgere a titolo esecutivo. In
applicazione del suddetto principio, si è quindi affermato che il contratto
condizionato di mutuo alberghiero o fondiario non è titolo esecutivo in
quanto non documenta l’esistenza attuale di obbligazioni di somme di danaro
ancorché consenta l’erogazione di acconti (cfr. Cass. 19.07.1979 n. 4293). Poiché
nell’apertura di credito in conto corrente, a differenza del mutuo,
l’accreditato non soltanto ha il diritto di utilizzare il credito in una o
più volte, ma ha altresì il diritto di effettuare rimborsi totali o parziali
e utilizzare nuovamente il credito così reintegrato, ne discende che l’atto
pubblico che sancisca la messa a disposizione da parte di un istituto
bancario di una determinata somma non implica che l’accreditato sia debitore
di quell’importo e, conseguentemente, difetta un presupposto essenziale
poiché l’atto pubblico possa costituire titolo ex art. 474 n. 3 c.p.c. ossia
la certezza del diritto. Infatti, con il contratto di apertura di credito
bancario e di finanziamento, il debito non nasce con la messa a disposizione
della somma, ma solo con la sua diretta utilizzazione (cfr. Trib. Napoli
2.02.2002) e non a caso la creditrice procedente e l’intervenuta Bipop Carire
s.p.a. hanno dovuto integrare l’atto con gli estratti conto. Siffatta integrazione
con documenti estranei all’atto ricevuto da pubblico ufficiale rende evidente,
a parere del decidente, che gli atti de quibus non potevano rappresentare
titoli esecutivi delle obbligazioni pecuniarie di cui davano conto. Per la
IntesaBci Gestione Crediti s.p.a., di converso, l’atto ricevuto dal notaio
Chizzini sopra indicato, poiché ha per oggetto un contratto di mutuo che si
concretizza nella dazione vera e propria di una somma di danaro, può essere
spedito in forma esecutiva, con la conseguenza che il creditore intervenuto
può compiere atti di impulso. Le eventuali contestazioni sull’ammontare del
credito di questo creditore intervenuto non sono state compiutamente esplicitate
e potranno, se del caso, formare oggetto di contestazione in sede di riparto
della somma ricavata dalla vendita ai sensi dell’art. 512 c.p.c. Per questi motivi, si può affermare che
la procedente non aveva diritto ad agire in executivis, poiché sprovvista di
titolo ex art. 474 c.p.c., mentre la
Bipop Carire s.p.a. è comunque legittimata ad intervenire nella
procedura esecutiva pur non essendo in possesso di un titolo esecutivo. Ai
fini della validità dell’intervento, infatti, secondo il più recente
orientamento, è sufficiente la sola deduzione dell’esistenza del credito per
il quale è proposto l’intervento (cfr. Cass. 21.04.2000 n. 5266) e nei
rapporti tra debitore e creditori l’art. 499 c.p.c. non chiede la prova
documentale del credito per il quale si interviene demandando alla fase di
distribuzione del ricavato ogni possibilità di reazione del debitore (cfr. la
motivazione per esteso della menzionata Cass. n. 5266/00). Accertata
la validità dell’intervento spiegato dalla Bipop Carire s.p.a., come chiesto
in sede di precisazione delle conclusioni, non può di converso essere accolta
la domanda con cui il medesimo istituto bancario chiedeva che venisse accertato
il suo credito nella misura di €
645.158,10 alla data del 31.12.2000 oltre interessi legali alla data del
giorno 1.01.2001 poiché in detto
conteggio è computato, per espressa ammissione del creditore intervenuto e in
conformità con la disposizione negoziale prevista nell’atto pubblico,
l’interesse capitalizzato ogni trimestre. Sin dalla nota pronuncia 16.03.1999 n. 2374 la Suprema
Corte, mutando un precedente orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che
la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario circa la
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto
basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria,
è nulla poiché anteriore alla scadenza degli interessi e quindi contrastante
con il precetto di cui all’art. 1283 c.c. Tale orientamento ribadito in successioni
occasioni (cfr. anche Cass. 30.03.1999 n. 3096, Cass. 13.06.2002 n. 8442,
Cass. 20.08.2003 n. 12222) prende le mosse dai seguenti dati: a) la norma dell’art. 1283 c.c., ritenuta pacificamente
di carattere imperativo e di natura eccezionale, ammette la possibilità che
gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi
di interessi dovuti per almeno un semestre e sempre che vi sia stata domanda
giudiziale ovvero per effetto di convenzione successiva alla scadenza; b) l’art. 1283 c.c. può essere derogato da usi contrari,
purché rivestano le caratteristiche di veri e propri usi normativi e non di
semplici usi negoziali ex art. 1340 c.c.; c) nessun rilevo possono assumere le c.d. norme bancarie
uniformi predisposte dall’associazione di categoria trattandosi di proposte
di condizioni indirizzate dall’associazione alle associate ed aventi quindi
natura pattizia; d) l’indagine in materia porta ad escludere l’esistenza
di una consuetudine normativa in virtù della quale, nei rapporti tra banca e
cliente, gli interessi a carico di quest’ultimo possono essere capitalizzati
trimestralmente e non sono elementi atti a giustificare la conclusione che
esistesse, prima dell’introduzione del vigente codice civile, un uso
normativo inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista
per la prima volta norme bancarie uniformi predisposte dall’ABI nel 1952; e) i clienti si sono uniformati a dette clausole non in
quanto ritenute conformi a diritto oggettivo, ma poiché comprese nei moduli
predisposti dagli istituti di credito, insuscettibili di contrattazione
individuale e la cui sottoscrizione diviene presupposto necessario per accedere
ai servizi bancari, di talché l’atteggiamento dell’utente non è di adesione
spontanea ad un precetto giuridico - la cd. opinio iuris ac necessitatis indefettibile
per l’esistenza di un uso normativo - ma di mera accettazione di condizioni
unilaterali predisposte dal contraente più forte. f) l’efficacia preclusiva dell’approvazione
dell’estratto del conto corrente bancario, se rende incontestabile la verità
storica dei dati in esso riportati, lascia impregiudicata ogni questione in
ordine al fondamento giuridico delle annotazioni stesse (cfr. Cass.
17.04.1999 n. 3845) con la ovvia conseguenza che la mancata contestazione
dell’estratto e dell’annotazione degli interessi non è idonea a sanare gli
effetti di una clausola nulla. Poiché la clausola di capitalizzazione
trimestrale inserita nel contratto di apertura del conto corrente intercorso
tra la ricorrente e la Bipop Carire s.p.a. è nulla (doc. 4 di parte ricorrente),
ne discende che il credito della banca dovrà essere computato scorporando gli
effetti dell’anatocismo, di talché la domanda di accertamento, così come
formulata in sede di precisazione delle conclusioni non può essere accolta. Nulla sulle
spese nei rapporti tra Immobiliare Due Pini s.r.l. e le contumaci Banca Popolare
Antoniana Veneta società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e IntesaBci Gestione Crediti
s.p.a., attesa la posizione di soccombenza dell’opponente, mentre in relazione
alla limitata attività svolta e della reciproca soccombenza ricorrono giusti
motivi per compensare in toto le spese con le resistenti costituite e con la
Banca Popolare di Verona - Banco S.
Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l.
P.
Q. M. Il Tribunale di Mantova, seconda sezione
civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel
contraddittorio fra le parti sull’opposizione avanzata dalla s.r.l. Immobiliare
Due Pini, così provvede: - dichiara la contumacia di Banca Popolare di Verona -
Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l., di Banca Popolare
Antoniana Veneta società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e
di IntesaBci Gestione Crediti s.p.a.;
- accerta che la Banca Popolare di Verona - Banco S.
Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l., a cui è subentrata la s.r.l.
Euroservice, non ha il diritto di agire in via esecutiva poiché sprovvista di
titolo esecutivo; - rigetta le ulteriore domande di parte opponente; - rigetta la domanda avanzata da Bipop Carire s.p.a. con
cui si chiedeva l’accertamento del proprio credito nella misura di € 645.158,10 alla data del 31.12.2000, oltre
interessi legali dal 1.01.2001 e spese di lite; - nulla sulle spese nei rapporti tra opponente e Banca
Popolare Antoniana Veneta e IntesaBci Gestione Crediti s.p.a., -
compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra opponente e le altre
parti. Così
deciso in Mantova, lì 22.09.2004 IL GIUDICE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi |