Circolazione stradale – Insidia – Presenza di
sabbia e ghiaia sul manto stradale –Responsabilità dell’ente pubblico
proprietario della strada ex art. 2043 c.c. – Sussistenza – Lesioni personali
derivate a casalinga – Danno patrimoniale per riduzione della capacità
lavorativa specifica – Risarcibilità – Condizioni. Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico
Vittorio Carlo Aliprandi - Sentenza del giorno 17 luglio 2004. La massima: Con riferimento ai beni
demaniali che siano oggetto di un uso generale e diretto da parte di terzi ed
ove l’estensione della res non consenta una vigilanza ed un controllo idonei
ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo, la responsabilità dell’ente
pubblico proprietario, nel caso di insidia, è configurabile non ex art. 2051
c.c. bensì unicamente ai sensi dell’art. 2043 c.c. essendo a tal fine
sufficiente la dimostrazione da parte del danneggiato, dell’esistenza del
trabocchetto, posto che costui non è tenuto a provare il comportamento
colposo omissivo dell’ente. Ha natura patrimoniale il danno derivato a
persona svolgente l’attività di casalinga che, per effetto di sinistro
stradale, abbia subito una riduzione della capacità lavorativa specifica
allorquando sia data la dimostrazione che la danneggiata era componente di un
nucleo famigliare stabile e che l’evento abbia determinato una privazione di
tale ausilio e un pregiudizio economico. Il
testo integrale: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di
citazione ritualmente notificato in data 23.11.2001, Anna Maria Bianchi conveniva
in giudizio la Provincia di Mantova per sentir accolte le conclusioni sopra
trascritte. Esponeva
l’attrice: - che,
in data 7.04.99, la deducente, in sella al proprio motorino Ciao Piaggio tg. **
transitava regolarmente sulla circonvallazione est di Mantova allorquando,
giunta in prossimità con la provinciale “Spolverina”, a causa della ghiaia
presente sulla strada, perdeva il controllo del proprio mezzo cadendo rovinosamente
a terra; - che
dalla caduta la comparente aveva riportato una grave degenerazione nel
muscolo deltoide della spalla sinistra; - che,
a seguito dell’incidente, erano stati necessari ricoveri ospedalieri e la famiglia
dell’esponente aveva richiesto assistenza da terze persone, e in particolare,
vi era stata la necessità di ricoverare l’anziana madre, Anna Carletti,
presso la Casa di Cura “Villa Azzurra”; - che,
pertanto, l’ammontare del danno subito era stato pari a £. 163.958.127. Si
costituiva l’Amministrazione Provinciale, la quale replicava: - che
la responsabilità dell’ente proprietario della strada poteva essere rinvenuta
solo nel disposto di cui all’art. 2043 c.c. e non già nella responsabilità
oggettiva ex art. 2051 c.c., ragione per cui era necessaria la positiva
dimostrazione di una situazione di insidia; - che comunque vi era stato un concorso colposo della
vittima, tanto che il procedimento penale instaurato a seguito di querela
presentata dall’attrice era stato archiviato; - che,
infine, il quantum era eccessivo e il danno morale non era dovuto per
l’impossibilità di configurare un’ipotesi di reato. Alla prima udienza, l’ente convenuto
offriva l’importo di € 22.100 a mezzo assegno circolare a mero titolo
transattivo e tale somma era trattenuta dall’attrice a titolo di acconto sul
maggior risarcimento preteso. Assegnati
i termini per la precisazione delle domande e per le integrazioni istruttorie,
la lite era istruita mediante consulenza medico legale, affidata alla dott. C.R.,
e con l’escussione dei testi Ezio Verdi, Franco Rossi, e Claudia Setti. Esaurita
l’istruttoria, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni,
trascritte in epigrafe, e la causa era rimessa in decisione, previa assegnazione
dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo
scambio delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda
attorea è fondata, e va, per quanto di ragione, accolta. In
fatto, è pacifico che, in data 7.04.99 alle ore 10.35, Anna Maria Bianchi, a
bordo del suo motorino, percorreva la circonvallazione sud di Mantova (viale
Pompilio) allorquando giunta all’intersezione con la strada provinciale denominata
“Spolverina” azionava i freni per arrestare la propria marcia in presenza di
un impianto semaforico proiettante luce rossa. A causa della presenza di uno
strato di ghiaia presente sul manto stradale, l’attrice perdeva il controllo
del proprio mezzo cadendo rovinosamente a terra. La
dinamica del fatto non è contestata e il teste oculare X, alla guida di
un’autovettura incolonnata, sentito dagli agenti della Polizia Municipale di
Mantova, riferiva che il ciclomotore procedeva a velocità ridotta e, dopo
aver ultimato una manovra di sorpasso a destra, si arrestava a sua volta
cadendo a terra per la presenza di ghiaia sul manto stradale (cfr. rapporto
in atti). Altro
teste oculare, Ezio Verdi, confermava la ricostruzione dell’accaduto e
precisava: “… C’era uno strato di ghiaino sulla strada percorsa
dall’infortunata. Fu rilevata anche una traccia di frenata, e ciò sul tratto
percorso dalla signora. Lo strato di ghiaino era presente in tutta l’area
dell’intersezione. …” L’agente Y, intervenuto per i rilievi, ribadiva che
sulla carreggiata percorsa dalla vittima e sull’area dell’intersezione vi era
uno strato di ghiaino. Fatte tali
premesse in fatto, in diritto, va precisato che per i danni subiti
dall’utente in conseguenza dell’omessa od insufficiente manutenzione di
servizi pubblici, tra cui in primis le strade, il referente normativo per
l’inquadramento della responsabilità della p.a. è precipuamente l’art. 2043
c.c. e non già l’art. 2051 c.c. che sancisce una presunzione inapplicabile
nei confronti della p.a. con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano
oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi e l’estensione della res
non consenta una vigilanza e un controllo idonei ad evitare l’insorgenza di
situazioni di pericolo. E’ l’art. 2043 c.c. che sanziona l’osservanza della
norma primaria del neminem laedere, ovvero di far sì che una strada aperta al
pubblico transito non integri per l’utente una situazione di pericolo occulto
e, conseguentemente, sarà onere del danneggiato fornire la prova rigorosa
dell’esistenza della situazione insidiosa e della non prevedibilità del
pericolo stesso (cfr. ex multis Cass. 21.12.2001 n. 16179). In altri termini, la pubblica amministrazione incontra,
nell’esercizio del suo potere discrezionale nella vigilanza e nel controllo
dei beni demaniali, i limiti derivanti dalle norme di legge e, in particolare,
è sempre tenuta all’osservanza del generale principio del neminem laedere, di
talché la stessa deve far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente
una situazione di pericolo occulto, non visibile e non prevedibile che dia
luogo alla cd. insidia stradale. Ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043
c.c., il danneggiato deve provare l’esistenza del trabocchetto non visibile e
non prevedibile, ma non deve altresì dimostrare il comportamento colposo
omissivo dell’ente concessionario per non aver rimosso o segnalato l’insidia
(cfr. Cass. 30.07.2002 n. 11250, Cass. 8.11.2002 n. 15710, 5.07.2001 n.
9092). Orbene, nella fattispecie, sussiste la
prova dell’esistenza dell’insidia, ovvero di quella situazione di pericolo
oggettivamente non visibile, non evitabile e non prevedibile e, a tal riguardo,
basta rilevare: - che
l’attrice, a velocità moderata, percorreva la circonvallazione est di Mantova
allorquando proprio in corrispondenza di un’intersezione e al lato destro
della carreggiata si trovava del materiale inerte (ghiaia e sabbia)
assolutamente non distinguibile per la sua colorazione simile a quella
dell’asfalto e per le condizioni di traffico esistenti; - che
l’attrice, in presenza del semaforo rosso, doveva necessariamente arrestare
la propria marcia e, nonostante la velocità ridotta, perdeva il controllo del
mezzo; - che
la caduta della Bianchi è causalmente connessa con la presenza di sabbia e
piccola ghiaia sul manto stradale, essendo notorio che la presenza di tale materiale
determina perdita di aderenza in caso di attivazione dell’impianto frenante; - che,
infine, la sabbia e la ghiaia erano presenti solo in prossimità dell’incrocio
e sul lato destro della strada e pertanto non erano assolutamente visibili e
distinguibili con congruo anticipo, per come si può altresì desumere dai
rilievi fotografici in atti allegati al rapporto redatto dalla Polizia
Municipale, in modo da consentire le adeguate manovre di emergenza. Appare
quindi evidente che sono integrati tutti i presupposti per integrare la nozione
di insidia stradale nei termini sopra esplicitati e conseguentemente l’ente
convenuto è tenuto a risarcire integralmente il danno sofferto dall’attrice. La provincia convenuta allegava un concorso di colpa
della danneggiata, ma invero dalla ricostruzione del fatto tale contributo
causale non emerge, né la parte interessata si è premurata di allegare in
primis e di dimostrare poi eventuali condotte negligenti o imperite
dell’infortunata tali da determinare il verificarsi del fatto dannoso o
l’aggravamento delle conseguenze dell’evento. Passando alla trattazione del quantum,
la consulente dott. C.R. accertava che la Anna Maria Bianchi, nell’evento di
causa, aveva riportato la lussazione posteriore della spalla sinistra con
lesione del cercine anteriore e del nervo circonflesso del nervo ascellare,
di talché residuava una grave artropatia della spalla sinistra in soggetto
destrimane con funzionalità attiva pressoché abolita. Quantificava i postumi
permanenti nella misura del 21%, l’invalidità temporanea assoluta in giorni
venti e quella parziale in giorni quaranta e con un danno alla capacità
lavorativa specifica di casalinga pari all’8%. Con
riguardo alla problematica dell’invalidità specifica, va precisato che la riduzione
della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all’attività
lavorativa da parte di un soggetto che non svolga attività produttive di
reddito, né è in procinto di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico
che comprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul
bene salute in sé considerato. Qualora, invece a detta riduzione si associ
una limitazione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia
luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione integra
un danno patrimoniale che va accertato nel caso concreto e la cui prova
incombe sul danneggiato (cfr. ex multis Cass. 18.04.2003 n. 6291). In tale prospettiva, la casalinga, pur non percependo un
reddito monetizzato, svolge comunque un’attività suscettibile di valutazione
economica, sicché la presenza di una riduzione della capacità lavorativa
specifica - come accertata dal consulente - integra un danno patrimoniale da
liquidare in via autonoma (cfr. Cass. 11.12.2000 n. 15580) allorquando sia
data dimostrazione che la danneggiata era componente di un nucleo familiare
stabile e l’evento abbia determinato una privazione di tale ausilio e un pregiudizio
economico ad es. la necessità di esborsi per ricorrere a prestazioni di terze
persone. Nella
fattispecie, la Bianchi attendeva alle esigenze della propria famiglia e
dell’anziana madre e la teste Claudia Setti riferiva che, dopo l’incidente,
dal 1999 al 2001 aveva lavorato per l’attrice, impossibilitata a muovere un
braccio. Alla
luce delle predette emergenze, nonostante non sia stata data la prova rigorosa
che il ricovero di Anna Carletti nata nel 1913 sia da ricollegare al sinistro
de quo, ricorrono i presupposti per riconoscere all’attrice gli importi
erogati alla cittadina straniera per la conduzione familiare ed esposti in €
6.693,28. Passando
ora alla quantificazione del danno biologico, questo ufficio giudiziario ha
adottato il criterio del punto flessibile, come recepito nella “tabella di
liquidazione del danno biologico da invalidità permanente e temporanea” in
uso presso il Tribunale di Milano, tabella che, pur consentendo una
liquidazione equa ed uniforme per tutti i soggetti, non preclude un margine
di discrezionalità onde adattare caso per caso l’indennizzo alla fattispecie
concreta. Applicando
il criterio del punto flessibile indicato dalle tabelle milanesi 2004, in
luogo del vetusto e superato sistema del triplo della pensione sociale, il
danno biologico da invalidità permanente, accertato nella misura del 21%, va
liquidato in € 42.139 (valore punto € 2.730,13 per percentuale di invalidità,
coefficiente di demoltiplicazione 0,735 in relazione all’età di anni 54
dell’infortunata al momento del sinistro). Per
l’invalidità temporanea assoluta competono all’infortunata € 800 (gg. 20 per
€ 40), per l’invalidità temporanea parziale competono € 800 (40 gg. per €
20). Determinato il danno biologico nella complessiva somma in moneta
attuale di € 43.739, il danno morale viene equitativamente determinato,
tenuto conto dell’età della vittima e dell’entità delle lesioni, nella misura
di 2/5, ovvero in € 17.495. Con specifico riguardo al danno morale, l’assunto di parte convenuta
secondo cui l’assenza di un reato - per l’intervenuta archiviazione della
querela presentata nei confronti del presidente dell’ente o da un suo
delegato alla manutenzione stradale - comporterebbe l’impossibilità di riconoscere
il danno morale non è condivisibile. Invero, tale danno ex art. 2059 c.c. va
riconosciuto in tutti i casi in cui sia astrattamente ravvisabile un fatto di
reato (cfr. Cass. 14.07.2003 n. 10987 in cui è stato affermato il principio
che pure in caso di applicazione della presunzione ex art. 2054 c.c. il
giudice deve valutare, con accertamento non vincolante per il giudice penale,
la sussistenza di un’ipotesi di reato) e nella fattispecie ricorre l’ipotesi
di lesioni colpose. Vanno
riconosciute le spese mediche esposte e non contestate in € 680,84. L’importo
complessivo del danno, definitivamente accertato in € 61.234, 43.739 +
17.495) va devalutato all’epoca del fatto, id est € 54.132,88 e aumentato delle
spese sostenute e del danno patrimoniale riconosciuto. Su
detto nuovo ammontare, pari ad € 61.507 (sommatoria di 54.132,88, 680,84 e
6.693,28) devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione maturati
sino alla corresponsione dell’acconto di € 22.100 risalente al 19.02.2002,
con l’avvertenza che gli interessi e la rivalutazione vanno calcolati secondo
il dettato impartito dalle sezioni unite della Suprema Corte con la nota
pronuncia 17.02.1995 n. 1712, la quale ha confermato la legittimità del
cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi,
pur precisando che questi ultimi non vanno calcolati sulla somma già
rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al
momento del verificarsi dell’illecito e sui progressivi adeguamenti di valore
stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. Gli
acconti o la provvisionale erogati in favore del danneggiato non sono imputabili
agli interessi, non essendo applicabile il criterio previsto dall’art. 1194
c.c. che presuppone l’esistenza di un debito pecuniario, inesistente sino al
momento della liquidazione del danno; i versamenti in acconto devono
imputarsi al capitale e riducendo l’ammontare del danno vanno parallelamente
rivalutati perché elidono il fenomeno della svalutazione rispetto ad una
parte del danno medesimo, mentre gli interessi devono essere calcolati
sull’importo liquidato con decorrenza dalla data dell’evento dannoso sino alla
corresponsione dei singoli acconti (cfr. Cass. 14.03.1996 n. 2115, Cass.
10.03.1990 n. 1982). In
applicazione dei predetti criteri, al 19.02.2002 erano maturati sul capitale
di € 61.507, € 4.458 per rivalutazione ed € 5.200 per interessi legali; alla
data dell’acconto, l’originario capitale era pertanto asceso ad € 65.965
(61.507 + 4.458) e decurtato dell’importo di € 22.100 discende a € 43.865. Su
questo capitale residuo, dalla data dell’acconto ad oggi, decorrono rivalutazione
pari a € 6.029 ed interessi legali pari ad € 7.195, da incrementare con gli
interessi legali maturati prima dell’acconto stesso. Il
danno complessivo da risarcire ulteriormente ad Anna Maria Bianchi assomma quindi ad € 62.289 (43.865 + 6.029 + 7.195 + 5.200), oltre
interessi legali dal 18.07.2004 al saldo. Le spese di
lite, liquidate in dispositivo, e di consulenza vanno poste a carico della
parte soccombente. P.
Q. M. Il Tribunale di Mantova, seconda sezione
civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel
contraddittorio fra le parti sulla domanda proposta da Anna Maria Bianchi,
con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.11.2001, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: -
accertata la civile responsabilità della Provincia di Mantova, in persona del
Presidente pro tempore, condanna la convenuta a versare ad Anna Maria Bianchi,
per le causali indicate in motivazione, l’importo di € 62.289, oltre
interessi legali dal 18.07.2004 al saldo; - pone
le spese di consulenza, liquidate con decreto 15.04.2003, definitivamente a
carico di parte convenuta; -
condanna, infine, l’ente convenuto a rifondere all’attrice le spese di lite,
liquidate in complessivi € 6.368, di cui
€ 368 per spese ed anticipazioni, € 2.000 per diritti, € 4.000 per onorari
di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 15 T.F., I.V.A. e C.P.A. Così
deciso in Mantova, lì 17.07.2004 |