Circolazione stradale – Circolazione invito
domino – Prova liberatoria ex art. 2054 III co. C.c. – Furto di veicolo –
Inidoneità – Danno morale da morte – Criteri di liquidazione in favore dei
superstiti. Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico
Vittorio Carlo Aliprandi - Sentenza del giorno 5 giugno 2004. La massima: La mera allegazione di essere
stato vittima di un furto non implica la prova liberatoria richiesta dall’art.
2054 III co. C.c., dovendosi dimostrare non già che la circolazione del veicolo
è avvenuta invito domino bensì proibente domino. Il danno morale da morte
spettante ai superstiti va liquidato in relazione al grado di parentela o al rapporto di coniugio (tenendo conto
altresì della situazione di convivenza) mediante una frazione del danno
morale che sarebbe spettato al deceduto qualora fosse sopravvissuto con una
invalidità pari al 100%. Il
testo integrale: SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente
notificato in date 13 e 14 gennaio 2000, Luigi Verdi, in proprio e quale
esercente la potestà genitoriale sui figli minori Alice Verdi e Giuseppe Verdi,
Giovanni Molinaro, Gina Mantovani, Federica Rossie Daniele Rossiconvenivano
in giudizio Antonella Berceti e la Società Cattolica di Assicurazioni soc. a
r.l. affinché venissero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti
per la morte della congiunta Maria Grazia Rossiin occasione del sinistro
avvenuto in data 4.01.1999. Esponevano
gli attori: - che,
in data 4.01.1999, Maria Grazia Rossi nata a Fidenza in data 6.11.1963 era trasportata
a bordo dell’autovettura Fiat 131 targata MN 359321 condotta da Mario Bianchi,
di proprietà di Berceti Antonella ed assicurata con la Cattolica
Assicurazioni; - che
il conducente, mentre percorreva la S.S. 62 “della Cisa” in comune di Luzzara,
perdeva il controllo del proprio mezzo andando a collidere con la Fiat Uno
targata MN 507622 di proprietà di Davide Aldoni e condotta da Monica Carlucci; - che,
a seguito dell’urto, la congiunta era deceduta, di talché i prossimi congiunti,
ossia il marito Luigi Verdi e i figli minori Alice e Giuseppe, il padre Giovanni
e la madre Gina Mantovani, la sorella Federica e il fratello Daniele, avevano
maturato il diritto a conseguire il risarcimento del danno. Si
costituiva con comparsa la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a
r.l., la quale eccepiva: - che
il sinistro di causa non era coperto dalla garanzia relativa
all’assicurazione obbligatoria, in quanto l’autovettura Fiat 131 sulla quale
viaggiava la deceduta era stata rubata e la de cuius vi si trovava in qualità
di trasportata senza coercizione; - che
il mezzo era stato sottratto alla proprietaria dallo stesso Bianchi, il quale
si era a messo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; - che,
in ogni caso, era fatto salvo il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti
del conducente del veicolo circolante contro la volontà del proprietario. Fallito
il tentativo di conciliazione, alla presente causa era riunita quella
iscritta al n. 3067/2000 R.G. promossa da Monica Carlucci, la quale conveniva
in giudizio i medesimi convenuti esponendo: - che,
in data 4.01.1999 verso le ore 16.40, Maria Carlucci, alla guida
dell’autovettura Fiat Uno targata MN 507622 di proprietà del marito Davide Aldoni,
stava percorrendo la statale 62 con direzione Viadana - Suzzara allorquando,
in territorio di Luzzara, entrava in collisione frontale con l’autovettura
Fiat 131 targata MN 359321 di proprietà di Berceti Antonella e condotta da
Mario Bianchi; - che la
collisione era avvenuta nella corsia di marcia percorsa dalla comparente e, a
seguito dell’urto, aveva subito gravi danni con un’invalidità permanente,
quantificabile nella misura del 32/34%, e numerosi periodi di invalidità temporanea
parziale; - che,
pertanto, il danno complessivo ammontava a £. 290.959.216. Si
costituivano entrambe le convenute, le quali resistevano e ribadivano che: - che
l’autoveicolo Fiat 131 targato MN 359321 di proprietà di Antonella Berceti
era stato asportato da Mario Bianchi poche ore prima dell’evento, ed era
stato condotto dallo stesso autore del reato sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti; - che,
pertanto, nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla proprietaria
del veicolo, poiché l’uso del mezzo era avvenuto contro la sua volontà; - che, in
ogni caso, la compagnia non intendeva sottrarsi al proprio onere risarcitorio
in presenza di una precisa prova in punto responsabilità del conducente,
fatto salvo il diritto di rivalsa; - che,
infine, il quantum della pretesa era eccessivo e vi era la necessità di
chiamare in giudizio l’INAIL, il quale aveva erogato prestazioni
assistenziali in favore della danneggiata per complessive £. 75.717.515. Alla
luce di tali premesse, il procuratore di parte convenuta sollecitava la chiamata
in giudizio iussu judicis ex art. 107 c.p.c. dell’INAIL e degli eredi di
Mario Bianchi, nelle more deceduto, ma tale istanza era disattesa dal
precedente istruttore. Disposta
la riunione delle due cause, la controversia era istruita mediante
l’escussione dei testi Vincenzo Iafrate, Antonio Gallo, Vincenzo Anginoni,
Maurizio Aldoni, Gian Marco Negri, Angelo Aldoni e con consulenza medico
legale sulla persona di Monica Carlucci, affidata al dott. Alberto Pagani. Esaurita
l’istruttoria e disattesa l’istanza di riconvocazione a chiarimenti del consulente
avanzata dalla difesa della compagnia assicuratrice, la causa era spedita a
sentenza, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, previa assegnazione dei
termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio
delle memorie di replica. MOTIVI
DELLA DECISIONE
Le
domande attoree sono fondate vanno per quanto di ragione, accolte. Emerge dal rapporto acquisito redatto
dagli agenti della Polstrada di Reggio Emilia - distaccamento di Guastalla -
che Mario Bianchi nato a Suzzara il 5.12.1959 ed ivi res. alla via L. Menotti
1, alla guida della Fiat 131, sulla quale era trasportata in qualità di
passeggera Maria Grazia Molinaro, percorreva la statale 62 con direzione
Mantova - Guastalla in condizioni di alterazione psichica e fisica correlata
con l’uso di sostanze stupefacenti. Giunto
nel comune di Luzzara, all’altezza del km 154,500 in un tratto curvilineo, a
causa dell’eccessiva velocità perdeva il controllo del mezzo e, dopo una sbandata
a sinistra, si poneva trasversalmente all’asse stradale invadendo la semicarreggiata
opposta allorquando, nella contraria direzione di marcia, sopraggiungeva
Monica Carlucci alla guida della Fiat Uno targata MN 507622. Nell’urto
era coinvolta pure la Golf condotta da Antonio Gallo, il quale sentito dagli
agenti nell’immediatezza dei fatti riferiva: “Al momento vi era nebbia con visibilità
di oltre cento metri. Giunto nei pressi della Fornace, notavo che nel senso
opposto e cioè dalla curva per me destrorsa, sopraggiungeva a forte velocità
una Fiat 131 con due persone a bordo. Il conducente di detto veicolo,
terminata la curva e dopo aver percorso qualche metro dritto, improvvisamente
ha tagliato verso sinistra andando ad intercettare la parte anteriore della
Fiat Uno che mi precedeva con la sua fiancata destra altezza porta anteriore
… “. La deposizione era sostanzialmente confermata in udienza. Analogamente,
il teste Vincenzo Anginoni riferiva che, nelle circostanze di tempo e di
luogo già indicate, percorrendo la statale 62 nella medesima direzione della
Fiat 131, veniva sorpassato dal Bianchi, procedente a forte velocità, il
quale nell’affrontare la curva andava a collidere con la Fiat Uno della Carlucci.
In udienza ed innanzi agli agenti dichiarava che il conducente della Fiat
131, con l’uso dei fari, aveva segnalato l’intenzione di sorpassare e che
l’autovettura, entrata nella curva sinistrorsa, aveva iniziato a sbandare con
la parte posteriore che stringeva verso destra per poi porsi di traverso
all’asse stradale. L’agente
Vincenzo Iafrate confermava la dinamica con riguardo alla posizione dei
veicoli, alla loro direzione di marcia, alla circostanza che la deceduta occupasse
il sedile anteriore destro e precisava che il Bianchi era sprovvisto di patente
di guida, perché non rinnovata a seguito di scadenza. Non vi
è quindi dubbio che a Mario Bianchi, il quale si poneva alla guida di
un’autovettura in stato di alterazione fisica per la pregressa assunzione di
sostanze stupefacenti, senza essere munito di valida patente, azzardava una manovra
di sorpasso in prossimità di una curva con linea continua di mezzeria e
procedeva ad una velocità eccessiva sì da perdere il controllo
dell’autovettura, debba essere ascritta l’esclusiva responsabilità del
sinistro de quo, con esclusione di qualsiasi contributo causale da parte di
Monica Carlucci. Il punto nodale della questione risiede
nella determinazione della concorrente responsabilità ex art. 2054 c.c. della
convenuta Berceti, proprietaria del veicolo, e della compagnia assicuratrice
limitatamente al danno lamentato dai prossimi congiunti di Maria Grazia Molinaro.
Con
riguardo infatti a tale ultima posizione, la Cattolica Assicurazioni deduceva
che l’art. 1 comma 3 della L. 990/69 a mente del quale: “L’assicurazione stipulata
ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia
per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria
volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del
proprietario … del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa
dell’assicuratore verso il conducente”, impediva l’operatività della polizza,
poiché la vettura assicurata era stata rubata alla legittima proprietaria e
la passeggera Maria Grazia Rossinon era trasportata contro la sua volontà. A tal
riguardo, a parere del decidente, manca un presupposto per l’applicazione
della citata norma, ossia la prova rigorosa che la circolazione della Fiat
131 sia avvenuta prohibente domino. A
parte che sussiste un indirizzo interpretativo secondo cui l’espressione “contro
la propria volontà” di al comma 3 del citato art. 1 L. 990/69 deve essere
interpretata in senso lato comprendendo non solo i casi in cui la volontà del
trasportato non sia stata coartata con violenza o minaccia, ma anche le
ipotesi in cui il passeggero non abbia potuto orientare consapevolmente la
propria volontà di accettare il trasporto non essendo a conoscenza della provenienza
furtiva del veicolo (Trib. Monza 2.03.1999 in Resp. civ. e prev. 2000, 1144),
nella fattispecie, la proprietaria non ha fornito la prova di aver adottato
tutte le cautele necessarie per evitare l’indebita sottrazione, di cui
peraltro non vi è in atti una prova rigorosa. Per
costante orientamento giurisprudenziale, ad integrare la prova liberatoria
della presunzione di colpa stabilita dal terzo comma dell’art. 2054 c.c., non
è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta senza il
consenso del proprietario (invito domino), ma occorre la prova che detta
circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale
deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificamente
inteso a vietare ed impedire la circolazione del mezzo, mediante l’adozione
di cautele tali che la volontà del proprietario non possa essere superata
(cfr. ex multis Cass. 12.04.1990 n. 3138). In
applicazione del suddetto principio, non è stata ritenuto sufficiente, per
integrare la prova liberatoria, l’affidamento del veicolo ad un depositario
od una officina per le riparazioni, od ancora la Suprema Corte, con la
sentenza 17.05.1982 n. 3038, ha confermato la statuizione di un giudice di
merito con cui è stata ritenuta insufficiente, al fine di causa, la prova che
il proprietario di un autotreno, lasciando il veicolo in sosta, avesse
provveduto ad interrompere il circuito di avviamento ed a chiudere a chiave
le portiere, essendo rimasto accertato che i ladri si erano impadroniti del
veicolo dopo essere venuti in possesso delle relative chiavi, a causa
dell’imprudenza e della negligenza del proprietario medesimo, il quale le
aveva riposte all’esterno della cabina di guida in un posto agevolmente
accessibile. Nel caso in
esame, la convenuta Berceti non ha allegato la denuncia di furto, non ha dedotto
capitoli per dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie (ad es.
la chiusura delle portiere) da cui poter evincere le modalità
dell’illegittimo impossessamento ad opera del Bianchi, ragion per cui la mera
allegazione di essere stata vittima di un furto non può produrre l’effetto
liberatorio preteso dalle parti convenute. Ne
consegue, pertanto, che Antonella Berceti e la Cattolica Assicurazioni soc.
coop. a resp. limitata sono tenute a risarcire non solo il danno subito da
Monica Carlucci - per la quale la compagnia assicuratrice non ha negato la debenza,
pur contestando il quantum - sia il danno subito dai prossimi congiunti di
Maria Grazia Molinaro, in virtù della solidarietà esistente tra conducente e
proprietario del veicolo. Infatti,
la persona trasportata - anche a titolo di cortesia - può ottenere a norma
dell’art. 2055 c.c. l’integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e
dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata, quanto dal conducente
e dal proprietario dell’altro veicolo avvalendosi della presunzione prevista
dall’art. 2054 c.c. (cfr. tra le tante le recenti Cass. 3.03.2004 n. 4353 e
Cass. 4.10.2002 n. 13169). Inoltre, la scelta di convenire in giudizio uno
solo dei coobbligati non implica rinuncia alla solidarietà, fatta salva la
possibilità per il convenuto di chiamare in manleva il soggetto che ritenga
effettivamente responsabile dell’incidente. Passando ora alla quantificazione del
danno dei prossimi congiunti di Maria Grazia Molinaro, va premesso che la
Corte di Cassazione, con le note pronunce del 31.05.2003 n. n. 8827 e n.
8828, ha introdotto un sistema bipolare nella tutela risarcitoria della
persona, distinguendo l’ambito del danno patrimoniale, soggetto alle
ordinarie regole di cui all’art. 2043 c.c., dal danno non patrimoniale disciplinato
dall’art. 2059 c.c. nel quale confluiscono il danno biologico in senso
stretto, il danno morale tradizionale e tutti quei pregiudizi alla persona di
rilevanza costituzionale, non suscettibili di valutazione economica (danno esistenziale).
Gli attori
del procedimento portante iscritto al n. 223/2000 R.G. non hanno dedotto un
danno biologico proprio, ma si sono limitati a chiedere il danno morale, il
quale viene liquidato in conformità alle tabelle milanesi in uso presso
questo ufficio giudiziario in relazione al grado di parentela o al rapporto
di coniugio, mediante una frazione del danno morale che sarebbe spettato al
deceduto qualora fosse sopravvissuto con una invalidità pari al 100% (la
legittimità di una valutazione del danno morale quale frazione variabile è
già stata più volte riconosciuta dalla Suprema Corte, poiché siffatto
criterio consente di evitare liquidazioni troppo diverse ed arbitrarie e
permette di graduare il danno morale al caso concreto e al grado vicinanza
del richiedente con il soggetto deceduto). Quantificando
in concreto il danno, si osserva che a Maria Grazia Rossinata a il 6.11.1963
e deceduta il 4.01.1999 sarebbe spettato un danno morale di € 276.158 (pari alla
metà del biologico riportato in caso di sopravvivenza con invalidità al 100%
di € 552.317 - soggetto di anni 35, valore punto € 6.654,43 per coefficiente
di demoltiplicazione pari a 0,830 in ragione dell’età). A ciascuno dei due
genitori, Giovanni Rossie Gina Mantovani, in ragione della cessata convivenza
e dell’età della vittima, si stima equo attribuire un importo pari ad un
quinto del danno morale di spettanza della de cuius, ovvero € 55.231, da incrementare
di interessi e rivalutazione monetaria secondo il dettato impartito dalle
sezioni unite della Suprema Corte con la nota pronuncia 17.02.1995 n. 1712,
la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra
rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi
non vanno calcolati sulla somma già rivalutata o liquidata in moneta attuale,
ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell’illecito e sui
progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta
inflazione. Ne
consegue che sull’importo di € 55.231, in applicazione del suddetto principio,
sono maturati dal dì dell’illecito ad oggi € 7.965 per interessi legali per
un debito complessivo di € 63.196, oltre interessi legali dal 6.06.2004 al
saldo. Il medesimo importo
viene attribuito anche al marito Luigi Verdi. Nonostante al coniuge vada
normalmente assegnata una frazione più elevata, nel caso di specie pare che
la convivenza fosse cessata, infatti la vittima non aveva la residenza in
Gonzaga via Calducci 26 presso l’abitazione del marito, ma in Suzzara via
Luppi Menotti 1 coincidente con quella del responsabile Bianchi (cfr. rapporto
in atti). E’ quindi da presumere che l’affectio maritalis si fosse affievolita
(se non cessata) e, poiché il risarcimento deve essere liquidato in rapporto
al pregiudizio subito, appare verosimile che la sofferenza patita per la
perdita della moglie sia stata meno intensa rispetto all’ipotesi di convivenza. Ai figli minori Alice Verdi e Giuseppe Verdi,
di cui non è dato sapere l’esatta età, viene assegnato un importo pari ad un
terzo del danno morale di spettanza della madre, ovvero € 92.052 in moneta
attuale da incrementare di € 13.270 per interessi legali dal dì dell’illecito
ad oggi, per un debito complessivo di € 105.322, oltre interessi legali dal 6.06.2004
al saldo. A ciascuno dei fratelli non conviventi,
Federica e Daniele Molinaro, si stima equo assegnare a l’importo di 1/20 del
danno spettante alla deceduta, ovvero € 13.808 in moneta attuale da incrementare
di € 1.992 per interessi legali dal dì dell’illecito ad oggi, per un debito
complessivo di € 15.800, oltre interessi legali dal 6.06.2004 al saldo. Per quanto attiene alla posizione di
Monica Carlucci nata a Viadana il 10.07.1971, il consulente dott. Alberto
Pagani, dopo aver ripercorso l’iter della vicenda clinica della periziata, concludeva
che la danneggiata, a causa del sinistro in discussione, aveva riportato un
trauma cranico - contusivo, frattura deiafisaria del femore sinistro, la
frattura della base de secondo, quarto e quinto metacarpo e della testa del 3° mano destra. Aggiungeva che il trauma era stato di
rilevante entità e le lesioni particolarmente gravi, in quanto la Carlucci
era entrata in coma subito dopo l’incidente e in seguito ricoverata in reparto
di rianimazione con ventilazione assistita. L’ausiliario aggiungeva, inoltre,
che in un primo momento vi era stato un decadimento delle funzioni psichiche
e dell’eloquio piuttosto serio, ma che il quadro era andato migliorando
durante la riabilitazione presso il presidio ospedaliero di Bozzolo,
nonostante la permanenza di postumi di grado lieve e una media difficoltà nella
produzione del linguaggio. Quantificava
il danno biologico nella misura del 27 % con incidenza pari al 18% sulla capacità
lavorativa specifica, la durata dell’inabilità temporanea totale di giorni
195 e l’inabilità temporanea parziale di giorni 120. Con
riguardo alla problematica dell’invalidità specifica, va subito precisato che
la parte interessata non ha svolto alcuna domanda sul punto e, comunque, va
rammentato che la riduzione della capacità lavorativa generica, quale
potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto che non
svolga attività produttive di reddito, né è in procinto di svolgerla, è risarcibile
quale danno biologico che comprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo
che incidono sul bene salute in sé considerato. Qualora, invece a detta
riduzione si associ una limitazione della capacità lavorativa specifica che,
a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta
diminuzione integra un danno patrimoniale che va accertato nel caso concreto
e la cui prova incombe sul danneggiato (cfr. ex multis Cass. 18.04.2003 n.
6291). Passando
ora alla quantificazione del danno biologico, questo ufficio giudiziario ha
adottato il criterio del punto flessibile, come recepito nella “tabella di
liquidazione del danno biologico da invalidità permanente e temporanea” in
uso presso il Tribunale di Milano, tabella che, pur consentendo una
liquidazione equa ed uniforme per tutti i soggetti, non preclude un margine
di discrezionalità onde adattare caso per caso l’indennizzo alla fattispecie
concreta. Applicando
il criterio del punto flessibile indicato dalle tabelle milanesi 2004, in
luogo del vetusto e superato sistema del triplo della pensione sociale, il
danno biologico da invalidità permanente, accertato nella misura del 27%, va
liquidato in € 75.854 (valore punto € 3.229,21 per percentuale di invalidità,
coefficiente di demoltiplicazione 0,870 in relazione all’età di anni 27
dell’infortunata al momento del sinistro). Per l’invalidità temporanea assoluta
competono all’infortunata € 7.800 (gg. 195 per € 40), per l’invalidità
temporanea parziale competono € 2.400 (120 gg. per € 20). Determinato il danno biologico nella complessiva somma in moneta
attuale di € 86.054, il danno morale
viene equitativamente determinato, tenuto conto dell’età della vittima e
dell’entità delle lesioni, nella misura di 2/5, ovvero in € 34.421. Vanno
riconosciute le spese mediche esposte e non contestate in £. 4.279.216, ora €
2.210,03, mentre gli ulteriori esborsi per spese di viaggio per £. 4.300.800
che l’attrice asserisce di aver versato al marito non vengono riconosciute
sia in assenza di una prova rigorosa sul punto, ma per l’assorbente motivo
che tra i coniugi sussiste il dovere reciproco di assistenza morale e materiale. L’importo
complessivo del danno, definitivamente accertato in € 120.475 (86.054 +
34.421) va devalutato all’epoca del fatto, id est € 105.721 e aumentato delle
spese sostenute. Su detto nuovo ammontare, pari ad € 107.931,03 (sommatoria
di 105.721 e 2.210,03) devono essere calcolati gli interessi e la
rivalutazione maturati sino alla data della presente sentenza, secondo il già
ricordato insegnamento delle sezioni unite; ne consegue che sull’importo di €
107.931,03 sono maturati € 15.062 per rivalutazione monetaria ed € 17.722 per
interessi legali per un debito complessivo di € 140.715,03 - oltre interessi
legali dal 6.06.2004 al saldo. Non
sussiste, infine, la prova di un concorso di colpa della danneggiata
all’aggravamento del danno subito consistito dal mancato allacciamento delle
cinture di sicurezza. Da ultimo, il giudicante non può
emettere alcuna statuizione circa il diritto della compagnia assicuratrice a
rivalersi sugli eredi di Mario Bianchi, atteso che la loro chiamata non è
stata disposta dal giudice nel corso del giudizio e la costituzione tardiva
della compagnia in entrambe le cause riunite ha impedito la rituale
proposizione della chiamata, previo differimento della prima udienza. Le spese di consulenza e di lite
seguono la soccombenza. P.
Q. M. Il
Tribunale di Mantova, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sulle
domande risarcitorie avanzate da
domanda risarcitoria proposta da Luigi Verdi, in proprio e quale esercente
la potestà genitoriale sui figli minori Alice Verdi e Giuseppe Verdi, da Giovanni
Molinaro, da Gina Mantovani, da Federica Rossie da Daniele Rossi(proc.
iscritto al n. 223/2000 R.G.) e da Monica Carlucci (proc. iscritto al n.
3067/2000 R.G.), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede: 1) accertata
la civile responsabilità di Berceti Antonella e della Società Cattolica di
Assicurazione soc. coop. a resp. limitata, condanna i convenuti in solido a
versare: a) a Giovanni
Rossil’importo di € 63.196, oltre interessi legali dal 6.06.2004 al saldo; b) a
Gina Mantovani l’importo di € 63.196, oltre interessi legali dal 6.06.2004 al
saldo; c) a
Luigi Verdi in proprio l’importo di € 63.196, oltre interessi legali dal
6.06.2004 al saldo; d) a Luigi Verdi,
nella qualità di esercente la potestà genitoriale di Alice Verdi € 105.322, oltre
interessi legali dal 6.06.2004 al saldo; e) a Luigi Verdi,
nella qualità di esercente la potestà genitoriale di Giuseppe Verdi €
105.322, oltre interessi legali dal 6.06.2004 al saldo; f) a
Federica Rossil’importo di € 15.800, oltre interessi legali dal 6.06.2004 al
saldo; g) a
Daniele Rossil’importo di € 15.800, oltre interessi legali dal 6.06.2004 al
saldo; h) a Monica Carlucci
l’importo di € 140.715,03, oltre interessi legali dal 6.06.2004 al saldo; 2) rigetta
ogni altra richiesta; 3) pone le
spese di consulenza, liquidate con decreto 28.06.2003, definitivamente a
carico dei convenuti in solido; 4)
condanna, infine, i convenuti in solido, alla rifusione delle spese di lite,
liquidate quanto ai prossimi congiunti di RossiMaria Grazia, in complessivi €
9.093, di cui € 393 per spese ed anticipazioni, € 2.200 per diritti di
procuratore, € 6.500 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. e quanto a Monica Carlucci, in complessivi € 8.003, di cui €
303 per spese ed anticipazioni, € 2.200 per diritti di procuratore, € 5.500
per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Mantova, lì 5.06.2004
IL GIUDICE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi |