Spesa per la liquidazione degli interessi e per la chiusura trimestrale del conto - Superamento del tasso-soglia per effetto del computo di tali voci – Esclusione.

legge 7-3-1996 n. 108

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice Designato Dott. Mauro Bernardi – Provvedimento del giorno 21 dicembre 2004.

 

La massima:

Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non si può tenere conto dell’addebito trimestrale sul conto corrente né della spesa di liquidazione degli interessi debitori né di quella per diritti di chiusura del conto, atteso che la prima di tali voci rientra fra quelle già oggetto di rilevazione ed incluse nel calcolo del t.e.g.m.,  mentre la seconda costituisce un onere applicato indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, sicché non può considerarsi collegata alla erogazione del credito.

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 19-2-2003 R. L. e S. L. proponevano tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1425/02 (provvisoriamente esecutivo) emesso il 29-11-2002 dal Tribunale di Mantova con il quale era stato loro ingiunto di pagare la somma di € 59.409,46 oltre interessi convenzionali ed alle spese, quale saldo debitore del conto corrente n. 12492/F acceso a favore di R. L. e garantito da fideiussione rilasciata da L. S..

Gli istanti sostenevano l’illegittimità del decreto in quanto gli interessi pattuiti su base annua (il 7,978% fino ad euro 517 e, oltre tale cifra, il 14,089%) avrebbero superato il c.d. tasso soglia (fissato nella misura del 9,42% con soglia usuraria al 14,13%) e ciò per effetto dell’addebito trimestrale dei diritti di chiusura nonché delle spese di liquidazione degli interessi debitori.

Inoltre gli opponenti assumevano che essendo il rapporto di conto corrente cessato il 23-9-2002, le somme di cui agli effetti successivamente tornati insoluti, trovando fondamento nel diverso rapporto di sconto, risultavano del tutto estranee al titolo dedotto nel ricorso per ingiunzione e, quindi, non sarebbero dovute e, comunque, non provate: per le ragioni sopra esposte concludevano che illegittimamente era stata iscritta ipoteca in loro danno e chiedevano quindi il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.  e, il solo R., quello derivato alla propria reputazione commerciale essendo imprenditore.

L’istituto di credito, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione rilevando che, secondo le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia ai fini del calcolo del tasso soglia, non si poteva tenere conto degli addebiti degli oneri menzionati dalla controparte.

Quanto poi all’altra censura sollevata dalla controparte, la banca rilevava che la facoltà di addebito in conto delle ricevute accreditate, salvo buon fine, era espressamente prevista dall’art. 4 del contratto di conto corrente.

Rigettata l’istanza di ammissione di consulenza tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Preliminarmente va rilevato che, nel corso del giudizio di opposizione, è stata prodotta dalla difesa della banca opponente la procura generale alle liti (conferita con atto 24-1-2001 n. 8241 rep. notaio dott. A. **) meramente enunciata nel decreto ingiuntivo e ciò vale a sanare ex tunc l’irregolarità commessa (cfr. Cass. 20-10-1998 n. 10382; Cass. 7-7-1995 n. 7490) escludendosi quindi che possa dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo.

In primo luogo va chiarito, a fronte dei rilievi sollevati dalla difesa degli opponenti in comparsa conclusionale che, in ordine al tasso di interesse sulle somme addebitate in conto e concernenti effetti insoluti precedentemente presentati all’incasso, deve aversi riguardo (per la verifica circa il superamento del tasso soglia) a quello previsto per gli addebiti delle operazioni in conto corrente e non invece al diverso tasso che si applica al momento dello sconto degli effetti portati all’incasso e, alla luce di ciò, deve escludersi che si sia verificata la paventata violazione di legge come si desume dal raffronto fra il tasso convenzionale ed il tasso soglia sopra riportati.

In ordine al paventato superamento del tasso soglia che, secondo la prospettazione degli opponenti, sarebbe avvenuto per effetto dell’addebito trimestrale della spesa di liquidazione degli interessi debitori nonché di quella per diritti di chiusura del conto, l’assunto degli opponenti non può essere condiviso.

In proposito va infatti osservato che la prima di tali voci rientra fra quelle oggetto di rilevazione ed incluse nel calcolo del t.e.g.m. sicché non può costituire oggetto di ulteriore conteggio ai fini in questione altrimenti si avrebbe una duplicazione del calcolo della medesima posta, mentre, quanto alla seconda, deve rilevarsi che si tratta di onere applicato indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, sicché, non potendo considerarsi collegata alla erogazione del credito, va esclusa dal calcolo per la determinazione del tasso-soglia (in tal senso vedasi le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del t.e.g.m. in G.U. 195 del 23-8-2001) e, in concreto, va osservato che il conto corrente era stato utilizzato per operazioni anche diverse da quelle relative all’erogazione del credito.

Parimenti infondata deve ritenersi la doglianza degli opponenti in relazione all’addebito degli effetti insoluti: premesso che il regolamento in conto corrente anche degli effetti consegnati per lo sconto e rimasti insoluti era stato espressamente pattuito fra le parti (v. art. 4 commi 5 e 6 del contratto di conto corrente), in ordine alla prova del credito va osservato che la banca ha depositato copia dell’estratto conto in cui sono analiticamente elencati gli effetti addebitati, in relazione alle quali rilevazioni contabili, le censure sollevate da parte degli opponenti appaiono del tutto generiche oltre che infondate, dovendosi quindi dedurre che l’opposta ha pienamente assolto al proprio onere probatorio (cfr. Cass. 25-9-2003 n. 14234; Cass. 2-5-2002 n. 6258; Cass. 16-11-2000 n. 14849).

Il rigetto dell’opposizione comporta l’infondatezza della pretesa risarcitoria formulata dagli opponenti in relazione all’iscrizione ipotecaria anche sotto il profilo di cui all’art. 96 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

respinge l’opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 1425/02 emesso il 29-11-2002 dal Tribunale di Mantova;

rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata anche ex art. 96 c.p.c. dagli opponenti;

condanna R. L. e S. L., in solido fra loro, a rifondere all'opposta le spese di lite liquidandole in complessivi euro 4.500,00 di cui € 1.300,00 per diritti ed € 3.200,00  per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.