Spesa
per la liquidazione degli interessi e per la chiusura trimestrale del conto -
Superamento del tasso-soglia per effetto del computo di tali voci –
Esclusione. legge 7-3-1996 n. 108 Tribunale di Mantova, Sez. II –
Giudice Designato Dott. Mauro Bernardi – Provvedimento del giorno 21 dicembre
2004. La massima: Ai
fini della verifica del superamento del tasso soglia non si può tenere conto
dell’addebito trimestrale sul conto corrente né della spesa di liquidazione
degli interessi debitori né di quella per diritti di chiusura del conto,
atteso che la prima di tali voci rientra fra quelle già oggetto di
rilevazione ed incluse nel calcolo del t.e.g.m., mentre la seconda costituisce un onere applicato indipendentemente
dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito,
sicché non può considerarsi collegata alla erogazione del credito. Svolgimento del processoCon
atto di citazione notificato in data 19-2-2003 R. L. e S. L. proponevano
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1425/02
(provvisoriamente esecutivo) emesso il 29-11-2002 dal Tribunale di Mantova
con il quale era stato loro ingiunto di pagare la somma di € 59.409,46 oltre
interessi convenzionali ed alle spese, quale saldo debitore del conto
corrente n. 12492/F acceso a favore di R. L. e garantito da fideiussione
rilasciata da L. S.. Gli
istanti sostenevano l’illegittimità del decreto in quanto gli interessi
pattuiti su base annua (il 7,978% fino ad euro 517 e, oltre tale cifra, il
14,089%) avrebbero superato il c.d. tasso soglia (fissato nella misura del
9,42% con soglia usuraria al 14,13%) e ciò per effetto dell’addebito
trimestrale dei diritti di chiusura nonché delle spese di liquidazione degli
interessi debitori. Inoltre
gli opponenti assumevano che essendo il rapporto di conto corrente cessato il
23-9-2002, le somme di cui agli effetti successivamente tornati insoluti,
trovando fondamento nel diverso rapporto di sconto, risultavano del tutto
estranee al titolo dedotto nel ricorso per ingiunzione e, quindi, non
sarebbero dovute e, comunque, non provate: per le ragioni sopra esposte
concludevano che illegittimamente era stata iscritta ipoteca in loro danno e
chiedevano quindi il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e, il solo R., quello derivato alla
propria reputazione commerciale essendo imprenditore. L’istituto
di credito, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione rilevando che,
secondo le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia ai fini del calcolo del
tasso soglia, non si poteva tenere conto degli addebiti degli oneri
menzionati dalla controparte. Quanto
poi all’altra censura sollevata dalla controparte, la banca rilevava che la
facoltà di addebito in conto delle ricevute accreditate, salvo buon fine, era
espressamente prevista dall’art. 4 del contratto di conto corrente. Rigettata
l’istanza di ammissione di consulenza tecnica, la causa veniva trattenuta in
decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. MotiviL’opposizione
è infondata e deve essere rigettata. Preliminarmente
va rilevato che, nel corso del giudizio di opposizione, è stata prodotta
dalla difesa della banca opponente la procura generale alle liti (conferita
con atto 24-1-2001 n. 8241 rep. notaio dott. A. **) meramente enunciata nel
decreto ingiuntivo e ciò vale a sanare ex tunc l’irregolarità commessa (cfr.
Cass. 20-10-1998 n. 10382; Cass. 7-7-1995 n. 7490) escludendosi quindi che
possa dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo. In primo
luogo va chiarito, a fronte dei rilievi sollevati dalla difesa degli
opponenti in comparsa conclusionale che, in ordine al tasso di interesse
sulle somme addebitate in conto e concernenti effetti insoluti
precedentemente presentati all’incasso, deve aversi riguardo (per la verifica
circa il superamento del tasso soglia) a quello previsto per gli addebiti
delle operazioni in conto corrente e non invece al diverso tasso che si
applica al momento dello sconto degli effetti portati all’incasso e, alla luce
di ciò, deve escludersi che si sia verificata la paventata violazione di
legge come si desume dal raffronto fra il tasso convenzionale ed il tasso
soglia sopra riportati. In
ordine al paventato superamento del tasso soglia che, secondo la
prospettazione degli opponenti, sarebbe avvenuto per effetto dell’addebito
trimestrale della spesa di liquidazione degli interessi debitori nonché di
quella per diritti di chiusura del conto, l’assunto degli opponenti non può
essere condiviso. In
proposito va infatti osservato che la prima di tali voci rientra fra quelle
oggetto di rilevazione ed incluse nel calcolo del t.e.g.m. sicché non può
costituire oggetto di ulteriore conteggio ai fini in questione altrimenti si
avrebbe una duplicazione del calcolo della medesima posta, mentre, quanto
alla seconda, deve rilevarsi che si tratta di onere applicato indipendentemente
dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito,
sicché, non potendo considerarsi collegata alla erogazione del credito, va
esclusa dal calcolo per la determinazione del tasso-soglia (in tal senso
vedasi le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del t.e.g.m. in
G.U. 195 del 23-8-2001) e, in concreto, va osservato che il conto corrente
era stato utilizzato per operazioni anche diverse da quelle relative
all’erogazione del credito. Parimenti
infondata deve ritenersi la doglianza degli opponenti in relazione
all’addebito degli effetti insoluti: premesso che il regolamento in conto
corrente anche degli effetti consegnati per lo sconto e rimasti insoluti era
stato espressamente pattuito fra le parti (v. art. 4 commi 5 e 6 del
contratto di conto corrente), in ordine alla prova del credito va osservato
che la banca ha depositato copia dell’estratto conto in cui sono analiticamente
elencati gli effetti addebitati, in relazione alle quali rilevazioni
contabili, le censure sollevate da parte degli opponenti appaiono del tutto
generiche oltre che infondate, dovendosi quindi dedurre che l’opposta ha
pienamente assolto al proprio onere probatorio (cfr. Cass. 25-9-2003 n.
14234; Cass. 2-5-2002 n. 6258; Cass. 16-11-2000 n. 14849). Il
rigetto dell’opposizione comporta l’infondatezza della pretesa risarcitoria
formulata dagli opponenti in relazione all’iscrizione ipotecaria anche sotto
il profilo di cui all’art. 96 c.p.c.. Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il
Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: respinge
l’opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 1425/02 emesso il
29-11-2002 dal Tribunale di Mantova; rigetta
la domanda di risarcimento dei danni formulata anche ex art. 96 c.p.c. dagli
opponenti; condanna R. L. e S. L., in
solido fra loro, a rifondere all'opposta le spese di lite liquidandole in
complessivi euro 4.500,00 di cui € 1.300,00 per diritti ed € 3.200,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario
delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. |