Tribunale di Mantova – Giudice unico Dr.
Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 21 aprile 2005. Fallimento – Impugnazione di crediti ammessi –
Decorrenza del termine – Elezione di domicilio. Il
termine per proporre l'impugnazione ex art. 100 l.f. decorre a far data dal
ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 93 l.f. presso il
domicilio eletto dal creditore. Fallimento
– Prededuzione - Cessione del credito – Conservazione dei diritti di prelazione
– Sussistenza. Poiché la finalità perseguita
dall'art. 1263 c.c. è quella di far subentrare il cessionario nell’integrale
situazione creditoria ceduta ed essendo la prededuzione una qualità del credito
riconosciuta ad esso dalla legge (analogamente a quanto previsto per la
prelazione), deve ritenersi che il credito originariamente prededotto, ove
venga ceduto, non perda tale natura e vada quindi ammesso al passivo con tale
rango. Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 30-12-1999/7-1-2000 l'I.N.P.S.
(creditore ammesso al passivo), precisato di avere ricevuto la comunicazione
del Curatore ex art. 97 l.f. in data 15-11-1999, proponeva impugnazione, ai
sensi dell'art. 100 l.f., avverso il provvedimento con il quale gli organi
del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione avevano ammesso al passivo il
credito della società Impianti s.r.l. in via prededotta, contestando che le
cessioni dei crediti, su cui era fondata la domanda di tale società, avessero
avuto lo sviluppo richiesto nel piano di risanamento predisposto nell'ambito
della procedura di amministrazione controllata (che aveva preceduto il
fallimento), da ritenersi essenziale per l'attribuzione della prededuzione. La società Impianti s.r.l. in liquidazione, premettendo di essere
stata ammessa al passivo per l'importo di £ 15.271.338.657 in via
chirografaria e per £ 28.650.511.882 in via prededotta, si costituiva
chiedendo il rigetto della domanda eccependo preliminarmente l'improcedibilità
del ricorso atteso che esso sarebbe stato proposto tardivamente avendo
l'I.N.P.S. ricevuto la comunicazione del Curatore già in data 13-11-1999. Nel merito la resistente specificava a) che il credito oggetto di
contestazione derivava dall'essersi essa resa cessionaria nei confronti di
numerose banche di crediti erogati in costanza della procedura di
amministrazione controllata in vista della continuazione dell'esercizio dell'impresa;
b) che l'istituto ricorrente non aveva fornito, com'era suo onere, alcuna
prova del proprio assunto; c) che l'ammissione al passivo era stata disposta
correttamente atteso che la Belleli, per proseguire nell'esecuzione delle
commesse in corso finalizzate al piano di risanamento, aveva ottenuto
l'erogazione dal sistema bancario di nuova finanza e che ad essa erano state
concesse i) nuove linee di fido per apertura di credito in conto corrente per
£ 31,78 miliardi; ii) nuove linee di fido non per cassa per il rilascio di
garanzia su commessa per £ 33,9 miliardi; iii) nuove linee di fido per
finanziamenti per cassa su commesse per £ 37,05 miliardi. Il Curatore rimaneva contumace e, con provvedimento adottato
all'udienza del 11-2-2002, veniva disposto, a norma dell'art. 100 III co.
l.f., l'accantonamento dell'importo per il quale la società Impianti era
stata ammessa al passivo in via prededotta: l'I.N.P.S. provvedeva poi, con
memoria ex art. 183 c.p.c., ad evidenziare altre ragioni a sostegno della
propria impugnazione. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. Sergio
Mantovani, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle
conclusioni delle parti in epigrafe riportate. Motivi Il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti che seguono, merita
accoglimento. In ordine alla dedotta improcedibilità del ricorso per decorrenza
del termine di impugnazione, va osservato che l'I.N.P.S., nella domanda di
insinuazione al passivo, aveva espressamente eletto domicilio in Mantova,
Piazza Martiri n. 2, che il Curatore aveva inviato la comunicazione ex art.
97 l.f. a tale indirizzo e che la raccomandata risulta consegnata il
13-11-1999 (come si evince dal timbro apposto sulla missiva), sulla quale
risulta apposto un ulteriore timbro con la data 15-11-1999. In proposito l'istituto ha asserito che la raccomandata in questione
sarebbe stata ricevuta il 13 novembre dalla Direzione Provinciale la cui sede
è ubicata in via Fiume, successivamente
trasmessa all'ufficio legale sito in piazza Martiri il successivo 15
novembre come si desume dai diversi timbri apposti sulla missiva,
ricostruzione questa contestata in fatto dalla difesa di Impianti secondo cui
il ricorrente non avrebbe provato il proprio assunto. Premesso che è notorio (tanto desumendosi dagli elenchi telefonici)
e, comunque, non è contestato che la Direzione Provinciale dell'I.N.P.S.
abbia sede in via Fiume, va rilevato che la comunicazione del Curatore reca
un timbro rettangolare con la dicitura INPS Direzione Provinciale 13-11-1999
ed altro timbro rotondo con la stampigliatura 15-11-1999 e che il ricorrente
ha inoltre depositato estratto del registro movimento timbri da cui emerge
che il timbro rotondo risulta essere in uso allo sportello dell'ufficio
legale, circostanze dalle quali può univocamente ritenersi che i fatti si
siano svolti secondo quanto affermato dalla difesa del ricorrente. Ciò posto va osservato che l'art. 93 II co. l.f. obbliga alla
comunicazione presso il domicilio eletto (nel caso di specie presso l'ufficio
legale) sicché solo dalla data di ricevimento presso tale indirizzo può farsi
decorrere il termine perentorio per proporre l'impugnazione ex art. 100 l.f.
(in tal senso vedasi Cass. 6-7-2000 n. 9016 in relazione all'opposizione ex
art. 98 l.f.) sicché l’impugnazione, depositata dall’I.N.P.S. il 30-11-1999,
deve considerarsi tempestiva. Nel merito va osservato che il consulente d’ufficio ha potuto
accertare che, durante l’amministrazione controllata, gli istituti bancari
ebbero ad erogare alla società Belleli nuovi finanziamenti per complessive £
90.174.000.000 costituiti da due erogazioni denominati nuova finanza 1 (di
cui £ 31.580.000.000 per scoperti di conto corrente e £ 37.050.000.000 per anticipazioni
su commesse), un finanziamento denominato nuova finanza urgente con modalità
di utilizzo sotto forma di scoperti di cassa per £ 1.000.000.000, altra
erogazione con modalità di utilizzo libere per complessive £ 5.950.000.000 ed
infine un finanziamento denominato nuova finanza 2 per anticipazioni su
commessa per complessive £ 14.594.000.000, suddiviso in due tranches
corrisposte fra il febbraio ed il marzo del 1997. Con riguardo agli importi rientranti nell’ambito della c.d. nuova
finanza va osservato che il dott. Mantovani ne ha inoppugnabilmente accertato
sia la corresponsione alla Belleli sia l’effettivo impiego nell’ambito
dell’attività tipica della medesima, dato questo non oggetto di contestazione
fra i consulenti tecnici di parte (v. pg. 19 e 20 della relazione tecnica):
da ciò deve quindi desumersi che, alle erogazioni in questione, debba riconoscersi
la natura di crediti prededotti in quanto collegate funzionalmente agli
obiettivi di risanamento propri della procedura di amministrazione
controllata (cfr. Cass. 14-7-1997 n. 6352). Peraltro in relazione al finanziamento di £ 14.594.000.000 va
rilevato che non è stata reperita né la richiesta né l’autorizzazione al
compimento di siffatta operazione da parte del G.D. e che sono state
acquisite unicamente le domande di concessione di nuove linee di credito
all’istituto erogatore (B.A.M. s.p.a.), i prospetti riepilogativi vistati dal
Commissario Giudiziale, nonché le contabili di accredito della banca laddove
dal combinato disposto di cui agli artt. 188 e 167 l.f. si desume che, per la
erogazione di mutui (termine che va inteso in senso ampio e tale certamente
da comprendere le anticipazioni su commessa sopra menzionate, configurabili,
comunque, in considerazione dell'importo, come atti di straordinaria
amministrazione) al soggetto in amministrazione controllata, occorre
l'autorizzazione scritta da parte del Giudice Delegato e ciò al fine di porre
la massa dei creditori al riparo da pregiudizi derivanti dall’indiscriminata
assunzione di nuove obbligazioni da parte del debitore. L'atto scritto si ritiene inoltre non surrogabile con una diversa manifestazione
di volontà da parte del G.D. (cfr. Trib. Arezzo, 15-6-2001 in Dir.
Fall.,II,1296; App. Bologna 5-3-1982 in Giur. Comm.,1983,773) né può
ritenersi che l'autorizzazione non occorresse in considerazione del fatto che
il finanziamento si poneva come logico sviluppo del piano di risanamento autorizzato
dal G.D., costituendo questo un atto interno alla procedura concorsuale la
cui attuazione richiede che vengano successivamente posti in essere i singoli
negozi di esecuzione muniti ove necessario, come nel caso di specie, delle
prescritte autorizzazioni anche al fine di consentirne la valutazione di
conformità rispetto agli obiettivi prestabiliti. Considerando inoltre che la società Impianti, nella propria domanda
di insinuazione per la parte in prededuzione, aveva espressamente compreso il
credito ceduto dalla B.A.M. per un importo pari a £ 4.768.000.000 (v. istanza
13-10-1999 prodotta dalla resistente), ne deriva che tale importo
(contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Impianti) non rientra nel
coacervo dei crediti ceduti destinati esclusivamente alla ricostituzione del
capitale di Belleli Energy e di New Offshore Company. Peraltro dai documenti sub 8.1, 8.2 e 8.17 della resistente si
desume che, del predetto importo, solo la quota di £ 1.760.296.999 concerneva
le operazioni di finanziamento non autorizzate e, come tali, non opponibili
ai creditori del fallimento, quota che va quindi detratta dal credito ammesso
in prededuzione. Va poi aggiunto che il c.t.u. ha accertato la parziale mancata
corrispondenza fra l'importo dei crediti accordati e quello dei crediti
ceduti (v. pg. 21 e 22 della relazione) derivante dall'ammontare della quota
interessi e addebitabile alla insufficiente chiarezza della documentazione
contabile nonché alla mancata canalizzazione degli incassi del saldo delle
commesse sul medesimo istituto che aveva provveduto alla relativa
anticipazione. Il consulente, rielaborando il conteggio degli interessi maturati
sui nuovi affidamenti concessi e ragionevolmente ipotizzando, date le
condizioni economiche e giuridiche in cui si trovava la Belleli, che il
livello di utilizzo degli scoperti di conto corrente fosse sempre rimasto
invariato sul massimo concesso, ha riscontrato una differenza pari a £
1.355.579.927 (vedasi allegati 28 e 29): non essendo stata fornita da parte
di Impianti, gravata del relativo onere probatorio essendo stata acclarata la
mancata coincidenza fra i crediti erogati e quelli ceduti, adeguata
giustificazione di tale circostanza, anche tale importo va detratto dal
totale del credito ammesso in via prededotta. Deve poi ritenersi che la cessione dei crediti ad Impianti non ne
abbia fatto venire meno la natura prededotta: l’art. 1263 c.c. dispone
infatti che il credito viene trasferito al cessionario unitamente ai
privilegi, alle garanzie reali e personali nonché con gli altri accessori,
termine quest’ultimo che comprende la somma delle utilità che il creditore
può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione
soggettiva che, non presentando profili di autonomia rispetto alla concreta
situazione creditoria ceduta, ne integri il contenuto e ne specifichi la
funzione (in tal senso vedasi Cass. 15-9-1999 n. 9823). Tenendo conto che la finalità perseguita dalla norma in questione è
quella di far subentrare il cessionario nell’integrale situazione creditoria
ceduta ed essendo la prededuzione una qualità del credito riconosciuta ad
esso dalla legge (analogamente a quanto previsto per la prelazione), deve
ritenersi che il credito ceduto ad Impianti non abbia perduto la sua
originaria natura. Né assume rilevanza la circostanza che Impianti non abbia poi
provveduto ad utilizzare l’importo ceduto per la ricapitalizzazione della
Belleli in conformità del secondo piano di risanamento approvato dal G.D. il
5-5-1997 atteso che, per un verso, la prededuzione del credito insinuato (già
venuto in essere con tale qualità come sopra chiarito) non è stata né chiesta
né riconosciuta in relazione a siffatto impegno e, per un altro, che la
cessione dei crediti prededotti (peraltro autorizzata dal G.D.) non era stata
risolutivamente condizionata alla mancata ricapitalizzazione della Belleli
bensì unicamente all’acquisto (effettivamente poi verificatosi) da parte di
Impianti di crediti vantati dalle banche verso Belleli il cui complessivo
valore nominale fosse pari a £ 70.000.000.000: l’impegno di destinare le
somme cedute alla ricapitalizzione (non effettivamente concretizzatosi)
costituiva inoltre un evento successivo e del tutto indipendente rispetto al
sorgere dell’originario credito prededotto. Alla luce delle considerazioni che precedono il credito di Impianti
va collocato al passivo in via prededotta chirografaria per il più ridotto
importo di £ 25.534.634.956 pari ad euro 13.187.538,39 e,
corrispondentemente, la somma ammessa in via chirografaria viene determinata
in euro 9.496.204,35 disponendosi che in tal senso venga quindi modificato lo
stato passivo: va revocato, di conseguenza, il provvedimento di
accantonamento adottato in corso di causa ex art. 100 l.f.. Stante la parziale reciproca soccombenza e la particolare
complessità della vicenda le spese di lite vengono integralmente compensate
fra le parti. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso ex art. 100 l.f. dispone
che Impianti s.r.l. in liquidazione
sia definitivamente ammessa al passivo del fallimento Belleli s.p.a. in
liquidazione per l'importo di euro 13.187.538,39 in via prededotta
chirografaria e per euro 9.496.204,35 in via chirografaria ed ordina la
conseguente modificazione dello stato passivo; compensa integralmente fra le
parti le spese di lite. |