Tribunale di Mantova – Giudice unico Dr. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 21 aprile 2005.

 

Fallimento – Impugnazione di crediti ammessi – Decorrenza del termine – Elezione di domicilio.

 

Il termine per proporre l'impugnazione ex art. 100 l.f. decorre a far data dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 93 l.f. presso il domicilio eletto dal creditore.

 

 

Fallimento – Prededuzione - Cessione del credito – Conservazione dei diritti di prelazione – Sussistenza.

 

Poiché la finalità perseguita dall'art. 1263 c.c. è quella di far subentrare il cessionario nell’integrale situazione creditoria ceduta ed essendo la prededuzione una qualità del credito riconosciuta ad esso dalla legge (analogamente a quanto previsto per la prelazione), deve ritenersi che il credito originariamente prededotto, ove venga ceduto, non perda tale natura e vada quindi ammesso al passivo con tale rango.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 30-12-1999/7-1-2000 l'I.N.P.S. (creditore ammesso al passivo), precisato di avere ricevuto la comunicazione del Curatore ex art. 97 l.f. in data 15-11-1999, proponeva impugnazione, ai sensi dell'art. 100 l.f., avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione avevano ammesso al passivo il credito della società Impianti s.r.l. in via prededotta, contestando che le cessioni dei crediti, su cui era fondata la domanda di tale società, avessero avuto lo sviluppo richiesto nel piano di risanamento predisposto nell'ambito della procedura di amministrazione controllata (che aveva preceduto il fallimento), da ritenersi essenziale per l'attribuzione della prededuzione.

La società Impianti s.r.l. in liquidazione, premettendo di essere stata ammessa al passivo per l'importo di £ 15.271.338.657 in via chirografaria e per £ 28.650.511.882 in via prededotta, si costituiva chiedendo il rigetto della domanda eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso atteso che esso sarebbe stato proposto tardivamente avendo l'I.N.P.S. ricevuto la comunicazione del Curatore già in data 13-11-1999.

Nel merito la resistente specificava a) che il credito oggetto di contestazione derivava dall'essersi essa resa cessionaria nei confronti di numerose banche di crediti erogati in costanza della procedura di amministrazione controllata in vista della continuazione dell'esercizio dell'impresa; b) che l'istituto ricorrente non aveva fornito, com'era suo onere, alcuna prova del proprio assunto; c) che l'ammissione al passivo era stata disposta correttamente atteso che la Belleli, per proseguire nell'esecuzione delle commesse in corso finalizzate al piano di risanamento, aveva ottenuto l'erogazione dal sistema bancario di nuova finanza e che ad essa erano state concesse i) nuove linee di fido per apertura di credito in conto corrente per £ 31,78 miliardi; ii) nuove linee di fido non per cassa per il rilascio di garanzia su commessa per £ 33,9 miliardi; iii) nuove linee di fido per finanziamenti per cassa su commesse per £ 37,05 miliardi.

Il Curatore rimaneva contumace e, con provvedimento adottato all'udienza del 11-2-2002, veniva disposto, a norma dell'art. 100 III co. l.f., l'accantonamento dell'importo per il quale la società Impianti era stata ammessa al passivo in via prededotta: l'I.N.P.S. provvedeva poi, con memoria ex art. 183 c.p.c., ad evidenziare altre ragioni a sostegno della propria impugnazione. 

Espletata consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. Sergio Mantovani, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

Il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti che seguono, merita accoglimento.

In ordine alla dedotta improcedibilità del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione, va osservato che l'I.N.P.S., nella domanda di insinuazione al passivo, aveva espressamente eletto domicilio in Mantova, Piazza Martiri n. 2, che il Curatore aveva inviato la comunicazione ex art. 97 l.f. a tale indirizzo e che la raccomandata risulta consegnata il 13-11-1999 (come si evince dal timbro apposto sulla missiva), sulla quale risulta apposto un ulteriore timbro con la data 15-11-1999.

In proposito l'istituto ha asserito che la raccomandata in questione sarebbe stata ricevuta il 13 novembre dalla Direzione Provinciale la cui sede è ubicata in via Fiume, successivamente  trasmessa all'ufficio legale sito in piazza Martiri il successivo 15 novembre come si desume dai diversi timbri apposti sulla missiva, ricostruzione questa contestata in fatto dalla difesa di Impianti secondo cui il ricorrente non avrebbe provato il proprio assunto.

Premesso che è notorio (tanto desumendosi dagli elenchi telefonici) e, comunque, non è contestato che la Direzione Provinciale dell'I.N.P.S. abbia sede in via Fiume, va rilevato che la comunicazione del Curatore reca un timbro rettangolare con la dicitura INPS Direzione Provinciale 13-11-1999 ed altro timbro rotondo con la stampigliatura 15-11-1999 e che il ricorrente ha inoltre depositato estratto del registro movimento timbri da cui emerge che il timbro rotondo risulta essere in uso allo sportello dell'ufficio legale, circostanze dalle quali può univocamente ritenersi che i fatti si siano svolti secondo quanto affermato dalla difesa del ricorrente.

Ciò posto va osservato che l'art. 93 II co. l.f. obbliga alla comunicazione presso il domicilio eletto (nel caso di specie presso l'ufficio legale) sicché solo dalla data di ricevimento presso tale indirizzo può farsi decorrere il termine perentorio per proporre l'impugnazione ex art. 100 l.f. (in tal senso vedasi Cass. 6-7-2000 n. 9016 in relazione all'opposizione ex art. 98 l.f.) sicché l’impugnazione, depositata dall’I.N.P.S. il 30-11-1999, deve considerarsi tempestiva.

Nel merito va osservato che il consulente d’ufficio ha potuto accertare che, durante l’amministrazione controllata, gli istituti bancari ebbero ad erogare alla società Belleli nuovi finanziamenti per complessive £ 90.174.000.000 costituiti da due erogazioni denominati nuova finanza 1 (di cui £ 31.580.000.000 per scoperti di conto corrente e £ 37.050.000.000 per anticipazioni su commesse), un finanziamento denominato nuova finanza urgente con modalità di utilizzo sotto forma di scoperti di cassa per £ 1.000.000.000, altra erogazione con modalità di utilizzo libere per complessive £ 5.950.000.000 ed infine un finanziamento denominato nuova finanza 2 per anticipazioni su commessa per complessive £ 14.594.000.000, suddiviso in due tranches corrisposte fra il febbraio ed il marzo del 1997.

Con riguardo agli importi rientranti nell’ambito della c.d. nuova finanza va osservato che il dott. Mantovani ne ha inoppugnabilmente accertato sia la corresponsione alla Belleli sia l’effettivo impiego nell’ambito dell’attività tipica della medesima, dato questo non oggetto di contestazione fra i consulenti tecnici di parte (v. pg. 19 e 20 della relazione tecnica): da ciò deve quindi desumersi che, alle erogazioni in questione, debba riconoscersi la natura di crediti prededotti in quanto collegate funzionalmente agli obiettivi di risanamento propri della procedura di amministrazione controllata (cfr. Cass. 14-7-1997 n. 6352).

Peraltro in relazione al finanziamento di £ 14.594.000.000 va rilevato che non è stata reperita né la richiesta né l’autorizzazione al compimento di siffatta operazione da parte del G.D. e che sono state acquisite unicamente le domande di concessione di nuove linee di credito all’istituto erogatore (B.A.M. s.p.a.), i prospetti riepilogativi vistati dal Commissario Giudiziale, nonché le contabili di accredito della banca laddove dal combinato disposto di cui agli artt. 188 e 167 l.f. si desume che, per la erogazione di mutui (termine che va inteso in senso ampio e tale certamente da comprendere le anticipazioni su commessa sopra menzionate, configurabili, comunque, in considerazione dell'importo, come atti di straordinaria amministrazione) al soggetto in amministrazione controllata, occorre l'autorizzazione scritta da parte del Giudice Delegato e ciò al fine di porre la massa dei creditori al riparo da pregiudizi derivanti dall’indiscriminata assunzione di nuove obbligazioni da parte del debitore.

L'atto scritto si ritiene inoltre non surrogabile con una diversa manifestazione di volontà da parte del G.D. (cfr. Trib. Arezzo, 15-6-2001 in Dir. Fall.,II,1296; App. Bologna 5-3-1982 in Giur. Comm.,1983,773) né può ritenersi che l'autorizzazione non occorresse in considerazione del fatto che il finanziamento si poneva come logico sviluppo del piano di risanamento autorizzato dal G.D., costituendo questo un atto interno alla procedura concorsuale la cui attuazione richiede che vengano successivamente posti in essere i singoli negozi di esecuzione muniti ove necessario, come nel caso di specie, delle prescritte autorizzazioni anche al fine di consentirne la valutazione di conformità rispetto agli obiettivi prestabiliti.

Considerando inoltre che la società Impianti, nella propria domanda di insinuazione per la parte in prededuzione, aveva espressamente compreso il credito ceduto dalla B.A.M. per un importo pari a £ 4.768.000.000 (v. istanza 13-10-1999 prodotta dalla resistente), ne deriva che tale importo (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Impianti) non rientra nel coacervo dei crediti ceduti destinati esclusivamente alla ricostituzione del capitale di Belleli Energy e di New Offshore Company.

Peraltro dai documenti sub 8.1, 8.2 e 8.17 della resistente si desume che, del predetto importo, solo la quota di £ 1.760.296.999 concerneva le operazioni di finanziamento non autorizzate e, come tali, non opponibili ai creditori del fallimento, quota che va quindi detratta dal credito ammesso in prededuzione.

Va poi aggiunto che il c.t.u. ha accertato la parziale mancata corrispondenza fra l'importo dei crediti accordati e quello dei crediti ceduti (v. pg. 21 e 22 della relazione) derivante dall'ammontare della quota interessi e addebitabile alla insufficiente chiarezza della documentazione contabile nonché alla mancata canalizzazione degli incassi del saldo delle commesse sul medesimo istituto che aveva provveduto alla relativa anticipazione.

Il consulente, rielaborando il conteggio degli interessi maturati sui nuovi affidamenti concessi e ragionevolmente ipotizzando, date le condizioni economiche e giuridiche in cui si trovava la Belleli, che il livello di utilizzo degli scoperti di conto corrente fosse sempre rimasto invariato sul massimo concesso, ha riscontrato una differenza pari a £ 1.355.579.927 (vedasi allegati 28 e 29): non essendo stata fornita da parte di Impianti, gravata del relativo onere probatorio essendo stata acclarata la mancata coincidenza fra i crediti erogati e quelli ceduti, adeguata giustificazione di tale circostanza, anche tale importo va detratto dal totale del credito ammesso in via prededotta.

Deve poi ritenersi che la cessione dei crediti ad Impianti non ne abbia fatto venire meno la natura prededotta: l’art. 1263 c.c. dispone infatti che il credito viene trasferito al cessionario unitamente ai privilegi, alle garanzie reali e personali nonché con gli altri accessori, termine quest’ultimo che comprende la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione soggettiva che, non presentando profili di autonomia rispetto alla concreta situazione creditoria ceduta, ne integri il contenuto e ne specifichi la funzione (in tal senso vedasi Cass. 15-9-1999 n. 9823).

Tenendo conto che la finalità perseguita dalla norma in questione è quella di far subentrare il cessionario nell’integrale situazione creditoria ceduta ed essendo la prededuzione una qualità del credito riconosciuta ad esso dalla legge (analogamente a quanto previsto per la prelazione), deve ritenersi che il credito ceduto ad Impianti non abbia perduto la sua originaria natura.

Né assume rilevanza la circostanza che Impianti non abbia poi provveduto ad utilizzare l’importo ceduto per la ricapitalizzazione della Belleli in conformità del secondo piano di risanamento approvato dal G.D. il 5-5-1997 atteso che, per un verso, la prededuzione del credito insinuato (già venuto in essere con tale qualità come sopra chiarito) non è stata né chiesta né riconosciuta in relazione a siffatto impegno e, per un altro, che la cessione dei crediti prededotti (peraltro autorizzata dal G.D.) non era stata risolutivamente condizionata alla mancata ricapitalizzazione della Belleli bensì unicamente all’acquisto (effettivamente poi verificatosi) da parte di Impianti di crediti vantati dalle banche verso Belleli il cui complessivo valore nominale fosse pari a £ 70.000.000.000: l’impegno di destinare le somme cedute alla ricapitalizzione (non effettivamente concretizzatosi) costituiva inoltre un evento successivo e del tutto indipendente rispetto al sorgere dell’originario credito prededotto.

Alla luce delle considerazioni che precedono il credito di Impianti va collocato al passivo in via prededotta chirografaria per il più ridotto importo di £ 25.534.634.956 pari ad euro 13.187.538,39 e, corrispondentemente, la somma ammessa in via chirografaria viene determinata in euro 9.496.204,35 disponendosi che in tal senso venga quindi modificato lo stato passivo: va revocato, di conseguenza, il provvedimento di accantonamento adottato in corso di causa ex art. 100 l.f..

Stante la parziale reciproca soccombenza e la particolare complessità della vicenda le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso ex art. 100 l.f. dispone che  Impianti s.r.l. in liquidazione sia definitivamente ammessa al passivo del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione per l'importo di euro 13.187.538,39 in via prededotta chirografaria e per euro 9.496.204,35 in via chirografaria ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo; compensa integralmente fra le parti le spese di lite.