Violazione degli artt. 95, 96 e 98 reg. Consob n. 11522/98 - Domanda di risarcimento danni nei confronti del promotore finanziario e in via solidale della banca - Rito speciale ex d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 - Sussistenza - Mutamento di rito.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico Dott. Mauro Bernardi - Ordinanza del giorno 15 giugno 2004.

 

 

Il Giudice Istruttore,

sentite le parti;

rilevato che l’attore ha agito in giudizio deducendo la violazione, da parte del promotore finanziario, degli artt. 95, 96 e 98 del regolamento Consob n. 11522/98,  chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed invocando inoltre la responsabilità, in via solidale, della banca convenuta ex art. 31 III co. d. lgs. 58/98; 

ritenuto che tale controversia, introdotta con citazione ex art. 163 c.p.c. notificata in data 18-2-2004, rientra nel novero dei procedimenti disciplinati dal d. lgs. 17-1-2003 n. 5 atteso che l’art. 1 I co. lett. d) di tale normativa contempla i rapporti di intermediazione mobiliare da chiunque gestita nonché i servizi ed i contratti di investimento; 

 P.T.M.

visto l’art. 1 co. V d. lgs. 5/03, dispone il mutamento del rito ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

dott. Mauro Bernardi