Violazione
degli artt. 95, 96 e 98 reg. Consob n. 11522/98 - Domanda di risarcimento
danni nei confronti del promotore finanziario e in via solidale della banca -
Rito speciale ex d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 - Sussistenza - Mutamento di
rito. Tribunale
di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico Dott. Mauro Bernardi - Ordinanza del
giorno 15 giugno 2004. Il
Giudice Istruttore, sentite le parti; rilevato
che l’attore ha agito in giudizio deducendo la violazione, da parte del
promotore finanziario, degli artt. 95, 96 e 98 del regolamento Consob n.
11522/98, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni ed invocando inoltre la responsabilità, in via
solidale, della banca convenuta ex art. 31 III co. d. lgs. 58/98; ritenuto
che tale controversia, introdotta con citazione ex art. 163 c.p.c. notificata
in data 18-2-2004, rientra nel novero dei procedimenti disciplinati dal d. lgs.
17-1-2003 n. 5 atteso che l’art. 1 I co. lett. d) di tale normativa contempla
i rapporti di intermediazione mobiliare da chiunque gestita nonché i servizi
ed i contratti di investimento; P.T.M. visto l’art. 1 co. V d. lgs. 5/03, dispone il
mutamento del rito ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo. dott.
Mauro Bernardi |