Tribunale di Mantova – Giudice unico Dr.
Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 9 giugno 2005. Intermediazione finanziaria – Performing growth swap – Informazione sulla
natura rischiosa del prodotto – Società di capitali – Dichiarazione di
specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari - Operatore
qualificato – Sussistenza. Ove il
legale rappresentante di una società di non piccole dimensioni abbia dichiarato
che la stessa è in possesso di una specifica competenza ed esperienza in
materia di operazioni in strumenti finanziari ai sensi dell’art. 31 reg.
Consob n. 11522/98, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 28 del
medesimo regolamento. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data
27-4-2004 l’istante sosteneva a) che, in data 31-1-2003, il proprio legale
rappresentante aveva sottoscritto una proposta di contratto quadro interest
rate swap senza che né ad esso né alla sig.a F. D. F., dipendente della XXX,
alla quale il funzionario della B.A.M. dott. G., recatosi presso la sede
sociale, aveva lasciato il modulo da sottoporre all'amministratore sig. M.
per la sottoscrizione, avesse fornito alcuna informazione in ordine all’operazione
da porre in essere; b) che il negozio doveva ritenersi nullo per difetto di
forma scritta sia perché risultava essere stato sottoscritto solo il
contratto quadro e non anche i moduli allegati contenenti i necessari riferimenti
tecnici integrativi sia perché sarebbe mancato lo scambio delle rispettive
conferme conformi agli allegati sia perchè non vi era l’atto di accettazione
contrattuale da parte della B.A.M.; c) che la banca non avrebbe ottemperato
agli obblighi di fornire adeguate informazioni sullo strumento finanziario in
questione ai sensi degli artt. 21 t.u.l.f. e 28 reg. Consob n. 11522/98; d)
che, per effetto dell’operatività del contratto, all’istante erano finora
stati addebitati sul conto corrente euro 5.854,33 cui si sarebbero aggiunte
ulteriori perdite per gli ulteriori interessi che sarebbero maturati:
chiedeva quindi che venisse pronunciata la nullità ovvero la risoluzione del
contratto oltre al risarcimento del danno. La banca convenuta eccepiva in limine che
la causa rientrava nell’ambito di previsione di cui all’art. 1 d. lgs. 5/03
con la conseguenza che la causa avrebbe dovuto essere cancellata e, nel
merito, rilevava l’infondatezza dell’assunto avversario atteso 1) che tutti i
moduli richiesti per il perfezionamento del contratto erano stati
sottoscritti; 2) che erano state fornite alla D. F. puntuali informazioni
circa il contenuto del contratto, sottoscritto solo all’esito di vari incontri
e dopo il vaglio delle proposte di altri istituti bancari, evidenziando
altresì che, nell’anno precedente, la XXX aveva già sottoscritto un contratto
di swap per un importo di riferimento di euro 7.800.000,00; 3) che il M.
aveva sottoscritto la dichiarazione di cui all’art. 31 reg. Consob cit. con
la conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 28 reg.
Consob; 4) che, stante la natura di contratto aleatorio, non poteva trovare
applicazione il rimedio della risoluzione ex art. 1469 c.c.. La banca proponeva inoltre domanda
riconvenzionale per l’ipotesi in cui la XXX intendesse recedere dal contratto
ovvero, ove lo stesso fosse stato dichiarato risolto, al fine di ottenere
quanto risultante a credito dell’istituto per effetto della liquidazione
anticipata dell’operazione: chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare
in causa la D. F. al fine di essere
tenuta indenne da qualsiasi onere che ad essa potesse derivare in
conseguenza dei fatti di causa, atteso che unicamente alla medesima poteva
imputarsi l’eventuale difetto di informazione patito dalla XXX. Disposta la cancellazione della causa ex
art. 1 d. lgs. 5/03, le parti si scambiavano le memorie di cui agli art. 6 d.
lgs. cit. e veniva chiamata in giudizio la D. F. la quale chiedeva il rigetto
della domanda contro di lei proposta dalla B.A.M. assumendo di non essere passivamente legittimata non
avendo alcun potere di rappresentanza esterna della società e, nel merito, proponeva
le medesime difese svolte dalla XXX. Rigettato un ricorso ex art. 700 c.p.c.
proposto dalla XXX ed assunte le prove orali, la causa veniva quindi discussa
all’udienza collegiale del 9-6-2005 sulle conclusioni in epigrafe riportate. Motivi La domanda è infondata e deve essere
rigettata. In ordine alla eccezione di nullità del
contratto di swap (destinato nelle intenzioni della XXX a coprire i rischi
derivanti da un'operazione di leasing immobiliare: v. dichiarazioni dei testi
G. e R.) per mancato rispetto del requisito della forma scritta, va osservato
che il legale rappresentante della società attrice aveva sottoscritto il
contratto quadro, la proposta di adesione all'operazione di performing growth
swap nonché l'ordine di contratto (contenente tutte le condizioni per
l'operatività dello stesso), atti sui quali non figura la sottoscrizione da
parte della banca. Entrambe le parti hanno peraltro prodotto una missiva
datata 17-7-2003 sottoscritta da un funzionario della B.A.M. in cui fra
l'altro viene specificato, in
relazione al contratto in questione e dietro richiesta della controparte,
quale sarebbe stato l'importo da versare per l'estinzione anticipata: ove si
consideri che la banca aveva dato esecuzione al contratto in conformità della
proposta, come si evince dagli estratti conto prodotti dalla stessa difesa
attorea, punto sul quale non sussiste contrasto fra le parti, deve ritenersi
rispettato il requisito formale avendo l'istituto di credito manifestato per iscritto con tale lettera,
implicitamente ma inequivocabilmente e senza riserve, la propria volontà di
adesione negoziale, ulteriormente confermata dalla successiva missiva datata
6-8-2003. Per quanto concerne poi la domanda di
annullamento e/o risoluzione del contratto di swap proposta in relazione al
fatto che l’istituto di credito non avrebbe adeguatamente informato la XXX
della natura complessa e rischiosa dello strumento finanziario in questione,
anche in considerazione del fatto che i rapporti erano sempre stati tenuti
non con l’amministratore bensì unicamente con la dipendente D. F.
(circostanza questa ampiamente confortata dalle dichiarazioni testimoniali
assunte), va rilevato che il legale rappresentante della XXX ha espressamente
dichiarato ex art. 31 reg. Consob n. 11522/98, con atto separato rispetto al testo contrattuale, che la
società era in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia
di operazioni in strumenti finanziari. In proposito va osservato che non è stato
dedotto né risulta comunque provato che siffatta dichiarazione sia stata
ottenuta mediante artifizi o raggiri ovvero che sia frutto di errore, né può
sostenersi che essa integri una mera clausola di stile (nella quale ipotesi
essa è stata considerata inefficace: cfr. Trib. Milano, 21-2-1995 in BBTC,
1996, II, 442; Trib. Torino, 27-1-2000 in GI, 2001, 442; per un orientamento
più rigoroso nel senso che la banca, a fronte della dichiarazione resa ex
art. 31 reg. Consob, non ha l'onere di operare alcuna altra verifica vedi
invece Trib. Milano 6-4-2005 in ilcaso.it) in quanto non figura inserita
nell'ambito del testo negoziale ed è piuttosto articolata nel contenuto facendosi
riferimento alla struttura organizzativa della società ed alla specifica
qualificazione professionale del personale addetto alla gestione degli
strumenti finanziari. Inoltre va osservato che la XXX è società di non piccole
dimensioni avendo, al momento della stipula, un capitale sociale di euro
678.760,00, un volume di ricavi pari ad euro 15.478.063,00 e affidamenti
presso il sistema bancario pari complessivamente ad euro 11.109.000,00 e che
essa, in precedenza, aveva stipulato altro contratto di swap (rispetto al
quale quello oggetto del presente giudizio non si presenta in alcun modo
correlato) per il ben più rilevante importo di euro 7.800.000,00 , elementi
tutti che, unitamente alla dichiarazione dell’amministratore, non possono che
avere fatto ragionevolmente ritenere all’istituto bancario la veridicità di
quanto asserito da costui, dovendosi evidenziare che le parti hanno il dovere
di comportarsi secondo le regole della correttezza (cfr. art. 1175 c.c.) implicante,
alla stregua del principio di autoresponsabilità, l’obbligo di non rilasciare
dichiarazioni non veritiere e tali da poter trarre in inganno la controparte. Né il caso in questione può ritenersi
regolato dalla direttiva 04/39/CEE (che prevede più elevati limiti
dimensionali per il riconoscimento agli investitori della natura di operatore
qualificato) come invocato in sede di discussione dalla difesa attorea,
atteso che la normativa richiamata non è stata ancora recepita nel nostro
ordinamento e che, comunque, il contratto de quo è stato stipulato in data
anteriore all’emanazione di tale disciplina cui non può riconoscersi
addirittura efficacia retroattiva. Rientrando quindi la fattispecie
nell’ambito di previsione di cui all’art. 31 reg. Consob 11522/98, non trova
applicazione la norma di cui all’art. 28 reg. cit. e, quindi, la domanda va
respinta. Il rigetto della domanda attorea preclude
l’esame di quella riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti sia
della XXX che di F. D. F. essendo stata espressamente proposta dalla BAM solo
in via subordinata all’accoglimento di quella avanzata dalla società istante. Va disposta ex art. 89 c.p.c. la
cancellazione delle espressioni “callida e fraudolenta” e “callido” figuranti
a pagina 9 della memoria di parte attorea datata 20-9-2004. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo nei rapporti fra l’attrice e la convenuta
mentre sussistono giusti motivi per disporne la compensazione fra
quest’ultima e la terza chiamata. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione
reietta, così provvede: rigetta la domanda proposta dalla società
XXX s.r.l.; rigetta la domanda proposta dalla
convenuta nei confronti di F. D. F.; ordina ex art. 89 c.p.c. la cancellazione
delle espressioni “callida e fraudolenta” e “callido” figuranti a pagina 9
della memoria di parte attorea datata 20-9-2004 mandando alla Cancelleria per
gli adempimenti conseguenti; condanna l’attrice a rifondere alla
convenuta le spese di lite liquidandole in complessivi euro 11.339,68 di cui
€ 89,68 per spese, € 3.250,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari, oltre al
rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.
come per legge; compensa integralmente fra la convenuta e la terza chiamata le spese di lite. |