Tutela della ditta e
del marchio – Ricorso cautelare proposto prima del d. lgs. 30/05 – Competenza
del Tribunale in sede ordinaria – Sussistenza . Art. 3 d. lgs. 27
giugno 2003 n. 168. Tutela della ditta e
del marchio – Confusione - Insussistenza. Art. 2598 c.c. Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice
unico Dr. Mauro Bernardi – Provvedimento del giorno 7
aprile 2005. La
massima: La
competenza prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 168/03 ha ad oggetto
marchi, brevetti, modelli di utilità,
disegni e modelli e diritto d'autore nonché le fattispecie di concorrenza
sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
La tutela della ditta e dell'insegna non è, quindi, contemplata nella prima
parte di tale norma mentre l'espressione "proprietà industriale ed
intellettuale" riguarda unicamente le materie elencate nella prima parte
dell'art. 3 cit. Non
sussiste pericolo di confusione ove l'attività di un articolato centro
commerciale (insistente su di un'area di 25.000 mq e costituito da 54 punti
vendita merceologicamente riguardanti articoli per la persona, abbigliamento
e calzature, articoli per la casa, ristorazione, servizi vari) sia
completamente diversa da quella ben più limitata svolta da un ristorante.
Deve quindi essere esclusa l'eventualità che il consumatore sia tratto in
errore dalla pur identica denominazione delle due imprese, essendo la differenziazione
delle attività immediatamente percepibile da parte di coloro che entrino con
esse in rapporti negoziali o concorrenziali. il testo integrale: Il Giudice Designato, letto il ricorso n. 654/05 promosso ex art. 700 c.p.c. da Stuani
Lina nei confronti della Tiziano Immobiliare s.r.l. con il quale la
ricorrente assume a) di essere titolare del bar-ristorante denominato
Quattroventi sito in Curtatone, attività in essere da oltre cinquant'anni e
sempre gestita dalla propria famiglia; b) che, a circa trecento metri di
distanza, sulla medesima via, da qualche mese è sorto un nuovo centro
commerciale di proprietà della Tiziano Immobiliare con la stessa
denominazione la quale in più punti ha provveduto a collocare cartelloni
pubblicitari che riportano l’indicazione Quattroventi; c) che, all'interno
del predetto centro, viene offerto anche un servizio di ristorazione; osservato che, alla luce di ciò, l'istante, denunciando la
violazione delle disposizioni di cui agli ex artt. 2564, 2568 e 2598 c.c., ha
chiesto che venga inibito alla predetta società l’utilizzo della parola
“Quattroventi ”; osservato che la società Tiziano Immobiliare, proprietaria del
centro commerciale in questione facente parte della catena di ipermercati Il
Gigante, ha eccepito l'incompetenza a provvedere del Giudice adito a favore delle Sezioni Specializzate di cui
all'art. 3 d. lgs. 168/03 e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'istanza
in quanto non vi sarebbe pericolo di confusione; esaminate le memorie autorizzate dimesse dalle parti e la
documentazione allegata; rilevato che parte ricorrente pur avendo documentato di avere
chiesto in data 24-9-2003 la registrazione del marchio d'impresa con la
denominazione "4Venti" ha espressamente chiarito di non avere
inteso invocare, nel presente giudizio, la tutela prevista dalla normativa
concernente il marchio; osservato che la competenza prevista dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 168/03 ha ad oggetto i marchi, i brevetti, i modelli di
utilità i disegni e modelli e diritto d'autore nonché le fattispecie di
concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed
intellettuale e che la tutela della ditta e dell'insegna non è contemplata
nella prima parte di tale norma mentre l'espressione "proprietà
industriale ed intellettuale" riguarda unicamente le materie elencate
nella prima parte dell'art. 3 cit. sicché, in relazione al profilo sollevato,
l'eccezione di incompetenza per materia non è fondata; rilevato che la disciplina di cui al d. lgs. 30/05 non è applicabile
ratione temporis, almeno in questa fase, al caso in questione, atteso che il
ricorso cautelare è stato depositato il 17-2-2005 e notificato il 25-2-2005
e, quindi, in data anteriore all'entrata in vigore del menzionato decreto
legislativo n. 30/05 che, peraltro, all'art. 245 prevede che siano devolute
alle Sezioni Specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito
iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure
cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore, con ciò
implicitamente statuendo che i ricorsi cautelari introdotti prima
dell'entrata in vigore del codice della proprietà intellettuale debbano
essere trattati secondo la disciplina
vigente al momento della proposizione della domanda; considerato pertanto che questo Giudice è competente a provvedere
sul ricorso; ritenuto che l'obbligo di differenziazione sancito dall'art. 2564
c.c. deriva dalla necessità di evitare il pericolo di confondibilità fra le
ditte; considerato che, nella fattispecie in esame, siffatto pericolo in
concreto non può ritenersi sussistente atteso che l'oggetto dell'attività di
un articolato centro commerciale come quello in esame (insistente su di
un'area di 25.000 mq e costituito da 54 punti vendita merceologicamente
riguardanti articoli per la persona, abbigliamento e calzature, articoli per
la casa, ristorazione, servizi vari: v. doc. 3 di parte resistente) è
completamente diverso da quello (ben più limitato) svolto da un ristorante
sicché va esclusa l'eventualità che il consumatore possa essere tratto in
errore dalla pur identica denominazione delle imprese, essendo la differenziazione
delle attività immediatamente percepibile da parte di coloro che entrino in
rapporti negoziali o concorrenziali (peraltro in tutti gli atti pubblicitari
e sulle insegne, salvo su quelle apposte sul complesso edilizio sede
dell'ipermercato, accanto al nome Quattroventi figura l'indicazione centro
commerciale); ritenuto che i due ristoranti che operano all'interno del centro commerciale
svolgono la loro attività con la denominazione rispettivamente di
"Trattoria Giovanni Rana" e di ristorante "A modo mio"
sicché anche sotto tale profilo il lamentato pericolo non può ritenersi
sussistere; rilevato che, nell'ambito del Comune di Curtatone, non esiste una
località denominata Quattroventi come irrefutabilmente si evince dalla
documentazione ufficiale esibita e che, tuttavia, i residenti designano
proprio con tale nome la località ove sono ubicati gli esercizi commerciali
coinvolti nella presente lite (tanto che la stessa ricorrente ha emesso
ricevute fiscali con la predetta indicazione e che, addirittura, tale
denominazione è stata apposta in verbali di contravvenzione redatti dalla
polizia locale: vedasi al riguardo i documenti da 5 a 11 nonché 22,23 e 24
della resistente) laddove non vi è alcuna prova che il nome della località
sia derivato da quello del ristorante dell'istante (in proposito va anche
evidenziato che la società immobiliare che ha ceduto l'area in cui è stato
edificato il centro commerciale si chiama 4 Venti s.r.l.); ritenuto che non possa essere inibita l'utilizzazione del nome
indicante la località ove l'esercizio commerciale si trova e che la
specificazione "centro commerciale" differenzi adeguatamente le
ditte; osservato che, non sussistendo il pericolo di confusione fra le
ditte e le insegne, deve parimenti
escludersi la violazione del precetto di cui all'art. 2598 c.c.; considerato che il ricorso non meriti accoglimento e che, peraltro,
sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti
delle spese di lite; P.T.M. rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di
lite. Si comunichi. |