Tutela della ditta e del marchio – Ricorso cautelare proposto prima del d. lgs. 30/05 – Competenza del Tribunale in sede ordinaria – Sussistenza .

Art. 3 d. lgs. 27 giugno 2003 n. 168.

 

Tutela della ditta e del marchio – Confusione - Insussistenza.

Art. 2598 c.c.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice unico Dr. Mauro Bernardi – Provvedimento del giorno 7 aprile 2005.

 

La massima:

La competenza prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 168/03 ha ad oggetto  marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. La tutela della ditta e dell'insegna non è, quindi, contemplata nella prima parte di tale norma mentre l'espressione "proprietà industriale ed intellettuale" riguarda unicamente le materie elencate nella prima parte dell'art. 3 cit.

Non sussiste pericolo di confusione ove l'attività di un articolato centro commerciale (insistente su di un'area di 25.000 mq e costituito da 54 punti vendita merceologicamente riguardanti articoli per la persona, abbigliamento e calzature, articoli per la casa, ristorazione, servizi vari) sia completamente diversa da quella ben più limitata svolta da un ristorante. Deve quindi essere esclusa l'eventualità che il consumatore sia tratto in errore dalla pur identica denominazione delle due imprese, essendo la differenziazione delle attività immediatamente percepibile da parte di coloro che entrino con esse in rapporti negoziali o concorrenziali.

 

 

il testo integrale:

Il Giudice Designato,

letto il ricorso n. 654/05 promosso ex art. 700 c.p.c. da Stuani Lina nei confronti della Tiziano Immobiliare s.r.l. con il quale la ricorrente assume a) di essere titolare del bar-ristorante denominato Quattroventi sito in Curtatone, attività in essere da oltre cinquant'anni e sempre gestita dalla propria famiglia; b) che, a circa trecento metri di distanza, sulla medesima via, da qualche mese è sorto un nuovo centro commerciale di proprietà della Tiziano Immobiliare con la stessa denominazione la quale in più punti ha provveduto a collocare cartelloni pubblicitari che riportano l’indicazione Quattroventi; c) che, all'interno del predetto centro, viene offerto anche un servizio di ristorazione;

osservato che, alla luce di ciò, l'istante, denunciando la violazione delle disposizioni di cui agli ex artt. 2564, 2568 e 2598 c.c., ha chiesto che venga inibito alla predetta società l’utilizzo della parola “Quattroventi ”;

osservato che la società Tiziano Immobiliare, proprietaria del centro commerciale in questione facente parte della catena di ipermercati Il Gigante, ha eccepito l'incompetenza a provvedere  del Giudice adito a favore delle Sezioni Specializzate di cui all'art. 3 d. lgs. 168/03 e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'istanza in quanto non vi sarebbe pericolo di confusione;

esaminate le memorie autorizzate dimesse dalle parti e la documentazione allegata;

rilevato che parte ricorrente pur avendo documentato di avere chiesto in data 24-9-2003 la registrazione del marchio d'impresa con la denominazione "4Venti" ha espressamente chiarito di non avere inteso invocare, nel presente giudizio, la tutela prevista dalla normativa concernente il marchio;

osservato che la competenza prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 168/03 ha ad oggetto i marchi, i brevetti, i modelli di utilità i disegni e modelli e diritto d'autore nonché le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale e che la tutela della ditta e dell'insegna non è contemplata nella prima parte di tale norma mentre l'espressione "proprietà industriale ed intellettuale" riguarda unicamente le materie elencate nella prima parte dell'art. 3 cit. sicché, in relazione al profilo sollevato, l'eccezione di incompetenza per materia non è fondata;

rilevato che la disciplina di cui al d. lgs. 30/05 non è applicabile ratione temporis, almeno in questa fase, al caso in questione, atteso che il ricorso cautelare è stato depositato il 17-2-2005 e notificato il 25-2-2005 e, quindi, in data anteriore all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 30/05 che, peraltro, all'art. 245 prevede che siano devolute alle Sezioni Specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore, con ciò implicitamente statuendo che i ricorsi cautelari introdotti prima dell'entrata in vigore del codice della proprietà intellettuale debbano essere trattati secondo la disciplina  vigente al momento della proposizione della domanda;

considerato pertanto che questo Giudice è competente a provvedere sul ricorso;

ritenuto che l'obbligo di differenziazione sancito dall'art. 2564 c.c. deriva dalla necessità di evitare il pericolo di confondibilità fra le ditte;

considerato che, nella fattispecie in esame, siffatto pericolo in concreto non può ritenersi sussistente atteso che l'oggetto dell'attività di un articolato centro commerciale come quello in esame (insistente su di un'area di 25.000 mq e costituito da 54 punti vendita merceologicamente riguardanti articoli per la persona, abbigliamento e calzature, articoli per la casa, ristorazione, servizi vari: v. doc. 3 di parte resistente) è completamente diverso da quello (ben più limitato) svolto da un ristorante sicché va esclusa l'eventualità che il consumatore possa essere tratto in errore dalla pur identica denominazione delle imprese, essendo la differenziazione delle attività immediatamente percepibile da parte di coloro che entrino in rapporti negoziali o concorrenziali (peraltro in tutti gli atti pubblicitari e sulle insegne, salvo su quelle apposte sul complesso edilizio sede dell'ipermercato, accanto al nome Quattroventi figura l'indicazione centro commerciale);

ritenuto che i due ristoranti che operano all'interno del centro commerciale svolgono la loro attività con la denominazione rispettivamente di "Trattoria Giovanni Rana" e di ristorante "A modo mio" sicché anche sotto tale profilo il lamentato pericolo non può ritenersi sussistere;

rilevato che, nell'ambito del Comune di Curtatone, non esiste una località denominata Quattroventi come irrefutabilmente si evince dalla documentazione ufficiale esibita e che, tuttavia, i residenti designano proprio con tale nome la località ove sono ubicati gli esercizi commerciali coinvolti nella presente lite (tanto che la stessa ricorrente ha emesso ricevute fiscali con la predetta indicazione e che, addirittura, tale denominazione è stata apposta in verbali di contravvenzione redatti dalla polizia locale: vedasi al riguardo i documenti da 5 a 11 nonché 22,23 e 24 della resistente) laddove non vi è alcuna prova che il nome della località sia derivato da quello del ristorante dell'istante (in proposito va anche evidenziato che la società immobiliare che ha ceduto l'area in cui è stato edificato il centro commerciale si chiama 4 Venti s.r.l.);

ritenuto che non possa essere inibita l'utilizzazione del nome indicante la località ove l'esercizio commerciale si trova e che la specificazione "centro commerciale" differenzi adeguatamente le ditte;

osservato che, non sussistendo il pericolo di confusione fra le ditte e le insegne,  deve parimenti escludersi la violazione del precetto di cui all'art. 2598 c.c.;

considerato che il ricorso non meriti accoglimento e che, peraltro, sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

P.T.M.

rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.