Cessione a risparmiatori di obbligazioni Cirio già quotate sull’euromercato – Sollecitazione all’investimento – Esclusione. Operazione in contropartita diretta - Conflitto di interessi – Insussistenza. Cessione di titoli privi di rating – Informazione relativa al grado di solvibilità dell’emittente – Necessità. Onere di allegazione del cliente e onere probatorio in capo all’intermediario. Acquisto di titoli destinati a deposito contestato a più risparmiatori – Onere di valutare l’adeguatezza dell’operazione per ogni cointestatario – Sussistenza.

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice Unico Dr. Mauro Bernardi - Sentenza del  giorno 5 aprile 2005.

 

La massima:

Deve escludersi che la cessione ai risparmiatori di titoli obbligazionari (nella specie obbligazioni Cirio 21DC05 8% Eur) originariamente quotati sull’euromercato rientri nell'ambito di disciplina della sollecitazione all'investimento di cui all’art. 94 t.u.l.f., ricorrendo invece l’ipotesi della negoziazione su base individuale disciplinata dagli artt. 1 co. V lett. a) e b)  del t.u.l.f. e 32 del regolamento Consob n. 11522/98.

Non sussiste il conflitto di interessi nell’ipotesi in cui l'operazione sia avvenuta in contropartita diretta e l’ordine d’acquisto sia stato spontaneamente conferito dal cliente ed ove non emerga che l'intermediario abbia perseguito una propria ed ulteriore finalità in contrasto con l'interesse del cliente.

Va ravvisata la violazione degli artt. 21 lett. a) e b) del d. lgs. 24-2-1998 n. 58 e 28 del regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 nel caso di cessione a risparmiatori non esperti di titoli obbligazionari privi di rating in mancanza di prova che essi siano stati adeguatamente informati del rischio dell’operazione, costituendo il grado di solvibilità del debitore dato essenziale onde poter effettuare una scelta consapevole di investimento.

Ove il cliente abbia allegato in fatto ed in diritto gli elementi da cui desumere la violazione della regola comportamentale asseritamente commessa deve ritenersi che egli abbia assolto al proprio onere probatorio ricadendo sull’intermediario, ex art. art. 23 u.c. del d. lgs. 58/98, quello di avere agito con la specifica diligenza richiesta (nel caso di specie di avere adeguatamente informato il cliente della natura speculativa delle obbligazioni).

In ipotesi di acquisto di titoli destinati a confluire su un deposito cointestato a più risparmiatori l’intermediario è tenuto a valutare l'adeguatezza dell'operazione separatamente in relazione al profilo di ciascuno di essi.

 

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 4-8-2003 G. M.  affermava a) di essere pensionata e di avere intrattenuto presso la Cassa di Risparmio di Carpi (appartenente al gruppo Unicredito Italiano s.p.a.)- filiale di Moglia un conto corrente di corrispondenza; b) che, nel marzo del 2001, unitamente alla propria cugina A. R. era stata consigliata dai funzionari della predetta banca ad investire i propri risparmi in un titolo, garantito come sicuro, e la sola A. R. il 15-3-2001 aveva sottoscritto un ordine di acquisto di obbligazioni Cirio 21DC05 8% Eur per un controvalore di € 27.892,48; c) che, dopo qualche giorno, era pervenuta la comunicazione che i titoli in questione erano stati immessi nel deposito titoli n. 022/00006400/8 intestato ad entrambe e che l'operazione era stata eseguita in contropartita diretta; d) che il 28-3-2001 le esponenti avevano sottoscritto un ordine di vendita di obbligazioni Cirio 21DC05 8% Eur per un controvalore di euro 2.150,49; e) che, successivamente, dalla stampa erano venute a conoscenza che il gruppo Cirio si dibatteva in una gravissima crisi finanziaria e che non avrebbero ottenuto né il pagamento degli interessi né il rimborso del capitale; f) che il “gruppo” Cirio nel 2000 aveva accumulato pesanti perdite con forti esposizioni nei confronti delle banche, circostanza che aveva indotto talune di esse (fra cui UBM- Unicredit al cui gruppo appartiene la Cassa di Risparmio di Carpi) a dare assistenza finanziaria per l’emissione di bond riservati ad investitori istituzionali.

Alla luce di tali fatti le attrici convenivano in giudizio la banca onde ottenere la restituzione delle somme investite nonché il risarcimento dei danni patiti per effetto dell’operato della banca deducendo 1) l’invalidità o comunque la risolubilità del contratto per violazione degli artt. 21 t.u.l.f., 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 avendo la banca a) agito in conflitto di interessi senza essersi curata o né di segnalarlo né di avere richiesto la specifica autorizzazione al compimento delle operazioni; b)  omesso di informare le risparmiatrici sulla rischiosità dell’investimento; c) evitato di evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione; 2) la nullità o l’annullabilità degli ordini d’acquisto ai sensi degli artt. 1418 e 1439 c.c..

Da ultimo il difensore delle attrici evidenziava che l’ordine d’acquisto del 15-3-2001 era stato sottoscritto dalla sola A., non munita di procura scritta, sicché, essendo prescritta tale forma dall’art. 23 t.u.l.f., l’ordine in questione doveva ritenersi inopponibile a G. M. cui, pertanto, avrebbe dovuto essere in ogni caso restituita la metà delle somme investite.

La banca, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di avere osservato tutte le prescrizioni di legge e regolamentari, negando di avere serbato un silenzio malizioso sulla vicenda Cirio e, in particolare, affermando a) che le clienti avevano sottoscritto il contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione di ordini su strumenti finanziari e quello di deposito titoli;  b) che le investitrici si erano avvalse della facoltà di non dare informazioni circa la propria propensione al rischio e gli obiettivi di investimento e che, comunque, avendo sottoscritto il documento esplicativo sui rischi generali connessi con gli investimenti in strumenti finanziari, avevano accettato quanto in esso scritto; c) che il titolo negoziato era stato collocato da un pool di istituti di credito fra i quali non figurava alcuna azienda del gruppo Unicredito Italiano: la Cassa di Carpi aveva infatti acquistato i c.d. Cirio bond da Arcadia Securities il 15-3-2001 rivendendoli poi alle attrici laddove, in relazione alla obbligazione oggetto della presente vertenza, UBM (UniCredit Banca Mobiliare s.p.a.) non aveva partecipato neppure al collocamento; d) che, all’epoca dell’emissione, il gruppo Unicredito non vantava crediti nei confronti di società del gruppo Cirio; e) che l’ordine del 15 marzo era stato sottoscritto proprio da G. M. e che il contratto di negoziazione su strumenti finanziari era stato sottoscritto da entrambe le clienti sicché l’operazione era riferibile ad entrambe.

Rigettata l’istanza di ammissione della prova orale dedotta dalla convenuta e disposta c.t.u., affidata al dott. Luca Carra, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In via preliminare occorre ribadire la valutazione negativa già espressa in ordine all'ammissione delle prove orali dedotte da parte convenuta e per il cui ingresso la stessa ha nuovamente insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che i capitoli formulati appaiono superflui ovvero di contenuto valutativo; va inoltre rigettata l'istanza di rinnovazione della c.t.u. espletata stante la genericità delle censure alla medesima rivolte ed apparendo essa, per contro, esaustiva e congruamente motivata alla stregua di molteplici elementi di valutazione (puntualmente indicati) e di corretta analisi economico-finanziaria.

Per una completa comprensione della vicenda occorre preliminarmente descrivere la natura degli strumenti finanziari oggetto del giudizio nonché le modalità seguite per la loro cessione alle attrici.

Sotto il primo profilo va rilevato che i titoli oggetto del giudizio sono obbligazioni "corporate" (emesse cioè da una società industriale), con scadenza dicembre 2005, senza l’attribuzione di alcun rating da parte di agenzie specializzate; occorre inoltre aggiungere che le attrici avevano entrambe sottoscritto il contratto di negoziazione, trasmissione e ricezione degli ordini su strumenti finanziari e che l'art. 4 di tale documento prevedeva che "nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone, salvo diversa pattuizione, ciascuna di dette persone può impartire separatamente gli ordini, con piena liberazione della Cassa anche nei confronti degli altri cointestatari": non essendo intervenuta alcuna pattuizione derogatoria ne deriva che l'acquisto dei titoli in questione è divenuto efficace nella sfera giuridica di entrambe le istanti.

In ordine alle modalità seguite per la cessione di tali prodotti finanziari alle risparmiatrici va osservato (come si evince dalla consulenza tecnica) che i bond in questione erano stati emessi  in Lussemburgo e ceduti poi sul mercato secondario non regolamentato (c.d. over the counter) alla clientela retail (cioè agli investitori non professionali) dopo che i titoli avevano superato oltre alla fase del c.d. grey market anche quella del c.d. mercato primario nel quale essi vengono emessi e trovano collocamento presso i portafogli degli investitori istituzionali che compongono il consorzio di collocamento e/o garanzia i quali, a loro volta, vengono ricercati dai c.d. lead managers (costituiti di regola da banche d'investimento) sulla base di uno specifico mandato loro conferito dalla società emittente.

Va ulteriormente precisato che, secondo la disciplina delle emissioni in questione sull'euromercato (che avviene secondo uno schema comune in tutta Europa ed in base ai regolamenti delle associazioni di categoria internazionali riconosciute come organi di autoregolamentazione Ipma e Isma), una volta formato il consorzio di collocamento i lead mangers fissano il prezzo del bond unitamente alla data del lancio e redigono l'offering circular che contiene una serie di informazioni sull'emittente (in particolare sulla composizione della compagine sociale, sull'indebitamento complessivo, sul patrimonio e l'ebtda), l'indicazione dei soggetti che garantiscono l'emissione nonché il regime giuridico della stessa (in particolare le modalità del rimborso, le condizioni per il rimborso anticipato, i presupposti per il default ed il cross-default, il regime fiscale, i diritti ed i doveri degli obbligazionisti).

In relazione alla osservazione svolta dalla difesa delle attrici, peraltro contenuta solamente nella memoria conclusionale di replica, circa il mancato rispetto delle regole di cui agli artt. 94 e segg. del t.u.l.f., deve escludersi che l'emissione del prestito obbligazionario (denominato anche "notes") sull'euromercato, avvenuta secondo le modalità sopra descritte, rientri nell'ambito di disciplina della sollecitazione all'investimento (in tal senso vedasi Trib. Monza sent. n. 218/05 del 16-12-2004 in www.ilcaso.it) la quale viene definita dall'art. 1 lett. t) del t.u.l.f. come "ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari", si caratterizza per il fatto di essere destinata ad una pluralità indistinta di soggetti e, in relazione ad essa, l'art. 94 del t.u.l.f.. prevede l'obbligo in capo agli offerenti di redigere il prospetto informativo e di comunicarlo preventivamente alla Consob.

Le modalità di cessione degli strumenti finanziari in concreto seguite rientrano invece nell'ambito della negoziazione su base individuale disciplinata dagli artt. 1 co. V lett. a) e b)  del t.u.l.f. e 32 del regolamento Consob n. 11522/98 in relazione alla quale non è previsto un obbligo di prospetto (va inoltre segnalato che la Banca d'Italia nel bollettino n. 41 del novembre 2003 ha affermato che la sequenza "assunzione a fermo" -cioè acquisto da parte della banca di obbligazioni quotate sull'euromercato e collocate agli investitori professionali in esenzione della procedura sulla sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 100 I co. lett. a) del t.u.l.f.- "negoziazione sul mercato secondario" non integra violazione dell'obbligo di prospetto neanche in presenza di attività propositive da parte degli intermediari).

Ciò premesso va rilevato, con riguardo all’emissione in questione, che il consorzio di collocamento era costituito da Euromobiliare Investment Bank, Banca Akros s.p.a., Banca Commerciale Italiana, Banca Intermobiliare s.p.a., Caboto-Gruppo Intesa ed infine Meliorbanca s.p.a. (vedasi stralcio della offering circular prodotta dalla convenuta) dovendosi subito precisare che, secondo quanto risultato dalle indagini svolte dal c.t.u., nessuno di tali istituti appartiene al gruppo bancario Unicredito né alcuna società dello stesso ha svolto l'attività di lead manager ovvero di co-lead manager: ne consegue che l'invocato conflitto di interessi non può ritenersi sussistente.

Né la lamentata violazione di legge può rinvenirsi in considerazione del fatto che l'operazione sia avvenuta in contropartita diretta atteso che la documentazione contabile dimessa ha consentito di acclarare che la convenuta aveva provveduto ad acquistare i titoli (in relazione ai quali non è stato provato né chiesto di provare che l'ordine fosse stato consigliato da funzionari della banca) dalla Arcadia Securities (di cui pure è risultata, a seguito delle indagini svolte dal c.t.u., l'insussistenza di alcun rapporto rilevante ex art. 27 reg. Consob n. 11522/98 con il gruppo Unicredito) a seguito però della richiesta da parte delle investitrici (in proposito, va rammentato che la Consob con comunicazione DAL 97006042 del 9-7-1997 ha ritenuto insussistente il conflitto di interessi nel caso di ordine conferito spontaneamente dal cliente), non emergendo peraltro dalla documentazione in atti che l'intermediario avesse perseguito una propria ed ulteriore finalità in contrasto con l'interesse delle clienti.

Quanto poi alla circostanza che i bond negoziati potessero reperirsi ad un prezzo inferiore va detto che tale domanda attiene alla diversa fattispecie concernente la violazione della c.d. best execution rule non dedotta però nell'atto introduttivo della lite e che, pertanto, non può comunque essere esaminata.

Deve invece ritenersi che la banca abbia violato le disposizioni di cui agli artt. 21 lett. a) e b) del d. lgs. 24-2-1998 n. 58 e 28 del regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 che impongono all’istituto di credito di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.

In proposito va ribadito che i titoli in questione erano stati emessi in assenza di rating da parte di agenzie specializzate (laddove il rating misura la capacità dell'emittente di pagare puntualmente le cedole e rimborsare il capitale a scadenza), mancanza che non consente di evidenziare il grado di solvibilità del debitore laddove tale elemento costituisce un dato essenziale onde poter effettuare una scelta consapevole di investimento.

Va inoltre aggiunto che, secondo quanto dichiarato dal dott. Alessandro Profumo - amministratore delegato del gruppo bancario Unicredito Italiano - alle Commissioni del Senato VI e X nella seduta congiunta del 20-2-2004 il rating assegnato all’interno del gruppo era passato da “BB- (cioè da sub-investment grade all’origine) a tripla C, corrispondenti a rischi di default a un anno, rispettivamente del 2,3% e del 23,5% e a tre anni del 11% e del 48%” (in proposito va rammentato che secondo la classificazione dell’agenzia  Standard & Poors i titoli con rating BB- (cui corrisponde la dicitura Ba3 di Moody’s) vengono considerati come obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi (non-investment grade), che nel lungo periodo non possono dirsi garantite bene, laddove la garanzia di rimborso di interessi e capitale è limitata e può venire meno in caso di future condizioni economiche sfavorevoli (v. pg. 9 e segg. c.t.u.): neppure tale giudizio di affidabilità, conosciuto dai funzionari secondo quanto riferito nella sede sopra menzionata dal dr. Profumo, risulta peraltro essere stato portato a conoscenza delle clienti (peraltro va sottolineato che nella lettera inviata il 19-12-2003 alle attrici dal direttore generale della banca convenuta si ammette, con riguardo ai bond Cirio, che "trattandosi di titoli corporate privi di rating, la loro rischiosità potrebbe non essere stata immediatamente percepita").

A ciò va aggiunto che, secondo gli accertamenti svolti dal c.t.u., dall’analisi del bilancio della società capogruppo relativo all'anno 1999 (l'unico conoscibile al pubblico prima della operazione oggetto del giudizio) “si potevano scorgere alcune gravi distonie e notevoli squilibri di natura finanziaria che avrebbero dovuto allertare l’operatore, quantomeno in relazione al rischio non indifferente che il risparmiatore si prendeva nell’atto di sottoscrizione di un titolo obbligazionario, si badi bene, di durata quadriennale”.

Più specificamente il dott. Carra ha evidenziato che il bilancio Cirio s.p.a. relativo all'anno 1999 aveva chiuso con un utile di oltre £ 114 miliardi ma con proventi straordinari (plusvalenze per cessioni di partecipazioni e rami aziendali) per oltre £ 353 miliardi sicché, in assenza di tali operazioni straordinarie, l’esercizio (che l’anno precedente aveva chiuso in perdita per oltre 75 miliardi di lire) avrebbe presentato una perdita di £ 239 miliardi, superiore al capitale sociale di £ 151 miliardi e che, anche alla luce degli indici di bilancio (rapporto di indebitamento, copertura finanziaria delle immobilizzazioni, indice di liquidità-acid test e redditività capitale investito-r.o.i.), la situazione appariva “fortemente squilibrata, con scarsa capacità di autofinanziamento” ed evidenziava “una sostanziale incapacità di finanziare il proprio attivo immobilizzato con capitale proprio, una forte dipendenza dal sistema bancario ed una incapacità di produrre redditi operativi".

Al riguardo va osservato che la banca doveva fornire una completa informazione circa i rischi connessi a quella specifica operazione che il cliente intendeva porre in essere (obbligo imposto dall’art. 28 co. II del regolamento Consob n. 11522/98), informazione che, trattandosi di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. a) d. lgs. 58/98, 26 lett. e) reg. Consob cit. e 1176 II co. c.c.) nell’ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l’interesse dei clienti (v. artt. 5 e 21 lett. a) del d. lgs. 58/98 nonché l'art. 47 Cost. che impone la tutela del risparmio), necessariamente comprendeva l’indicazione della natura altamente rischiosa dell’investimento desumibile dall'essere i titoli originariamente destinati ad investitori qualificati, dall'assenza di rating e dall'esame del bilancio del gruppo Cirio che evidenziava una criticità nota all'interno dell'istituto, secondo le dichiarazioni rese in sede parlamentare dall'amministratore delegato del Gruppo, dovendosi ritenere, sotto tale profilo, che la banca sia obbligata a conoscere tali dati e, conseguentemente, a riferirli al cliente laddove, per contro, la convenuta neppure ha chiesto di essere ammessa a provare di avere fornito alle investitrici adeguate informazioni circa la rischiosità dell'investimento che si accingevano ad effettuare (pacifico poi che non sia stata consegnata l'offering circular, che deve contenere dettagliate informazioni sull'emittente e di cui la convenuta ha prodotto in giudizio un'unica pagina, dovendosi sottolineare che si tratta di documento che va messo a disposizione degli investitori professionali).

Occorre poi aggiungere che l’art. 23 u.c. del d. lgs. 58/98 pone a carico dei soggetti abilitati all’esercizio dei servizi di investimento l’onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta (nel caso di specie di avere adeguatamente informato il cliente della natura speculativa delle obbligazioni) e tale onere probatorio, per quanto sopra osservato, non è stato assolto dalla banca laddove invece il cliente, avendo allegato in fatto ed in diritto gli elementi da cui desumere la violazione della regola comportamentale asseritamente commessa ha, per contro, pienamente assolto al proprio.

Né merita adesione la deduzione difensiva dell’istituto secondo cui le risparmiatrici sarebbero comunque state in grado di valutare la pericolosità dell’operazione alla luce delle indicazioni contenute nel documento sui rischi degli investimenti di cui all'art. 28 I co. lett. b) reg. Consob n. 11522/98 stante la natura generale e standardizzata di tali indicazioni laddove la banca avrebbe dovuto fornire precise indicazioni circa la pericolosità di quello specifico investimento, né la consegna del documento informativo può ritenersi idonea a determinare una presunzione di conoscenza dei rischi dell’investimento in capo a risparmiatrici non professionali come quelle agenti nel presente giudizio.

In ordine all'ulteriore rilievo secondo cui l’istituto avrebbe comunque dovuto segnalare l’inadeguatezza dell’operazione ai sensi dell’art. 29 del regolamento sopra menzionato in applicazione della c.d. suitability rule, occorre osservare che l’intermediario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione anche ove (come nel caso di specie) i clienti abbiano rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28 I co. lett a) del regolamento Consob n. 11522/98 dovendo in tal caso tenere conto di tutte le informazioni comunque in suo possesso (ad esempio “età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato”: in tal senso vedasi comunicazione Consob n. DI/30396 del 21-4-2000 dettata in tema di trading on line): tanto si desume sia dai principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (cfr. artt. 1175 e 1176 II co. c.c., 21 d. lgs. 58/98) ma anche dal testo l’art. 29 del citato regolamento Consob che impone all’intermediario finanziario di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate e prevede che lo stesso utilizzi ogni altra informazione disponibile anche diversa da quella fornita, ex art. 28 reg. cit., dai clienti, autorizzandolo solo in caso di conferma scritta dell’ordine d’acquisto a darvi (correttamente) esecuzione (la diversa regola contenuta nell’art. 19 co. V della direttiva europea 2004/39/CE del 21-4-2004 non può trovare applicazione al caso di specie sia ratione temporis sia perché le direttive non attuate -e purchè ricorrano gli altri requisiti- non hanno efficacia nei rapporti interprivati: cfr. Cass. 25-2-2004 n. 3762; Corte Giust. CE 29-5-2004 n. 194).

Poichè l'acquisto, per le considerazioni sopra svolte, era destinato a diventare efficace in relazione al patrimonio di entrambe le clienti, deve ritenersi che la banca dovesse separatamente valutare l'adeguatezza dell'operazione in relazione al profilo di ciascuna di esse (qualificate come consumatrici nella documentazione negoziale e risultanti essere pensionata la G. e operatrice sanitaria la A.).

Va ulteriormente precisato che G. M., alla data del 15-3-2001, oltre ad avere un deposito cointestato con A. R. era titolare con S. C. e S. N. di altri due depositi per un controvalore complessivo di euro 109.940,95 (sicché la sua quota ammontava ad euro 54.970,47) mentre A. R. era contitolare del solo deposito titoli sul quale erano stati immessi i bond Cirio.

In particolare i depositi rispettivamente 1) G.-A., 2) G.- S. C. e  3) G.-S. N. al momento dell'operazione oggetto del giudizio erano composti dagli strumenti finanziari  che di seguito vengono descritti unitamente all'indicazione della misura percentuale sull'intero patrimonio mobiliare:

sul primo vi erano obbligazioni Cirio 21-12-05 (corporate bond) per € 26.000,00 (23,65%) nonché obbligazioni Kpn 04-10-05 (corporate bond relativi ad una società con forte partecipazione statale) per € 5.000,00 (4,55%);

sul secondo vi erano MCR Fond 02-03-03 (bond bancario) per € 5.165,00 (4,69%), BCA Medioc. 01-10-03 (bond bancario) per € 15.493,00 (14.10%), Medioc. Centr. 24-12-18 (bond bancario) per € 10.329,00 (9,39%), azioni Seat P.G. ord. (azioni it.) per € 54 (0.05%), azioni Fiat ord. (azioni it.) per € 2.521,00 (2,29%), azioni Telecom risp. (azioni it.), per euro 4.422,00 (4,02%);

sul terzo vi erano C. Carpi 12-12-03 (bond bancario) per € 6.000,00 (5,46%), IMI 01-05-01 (bond bancario) per € 30.987,00 (28,19%), Fondo IAM az. P. emerg. (fondo comune d'investimento azionario), per € 1.056,00 (0,96%), Carifondo Europa (fondo comune d'investimento azionario) per € 1.839,00 (1,67), Fondo IAM az. tecn. av. (fondo comune d'investimento azionario) per euro 1.056,00 (0,96%), azioni Seat PG. ord. (azioni it.) per € 18,00 (0.02%).

Con riguardo ad A. R. deve ritenersi che l’operazione di acquisto delle obbligazioni in questione non fosse adeguata in considerazione della sua dimensione (comportando l’impiego pressoché dell’intero suo patrimonio mobiliare), della natura altamente rischiosa dei titoli acquistati (anche in relazione alla loro durata), della circostanza (già evidenziata) che la cliente non era un investitore professionale, nonché per la mancata indicazione del suo profilo di rischio (dato questo che non può far presumere una profonda conoscenza del mercato), elementi questi tutti convergenti e chiaramente a conoscenza dell’istituto.

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi in relazione alla posizione di G. M. atteso che non può valutarsi operazione adeguata l'impiego di quasi un quarto del suo patrimonio in un titolo qualificabile come speculativo ed in concreto assai rischioso, patrimonio che era largamente caratterizzato dalla componente conservativa.  

La domanda attorea risulta quindi fondata essendo stata dimostrata la violazione, da parte della banca, delle prescrizioni contenute negli artt. 21 t.u.l.f., 28 e 29 reg. Consob n. 11522/98 da considerarsi come norme imperative ex art. 1418 c.c. in considerazione degli interessi tutelati (tutela del risparmio, diligenza degli intermediari, integrità dei mercati: cfr. art. 47 Cost.; artt. 5 -riguardante le finalità dei poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia ed alla Consob- 21 lett. a) e 190 -che prevede sanzioni amministrative per le violazioni all’art. 21 del t.ul.f.- del decreto legislativo 58/98, direttiva 93-22 UE del 10-5-1993 ora sostituita da quella n. 2004/39 CE) e della natura generale di siffatti interessi (in tal senso vedasi Trib. Firenze 30-5-2004 in www ilcaso.it; Trib. Monza 16-12-2004/27-1/2005 n. 218/05, ibidem, in considerazione del carattere sufficientemente specifico delle prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 reg. cit; Trib. Venezia 22-11-2004 n. 2654 in  Contratti, 5,2005; per l'affermazione di tale principio con riguardo all’analoga disciplina contenuta nella legge 1/91 vedasi Cass. 7-3-2001 n. 3272; Cass. 5-4-2001 n. 5052; Trib. Torino 19-4-1998 in Foro Padano,1998,387; Trib. Milano ord. 11-5-1995 in Banca Borsa Tit. Cred.,1996,II,442).

Poiché l'obbligazione di restituzione dell'importo versato in conseguenza della dichiarazione di nullità dell'ordine di acquisto costituisce debito di valuta, avendo ad oggetto, sin dal suo sorgere, il pagamento di una somma di denaro e non avendo le attrici provato di avere subito un danno ex art. 1224 II co. c.c., ad esse va restituito l'importo di euro 25.831,99 cui debbono aggiungersi, ai sensi dell’art. 2033 c.c., gli interessi al tasso legale dal 1-10-2001 (in conformità della richiesta attorea) sino al saldo definitivo non potendosi ritenere che la convenuta, in relazione ai comportamenti sopra censurati, fosse in buona fede.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara la nullità dell’ordine d’acquisto delle obbligazioni Cirio 21DC05 8% Eur impartito il 15-3-2001;

condanna la Cassa di Risparmio di Carpi s.p.a. a corrispondere alle attrici la somma di euro 25.831,99 cui debbono aggiungersi gli interessi al tasso legale dal 1-10-2001 sino al saldo definitivo;

condanna la convenuta a rifondere alle attrici le spese di lite  liquidandole in complessivi euro 9.774,38 di cui € 4.074,38 per spese (comprese quelle di c.t.u.), € 1.900,00 per diritti ed € 3.800,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.