Contratto di
viaggio – Risarcimento dei danni patiti dal viaggiatore in conseguenza di
infortunio – Contratto di organizzazione del viaggio e contratto di
intermediazione – Differenze – Effetti. Culpa in eligendo - Insussistenza. Tribunale di Mantova, Sez. II – Dr. Mauro
Bernardi, Giudice unico - Sentenza del giorno 4 marzo 2005. La massima: Occorre
distinguere fra il contratto di organizzazione del viaggio (figura negoziale
rientrante nell'ambito dell'appalto di servizi) alla stregua del quale il
tour operator si obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore, per un
prezzo globale, una serie più o meno ampia di prestazioni (ad esempio
prenotazioni di biglietti, soggiorni) comprensive del trasporto ed il
contratto di intermediazione di viaggio in base al quale un venditore si
obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un
contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che
permettono di effettuare un viaggio: tale seconda tipologia negoziale va
configurata come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore con la
conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa
esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente
della violazione di siffatto mandato. il testo integrale: Svolgimento del processo Con atto di
citazione notificato in data 2-4-2002 U. Z. sosteneva a) che nel dicembre del
2000 aveva partecipato ad un viaggio per le Isole Maldive organizzato dalla
Omega Viaggi s.r.l.; b) che, salendo a bordo dell'imbarcazione che avrebbe
dovuto trasportarla sull'isola di Meedhupparu ove si trovava la struttura
alberghiera che l’avrebbe ospitata, era caduta sul fondo della barca
attraverso la botola d'accesso delle stive, lasciata aperta e non segnalata;
c) che, per effetto della caduta, aveva riportato gravi lesioni personali:
alla luce di quanto sopra esposto chiedeva il risarcimento del danno
biologico, morale, per mancato godimento della vacanza oltre al rimborso
delle spese di viaggio e di altre qualificate come varie. La Omega Viaggi,
costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e, assumendo di avere fornito
all'attrice un pacchetto turistico ex art. 2 d.l. lgs. 111/95, precisava 1)
che il servizio transfer fino al villaggio turistico era stato fornito dal
tour operator Francorosso International s.p.a.; 2) che l'attrice,
contravvenendo alle indicazioni impartite al gruppo di turisti di cui faceva
parte, anziché servirsi della passerella predisposta per l'imbarco dei
passeggeri era invece salita su quella di prua destinata al carico dei
bagagli e così percorrendo un tragitto ove era ubicata la botola alla quale i
turisti non avrebbero neppure dovuto avvicinarsi; 3) che gli accompagnatori
ed il medico a disposizione della struttura alberghiera avevano prestato la
massima assistenza provvedendo anche all'immediato rientro dell'attrice in
Italia; 4) che la convenuta si era altresì attivata per l'immediato rimborso
delle spese mediche sostenute durante il soggiorno sull'isola maldiviana; 5)
che, pervenutale la richiesta di risarcimento, essa aveva immediatamente
chiesto l'intervento del tour operator nonché della propria compagnia
assicuratrice i quali però avevano ritenuto di non dare corso alle richieste;
6) che, essendosi l'incidente verificato per le ragioni sopra esposte,
nessuna responsabilità poteva esserle imputata sussistendo l'esimente di cui
all'art. 17 del d. lgs. 111/95; 7) che, in subordine, l'attrice avrebbe
concorso a cagionare il danno sicché il quantum preteso avrebbe dovuto venire
proporzionalmente ridotto. Con atto di
citazione notificato il 19-11-2002 la società Omega Viaggi, a seguito della
notificazione dell'atto di citazione da parte della Z., chiamava a sua volta
in giudizio la Francorosso International s.p.a. onde venire manlevata, ai
sensi dell'art. 14 del d. lgs. 111/95, dalle pretese avanzate dalla turista.
Il tour operator si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di manleva
assumendo che nessuna responsabilità poteva esserle addebitata né ai sensi
della norma sopra citata, disciplinante diversa fattispecie, né, comunque, ex
art. 15 CCV essendosi essa affidata per il servizio di transfer ad un vettore
marittimo qualificato: in ordine alle modalità di verificazione
dell’incidente ed alla prospettata responsabilità, spiegava difese analoghe a
quelle formulate dalla Omega Viaggi. Disposta la riunione
dei due giudizi, esperita l'istruttoria orale e disposta c.t.u., la causa
veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe
riportate. Motivi
La domanda di Z. U.
è infondata e deve essere rigettata. Rilevato che i
giudizi riuniti mantengono ciascuno la propria autonomia (cfr. Cass. 9-4-2003
n. 5595), dalla esposizione attorea e dalle dichiarazioni testimoniali
risulta che la caduta dell'attrice è avvenuta allorquando la stessa è salita
sull'imbarcazione che dall’isola di Male avrebbe dovuto trasportarla alla
struttura alberghiera sita sull’isola di Meedhupparu. Premesso che è
incontroverso fra le parti che la Z. avesse acquistato un pacchetto turistico
e che la fattispecie risulta quindi disciplinata dalla legge n. 111/95, va
osservato che, ai sensi dell'art. 14 di tale normativa, il venditore e
l’organizzatore rispondono per la mancata o inesatta esecuzione del
contratto, ciascuno secondo la rispettiva responsabilità. In proposito va
detto che occorre distinguere fra il contratto di organizzazione del viaggio
(figura negoziale rientrante nell'ambito dell'appalto di servizi) alla
stregua del quale il tour operator si obbliga a proprio nome a procurare al
viaggiatore, per un prezzo globale, una serie più o meno ampia di prestazioni
(ad esempio prenotazioni di biglietti, soggiorni) comprensive del trasporto
ed il contratto di intermediazione di viaggio in base al quale un venditore
si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un
contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che
permettono di effettuare un viaggio: tale seconda tipologia negoziale va
configurata come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore (vedasi
Cass. 28-11-2002 n. 16868 in relazione alla previgente normativa) con la
conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa
esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente
della violazione di siffatto mandato (in tal senso vedasi Trib. Reggio Emilia
21-2-2004 in Foro It., 2004,I,2555). Alla luce di quanto
sopra esposto deve escludersi che, per i danni derivanti dal sinistro
occorso, possa essere chiamata a rispondere la Omega Viaggi atteso che la stessa
(mera venditrice del pacchetto turistico) non si è resa in alcun modo
inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti
dell'attrice laddove il sinistro per cui è causa si è verificato in relazione
alle prestazioni effettuate dalla Francorosso International. Va infine aggiunto
che non è neppure configurabile una responsabilità della convenuta per culpa
in eligendo (peraltro tale aspetto non è stato neppure adombrato
dall'attrice) atteso che il tour operator prescelto per l’organizzazione del
viaggio è, nel proprio settore di attività, soggetto notoriamente
qualificato. Il rigetto della
domanda principale comporta il rigetto della domanda di manleva che era stata
proposta subordinatamente all'accoglimento della prima. Le spese fra l'attrice
e la Omega Viaggi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
mentre, nei rapporti fra la convenuta e la società Francorosso, appare equo
disporne l'integrale compensazione. P.Q.M. il Tribunale di
Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni
altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: rigetta la domanda
formulata da Z. U.; rigetta la domanda
di manleva proposta da Omega Viaggi s.r.l. nei confronti di Francorosso
International s.p.a.; condanna Z. U. a rifondere
alla Omega Viaggi s.r.l. le spese di lite liquidandole in complessivi euro
4.062,41 di cui € 62,41 per spese, € 1.800,00 per diritti ed € 2.200,00 per
onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre
ad I.V.A. e C.P.A. come per legge; dichiara
integralmente compensate le spese di lite fra Omega Viaggi s.r.l. e
Francorosso International s.p.a.. |