Delibera di azzeramento di capitale sociale per perdite - Versamenti in conto capitale - Inesistenza delle perdite - Illegittimità. Tribunale di Mantova – Giudice del Registro -
Provvedimento del giorno 13 agosto 2004. La massima: Per procedere al la riduzione
del capitale sociale ai sensi dell’art. 2447 c.c., è necessaria la presenza
di perdite - determinate al netto delle
riserve facoltative, statutarie e legali - regolarmente accertate e tali che
il patrimonio netto risulti inferiore al limite legale. Detta ipotesi non sussiste
qualora un socio abbia effettuato versamenti in conto capitale, espressamente
imputati in conto abbattimento perdite, di importo tale da consentire il rispetto
del limite suddetto. Il
testo integrale: Il
Giudice del Registro presso
il Tribunale di Mantova visti
gli atti del procedimento n.3756/04 volont. promosso da Bianchi Maria Teresa
in qualità di amministratore unico della società Euro Sei S.r.l. ai sensi
dell’art.2436 IV co. c.c., premesso
che con verbale di assemblea straordinaria del 25.6.2004, convocata per
discutere e deliberare in ordine all’adozione dei provvedimenti di cui agli
artt.2446 e 2447 c.c., è stato deliberato l’azzeramento del capitale sociale
di €10.200,00 a copertura delle perdite e l’aumento del capitale
sociale sino ad €333.961,00 e il socio Fiduciaria S.Marco S.r.l. ha dichiarato
di provvedere alla sottoscrizione del deliberato aumento, per la quota
proporzionale ad esso spettante pari al 90%, mediante imputazione a capitale
di parte del fondo di riserva “soci c/apporti in c/capitale - in quanto
versamento risultante dal bilancio al 31.5.2004 ed eseguito dal solo socio
Fiduciaria S.Marco S.r.l.- , e di sottoscrivere altresì la restante quota del
deliberato aumento mediante utilizzo del medesimo fondo di riserva “soci
c/apporti in c/capitale” nel caso non venisse esercitato dal socio Antonutti
S.r.l. il diritto di opzione ai sensi dell’art.2481 bis c.c., ed il socio
Antonutti S.r.l. non ha reso alcuna dichiarazione, considerato
che il notaio dott.Aldo Verdi, verbalizzante l’assemblea straordinaria,
ha ritento non adempiute le condizioni stabilite dalla legge e ne ha dato
comunicazione tempestiva alla società ai sensi dell’art.2436 III co. c.c.,
rilevando in particolare che era dubbia la legittimità della delibera
assembleare, posto che al 25 giugno 2004 non poteva ritenersi sussistente
una perdita ex art.2438 ter c.c. in quanto già coperta dalla disponibilità
esistente nel fondo di riserva denominato “socio c/apporti in c/capitale”e
riserve esistenti, osservato
che nell’assemblea ordinaria dei soci del 10.5.2002 è stato deliberato di
“intervenire mediante versamento da parte dei soci per l’importo
complessivo di €348.000,02 che servirà in parte a coprire la perdita
dell’esercizio 2001 (di €20.124,54) e la differenza che verrà versata in più
di €327.875,48 a copertura di eventuali perdite che si dovessero verificare
nell’anno 2003” e i versamenti effettuati sono stati nei successivi bilanci
contabilizzati come fondo di riserva denominato “socio c/apporti in
c/capitale”, nel passivo dello stato patrimoniale alla posta VII sotto la
voce “altre riserve”, atteso
che, alla luce dei principi contabili approvati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti, documento n.28, i versamenti eseguiti dai soci,
ulteriori rispetto ai conferimenti iniziali, possono assumere natura diversa,
e precisamente: 1) a titolo di finanziamento, 2) in conto futuro
aumento di capitale, 3) in conto aumento di capitale, 4) a fondo perduto o in
conto capitale (in conto abbattimento perdite o per aumentare le
risorse economiche della società), rilevato
che, nel caso di specie, quand’anche le somme per la costituzione della
riserva indicata siano state versate unicamente da socio Fiduciaria S.Marco
S.r.l. – peraltro la circostanza non risulta in alcun modo documentata
- , dalle risultanze del verbale dell’assemblea del 10.5.2002 e dalla
contabilizzazione effettuata, non può ritenersi che il versamento sia posto
in essere: a)
a titolo di finanziamento, mancando per questo un’esplicita destinazione
delle somme, che in questa ipotesi sarebbero state collocate in bilancio tra
le passività alla lettera D) punto 4 “debiti verso altri finanziatori”, b)
in conto futuro aumento di capitale, non essendo stato esplicitato
un espresso vincolo di destinazione, un collegamento causale tra il
conferimento ed un prossimo aumento di capitale sociale, c)
in conto aumento di capitale, mancando un aumento a pagamento del
capitale sociale già deliberato, e,
conseguentemente, si è trattato di un versamento in conto capitale,
predisposto per sopperire al fabbisogno di capitale a pieno rischio, peraltro
espressamente effettuato in conto abbattimento perdite, e quindi uscito dalla
sfera di disponibilità del socio ed utilizzabile dalla società per gli
interessi sociali,
osservato che a riprova che la volontà dei conferenti sia stata quella testé
indicata può esaminarsi il bilancio della società al 31.12.2002 in cui si
evidenzia che già una parte del conferimento indicato (per €20.124,54) è
stato utilizzato dalla società per l’abbattimento delle perdite
dell’esercizio 2001,
considerato che il versamento in conto capitale, come quello di cui si
discute, ha natura giuridica di riserva, e quindi non può ma deve essere
utilizzato a copertura delle perdite, in coerenza con la funzione primaria
delle riserve di strumento di protezione del capitale (Trib.Roma
17.3.2000), valutato,
pertanto, che nel caso in esame non sussistono i presupposti per la riduzione
del capitale sociale ex art.2447 c.c., essendo per questo necessario la
presenza di perdite regolarmente accertate a causa delle quali il totale del
patrimonio netto risulti inferiore al limite legale, e le perdite non possono
che essere determinate al netto delle riserve facoltative, statutarie e
legali (Cass.6.11.1999 n.12347, Trib.Roma 20.2.2001, Trib.Napoli 1.3.1994) ritenuta,
conseguentemente, l’illegittimità della deliberazione effettuata, rigetta il
ricorso. Mantova,
lì 13 agosto 2004
Il
Giudice del Registro f.f.
Dott.Laura De Simone |