Delibera di azzeramento di capitale sociale per perdite - Versamenti in conto capitale - Inesistenza delle perdite - Illegittimità.

 

Tribunale di Mantova – Giudice del Registro - Provvedimento del giorno 13 agosto 2004.

 

La massima:

Per procedere al la riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2447 c.c., è necessaria la presenza di perdite  - determinate al netto delle riserve facoltative, statutarie e legali - regolarmente accertate e tali che il patrimonio netto risulti inferiore al limite legale.

Detta ipotesi non sussiste qualora un socio abbia effettuato versamenti in conto capitale, espressamente imputati in conto abbattimento perdite, di importo tale da consentire il rispetto del limite suddetto.

 

Il testo integrale:

Il Giudice del Registro

presso il Tribunale di Mantova

 

visti gli atti del procedimento n.3756/04 volont. promosso da Bianchi Maria Teresa in qualità di amministratore unico della società Euro Sei S.r.l. ai sensi dell’art.2436 IV co. c.c.,

premesso che con verbale di assemblea straordinaria del 25.6.2004, convocata per discutere e deliberare in ordine all’adozione dei provvedimenti di cui agli artt.2446 e 2447 c.c., è stato deliberato l’azzeramento del capitale sociale di €10.200,00 a copertura delle perdite e l’aumento  del capitale sociale sino ad €333.961,00 e il socio Fiduciaria S.Marco S.r.l. ha dichiarato di provvedere alla sottoscrizione del deliberato aumento, per la quota proporzionale ad esso spettante pari al 90%, mediante imputazione a capitale di parte del fondo di riserva “soci c/apporti in c/capitale - in quanto versamento risultante dal bilancio al 31.5.2004 ed eseguito dal solo socio Fiduciaria S.Marco S.r.l.- , e di sottoscrivere altresì la restante quota del deliberato aumento mediante utilizzo del medesimo fondo di riserva “soci c/apporti in c/capitale” nel caso non venisse esercitato dal socio Antonutti S.r.l. il diritto di opzione ai sensi dell’art.2481 bis c.c., ed il socio Antonutti S.r.l. non ha reso alcuna dichiarazione,

considerato che il notaio dott.Aldo Verdi, verbalizzante l’assemblea straordinaria,  ha ritento non adempiute le condizioni stabilite dalla legge e ne ha dato comunicazione tempestiva alla società ai sensi dell’art.2436 III co. c.c., rilevando in particolare che era dubbia la legittimità della delibera assembleare, posto che al 25 giugno 2004  non poteva ritenersi sussistente una perdita ex art.2438 ter c.c. in quanto già coperta dalla disponibilità esistente nel fondo di riserva denominato “socio c/apporti in c/capitale”e riserve esistenti,

osservato che nell’assemblea ordinaria dei soci del 10.5.2002 è stato deliberato di “intervenire mediante versamento da parte dei soci  per l’importo complessivo di €348.000,02 che servirà in parte a  coprire la perdita dell’esercizio 2001 (di €20.124,54) e la differenza che verrà versata in più di €327.875,48 a copertura di eventuali perdite che si dovessero verificare nell’anno 2003” e i versamenti effettuati sono stati nei successivi bilanci contabilizzati come fondo di riserva denominato “socio c/apporti in c/capitale”, nel passivo dello stato patrimoniale alla posta VII sotto la voce “altre riserve”,

atteso che, alla luce dei principi contabili approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, documento n.28, i versamenti eseguiti dai soci, ulteriori rispetto ai conferimenti iniziali, possono assumere natura diversa, e precisamente: 1) a titolo di finanziamento, 2)  in conto futuro aumento di capitale, 3) in conto aumento di capitale, 4) a fondo perduto o in conto capitale (in conto abbattimento perdite o  per aumentare le risorse economiche della società),

rilevato che, nel caso di specie, quand’anche le somme per la costituzione della riserva indicata siano state versate unicamente da socio Fiduciaria S.Marco S.r.l. – peraltro la circostanza non risulta  in alcun modo documentata - , dalle risultanze del verbale dell’assemblea del 10.5.2002 e dalla contabilizzazione effettuata, non può ritenersi che il versamento sia posto in essere:

a)                  a titolo di finanziamento, mancando per questo un’esplicita destinazione delle somme, che in questa ipotesi sarebbero state collocate in bilancio tra le passività alla lettera D) punto 4 “debiti verso altri finanziatori”,

b)                  in conto futuro aumento di capitale, non essendo stato esplicitato un espresso vincolo di destinazione, un collegamento causale tra il conferimento ed un prossimo aumento di capitale sociale,

c)                  in conto aumento di capitale, mancando un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato,

e, conseguentemente, si è trattato di un versamento in conto capitale, predisposto per sopperire al fabbisogno di capitale a pieno rischio, peraltro espressamente effettuato in conto abbattimento perdite, e quindi uscito dalla sfera di disponibilità del socio  ed utilizzabile dalla società per gli interessi sociali,

            osservato che a riprova che la volontà dei conferenti sia stata quella testé indicata può esaminarsi il bilancio della società al 31.12.2002 in cui si evidenzia che già una parte del conferimento indicato (per €20.124,54) è stato utilizzato dalla società per l’abbattimento delle perdite dell’esercizio  2001,

            considerato che il versamento in conto capitale, come quello di cui si discute, ha natura giuridica di riserva, e quindi non può ma deve essere utilizzato a copertura delle perdite, in coerenza con la funzione primaria delle riserve di strumento di protezione del capitale  (Trib.Roma 17.3.2000),

valutato, pertanto, che nel caso in esame non sussistono i presupposti per la riduzione del capitale sociale ex art.2447 c.c., essendo per questo necessario la presenza di perdite regolarmente accertate a causa delle quali il totale del patrimonio netto risulti inferiore al limite legale, e le perdite non possono che essere determinate al netto delle riserve facoltative, statutarie e legali (Cass.6.11.1999 n.12347, Trib.Roma 20.2.2001, Trib.Napoli 1.3.1994)

ritenuta, conseguentemente, l’illegittimità della deliberazione effettuata,

rigetta

il ricorso.

Mantova, lì 13 agosto 2004

 

                                                  Il Giudice del Registro f.f.

                                                                             Dott.Laura De Simone