Società di capitali – Fusione per incorporazione
– Interruzione del processo – Natura e applicabilità della norma di cui
all’art. 2504 bis c.c. Tribunale di Mantova – Giudice unico Dr.
Laura De Simone - Provvedimento del giorno 9 giugno 2005 La
massima: La
disposizione contenuta nell’art. 2504 bis c.c., la quale prevede che la
società incorporante assuma i diritti e gli obblighi dell’incorporata proseguendo
in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione, non è di per sé
idonea ad evitare l’applicazione delle norme che regolano l’interruzione del
processo. Non vi
è infatti ragione di ritenere che detta norma deroghi ai principi generali del
processo, atteso che con la fusione il soggetto giuridico incorporato ha
necessariamente perso la capacità processuale, dovendo assimilarsi il
fenomeno estintivo della persona giuridica alla morte della persona fisica,
con la conseguenza che, nel caso in cui il procuratore abbia comunicato
l’evento, si impone l’interruzione e la prosecuzione del giudizio nei
confronti del successore a titolo universale. il testo integrale: Il Giudice premesso che la Factorit S.p.A. ha depositato atto con il quale ha segnalato
la fusione per incorporazione della Factorit S.p.A. in Banca Italease S.p.A.,
atto notificato a tutte le altre parti presso i rispettivi procuratori, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 300 c.p.c., ai fini dell’interruzione del
processo, osservato che il nuovo disposto dell’art. 2504 bis c.c. prevede
espressamente che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi
dell’incorporata proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali,
anteriori alla fusione, considerato che il dato testuale della noma
indicata potrebbe portare a ritenere che l’operazione di fusione non sia
idonea a determinare l’interruzione del processo, posto che statuisce una
continuità nel rapporto processuale, rilevato, tuttavia, che dal punto di vista
processualcivilistico non vi è ragione per ritenere la norma – peraltro
inserita nel codice civile tra disposizioni di natura sostanziale - derogatoria
dei principi generali che regolano l’interruzione del processo, atteso che
con la fusione il soggetto giuridico
incorporato ha necessariamente perso capacità processuale, dovendo assimilarsi
il fenomeno estintivo della persona giuridica alla morte della persona
fisica, con la conseguenza che, nel caso in cui il procuratore abbia
comunicato l’evento, si impone l’interruzione e la prosecuzione del giudizio
nei confronti del successore a titolo universale, nella specie nei confronti
dell’incorporante, osservato che l’interruzione del processo non è
fenomeno che contrasta con il concetto di prosecuzione nel rapporto
processuale introdotto dalla norma citata, visto che il giudizio non si
estingue e rimane il medesimo se proseguito
ai sensi dell’art. 303 c.p.c., ritenuto, pertanto, che all’art. 2504 bis c.c.
debba attribuirsi valenza solo sostanziale, per cui la norma nulla innova
nell’ordinamento, ribadendo quanto già poteva desumersi dall’art. 110 c.p.c.,
e quindi che la società incorporante succede in ogni rapporto sostanziale e
processuale dell’incorporata, valutato, dunque, che il fenomeno interruttivo
avrebbe potuto essere evitato unicamente attraverso la prosecuzione
volontaria del giudizio ad opera della società incorporante, visto l’art.300 c.p.c., dichiara interrotto il
processo a far tempo dal 12 maggio 2005. |