Tribunale di Mantova – Giudice unico Dr.
Laura De Simone - Sentenza del giorno 7 luglio 2005. Amministrazione controllata – Rapporti ineseguiti sorti prima
dell’inizio della procedura – Applicazione analogica dell’art. 72 l.f. –
Esclusione. Con l’avvento della procedura di amministrazione controllata, i
rapporti contrattuali rimasti ineseguiti, in tutto o in parte, da entrambi i
contraenti devono ricevere esecuzione, senza che il debitore ed il
commissario giudiziale possano decidere per la prosecuzione del rapporto o
per il suo scioglimento, come viceversa avviene nel fallimento, per la facoltà
di scelta conferita al curatore dall’art. 72 L.F. Perde, quindi, rilevanza la questione in ordine alla ordinarietà
o straordinarietà del rapporto in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 167 II co. L.F., atteso che questa norma si occupa esclusivamente
dei rapporti contrattuali sorti durante l’amministrazione controllata, discernendo
quelli che l’imprenditore può compiere autonomamente da quelli per i quali è
richiesta l’autorizzazione scritta del giudice delegato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 29.4.2003 il Fallimento
Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare,
conveniva in giudizio la Alfa S.p.A (di seguito Alfa & C. S.p.A.)
affinché fosse revocato, ai sensi dell’art. 67 comma 2 L.F., il pagamento
della somma di €184.375,11 eseguito dalla società fallita in favore della
società convenuta a mezzo di bonifico bancario il 18.10.1995, nonché fosse
dichiarata l’inefficacia, ex artt. 188, 167 e 168 L.F., di una pluralità di
pagamenti per l’importo complessivo di €388.013,60, eseguiti tra l’aprile del
1996 e l’agosto del 1997. Esponeva il Fallimento attore che il primo dei pagamenti
indicati era stato eseguito nell’anno anteriore alla data di ammissione della
fallita alla procedura di amministrazione controllata e che parte convenuta
conosceva lo stato di insolvenza della Belleli S.p.A. in liquidazione, come
poteva evincersi dalla peculiarità dell’incarico professionale conferito alla
società, relativo principalmente all’attivazione di un piano di
rifinanziamento delle società operative del Gruppo Belleli, mentre gli
ulteriori pagamenti erano stati posti in essere dalla Belleli S.p.A. nel
periodo in cui la società era in amministrazione controllata e quindi
dovevano considerarsi inefficaci. Si costituiva in giudizio la Alfa &
C. S.p.A. insistendo per il rigetto delle domande proposte, formulata in
assenza dei presupposti di legge. Osservava la convenuta che i compensi
percepiti erano tutti relativi all’attività espletata dalla Alfa nel corso
dell’amministrazione controllata e che il piano di ristrutturazione
finanziaria era stato riconosciuto dal Commissario Giudiziale e approvato dal
Giudice Delegato. Il procedimento veniva solo documentalmente istruito
essendo rigettate le prove orali richieste dalle parti. Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva
trattenuta per la decisione all’udienza del 25.1.2005, ove era concesso alle
parti il termine di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse
conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Le produzioni effettuate dal Fallimento attore consentono, in primo luogo, di ritenere
provato l'avvenuto pagamento da parte di Belleli S.p.A. di una pluralità di
debiti liquidi ed esigibili per mezzo di bonifici bancari emessi in favore
della Alfa & C. S.p.A., per
l’importo complessivo di €572.388,71 di cui €184.375,11 (pari a £.
357.000.000) effettuato il 18.10.1995 (doc. 5 di parte attrice), €76.345,12
(pari a £147.824.775) effettuato il 12.4.1996 (doc. 7 di parte attrice),
€76.345,12 (pari a £147.824.775) effettuato il 9.5.1996 (doc. 8 di parte
attrice), €152.690,25 (pari a £. 295.649.550) effettuato il 25.7.1996 (doc. 9
di parte attrice), €25.822,85 (pari a £. 50.000.000) effettuato il 7.3.1997
(doc. 10 di parte attrice), €51.645,69 (pari a £. 100.000.000) effettuato
l’11.4.1997 (doc. 11 di parte attrice), €5.164,57 (pari a £. 10.000.000)
effettuato il 7.8.1997 (doc. 12 di parte attrice). Premesso
questo dato oggettivo e documentale, occorre ora distinguere il pagamento
eseguito da Belleli S.p.A. prima dell’ammissione alla procedura di
amministrazione controllata dai pagamenti eseguiti successivamente, essendo
differente il regime giuridico a cui i medesimi sono sottoposti dalla legge
fallimentare. Deve,
infatti, considerarsi che tutti i pagamenti di cui si discute in questa sede
sono stati effettuati in esecuzione del contratto concluso tra le parti il 4
ottobre 1995. Con la stipula indicata - di cui non è contestata da alcuno né
la validità né la collocazione temporale-, la società di advisors è stata
incaricata da Belleli S.p.A., Belleli Holding Industriale S.p.A. e Nuova
Cimimontubi S.p.A. di esaminare la situazione
economico-finanziaria-contabile del
Gruppo Belleli, sostanzialmente al fine di elaborare un piano di risanamento. Subito dopo
la conclusione del contratto, il 2.11.1995, Belleli S.p.A. ha chiesto di
essere ammessa alla procedura di amministrazione controllata e
quell’attività che era stata concordata
con la Alfa & C. S.p.A. è stata da questa esplicata, principalmente, proprio
durante la prima procedura concorsuale. La circostanza non è contestata dalla
curatela e peraltro trova ampi riscontri documentali, emergendo dalle
produzioni effettuate la prova degli interventi posti in essere dalla Alfa
nel tentativo di operare una ristrutturazione finanziaria del Gruppo (in particolare doc. da 3 a 7, da 9 a 12,
da 15 a 22, 24, 26 di parte convenuta). E’ necessario, a questo punto, fare un
passo indietro e osservare che, per
regola generale, con l’avvento della procedura di amministrazione concordata,
i rapporti contrattuali rimasti ineseguiti, in tutto o in parte, da entrambi
i contraenti devono ricevere esecuzione, senza che il debitore ed il
commissario giudiziale possano decidere per la prosecuzione del rapporto o
per il suo scioglimento, come viceversa avviene nel fallimento, per la
facoltà di scelta conferita al curatore dall’art. 72 L.F. (Cass. 12.7.1994 n.
6556, Cass. 8.6.1981 n. 3683, Cass. 3.7.1980 n. 4217). L’impossibilità di
applicazione analogica della norma citata deriva dalla ritenuta
incompatibilità sussistente tra l’ottica del fallimento in cui la possibilità
di modificare i rapporti giuridici preesistenti trova giustificazione in una
prospettiva liquidatoria e l’ottica dell’amministrazione controllata,
procedura in cui perdura, in capo all’imprenditore, l’amministrazione dei
beni e l’esercizio dell’impresa e questo in vista di un possibile risanamento. Ma se i contratti non ancora eseguiti esigono
l’adempimento e non soffrono alcuna conseguenza dall’apertura della
procedura, ciò significa che non solo il contraente “in bonis” deve adempiere
alle proprie obbligazioni, ma anche la parte ammessa alla procedura di
amministrazione controllata. Nel caso di specie, dunque, a fronte delle prestazioni
rese dalla Alfa & C. S.p.A. in adempimento degli obblighi contrattuali
assunti, anche Belleli S.p.A. in amministrazione controllata doveva
effettuare i pagamenti convenuti sulla base del regolamento negoziale. Non emergono, tra l’altro, neppure in questa sede,
contestazioni in ordine ad eventuali inadempimenti della Alfa o doglianze
relative all’incongruità del corrispettivo esposto, per cui deve ritenersi
che Belleli S.p.A. in amministrazione
controllata abbia effettuato – sino a quando ne ha avuto la possibilità - i
pagamenti dovuti eseguendo in tal modo, per la sua parte, il contratto del 4
ottobre 1995. Questo considerato, non assume rilevanza la questione in
ordine alla ordinarietà o straordinarietà del rapporto in oggetto, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 167 II co. L.F., atteso che questa norma si occupa esclusivamente
dei rapporti contrattuali sorti durante l’amministrazione controllata,
discernendo quelli che l’imprenditore può compiere autonomamente da quelli
per i quali è richiesta l’autorizzazione scritta del giudice delegato. Non è quindi possibile applicare il disposto citato ai
rapporti contrattuali sorti in epoca
precedente la domanda di ammissione alla procedura e che si protraggono
durante la medesima in quanto, si ribadisce, non è prevista alcuna facoltà di
scelta da parte del debitore e del Commissario in ordine alla prosecuzione di
detti rapporti. Se essi proseguono senza contestazioni, ciascuna delle parti
dovrà eseguire le prestazioni dovute senza alcuna facoltà per il giudice
delegato di vagliare se effettuare o meno il pagamento e questo perché, come
si è detto, il limite operativo dei compiti del giudice delegato e del
commissario giudiziale non si estende al di là dei negozi che il debitore
pone in essere ex novo dopo l’apertura della procedura. Per le ragioni che precedono, la domanda svolta con
riguardo alla declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo
l’ammissione di Belleli S.p.A. all’amministrazione controllata non può che
essere rigettata, non sussistendo i presupposti di cui agli artt. 167, 168 e
188 L.F.. Viceversa,
per il primo pagamento di £. 357.000.000, che si è documentato essere stato
effettuato il 18.10.1995, sussistono i presupposti di cui all’art. 67 II co.
L.F.. Innanzitutto può dirsi che l’atto dispositivo sia stato
eseguito nel termine annuale di cui all’art. 67 L.F., atteso che, nel caso di
consecuzione di procedure concorsuali, per giurisprudenza consolidata e
condivisibile, il termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti
dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima
procedura -nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui la Belleli
S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995 - (Cass. 2.9.1996 n. 7994,
Cass. 6.6.1997 n.5071- nello stesso senso Corte Costituzionale nella sentenza
n. 110/1995 e nelle ordinanze n. 224/1995 e n. 12/1997). Quanto al requisito soggettivo dell’azione proposta,
basta considerare l'attività specificatamente assegnata alla società
convenuta e la documentazione della fallita di cui necessariamente era in
possesso per lo svolgimento del mandato, per ritenersi che la Alfa & C.
S.p.A. non poteva non aveva piena consapevolezza della precarietà della
situazione economica del proprio cliente. Il contratto concluso tra le parti
il 4 ottobre 1995 descrive chiaramente “la tensione finanziaria e le
criticità economiche” di cui il Gruppo soffriva in quell’epoca ed esplicitamente
assegna alla Alfa il compito di “rifinanziare le società operative attraverso un negoziato con il sistema
creditizio e con i fornitori”. Non possono esservi dubbi quindi circa la conoscenza
da parte della convenuta del grave dissesto della Belleli S.p.A. ed anzi il
conferimento dell’incarico alla società di advisors si pone proprio come
l’estremo tentativo di recupero di una realtà aziendale che si sa essere
gravemente compromessa. La stessa
convenuta, peraltro, già in comparsa di costituzione dichiara che
l’intervento dell’advisor era funzionale ad evitare il fallimento delle
società del Gruppo e comunque non spende una parola a sostegno della propria
inscientia. Quanto alla richiesta formulata in via subordinata da
parte convenuta di escludere dall’importo revocabile l’IVA, poiché versata
regolarmente all’erario dalla Alfa & C. S.p.A., la stessa non può trovare
accoglimento. Oggetto della revocatoria è il pagamento di debiti liquidi ed
esigibili e questo a prescindere
dalla natura dell’obbligazione che a mezzo di essi viene estinta. Essendo l’IVA un’imposta indiretta, il relativo credito
può legittimamente essere revocato, non rientrando tra le ipotesi eccezionali previste dall’ultimo comma
dell’art.67 L.F. o disciplinate da leggi speciali. In particolare non può
trovare applicazione estensiva l’art.51 del DPR 602/1973 che riguarda
esclusivamente le imposte riscuotibili a mezzo ruolo (in questo senso Cass.
S.U. 30.3.1994 n.3131). Tutto questo considerato, sussistendo tutti i
presupposti di cui all’art. 67 II co. L.F.
deve essere revocato il pagamento della somma di €184.375,11 eseguito
dalla Belleli S.p.A. in favore della società convenuta a mezzo di bonifico bancario
il 18.10.1995 e condannata parte
convenuta alla restituzione dell’importo indicato, oltre interessi legali
dalla domanda al saldo. Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che il negozio oggetto di azione revocatoria fallimentare e' dotato
di causa lecita e
la sua inefficacia sorge solo per
effetto dell'accoglimento
dell'azione, che ha
natura costitutiva, per cui
quando quest'ultima ha ad oggetto una somma liquida di denaro, il
relativo debito restitutorio ha natura di debito di valuta, da maggiorarsi dei soli
interessi al saggio legale a far data dalla
domanda giudiziale, salva la
prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cassazione civile sez.
I, 24 gennaio 1998, n. 690), non fornita in questa sede. Attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese
sostenute dalla Curatela, liquidate come in dispositivo sono poste a carico
della società convenuta nella misura di un terzo. P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così giudica: revoca il pagamento della somma di €184.375,11
eseguito dalla Belleli S.p.A. in favore della Alfa Advisories S.p.A., ora
Alfa Gesefi S.p.A., il 18.10.1995 e
condanna parte convenuta alla restituzione dell’importo indicato,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigetta ogni altra domanda; condanna la Alfa Gesefi S.p.A. alla rifusione di un
terzo delle spese di lite sostenute dal Fallimento Belleli S.p.A. e liquidate
per l’intero in € 16.702,34 di cui € 1.260,29 per spese, € 3.726,27 per
diritti, € 10.000,00 per onorari, € 1.715,78, oltre IVA e CPA come per legge. |