Tribunale di Mantova – Giudice unico Dr. Laura De Simone - Sentenza del giorno 7 luglio 2005.

 

Amministrazione controllata – Rapporti ineseguiti sorti prima dell’inizio della procedura – Applicazione analogica dell’art. 72 l.f. – Esclusione.

 

Con l’avvento della procedura di amministrazione controllata, i rapporti contrattuali rimasti ineseguiti, in tutto o in parte, da entrambi i contraenti devono ricevere esecuzione, senza che il debitore ed il commissario giudiziale possano decidere per la prosecuzione del rapporto o per il suo scioglimento, come viceversa avviene nel fallimento, per la facoltà di scelta conferita al curatore dall’art. 72 L.F.

Perde, quindi, rilevanza la questione in ordine alla ordinarietà o straordinarietà del rapporto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 II co. L.F., atteso che questa norma si occupa esclusivamente dei rapporti contrattuali sorti durante l’amministrazione controllata, discernendo quelli che l’imprenditore può compiere autonomamente da quelli per i quali è richiesta l’autorizzazione scritta del giudice delegato.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29.4.2003 il Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Alfa S.p.A (di seguito Alfa & C. S.p.A.) affinché fosse revocato, ai sensi dell’art. 67 comma 2 L.F., il pagamento della somma di €184.375,11 eseguito dalla società fallita in favore della società convenuta a mezzo di bonifico bancario il 18.10.1995, nonché fosse dichiarata l’inefficacia, ex artt. 188, 167 e 168 L.F., di una pluralità di pagamenti per l’importo complessivo di €388.013,60, eseguiti tra l’aprile del 1996 e l’agosto del 1997.

Esponeva il Fallimento attore che il primo dei pagamenti indicati era stato eseguito nell’anno anteriore alla data di ammissione della fallita alla procedura di amministrazione controllata e che parte convenuta conosceva lo stato di insolvenza della Belleli S.p.A. in liquidazione, come poteva evincersi dalla peculiarità dell’incarico professionale conferito alla società, relativo principalmente all’attivazione di un piano di rifinanziamento delle società operative del Gruppo Belleli, mentre gli ulteriori pagamenti erano stati posti in essere dalla Belleli S.p.A. nel periodo in cui la società era in amministrazione controllata e quindi dovevano considerarsi inefficaci.

       Si costituiva in giudizio la Alfa & C. S.p.A. insistendo per il rigetto delle domande proposte, formulata in assenza dei presupposti di legge. Osservava la convenuta che i compensi percepiti erano tutti relativi all’attività espletata dalla Alfa nel corso dell’amministrazione controllata e che il piano di ristrutturazione finanziaria era stato riconosciuto dal Commissario Giudiziale e approvato dal Giudice Delegato.

Il procedimento veniva solo documentalmente istruito essendo rigettate le prove orali richieste dalle parti.

Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 25.1.2005, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le produzioni effettuate  dal Fallimento attore consentono, in primo luogo, di ritenere provato l'avvenuto pagamento da parte di Belleli S.p.A. di una pluralità di debiti liquidi ed esigibili per mezzo di bonifici bancari emessi in favore della Alfa  & C. S.p.A., per l’importo complessivo di €572.388,71 di cui €184.375,11 (pari a £. 357.000.000) effettuato il 18.10.1995 (doc. 5 di parte attrice), €76.345,12 (pari a £147.824.775) effettuato il 12.4.1996 (doc. 7 di parte attrice), €76.345,12 (pari a £147.824.775) effettuato il 9.5.1996 (doc. 8 di parte attrice), €152.690,25 (pari a £. 295.649.550) effettuato il 25.7.1996 (doc. 9 di parte attrice), €25.822,85 (pari a £. 50.000.000) effettuato il 7.3.1997 (doc. 10 di parte attrice), €51.645,69 (pari a £. 100.000.000) effettuato l’11.4.1997 (doc. 11 di parte attrice), €5.164,57 (pari a £. 10.000.000) effettuato il 7.8.1997 (doc. 12 di parte attrice).  

       Premesso questo dato oggettivo e documentale, occorre ora distinguere il pagamento eseguito da Belleli S.p.A. prima dell’ammissione alla procedura di amministrazione controllata dai pagamenti eseguiti successivamente, essendo differente il regime giuridico a cui i medesimi sono sottoposti dalla legge fallimentare.

       Deve, infatti, considerarsi che tutti i pagamenti di cui si discute in questa sede sono stati effettuati in esecuzione del contratto concluso tra le parti il 4 ottobre 1995. Con la stipula indicata - di cui non è contestata da alcuno né la validità né la collocazione temporale-, la società di advisors è stata incaricata da Belleli S.p.A., Belleli Holding Industriale S.p.A. e Nuova Cimimontubi S.p.A. di esaminare la situazione economico-finanziaria-contabile  del Gruppo Belleli, sostanzialmente al fine di elaborare un piano di risanamento.

       Subito dopo la conclusione del contratto, il 2.11.1995, Belleli S.p.A. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di amministrazione controllata e quell’attività  che era stata concordata con la Alfa & C. S.p.A. è stata da questa esplicata, principalmente, proprio durante la prima procedura concorsuale. La circostanza non è contestata dalla curatela e peraltro trova ampi riscontri documentali, emergendo dalle produzioni effettuate la prova degli interventi posti in essere dalla Alfa nel tentativo di operare una ristrutturazione finanziaria del Gruppo  (in particolare doc. da 3 a 7, da 9 a 12, da 15 a 22, 24, 26 di parte convenuta).

       E’ necessario, a questo punto, fare un passo indietro e osservare  che, per regola generale, con l’avvento della procedura di amministrazione concordata, i rapporti contrattuali rimasti ineseguiti, in tutto o in parte, da entrambi i contraenti devono ricevere esecuzione, senza che il debitore ed il commissario giudiziale possano decidere per la prosecuzione del rapporto o per il suo scioglimento, come viceversa avviene nel fallimento, per la facoltà di scelta conferita al curatore dall’art. 72 L.F. (Cass. 12.7.1994 n. 6556, Cass. 8.6.1981 n. 3683, Cass. 3.7.1980 n. 4217). L’impossibilità di applicazione analogica della norma citata deriva dalla ritenuta incompatibilità sussistente tra l’ottica del fallimento in cui la possibilità di modificare i rapporti giuridici preesistenti trova giustificazione in una prospettiva liquidatoria e l’ottica dell’amministrazione controllata, procedura in cui perdura, in capo all’imprenditore, l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa e questo in vista di un possibile risanamento.

Ma se i contratti non ancora eseguiti esigono l’adempimento e non soffrono alcuna conseguenza dall’apertura della procedura, ciò significa che non solo il contraente “in bonis” deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma anche la parte ammessa alla procedura di amministrazione controllata.

Nel caso di specie, dunque, a fronte delle prestazioni rese dalla Alfa & C. S.p.A. in adempimento degli obblighi contrattuali assunti, anche Belleli S.p.A. in amministrazione controllata doveva effettuare i pagamenti convenuti sulla base del regolamento negoziale.

Non emergono, tra l’altro, neppure in questa sede, contestazioni in ordine ad eventuali inadempimenti della Alfa o doglianze relative all’incongruità del corrispettivo esposto, per cui deve ritenersi che  Belleli S.p.A. in amministrazione controllata abbia effettuato – sino a quando ne ha avuto la possibilità - i pagamenti dovuti eseguendo in tal modo, per la sua parte, il contratto del 4 ottobre 1995.

Questo considerato, non assume rilevanza la questione in ordine alla ordinarietà o straordinarietà del rapporto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 II co. L.F., atteso che questa norma si occupa esclusivamente dei rapporti contrattuali sorti durante l’amministrazione controllata, discernendo quelli che l’imprenditore può compiere autonomamente da quelli per i quali è richiesta l’autorizzazione scritta del giudice delegato.

Non è quindi possibile applicare il disposto citato ai rapporti contrattuali  sorti in epoca precedente la domanda di ammissione alla procedura e che si protraggono durante la medesima in quanto, si ribadisce, non è prevista alcuna facoltà di scelta da parte del debitore e del Commissario in ordine alla prosecuzione di detti rapporti. Se essi proseguono senza contestazioni, ciascuna delle parti dovrà eseguire le prestazioni dovute senza alcuna facoltà per il giudice delegato di vagliare se effettuare o meno il pagamento e questo perché, come si è detto, il limite operativo dei compiti del giudice delegato e del commissario giudiziale non si estende al di là dei negozi che il debitore pone in essere ex novo dopo l’apertura della procedura.

Per le ragioni che precedono, la domanda svolta con riguardo alla declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo l’ammissione di Belleli S.p.A. all’amministrazione controllata non può che essere rigettata, non sussistendo i presupposti di cui agli artt. 167, 168 e 188 L.F..

       Viceversa, per il primo pagamento di £. 357.000.000, che si è documentato essere stato effettuato il 18.10.1995, sussistono i presupposti di cui all’art. 67 II co. L.F..

Innanzitutto può dirsi che l’atto dispositivo sia stato eseguito nel termine annuale di cui all’art. 67 L.F., atteso che, nel caso di consecuzione di procedure concorsuali, per giurisprudenza consolidata e condivisibile, il termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura -nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui la Belleli S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995 - (Cass. 2.9.1996 n. 7994, Cass. 6.6.1997 n.5071- nello stesso senso Corte Costituzionale nella sentenza n. 110/1995 e nelle ordinanze n. 224/1995 e n. 12/1997).

Quanto al requisito soggettivo dell’azione proposta, basta considerare l'attività specificatamente assegnata alla società convenuta e la documentazione della fallita di cui necessariamente era in possesso per lo svolgimento del mandato, per ritenersi che la Alfa & C. S.p.A. non poteva non aveva piena consapevolezza della precarietà della situazione economica del proprio cliente. Il contratto concluso tra le parti il 4 ottobre 1995 descrive chiaramente “la tensione finanziaria e le criticità economiche” di cui il Gruppo soffriva in quell’epoca ed esplicitamente assegna alla Alfa il compito di “rifinanziare le società operative  attraverso un negoziato con il sistema creditizio e con i fornitori”. Non possono esservi dubbi quindi circa la conoscenza da parte della convenuta del grave dissesto della Belleli S.p.A. ed anzi il conferimento dell’incarico alla società di advisors si pone proprio come l’estremo tentativo di recupero di una realtà aziendale che si sa essere gravemente compromessa.   La stessa convenuta, peraltro, già in comparsa di costituzione dichiara che l’intervento dell’advisor era funzionale ad evitare il fallimento delle società del Gruppo e comunque non spende una parola a sostegno della propria inscientia.

Quanto alla richiesta formulata in via subordinata da parte convenuta di escludere dall’importo revocabile l’IVA, poiché versata regolarmente all’erario dalla Alfa & C. S.p.A., la stessa non può trovare accoglimento. Oggetto della revocatoria è il pagamento di debiti liquidi ed esigibili e questo  a prescindere dalla natura dell’obbligazione che a mezzo di essi viene estinta.

Essendo l’IVA un’imposta indiretta, il relativo credito può legittimamente essere revocato, non rientrando  tra le ipotesi eccezionali previste dall’ultimo comma dell’art.67 L.F. o disciplinate da leggi speciali. In particolare non può trovare applicazione estensiva l’art.51 del DPR 602/1973 che riguarda esclusivamente le imposte riscuotibili a mezzo ruolo (in questo senso Cass. S.U. 30.3.1994 n.3131).

Tutto questo considerato, sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 67 II co. L.F.  deve essere revocato il pagamento della somma di €184.375,11 eseguito dalla Belleli S.p.A. in favore della società convenuta a mezzo di bonifico bancario il 18.10.1995 e  condannata parte convenuta alla restituzione dell’importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria,  atteso che il  negozio  oggetto di  azione revocatoria fallimentare e' dotato di causa  lecita   e  la   sua  inefficacia   sorge  solo   per  effetto dell'accoglimento   dell'azione,  che   ha   natura  costitutiva, per cui quando quest'ultima ha ad oggetto una somma liquida di denaro,  il  relativo  debito  restitutorio ha  natura  di  debito di valuta, da maggiorarsi dei soli interessi al saggio legale a far data dalla  domanda giudiziale,  salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cassazione civile sez. I, 24 gennaio 1998, n. 690), non fornita in questa sede.

Attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese sostenute dalla Curatela, liquidate come in dispositivo sono poste a carico della società convenuta nella misura di un terzo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

       revoca  il pagamento della somma di €184.375,11 eseguito dalla Belleli S.p.A. in favore della Alfa Advisories S.p.A., ora Alfa Gesefi S.p.A., il 18.10.1995 e  condanna parte convenuta alla restituzione dell’importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

rigetta ogni altra domanda;

condanna la Alfa Gesefi S.p.A. alla rifusione di un terzo delle spese di lite sostenute dal Fallimento Belleli S.p.A. e liquidate per l’intero in € 16.702,34 di cui € 1.260,29 per spese, € 3.726,27 per diritti, € 10.000,00 per onorari, € 1.715,78, oltre IVA e CPA come per legge.