Tribunale di Mantova – Giudice unico Dr.
Laura De Simone - Sentenza del giorno 5 agosto 2005. Amministrazione controllata –
Pagamento del debito del terzo – Autorizzazione del Giudice Delegato –
Necessità - Pregiudizio al patrimonio del debitore – Presunzione –
Sussistenza. Nel corso della
procedura di amministrazione controllata, il pagamento effettuato
dall’imprenditore del debito di un terzo, di cui non sia possibile valutare
la significatività ai fini del risanamento dell’impresa, deve presumersi che
pregiudichi la consistenza del patrimonio del debitore, in quanto
verosimilmente compromette la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori
dello stesso, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è
disposta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 21.11.2003 il
Fallimento Belleli S.p.A., in persona del curatore fallimentare, conveniva in
giudizio la Costruzioni Generali S.p.A., con sede in Augusta (SR) affinché
fosse dichiarata l’inefficacia del pagamento della somma di € 30.987,41 eseguito
dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario
in data 19.12.1996. Esponeva in principalità il Fallimento attore che il
pagamento indicato era stato posto in essere dalla Belleli S.p.A. nel periodo
in cui la società era in amministrazione controllata ed era stato effettuato
per estinguere un debito della Cimimontubi S.p.A. –Divisione I.M.S. -, corrente
in Priolo (SR), nei confronti della società convenuta. Il pagamento in
questione doveva considerarsi inefficace in quanto pagamento di un debito di
un terzo, eseguito durante l’amministrazione controllata, senza autorizzazione
del giudice delegato. In ogni caso il pagamento doveva ritenersi revocabile, sussistendo i presupposti di cui
all’art. 67 II co. L.F.. Parte convenuta non si costituiva in
giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell’atto di citazione, e
all’udienza del 3.2.2004 ne era dichiarata la contumacia. Il procedimento veniva istruito mediante produzioni
documentali e l’audizione di un teste. Sulle
conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione
all’udienza del 23.6.2005. MOTIVI DELLA DECISIONE E’ provato, dalla documentazione in atti e dalla
testimonianza escussa, che in data 19.12.1995 la Belleli S.p.A. – che era stata ammessa all’amministrazione
controllata nel novembre del 1995 - ha effettuato un bonifico bancario per
l’importo di € 30.987,41 in favore
della Generali Costruzioni S.p.A., società di cui la fallita non era
debitrice, saldando un debito facente capo alla controllata Cimimontubi
S.p.A.. In virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art.
188 L.F. e dalle norme in esso richiamate, deve ritenersi che con
l’ammissione del debitore all’amministrazione controllata egli conservi
l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa ma con un potere di disposizione che può dirsi
limitato, non potendo egli compiere atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione ed incidenti
negativamente sul proprio patrimonio senza l’autorizzazione scritta
del giudice delegato (art. 167 II co. L.F.). Certamente il pagamento di un debito di un terzo, di cui
non sia possibile valutare la significatività ai fini del risanamento
dell’impresa, atteso il silenzio di parte convenuta, rimasta contumace, deve
presumersi che pregiudichi la
consistenza del patrimonio del debitore, in quanto verosimilmente compromette
la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori dello stesso, alla cui
tutela la misura della preventiva autorizzazione è disposta. Nella specie non vi è riscontro in atti di alcuna
autorizzazione al pagamento di cui si discute. Conseguentemente deve essere dichiarata l’inefficacia
del pagamento della somma di € 30.987,41 eseguito dalla società fallita in
favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario in data 19.12.1996 e
condannata la Generali Costruzioni S.p.A., alla restituzione dell’importo
indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ai sensi dell’art.
2033 c.c., presumendosi la buona fede dell’accipiens. Le spese legali sostenute dal Fallimento attore,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice dott.Laura De
Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, così giudica: dichiara l’inefficacia del pagamento della somma di €
30.987,41 eseguito dalla Belleli S.p.A. in favore della Generali Costruzioni
S.p.A. in data 19.12.1996 e condanna parte convenuta alla restituzione
dell’importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite
sostenute dal Fallimento attore e liquidate in € 4.780,48 di cui €387,36 per
spese, € 905,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari, €488,12 per spese
generali, oltre IVA e CPA come per legge. |