Tribunale di Mantova – Giudice unico Dr. Laura De Simone - Sentenza del giorno 5 agosto 2005.

 

Amministrazione controllata – Pagamento del debito del terzo – Autorizzazione del Giudice Delegato – Necessità - Pregiudizio al patrimonio del debitore – Presunzione – Sussistenza.

 

Nel corso della procedura di amministrazione controllata, il pagamento effettuato dall’imprenditore del debito di un terzo, di cui non sia possibile valutare la significatività ai fini del risanamento dell’impresa, deve presumersi che pregiudichi la consistenza del patrimonio del debitore, in quanto verosimilmente compromette la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori dello stesso, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è disposta.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.11.2003 il Fallimento Belleli S.p.A., in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Costruzioni Generali S.p.A., con sede in Augusta (SR) affinché fosse dichiarata l’inefficacia del pagamento della somma di € 30.987,41 eseguito dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario in data 19.12.1996.

Esponeva in principalità il Fallimento attore che il pagamento indicato era stato posto in essere dalla Belleli S.p.A. nel periodo in cui la società era in amministrazione controllata ed era stato effettuato per estinguere un debito della Cimimontubi S.p.A. –Divisione I.M.S. -, corrente in Priolo (SR), nei confronti della società convenuta. Il pagamento in questione doveva considerarsi inefficace in quanto pagamento di un debito di un terzo, eseguito durante l’amministrazione controllata, senza autorizzazione del giudice delegato. In ogni caso il pagamento  doveva ritenersi revocabile, sussistendo i presupposti di cui all’art. 67 II co. L.F..

       Parte convenuta non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell’atto di citazione, e all’udienza del 3.2.2004 ne era dichiarata la contumacia.

Il procedimento veniva istruito mediante produzioni documentali e l’audizione di un teste.

 Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 23.6.2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ provato, dalla documentazione in atti e dalla testimonianza escussa, che in data 19.12.1995 la Belleli S.p.A. –  che era stata ammessa all’amministrazione controllata nel novembre del 1995 - ha effettuato un bonifico bancario per l’importo di € 30.987,41  in favore della Generali Costruzioni S.p.A., società di cui la fallita non era debitrice, saldando un debito facente capo alla controllata Cimimontubi S.p.A..

In virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188 L.F. e dalle norme in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione del debitore all’amministrazione controllata egli conservi l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa ma con un  potere di disposizione che può dirsi limitato, non potendo egli compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ed incidenti  negativamente sul proprio patrimonio senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato (art. 167 II co. L.F.).

Certamente il pagamento di un debito di un terzo, di cui non sia possibile valutare la significatività ai fini del risanamento dell’impresa, atteso il silenzio di parte convenuta, rimasta contumace, deve presumersi che  pregiudichi la consistenza del patrimonio del debitore, in quanto verosimilmente compromette la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori dello stesso, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è disposta.

Nella specie non vi è riscontro in atti di alcuna autorizzazione al pagamento di cui si discute.

Conseguentemente deve essere dichiarata l’inefficacia del pagamento della somma di € 30.987,41 eseguito dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario in data 19.12.1996 e condannata la Generali Costruzioni S.p.A., alla restituzione dell’importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ai sensi dell’art. 2033 c.c., presumendosi la buona fede dell’accipiens.

Le spese legali sostenute dal Fallimento attore, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

 

Il Tribunale, in persona del giudice dott.Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

 

dichiara l’inefficacia del pagamento della somma di € 30.987,41 eseguito dalla Belleli S.p.A. in favore della Generali Costruzioni S.p.A. in data 19.12.1996 e condanna parte convenuta alla restituzione dell’importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Fallimento attore e liquidate in € 4.780,48 di cui €387,36 per spese, € 905,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari, €488,12 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.