Contratti con il consumatore – Clausola derogatrice del foro della residenza o del domicilio del consumatore – Inefficacia. Compenso per l’attività di mediazione svolta dal terzo e diretta a far ottenere il prestito al consumatore – Carattere non necessario dell’intermediazione – Inclusione del compenso nel calcolo del TAEG ex art. 122/3 del d. lgs. 385/73 – Esclusione.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice Unico Dott. Luigi Bettini - Sentenza del  giorno 14 settembre 2004.

 

La massima:

Al fine di verificare il superamento del cd. tasso soglia, se pure nel calcolo vanno compresi anche i costi per l’intervento di un terzo ex art. 122 d.lgs. 385/93, deve ritenersi che la necessità dell’interposizione debba essere valutata sì in concreto ma con riferimento al fatto che, in assenza di essa, il mutuatario non avrebbe potuto in nessun modo ottenere il prestito.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Verdi Ivan Carlo evocava in giudizio la Banca Popolare del Materano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Ktesios Cessione del Quinto S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Impresa Finanziaria Felsinea S.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Bianchi Angiolino, quale titolare dell’impresa individuale Studio Project di Bianchi, affinché fosse accertata la nullità dell’intero contratto concluso con la banca convenuta e fossero condannati tutti convenuti a restituirgli la somma di £. 9.345.720, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal 16/6/98 al saldo o, in subordine, quella di £. 1.837.349, a titolo di interessi illecitamente percepiti, anch’essa oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal 16/6/98 al saldo, salvo comunque il risarcimento del danno – in entrambe le ipotesi – da liquidarsi in via equitativa.

Affermava di essersi rivolto alla Studio Project di Bianchi Angiolino per ottenere un finanziamento, che effettivamente ebbe dopo la conclusione di un contratto di mutuo con la banca convenuta, rimborsabile con un piano di ammortamento che prevedeva la cessione del quinto della sua retribuzione.

E tuttavia, detratti i compensi per gli intermediari - di cui £. 600.000 per Studio Project di Bianchi - e le spese di istruttoria, su £. 11.592.000 mutuate riceveva la somma di £. 7.508.371.

Risolto il rapporto di lavoro il mese successivo alla conclusione del contratto di finanziamento, l’ALFA S.p.a. suo datore di lavoro pagava alla Ktesios Cessione del Quinto s..p.a. la somma di £. 9.345.720 corrispondente al suo trattamento di fine rapporto, essendosi risolto anche il contratto di mutuo.

Così infatti era previsto in tale ultimo contratto.

La stessa società gli chiedeva poi di pagare la somma di £. 1.157.721 a saldo del suo debito.

Poiché però gli interessi richiesti erano da ritenere usurari ex artt. 1815 c.c. e 644 c.p. chiedeva la restituzione dell’intera somma pagata o quantomeno dei soli interessi, oltre al risarcimento del danno derivatogli dall’aver dovuto pagare tale somma.

Si costituiva in giudizio la Ktesios Cessione del Quinto S.p.a. la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Affermava, in particolare l’estraneità dello Studio Project di Bianchi nella conclusione del contratto di mutuo ed il rispetto del cosiddetto tasso soglia nel calcolo degli interessi.

Svolgeva poi domanda riconvenzionale volta alla condanna del Verdi al pagamento del suo residuo debito di £. 1.157.721.

Si costituiva altresì in giudizio l’Impresa Finanziaria Felsinea s.a.s chiedendo anch’essa il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Affermava di avere agito quale mandataria dello Studio Project di Bianchi ma di non sapere nulla dei rapporti fra tale impresa ed il Verdi, peraltro rimasti estranei alla conclusione del contratto, cosicché non poteva essere calcolato nella determinazione dell’interesse il compenso pagato da costui allo stesso Studio Project.

Doveva dunque ritenersi legittima la pattuizione compiuta.

Si costituiva infine Bianchi Angiolino, quale titolare dell’impresa individuale Studio Project di Bianchi, affermando che il suo incarico era quello di verificare l’esistenza di istituti di credito in grado di mutuargli la somma richiesta e che il compenso le era dovuto a prescindere dal buon esito dell’affare.

Attesa la sua estraneità nella conclusione del contratto, nulla doveva all’attore.

La Banca Popolare del Materano s.p.a., benché ritualmente citata, restava contumace.

Istruita la causa solo documentalmente, compiuta una CTU sulla misura degli interessi pattuiti, all’udienza del 27/4/04 le parti precisavano infine le conclusioni - l’attore rideterminando la misura degli interessi di cui chiedeva la restituzione - ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando ad entrambe i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere rigettata, in via pregiudiziale ed in senso non ostativo ad una pronuncia sul merito, l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.

Affermano infatti i convenuti che l’art. 12 del contratto prevede quale foro esclusivo per le controversie nascenti dalla sua interpretazione il giudice del luogo in cui ha sede la banca che eroga il prestito, e dunque nel caso di specie il Pretore (ora Tribunale) di Matera.

Aggiungono che in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile l’art. 20 c.p.c., non può essere ritenuto competente il Pretore (ora Tribunale) di Mantova, non essendo il giudice individuabile sulla base dei diversi criteri di collegamento previsti da tale norma.

Replica l’attore che ex art. 1469-bis/3 n. 19 la clausola deve ritenersi vessatoria, e dunque inefficace: essendo egli persona fisica che ha chiesto ed ottenuto il mutuo per esigenze affatto personali, non v’è dubbio che debba ritenersi consumatore ai sensi della citata norma.

Tale ultima difesa è fondata.

Ed infatti “si presume vessatoria ed è inefficace la clausola, che ha come oggetto o per effetto “di stabilire come sede del Foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.

La disposizione descrive due aspetti: una clausola che abbia come contenuto quello di stabilire la sede del Foro competente per la controversia; costituire contenuto della clausola quello per cui, come sede del Foro competente, è stabilita località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

La clausola con questo contenuto si presume vessatoria.

La disposizione si presta ad essere letta nel senso che segue.

Essa pone in contrapposizione tra loro due fattori: la sede del Foro competente, che è individuata attraverso il riferimento alla residenza od al domicilio elettivo del consumatore, e, dall’altro lato, la deroga attuatane mediante lo spostamento della competenza ad un Foro diverso, quindi ad un qualsiasi Foro diverso, deroga che è bensì consentita, ma è presunta determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”

Pertanto la norma “da un lato, configura il pertinente criterio di collegamento di competenza territoriale, dall’altro, ne esclude in linea di principio la deroga, ma, in quanto non la esclude in modo assoluto, indica la condizione alla quale può essere ammessa: ed a questo fine richiede al professionista di provare che, nel caso concreto, la deroga non determina squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

… Appare, allora, più razionale l’interpretazione, che attribuisce alla norma il prioritario significato di fissare nella sede del consumatore un criterio di collegamento esclusivo, che si sostituisce a quelli già previsti dal codice di procedura…

Il risultato cui quest’ultima interpretazione perviene è quello per cui, in presenza di una disciplina della competenza per le obbligazioni da contratto, che prevedeva fori della persona del convenuto e fori collegati alla obbligazione dedotta in giudizio, il legislatore avrebbe sentito solo la necessità di sancire l’inefficacia di specifiche clausole di deroga del Foro della sede del consumatore.”

Se così è, nel caso di specie le società convenute non hanno vinto in alcun modo la presunzione di vessatorietà che accompagna la clausola contrattuale e deve pertanto ritenersi applicabile la norma in oggetto.

Foro competente è quello della residenza o del domicilio del consumatore, e dunque il Pretore (ora Tribunale) di Mantova.

L’attore poi deve essere qualificato quale consumatore ex art. 1469-bis/1 c.c., essendo persona fisica che ha contratto l’obbligazione non nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale, ma per ragioni personali, circostanza incontestata fra le parti.

A lui deve quindi essere applicata la disciplina più favorevole di cui agli artt. 1469-bis e seguenti c.c.

L’eccezione di incompetenza, in definitiva, non merita accoglimento.

Nel merito tuttavia la domanda è infondata e deve essere rigettata.

Il problema della misura usuraria degli interessi - e non solo con riferimento a quelli praticati nei rapporti di conto corrente bancario - è sorto dopo la promulgazione della L. n. 108/96 che ha radicalmente modificato la disciplina in materia, ponendo una serie di problemi agli interpreti.

Prima di tale legge l’art. 1815 c.c. - che fra l’altro ha novellato quest’ultima norma - prevedeva che in caso di pattuizione di interessi in misura usuraria essi erano dovuti solo nella misura legale.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi fino a quel momento, e dunque alla luce di quelle norme, l’usurarietà dell’interesse richiesto doveva essere accertata sulla scorta dei parametri individuati dall’allora vigente art. 644 c.p., anch’esso poi novellato dalla legge del 1996.

Anche in sede civile era quindi necessario accertare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo, integrato dalla effettiva eccessività dell’interesse pattuito, sia di quello soggettivo dell’approfittamento, da parte del richiedente l’interesse, dello stato di bisogno in cui si trovava colui che si era impegnato alla sua corresponsione.

La prevalente dottrina aveva manifestato perplessità in ordine a tale indirizzo giurisprudenziale ritenendo che, in presenza dei presupposti integrativi del reato di cui all’art. 644 c.p., il rimedio esperibile da parte del contraente fosse costituito dall’azione di rescissione di cui all’art. 1448 c.c.

E tuttavia tale orientamento dottrinale non era affatto condiviso dalla giurisprudenza, la quale aveva reiteratamente ribadito l’opinione già riferita.

Se questo era il quadro normativo ed interpretativo prima della L. n. 108/96, dopo la sua entrata in vigore i riferimenti sono radicalmente mutati.

Anzitutto al fine di ancorare il giudizio di usurarietà a parametri oggettivi con evidenti finalità di trasparenza e di facilitazione dell’accertamento rimesso al giudice, si è stabilito, modificando l’art. 644 c.p., che il reato di usura si configura solo per effetto del superamento del tasso soglia rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, secondo un calcolo predeterminato dalla stessa legge e dalle sue norme regolamentari di attuazione.

La norma nella sua nuova formulazione punisce inoltre, alternativamente, chi si “fa dare o promettere…interessi o altri vantaggi usurari”.

Sotto questo profilo l’interpretazione letterale legittima l’opinione secondo cui il reato di usura possa essere integrato sia in caso di mera pattuizione di interesse o altro vantaggio usurario, e dunque a prescindere dall’eventuale e successiva dazione, sia nell’ipotesi di effettiva dazione, e dunque a prescindere dall’avvenuta, e precedente, assunzione di detto obbligo da parte del soggetto passivo del reato.

Quanto, invece, all’art. 1815 c.c., il suo nuovo testo prevede che nel caso in cui siano pattuiti interessi usurari la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Se dunque il contratto è stato concluso dopo la citata novella, come nel caso di specie, l’usurarietà del tasso deve essere accertata alla luce dell’art. 1815 c.c. nella formulazione posteriore alla modifica, e dunque con riferimento al tasso soglia.

Quanto alla determinazione di tale tasso, deve rilevarsi come l’art. 2 L. n. 108/96 demandi al Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, il compito di rilevare trimestralmente il TEG medio, comprensivo di “commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse” degli interessi praticati da banche ed intermediari per ogni singola categoria di operazioni omogenee.

Con decreto del 21/9/00 il Ministero del Tesoro ha demandato direttamente alla Banca d’Italia e all’UIC il compito di provvedere alla rilevazione trimestrale del tasso.

La Banca d’Italia con proprio provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 196 del 21/8/99 ha quindi emanato istruzioni alle banche ed agli intermediari finanziari per la rilevazione del TEGM.

Con riferimento alle operazioni di finanziamento previa cessione del quinto della retribuzione, e non solo ad esse, il citato decreto richiama quello del 1992 di calcolo del TAEG, utilizzando la stessa formula matematica e comprendendo nel suo calcolo le medesime voci, per evitare che la misura degli interessi usurari sia determinata diversamente rispetto alla base di calcolo dello stesso TAEG.

Nel caso di specie il consulente tecnico ha correttamente determinato la misura degli interessi con riferimento al tasso soglia vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso ed il Verdi ha restituito la somma in seguito all’avvenuta risoluzione del contratto.

Sotto questo profilo il mutuo concluso deve essere qualificato nella categoria dei “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” essendo appunto caratterizzato, rispetto agli altri contratti di finanziamento, dal fatto che il piano di ammortamento per il rimborso della somma mutuata è adempiuto dal mutuatario mediante la cessione del quinto della retribuzione al mutuante o ad un suo mandatario, con la conseguente disciplina relativa alle eventuali variazioni della retribuzione - e dunque alla misura della rata di rimborso - o alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla conseguente sorte del trattamento di fine rapporto.

Lo stesso consulente, inoltre, nel calcolo del tasso di interesse ha specificato che esso deve ritenersi usurario, perché eccedente il tasso soglia, se in esso di considera anche il compenso pagato dal Verdi allo Studio Project ed invece lecito, perché inferiore ad esso, se non lo si considera.

La questione nasce dall’interpretazione che deve essere data alle citate norme regolamentari che stabiliscono che nel calcolo del TAEG, e dunque del TEGM, deve essere compreso il compenso per l’attività di mediazione del terzo, se necessaria ad ottenere il prestito.

Secondo l’attore l’attività dello Studio Project è stata in concreto assolutamente necessaria; nessun rapporto ha avuto con gli altri soggetti coinvolti nel finanziamento, essendo stato il Bianchi a tenerli personalmente.

Secondo i convenuti, invece, il suo rapporto con lo Studio Project è rimasto assolutamente estraneo alla conclusione del contratto di finanziamento.

La Ktesios Cessione del Quinto S.p.a. ha addirittura affermato di non avere mai saputo prima della citazione in giudizio che a tale impresa il Verdi si era rivolto, essendo sua mandataria l’Impresa Finanziaria Felsinea s.a.s come risulta dal contratto.

Quest’ultima ha poi aggiunto che il compenso per la mediazione non è dovuto perché non è stato espressamente previsto nel contratto.

Ex art. 122/3 D.l.vo n. 385/96 nel calcolo del TAEG devono essere compresi anche i costi di interposizione di un terzo, nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l’interposizione di costui.

Nel caso di specie, anzitutto l’attività dello Studio Project può essere considerato come attività di interposizione.

Lo stesso convenuto ha affermato che ha prestato la sua opera per cercare al Verdi un istituto di credito che gli concedesse il prestito di denaro, e ciò integra l’attività prevista dalla norma.

Non può rilevare a tale proposito che il compenso fosse pattuito a prescindere dal buon esito dell’attività prestata, in difformità da quanto previsto dall’art. 1755 c.c. con riferimento alla mediazione, non mutando per ciò solo la natura del contratto concluso.

A ciò occorre aggiungere che in concreto l’opera prestata da Studio Project è stata determinante nella conclusione del contratto.

Dall’esame dei documenti emerge infatti come effettivamente tale impresa abbia gestito le trattative per conto dell’attore, tanto che l’Impresa Finanziaria Felsinea s.a.s, che risulta mandataria del Verdi nel contratto, le ha inviato l’assegno relativo alla somma mutuata, oltre alla copia del contratto da restituirle sottoscritta dall’attore.

È per tale motivo che sono state ritenute superflue le prove testimoniali richieste dall’attore, risultando le relative circostanze già oggetto di prova documentale o comunque non oggetto di contestazione.

E tuttavia ad avviso di chi scrive non è questa l’interpretazione corretta della citata norma.

Se nel calcolo degli interessi devono essere compresi anche i costi di interposizione di un terzo, nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l’interposizione di costui, deve ritenersi che la necessità dell’interposizione debba essere valutata sì in concreto, ma con riferimento al fatto che in assenza di essa il mutuatario non avrebbe potuto in nessun modo ottenere il prestito.

L’interposizione deve essere necessaria nel senso che in sua mancanza il prestito non potrebbe mai essere ottenuto e non nel senso che in concreto è stata ottenuta perché il mutuatario si è rivolto a quel terzo.

La norma vuole cioè evitare che i costi di eventuali interposizioni che il mutuatario non può evitare ricadano su di lui e stabilisce che se ne tenga conto per determinare il TAEG e quindi il TEGM e quindi la misura usuraria degli interessi.

Non il costo di ogni attività di interposizione deve pertanto essere compresa nel calcolo del TAEG; se così fosse stato, si sarebbe limitata a prescrivere la comprensione nel calcolo del compenso per tale opera, non limitandola come invece ha fatto.

Nel caso di specie, quindi, non può essere ritenuta interposizione necessaria quella svolta dallo Studio Project di Bianchi, poiché il Verdi si è sì rivolto a tale impresa che ha curato i contatti con le altre società per la conclusione del contratto, ma quest’opera non può essere ritenuta tale che senza di essa il Verdi non avrebbe potuto ottenere il prestito.

L’attore si è rivolto al Bianchi per sua scelta, verosimilmente perché l’impresa aveva sede a Mantova, ma non perché senza la sua attività non avrebbe potuto ottenere il prestito dalla banca.

Se così è, il compenso di tale impresa non deve essere compreso nel calcolo del TEG e, quindi, della misura usuraria degli interessi.

La misura degli interessi complessivamente considerata, in assenza di tale commissione, deve pertanto ritenersi lecita, come già detto.

D’altra parte gli accertamenti e le valutazioni compiute dal CTU in relazione alla misura degli interessi, con le precisazioni sopra compiute, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati, oltre che non infirmati da specifiche contestazioni contrarie delle parti, e pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.

Le domande attoree di nullità del contratto e di conseguente ripetizione dell’indebito devono essere rigettate.

La decisione in tal senso su di esse rende superfluo l’esame delle altre difese dei convenuti.

La liceità della pattuizione della misura degli interessi determina inoltre il rigetto dell’ulteriore domanda risarcitoria: il Verdi non può lamentare alcun danno risultante dalla conclusione del contratto oggetto di controversia proprio a motivo della sua liceità.

Deve infine essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla Ktesios Cessione del Quinto s.p.a.

Se è lecita la misura degli interessi richiesta, è incontestato fra le parti che l’attore debba restituire a tale società la somma di £ 1.207.681 in seguito alla risoluzione del contratto.

Deve pertanto essere condannato al pagamento di tale somma, pari ad €. 623,72, oltre agli interessi in misura legale dalla domanda all’effettivo soddisfo.

La novità della questione principale trattata costituisce giusto motivo per compensare interamente far le parti le spese processuali; sono invece definitivamente poste a carico dell’attore quelle della CTU, liquidate come da separato decreto in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Verdi Ivan Carlo contro la Banca Popolare del Materano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Ktesios Cessione del Quinto S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Impresa Finanziaria Felsinea S.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Bianchi Angiolino, quale titolare dell’impresa individuale Studio Project di Bianchi,ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:

- rigetta la domanda principale;

- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l’effetto, condanna, Verdi Carlo Ivan al pagamento a favore della Ktesios Cessione del Quinto S.p.a. della somma di €. 623,72, oltre agli interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo;

- compensa per intero fra tutte le parti le spese processuali; pone definitivamente a carico dell’attore quelle della CTU liquidate come da separato decreto in atti.

Mantova, 14/9/04