Immissioni di odori e rumori eccedenti la normale tollerabilità – Incremento rispetto al rumore di fondo – Misura – Limiti – Sussistenza. Natura reale dell’azione ex art. 844 c.c. – Tutela del godimento del fondo – Legittimazione attiva e passiva del conduttore – Sussistenza – Cessazione delle immissioni e modifiche strutturali al fondo – Azione proponibile dal titolare di diritti reali di godimento – Natura – Limiti.

Art. 844 c.c.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice Unico Dott. Luigi Bettini - Sentenza del  giorno 7 dicembre 2004.

 

La massima:

L'aumento di oltre tre decibel del rumore di fondo (tenendo conto di tutte le fonti sonore e cioè sia di quelle prodotte dagli impianti che di quelle di natura antropica) proveniente da un immobile ove viene esercitata l'attività di ristorazione, rende l'immissione intollerabile ex art. 844 c.c..

La natura reale dell'azione di cui all'art. 844 c.c. comporta che tutti sono tenuti ad astenersi dall'attività illecita vietata da tale norma: nondimeno nei confronti del titolare di un diritto personale di godimento è consentito ordinare unicamente la cessazione delle immissioni ma non anche la modificazione sostanziale della conformazione dell'immobile da cui esse si propagano.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato C. C. conveniva in giudizio la società X s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che fosse condannata alla cessazione delle immissioni intollerabili di odori e rumori nella sua abitazione.

Affermava che la società gestiva l’omonimo ristorante cittadino e che da tale attività derivavano immissioni intollerabili, sia di rumori che di odori, nella sua abitazione posta al primo piano del medesimo immobile, in centro storico.

Aveva già in passato instaurato un giudizio civile come il medesimo oggetto nei suoi confronti, ma dopo avere ottenuto un provvedimento favorevole ex art. 700 c.p.c. aveva transatto la controversia di merito con contratto del 3/10/91 che peraltro la società non aveva adempiuto, tanto che era stato risolto.

Così le immissioni illecite erano continuate anche successivamente ed ora chiedeva la condanna della società alla cessazione di tali immissioni mediante la rimozione di tutte quelle fonti di rumore e di odore, sia provenienti dagli impianti che di origine antropica, che determinavano tali immissioni, eventualmente anche disponendo la chiusura dell’esercizio commerciale.

Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Affermava, da un lato, che le denunce passate dell’attore nei confronti della legale rappresentante della società avevano dato vita anche ad un processo penale dalle cui imputazioni costui era stato assolto.

Negava che rumori ed odori provenienti dal ristorante eccedessero la normale tollerabilità e, comunque, affermava di aver adempiuto la citata transazione.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

Istruita la causa documentalmente, compiuta una CTU sull’intensità delle immissioni sonore provenienti dal ristorante gestito dalla convenuta ed un supplemento del medesimo accertamento tecnico, all’udienza del 6/7/04 le parti precisavano le conclusioni come da verbale ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando ad entrambe i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande svolte sono solo in parte fondate e, pertanto, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.

Anzitutto deve essere rigettata la questione preliminare relativa all’adempimento della transazione fra le parti ed al conseguente rigetto della domanda.

Ed infatti la transazione è un contratto che ha per oggetto i pretesi diritti di ciascuna delle parti ed è volta a porre fine ad una lite che è già cominciata o a prevenire una che può sorgere fra loro ex art. 1976 c.c.

Nel caso di specie essa è stata effettivamente finalizzata a comporre una lite che già c’era ma non a prevenire quella attuale, anche alla luce dei fatti ulteriori verificatisi.

Dall’esame del contenuto contrattuale risulta che la società convenuta si è impegnata al compimento di alcune opere volte al contenimento del rumore e che in conseguenza di ciò le parti hanno dichiarato di abbandonare la controversia in quel momento pendente già instaurata dall’odierno attore per dare stabilità alla condanna ottenuta in sede cautelare ex art. 700 c.p.c.

Tale contratto non è stato quindi concluso per impedire una lite futura in relazione alle immissioni che allora si stavano verificando.

Benché la sua finalità fosse quella di far cessare non solo le immissioni esistenti in quel momento ma, sia pure indirettamente, anche quelle future - le opere cui la società si era obbligata a ciò sarebbero dovute servire - l’accordo è avvenuto sullo stato di fatto esistente in quel momento e nulla è stato pattuito per eventuali future violazioni dell’art. 844 c.c.

A riprova di ciò era già esistente una controversia sulle immissioni in atto ed è stata quest’ultima ad essere oggetto di transazione e non anche una non ancora iniziata, quale quella odierna: quando è stato concluso il contratto non era necessario prevenire alcunché perché la causa era già pendente.

Per tale motivo a fronte di ulteriori immissioni, di anni successive a quelle oggetto della transazione, e di una nuova e diversa lite (quella odierna), deve ritenersi il contratto invocato della convenuta inidoneo a regolare l’oggetto della presente controversia, come impeditivo dell’attuale giudizio.

E ciò anche a tacere di una risoluzione di diritto del contratto (peraltro solo) eccepita dall’attore, a fronte di un inadempimento della convenuta rispetto al quale nessuna prova contraria, e cioè quella dell’adempimento (Cass. civ., SS. UU., n. 13533/02), la società ha dato o anche solo offerto.

Ciò premesso occorre distinguere fra la domanda volta alla condanna per la cessazione delle immissioni di odori da quella per la cessazione delle immissioni di rumori.

La prima è infondata e deve essere rigettata.

L’attore non ha infatti dato alcuna prova dell’esistenza di tali immissioni superiori alla normale tollerabilità e tali da violare l’art. 844 c.c.

Da un lato le prove testimoniali richieste sono state formulate in capitoli oltremodo generici e comunque pieni di giudizi e valutazioni e, pertanto, ex art. 244 c.p.c. sono risultate inammissibili.

Dall’altro la consulenza tecnica richiesta - a fronte della completa assenza di prova dell’esistenza delle immissioni - sarebbe risultata assolutamente esplorativa e, come tale, anch’essa inammissibile.

Ed infatti, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le parti devono autonomamente provare, fermo il presupposto che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti.

Essa si traduce insomma in un esame dei dati specialistici in atti per chiarire la questione dibattuta perché il giudice possa trarne elementi chiarificatori per la sua decisione.

Non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla mancanza delle proprie allegazioni o dell’offerta di prove o ancora tenda a far compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze che non ha in alcun modo provato.

Nel caso di specie legittimamente non è stata disposta perché è stata richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza di circostanze, le immissioni di odori appunto, il cui onere di allegazione era invece a carico dell’attore (per tutte Cass. civ., III, n. 9060/03).

La seconda domanda, relativa alle immissioni di rumori, è invece fondata e deve essere accolta.

A tale proposito l’attore ha versato in causa alcuni documenti con i quali ha dato prova di numerosi sopralluoghi dell’ASL presso il ristorante da cui sono emersi emissioni di rumori di notevole intensità.

È vero che gli accertamenti compiuti dalla P.A. attengono al profilo pubblicistico dell’inquinamento acustico mentre le immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. ai rapporti proprietari fra vicini.

Le disposizioni della L. n. 477/95, che ha inteso fissare un limite alle attività rumorose per tutelare la salute della collettività e la cui inosservanza integra la violazione amministrativa dalle stesse sanzionata, riguardano i rapporti di natura pubblicistica, intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione preposta alla tutela dell’interesse collettivo protetto - non a caso gli accertamenti sono stati compiuti dalla locale ASL - ed i privati esercenti le attività contemplate.

Esse disciplinano quindi situazioni che vengono prese in considerazione ai fini della salvaguardia della salute in generale, prescindendo da qualsiasi collegamento con la proprietà fondiaria.

Quest’ultima resta del tutto estranea alla previsione normativa, nella quale non è ravvisabile alcuna disposizione intesa a stabilirne limiti d’equilibrio nell’utilizzazione, limiti che rimangono invece affidati alla disciplina delle immissioni posta dall’art. 844 c.c. o a quella, eventualmente più rigorosa, che i privati interessati abbiano ritenuto di stabilire pattiziamente agendo nell’ambito della loro libera autonomia contrattuale (così Cass. civ., n. 4963/01).

E tuttavia proprio perché relativi al medesimo fenomeno fisico di propagazione del rumore e di intensità della pressione sonora, gli accertamenti compiuti dall’ASL sono comunque tali da costituire un principio di prova delle avvenute immissioni e dunque da consentire l’esperimento dell’accertamento tecnico disposto.

Nel caso di specie gli accertamenti peritali hanno dato esito positivo.

Compiute le misurazioni necessarie, il consulente ha accertato che con riferimento a quasi tutte le fonti sonore - sia gli impianti di aspirazione e condizionamento che quella antropica proveniente dal cortile - il rumore ambientale superava di più tre decibel quello di fondo, così rendendo intollerabili ex art. 844 c.c. le emissioni.

Tenendo conto da un lato del fatto che la società convenuta esercita attività di ristorazione e dall’altro che l’attore è proprietario di una privata abitazione, il limite di tre decibel oltre il rumore di fondo può ritenersi quello massimo accettabile per l’incremento del rumore: se l’aumento del rumore di fondo è maggiore di tre decibel l’immissione diventa intollerabile.

L’aumento della pressione sonora fino a tre decibel oltre il rumore di fondo (e cioè il livello acustico medio del luogo oggetto di accertamento in un determinato momento, in assenza della sorgente rumorosa da valutare) determina infatti un rumore ambientale (e cioè quello di fondo cui si aggiunge quello della sorgente che origina l’immissione) doppio rispetto al primo: se cioè al rumore di fondo avente un certo valore (espresso in decibel) si aggiunge una sorgente sonora avente il medesimo valore (anch’esso espresso in decibel), la pressione sonora complessiva (espressione del rumore ambientale) aumenta di 3 dB rispetto al valore originario (quello del rumore di fondo, tolta cioè la sorgente rumorosa).

Tale valore (+3 dB) è dunque generalmente considerato come limite oltre il quale l’immissione diviene intollerabile e tale può ritenersi anche nel caso di specie.

A tale proposito non possono essere condivise le difese della società convenuta che, da un lato, invoca l’aumento di tre decibel da calcolarsi sul limite del rumore non di fondo ma su quello pattiziamente concordato con la citata transazione e, dall’altro, nega la riferibilità di tale criterio al D.P.C.M. 1997, che a sua volta richiama il D.P.C.M. del 1991, invocato dal consulente tecnico come riferimento.

Anzitutto non può rilevare nel caso di specie la transazione compiuta dalle parti per i motivi già detti e dunque è stato correttamente posto a base del calcolo il rumore di fondo e non quello asseritamene concordato fra le parti.

Inoltre è vero che esso è individuato - invero quanto al rumore notturno, non diurno - quale limite di accettabilità nella disciplina pubblicistica (e segnatamente nei D.P.C.M. del 1991 e del 1997); e tuttavia tale disciplina, pur non essendo direttamente applicabile a quella di cui all’art. 844 c.c. per i motivi già detti, può comunque essere tenuta presente come parametro di valutazione, in modo da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari (da ultimo Cass. civ., II, n. 10735/01).

Sotto questo profilo appare corretta la valutazione del consulente.

Dall’esame della consulenza tecnica e del supplemento disposto emerge come nella quasi totalità delle fonti sonore misurate la pressione sonora superi il limite citato.

In particolare sia le due cappe di aspirazione della cucina del ristorante, quello principale e quello secondario, che l’impianto di condizionamento - se in funzione ovviamente - superano il limite, per intrinseca rumorosità dei motori di funzionamento.

In particolare con riferimento all’aspiratore principale sono stati accertati i valori di + 28,5dB oltre il limite della tollerabilità - e dunque oltre il rumore di fondo già aumentato di 3 dB - nella prima misura, +23,5 dB sempre oltre il limite della tollerabilità nella seconda misura, +15 dB nella terza misura, +22,5 dB nella quarta misura, +17 dB nella quinta misura, +28 dB nella quinta e +11 dB nella sesta (pag. 69 della CTU); con riferimento all’aspiratore secondario è stato accertato il valore di + 11 dB oltre il limite della tollerabilità nell’unica misura (pag. 70 della CTU), con riferimento infine all’impianto di condizionamento è stato accertato + 15 dB oltre il limite della tollerabilità nell’unica misura (pag. 70 della CTU).

Ma analoghe considerazioni devono essere compiute anche per la fonte cosiddetta antropica, e cioè il rumore generato dagli avventori nel cortile interno nei giorni e negli orari di apertura del ristorante.

Dalla consulenza tecnica emerge come le misurazioni compiute nel cortile interno abbiano consentito di accertare che le immissioni superano la normale tollerabilità con riferimento al limite sopra indicato; in particolare sono stati accertati i valori di + 16dB oltre il limite della tollerabilità - e dunque oltre il rumore di fondo già aumentato di 3 dB - nella prima misura, +13,5 dB sempre oltre il limite della tollerabilità nella seconda e nella terza misura, +14,5 dB nella quarta misura (pag. 17 del supplemento di CTU).

A tale conclusione non può invece giungersi con riferimento al rumore generato dalla fonte antropica nella sala ove sono stati compiuti gli accertamenti (detta “Sala delle G.”); dall’esame della consulenza risulta infatti che - nelle diverse rilevazioni effettuate - il mero rumore antropico abbia determinato in una misura un incremento del rumore ambientale di 3,5 dB rispetto a quello di fondo e, insieme all’impianto di diffusione in un’altra misura, di soli 3 dB. Nel primo caso quindi il superamento del limite è avvenuto per soli + 0,5 dB e nel secondo non v’è stato alcun superamento, essendo l’aumento di 3 dB ancora consentito.

Non può dunque ritenersi che l’uso di tale sala determini immissioni intollerabili, in considerazione del sostanziale rispetto del limite indicato.

D’altra parte gli accertamenti e le valutazioni compiute dal CTU in relazione alle lamentate immissioni sonore, con le precisazioni sopra compiute, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivate e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.

Accertata l’esistenza di tali immissioni lamenta ancora la società di essere semplice locatrice dell’immobile, non proprietaria, e di non essere pertanto legittimata passivamente all’azione contro di lei svolta, potendo essere condannato il solo proprietario dell’immobile da cui le immissioni originano.

Anzitutto la circostanza in fatto - e cioè che la società sia solo conduttrice dei locali in cui svolge l’attività - non è contestata dall’attore e può quindi ritenersi provata.

Inoltre non si tratta, propriamente, di questione relativa alla legittimazione ma al merito, essendo relativa alla titolarità dell’obbligo scaturente dall’art. 844 c.c.

Diviene dunque rilevante qualificare la natura dell’azione svolta dall’attore, e dunque il diritto con essa fatto valere, per poter identificare il soggetto passivo, titolare del relativo obbligo.

Storicamente l’art. 844 c.c. nasce come norma diretta a disciplinare la proprietà, e precisamente i limiti reciproci nei modi di utilizzazione dei fondi. Così si esprime anche la prima giurisprudenza costituzionale negli anni settanta che delimita la tutela dalle immissioni intollerabili provenienti dal fondo vicino ai pregiudizi recati alla proprietà, secondo cui l’art. 844 c. c. “mira a risolvere il conflitto tra proprietari dei fondi vicini per le influenze negative delle attività svolte con riguardo esclusivo al diritto di proprietà; pertanto, non contempla le immissioni che rechino pregiudizio alla salute umana o all’integrità dell’ambiente naturale, alla cui tutela presiedono altre norme” (così testualmente Corte cost., n. 247/74).

Tale interpretazione, tuttavia, è apparsa inadeguata a risolvere i conflitti di interessi nel campo delle immissioni rumorose ed è stata rimessa in discussione, creando su di essa un vero e proprio contrasto.

La Corte di legittimità ha successivamente affermato che quando le immissioni provocano la lesione del diritto alla salute ed alla tranquillità e del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno di una casa di abitazione si può applicare l’art. 844 c.c. conseguendo in tal modo l’inibitoria (Cass. civ., II, n. 4523/84).

Così, secondo il più recente orientamento che questo giudice ritiene di condividere, l’esigenza di concedere una tutela più ampia contro i pregiudizi connessi con la proprietà che in qualche modo compromettono i valori costituzionalmente tutelati giustifica la proposizione dell’azione per impedire le immissioni contro i fatti illeciti - consistenti nelle esalazioni insalubri o pericolose - lesivi del diritto alla salute poiché gli art. 2043 e 2059 non escludono che altre disposizioni prevedano sia pure indirettamente la tutela del danno biologico in sé considerato, e ciò a prescindere dall’attuale complesso dibattito sulla tutela risarcitoria di tale diritto che esula dalla presente controversia.

E tuttavia è sempre stata costantemente ribadita la natura reale dell’azione inibitoria ex art. 844 c.c.

L’immissione di rumore nell’abitazione priva il proprietario della possibilità di godere nel modo più pieno e pacifico della propria casa e incide sulla libertà di svolgere la vita domestica, secondo le convenienti condizioni di quiete.

La tutela di questo interesse attiene anzitutto al profilo oggettivo della proprietà ma non si esaurisce in esso poiché il godimento delle cose implica, in fatto, il rapporto tra la persona e la cosa in cui emerge un momento soggettivo, rappresentato dalle condizioni del titolare, che indubbiamente è rilevante per il diritto.

D’altra parte il proprietario che asserisce di avere un interesse leso dalle immissioni rumorose afferma un’alterazione delle modalità di uso del bene che incide sulle sue condizioni personali e comporta una diminuzione del diritto dominicale: il disagio personale del titolare si considera come un’oggettiva privazione della facoltà d’uso.

Dunque l’azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l’eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà.

Essa è volta a far accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (così Cass. civ., II, n. 2598/96, Cass. civ., n. 8602/95 e per tutte Cass civ., SS. UU., n. 10186/98, anche per la ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale accennata).

Se così è, essa può essere esperita dal proprietario o dal titolare di un diritto reale minore di godimento, in considerazione del fatto che anche in questo caso le immissioni colpiscono direttamente il godimento del fondo, oggetto della sua tutela, o ancora dal conduttore, anch’egli titolare di un diritto personale di godimento: poiché non può esservi diritto di godimento di un bene senza la possibilità per il suo titolare di agire per la sua conservazione o reintegrazione, deve ritenersi che la legittimazione ad agire contro le immissioni spetti anche al conduttore ex art. 1585/2, non essendovi dubbio che le im-missioni altro non sono che molestie.

E ciò vale anche con riferimento al soggetto passivo dell’azione, colui che dà origine alle immissioni: la domanda può essere svolta sia nei confronti del proprietario che del conduttore.

Tutti sono tenuti ad astenersi dall’attività illecita vietata dall’art. 844 c.c. e possono essere condannati al compimento delle opere necessarie per impedire le nuove propagazioni vietate.

E tuttavia nei confronti del titolare di un diritto personale di godimento non è consentito chiedere la cessazione delle immissioni mediante la modificazione sostanziale della conformazione dell’immobile, da cui le stesse si propagano, con la conseguente incidenza sull’oggetto e sul diritto immobiliare del vicino, poiché la pronuncia sarebbe idonea a fare stato nei confronti del proprietario attuale e di quelli futuri, e cioè di soggetti diversi dalle parti (ancora Cass. civ., SS. UU., n. 10186/98 e, con riferimento al lato attivo dell’azione, per il difetto di sufficiente legittimazione del conduttore a chiedere la condanna al compimento di opere strutturali pena la violazione dei limiti del giudicato conseguendo all’accoglimento un’inibitoria che farebbe stato anche nei confronti di soggetti diversi dalle parti Cass. civ., II, n. 13069/95).

Alla luce di queste premesse, nel caso di specie, deve anzitutto essere condannata la società convenuta a cessare l’attività illecita avente ad oggetto immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità superiori per più di 3 decibel rispetto al rumore di fondo.

Circa le opere, occorre distinguere - per chiarezza - le diverse fonti rumorose.

Con riferimento all’impianto di condizionamento, il consulente ne ha evidenziato la vetustà e l’impossibilità di interventi di mitigazione del rumore; l’unica soluzione tecnica possibile è la sua integrale sostituzione.

Se così è, l’opera non può che ritenersi strutturale: il rifacimento di un intero impianto con lavori incidenti verosimilmente sulle pareti dell’immobile, non può che far ritenere strutturale l’opera di sostituzione del medesimo.

Quale mera conduttrice dell’immobile, la società convenuta non può pertanto essere condannata a compierla.

Ad analoga conclusione deve peraltro giungersi con riferimento alle due cappe di aspirazione. Per mitigare i rumori provenienti da tali fonti il consulente ha ritenuto necessari l’impiego di supporti antivibranti di disgiunzione della struttura, la ricopertura delle pareti laterali dei condotti con materiale isolante composito, l’adozione di silenziatori attraverso l’inserimento di un filtro fonoassorbente allo sbocco dei condotti ed il cambiamento di direzione dello stesso sbocco.

Sentito a chiarimenti sulla natura di tali opere ha precisato che entrambe le cappe di aspirazione sono ancorate stabilmente alle pareti e che anche tali opere diverrebbero tali e - una volta realizzate - sarebbero ben difficilmente rimovibili (se non verosimilmente con ulteriori opere nuovamente interessanti i muri).

A ciò ha anche aggiunto che la loro rimozione e sostituzione costituirebbe in verità il rimedio più radicale ma anche più sicuro per far sì che il rumore da esse generato risulti tollerabile; e su questo concorda invero anche il consulente di parte dello stesso attore che ha addirittura ipotizzato un loro spostamento in posizione diversa.

Anche le opere da realizzare sulle cappe di aspirazione appaiono dunque strutturali, incidendo stabilmente sulla struttura dell’immobile. D’altra parte se la natura non strutturale dell’opera dipende dalla sua facile amovibilità (così ancora Cass. civ., SS. UU., n. 10186/98), anche la soluzione meno radicale fra quelle prospettate importa necessariamente un intervento strutturale su entrambe le cappe.

Neanche tali opere possono essere compiute dalla società convenuta, titolare di un semplice diritto personale di godimento.

Non diverse sono le considerazioni da svolgere sul cortile interno.

Il consulente tecnico ha escluso opere di mitigazione tali da consentirne un uso nel rispetto dei limiti di tollerabilità; ed infatti l’unica concreta possibilità di intervento è quella di realizzare una struttura chiusa che incapsuli il cortile. Con tale soluzione tecnica concorda, fra l’altro, lo stesso consulente dell’attore; anch’egli è dell’opinione che una struttura comprensiva di copertura debba essere realizzata per impedire rumori intollerabili ed a ciò aggiunge che una struttura di tal genere se rimovibile, sarebbe probabilmente idonea ad impedire immissioni intollerabili alla condizioni di utilizzo dell’accertamento compiuto (peraltro inferiori alla capacità di contenimento del cortile) ma non nel caso di un suo pieno utilizzo, ove anche tale struttura sarebbe inidonea allo scopo.

E dunque entrambi concordano nella inadeguatezza (almeno parziale) di una struttura che comunque, a tacer d’altro, avrebbe l’effetto di trasformare la natura dello spazio utilizzato, rendendolo chiuso e non più aperto.

Anche tale opera deve ritenersi strutturale, per i motivi già detti.

Alla luce di tale conclusione non può essere condannata la società attrice al compimento delle opere richieste.

E tuttavia può esserle inibito l’utilizzazione degli impianti e del cortile.

Il mancato uso dell’impianto di condizionamento e delle cappe di aspirazione rimuove - all’evidenza - la sorgente sonora e riporta il rumore nell’ambito della normale tollerabilità.

Il fatto che la società convenuta non possa essere condannata ad interventi su di tali impianti, perché necessariamente strutturali, non la legittima a proseguire nell’immissione di rumori intollerabili, che resta attività illecita ad essa vietata. Dunque non può che esserle inibito il loro uso.

Ed ad analoga conclusione può giungersi con riferimento al cortile interno; in assenza della possibilità di far realizzare opere strutturali, le uniche certamente idonee a ricondurre nei limiti della tollerabilità le immissioni sonore, deve essere inibito alla società l’uso del cortile nell’attività di ristorazione.

Tale soluzione fra l’altro consente di ritenere superflua la cessazione dell’intera attività in capo alla convenuta, dovendo essere valutata solo se è l’unica idonea ad impedire le immissioni vietate.

Poiché nel caso di specie l’attività può essere proseguita - e ciò ovviamente salva ogni valutazione circa la sua conformità a norme amministrative, non oggetto del presente giudizio - senza che le immissioni rumorose risultino intollerabili, non è necessario inibire l’intera attività, misura estrema sicuramente più gravosa per la convenuta, la cui posizione non deve esser inutilmente aggravata.

L’interesse dell’attore risulta interamente soddisfatto anche solo attraverso l’inibizione dell’uso delle fonti rumorose e ciò è sufficiente per ritenere accolta la domanda prospettata.

Deve essere svolta un’ultima considerazione, per completezza di motivazione, su una questione non prospettata dalle parti ma che può essere valutata autonomamente dal giudice, titolare del relativo potere d’ufficio: la chiamata in causa del proprietario dell’immobile ex art. 106 c.p.c.

Anche a tacere del fatto che costui non è nemmeno identificato dalle parti, l’istituto in esame è volto a far sì che sia parte del giudizio un soggetto a cui la causa è comune perché la sua posizione sostanziale è legata alla domanda ivi svolta (fra l’altro) per l’oggetto o per il titolo, fatto ravvisabile nel caso di specie per le considerazioni sopra dette.

E tuttavia la finalità dell’istituto è quella di impedire contrasti di giudicati e di realizzare l’economia processuale, quest’ultima evidentemente insussistente nel caso di specie. Anche infatti a ritenere possibile la prima evenienza, non potrebbe comunque realizzarsi in alcun modo l’auspicata economia processuale.

Poiché la circostanza relativa alla qualità di conduttrice della convenuta è emersa solo nella comparsa conclusionale di costei (se si eccettua un riferimento nella CTU) e nella memoria di replica dell’attore, la rimessione della causa nella fase istruttoria - a giudizio già concluso - determinerebbe una sua regressione al momento iniziale, almeno nei confronti del chiamato, tale da rendere assolutamente antieconomica sul piano processuale la sua partecipazione al giudizio.

È per tale motivo che non appare opportuno chiamare in giudizio il terzo proprietario.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; sono definitivamente poste a carico della convenuta quelle della CTU, liquidate come da separati decreti, in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. C. contro la società X s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:

-     accoglie la domanda dell’attore relativa alle immissioni di rumori e, per l’effetto, ordina alla convenuta di cessare le immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità, e dunque superiori per più di tre decibel rispetto al rumore di fondo, nell’esercizio dell’attività di ristorazione dell’omonimo ristorante;

-     fa divieto alla società convenuta di utilizzare i due aspiratori e l’impianto di condizionamento oggetto di accertamento peritale;

-     fa altresì divieto alla società convenuta di utilizzare il cortile interno anch’esso oggetto di accertamento peritale;

-     rigetta la domanda dell’attore relativa alle immissioni di odori;

-     condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell’attore che liquida in complessivi €. 10.145,07, di cui €. 735,05 per spese ed €. 2.554,56 per diritti ed €. 6.000,00, oltre IVA e CPA come per legge; sono definitivamente poste a carico della società convenuta quelle della CTU liquidate come da separati decreti, in atti.