Contratti di borsa - Operazioni su derivati -
Violazione dell'art. 6 l. 1/91 e del reg. Consob n. 8850/94 da parte della
banca – Insussistenza Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico
Dott. Attilio Drell'Aringa - Sentenza del giorno 13 aprile 2004. La massima: In materia di diritti disponibili, come quelli di carattere
patrimoniale, la scriminante del consenso dell'avente diritto canonizzata
dall'art. 50 c.p., rientra inoltre tra la cause giustificative che escludono,
anche rispetto agli illeciti civili, la sussistenza di un danno prodotto
"non iure", sicchè l'azione risarcitoria non compete al cliente che
persiste nel proposito di compiere operazioni azzardate pur se la banca l'ha
scopnsigliato dall'effettuarle e non si è attenuta al regolamento Consob per
aver omesso di esercitare il potere-dovere di pretendere l'adeguamento dei
margini di garanzia. Il testo integrale: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 1.10.1997 la Banca Agricola
Mantovana s.c.a.r.l., premettendo: n che il 5.7.1997 aveva ottenuto dal Presidente
del Tribunale di Mantova il decreto n. 245/97 emesso nei confronti di Rossi
Aldo e recante l'ingiunzione a pagare ad essa la somma di £ 110.762.038
(oltre interessi e spese) e 1'1.8.1997 aveva chiesto al medesimo Tribunale
l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo a carico di quel debitore
fino alla concorrenza di £ 130.000.000 che aveva intrattenuto con il Rossi il
conto corrente di corrispondenza n. 79929/7, acceso presso la propria
succursale di Bologna, maturando il credito azionato ingiuntivamente nonché
quello di £ 7.437.265, sorto anche a seguito di operazioni ulteriori, effettuate
dal correntista tra la data del ricorso monitorio e quella del ricorso per
sequestro che aveva sottratto dal saldo debitore
del c/c n. 79929/7 il saldo creditore di £ 53.328.531, portato dal c.d.
"conto margini", contraddistinto dal n. 79924/2, costituito a
garanzia delle esposizioni sul c/c ordinario per le attività borsistiche e in
realtà esaurito anch'esso dall'esito disastroso, conosciuto solo alla data
dei deposito del ricorso per ingiunzione, delle operazioni intraprese
dall'obbligato mediante contratti finanziari derivati che era divenuta creditrice del
complessivo importo di £ 171.597.336 verso il Rossi , da cui era stato attivato
presso la sua succursale di Bologna anche il conto deposito titoli n. 207690,
sul quale aveva immesso 18.000 azioni ordinarie della Montedison S.p.A. dotandosi
di una disponibilità utilizzata per la conclusione di contratti uniformi a
termine (futures ed altri negozi di borsa) e per un'attività poi esercitata
senza la dovuta prudenza dando luogo agli scoperti sopra descritti che era stata indotta
dall'appesantimento del debito a recedere con telegramma 2.7.1997 dal mandato
inerente ai contratti di borsa che il 4.9.1997 aveva notificato al
Rossi l'ordinanza del Giudice designato confermativa del decreto
autorizzativo del sequestro conservativo e non reclamata dal debitore nel
termine per impugnarla evocava Bussolotti Aldo dinanzi al Tribunale intestato
per sentirlo condannare a corrispondere in proprio favore la somma di £
171.597.336 oltre agli interessi convenzionali. Il convenuto si costituiva e replicando: che presso la dipendenza bolognese della
BAM aveva il 23.4.1997 aperto il deposito titoli n. 207690, regolato a mezzo
del c/c n. 79929/7, e perfezionato un contratto relativo a
"negoziazione, raccolta ordini, sottoscrizione, collocamento e
distribuzione di valori mobiliari" fornendo alla banca come sole
informazioni sulla sua situazione economico finanziaria quelle contenute nel
documento in egual data
che all'inizio del rapporto aveva dichiarato ai responsabili
dell'Ufficio titoli della BAM, Sigg.ri Belletti Roberto e Bolognini Daniele,
di essere inesperto nella negoziazione di "derivati" di Borsa FIB
30 e MIB 30 ed intenzionato ad operare sui derivati del MIB 30 come le opzioni
futures CALL e PUT quasi unicamente come venditore di esse che successivamente al periodo dal 29.4.1997 al 10.6.1997,
nei quale l'andamento del conti correnti non era stato regolare, aveva
mediante 25 contratti di vendita di option Cali su Mib 30 fatto ascendere a £
59.321.866 il saldo negativo del c/c n. 79929/7 e a £ 280.280.000 il saldo
negativo del c/c n. 79924/2 e quindi, dopo essere stato autorizzato a
negoziare ulteriori 18 contratti di vendita di option Call, aveva elevato il
primo da £ 59.321.866 a £ 100.019.573 e ridotto secondo da £ 280.280.000 a £ 133.080.000 che il 12.6.1997 era stato obbligato
dal Bolognini a chiudere anticipatamente alcuni contratti ricomprando le
opzioni precedentemente vendute per riportare in positivo il conto depositi e
sborsando £ 52.260.000 aveva reso per l'ultima volta attivo il c/c n.
79929/7, chiusosi al 12.6.1997 con un saldo positivo di £ 25.458.094 che il 13.6.1997, sempre con
l'autorizzazione della BAM, aveva negoziato ben 36 contratti di vendita di
opzioni Call 8, comportanti un prelievo di £ 74.502.312 dai margini di
garanzia, e il 16.6.1997 altri 36 contratti di quel tipo, i quali in
combinazione con la necessità di adeguare i margini di garanzia rispetto ai
contratti di vendita in precedenza aperti gli avevano in seguito ad un
aumento del 2,3% dell'indice di borsa fatto spendere £ 254.384.576 per i
margini di garanzia n che nonostante avesse il 16.6.1997
incassato premi per acquisto di opzioni e chiusura contratti per un totale di
£ 43.930.000 il saldo negativo del conto di corrispondenza era pari a £
281.840.519 che il 16.6.1997 aveva versato su
quest'ultimo conto £ 185.000:000 e con i suoi risparmi sarebbe forse riuscito
a fronteggiare il passivo accumulatosi per le troppe operazioni eseguite nei
giorni 12-13/6/1997 se i preposti al borsino BAM di Bologna lo avessero aiutato
ad operare con una giusta strategia che il 20.6.1997 si era trovato con un
passivo del c/c 79929/7 salito a £ 508.559.067, dopo essere leggermente
migliorato nei giorni 17 e 18, e non era stato in alcun modo consigliato, sul
come rimediare alla situazione, dal Bolognini e dal Belletti, i quali gli avevano
anzi permesso dì concludere il 19 e il 20/6/1997 ben 136 contratti ancorchè
fossero edotti della sua inesperienza, del numero spropositato di operazioni
da lui poste in essere, della di lui incapacità di assicurare con i suoi
capitali sufficienti margini di garanzia sul c/c n. 79924/2, il cui saldo
debitore era lievitato il 19.6.1997 a £ 641.111.400 che aveva subito perdite ammontanti il
20.6.1997 e £ 189.000.000 per le "incaute" vendite di opzioni Call
scadenti a giugno 1997 che addebitava ai funzionari della BAM di
avere contravvenuto all'art. 6 legge 2.1.1991 n. 1 e al regolamento Consob n.
8850/94 (per non averlo adeguatamente informato sulla natura e sui rischi
delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi altro fatto o circostanza
necessari per prendere consapevoli scelte di investimento e disinvestimento,
e per aver consigliato od effettuato operazioni con frequenza non necessaria
e di dimensioni eccessive in rapporto alla sua situazione finanziaria oltre
ad operazioni non adeguate per tipologia od oggetto), e non di aver
ottemperato all'art. 9 del contratto 23.4.1997 (per aver dato corso alle
operazioni pur non avendo egli provveduto agli adeguamenti dei margini di
garanzia) che intendeva giovarsi del disposto
dell'art. 18 com. 5 d. lgs n. 415/96, a termini del quale "nei giudizi
di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi
previsti dal presente decreto spetta all'impresa di investimento, alla banca
o agli altri soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la
specifica diligenza richiesta" instava per reiezione della avverse pretese e per
la condanna della controparte a risarcirgli i danni arrecati. Con decreto 5.7.1997 il Presidente dei Tribunale
di Mantova ingiungeva a Rossi Aldo di pagare alla BAM la somma di £
110.762.038 (oltre interessi e spese) pari al saldo debitore sul c/c 29799/7,
diminuito del saldo creditore di £ 53.328.531 del c/c n. 79924/2. Con citazione 24.10.1997 il Rossi proponeva
opposizione a mente dell'art. 645 c.p.c. evocando la B.A.M. davanti al
Tribunale intestato e formulando le eccezioni e domande spiegate nella
comparsa di risposta depositata nell'altro giudizio. La B.A.M. si costituiva chiedendo il rigetto
delle avverse pretese. Riunite ed istruite le cause ne è stata disposta
l'assegnazione a sentenza sulle conclusioni epigrafate. MOTIVI DELLA DECISIONE Rossi Aldo pone a fondamento delle sue difese e
rivendicazioni un quadro giuridico di riferimento delineato: dall'art. 6 lett. a), d), e), f), abrogato
dall'art. 66 com. 2° lett. b) dei d.lgs. n. 415/1996 con effetto dal
1.9.1996, ma reso ultrattivo sino all'entrata in vigore degli emanandi
decreti dal successivo art. 67 com. 1°, e così tenorizzato "Nello
svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare: a)
devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura
dell'interesse del cliente, ....d) devono acquisire preventivamente le informazioni
sulla situazione finanziaria del cliente ...e) devono operare in modo che il
cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle
operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza
necessari per prendere consapevoli scelte di investimento e disinvestimento
...f) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria
o consigliare o effettuare operazioni di dimensione eccessive in rapporto
alla situazione finanziaria del cliente dall'art. 6 del Regolamento Consob del. 1994, che
ribadisce le prescrizioni dettate nell'art. 6 lett. f) cit., vieta di
consigliare od effettuare operazioni non adeguate per tipologia od oggetto,
condiziona la deroga agli obblighi da esso imposti all'insistenza del diente
nel voler dar corso alle operazioni e ad una dettagliata informazione
fornitagli sui rischi cui si espone dall'art. 7 com. 7° del Regolamento Consob
9.12.1994 n. 8850, in forza del quale l'intermediario è tenuto a far versare
al cliente "contestualmente al rilascio dell'ordine di compravendita i
margini di garanzia previsti per l'operazione disposta" dall'art. 18 com. 5° d. legs n. 415/1996 che
recita "Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi previsti dal presente decreto spetta all'impresa di
investimento, alla banca o agli altri soggetti abilitati l'onere della prova
di avere agito con la specifica diligenza richiesta" dall'art. 6 del contratto fra le parti, che
racchiude la seguente pattuizione "qualora il cliente non provveda... al
versamento iniziale o ai suoi successivi adeguamenti dei margini di garanzia,
la Banca Agricola Mantovana non darà corso all'operazione ovvero procederà
alla chiusura parziale/totale dell'operazione" Ora da tali referenti normativi si desume che la
banca, quando non negozia per conto terzi (v. art. 1 lett. a legge n.
1/1991), ossia non effettua direttamente le operazioni come mandataria del
cliente, e si limita a raccogliere gli ordini di acquisto o vendita di valori
mobiliari nonché a prestare consulenza in materia (v. art. 1 lett. d-e legge
n. 1/1991), non deve consigliare operazioni eccessive per frequenza od entità
e deve segnalare al cliente i rischi corsi se le compie, ma non può impedire
a quest'ultimo di operare, per cui impropriamente il Rossi imputa alla
controparte di averlo "autorizzato" a negoziare un numero
spropositato di contratti, atteso che le sue negoziazioni non erano
subordinate ad una preventiva "autorizzazione" della BAM, la quale
oltre a tentare di dissuaderlo poteva soltanto esigere l'adeguamento dei margini di garanzia o la
chiusura anticipata dei contratti. In materia di diritti disponibili, come quelli di
carattere patrimoniale, la scriminante del consenso dell'avente diritto,
canonizzata all'art. 50 c.p., rientra inoltre tra le cause giustificative che
escludono, anche rispetto agli illeciti civili, la sussistenza di un danno
prodotto "non iure", sicchè l'azione risarcitoria non compete al
cliente che persiste nel proposito di compiere operazioni azzardate pur se la
banca l'ha sconsigliato dall'effettuarle e non si è attenuta al regolamento
Consob per aver omesso di esercitare il potere-dovere di pretendere
l'adeguamento dei margini di garanzia. In punto di fatto è emerso che il Rossi: I. dichiarò ai funzionari della BAM di essere un
abituale investitore di borsa sul mercato dei premi intenzionato ad operare
nel settore dei "derivati" (v. test. Bolognini e Belletti) II fornì i ragguagli sul proprio stato
patrimoniale indicando nella scrittura 23.4.1997 a sua firma disponibilità
liquide per £ 5.000.000, investimenti in valori mobiliari per £ 400.000.000,
un reddito annuo di £ 80.000.000, di cui £ 40.000.000 da lavoro dipendente III. prima di
iniziare le negoziazioni ricevette gli opuscoli informativi e frequentò il
"borsino" presso la locale succursale della BAM (v. test. Bolognini
e Belletti) IV. si aggiornò
ogni mattino sulla sua posizione personale rivolgendosi agli operatori del
borsino oppure alla Cassa (v. test. Belletti) V. speculò quasi esclusivamente in
veste di venditore di opzioni CALL o PUT, incassando i premi a fronte di
potenziali perdite illimitate in dipendenza da un rialzo del valori azionari,
liquidate però al pari degli utili a distanza di un mese o più con la
conseguente possibilità di intervenire riacquistando le opzioni od
anticipando la chiusura dell'operazione (v. comparsa di risposta e test.
Franchini, Belletti e Bolognini) VI. venne
avvertito sin dal primo momento che si apprestava a compiere operazioni ad
alto rischio (v. test: Belletti) VI. allorché fu invitato dalla
banca a chiudere alcune operazioni in corso prima di intraprenderne altre e
comunque a versare i margini rispose con la colorita espressione
"facendo così mi togliete il pane di bocca" e continuò ad operare
al ribasso, convinto di una prossima inversione della tendenza al rialzo, poi
viceversa protrattasi ulteriormente (v. test. Belletti) VII. ottenne la tolleranza dello
scoperto del c/c ordinario -utilizzato anche per alimentare il conto
margini-impegnandosi per iscritto a trasferire titoli da altra banca e fu
sollecitato a procedere alla chiusura delle operazioni in corso, alla quale
provvide versando contanti sul c/c ordinario o chiudendo almeno in parte
precedenti operazioni, il tutto al fine di poterne avviare di nuove (v. test.
Belletti) VIII. rimase gravato da un posizione debitoria
le cui variazioni potevano essere conosciute e calcolate dalla banca solo
dopo i normali "tempi tecnici", come dimostrato anche dall'aver
essa detratto nel ricorso per d.i. dal saldo debitore del c/c 79929/7 il supposto
saldo creditore del c/c 79924/2, già tramutatosi invece in saldo passivo. Risulta pertanto che la BAM ha sostanzialmente
assolto ai propri obblighi di diligentemente informare, di avvisare
dell’insorgenza di situazioni negative, di contenere nei limiti delle disponibilità
finanziarie dichiarate dal Rossi le esposizioni di quest'ultimo, al quale non
poteva inibire i tentativi di recuperare le perdite senza incorrere in
responsabilià nei suoi confronti, ove gli avesse precluso il compimento di
operazioni rivelatesi in seguito fruttuose per chi le aveva eseguite. Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e il
Rossi va condannato a corrispondere gli ulteriori importi di £ 7.437.265 e di
£ 53.398.033, oltre agli accessori, dando atto della deducibilità
della somma di £ 19.998.850, ricavata dalla Banca dalla vendita dei
titoli Warrent RAS. Le spese di lite seguono la soccombenza ed
includono gli onorari per un solo difensore (v. art. 7 D.M. 5.10.1994 n.
585). P.Q.M. il Tribunale, definitivamente giudicando, respinge l'opposizione proposta da Rossi Aldo
avverso il decreto ingiuntivo n. 245/97 emesso nei suoi confronti dai
Presidente di questo Tribunale su ricorso della Banca Agricola Mantovana e
conferma il decreto opposto respinge altresì le domande riconvenzionali
svolte da Rossi Aldo contro la Banca Agricola Mantovana condanna Rossi Aldo a corrispondere alla Banca
Agricola Mantovana s.c.a.r.l., ora S.p.A., con sede in Mantova, in persona
dei legale rappresentante, la somma di £ 171.597.336, comprensiva di quella
indicata nel decreto ingiuntivo e pari ad € 88.622,63, con gli interessi al
tasso annuo del 12,75° con decorrenza 1.8.1997 su £ 118.199.303 e 31.7.1997
su £ 53.328.531, fino al saldo, previa detrazione dall'ammontare dovuto della
somma di £ 19.998.850 pari ad € 10.328,54 ricavata dalla BAM dalla vendita
dei titoli "Warrent RAS" condanna inoltre Rossi Aldo a rifondere alla
Banca Agricola Mantovana, in persona del legale rappresentante, le spese del
giudizio liquidate in € 8.230,00 (oltre IVA e CPA) di cui 1.300,00 per
esborsi, 1.300,00 per diritti, 5.000,00 per onorari, 630,00 per rimborsi
forfetari. Mantova 13.4.2004 |