Contratti di borsa - Operazioni su derivati - Violazione dell'art. 6 l. 1/91 e del reg. Consob n. 8850/94 da parte della banca – Insussistenza

 

Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico Dott. Attilio Drell'Aringa - Sentenza del giorno 13 aprile 2004.

 

La massima:

In materia di diritti disponibili, come quelli di carattere patrimoniale, la scriminante del consenso dell'avente diritto canonizzata dall'art. 50 c.p., rientra inoltre tra la cause giustificative che escludono, anche rispetto agli illeciti civili, la sussistenza di un danno prodotto "non iure", sicchè l'azione risarcitoria non compete al cliente che persiste nel proposito di compiere operazioni azzardate pur se la banca l'ha scopnsigliato dall'effettuarle e non si è attenuta al regolamento Consob per aver omesso di esercitare il potere-dovere di pretendere l'adeguamento dei margini di garanzia.

 

Il testo integrale:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 1.10.1997 la Banca Agricola Mantovana s.c.a.r.l., premettendo:

n che il 5.7.1997 aveva ottenuto dal Presidente del Tribunale di Mantova il decreto n. 245/97 emesso nei confronti di Rossi Aldo e recante l'ingiunzione a pagare ad essa la somma di £ 110.762.038 (oltre interessi e spese) e 1'1.8.1997 aveva chiesto al medesimo Tribunale l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo a carico di quel debitore fino alla concorrenza di £ 130.000.000

                          che aveva intrattenuto con il Rossi il conto corrente di corrispondenza n. 79929/7, acceso presso la propria succursale di Bologna, maturando il credito azionato ingiuntivamente nonché quello di £ 7.437.265, sorto anche a seguito di operazioni ulteriori, effettuate dal correntista tra la data del ricorso monitorio e quella del ricorso per sequestro

                         che aveva sottratto dal saldo debitore del c/c n. 79929/7 il saldo creditore di £ 53.328.531, portato dal c.d. "conto margini", contraddistinto dal n. 79924/2, costituito a garanzia delle esposizioni sul c/c ordinario per le attività borsistiche e in realtà esaurito anch'esso dall'esito disastroso, conosciuto solo alla data dei deposito del ricorso per ingiunzione, delle operazioni intraprese dall'obbligato mediante contratti finanziari derivati

                         che era divenuta creditrice del complessivo importo di £ 171.597.336 verso il Rossi , da cui era stato attivato presso la sua succursale di Bologna anche il conto deposito titoli n. 207690, sul quale aveva immesso 18.000 azioni ordinarie della Montedison S.p.A. dotandosi di una disponibilità utilizzata per la conclusione di contratti uniformi a termine (futures ed altri negozi di borsa) e per un'attività poi esercitata senza la dovuta prudenza dando luogo agli scoperti sopra descritti

                         che era stata indotta dall'appesantimento del debito a recedere con telegramma 2.7.1997 dal mandato inerente ai contratti di borsa

                         che il 4.9.1997 aveva notificato al Rossi l'ordinanza del Giudice designato confermativa del decreto autorizzativo del sequestro conservativo e non reclamata dal debitore nel termine per impugnarla evocava Bussolotti Aldo dinanzi al Tribunale intestato per sentirlo condannare a corrispondere in proprio favore la somma di £ 171.597.336 oltre agli interessi convenzionali.

Il convenuto si costituiva e replicando:

                         che presso la dipendenza bolognese della BAM aveva il 23.4.1997 aperto il deposito titoli n. 207690, regolato a mezzo del c/c n. 79929/7, e perfezionato un contratto relativo a "negoziazione, raccolta ordini, sottoscrizione, collocamento e distribuzione di valori mobiliari" fornendo alla banca come sole informazioni sulla sua situazione economico finanziaria quelle contenute nel documento in egual data

               che all'inizio del rapporto aveva dichiarato ai responsabili dell'Ufficio titoli della BAM, Sigg.ri Belletti Roberto e Bolognini Daniele, di essere inesperto nella negoziazione di "derivati" di Borsa FIB 30 e MIB 30 ed intenzionato ad operare sui derivati del MIB 30 come le opzioni futures CALL e PUT quasi unicamente come venditore di esse

                             che successivamente al periodo dal 29.4.1997 al 10.6.1997, nei quale l'andamento del conti correnti non era stato regolare, aveva mediante 25 contratti di vendita di option Cali su Mib 30 fatto ascendere a £ 59.321.866 il saldo negativo del c/c n. 79929/7 e a £ 280.280.000 il saldo negativo del c/c n. 79924/2 e quindi, dopo essere stato autorizzato a negoziare ulteriori 18 contratti di vendita di option Call, aveva elevato il primo da £ 59.321.866 a £ 100.019.573 e ridotto secondo da £ 280.280.000 a £ 133.080.000

                             che il 12.6.1997 era stato obbligato dal Bolognini a chiudere anticipatamente alcuni contratti ricomprando le opzioni precedentemente vendute per riportare in positivo il conto depositi e sborsando £ 52.260.000 aveva reso per l'ultima volta attivo il c/c n. 79929/7, chiusosi al 12.6.1997 con un saldo positivo di £ 25.458.094

                             che il 13.6.1997, sempre con l'autorizzazione della BAM, aveva negoziato ben 36 contratti di vendita di opzioni Call 8, comportanti un prelievo di £ 74.502.312 dai margini di garanzia, e il 16.6.1997 altri 36 contratti di quel tipo, i quali in combinazione con la necessità di adeguare i margini di garanzia rispetto ai contratti di vendita in precedenza aperti gli avevano in seguito ad un aumento del 2,3% dell'indice di borsa fatto spendere £ 254.384.576 per i margini di garanzia

                             n che nonostante avesse il 16.6.1997 incassato premi per acquisto di opzioni e chiusura contratti per un totale di £ 43.930.000 il saldo negativo del conto di corrispondenza era pari a £ 281.840.519

                    che il 16.6.1997 aveva versato su quest'ultimo conto £ 185.000:000 e con i suoi risparmi sarebbe forse riuscito a fronteggiare il passivo accumulatosi per le troppe operazioni eseguite nei giorni 12-13/6/1997 se i preposti al borsino BAM di Bologna lo avessero aiutato ad operare con una giusta strategia

                    che il 20.6.1997 si era trovato con un passivo del c/c 79929/7 salito a £ 508.559.067, dopo essere leggermente migliorato nei giorni 17 e 18, e non era stato in alcun modo consigliato, sul come rimediare alla situazione, dal Bolognini e dal Belletti, i quali gli avevano anzi permesso dì concludere il 19 e il 20/6/1997 ben 136 contratti ancorchè fossero edotti della sua inesperienza, del numero spropositato di operazioni da lui poste in essere, della di lui incapacità di assicurare con i suoi capitali sufficienti margini di garanzia sul c/c n. 79924/2, il cui saldo debitore era lievitato il 19.6.1997 a £ 641.111.400

                    che aveva subito perdite ammontanti il 20.6.1997 e £ 189.000.000 per le "incaute" vendite di opzioni Call scadenti a giugno 1997

                    che addebitava ai funzionari della BAM di avere contravvenuto all'art. 6 legge 2.1.1991 n. 1 e al regolamento Consob n. 8850/94 (per non averlo adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi altro fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento e disinvestimento, e per aver consigliato od effettuato operazioni con frequenza non necessaria e di dimensioni eccessive in rapporto alla sua situazione finanziaria oltre ad operazioni non adeguate per tipologia od oggetto), e non di aver ottemperato all'art. 9 del contratto 23.4.1997 (per aver dato corso alle operazioni pur non avendo egli provveduto agli adeguamenti dei margini di garanzia)

 che intendeva giovarsi del disposto dell'art. 18 com. 5 d. lgs n. 415/96, a termini del quale "nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi previsti dal presente decreto spetta all'impresa di investimento, alla banca o agli altri soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta"

instava per reiezione della avverse pretese e per la condanna della controparte a risarcirgli i danni arrecati.

Con decreto 5.7.1997 il Presidente dei Tribunale di Mantova ingiungeva a Rossi Aldo di pagare alla BAM la somma di £ 110.762.038 (oltre interessi e spese) pari al saldo debitore sul c/c 29799/7, diminuito del saldo creditore di £ 53.328.531 del c/c n. 79924/2.

Con citazione 24.10.1997 il Rossi proponeva opposizione a mente dell'art. 645 c.p.c. evocando la B.A.M. davanti al Tribunale intestato e formulando le eccezioni e domande spiegate nella comparsa di risposta depositata nell'altro giudizio.

La B.A.M. si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse pretese.

Riunite ed istruite le cause ne è stata disposta l'assegnazione a sentenza sulle conclusioni epigrafate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rossi Aldo pone a fondamento delle sue difese e rivendicazioni un quadro giuridico di riferimento delineato:

dall'art. 6 lett. a), d), e), f), abrogato dall'art. 66 com. 2° lett. b) dei d.lgs. n. 415/1996 con effetto dal 1.9.1996, ma reso ultrattivo sino all'entrata in vigore degli emanandi decreti dal successivo art. 67 com. 1°, e così tenorizzato "Nello svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare: a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, ....d) devono acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente ...e) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento e disinvestimento ...f) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensione eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente

dall'art. 6 del Regolamento Consob del. 1994, che ribadisce le prescrizioni dettate nell'art. 6 lett. f) cit., vieta di consigliare od effettuare operazioni non adeguate per tipologia od oggetto, condiziona la deroga agli obblighi da esso imposti all'insistenza del diente nel voler dar corso alle operazioni e ad una dettagliata informazione fornitagli sui rischi cui si espone

dall'art. 7 com. 7° del Regolamento Consob 9.12.1994 n. 8850, in forza del quale l'intermediario è tenuto a far versare al cliente "contestualmente al rilascio dell'ordine di compravendita i margini di garanzia previsti per l'operazione disposta"

dall'art. 18 com. 5° d. legs n. 415/1996 che recita "Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi previsti dal presente decreto spetta all'impresa di investimento, alla banca o agli altri soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta"

dall'art. 6 del contratto fra le parti, che racchiude la seguente pattuizione "qualora il cliente non provveda... al versamento iniziale o ai suoi successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca Agricola Mantovana non darà corso all'operazione ovvero procederà alla chiusura parziale/totale dell'operazione"

Ora da tali referenti normativi si desume che la banca, quando non negozia per conto terzi (v. art. 1 lett. a legge n. 1/1991), ossia non effettua direttamente le operazioni come mandataria del cliente, e si limita a raccogliere gli ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari nonché a prestare consulenza in materia (v. art. 1 lett. d-e legge n. 1/1991), non deve consigliare operazioni eccessive per frequenza od entità e deve segnalare al cliente i rischi corsi se le compie, ma non può impedire a quest'ultimo di operare, per cui impropriamente il Rossi imputa alla controparte di averlo "autorizzato" a negoziare un numero spropositato di contratti, atteso che le sue negoziazioni non erano subordinate ad una preventiva "autorizzazione" della BAM, la quale oltre a tentare di dissuaderlo poteva soltanto esigere

l'adeguamento dei margini di garanzia o la chiusura anticipata dei contratti.

In materia di diritti disponibili, come quelli di carattere patrimoniale, la scriminante del consenso dell'avente diritto, canonizzata all'art. 50 c.p., rientra inoltre tra le cause giustificative che escludono, anche rispetto agli illeciti civili, la sussistenza di un danno prodotto "non iure", sicchè l'azione risarcitoria non compete al cliente che persiste nel proposito di compiere operazioni azzardate pur se la banca l'ha sconsigliato dall'effettuarle e non si è attenuta al regolamento Consob per aver omesso di esercitare il potere-dovere di pretendere l'adeguamento dei margini di garanzia.

In punto di fatto è emerso che il Rossi:

I. dichiarò ai funzionari della BAM di essere un abituale investitore di borsa sul mercato dei premi intenzionato ad operare nel settore dei "derivati" (v. test. Bolognini e Belletti)

II fornì i ragguagli sul proprio stato patrimoniale indicando nella scrittura 23.4.1997 a sua firma disponibilità liquide per £ 5.000.000, investimenti in valori mobiliari per £ 400.000.000, un reddito annuo di £ 80.000.000, di cui £ 40.000.000 da lavoro dipendente

III.                                                    prima di iniziare le negoziazioni ricevette gli opuscoli informativi e frequentò il "borsino" presso la locale succursale della BAM (v. test. Bolognini e Belletti)

IV.                                                    si aggiornò ogni mattino sulla sua posizione personale rivolgendosi agli operatori del borsino oppure alla Cassa (v. test. Belletti)

V.                                                        speculò quasi esclusivamente in veste di venditore di opzioni CALL o PUT, incassando i premi a fronte di potenziali perdite illimitate in dipendenza da un rialzo del valori azionari, liquidate però al pari degli utili a distanza di un mese o più con la conseguente possibilità di intervenire riacquistando le opzioni od anticipando la chiusura dell'operazione (v. comparsa di risposta e test. Franchini, Belletti e Bolognini)

VI.                                                    venne avvertito sin dal primo momento che si apprestava a compiere operazioni ad alto rischio (v. test: Belletti)

VI.                                      allorché fu invitato dalla banca a chiudere alcune operazioni in corso prima di intraprenderne altre e comunque a versare i margini rispose con la colorita espressione "facendo così mi togliete il pane di bocca" e continuò ad operare al ribasso, convinto di una prossima inversione della tendenza al rialzo, poi viceversa protrattasi ulteriormente (v. test. Belletti)

VII.                                       ottenne la tolleranza dello scoperto del c/c ordinario -utilizzato anche per alimentare il conto margini-impegnandosi per iscritto a trasferire titoli da altra banca e fu sollecitato a procedere alla chiusura delle operazioni in corso, alla quale provvide versando contanti sul c/c ordinario o chiudendo almeno in parte precedenti operazioni, il tutto al fine di poterne avviare di nuove (v. test. Belletti)

VIII.                         rimase gravato da un posizione debitoria le cui variazioni potevano essere conosciute e calcolate dalla banca solo dopo i normali "tempi tecnici", come dimostrato anche dall'aver essa detratto nel ricorso per d.i. dal saldo debitore del c/c 79929/7 il supposto saldo creditore del c/c 79924/2, già tramutatosi invece in saldo passivo.

Risulta pertanto che la BAM ha sostanzialmente assolto ai propri obblighi di diligentemente informare, di avvisare dell’insorgenza di situazioni negative, di contenere nei limiti delle disponibilità finanziarie dichiarate dal Rossi le esposizioni di quest'ultimo, al quale non poteva inibire i tentativi di recuperare le perdite senza incorrere in responsabilià nei suoi confronti, ove gli avesse precluso il compimento di operazioni rivelatesi in seguito fruttuose per chi le aveva eseguite.

Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e il Rossi va condannato a corrispondere gli ulteriori importi di £ 7.437.265 e di £ 53.398.033, oltre agli accessori, dando atto della deducibilità della somma di £ 19.998.850, ricavata dalla Banca dalla vendita dei titoli Warrent RAS.

Le spese di lite seguono la soccombenza ed includono gli onorari per un solo difensore (v. art. 7 D.M. 5.10.1994 n. 585).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente giudicando,

respinge l'opposizione proposta da Rossi Aldo avverso il decreto ingiuntivo n. 245/97 emesso nei suoi confronti dai Presidente di questo Tribunale su ricorso della Banca Agricola Mantovana e conferma il decreto opposto

respinge altresì le domande riconvenzionali svolte da Rossi Aldo contro la Banca Agricola Mantovana

condanna Rossi Aldo a corrispondere alla Banca Agricola Mantovana s.c.a.r.l., ora S.p.A., con sede in Mantova, in persona dei legale rappresentante, la somma di £ 171.597.336, comprensiva di quella indicata nel decreto ingiuntivo e pari ad € 88.622,63, con gli interessi al tasso annuo del 12,75° con decorrenza 1.8.1997 su £ 118.199.303 e 31.7.1997 su £ 53.328.531, fino al saldo, previa detrazione dall'ammontare dovuto della somma di £ 19.998.850 pari ad € 10.328,54 ricavata dalla BAM dalla vendita dei titoli "Warrent RAS"

condanna inoltre Rossi Aldo a rifondere alla Banca Agricola Mantovana, in persona del legale rappresentante, le spese del giudizio liquidate in € 8.230,00 (oltre IVA e CPA) di cui 1.300,00 per esborsi, 1.300,00 per diritti, 5.000,00 per onorari, 630,00 per rimborsi forfetari.

Mantova 13.4.2004