Quote latte - Istanza
inibitoria cautelare - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O. – Sussistenza Tribunale di Mantova – Provvedimento in Camera di
Consiglio - Dr. Attilio Dell'Aringa, Presidente; Dr. Mauro Bernardi, Giudice;
Dr. Alessandra Venturini, Giudice estensore - Ordinanza del giorno 27 maggio
2004. Difetta la giurisdizione dell'A.G.O.
relativamente alla istanza cautelare volta ad ordinare alla impresa prima
acquirente di non trattenere le somme a titolo di prelievo supplementare sul
prezzo delle consegne del latte e di non versare tali somme ad AGEA nonché a
quest'ultima di non richiedere tali somme,, trattandosi di controversia
attinente non al versamento del corrispettivo del latte prodotto bensì alla
determinazione dell'ammontare del prelievo supplementare che ha natura di
obbligo-contributo gravante sul produttore eccedentario. Il cattivo uso da parte dello
Satato del potere di determinare, in attuazione dei principi comunitari, il
c.d. QRI per ogni singolo produttore, costituisce controversia vertente su
interessi legittimi in ordine alla quale è esclusa la giurisdizione
dell'A.G.O.. Anche in ordine al c.d. “prelievo supplementare”
la posizione soggettiva del singolo produttore è costituita da un interesse
legittimo, interesse di tipo oppositivo, che legittima l’amministrato ad
opporsi a provvedimenti negativamente incidenti nella propria sfera giuridica. Sulla base di quanto già esposto, ed in
particolare sulla duplice finalità perseguita dal prelievo, a tale obbligo
deve infatti riconoscersi una doppia natura, di obbligazione di diritto pubblico
sui generis da un lato (trattandosi di un obbligo di pagamento non avente
carattere sanzionatorio - come già rilevato da condivisibile giurisprudenza
di merito e ribadito dalla Corte di Giustizia, con la sentenza sopra citata -
ma fine di dissuasione nei confronti dei privati che svolgono determinate
attività economiche, figura peraltro non sconosciuta al nostro ordinamento) e
di contributo dall’altro (di onere cioè posto a carico di quei soggetti che,
determinando, con la loro attività, un costo a carico della collettività -
nel caso di smaltimento del latte che supera il quantitativo di riferimento -
devono partecipare al suo ripianamento). Sotto ogni profilo deve quindi ritenersi che la
controversia rientri nella giurisdizione del Giudice amministrativo. Poiché per regola generale la tutela cautelare
deve essere assicurata dallo stesso giudice competente per il merito (v.
Cass. SS.UU. n. 3939/88 e ora la l. 205/2000) nella fattispecie il ricorso ex
art. 700 c.p.c. proposto dall’azienda agricola Castellini avrebbe dovuto
essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del G.O., dal
giudice adito in tale sede; conseguentemente l’ordinanza cautelare con cui il
suddetto ricorso è stato accolto deve essere revocata. In considerazione della complessità della materia
e della novità di alcune delle questioni trattate, si ritiene sussistano nel
caso giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite rispettivamente
sostenute. P.Q.M. Visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c. Accoglie il reclamo proposto da AGEA e
conseguentemente revoca l’ordinanza 13-16.2.2004, emessa dal Tribunale di
Mantova, sez. distaccata di Castiglione delle Stiviere, in composizione monocratica,
indicata in premessa. Dichiara compensate le spese di lite
rispettivamente sostenute dalle parti. Si comunichi. |