4you – Investitore pensionato - Violazione degli obblighi di informazione – Inadeguatezza dell’investimento - Insussistenza.

 

Tribunale di Mantova, Sez. I prom. – Giudice unico Dr. Antonio Villani - Sentenza del giorno 14 marzo 2005.

 

Il testo integrale:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 19/11/2002, T. A. conveniva in giudizio la Banca Agricola Mantovana s.p.a., chiedendo che fosse dichiarato nullo, ovvero che fosse annullato, ovvero che fosse dichiarato risolto per fatto e colpa della Banca Agricola Mantovana s.p.a. il contratto stipulato tra le parti il 14 marzo 2001, denominato "piano finanziario 4 You ", e che la stessa Banca, in persona del suo legale rappresentante, fosse condannata alla restituzione o al risarcimento in suo favore della somma di € 1.239,52 o di quella maggiore o minore incamerata in esecuzione del contratto stipulato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della stipulazione del contratto.

Esponeva, in particolare, l'attrice di avere sottoscritto, presso la propria abitazione, un modulo titolato "proposta di adesione al piano finanziario denominato 4 You ", relativo ad un prodotto finanziario diffuso dalla convenuta quale prodotto previdenziale e consistente nell'acquisto - con utilizzo di un finanziamento di £. 16.925.239 (8.741.156) concesso dalla stessa convenuta e restituibile in 178 rate mensile comprensive di intereresse al tasso del 6,67% - di obbligazioni Mediocredito Toscano Zero coupon di nominale € 11.000, riscuotibili nel 2016, per un controvalore di € 5.223,24, nonché quote di un fondo comune di investimento della Ducato Az. Europa per un controvalore di € 3.517,916.

Alla prima udienza del 21/01/2003 nessuno si costituiva per la convenuta, che pertanto veniva dichiarata contumace.

La B.A.M. si costituiva ritualmente in giudizio nella udienza successiva, instando per il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto.

La dichiarazione di contumacia, quindi, veniva revocata.

Avendo il procuratore della convenuta dichiarata l'avvenuta estinzione della stessa B.A.M. a seguito di fusione per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., veniva in data 07/10/2003 dichiarata l'interruzione della causa.

A seguito della riassunzione da parte della attrice nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., si costituiva per intervento volontario la Banca Agricola Mantovana s.p.a., successore a titolo particolare nel rapporto controverso in quanto conferitaria del ramo di azienda bancaria costituito da tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla "vecchia" Banca Agricola Mantovana s.p.a., confermandosi nelle conclusioni già prese dalla originaria convenuta.

La Banca Monte dei Paschi di Siena non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace.

Ammesse ed espletate le prove dedotte dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la eliminazione dagli atti del procedimento del documento denominato "Parere pro ventate in merito ai prodotti Finanziari denominati 4 You e MYWAY", allegato dall'attrice alla comparsa conclusionale, siccome prodotto in violazione delle norme del contraddittorio.

Peraltro, già in sede istruttoria era stata rigettata la istanza di produzione del documento.

Eccepisce l'attrice la nullità del contratto in discussione ai sensi dell'art. 30 D.L.vo 58/98, in quanto lo stesso, siccome stipulato "fuori sede" (e precisamente in M. presso la sua abitazione), non contiene alcun avvertimento circa la facoltà di recesso riservata dalla legge al cliente investitore.

A prova del suo assunto ha indotto la testimonianza della sorella T. X., che ha testualmente affermato: " ... fui io stessa a portare il contratto presso l'abitazione di mia sorella A. per farlo sottoscrivere ... lo ho fatto firmare il contratto e quindi l'ho consegnato a Sabina. Preciso che lo signora Sabina è venuta a ritirarlo presso il mio negozio ".

Quanto affermato dalla T. non trova, però, conferma nelle risultanze istruttorie. Anzi, le altre testimonianze assunte portano a conclusioni completamente diverse.

Pasquali Sabina, funzionario della B.A.M., filiale di Viadana, ha riferito che il 14/03/2001 la attrice, accompagnata dalla sorella, abituale cliente, si era recata presso la sede dell'istituto per sottoscrivere il contratto in discussione (già concordato, peraltro, in precedenza con T. X.) e che la stessa, dopo l'inserimento nel modulo prestampato da parte dell'impiegato addetto all'Ufficio Titoli (G.R.) di tutti i dati necessari, aveva sottoscritto proprio avanti a lei il contratto.

B.V.o, all'epoca direttore della filiale, ha dichiarato di aver visto il giorno 14.3.2001 T. X, assieme ad una signora da lui non conosciuta, nella stanza della P.; che la P. gli aveva poi riferito che tale persona era T. A.; che in precedenza (al fine di una eventuale sostituzione) era stato informato dalla Pasquali che quel giorno sarebbe passata in banca la T. A. per sottoscrivere il contratto 4 You.

Il G. ha riferito che il giorno 14/03/2004, su richiesta della P., aveva provveduto ad inserire nel modulo del contratto relativo a T. A. i dati mancanti; che aveva quindi riconsegnato il contratto alla P.; che nella stessa mattinata la Pasquali gli aveva poi riconsegnato lo stampato firmato da T. A..

Le deposizioni dei suddetti testimoni, considerate congiuntamente, provano senza ombra di dubbio che il contratto in oggetto è stato sottoscritto proprio presso la sede dell'Istituto bancario.

Peraltro, va rilevato che la P. e il B. non sono più dipendenti della B.A.M., per cui non vi è motivo alcuno per ritenere che riferiscano circostanze false al solo fine di danneggiare l'attrice.

Inoltre, non può sottacersi che la deposizione di T.X. contrasta nettamente,con riferimento alla firma del contratto, con quanto sostenuto dalla stessa attrice nel suo atto di citazione.

Quest'ultima, infatti, racconta che la P. si era recata presso la sua abitazione; che in tale occasione la stessa le aveva illustrato sommariamente l'iniziativa e che, quindi, le aveva sottoposto per la firma il contratto già predisposto.

Il comportamento di T.X. integra il reato di cui all'art. 372 c.p.. Deve, pertanto, disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Mantova per le iniziative di competenza.

Essendo stato smentito in fatto l'assunto della attrice in ordine al luogo di sottoscrizione del contratto, risulta del tutto inutile esaminare la questione in punto di diritto.

L'attrice eccepisce la violazione dell'art. 30 del regolamento Consob 01/07/98 n. 11522, sostenendo che, prima della sottoscrizione del documento di adesione al piano finanziario "4 You" (costituente un mero ordine di acquisto), avrebbe dovuto essere sottoscritto un contratto-quadro. Rileva che il contratto "4 You" non può sostituire il contratto-quadro, atteso che nello stesso non sono indicate né le modalità di redazione e comunicazione di rendiconti periodici che la banca è tenuta a trasmettere in relazione all'andamento dei titoli (fondi comuni), né le spese e le commissioni per l'acquisto e l'amministrazione dei medesimi titoli.

L'eccezione non merita accoglimento.

Nel caso in esame si è in presenza di un contratto scritto e complesso, che rinvia per la sua attuazione concreta anche alla norme contenute in altri contratti sottoscritti dalla attrice (contratto di conto corrente di corrispondenza n. 23123/5 -doc. 3-; contratto di deposito titolo a custodia e amministrazione n. 1108043 -doc. 4-; contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordine su strumento finanziario -doc. 5-).

L'art. 4 delle norme generali del piano finanziario "4 You" richiama, infatti, tutti i predetti contratti, fungendo in tal senso da contratto-quadro (doc. 2 pag. 3).

Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 27, comma 2°, del Regolamento Consob, rilevando che le clausole del contratto relative alla sussistenza del conflitto di interessi sia in ordine all'acquisto delle obbligazioni Mediocredito Toscano, sia in relazione all'acquisto delle quote dei fondi Ducato, non sono graficamente evidenziate. L'eccezione non merita accoglimento.

Dall'esame del modulo contrattuale emerge chiaramente che nello stesso è dichiarata l'esistenza del conflitto di interessi sia nella sezione B (relativa all'acquisto delle obbligazioni) sia nella sezione C (relativa all'acquisto dei fondi). Inoltre, l'esistenza della situazione di conflitto è ribadita nella sezione finale riguardante la specificazione delle clausole vessatorie.

Non può sostenersi, quindi, che alla attrice fosse sconosciuta la circostanza sopra indicata.

Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 21 comma 1 lettera b) D.L.vo 58/98 in relazione all'art. 28, comma 2, Regolamento Consob, rilevando che la convenuta non le ha fornito "notizie sull'effettivo valore e sulle modalità di quotazione dell'obbligazione zero coupon nel corso dell'operazione e sulle reali e gravi conseguenze derivanti all'investitore per l'eventualità di disinvestimento ".

La censura non ha fondamento.

All'art. 4 della Sezione I del contratto, l'attrice dichiara espressamente "di avere ricevuto adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento ai relativi oneri e rischi patrimoniali, in maniera tale da poter acquisire la conoscenza necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimenti e disinvestimenti ".

Vi è prova, quindi, che la B.A.M. ha ottemperato al suo obbligo di informazione.

Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 21 lett. a) D.L.vo 58/98 in relazione all'art. 29 Regolamento Consob, sostenendo che per lei, percettrice di una modestissima pensione, l'operazione posta in essere doveva essere ritenuta fortemente inadeguata per tipologia e oggetto, in quanto comportante un impegno finanziario per un lungo periodo di tempo (15 anni), una aspettativa di guadagno "ridotta al lumicino ", la perdita, in caso di inadempimento, dei titoli costituiti in pegno e l'esborso di una penale, in caso di anticipato recesso.

Innanzitutto, va rilevato che la attrice ha espressamente affermato: "Dichiaro altresì di possedere capacità di risparmio, tenuto conto degli altri impegni finanziari in corso, che mi consentiranno di adempiere, nel rispetto delle scadenze prestabilite, al pagamento di tutto quanto dovuto in relazione al Piano finanziario oggetto della presente ".

Dichiarazione questa che conferma una piena consapevolezza del meccanismo contrattuale e dell'impegno finanziario ad esso correlato.

Per quanto attiene, invece, alle osservazioni critiche della attrice in ordine al merito del contratto deve osservarsi quanto segue.

Risulta chiaramente dall'esame del "piano denominato 4 You" che la banca eroga un finanziamento al cliente finalizzato, per una quota (circa il 60%) all'acquisto di una obbligazione "zero coupon" emessa da un Istituto bancario appartenente al Gruppo Monte dei Paschi, con data di rimborso pari a quella di conclusione del contratto (punto B del piano), e, per la restante parte (circa il 40%), all'acquisto di uno o più fondi comuni di investimento istituiti dalle società GI GEST SGR S.p.a. e DUC ATO GESTIONI SGR S.p.a. (punto B del piano).

I titoli acquistati sono inseriti in un deposito titoli intestato al cliente, che ne diventa proprietario.

Detti titoli sono, poi, costituiti in pegno a favore della banca, a garanzia del rimborso del finanziamento.

La concessione del finanziamento è soggetta al pagamento di un determinato interesse (6,67%) ed il cliente rimborsa la somma erogata mediante un concordato numero di rate mensili costanti posticipate comprensive di capitale e interessi.

Al termine dell'operazione le somme versate dal cliente alla banca saranno compensate dal valore degli strumenti finanziari acquistati all'origine.

In sostanza il cliente potrà godere al termine dell'operazione di un capitale inesistente ab origine.

Sostiene l'attrice che il piano non conferisce, in concreto, alcuna disponibilità al cliente, il quale, al contrario, assume un costante e rilevante impegno finanziario nei confronti della banca per lasso di tempo notevolmente lungo (15 anni nel caso specifico); che sul finanziamento per l'acquisto di titoli deve corrispondere un interesse del 6,67% superiore a quello che la banca riconoscerà alla scadenza dell'operazione sullo "zero coupon"; che il controvalore delle obbligazioni pagabili alle scadenze avrà un valore effettivo inferiore a quello iniziale, a causa del fenomeno inflattivo, e che il controvalore delle quote del fondo verrà decurtato dalle commissioni di ingresso e di gestione.

Le affermazioni dell'attrice in ordine alla convenienza del "piano di finanziamento" sono nettamente contestate dalla convenuta, che, peraltro, propone lo sviluppo del piano sottoscritto dalla T..

Dai conteggi effettuati risulta evidente un vantaggio per la stessa qualora sia portato a scadenza il contratto (vedasi pagg. 6 - 7 - 8 e 9 comparsa di risposta).

Parte attrice non ha contestato in alcun modo detti conteggi.

In sostanza, si rileva che il valore nominale del certificato zero coupon e il valore di fondi comuni d'investimento al momento del realizzo sono tali da consentire di coprire e superare l'importo del capitale finanziato e degli interessi corrisposti.

E' evidente che la componente che può maggiormente influenzare il maggior o minor guadagno è rappresentata dai fondi di investimento, il cui rendimento non è nella disponibilità della banca (a tal proposito è espressamente previsto in contratto che la T. è stata informata che non "vi è garanzia del rendimento futuro" - vedi Sez. I art. 4 -).

E', comunque, notorio che i fondi di investimento, nel lungo termine non perdono valore ma si apprezzano, con rendimenti vari.

Per quanto attiene alla eccezione relativa alla violazione dell'art. 27, comma 1° del Regolamento Consob, si rileva che la T. ha sottoscritto il questionario per l'investitore in strumenti finanziari, dichiarando: 1) media esperienza in materia di strumenti finanziari, 2) obiettivi di investimento di livello 4; 3) media propensione al rischio;

4) rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria (doc. 6 parte convenuta).

Risulta di tutta evidenza che l'operazione in discussione non poteva considerarsi inadeguata per la T., impegnandosi la stessa a rimborsare un finanziamento di € 8.741,15 in quindici anni con un versamento mensile di soli € 77,46.

Lamenta ancora l'attrice che, avendo esercitato il diritto di recesso anticipato dal rapporto, ha avuto delle conseguenze non previste.

E' chiaro che l'interruzione volontaria del piano di finanziamento prima della sua naturale scadenza può comportare situazioni di perdita, dal momento che il piano è concepito in una ottica di lungo termine e che in tale contesto manifesta i suoi vantaggi e pregi.

L'estinzione anticipata del finanziamento è espressamente prevista dall'art. 8 Sez. 2a - norme relative al finanziamento ed alla garanzia -.

Il cliente può, in forza di tale norma, chiudere in ogni momento il finanziamento con il pagamento di un corrispettivo, da calcolarsi con l'utilizzo di una formula matematica.

Il fatto che sia stato richiesto alla T. il pagamento di € 745,00, non è altro che il risultato del recesso da lei manifestato e previsto dal contratto stesso.

Da ultimo l'attrice invoca a suo favore "l'applicazione delle norme poste a tutela del consumatore atteso il significativo squilibrio delle reciproche prestazioni" (pag. 13 atto di citazione).

La richiesta è all'evidenza del tutto generica, non essendo stati indicati, neppure sommariamente quali punti dell'art. 1469 bis c.c. si ritengano violati.

In conclusione non si ravvisa in capo alla banca convenuta alcuna violazione che possa comportare le conseguenze invocate dall'attrice. La domanda della stessa va, pertanto, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, ogni altra eccezione e istanza respinta, definitivamente giudicando nella causa promossa da T. A. contro Monte dei Paschi di Siena S.p.a. con l'intervento della Banca Agricola Mantovana S.p.a.:

- dispone la eliminazione dagli atti del procedimento del documento

denominato "Parere pro ventate in merito coi prodotti Finaziari denominati -/ YOU e MY WAY" prodotto dall'attrice con la comparsa conclusionale;

-     rigetta la domanda di T. A.;

-     condanna T. A. a rimborsare alla Banca Agricola Mantovana S.p.a., le spese di lite dalla stessa sostenute, che si liquidano complessivamente in € 7.402,63 di cui € 39,53 per spese, € 3.495,00 per diritti, € 3.050,00 per onorari e € 818,13 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;

-     dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Mantova, potendosi ravvisare a carico della testimone T.X. il reato di cui all'art. 372 C.P..