4you –
Investitore pensionato - Violazione degli obblighi di informazione – Inadeguatezza
dell’investimento - Insussistenza. Tribunale di Mantova, Sez. I prom. – Giudice
unico Dr. Antonio Villani - Sentenza del giorno 14 marzo 2005. Il testo integrale: Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 19/11/2002, T. A.
conveniva in giudizio la Banca Agricola Mantovana s.p.a., chiedendo che fosse
dichiarato nullo, ovvero che fosse annullato, ovvero che fosse dichiarato
risolto per fatto e colpa della Banca Agricola Mantovana s.p.a. il contratto
stipulato tra le parti il 14 marzo 2001, denominato "piano finanziario 4
You ", e che la stessa Banca, in persona del suo legale rappresentante,
fosse condannata alla restituzione o al risarcimento in suo favore della
somma di € 1.239,52 o di quella maggiore o minore incamerata in esecuzione
del contratto stipulato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali
dal dì della stipulazione del contratto. Esponeva, in particolare, l'attrice di avere sottoscritto,
presso la propria abitazione, un modulo titolato "proposta di adesione
al piano finanziario denominato 4 You ", relativo ad un prodotto
finanziario diffuso dalla convenuta quale prodotto previdenziale e
consistente nell'acquisto - con utilizzo di un finanziamento di £. 16.925.239
(8.741.156) concesso dalla stessa convenuta e restituibile in 178 rate
mensile comprensive di intereresse al tasso del 6,67% - di obbligazioni
Mediocredito Toscano Zero coupon di nominale € 11.000, riscuotibili nel 2016,
per un controvalore di € 5.223,24, nonché quote di un fondo comune di investimento
della Ducato Az. Europa per un controvalore di € 3.517,916. Alla prima udienza del 21/01/2003 nessuno si costituiva per la
convenuta, che pertanto veniva dichiarata contumace. La B.A.M. si costituiva ritualmente in giudizio nella udienza
successiva, instando per il rigetto della domanda attorea siccome infondata
in fatto e in diritto. La dichiarazione di contumacia, quindi, veniva revocata. Avendo il procuratore della convenuta dichiarata l'avvenuta
estinzione della stessa B.A.M. a seguito di fusione per incorporazione nella
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., veniva in data 07/10/2003 dichiarata
l'interruzione della causa. A seguito della riassunzione da parte della attrice nei
confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., si costituiva per
intervento volontario la Banca Agricola Mantovana s.p.a., successore a titolo
particolare nel rapporto controverso in quanto conferitaria del ramo di azienda
bancaria costituito da tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo
alla "vecchia" Banca Agricola Mantovana s.p.a., confermandosi nelle
conclusioni già prese dalla originaria convenuta. La Banca Monte dei Paschi di Siena non si costituiva in
giudizio, per cui veniva dichiarata contumace. Ammesse ed espletate le prove dedotte dalle parti, la causa
veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la eliminazione dagli atti del
procedimento del documento denominato "Parere pro ventate in merito ai
prodotti Finanziari denominati 4 You e MYWAY", allegato dall'attrice
alla comparsa conclusionale, siccome prodotto in violazione delle norme del
contraddittorio. Peraltro, già in sede istruttoria era stata rigettata la istanza
di produzione del documento. Eccepisce l'attrice la nullità del contratto in discussione ai
sensi dell'art. 30 D.L.vo 58/98, in quanto lo stesso, siccome stipulato
"fuori sede" (e precisamente in M. presso la sua abitazione), non
contiene alcun avvertimento circa la facoltà di recesso riservata dalla legge
al cliente investitore. A prova del suo assunto ha indotto la testimonianza della
sorella T. X., che ha testualmente affermato: " ... fui io stessa a
portare il contratto presso l'abitazione di mia sorella A. per farlo
sottoscrivere ... lo ho fatto firmare il contratto e quindi l'ho consegnato a
Sabina. Preciso che lo signora Sabina è venuta a ritirarlo presso il mio
negozio ". Quanto affermato dalla T. non trova, però, conferma nelle
risultanze istruttorie. Anzi, le altre testimonianze assunte portano a
conclusioni completamente diverse. Pasquali Sabina, funzionario della B.A.M., filiale di Viadana,
ha riferito che il 14/03/2001 la attrice, accompagnata dalla sorella,
abituale cliente, si era recata presso la sede dell'istituto per
sottoscrivere il contratto in discussione (già concordato, peraltro, in
precedenza con T. X.) e che la stessa, dopo l'inserimento nel modulo
prestampato da parte dell'impiegato addetto all'Ufficio Titoli (G.R.) di
tutti i dati necessari, aveva sottoscritto proprio avanti a lei il contratto. B.V.o, all'epoca direttore della filiale, ha dichiarato di aver
visto il giorno 14.3.2001 T. X, assieme ad una signora da lui non conosciuta,
nella stanza della P.; che la P. gli aveva poi riferito che tale persona era
T. A.; che in precedenza (al fine di una eventuale sostituzione) era stato
informato dalla Pasquali che quel giorno sarebbe passata in banca la T. A.
per sottoscrivere il contratto 4 You. Il G. ha riferito che il giorno 14/03/2004, su richiesta della
P., aveva provveduto ad inserire nel modulo del contratto relativo a T. A. i
dati mancanti; che aveva quindi riconsegnato il contratto alla P.; che nella
stessa mattinata la Pasquali gli aveva poi riconsegnato lo stampato firmato
da T. A.. Le deposizioni dei suddetti testimoni, considerate congiuntamente,
provano senza ombra di dubbio che il contratto in oggetto è stato
sottoscritto proprio presso la sede dell'Istituto bancario. Peraltro, va rilevato che la P. e il B. non sono più dipendenti
della B.A.M., per cui non vi è motivo alcuno per ritenere che riferiscano
circostanze false al solo fine di danneggiare l'attrice. Inoltre, non può sottacersi che la deposizione di T.X. contrasta
nettamente,con riferimento alla firma del contratto, con quanto sostenuto
dalla stessa attrice nel suo atto di citazione. Quest'ultima, infatti, racconta che la P. si era recata presso
la sua abitazione; che in tale occasione la stessa le aveva illustrato
sommariamente l'iniziativa e che, quindi, le aveva sottoposto per la firma il
contratto già predisposto. Il comportamento di T.X. integra il reato di cui all'art. 372
c.p.. Deve, pertanto, disporsi la trasmissione di copia della presente
sentenza al Procuratore della Repubblica di Mantova per le iniziative di
competenza. Essendo stato smentito in fatto l'assunto della attrice in
ordine al luogo di sottoscrizione del contratto, risulta del tutto inutile
esaminare la questione in punto di diritto. L'attrice eccepisce la violazione dell'art. 30 del regolamento
Consob 01/07/98 n. 11522, sostenendo che, prima della sottoscrizione del
documento di adesione al piano finanziario "4 You" (costituente un
mero ordine di acquisto), avrebbe dovuto essere sottoscritto un contratto-quadro.
Rileva che il contratto "4 You" non può sostituire il
contratto-quadro, atteso che nello stesso non sono indicate né le modalità di
redazione e comunicazione di rendiconti periodici che la banca è tenuta a
trasmettere in relazione all'andamento dei titoli (fondi comuni), né le spese
e le commissioni per l'acquisto e l'amministrazione dei medesimi titoli. L'eccezione non merita accoglimento. Nel caso in esame si è in presenza di un contratto scritto e
complesso, che rinvia per la sua attuazione concreta anche alla norme
contenute in altri contratti sottoscritti dalla attrice (contratto di conto
corrente di corrispondenza n. 23123/5 -doc. 3-; contratto di deposito titolo
a custodia e amministrazione n. 1108043 -doc. 4-; contratto per la
negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordine su strumento
finanziario -doc. 5-). L'art. 4 delle norme generali del piano finanziario "4
You" richiama, infatti, tutti i predetti contratti, fungendo in tal
senso da contratto-quadro (doc. 2 pag. 3). Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 27, comma 2°, del
Regolamento Consob, rilevando che le clausole del contratto relative alla
sussistenza del conflitto di interessi sia in ordine all'acquisto delle
obbligazioni Mediocredito Toscano, sia in relazione all'acquisto delle quote
dei fondi Ducato, non sono graficamente evidenziate. L'eccezione non merita
accoglimento. Dall'esame del modulo contrattuale emerge chiaramente che nello
stesso è dichiarata l'esistenza del conflitto di interessi sia nella sezione
B (relativa all'acquisto delle obbligazioni) sia nella sezione C (relativa
all'acquisto dei fondi). Inoltre, l'esistenza della situazione di conflitto è
ribadita nella sezione finale riguardante la specificazione delle clausole
vessatorie. Non può sostenersi, quindi, che alla attrice fosse sconosciuta
la circostanza sopra indicata. Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 21 comma 1 lettera
b) D.L.vo 58/98 in relazione all'art. 28, comma 2, Regolamento Consob,
rilevando che la convenuta non le ha fornito "notizie sull'effettivo
valore e sulle modalità di quotazione dell'obbligazione zero coupon nel corso
dell'operazione e sulle reali e gravi conseguenze derivanti all'investitore
per l'eventualità di disinvestimento ". La censura non ha fondamento. All'art. 4 della Sezione I del contratto, l'attrice dichiara
espressamente "di avere ricevuto adeguate informazioni sulla natura,
sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi oggetto
del presente accordo, con particolare riferimento ai relativi oneri e rischi
patrimoniali, in maniera tale da poter acquisire la conoscenza necessaria per
effettuare consapevoli scelte di investimenti e disinvestimenti ". Vi è prova, quindi, che la B.A.M. ha ottemperato al suo obbligo
di informazione. Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 21 lett. a) D.L.vo
58/98 in relazione all'art. 29 Regolamento Consob, sostenendo che per lei,
percettrice di una modestissima pensione, l'operazione posta in essere doveva
essere ritenuta fortemente inadeguata per tipologia e oggetto, in quanto
comportante un impegno finanziario per un lungo periodo di tempo (15 anni),
una aspettativa di guadagno "ridotta al lumicino ", la perdita, in
caso di inadempimento, dei titoli costituiti in pegno e l'esborso di una
penale, in caso di anticipato recesso. Innanzitutto, va rilevato che la attrice ha espressamente
affermato: "Dichiaro altresì di possedere capacità di risparmio, tenuto
conto degli altri impegni finanziari in corso, che mi consentiranno di
adempiere, nel rispetto delle scadenze prestabilite, al pagamento di tutto
quanto dovuto in relazione al Piano finanziario oggetto della presente
". Dichiarazione questa che conferma una piena consapevolezza del
meccanismo contrattuale e dell'impegno finanziario ad esso correlato. Per quanto attiene, invece, alle osservazioni critiche della
attrice in ordine al merito del contratto deve osservarsi quanto segue. Risulta chiaramente dall'esame del "piano denominato 4
You" che la banca eroga un finanziamento al cliente finalizzato, per una
quota (circa il 60%) all'acquisto di una obbligazione "zero coupon"
emessa da un Istituto bancario appartenente al Gruppo Monte dei Paschi, con
data di rimborso pari a quella di conclusione del contratto (punto B del
piano), e, per la restante parte (circa il 40%), all'acquisto di uno o più
fondi comuni di investimento istituiti dalle società GI GEST SGR S.p.a. e DUC
ATO GESTIONI SGR S.p.a. (punto B del piano). I titoli acquistati sono inseriti in un deposito titoli
intestato al cliente, che ne diventa proprietario. Detti titoli sono, poi, costituiti in pegno a favore della
banca, a garanzia del rimborso del finanziamento. La concessione del finanziamento è soggetta al pagamento di un
determinato interesse (6,67%) ed il cliente rimborsa la somma erogata
mediante un concordato numero di rate mensili costanti posticipate
comprensive di capitale e interessi. Al termine dell'operazione le somme versate dal cliente alla
banca saranno compensate dal valore degli strumenti finanziari acquistati
all'origine. In sostanza il cliente potrà godere al termine dell'operazione
di un capitale inesistente ab origine. Sostiene l'attrice che il piano non conferisce, in concreto,
alcuna disponibilità al cliente, il quale, al contrario, assume un costante e
rilevante impegno finanziario nei confronti della banca per lasso di tempo
notevolmente lungo (15 anni nel caso specifico); che sul finanziamento per
l'acquisto di titoli deve corrispondere un interesse del 6,67% superiore a
quello che la banca riconoscerà alla scadenza dell'operazione sullo
"zero coupon"; che il controvalore delle obbligazioni pagabili alle
scadenze avrà un valore effettivo inferiore a quello iniziale, a causa del
fenomeno inflattivo, e che il controvalore delle quote del fondo verrà decurtato
dalle commissioni di ingresso e di gestione. Le affermazioni dell'attrice in ordine alla convenienza del
"piano di finanziamento" sono nettamente contestate dalla
convenuta, che, peraltro, propone lo sviluppo del piano sottoscritto dalla
T.. Dai conteggi effettuati risulta evidente un vantaggio per la
stessa qualora sia portato a scadenza il contratto (vedasi pagg. 6 - 7 - 8 e
9 comparsa di risposta). Parte attrice non ha contestato in alcun modo detti conteggi. In sostanza, si rileva che il valore nominale del certificato
zero coupon e il valore di fondi comuni d'investimento al momento del
realizzo sono tali da consentire di coprire e superare l'importo del capitale
finanziato e degli interessi corrisposti. E' evidente che la componente che può maggiormente influenzare
il maggior o minor guadagno è rappresentata dai fondi di investimento, il cui
rendimento non è nella disponibilità della banca (a tal proposito è
espressamente previsto in contratto che la T. è stata informata che non
"vi è garanzia del rendimento futuro" - vedi Sez. I art. 4 -). E', comunque, notorio che i fondi di investimento, nel lungo
termine non perdono valore ma si apprezzano, con rendimenti vari. Per quanto attiene alla eccezione relativa alla violazione
dell'art. 27, comma 1° del Regolamento Consob, si rileva che la T. ha
sottoscritto il questionario per l'investitore in strumenti finanziari,
dichiarando: 1) media esperienza in materia di strumenti finanziari, 2)
obiettivi di investimento di livello 4; 3) media propensione al rischio; 4) rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione
finanziaria (doc. 6 parte convenuta). Risulta di tutta evidenza che l'operazione in discussione non
poteva considerarsi inadeguata per la T., impegnandosi la stessa a rimborsare
un finanziamento di € 8.741,15 in quindici anni con un versamento mensile di
soli € 77,46. Lamenta ancora l'attrice che, avendo esercitato il diritto di
recesso anticipato dal rapporto, ha avuto delle conseguenze non previste. E' chiaro che l'interruzione volontaria del piano di
finanziamento prima della sua naturale scadenza può comportare situazioni di
perdita, dal momento che il piano è concepito in una ottica di lungo termine
e che in tale contesto manifesta i suoi vantaggi e pregi. L'estinzione anticipata del finanziamento è espressamente
prevista dall'art. 8 Sez. 2a - norme relative al finanziamento ed alla
garanzia -. Il cliente può, in forza di tale norma, chiudere in ogni momento
il finanziamento con il pagamento di un corrispettivo, da calcolarsi con
l'utilizzo di una formula matematica. Il fatto che sia stato richiesto alla T. il pagamento di €
745,00, non è altro che il risultato del recesso da lei manifestato e
previsto dal contratto stesso. Da ultimo l'attrice invoca a suo favore "l'applicazione
delle norme poste a tutela del consumatore atteso il significativo squilibrio
delle reciproche prestazioni" (pag. 13 atto di citazione). La richiesta è all'evidenza del tutto generica, non essendo
stati indicati, neppure sommariamente quali punti dell'art. 1469 bis c.c. si
ritengano violati. In conclusione non si ravvisa in capo alla banca convenuta
alcuna violazione che possa comportare le conseguenze invocate dall'attrice.
La domanda della stessa va, pertanto, rigettata. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, ogni altra
eccezione e istanza respinta, definitivamente giudicando nella causa promossa
da T. A. contro Monte dei Paschi di Siena S.p.a. con l'intervento della Banca
Agricola Mantovana S.p.a.: - dispone la eliminazione dagli atti del procedimento del
documento denominato "Parere pro ventate in merito coi prodotti
Finaziari denominati -/ YOU e MY WAY" prodotto dall'attrice con la
comparsa conclusionale; - rigetta la domanda di
T. A.; - condanna T. A. a
rimborsare alla Banca Agricola Mantovana S.p.a., le spese di lite dalla stessa
sostenute, che si liquidano complessivamente in € 7.402,63 di cui € 39,53 per
spese, € 3.495,00 per diritti, € 3.050,00 per onorari e € 818,13 per spese
generali, oltre IVA e CPA come per legge; - dispone la
trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica
di Mantova, potendosi ravvisare a carico della testimone T.X. il reato di cui
all'art. 372 C.P.. |