Distanze dal
confine – Violazione – Azione di manutenzione del possesso – Ammissibilità.
Accertamento del fatto lesivo del possesso – Oblazione ex art. 13 L. n. 47/85
– Irrilevanza – Accertamento dell’animus turbandi – Ottenimento di
concessione edilizia da parte dell’autore della turbativa – Irrilevanza –
Riconoscimento della fondatezza dell’azione – Potere dovere del giudice di
ordinare la distruzione dell’opera mediante la quale e’ stata arrecata la
denunciata molestia. Tribunale di Mantova, Sez. Stralcio – Giudice
Dr. Andrea Gibelli - Sentenza del giorno 23 dicembre 2004. La massima: La violazione delle distanze
legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo
contro la quale è data l'azione di manutenzione perché, anche quando non ne
comprime di fatto l'esercizio, importa tuttavia, automaticamente, una
modificazione o una restrizione delle relative facoltà. Tale violazione, infatti, arreca sempre un pregiudizio
per il possessore finitimo, con la conseguenza che contro detta violazione
quest'ultimo è incondizionatamente legittimato a reagire, senza che sia necessario
accertare che la violazione delle distanze legali abbia in concreto causato
una restrizione del potere di fatto sulla cosa mediante privazione del possessore
di alcune delle facoltà spettanti in relazione ad un effettivo possesso in
atto. L’avvenuta oblazione ex art. 13 della legge n. 47/1985 è del tutto ininfluente nei rapporti tra privati, atteso che la stessa non incide in alcun modo sul privato costruttore e i vicini confinanti. La sussistenza dell'animus
turbandi non è esclusa dall'ottenimento da parte dell'autore della turbativa
della concessione edilizia rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi;
inoltre, nell'azione di manutenzione, l'elemento psichico consiste
nella volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso e
deve pertanto presumersi ogni volta che si dimostrino gli estremi della
turbativa, restando irrilevante anche l'eventuale convincimento dell'autore
del fatto di esercitare un proprio diritto. Il giudice, ove riconosca
fondata l'azione di manutenzione, ha il potere-dovere di ordinare la
distruzione dell'opera mediante la quale sia stata arrecata la molestia e ciò
al fine di evitare che la stessa continui a produrre i suoi effetti. il testo integrale: Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 703 c.p.c. in data 28/11/1994 (in pari data depositati presso la Pretura di Mantova) Bianchi Silvio, Bianchi Anna Rosa e Verdi Gina, residenti in ***, esponevano: 1)
di essere proprietari di una villetta bifamigliare sita in ***, Via
Brodoloni, confinante con l'immobile di civile abitazione con
annessa area cortiva di proprietà di Rossi Vittorio e Giannini Franca; 2)
che da alcuni
giorni il Rossi e la Giannini avevano dato inizio sul terreno di loro
proprietà ai lavori per "l'ampliamento di un edificio unifamiliare
esistente" come si leggeva nella concessione edilizia rilasciata dal
Comune di **; 3)
che l'ampliamento
si realizzava sull'area cortiva esistente tra la preesistente costruzione di
proprietà Rossi‑Giannini e il confine con la proprietà Bianchi; 4)
che era già stato
realizzato sul confine un muro di fabbrica alto m. 3,10 e lungo m. 8,80 che
doveva costituire una delle pareti dell'edificio in corso di costruzione; 5)
che la costruzione
in fase di realizzazione era abusiva e illegittima per vari motivi ed in
particolare per il mancato rispetto delle distanze; 6)
che le fondamenta
del muro di fabbrica edificato sul confine invadevano la proprietà attorea
per circa 20 cm e per tutta la lunghezza del muro. Ciò premesso Bianchi Silvio, Bianchi Anna Rosa e Verdi Gina chiedevano l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituivano ritualmente i convenuti i quali contestavano quanto ex adverso dedotto e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) ritenuta la costruzione del
garage sul confine legittima sussistendo le condizioni di cui alle N.T.A del
P.R.G del Comune di ** quanto a: destinazione, lunghezza rapportata a quella
del confine, distanza dalla via pubblica ed altezza; preso atto
dell'autorizzazione ex art. 15 legge n. 47 del 1985 richiesta in data
12.12.1994 e della lettera datata 14.12.1994 del Sindaco di ** che trasmette
parere favorevole della Commissione Edilizia emesso il 13.12.1994; accertata
l'insussistenza di alcuno sconfinamento della costruzione Rossi-Giannini nel
fondo Bianchi-Verdi; respingersi la domanda possessoria. 3) con vittoria di spese diritti e onorari C.P.A. ed I.V.A in caso di resistenza." Disposta ctu il Pretore con ordinanza 17/11/1998 rigettava la richiesta degli attori e fissava l'udienza per la trattazione della causa nel merito. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lvo n. 51/98 la causa passava al Tribunale e quindi alla Sezione Stralcio La causa veniva spedita a sentenza una prima volta all'udienza del 29/5/2002. Con ordinanza in data 8/8/2002 (dep. Il 17/9/2002) il G.O.A. rimetteva la causa in istruttoria. Disposta la rinnovazione della consulenza la causa veniva da ultimo trattenuta per la decisione all'udienza del 30/11/2004 dopo l'applicazione del sottoscritto estensore alla Sezione Stralcio per la trattazione di alcuni procedimenti tra cui il presente. Motivi della decisione
Va preliminarmente
osservato che, pur essendo stata disposta la rinnovazione della ctu con
riproposizione dell'originario quesito e aggiunta di un quesito ulteriore (v.
verbale 11/12/2002), il consulente tecnico d'ufficio ha sostanzialmente
interpretato il nuovo incarico come mero supplemento di consulenza. E'
significativo al riguardo quanto si legge nell'elaborato in data 9/12/2003
(depositato il 10/12/2003) ove testualmente il consulente dichiara che "la presente consulenza è in
ampliamento ad altra del novembre 1997". Peraltro si deve ritenere che i
consulenti di parte abbiano finito per prendere atto e quindi sostanzialmente
riconoscere la validità dei rilievi e delle misurazioni effettuate nel corso
della prima consulenza atteso che nessuna nuova attività del genere è stata
richiesta al ctu neppure dal consulente di parte degli attori che aveva
lamentato di non essere stato convocato dal ctu per assistere ai rilievi (si
veda in particolare il verbale della riunione dei consulenti in data
26/2/2003 nel quale si legge tra l'altro: "si
è preso atto della consulenza
tecnica presentata a suo tempo dal ctu e dell'integrazione
chiesta nel nuovo quesito"). Si ritiene quindi che possano
essere utilizzati i risultati dei rilievi e delle misurazioni della prima
consulenza depositata il 22/1/1998 della quale peraltro esiste agli atti la
sola copia semplice prodotta dalla difesa dei convenuti all'udienza del
13/11/2002. Ciò premesso si osserva quanto segue. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo contro la quale è data l'azione di manutenzione (da ultimo Cass. Civ. Sez. II 24/11/2003 n. 17868) perché, anche quando non ne comprime di fatto l'esercizio, importa tuttavia, automaticamente, una modificazione o una restrizione delle relative facoltà. In altre
parole, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la violazione
delle distanze legali concreta sempre un pregiudizio per il possessore
finitimo, con la conseguenza che contro detta violazione quest'ultimo è
incondizionatamente legittimato a reagire, senza che sia necessario accertare
ciò che una pur autorevole dottrina configura come ulteriore condizione di
manutenibilità: cioè che la violazione delle distanze legali abbia in
concreto causato una restrizione del potere di fatto sulla cosa mediante
privazione del possessore di alcune delle facoltà spettanti in relazione ad
un effettivo possesso in atto. Ciò premesso
in generale ulteriormente si osserva quanto segue con riferimento al caso di
specie. In base alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di ** (art. 43
punto 2 Zona B2 lettera g) "possono essere edificati in confine i
garages di cui alla legge 122/89 a condizione che l'altezza lorda rispetto
alla viabilità pubblica antistante la proprietà sia pari a ml. 2.70, non
occupino più di 1/3 della lunghezza del confine e distino dalla pubblica via
almeno ml. 6.00; queste costruzioni vengono considerate pertinenze quindi non
computabili ai fini delle distanze tra gli
edifici". Secondo la difesa dei convenuti
la costruzione di cui si discute rispetterebbe tali prescrizioni di tal che
sarebbero infondate le doglianze degli attori. Tale tesi non può essere
condivisa. Non è provato anzitutto che,
come sostenuto dai convenuti, il garage sia stato eretto a norma
della legge n. 122/89 ed anzi gli elementi in atti depongono a favore della
tesi contraria sostenuta sul punto dalla difesa degli attori. In particolare
va sottolineato il fatto che, a norma dell'art. 9 comma secondo
della citata legge, l'esecuzione delle opere era soggetta ad
autorizzazione gratuita (e non a concessione come sostenuto dalla difesa dei
convenuti) della quale nel caso di specie non v'è traccia. Del resto gli
stessi attori nella richiesta al Sindaco di ** in data 26/1/1996 (prot. n.
331 del 27/1/1996 del Comune di **) affermano che trattasi di
"autorimessa pertinenza della casa di civile abitazione a norma
dell'art. 7 della L. 94/1982" (rectius dell'art. 7 del D.L. 23/1/82 n. 9
convertito con modificazioni in legge 25/3/1982 n. 94 che pure assoggettava
ad autorizzazione gratuita le opere costituenti pertinenze). In ogni caso, poi,
la tesi dei convenuti non potrebbe essere accolta atteso che non
sarebbe rispettata la prescrizione relativa all'altezza e quindi non
sussisterebbero tutti i presupposti perché la costruzione de qua possa essere
considerata legittimamente edificabile (presupposti che il Tribunale in sede
di reclamo aveva demandato a questa sede di verificare). In fatto - pacifico
essendo che il nuovo fabbricato con destinazione di autorimessa ed oggetto di
causa è da considerarsi a confine - è stato accertato che l'altezza esterna
del garage è pari a ml. 3,10. I convenuti hanno però rilevato che l'altezza interna della costruzione al grezzo è stata accertata nella misura di ml. 2,67. Secondo la difesa dei convenuti
tale altezza sarebbe legittima atteso che per il relativo calcolo dovrebbe
trovare applicazione, in assenza di apposita normativa, il
criterio di cui all'art. 32.4 delle N.T.A che fa riferimento all'intradosso
del solaio dell'ultimo piano. Tale tesi non può essere
condivisa. Anzitutto la norma richiamata
dalla difesa dei convenuti fa riferimento non già semplicemente ai
"fabbricati" ma ai "fabbricati residenziali"; comunque la
norma relativa ai garage indica in modo espresso ed inequivocabile che
l'altezza di ml 2,70 deve intendersi quale altezza "lorda". L'avvenuta oblazione ex art. 13
della legge n. 47/85 è del tutto irrilevante atteso che non incide in alcun
modo sui rapporti tra il privato costruttore e i vicini confinanti (Cass.
Civ. Sez. II 25/7/1992 n. 8994). Il ctu ha ritenuto
di concludere che "non vi è violazione della distanza dei garage o
pertinenze dai confini non essendo area prospettante sedi viarie o spazi
aperti al pubblico". E' chiaro il riferimento
alla lettera e) dello stesso punto 2 zona B2 dell'art. 43 delle N.T.A secondo
cui "la distanza dai confini non prospettanti sedi viarie o spazi aperti
al pubblico è di ml. 5.00, minimo fanno eccezione i garages e le pertinenze". Se però dovesse
condividersi la tesi del ctu non avrebbe alcun senso la norma di cui si
discute che fa esplicito riferimento ai garages di cui alla legge n. 122/89 e
solo a quelli. In fatto è parimenti
provato anche lo sconfinamento del dado di fondazione della nuova costruzione
del muro di fabbrica della rimessa Rossi verso la proprietà degli attori. Sussiste pertanto la
lamentata turbativa dedotta dagli attori col ricorso introduttivo col quale,
in difetto di espresso riferimento all'art. 1170 c.c., si deve ritenere che
si sia inteso esercitare azione di manutenzione. Si deve solo dare atto che,
a seguito dell'intervento attuato dai convenuti, è venuta meno nelle more la
prospicienza delle costruzioni pure dedotta nel ricorso introduttivo. Quanto all'animus turbandi va
ricordato, in primo luogo, che esso non è escluso dall'ottenimento
da parte dell'autore della turbativa della concessione edilizia rilasciata
con salvezza dei diritti dei terzi (Cass. Civ. Sez. II 12/11/1998 n. 114040)
ed ancora che, nell'azione di manutenzione, l'elemento
psichico consiste nella volontarietà del fatto compiuto a detrimento
dell'altrui possesso e deve pertanto presumersi ogni volta che si dimostrino
gli estremi della turbativa, restando irrilevante anche l'eventuale
convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto (con
specifico riferimento alla violazione delle distanze nelle costruzioni Cass.
Civ., Sez. I, 15/10/1994 n. 8417). Come ha avuto modo di statuire
la Suprema Corte, il Giudice, ove riconosca fondata l'azione di manutenzione,
ha il potere dovere di ordinare la distruzione dell'opera mediante la quale
sia stata arrecata la denunciata molestia, derivandone, in mancanza, che la
lamentata turbativa, anziché essere eliminata continuerebbe a produrre i suoi
effetti (Cass. Civ. Sez. II 7/8/1990 n. 7978). Si deve quindi revocare
l'ordinanza in data 17/11/1998 e ordinare ai convenuti di demolire il
fabbricato con destinazione autorimessa edificato in confine con le ragioni
degli attori nella parte posta a meno di 5 metri dal confine stesso nonché di
eliminare lo sconfinamento nelle ragioni degli attori del dado di fondazione
della nuova costruzione del muro di fabbrica della rimessa e ciò nel termine
di giorni sessanta dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza
e si liquidano in € 6.560,01 di cui € 403,38 per esborsi, € 1.672,56 per
diritti, € 3.800,00 per onorari, € 684,07 per rimborso spese generali oltre a
quanto dovuto per legge. Le spese di entrambe le ctu come
liquidate vanno definitivamente poste a carico dei convenuti. P.Q.M. Il Tribunale ogni
contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1)
Ordina la
demolizione del fabbricato con destinazione autorimessa edificato da Rossi
Vittorio e Giannini Franca in confine con le regioni degli attori e per cui è causa nella parte
posta a meno di 5 metri dal confine stesso; 2)
Ordina a Rossi
Vittorio e Giannini Franca di eliminare lo sconfinamento nelle ragioni degli
attori del dado di fondazione della nuova costruzione del muro di fabbrica
della rimessa per cui è causa; 3)
Dispone che alle
opere di cui sub 1 e 2 si provveda a cura e spese dei convenuti nel termine
di giorni sessanta dal passaggio in giudicato della presente
sentenza; 4)
Condanna i
convenuti in solido alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in €
6.560,01 di cui € 403,38 per esborsi, € 1.672,56 per diritti, € 3.800,00 per
onorari, € 684,07 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per
legge; 5)
Pone
definitivamente le spese delle ctu come liquidate a carico dei convenuti in
solido. |