Tribunale di Mantova, Sez. I – Dott. Andrea
Gibelli, Giudice relatore - Sentenza del giorno 19 marzo 2005. Azione
risarcitoria ex art. 23 l. 990/1969 – Giudizio con pluralità di parti a
litisconsorzio necessario – Eccezione di incompetenza per territorio
sollevata da uno solo dei convenuti nella contumacia dell’altro -
Inefficacia. La massima: Nell'ipotesi di azione
risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e del responsabile
del danno ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990/69, configurandosi un
giudizio con pluralità di parti a litisconsorzio necessario, l'eccezione di
incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti, nella
contumacia dell'altra parte, resta inoperante dato il carattere inscindibile
di detta competenza Conforme: tra le altre, Cass.
Civ. Sez. III 14/6/86 n. 3959; Cass. Civ. Sez. III 19/1/1987 n.
430; Cass. Civ. Sez. III
9/2/1988 n. 1416; Cass. Civ. Sez. III 25/11/1989 n. 5116. il testo integrale: RG. N. 1062/2001 Svolgimento del processo Con atto di
citazione in data 10/3/2001, ritualmente notificato, Bianchi Vincenzo,
residente in Mantova, evocava in giudizio Franco Verdi, residente in Bari, e
la UNIASS Assicurazioni spa, con sede in Roma,
esponendo: 1) che
il giorno 15 ottobre 1999 alle ore 19,00 circa egli alla guida di un
ciclomotore Malaguti telaio 44006726 percorreva nel territorio del Comune di
Bari la Via Giulio Petroni con direzione verso Via
Montello; 2) che
giunto all'altezza dell'incrocio formato dalla confluenza di tali arterie,
il veicolo dell'attore era stato investito dall'autovettura Renault
Clio tg AP 729 HV condotta da Cassano Michele e di proprietà di Franco Verdi
risultata assicurata con la Uniass spa con sede in Roma; 3) che
detto automezzo si era immesso da Via Montello sulla via Petroni senza
arrestarsi al segnale di stop gravante sulla strada percorsa omettendo così
di dare la precedenza al veicolo condotto dall'attore che pur transitando a
velocità assai ridotta, nulla poteva per evitare
l'impatto; 4) che
nell'occorso aveva riportato lesioni personali che ne avevano imposto il
ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Bari ove era stato
accolto con la diagnosi di "contusioni escoriate multiple ginocchio dx e
sx"; che, a
causa del persistere della sintomatologia dolorosa) si era
sottoposto ad ulteriori esami clinici che avevano rivelato la rottura del
legamento crociato anteriore menisco mediale e legamento collaterale mediale
che aveva richiesto un intervento in artroscopia effettuato presso la
divisone di Ortopedia dell'Ospedale di Bari e un ciclo di cure riabilitative; 6) che, sulla scorta della
consulenza medico legale di parte, il risarcimento dei danni derivanti dalle
lesioni subite nonché dai postumi delle medesime poteva quantificarsi in £
79.902.980; 7) che era risultato vano ogni
tentativo di definire transattivamente la controversia con la Uniass
Assicurazioni spa. Ciò premesso
l'attore chiedeva l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Franco Verdi, benché
ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto
dichiarato contumace. Si costituiva
ritualmente la Compagnia Uniass che, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva
l'incompetenza dell'adito Giudice dovendosi ritenere competente il Tribunale
di Bari o quello di Roma. La società convenuta, inoltre, eccepiva la propria
carenza di legittimazione passiva atteso che Franco Verdi alla data del
sinistro (15/10/99) non risultava più assicurato presso Uniass essendo la
polizza RCA scaduta il 13/9/99 senza ulteriore rinnovo tanto che contrassegni
e quietanze, mai consegnati in difetto di pagamento del premio, erano stati
oggetto di furto. Nel merito la
convenuta contestava quanto ex adverso dedotto sia in punto di an che in
punto di quantum. All'esito della
udienza di prima comparizione il G.I rinviava per la precisazione delle
conclusioni. Tale ordinanza
veniva poi revocata dal nuovo G.I designato che fissava udienza per i
provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c.. Anche tale ordinanza
veniva però revocata dal G.I. da ultimo designato essendo stata omessa
l'udienza ex art. 183 c.p.c.. Con ordinanza in
data 23/3/04 il G.I. riteneva opportuno porre in decisione la causa sull'eccezione
pregiudiziale sollevata da Uniass s.p.a.. Precisate le
conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza del
30/11/2004, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica. Motivi
della decisione Come si è visto
Franco Verdi è rimasto contumace. La società convenuta
ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice evidenziando
che: a) il sinistro di
cui si discute è avvenuto a Bari; b) il presunto responsabile del danno
risiede a Bari; c) la convenuta Uniass spa aveva sede in Roma. L'eccezione non è
fondata. La Suprema Corte ha
più volte precisato che, nell'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo,
l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei
convenuti resta priva di effetti, in considerazione della incontestabilità
della competenza ratione loci del Giudice adito nei confronti del convenuto che
non ha proposto tale eccezione, nonché del carattere inscindibile della
causa, considerazioni ritenute decisive anche nell'ipotesi in cui il
convenuto che non abbia proposto l'eccezione sia quello rimasto contumace (da
ultimo Cass. Civ. Sez. III 4/10/2004 n. 19802). Applicando tale
principio alla specifica fattispecie la Suprema Corte ha ribadito che
nell'ipotesi di azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti
dell'assicuratore e del responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 della
legge n. 990/69, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
configurandosi un giudizio con pluralità di parti a litisconsorzio
necessario, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo
dei convenuti, nella contumacia dell'altra parte, resta inoperante dato il
carattere inscindibile di detta competenza (tra le altre Cass. Civ. Sez. III
14/6/86 n. 3959; Cass. Civ. Sez. III 19/1/1987 n. 430; Cass. Civ. Sez. III 9/2/1988 n. 1416; Cass. Civ.
Sez. III 25/11/1989 n. 5116). Si è registrata
un’unica pronuncia di segno diverso (Cass. Civ. Sez. II 17/12/1991 n. 13594)
che peraltro non va ritenuta un revirement sul tema atteso che la Corte si è
prontamente riallineata alla precedente giurisprudenza già con la sentenza n.
525 del 17/1/1992 (da ultimo si veda Cass. Civ. Sez. III 27/11/2002 n.
16749). Va quindi ritenuta
la competenza dell'adito Giudice essendo l'eccezione stata sollevata solo
dalla Uniass spa nella contumacia di Franco Verdi. Il giudizio deve
quindi proseguire avanti a questo Giudice e a ciò si provvede con
separata ordinanza. P.Q.M. Il Tribunale, non
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione
disattesa così provvede: 1) Rigetta
l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla sola Uniass spa; 2) Dispone
con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio; 3) Spese
al definitivo. Così deciso in data
19/03/2005 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova. IL GIUDICE Dott. Andrea Gibelli |