Tribunale di Mantova, Sez. I – Dott. Andrea Gibelli, Giudice relatore - Sentenza del giorno 19 marzo 2005.

 

Azione risarcitoria ex art. 23 l. 990/1969 – Giudizio con pluralità di parti a litisconsorzio necessario – Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti nella contumacia dell’altro - Inefficacia.

 

La massima:

Nell'ipotesi di azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e del responsabile del danno ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990/69, configurandosi un giudizio con pluralità di parti a litisconsorzio necessario, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti, nella contumacia dell'altra parte, resta inoperante dato il carattere inscindibile di detta competenza

 

Conforme: tra le altre, Cass. Civ. Sez. III 14/6/86 n. 3959; Cass. Civ. Sez. III 19/1/1987 n. 430; Cass. Civ. Sez. III 9/2/1988 n. 1416; Cass. Civ. Sez. III 25/11/1989 n. 5116.

 

 

il testo integrale:

 

RG. N. 1062/2001

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 10/3/2001, ritualmente notificato, Bianchi Vincenzo, residente in Mantova, evocava in giudizio Franco Verdi, residente in Bari, e la UNIASS Assicurazioni spa, con sede in Roma, esponendo:      

1) che il giorno 15 ottobre 1999 alle ore 19,00 circa egli alla guida di un ciclomotore Malaguti telaio 44006726 percorreva nel territorio del Comune di Bari la Via Giulio Petroni con direzione verso Via Montello;     

2) che giunto all'altezza dell'incrocio formato dalla confluenza di tali arterie, il veicolo dell'attore era stato investito dall'autovettura Renault Clio tg AP 729 HV condotta da Cassano Michele e di proprietà di Franco Verdi risultata assicurata con la Uniass spa con sede in Roma;  

3) che detto automezzo si era immesso da Via Montello sulla via Petroni senza arrestarsi al segnale di stop gravante sulla strada percorsa omettendo così di dare la precedenza al veicolo condotto dall'attore che pur transitando a velocità assai ridotta, nulla poteva per evitare l'impatto;   

4) che nell'occorso aveva riportato lesioni personali che ne avevano imposto il ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Bari ove era stato accolto con la diagnosi di "contusioni escoriate multiple ginocchio dx e sx";      

che, a causa del persistere della sintomatologia dolorosa) si era sottoposto ad ulteriori esami clinici che avevano rivelato la rottura del legamento crociato anteriore menisco mediale e legamento collaterale mediale che aveva richiesto un intervento in artroscopia effettuato presso la divisone di Ortopedia dell'Ospedale di Bari e un ciclo di cure riabilitative;

6)       che, sulla scorta della consulenza medico legale di parte, il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite nonché dai postumi delle medesime poteva quantificarsi in £ 79.902.980;

7)       che era risultato vano ogni tentativo di definire transattivamente la controversia con la Uniass Assicurazioni spa.

Ciò premesso l'attore chiedeva l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Franco Verdi, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace.

Si costituiva ritualmente la Compagnia Uniass che, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza dell'adito Giudice dovendosi ritenere competente il Tribunale di Bari o quello di Roma. La società convenuta, inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva atteso che Franco Verdi alla data del sinistro (15/10/99) non risultava più assicurato presso Uniass essendo la polizza RCA scaduta il 13/9/99 senza ulteriore rinnovo tanto che contrassegni e quietanze, mai consegnati in difetto di pagamento del premio, erano stati oggetto di furto.

Nel merito la convenuta contestava quanto ex adverso dedotto sia in punto di an che in punto di quantum.

All'esito della udienza di prima comparizione il G.I rinviava per la precisazione delle conclusioni.

Tale ordinanza veniva poi revocata dal nuovo G.I designato che fissava udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c..

Anche tale ordinanza veniva però revocata dal G.I. da ultimo designato essendo stata omessa l'udienza ex art. 183 c.p.c..

Con ordinanza in data 23/3/04 il G.I. riteneva opportuno porre in decisione la causa sull'eccezione pregiudiziale sollevata da Uniass s.p.a..

Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza del 30/11/2004, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Come si è visto Franco Verdi è rimasto contumace.

La società convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice evidenziando che:

a) il sinistro di cui si discute è avvenuto a Bari; b) il presunto responsabile del danno risiede a Bari; c) la convenuta Uniass spa aveva sede in Roma.

L'eccezione non è fondata.

La Suprema Corte ha più volte precisato che, nell'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti resta priva di effetti, in considerazione della incontestabilità della competenza ratione loci del Giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto tale eccezione, nonché del carattere inscindibile della causa, considerazioni ritenute decisive anche nell'ipotesi in cui il convenuto che non abbia proposto l'eccezione sia quello rimasto contumace (da ultimo Cass. Civ. Sez. III 4/10/2004 n. 19802).

Applicando tale principio alla specifica fattispecie la Suprema Corte ha ribadito che nell'ipotesi di azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e del responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990/69, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, configurandosi un giudizio con pluralità di parti a litisconsorzio necessario, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti, nella contumacia dell'altra parte, resta inoperante dato il carattere inscindibile di detta competenza (tra le altre Cass. Civ. Sez. III 14/6/86 n. 3959; Cass. Civ. Sez. III 19/1/1987 n. 430; Cass. Civ. Sez. III 9/2/1988 n. 1416; Cass. Civ. Sez. III 25/11/1989 n. 5116).

Si è registrata un’unica pronuncia di segno diverso (Cass. Civ. Sez. II 17/12/1991 n. 13594) che peraltro non va ritenuta un revirement sul tema atteso che la Corte si è prontamente riallineata alla precedente giurisprudenza già con la sentenza n. 525 del 17/1/1992 (da ultimo si veda Cass. Civ. Sez. III 27/11/2002 n. 16749).

Va quindi ritenuta la competenza dell'adito Giudice essendo l'eccezione stata sollevata solo dalla Uniass spa nella contumacia di Franco Verdi.

Il giudizio deve quindi proseguire avanti a questo Giudice e a ciò

si provvede con separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) Rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla sola Uniass spa;

2) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;

3) Spese al definitivo.      

Così deciso in data 19/03/2005 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova.

IL GIUDICE

Dott. Andrea Gibelli