Opposizione a decreto ingiuntivo – Produzione della copia notificata del decreto opposto – Onere della prova del rispetto del termine di cui all’art. 641 c.p.c. – Verifica delle condizioni di procedibilità. Chiamata del terzo in garanzia – Limiti della procura da litem – Richiesta di autorizzazione del giudice – Necessità.

 

Tribunale di Mantova – Giudice Unico Dr. Andrea Gibelli - Sentenza del  giorno 14 febbraio 2005.

 

La massima:

Va ricordato che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, la verifica delle condizioni di procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dell’eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella della inefficacia del decreto opposto. Al predetto fine incombe quindi sull’opponente l’onere di produrre la copia notificata del decreto, per consentire al Giudice di controllare in limine la tempestività dell’opposizione, o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività, senza che rilevi la mancanza di contestazioni al riguardo da parte dell’opposto, poiché l’esame sul rispetto dei termini spetta solo ed esclusivamente al Giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti e perciò sottratte alla disponibilità delle parti.

Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può, in base alla stessa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell'originario rapporto litigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarlo a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia.

In tema di procedimento di ingiunzione, l'opponente debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto, qualora intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di chiederne l'autorizzazione al Giudice, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima udienza non ancora fissata

 

Svolgimento del processo

Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 31/1/2001 l'Emmeleasing S.p.a., con sede in Mantova, esponeva:

1) di avere concesso in locazione finanziaria a B.A. residente in Riva di Solto (Bg) l'autoveicolo Porche 993 Carrera 4S Coupè tg. BF370DB;

2) che il contratto prevedeva n. 36 canoni mensili di cui il primo dell'importo di £ 1.680.000 ed i residui 35 dell'importo di £ 2.650.000 oltre IVA e spese bancarie con facoltà per il conduttore di acquistare il bene oggetto della locazione al valore residuo convenzionale fissato in £ 19.000.000 + IVA; inoltre prevedeva un importo di £ 27.690.381 per premi assicurativi in riferimento alla polizza furto incendio casko stipulata con la Winterthur Assicurazioni in riferimento all'autovettura dedotta in contratto;

3) che il conduttore, con decorrenza dal 22/3/2000 aveva omesso di pagare i canoni mensilmente pattuiti e la Emmeleasing era stata informata che l'autoveicolo dedotto nel contratto era stato oggetto di grave sinistro; conseguentemente Emmeleasing aveva inviato, in data 11/7/00 racc. a. r. di risoluzione contrattuale in ottemperanza a quanto previsto all'art. 17 del contratto di locazione richiedendo l'intero ammontare delle somme contrattualmente dovute in £ 83.555.185;

4) che la Winterthur Assicurazioni, compagnia che copriva il rischio casko furto e incendio dell'autoveicolo de quo, in riferimento al sinistro di cui sopra aveva fatto pervenire alla Emmeleasing la somma di £ 34.000.000;

5) che, con racc. a.r. in data 4/10/2001 la Emmeleasing aveva comunicato che la somma offerta dalla Compagnia assicuratrice era stata trattenuta in acconto delle maggiori somme dovute all'utilizzatore per cui residuava un avere di £ 49.551.185;

6) che, con racc. a.r. 9/1/2001, la Emmeleasing, in rettifica delle comunicazioni che precedono, aveva indicato il residuo avere in £ 48.133.328 oltre interessi convenzionali dal 21/11/2000 al saldo ed ogni successiva occorrenda.

Con decreto n. 180/01 il Tribunale ingiungeva a B.A. il pagamento della somma di £ 48.133.328 oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo e le spese liquidate in complessive £ 1.199.600.

Avverso tale decreto proponeva opposizione B.A. il quale citava in giudizio oltre all'Emmeleasing s.p.a. anche la Winterthur Assicurazioni s.p.a. chiedendo la revoca dell'opposto decreto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'ingiungente opposta dichiararsi la Winterthur tenuta a manlevare e restituire all'opponente ogni somma che eventualmente questi fosse stato tenuto a versare a Emmeleasing s.p.a.; in ogni caso con condanna della Winterthur al versamento del saldo relativo al valore commerciale del veicolo assicurato.

Si costituivano ritualmente entrambi i convenuti insistendo per il rigetto della proposta opposizione.

Con ordinanza in data 28/1/2002 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, con successiva ordinanza in 19/11/2002, rigettava la richiesta di prove orali formulata dall'opponente.

Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza del 26/10/2004, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Va subito osservato che la difesa dell'attore in opposizione, nel depositare la comparsa conclusionale e la nota spese, non ha ridepositato il fascicolo di parte ritirato all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/10/2004.

Non si dispone pertanto della copia notificata del decreto opposto che, dalla copia per l'ufficio dell'atto di citazione in opposizione, risulta essere stato allegato quale doc. 1 di parte opponente.

Come ha statuito la Suprema Corte tale produzione non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di queste ultime; peraltro la mancata produzione di detto documento può spiegare rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. sotto il profilo dell'inottemperanza da parte dell'opponente dell'onere i fornire la prova del rispetto di detto termine sempre che la prova stessa non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo (Cass. Civ., Sez. I, 5/7/2002 n. 9810; Cass. Civ., Sez. Il, 16/2/93 n.1920; Cass. Civ., Sez. II, 25/1/1990 n. 435; Cass. Civ. Sez. I 13/7/1983 n. 4762).

Nel caso di specie il contenuto del fascicolo delle altre parti non fornisce utili elementi allo scopo.

Va ricordato che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, la verifica delle condizioni di procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dell’eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella della inefficacia del decreto opposto. Al predetto fine incombe quindi sull’opponente l’onere l’onere di produrre la copia notificata del decreto, per consentire al Giudice di controllare in limine la tempestività dell’opposizione, o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività, senza che rilevi la mancanza di contestazioni al riguardo da parte dell’opposto, poiché l’esame sul rispetto dei termini spetta solo ed esclusivamente al Giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti e perciò sottratte alla disponibilità delle parti.

Alla mancata produzione va equiparato il mancato reperimento nel fascicolo di parte all'atto della decisione che deve presumersi espressione, in mancanza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte (Cass. Civ., Sez. I , 5/12/1992 n. 12947).

Nel caso di specie la produzione della copia notificata del decreto opposto era ancora più importante atteso che la procura del B. è stata apposta in calce al decreto ingiuntivo notificato e atteso che il B. non si è limitato a citare in giudizio l'ingiungente Emmeleasing s.p.a. ma ha citato t direttamente, anche la Winterthur Assicurazioni.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, il difensore munito di procura per una determinata controversia non può, in base alla stessa effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell'originario rapporto litigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarla a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia (Cass. Civ. Sez. II 22/11/1996 n. 10307; Cass. Civ. Sez. III 2/12/1998 n. 12233). Era quindi particolarmente rilevante anche l'esame della procura rilasciata dal Bartoli, esame non consentito per la mancanza dell'atto di cui si discute.

L'opposizione va quindi dichiarata inammissibile.

In ogni caso si osserva che, come rilevato dalla difesa dell'ingiungente opposta in memoria di replica, l'opponente ha insistito solo nelle conclusioni prese nei confronti della Winterthur Assicurazioni; ciò si evince dalla comparsa conclusionale nella quale ha riportato le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. in data 22/2/2002 rinunciando, quindi, alle conclusioni originariamente formulate nei confronti di Emmeleasing s.p.a. afferenti alla declaratoria di nullità, illegittimità e comunque revoca del decreto ingiuntivo.

Ciò premesso si osserva ulteriormente quanto segue.

Come si è detto l'attore in opposizione ha citato oltre che l'ingiungente anche la Winterthur Assicurazioni.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, in tema di procedimento di ingiunzione, l'opponente debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto, qualora intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di chiederne l'autorizzazione al Giudice, a pena di decadenza con l'atto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiederne il differimento della prima udienza, non ancora fissata (Cass. Civ. sez. III 27/1/2003 n. 1185; Cass. Civ. Sez. 11 16/7/2004 n. 13272).

Anche la domanda formulata nei confronti della Winterthur Assicurazioni va pertanto dichiarata inammissibile.

Sussistono giusti motivi, specie in considerazione del fatto che alcune decisioni di merito hanno manifestato un orientamento contrario a quello della Suprema Corte in tema di chiamata del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1)             Dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per quanto in motivazione;

2)             Dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti di Winterthur Assicurazioni;

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.