Comunione e condominio – Cose e servizi
comuni di edifici – Ascensori – Spese, Manutenzione e riparazioni – Esenzione
dal concorso alle spese prevista dal regolamento condominiale – Superamento
della presunzione di condominialità. Artt. 1123 – 1125 c.c. Tribunale di Mantova, Sez. I –
Giudice Unico Dott. Andrea Gibelli - Sentenza del giorno 8 novembre
2004. La massima: La sostituzione degli ascensori
costituisce intervento di manutenzione straordinaria siccome diretto a
ripristinare la piena funzionalità dell’impianto inteso nella sua unità strutturale. Qualora
una clausola del regolamento condominiale stabilisca a favore di taluni
condomini l'esenzione totale dall'onere di contribuire a qualsiasi tipo di
spese (comprese quelle di conservazione), in ordine a una determinata cosa
comune (come ad esempio l'ascensore), si ha il superamento nei riguardi della
suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella
parte del fabbricato. Svolgimento del processo Con atto di citazione in data 24/6/02, ritualmente notificato, il
condominio "Garage Sociale", in persona dell'Amministratore
pro-tempore Avv. Marco Lovatti, rappresentato e difeso dallo stesso quale
proc. e dom., evocava in giudizio il condominio "Superdomus", in
persona dell'Amministratore geom. Franco Orecchia, esponendo: 1) che il condominio attore
è sorto nell'armo 1958 ed è sito in Mantova Piazza 80° Fanteria con
ingresso/uscita veicoli dal civico n. 9; 2) che il condominio
"Garage Sociale" è composto da soli posti auto, è formato da tre
piani di cui uno interrato e non è munito di ascensori; 3) che non comunica in alcun
modo con altri condomini; 4) che il tetto della
porzione interrata funge da cortile per il condominio "Superdomus",
sito in Piazza 80° Fanteria con un lato e, con l'altro, in Via Alberto Mario; 5) che il condominio
"Superdomus" è formato da tre corpi, tre scale e tre entrate principali
corrispondenti ai civici 11 e 13 di Piazza 80° Fanteria e al civico 8 di Via
Alberto Mario; 6) che ciascun corpo del
"Superdomus" dispone di proprio ascensore per un totale di tre e
che tali impianti non portano al garage; 7) che dal
"Superdomus" non è possibile accedere al condominio "Garage
Sociale" e viceversa; quest'ultimo dispone solo della rampa di entrata
ed uscita su Piazza 80° Fanteria al civico n. 9 che si inserisce nella
facciata del condominio "Superdomus" oltre ad una uscita pedonale
in Via Alberto Mario n. 4; 8) che il condominio
"Garage Sociale" è condomino per 24,950 millesimi del condominio
"Superdomus"; 9) che, mentre i condomini
del Garage "Sociale" non possono materialmente accedere al
"Superdomus", il tetto dell'autorimessa funge da cortile per i
residenti del "Superdomus" che partecipano alla spesa per le
pulizie dello stesso; 10) che i condomini del
"Superdomus" avevano deliberato nelle assemblee 28/6 e 11/9/2001 la
sostituzione dei tre ascensori che servono i tre corpi del solo immobile
"Superdomus"; 11) che non vi era stato alcun
intervento dell'Autorità o del manutentore che avesse costretto i proprietari
del "Superdomus" alla sostituzione ex novo delle tre macchine,
delle cabine e di quant'altro; 12) che essendo il
"Garage Sociale" condomino del "Superdomus" era stata
posta a carico dei proprietari dei posti auto una quota millesimale delle
spese di sostituzione degli ascensori applicando gli artt. 3 e 5 del regolamento
Condominiale del condominio "Superdomus" che richiama all'art. 1 l'art. 1117 c.c.; 13) che il condominio
"Garage Sociale" aveva versato la somma di € 1.932,84 - tramite assegno
n. 1712505515-06 Cariplo-Intesa BCI all'Amministratore del
"Superdomus" inviato con lettera raccomandata A.R. del 27/2/2002 -
dichiarando espressamente di provvedere al pagamento salvis juribus e con
animo di ripetizione della somma versata in quanto non dovuta. Ciò premesso il condominio "Garage
Sociale" chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"accertarsi e dichiararsi ex artt. 1121 e 1124 c.c. che il condominio
attore non è tenuto a partecipare né pro-quota millesimale di proprietà né in
nessun altro modo alle spese di sostituzione dei tre ascensori deliberate ed
affrontate dal condominio "Superdomus". Conseguentemente
dichiararsi il condominio "Superdomus" tenuto alla restituzione
della somma di € 1.932,84 versate dal condominio "Garage Sociale"
con animo di ripetizione e salvis juribus con interessi di mora dal dì del
pagamento all'avvenuta ed effettiva sostituzione. Con vittoria di spese diritti ed onorari". Si costituiva ritualmente il condominio "Superdomus"
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle
seguenti conclusioni: "in via principale: rigettarsi la domanda di parte
attrice. In via subordinata: rideterminarsi in concreto l'eventuale diverso
criterio di ripartizione delle spese sostenute dal condominio
"Superdomus" in ossequio al dettato del vigente regolamento
condominiale. In ogni caso: con integrale rifusione di spese, diritti e onorari
di causa. In via istruttoria con ogni riserva istruttoria e probatoria da
formularsi nei prefiggendi termini di rito ex art. 184 c.p.c.". All'udienza di prima comparizione si costituiva con "comparsa
di intervento volontario adesivo autonomo" l'Automobile Club di Mantova
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Dott. Vincenzo
Ghidini. Il terzo intervenuto, premesso di esser condomino presso l'immobile
sito in Mantova Piazza 80° Fanteria n. 13 Via Alberto Mario ove occupa le
unità immobiliari site al piano terra, al piano ammezzato e scantinato, precisava
ulteriormente: 1)che gli uffici siti al piano terra sono dotati di un accesso
indipendente sul fronte del portico di Piazza 80° Fanteria e che, attraverso
una scala di servizio interna di uso e proprietà esclusivi dell'A.C. Mantova,
si può accedere agli uffici del soprastante piano ammezzato nonché alla
sottostante cantina; 2)che gli uffici siti al piano ammezzato non usufruiscono del
servizio ascensore poiché i relativi vani non sono dotati di alcuna porta di
accesso in corrispondenza del relativo piano ammezzato essendo quindi
necessario per accedere agli uffici del piano ammezzato usare le scale
condominiali corrispondenti ai civici n. 11 e 13; 3)che nella riunione del 5 luglio 1999 l'assemblea del condominio
"Superdomus", dopo ampia discussione, aveva deliberato di "aderire al principio di ripartizione
delle spese ponendo a carico dei soli condomini serviti dall'impianto le
spese necessarie alla sostituzione dell'impianto ascensori"; 4)che, successivamente, l'assemblea del condominio
"Superdomus" pur essendosi riunita in data 28/6/2001 e 11/9/2001
per deliberare in ordine ad un nuovo criterio di ripartizione delle spese di
sostituzione dell'impianto ascensori nulla di diverso aveva deliberato rispetto
a quanto stabilito nella citata riunione del 5/7/1999; 5)che con nota del 28/12/2001 l'Amministratore del condominio
"Superdomus", con atto del tutto spontaneo e pur in assenza di
specifica idonea e valida delibera condominiale che lo autorizzasse in tal
senso, aveva trasmesso all'A.C. Mantova ed a tutti i condomini un prospetto
riepilogativo delle spese concernenti la sostituzione dell'impianto ascensori
con contestuale invito a provvedere al pagamento dell'importo ivi indicato
per ciascun condomino; 6)che, con note racc. a.r. del 15/1/2002 e del 24/5/2002, il legale
dell'A.C. di Mantova aveva evidenziato la necessità di procedere ad una
revisione dei criteri di riparto delle spese di sostituzione degli impianti
ascensori riallineandoli a quanto deliberato dall'assemblea nella riunione
del 5/7/1999. Ciò premesso L'Automobile Club di Mantova chiedeva 1' accoglimento
delle seguenti conclusioni: Voglia l'On. Tribunale adito ammesso l'intervento volontario adesivo
autonomo dell'Automobile Club di Mantova contrariis reiectis accertare e
dichiarare in via principale la non sussistenza nei confronti dell'Automobile
Club di Mantova dell'obbligo di contribuzione né pro quotamillesimale di proprietà
né in nessun altro modo alle spese di sostituzione degli ascensori effettuate
nell'ambito del condominio "Superdomus" conformemente a quanto
deliberato dall'Assemblea dei condomini nella riunione del 5 luglio 1999
contribuzione richiesta pro-quota all'A.C. di Mantova nella misura di Euro
10.029,85; in via subordinata e del tutto residuale ritenuto applicabile alla
fattispecie il disposto di cui all'art. 1124 c.c. dichiarare l'illegittimità
della ripartizione effettuata dall'Amministratore del condominio
"Superdomus" di cui al punto 8 delle premesse in fatto del presente
atto". Con memoria ex art. 183 c.p.c. in data 7/4/03 l'Automobile Club di
Mantova chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Con
memoria di replica ex art. 183 V° comma c.p.c. il condominio Superdomus
rassegnava le seguenti conclusioni nei confronti dell'attore: "in via
pregiudiziale/preliminare dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del
giudizio e/o l'inammissibilità dell'azione per violazione di legge ex artt.
1136 e segg. c.c., in via principale rigettarsi comunque la domanda di parte
attrice siccome infondata in fatto e in diritto; in ogni caso con integrale
rifusione di spese diritti e onorari di causa;in via istruttoria con ogni
riserva istruttoria e probatoria da formularsi nei prefiggendi termini di
rito ex art. 184 c.p.c." e nei confronti dell'intervenuto:
"contrariis reiectis in via principale in osservanza del disposto ex
art. 182 c.p.c. previa giudiziale verifica dei poteri di rappresentanza
capacità e legittimazione processuale del firmatario dell'atto e dei suoi
procuratori dichiararsi comunque l'inammissibilità dell'intervento adesivo
autonomo spiegato dall'Automobile Club di Mantova siccome precluso e comunque
tardivo; in via subordinata e di merito al solo fine di non incorrere in
decadenze o limitazioni al proprio diritto di difesa respingersi comunque la
domanda avversaria ferma la mancata accettazione del contraddittorio in
relazione a domande nuove e/o diverse ex adverso formulate nell'originaria
comparsa d'intervento senza rinuncia accettazione del contraddittorio
sanatoria o comunque pregiudizio delle formulate eccezioni; in ogni caso con
integrale rifusione di spese diritti e onorari di causa; in via istruttoria
con ogni riserva istruttoria e probatoria da formularsi nei prefiggendi
termini di rito ex art. 184 c.p.c. fin d'ora richiesti". Con ordinanza in data 11/11/03 il G.I., ritenuta la causa matura per
la decisione senza necessità di dare ingresso a istruzione probatoria fissava
udienza per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni come
sopra riportate la causa, all'udienza del 8/6/2004, veniva trattenuta per la
decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Motivi della decisione Va anzitutto osservato che tutte le produzioni documentali
successive al 30/9/03 (termine perentorio alle parti per la produzione di
documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova) sono da ritenere tardive. Ancora va rilevato che l'attore non ha precisato le conclusioni nei
limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183
c.p.c. come previsto dall'art. 189
c.p.c.. Ciò premesso va ritenuta preliminarmente la competenza dell'adito
Giudice non ponendosi nel caso di specie un problema di misura o modalità di
uso dei servizi di condominio (art. 7 c.p.c.). Invero oggetto del presente
giudizio è sostanzialmente l'accertamento negativo circa la sussistenza
dell'obbligo contributivo gravante sul condominio "Garage Sociale"
e sull'Automobile Club di Mantova - entrambi quali condomini del condomino convenuto
- in relazione alle spese sostenute per la sostituzione degli ascensori del
condominio "Superdomus". Non vi è poi alcuna necessità di rimettere la causa sul ruolo
per l'ispezione dei luoghi atteso che
non è contestato il fatto che né il condominio attore né il terzo intervenuto
possano accedere agli ascensori del condominio "Superdomus" con
conseguente impossibilità di uso degli stessi. La difesa del condominio attore ha insistito sulla nullità della
costituzione in giudizio di parte convenuta ribadendo sostanzialmente quanto
dedotto prima nella memoria 29/10/2003 e poi all'udienza del 11/11/2003 circa
la delibera 9/9/2003 del condominio "Superdomus". Come si è detto
le conclusioni di parte attrice non sono state precisate nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 189 c.p.c.; in ogni caso la questione sollevata attiene
alla legittimità del contraddittorio e alla validità della sua costituzione e
va affrontata atteso che il dedotto difetto di legittimazione, se
sussistente, comporterebbe la nullità degli atti compiuti e sarebbe
rilevabile d'ufficio (Cass. Civ. Sez. II 4/3/1997 n. 1926). Sul punto deve condividersi la tesi del condominio convenuto che ha
richiamato la costante giurisprudenza della Suprema Corte (pag. 6 della
comparsa conclusionale di parte Superdomus) secondo cui la rappresentanza
processuale dell'amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi del
secondo comma dell'art. 1131 c.c. non incontra limiti quando le domande
proposte contro il condominio riguardino le parti comuni dell'edificio con la
conseguenza che l'amministratore non necessita di alcuna autorizzazione
dell'assemblea per resistere in giudizio. La difesa del condominio "Superdomus", a sua volta, ha
contestato la legittimazione dell'Avv. Marco Lovatti sostenendo che le
delibere 21/5/02 e 9/9/03 del condominio attore sarebbero state adottate
senza le maggioranze prescritte dalla legge. Tale tesi non può essere condivisa. Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte per le deliberazioni
dell'assemblea in seconda convocazione concernenti le materie indicate
dall'art. 1136 comma 4 c.c., il richiamo alle maggioranze stabilite dall'art.
1136 comma 2 c.c. non vale ad estendere il quorum costitutivo dell'assemblea
in prima convocazione, ma importa che per la costituzione dell'assemblea,
come per l'approvazione di esse, è richiesta una maggioranza che rappresenti
almeno la metà del valore dell'edificio e che sia costituita dalla
maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al
condominio (Cass. Civ. Sez II
26/10/1992 n. 11626; Cass. Civ. Sez. II 26/4/1994 n. 3952). Va poi
osservato che l'assemblea del 9/9/03 del condominio attore ha ratificato
l'operato dell'Amministratore Avv. Marco Lovatti compresa la nomina a difensore
dello stesso. Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue. Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte la disciplina di cui
agli artt. 1123-1125 c.c. sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni è
suscettibile di deroga con atto negoziale e quindi anche con il regolamento
condominiale che abbia natura contrattuale. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la
manutenzione, ricostruzione e installazione dell'ascensore, deve ritenersi
legittima non solo una convenzione che ripartisca tali spese in misura
diversa da quella legale ma anche quella che preveda l'esenzione totale o
parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime
(Cass. Civ. Sez.II 25/3/2004 n. 5975 in motivazione). Nel caso di specie il regolamento condominiale, di natura
contrattuale, del condominio convenuto prevede tra l'altro all'art. 1 (cose
di proprietà comune): "sono oggetto di proprietà comune per tutti i
condomini le parti dell'edificio contemplate nell'art. 1117 c.c. e
precisamente: a) il suolo su cui sorge l'edificio e quello ad uso cortile, le
fondazioni i muri maestri di ambito e di spina, i tetti, i lastrici solari,
di uso comune, i tubi di scarico delle acque piovane gli ingressi, le scale,
giroscale, gli impianti degli ascensori col macchinario relativo ed i lavori
di installazione…"; e all'art. 3 (quote dei partecipanti): "le spese di interesse
comune dei proprietari dei negozi, degli appartamenti, degli uffici e delle
altre unità immobiliari costituenti il complesso del fabbricato in condominio
comprendono: a) le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie del fabbricato
e di tutti gli impianti di proprietà comune, le spese per innovazioni e
miglioramenti dell'immobile,
deliberati dalla maggioranza dei condomini e quelle delle tasse
relative alla proprietà comune dell'immobile. Dette spese verranno ripartite
secondo la tabella allegata sotto - A- …". b) le spese di esercizio e di manutenzione degli ascensori con
ripartizione secondo la tabella allegata sotto -B- …” Va subito detto, quanto alla delibera 5/7/99 del condominio
"Superdomus", che si deve condividere la tesi di parte convenuta
laddove ha sostenuto in particolare l'impossibilità di modificare il
regolamento condominiale di natura contrattuale in assenza del consenso
unanime e totalitario dell'intero condominio (v. memoria 30/10/03 pag. 8 in
fondo e 9). Invero, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, le
clausole che stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese incidono
direttamente sulla sfera soggettiva dei condomini costituendo la relativa
contribuzione un obbligo degli stessi e sono modificabili soltanto col
consenso unanime dei condomini (Cass. Civ. Sez. II 15/4/1987 n. 3733). Non
possono invece condividersi le argomentazioni del condominio convenuto sulla
ripartizione degli oneri di cui si discute. Va subito rilevato che la sostituzione degli ascensori vecchi con
ascensori nuovi, anche se di tipo e marca diversi, non costituisce
innovazione perché le cose comuni, oggetto di modifiche, in vano ascensore
con le strutture e i locali annessi, non subiscono alcuna sostanziale
modifica e conservano la loro destinazione al servizio ascensore, anche se vengono
apportate modifiche alla loro conformazione e perché l'edificio, nel suo
complesso con la sostituzione degli ascensori non subisce alcun sostanziale
mutamento ma conserva un servizio del quale è già dotato - salva l'ipotesi
che l'entità e la qualità delle modifiche introdotte sia tale da involgere un
sostanziale mutamento del servizio e mutamenti di destinazione di parti
comuni - (Cass. Civ. Sez. II 16/7/1981 n. 4646). La sostituzione degli ascensori va ritenuta intervento di
manutenzione straordinaria siccome diretto a ripristinare la piena
funzionalità dell'impianto inteso nella sua unità strutturale. Il regolamento
in questione - con una disposizione non propriamente felice - prevede
all'art. 3 lett. a) che le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie di
tutti gli impianti di proprietà comune siano ripartite secondo la tabella A
salvo poi, alla lett. b) dello stesso articolo, prevedere che le spese di
esercizio e manutenzione degli ascensori sono ripartite secondo la tabella B
(nella quale non figura il condominio "Garage Sociale"). Il
successivo art. 19 (Portineria e ascensori) ribadisce che le spese per la
manutenzione e la gestione degli ascensori verranno ripartite secondo la
tabella allegata B. Al di là della non felice formulazione letterale della
norma si deve evidentemente ritenere, in base all'interpretazione complessiva
delle clausole, che si sia inteso riferire l'applicabilità della tabella A
agli impianti di proprietà comune con esclusione degli ascensori se è vero, come è vero, che per questi ultimi si è espressamente prevista
- per due volte - l'applicabilità della tabella B. Diversamente opinando la previsione di un diverso criterio di
ripartizione delle spese per gli ascensori rispetto agli altri impianti di
proprietà comune (con riferimento alla tabella B invece che alla tabella A)
non avrebbe alcun effetto. Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, nel caso in cui una
clausola del regolamento condominiale stabilisca a favore di taluni condomini
l'esenzione totale dall'onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese
(comprese quelle di conservazione), in ordine a una determinata cosa comune
(come ad esempio l'ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta
categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del
fabbricato (Cass. Civ. Sez. II 26/1/1998 n. 714; Cass. Civ. Sez. II
16/12/1988 n. 6844). La domanda del condominio attore merita quindi accoglimento e il
condominio "Superdomus" va condannato alla restituzione della somma
di € 1.932,84 versata dal condominio Garage Sociale con animo di ripetizione.
Nulla compete a titolo di interessi di mora dal giorno del pagamento
(28/2/2002) non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle
conclusioni la relativa domanda originariamente formulata nell'atto
introduttivo. La domanda dell'Automobile Club di Mantova deve essere dichiarata
inammissibile. Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, ai sensi
dell'art. 268 c.p.c. l'intervento può essere proposto fino all'udienza di
precisazione delle conclusioni ma il terzo interveniente subisce le stesse
preclusioni previste per le altre parti e quindi, se propone una nuova
domanda, deve intervenire entro il termine di costituzione tempestiva del convenuto
ex artt. 166 e 167 c.p.c. in cui cioè può proporre domanda riconvenzionale
essendo preclusa alle parti la proposizione di nuove domande oltre quel
termine. Mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra A.C.
Mantova e condominio "Superdomus" quest'ultimo va condannato alla rifusione
delle spese in favore del condominio attore che si liquidano in € 2.089,37 di
cui € 93,97 per esborsi, € 866,00 per diritti, € 948,00 per onorari, € 181,40
per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge. P.Q.M. Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1)Dichiara inammissibile la domanda dell'Automobile Club d'Italia; 2)Accerta e dichiara che il condominio "Garage Sociale"
non è tenuto a partecipare alle spese di sostituzione dei tre ascensori
deliberate ed affrontate dal condominio "Superdomus"; 3)Condanna il condominio "Superdomus" in persona
dell'Amministratore pro-tempore alla restituzione in favore del condominio
"Garage Sociale" della somma di € 1.932,84; 4)Condanna il condominio "Superdomus" alla rifusione delle
spese che liquida in € 2.089,37 di cui € 93,97 per esborsi, € 866,00 per
diritti, € 948,00 per onorari, € 181,40 per rimborso spese generali oltre a
quanto dovuto per legge; 5)Dichiara compensate le spese tra Automobile Club d'Italia e
condominio "Superdomus". Cosi' deciso in data 08/11/2004 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova. |